La ritrattazione nei reati contro l'amministrazione della giustizia

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Pubblicato il 9 mag. 2022 · tempo di lettura 4 minuti

La ritrattazione nei reati contro l'amministrazione della giustizia | Egregio Avvocato
Alcuni reati contro l’amministrazione della giustizia, fra cui la falsa testimonianza e il favoreggiamento personale, non sono punibili se il colpevole, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero.


  1. Ambito di applicazione della ritrattazione
  2. Termine entro il quale è ammessa la ritrattazione
  3. Ratio e natura giuridica della ritrattazione


1 - Ambito di applicazione della ritrattazione


Come anticipato, l’art. 376 c.p., sotto la rubrica “Ritrattazione”, prevede che non è punibile il colpevole di alcuni reati contro l’Amministrazione della giustizia se il colpevole, nel termine che appresso vedremo, ritratta il falso e manifesta il vero. 


I reati che possono essere non punibili sono precisati dallo stesso art. 376 c.p.: 

  • false informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale (art. 371-bis c.p.): questo reato punisce chiunque, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false o tace, in tutto o in parte, ciò che sa;
  • false dichiarazioni al difensore (art. 371-ter c.p.): punisce chiunque rende dichiarazioni false al difensore nell’ambito delle investigazioni difensive;
  • falsa testimonianza (art. 372 c.p.): punisce il testimone che afferma il falso, che nega il vero o che tace, in tutto o in parte, ciò che sa;
  • falsa perizia o interpretazione (art. 373 c.p.): punisce il perito o l’interprete che, nominato dall’Autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci o afferma fatti non conformi al vero;
  • frode in processo penale e depistaggio (art. 375 co. 1 lett. b) c.p.): punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, al fine di ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale, richiesto dall’Autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero o tace, tutto in parte, ciò che sa;
  • favoreggiamento personale (art. 378 c.p.): punisce il soggetto che, dopo la commissione di un delitto punito con l’ergastolo o la reclusione, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità o a sottrarsi alle ricerche effettuate da quest’ultima effettuate.


Per andare esente da pena, il colpevole di uno di questi reati deve riconoscere, nell’ambito dello stesso procedimento in cui lo ha commesso, la falsità del proprio operato o delle proprie dichiarazioni e, in piena coscienza e consapevolezza, esteriorizzare di aver reso mendacio e rettificare con il vero. La ritrattazione, in altri termini, deve essere non equivoca, idonea a riconoscere il mendacio e confutarlo nel vero.

Deve trattarsi di un ravvedimento volontario; può però non essere spontaneo, potendo essere determinato dal mero interesse del soggetto attivo di evitare conseguenze sanzionatorie. 

Infine, la ritrattazione deve essere completa: non è ammessa in forma parziale.


2 - Termine entro il quale è ammessa la ritrattazione


Nell’ambito del processo penale, la ritrattazione è ammessa non oltre la chiusura del dibattimento, che è il momento immediatamente precedente le conclusioni delle parti. 

Nell’ambito del processo civile, invece, la ritrattazione è ammessa fino a che la sentenza civile non è diventata definitiva.


3 - Ratio e natura giuridica della ritrattazione


Ma perché il legislatore dovrebbe volere mandare esente da pena chi è colpevole di aver, a vario titolo, sviato il corretto evolversi della giustizia? Il motivo è che si vuole incentivare l’autore della menzogna a dire il vero, consentendo l’accertamento dei fatti: per spingerlo quindi a ritrattare, gli viene assicurato che non sarà punito.

Dietro la non punibilità per l’autore di un reato che ritratta, quindi, c’è un bilanciamento di interessi: da un lato, l’interesse ad accertare la verità in sede processuale; dall’altro lato, l’interesse a punire la falsità. Fra questi due interessi, prevale quello ad accertare la verità: ormai la falsità è stata posta in essere e si vuole evitare che la stessa possa altresì pregiudicare l’esito del processo. 

