Egregio Avvocato
Pubblicato il 22 feb. 2021 · tempo di lettura 6 minuti
Dal 2004, la legge prevede espressamente i reati di uccisione e maltrattamento di animali agli artt. 544 bis e 544 ter c.p.. Tali previsioni inizialmente erano ispirate ad una logica “antropocentrica”, volta cioè a tutelare il sentimento di pietà della persona rispetto agli animali, oggetto di una protezione soltanto indiretta. Negli ultimi tempi, tuttavia, la giurisprudenza sembra aver riconosciuto un maggior rilievo alla sensibilità e serenità psicofisica degli animali, garantendo loro una tutela più ampia ed indipendente rispetto a quella riconosciuta agli uomini.
1 - Cosa prevedono i reati di uccisione e maltrattamenti di animali?
Gli artt. 544 bis e 544 ter c.p. prevedono, rispettivamente, i delitti di uccisione e maltrattamento di animali.
Entrambe le disposizioni individuano quale elemento fondamentale della fattispecie penale la circostanza che l’autore agisca:
Inoltre, è esclusa la configurabilità dei reati ai sensi dell’art. 19 ter disp. coord. c.p., nei casi di condotte disciplinate (e autorizzate) dalle leggi speciali come quelle relative alla caccia, alla pesca, o alla macellazione degli animali – ricondotte ad una sorta di “necessità sociale”.
Il reato di uccisione fa riferimento all’ipotesi in cui chiunque cagioni la morte di un animale, per crudeltà o senza necessità.
Nel caso del delitto di maltrattamenti, rileva ogni condotta idonea a cagionare una «lesione» all’animale, cioè una ferita o una malattia, ma anche il procurare sofferenze di tipo diverso, anche non necessariamente fisiche. Ciò perché l’animale viene considerato e tutelato quale essere sensibile, capace di provare dolore.
Parimenti, rileva la situazione in cui un soggetto imponga all’animale il compimento di attività sproporzionate o non compatibili con le sue caratteristiche naturali.
A questi fini possono rilevare sia le aggressioni fisiche (come calci, percosse, bastonate), ma anche le sevizie (come ad esempio privare l’animale del cibo o costringerlo a vivere in luoghi angusti o sporchi).
È quindi sufficiente aver cagionato sofferenze «di carattere ambientale, comportamentale, etologico o logistico, comunque capaci di produrre nocumento agli animali, in quanto esseri senzienti».
Ciò è quanto ha ritenuto la Corte di Cassazione in relazione al discusso “caso della mucca Doris”, riguardante un bovino in precarie condizioni di salute, destinato alla macellazione ma sottoposto a inutili sevizie e vessazioni dai soggetti responsabili del trasporto al macello, ritenuti responsabili del reato di maltrattamenti perché, al fine di trascinarlo, procedevano a bastonarlo, sottoporgli scosse elettriche, calpestarlo e caricarlo a forza sulla pala di un trattore agricolo per gettarlo successivamente all’interno di un camion.
Allo stesso modo, alcuni Tribunali hanno ritenuto riconducibile al reato di maltrattamenti la condotta del ristoratore che detiene animali destinati al consumo ma ancora vivi, come le aragoste, in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze – cioè all’interno di frigoriferi, a temperature prossime agli zero gradi centigradi, sopra un letto di ghiaccio o con le chele legate.
In entrambi i casi, sembra rilevare come, nonostante l’animale che subisca i maltrattamenti sia destinato a morire ed al consumo, nel rispetto delle normative speciali e delle consuetudini sociali, comunque non possano ritenersi giustificabili le sofferenze causate precedentemente.
Il reato di maltrattamenti si configura, infine, anche nel caso in cui vengano somministrate agli animali sostanze di vario tipo, comunque idonee a cagionare un danno dalla salute di questi. Si tratta del cd. “reato di doping a danno di animali”, che la legge punisce al fine di prevenire l’ulteriore ipotesi delittuosa delle scommesse clandestine o dei combattimenti tra animali, in vista dei quali spesso gli animali vengono drogati.
Sia il reato di uccisione, sia quello di maltrattamenti possono essere puniti solo se compiuti con dolo, cioè con coscienza e volontà da parte dell’autore delle condotte. Non è invece punibile la condotta compiuta per colpa o per il bene dell’animale stesso.
2 - Chi è il destinatario della tutela penale?
I reati esaminati appartengono alla categoria dei delitti “contro il sentimento per gli animali”.
L’oggetto primario di tutela veniva infatti riconosciuto, originariamente, nella sensibilità delle persone nei confronti degli animali, nel loro sentimento di pietà e affezione nei confronti di questi, che sarebbe leso dal verificarsi delle condotte incriminate.
In tal senso, l’animale viene tutelato solo indirettamente, in virtù di una protezione che la legge accorda in realtà all’uomo.
Progressivamente, la giurisprudenza sembra tuttavia aver riconosciuto all’animale una tutela più ampia e slegata dalla diretta riconducibilità all’uomo stesso, riconoscendolo quale vero e proprio soggetto passivo del reato.
