Come si diventa cittadini italiani?

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Pubblicato il 28 mar. 2022 · tempo di lettura 4 minuti

Come si diventa cittadini italiani? | Egregio Avvocato
Ogni Stato adotta criteri propri per l’attribuzione e la perdita della cittadinanza. Per quanto riguarda l’Italia, la legge 5 febbraio 1992, n.91 prevede quattro criteri di attribuzione della cittadinanza italiana: per nascita; per matrimonio; per beneficio di legge; per naturalizzazione.


  1. Acquisto della cittadinanza italiana per nascita
  2. Acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio
  3. Acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione
  4. Acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge
  5. Come presentare la domanda



1 - Acquisto della cittadinanza italiana per nascita


L’art. 1 l. 91/1992 prevede quattro ipotesi di acquisto della cittadinanza per nascita.


a) l’acquisto iure sanguinis: è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini italiani. Più in particolare, il possesso della cittadinanza italiana per nascita si trasmette di genitore in figlio, indipendentemente dal luogo di nascita: è cittadino italiano il figlio di padre o madre cittadini italiani, anche se nato all’estero, purché venga trascritto l’atto di nascita nei registri dello Stato Civile. 


b) l’acquisto iure soli: è considerato cittadino italiano per nascita chi è nato nel territorio dello Stato da genitori ignoti o apolidi.


c) l’acquisto ius soli residuale: è considerato cittadino per nascita anche il figlio di ignoti che sia trovato nel territorio italiano, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.


d) l’acquisto giudiziale: diventa cittadino italiano il figlio a seguito del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale della filiazione, purché avvenuti durante la minore età. 

e) in caso di adozione di minorenne.


2 - Acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio


L’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio è riconosciuto al cittadino straniero, o apolide, sposato con il coniuge cittadino italiano che possiede i requisiti previsti dagli artt. 5 e 6 l. 91/1992.

In primo luogo, il cittadino straniero deve essere residente in Italia da almeno due anni dopo la data del matrimonio. Se è stato residente all’estero, devono passare almeno tre anni dopo la data del matrimonio. Tali termini sono ridotti della metà  in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

In secondo luogo, non deve essere intervenuta sentenza di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile.

Ancora, il cittadino straniero deve certificare la conoscenza della lingua italiana (livello b1).

Infine, il richiedente non deve aver riportato condanne penali né essere stato dichiarato pericoloso socialmente.


3 - Acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione


Lo straniero può ottenere la cittadinanza italiana anche per effetto della residenza, nel territorio italiano, per un periodo definito di tempo. 


Il periodo di residenza in Italia è pari a 10 anni per i cittadini extracomunitari e a 4 anni per i cittadini dell’Unione Europea. È indispensabile dimostrare la presenza in Italia con la documentazione relativa alla propria iscrizione all’anagrafe.

Sono necessari ulteriori requisiti: la conoscenza della lingua italiana (pari a livello b1), l’assenza di condanne penali nonché un reddito minimo, pari a 8.263,31 euro per richiedenti senza persone a carico e a 11.362,05 euro per richiedenti con coniuge a carico (aumentabili di 516,00 euro per ogni ulteriore persona a carico).


4 - Acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge


L’art. 4 l. 91/1992 prevede ulteriori casi di acquisto della cittadinanza italiana. 

Fra questi, diviene cittadino lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dal diciottesimo compleanno.

Inoltre, lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:


a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;


b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;


c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.


5 - Come presentare la domanda


Lo straniero può presentare la domanda di concessione della cittadinanza italiana esclusivamente per via telematica, attraverso il sito www.portaleservizi.dlci.interno.it

Dopo essersi registrato, il richiedente dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico tutta la documentazione richiesta.

Terminata la procedura, al cittadino straniero richiedente viene rilasciato il numero della pratica che gli servirà poi a rintracciare lo stato di avanzamento della richiesta sul portale dedicato e viene attivata l'istruttoria.


Dopo aver presentato la domanda, collegandosi al portale lo straniero potrà visualizzare tutte le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura concernenti l'avvenuta accettazione della sua domanda e l'avvio del procedimento nonchè l'eventuale irregolarità della documentazione allegata.


A partire dal dicembre 2020, è stato dimezzato il termine di durata massima dei procedimenti di cittadinanza italiana: il Ministero dell’Interno ha, oggi, 24 mesi di tempo prorogabili fino ad un massimo di 3 anni per emettere la decisione, positiva o negativa.


Editor: dott.ssa Elena Pullano

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