Se questa è la ratio sottesa, la ritrattazione non può che essere qualificata come causa di non punibilità in senso stretto. Questa categoria comprende dei fatti che sono tipici, antigiuridici e colpevoli ma che, per ragioni di opportunità, non vengono puniti. Come abbiamo visto, l’opportunità sta nel ricercare il corretto svolgimento del processo, accettando di non punire una condotta illecita.

Da ultimo deve rilevarsi la natura soggettiva e personale della causa di non punibilità in esame: di conseguenza, è escluso che la ritrattazione possa operare anche nei confronti dell’istigatore, tranne nel caso in cui il soggetto che abbia istigato a commettere le fattispecie delittuose abbia, poi, convinto l’istigato a ritrattare.


Editor: dott.ssa Elena Pullano

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Può un singolo condomino denunciare l’amministratore di condominio che non paga le spese condominiali?

1 nov. 2022 tempo di lettura 1 minuti

Cosa succede se l’amministratore di condominio non paga le spese di amministrazione ordinarie e straordinarie? Può un singolo condomino denunciare l’amministratore di condominio? In questo caso l’amministratore di condominio può essere denunciato per il reato di appropriazione indebita, ex art. 646 del codice penale. L'amministratore, infatti, può ricevere dai condomini somme di denaro al fine di eseguire specifici pagamenti o da riversare nella cassa condominiale, per far fronte alle spese di gestione del condominio secondo i bilanci approvati dall'assemblea. Nel momento in cui i singoli condomini versano le varie somme, per spese ordinarie e straordinarie ,sul conto intestato al condominio, il denaro entra nella disponibilità di quest'ultimo soggetto. Quindi, commette il reato di appropriazione indebita l'amministratore di condominio che, anziché dare corso ai suoi obblighi, dia alle somme a lui consegnate dai condomini una destinazione del tutto incompatibile con il mandato ricevuto e coerente invece con sue finalità personali. Chiarito questo aspetto, occorre rispondere al secondo interrogativo: può un singolo condomino denunciare l’amministratore? La risposta è si. Infatti il singolo condomino è legittimato alla proposizione della querela, anche in via concorrente o eventualmente surrogatoria rispetto al nuovo amministratore del condominio, per i reati commessi in danno del patrimonio comune.Sul punto si è espressa la Suprema corte di cassazione la quale, esaminando la questione relativa alla validità della querela presentata da alcuni condomini nell’ambito di un procedimento per appropriazione indebita nei confronti dell’amministratore dello stabile, ha espresso il principio di diritto secondo cui “il singolo condomino è legittimato alla proposizione della querela, anche in via concorrente o eventualmente surrogatoria rispetto all'amministratore del condominio, per i reati commessi in danno del patrimonio comune” (così Cass. Pen. Sez. II, n. 31252/22).

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Quando si può evitare il carcere: la sospensione dell’ordine di esecuzione della pena

12 lug. 2021 tempo di lettura 6 minuti

L’ordinamento italiano consente, a condizioni ben precise, che il condannato in via definitiva ad una pena detentiva sconti la propria pena fuori dal carcere: egli può, infatti, chiedere, finché si trova in stato di libertà, al Tribunale di Sorveglianza di essere ammesso alle misure alternative alla detenzione.Vediamo come funziona.L’ordine di esecuzione della pena e la sua sospensioneCasi in cui è ammessa la sospensione dell’ordine di esecuzioneCasi in cui non è ammessa la sospensione dell’ordine di esecuzioneCenni sulle misure alternative alla detenzione1 - L’ordine di esecuzione della pena e la sua sospensioneSecondo l’art. 27 co. 2 Cost., “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”.Ciò significa che, salvi i casi eccezionali di carcerazione preventiva, le porte del carcere si aprono solo dopo che sia stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna a pena detentiva. La sentenza diventa “definitiva” o “passa in giudicato” quando non sono più esperibili i mezzi ordinari di impugnazione e la stessa, pertanto, non può più essere messa in discussione.La sentenza definitiva di condanna deve, però, essere materialmente eseguita: a tal scopo, l’art. 656 co. 1 c.p.p. dispone che “Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione”. Dunque è il pubblico ministero che si occupa di dare esecuzione alla sentenza di condanna, disponendo la carcerazione con un atto che si chiama “ordine di esecuzione”. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito (e quant'altro valga a identificarla), l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. Deve essere consegnato al condannato e notificato anche al suo difensore. Vi sono dei casi, indicati dall’art. 656 co. 5 c.p.p., in cui il p.m. può disporre la sospensione dell’ordine di esecuzione della pena, notificando al condannato e al suo difensore sia l’ordine di esecuzione sia il decreto di sospensione dell’ordine. Con questa notifica, il p.m. avvisa che entro trenta giorni il condannato può presentare un’istanza volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione, in particolare l’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 l. ord. pen.), la detenzione domiciliare (art. 47-ter l. ord. pen.), la semilibertà (art. 50 co. 1 l. ord. pen.).Ove non sia presentata l'istanza, la stessa sia inammissibile o non sia accolta nel merito dal Tribunale di Sorveglianza, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.La sospensione dell’ordine di esecuzione della carcerazione svolge una funzione fondamentalmente rieducativa, quando la condanna abbia ad oggetto una pena detentiva breve. Proprio perché si tratta di una pena breve, l’ordinamento vuole evitare che il condannato venga in contatto con l’ambiente carcerario e si alieni, in conseguenza di ciò, dalla società: a tal fine gli viene data la possibilità, ove sussistano i presupposti, di accedere ad una misura alternativa alla detenzione già dallo stato di libertà, di fatto non venendo mai a contatto con il carcere. 2 - Casi in cui è ammessa la sospensione dell’ordine di esecuzioneAi sensi dell’art. 656 co. 5 c.p.p., il pubblico ministero può sospendere l’ordine di esecuzione quando la pena detentiva non è superiore a:quattro anni;sei anni, quando l’affidamento in prova al servizio “speciale” sia chiesto da condannati tossicodipendenti. In questi casi, il condannato (o il suo difensore) deve presentare un’istanza al p.m. con cui chiede di essere ammesso a una misura alternativa alla detenzione, accompagnandola con la documentazione necessaria. Tale documentazione è diversa per ogni misura e comprende, in ogni caso, l’entità della condanna ma anche determinate condizioni soggettive (come età, stato di salute, stato di gravidanza, tossicodipendenza, presenza di figli con età massima di dieci anni).Il p.m. trasmette l’istanza al tribunale di sorveglianza competente, che deciderà non prima del trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta.La sospensione dell'esecuzione non può essere concessa più di una volta per la medesima condanna.3 - Casi in cui non è ammessa la sospensione dell’ordine di esecuzioneL’art. 656 co. 9 c.p.p. prevede una serie di casi in cui, anche se la condanna è “breve”, non è ammessa la sospensione dell’ordine dell’esecuzione: in questi casi, pertanto, il condannato dovrà necessariamente scontare parte della pena in carcere e potrà, solo in un secondo momento, accedere alle misure alternative. Si tratta dei seguenti casi:il condannato abbia sia stato ritenuto responsabile di determinati delitti;il condannato, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trova in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.Per quanto riguarda i casi sub lett. a), si tratta di reati che il legislatore ritiene particolarmente gravi e riprovevoli, al punto da necessitare, almeno in parte, la pena inframuraria:art. 4-bis l. ord. pen.: contiene una lista di reati, c.d. “ostativi”, fra cui rientrano, a titolo esemplificativo, delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; alcuni reati sessuali, fra cui la violenza sessuale, la violenza sessuale di gruppo, la pornografia minorile; alcuni delitti contro la p.a., fra cui il peculato, la concussione, la corruzione;art. 423-bis c.p.: incendio boschivo;art. 572 co. 2 co. 2 c.p.: delitto di maltrattamenti in famiglia aggravato;art. 612-bis co. 3 c.p.: delitto di atti persecutori (i.e., stalking) aggravato;art. 624-bis c.p.: delitto di furto in abitazione (ma non anche di furto con strappo, a seguito della declaratoria di incostituzionalità da parte della Consulta nel 2016).Per quanto riguarda, invece, la lett. b), il legislatore esclude la sospensione dell’ordine di esecuzione perché il condannato si trova già in stato di carcerazione preventiva: nei confronti di questi soggetti viene meno la finalità sottesa all’istituto perché sono già entrati a contatto, seppur a titolo di custodia preventiva, con l’ambiente carcerario. 4 - Cenni sulle misure alternative alla detenzioneCome abbiamo visto, le misure alternative cui il detenuto può accedere direttamente dalla libertà sono l’affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà:affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 l. ord. pen.): nell’ipotesi ordinaria, può essere concesso quando la pena detentiva, anche residua, non è superiore a tre anni. È la misura alternativa che consente i maggiori spazi di libertà: il condannato viene sottoposto ad un periodo di prova per un tempo corrispondente alla durata della condanna, il cui esito positivo estinguerà la pena e ogni effetto penale. C’è la possibilità di uno spostamento più ampio ma solo se se motivata e con l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza e la supervisione dell'Ufficio per l'esecuzione penale esterna.Il detenuto tossicodipendente può accedere a questa misura alternativa anche in caso di condanna non superiore a sei anni di reclusione, purché intraprenda un programma terapeutico;detenzione domiciliare (art. 47-ter l. ord. pen.): consiste nell’espiazione della pena presso la propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando il condannato sia un soggetto che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia determinate qualità, fra cui l’aver compiuto i settanta anni; essere in stato di gravidanza o madre di prole di età inferiore ad anni dieci convivente; essere in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; avere più di sessanta anni, se con un’inabilità anche parziale; avere meno di anni ventuno e comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia;semilibertà (art. 50 ord. pen.): consiste nella concessione al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, per poi ritornarvi per la restante parte del giorno o della notte. Può essere concessa solo in caso di condanna non superiore ai sei mesi di reclusione ed è, fra le tre, la misura che limita maggiormente la libertà del condannato.Editor: dott.ssa Elena Pullano

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L’attività parlamentare e il reato di corruzione

31 mag. 2021 tempo di lettura 8 minuti

Uno dei principali baluardi dell’ordinamento italiano è la separazione tra i tre poteri fondamentali: potere legislativo, potere esecutivo e potere giurisdizionale. Al fine di garantire tale separazione, la Costituzione italiana prevede una serie di garanzie che riservano al parlamentare un trattamento speciale nello svolgimento della propria attività legislativa. Si vuole evitare in questo modo una inopportuna ingerenza in relazione all’attività parlamentare, e alla funzione legislativa stessa. Alla luce di tali garanzie, ci si chiede, quindi, se è configurabile il reato di corruzione in capo al soggetto che svolge tale attività parlamentare.Le garanzie costituzionali per il parlamentareIl reato di corruzione e i suoi presuppostiL’evoluzione giurisprudenziale sulla configurabilità del reato di corruzione in capo al parlamentareConclusioni 1 - Le garanzie costituzionali per il parlamentareL’attività parlamentare è espressione di uno dei principali poteri previsti dall’ordinamento, quale il potere legislativo. Proprio per l’importanza che lo stesso riveste, è sempre stata particolarmente sentita l’esigenza di riservare una forte indipendenza e autonomia dagli altri poteri dello Stato, in particolare dal potere esecutivo e dal potere giurisdizionale. È per questo motivo che nella nostra Carta costituzionale ritroviamo molteplici disposizioni che mirano a riconoscere un trattamento speciale al parlamentare, in modo da garantirgli una sfera di immunità grazie alla quale possa perseguire l’interesse dello Stato senza dover dipendere o dare giustificazioni ad altri soggetti. Tra le disposizioni costituzionali più rilevanti in tal senso vi è l’art. 68 Cost., e in particolare il comma 1, che prevede una immunità sostanziale per il parlamentare: i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Non si può, quindi, in alcun modo immaginare una condanna per il parlamentare sulla base dei voti o delle opinioni che ha espresso nel corso della propria attività.Ulteriore disposizione rilevante è quella dell’art. 67 Cost., che vieta il cd. mandato operativo, stabilendo che ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Ciò sta a significare che il parlamentare non risponde e non persegue le sole esigenze dei singoli, ma si impegna invece per la totalità dei cittadini, senza poter accogliere incarichi direttivi specifici.Infine, un’altra disposizione che entra in gioco è quella dell’art. 66 Cost., che prevede l’autodichia delle singole Camere, alla luce della quale ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità – viene così esclusa la giurisdizione sia del giudice ordinario, sia di quello amministrativo, riservando alla Camera stessa la funzione giurisdizionale sui propri membri.Appare evidente che la Costituzione mira ad evitare una qualsiasi ingerenza nell’attività parlamentare, e a garantire al parlamentare stesso una sfera di autonomia e indipendenza, all’interno della quale lo stesso possa operare liberamente. 2 - Il reato di corruzione e i suoi presuppostiOggi le norme sulla corruzione sono contemplate dagli artt. 318 e 319 c.p., la prima è la corruzione per l’esercizio della funzione (cd. corruzione impropria), il secondo è la corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (cd. corruzione propria). Si tratta di un reato plurisoggettivo proprio, cioè un reato che necessariamente vede la partecipazione di più soggetti, i quali vengono entrambi puniti.In particolare l’art. 318 c.p. punisce, da un lato, il pubblico ufficiale che vende la propria funzione e, dall’altro lato, il privato che in cambio gli dà o gli promette denaro o altra utilità. Oggi tale fattispecie viene comunemente denominata come “mercimonio delle funzioni”.Invece, il 319 c.p. punisce quel pubblico ufficiale che promette di adottare un atto contrario ai doveri del suo ufficio, in cambio di denaro o altra utilità da parte del privato, che verrà altrettanto punito.È pacificamente considerato come reato a doppio schema, o reato a consumazione prolungata, in quanto il reato in sé si perfeziona già con il solo accordo tra il pubblico ufficiale e il privato, ma poi si consuma in un secondo momento, e cioè quando vi è l’ultima dazione di denaro o altra utilità da parte del privato.Presupposto fondamentale è che uno dei due soggetti sia un pubblico ufficiale. Ci si chiede, quindi, se il parlamentare possa essere considerato come pubblico ufficiale, poiché se non può essere considerato tale, in nessun modo si potrà ritenere integrato il reato di corruzione. La nozione viene fornita dall’art. 357 c.p., secondo cui sono pubblici ufficiali tutti coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Appare quindi ormai pacifico che anche il parlamentare possa essere considerato quale pubblico ufficiale: dal momento che l’art. 357 c.p. fa espresso riferimento alla attività legislativa, si ritiene che senza dubbio possa rientrare nella definizione anche il parlamentare. Peraltro, si ritiene che debba essere considerato tale anche quando svolge funzioni diverse (come attività di indirizzo e controllo), non potendo sostenere che sia pubblico ufficiale solo in relazione a certi atti specifici, e non ad altri. Infine, si pone l’accento sull’art. 322 bis n.1, che estende le norme sulla corruzione anche al parlamentare europeo, considerandolo quindi pubblico ufficiale. Sarebbe irrazionale considerare pubblico ufficiale il parlamentare europeo, e non invece quello nazionale.3 - L’evoluzione giurisprudenziale sulla configurabilità del reato di corruzione in capo al parlamentareIl problema si pone quando il parlamentare si accorda con un privato: l’accordo prevede che da un lato il privato promette al parlamentare denaro o altra utilità, e dall’altro lato il parlamentare promette al privato di porre in essere un determinato atto del suo ufficio (es. votare in un certo modo).Nonostante la possibilità di considerare il parlamentare quale pubblico ufficiale, nel corso della evoluzione giurisprudenziale non è stata affatto scontata la configurabilità del reato di corruzione in capo allo stesso.Secondo una prima tesi, infatti, non è possibile applicare le norme sulla corruzione in relazione all’attività parlamentare: se si consentisse al giudice penale di valutare la liceità degli accordi, si permetterebbe allo stesso di sindacare sia l’attività stessa, sia il voto del singolo parlamentare. In questo modo verrebbe del tutto violato l’art. 68 Cost., che prevede la sfera di immunità per i voti dati; non verrebbe in alcun modo garantita l’autonomia e la indipendenza che la Carta costituzionale considera indispensabile per l’esercizio dell’attività parlamentare stessa. Peraltro, è stato evidenziato che la funzione svolta dal parlamentare sia per antonomasia una attività di compromesso, alla luce della quale inevitabilmente si arriva a degli accordi per poter operare. Ciò rende particolarmente difficile individuare una linea di confine tra quel che è lecito e ciò che non lo è, attribuendo al giudice penale un eccessivo potere di giudizio, del tutto arbitrario.Una differente tesi, invece, che appare oggi prevalente in giurisprudenza, ritiene che a date condizioni si possono applicare le norme sulla corruzione anche all’attività del parlamentare.Infatti, è vero che la Costituzione prevede una serie di garanzie a tutela dell’attività legislativa e a tutela del parlamentare, ma tali garanzie non sono affatto previste al fine di permettere al singolo di vendere la propria funzione: tali garanzie non possono in alcun modo legittimare un asservimento della carica o della funzione a fini privati. Una lettura di tal genere, infatti, finirebbe per tradire la ragion d’essere delle stesse garanzie, che devono operare solo se riguardano uno svolgimento lecito dell’attività parlamentare. L’art. 68 Cost., infatti, non prevede una immunità totale e assoluta, che possa consentire un eccessivo privilegio al parlamentare, ma si pone solo a tutela della attività legislativa legittimamente svolta. Peraltro, sarebbe irrazionale applicare le norme sulla corruzione al parlamentare europeo, come previsto dall’art. 322 bis n. 1 c.p., e non anche al parlamentare nazionale.Ulteriore argomento invocato dalla recente giurisprudenza è anche quello secondo cui la stessa Corte costituzionale, nel corso di una questione attinente ad un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ha evidenziato che se un fatto coinvolge anche dei beni che non fanno parte della vita parlamentare e che non è adeguatamente disciplinato dai regolamenti parlamentari con proporzionate sanzioni o adeguati rimedi, allora ben si può ricorrere all’ordinamento generale. La Corte costituzionale, in particolare, ha fornito una serie di esempi, e tra gli altri ha fatto riferimento proprio al reato di corruzione.4 - ConclusioniSi ritiene, quindi, che alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale il parlamentare possa essere imputato e successivamente condannato per il reato di corruzione. Si evidenzia che secondo la tesi maggioritaria è possibile configurare solo il reato di corruzione cd. impropria, previsto dall’art. 318 c.p. Attualmente, infatti, tale disposizione punisce il generale asservimento della funzione, senza far riferimento ad uno specifico atto – al contrario di quanto avviene per l’art. 319 c.p. (corruzione propria). Nel caso dell’art. 318 c.p. non si pone alcun problema in merito al sindacato del giudice penale sull’atto posto in essere dal parlamentare, e quindi non vi è il rischio di violare l’art. 68 Cost., proprio perché il reato di corruzione impropria non fa alcun riferimento all’atto specifico.Esiste, tuttavia, anche una diversa tesi ancor più estrema, secondo cui è possibile configurare in capo al parlamentare anche il reato di corruzione propria, art. 319 c.p. Invero, se il parlamentare vende il proprio voto, è evidente che questa condotta non potrà mai giustificare l’applicazione della immunità costituzionale, che altrimenti diverrebbe un privilegio. Secondo tale tesi, infatti, le garanzie previste dalla Costituzione mai potrebbero arrivare a giustificare una condotta tale, e si rischierebbe altrimenti di tradire la ratio delle garanzie stesse, volte a consentire una corretta attività legislativa.Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo

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La prescrizione penale del reato: cos’è e come funziona?

11 feb. 2021 tempo di lettura 6 minuti

La disciplina della prescrizione è da tempo al centro del dibattito pubblico e politico, oltre che giuridico. Nell’arco di pochi anni è stata infatti oggetto di due importanti riforme (rispettivamente riforma Orlando nel 2017 e riforma Bonafede nel 2019), che ne hanno radicalmente cambiato i connotati. Ciò non esclude, peraltro, che nel prossimo periodo il decisore politico possa intervenire nuovamente sulla materia. Cerchiamo dunque di comprendere più da vicino le finalità dell’istituto e di analizzare i tratti principali della disciplina prevista dal codice penale.1. Cos’è la prescrizione del reato?2. Come funziona la prescrizione?3. Vi sono dei casi di interruzione o sospensione del termine prescrizionale?4. L’imputato può rinunciare alla prescrizione?1 - Cos’è la prescrizione del reato?La prescrizione integra una causa di estinzione del reato: ciò vuol dire che, decorso un determinato periodo di tempo prestabilito ex legge dalla consumazione del fatto criminoso, senza che sia intervenuta una sentenza di condanna definitiva, il giudice dovrà prosciogliere l’imputato per l’intervenuta prescrizione del delitto. La persona, dunque, non verrà sanzionata penalmente. La prescrizione, in particolare, declina in termini temporali l’interesse dello Stato a irrogare una sanzione in relazione a un determinato illecito penale: spirato il termine prescrizionale viene meno la pretesa punitiva dello Stato, in quanto si ritiene che sia trascorso troppo tempo per considerare una persona ancora meritevole di pena. La Corte costituzionale, a tal riguardo, ha parlato di un vero e proprio “diritto all’oblio in capo all’autore [del reato]” (Corte cost., 26 gennaio 2017, n. 24).Chiarita in questi termini la finalità di fondo dell’istituto, deve fugarsi ogni dubbio in merito a un fraintendimento che spesso caratterizza il dibattito pubblico e, alle volte, anche quello politico: la prescrizione è cosa diversa dalla (ragionevole) durata dei processi, sebbene chiaramente le tematiche presentino dei forti punti di connessione. La prima riguarda l’interesse dello Stato a punire e, specularmente, quello dell’imputato a non ricevere una pena qualora sia trascorso troppo tempo dalla commissione del fatto; la seconda, invece, si sostanzia nel diritto della persona – e del relativo dovere dello Stato – a che un processo venga celebrato in tempi rapidi. Intervenire sulla disciplina della prescrizione, quindi, non significa affatto risolvere la problematica della irragionevole durata dei processi. Affinché ciò possa avvenire sarebbe necessario un articolato catalogo di interventi legislativi, a partire da una riforma che provveda a riorganizzare l’assetto degli uffici giudiziari.2 - Come funziona la prescrizione?La durata del termine prescrizionale, ai sensi dell’art. 157 c.p., è pari al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e, in ogni caso, non inferiore a sei anni per i delitti e quattro per le contravvenzioni. La norma prevede inoltre dei termini speciali per talune fattispecie di reato considerate più gravi: per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, ad esempio, si applica un termine prescrizionale raddoppiato (se vuoi saperne di più sul reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p., clicca qui)I reati puniti con la pena dell’ergastolo – così l’omicidio aggravato di cui all’art. 576 c.p. – sono invece imprescrittibili. La ragione di questa scelta politico-criminale si fonda sulla gravità del reato: a voler riprendere il suddetto esempio, il legislatore ha ritenuto che l’interesse a punire dello Stato non debba mai svanire nel caso di omicidio aggravato, venendo in rilievo il bene giuridico della vita. Quanto al momento di decorrenza della prescrizione, si noti che per il reato consumato il termine decorre dal momento della sua consumazione e per quello tentato, invece, da quando è cessata l’attività delittuosa. Per i reati permanenti e continuati, infine, da quando è cessata la permanenza o la continuazione.3 - Vi sono dei casi di interruzione o sospensione del termine prescrizionale?Si, il codice penale disciplina i casi di sospensione, interruzione e dei relativi effetti agli artt. 159, 160 e 161 c.p.La sospensione della prescrizione – che differentemente dall’interruzione produce i propri effetti nei confronti delle sole persone a processo e non di tutti coloro i quali hanno commesso il reato – determina l’arresto del decorso della prescrizione, che riprende il suo corso dal giorno in cui cessa la causa sospensiva.  L’ipotesi sospensiva di maggior interesse – introdotta con la legge 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. legge ‘spazza-corrotti’, anche nota come riforma Bonafede) – riguarda la sospensione della prescrizione dalla pronuncia della sentenza di primo grado sino a che questa non sia divenuta irrevocabile. In altre parole, il termine non decorre più dall’emissione della sentenza di primo grado – indipendentemente che la decisione sia di assoluzione o di condanna – sino alla conclusione del processo. L’innovazione normativa è entrata in vigore il 1° gennaio 2020 e potrà applicarsi esclusivamente con riferimento ai fatti di reato commessi successivamente a questa data. In ragione della rilevanza della riforma, è necessario effettuare un cenno alla normativa previgente risalente alla legge 23 giugno 2017 n. 103 (c.d. riforma Orlando). L’art. 159 c.p. prevedeva la sospensione della prescrizione – per un termine comunque non superiore a un anno e sei mesi – dal giorno indicato per il deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado sino alla pronuncia della decisione del grado di appello (il medesimo meccanismo regolamentava altresì il rapporto tra secondo grado e giudizio di Cassazione). Peraltro, a differenza della norma attualmente vigente, ai fini della sospensione veniva in rilievo esclusivamente la sentenza di condanna. In caso di assoluzione, dunque, il termine prescrizionale continuava a decorrere. Inoltre, qualora all’esito di un grado di giudizio successivo al primo fosse intervenuta una decisione di assoluzione, il periodo di sospensione veniva ‘recuperato’ ai fini del conteggio totale. Quanto all’interruzione della prescrizione, quest’ultima, per via del compimento di alcuni atti giudiziari, determina il prolungamento del termine prescrizionale, che comincia nuovamente a decorrere dal giorno stesso in cui si è verificata la causa interruttiva. In ogni caso, ai sensi dell’art. 161, co. 2 c.p. l’aumento non può essere superiore a un quarto del tempo necessario a prescrivere, salvi i casi di alcuni reati specificamente indicati dalla norma per cui è previsto un aumento maggiore. In concreto: se il reato si prescrive in sei anni e si verifica una causa interruttiva, il nuovo termine prescrizionale sarà di sette anni e sei mesi. Le cause di interruzione della prescrizione sono tassativamente indicate dall’art. 160 c.p.: fra queste, ad esempio, la richiesta di rinvio a giudizio o il decreto che dispone il giudizio e non invece, non essendo espressamente previsto, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. 4 - L’imputato può rinunciare alla prescrizione?Si, ai sensi dell’art. 157, co. 7 c.p., l’imputato può rinunciare alla prescrizione: potrebbe avvenire, ad esempio, nei casi in cui la persona – convinta della propria innocenza – miri a ottenere una pronuncia di piena assoluzione. In tali casi, dunque, il giudice non dichiarerà l’estinzione del reato – sebbene il termine prescrizionale sia già maturato – ma dovrà esprimersi nel merito della vicenda. Il codice penale prevede che la dichiarazione di rinuncia avvenga in modo espresso. Ciò vuol dire che la volontà dell’imputato deve essere estrinsecata in maniera esplicita, non potendosi desumere implicitamente. Si consideri, inoltre, che la rinuncia alla prescrizione è un diritto personalissimo e, pertanto, la relativa dichiarazione deve essere effettuata personalmente dall’imputato o dal difensore munito di apposita procura speciale. Secondo l’orientamento maggioritario della Corte di Cassazione, la dichiarazione di rinuncia può essere altresì revocata, a condizione però che non sia già intervenuta la decisione del giudice (a titolo esemplificativo Cass. pen., sez. VI, 11 luglio 2012, n. 30104). Deve tuttavia segnalarsi una pronuncia di segno contrario, ad avviso della quale la rinuncia alla prescrizione è irrevocabile (Cass. pen., sez. V, 24 aprile 2008, n. 33344). Editor: avv. Davide Attanasio

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