Così, ad esempio, nei casi esaminati sono state ritenute penalmente rilevanti le condotte idonee a incidere “solo” sulla stabilità e serenità psicofisica dell’animale, anche se non lesive della sensibilità umana, dandosi rilievo all’offesa agli animali e alle loro caratteristiche biologiche, più che al sentimento di umana compassione.
Nella stessa direzione sembra andare il riconoscimento della tutela anche degli animali non “di affezione” e tipicamente “domestici”, come i bovini e le aragoste menzionate, peraltro destinati al macello o al consumo; nonché la pretesa dei giudici ad una rigorosa applicazione delle norme speciali che autorizzano le condotte umane lesive nei confronti degli animali (come la pesca: essa, ad esempio, non potrebbe legittimare l’imposizione agli animali usati come esca condizioni insopportabili e incompatibili con i comportamenti tipici della specie di appartenenza).
3 - Quali sono le pene previste per i reati?
Il reato di uccisione di animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.
Quello di maltrattamenti, invece, con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000,00 a 30.000,00 euro.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di maltrattamento derivi (come conseguenza non voluta) la morte dell’animale.
4 - Cosa fare in caso di uccisione o maltrattamenti di animali?
Nel caso in cui si sia a conoscenza di fatti di uccisione o maltrattamenti, o si nutra un serio e fondato sospetto che questi siano in atto o si siano verificati, occorre segnalarlo alle Autorità competenti (polizia, carabinieri, ecc…) ed alle Guardie Zoofile presenti su tutto il territorio.
È pure possibile consultare il loro portale online, sul sito https://www.guardiezoofile.info/segnalazione/ , che permette di segnalare il maltrattamento semplicemente compilando un apposito modulo.
Il reato è, in ogni caso, procedibile d’ufficio, per cui non è necessario sporgere formale querela e in base alle segnalazioni gli organi competenti dovranno procedere con i dovuti accertamenti.
Editor: dott.ssa Anna Maria Calvino
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Egregio Avvocato
13 dic. 2021 • tempo di lettura 4 minuti
Il codice penale prende in considerazione i fenomeni dell’etilismo e dell’intossicazione da stupefacenti perché, non di rado, contribuiscono alla genesi del crimine. Si tratta, invero, di una disciplina particolarmente rigorosa che importa, nella maggior parte dei casi, un inasprimento della pena.Premessa: la disciplina generale delle norme del codice penaleGli stati che importano un aggravamento del trattamento sanzionatorioGli stati che sono irrilevanti ai fini della sanzione penaleGli stati che escludono l’imputabilità1 - Premessa: la disciplina generale delle norme del codice penaleIl legislatore penale, come anticipato, ha preso in considerazione il fenomeno della commissione di reati da parte del soggetto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.La normativa è contenuta negli artt. 91 e ss. ed è collocata nel capo dedicato alla “imputabilità”: il legislatore ritiene, infatti, che il soggetto che abbia commesso un reato possa essere dichiarato incapace di intendere e di volere – cioè non imputabile – solo in precise e tassative circostanze (del tema dell’imputabilità abbiamo parlato qui e qui).Negli altri casi, l’ubriachezza e l’intossicazione da stupefacenti o sono irrilevanti o possono comportare un amento di pena per il reato commesso.Occorre precisare, inoltre, che la disciplina che ora vedremo non si applica quando la condizione di ebbrezza o di intossicazione siano già elementi costitutivi di una fattispecie di reato autonoma, come la guida in stato di ebbrezza di cui agli artt. 186 e 186-bis del Codice della strada (per un approfondimento su questo tema, vi rimandiamo a questo articolo). Vediamo ora quali sono le tipologie di situazioni prese in considerazione dal legislatore penale..2 - Gli stati che importano un aggravamento del trattamento sanzionatorioLe condizioni che comportano un aumento di pena per il reato commesso sono l’ubriachezza (o intossicazione) preordinata e l’ubriachezza (o intossicazione) abituale. L’ubriachezza è preordinata quando è provocata al fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa: in questa ipotesi, quindi, l’agente si ubriaca allo scopo di commettere un reato, perché magari non avrebbe il coraggio di commetterlo in condizioni di “normalità”. In questo caso, l’art. 92 co. 2 c.p. prevede che la pena per il reato commesso venga aumentata fino a 1/3. Ai sensi dell’art. 94 c.p., invece, l’ubriachezza è abituale quando il soggetto è dedito all’uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti e si ritrova frequentemente in stato di ebbrezza o di intossicazione. Anche in questo caso, in caso di condanna, la pena deve essere aumentata fino a 1/3 e può, inoltre, essere applicata la misura di sicurezza della casa di cura e di custodia o quella della libertà vigilata. 3 - Gli stati che sono irrilevanti ai fini della sanzione penaleSono irrilevanti, ai fini della sanzione penale, l’ubriachezza volontaria e l’ubriachezza colposa.In questo caso, il soggetto si ubriaca per il puro piacere di farlo o esagerando involontariamente e solo successivamente commette un reato, non programmato in anticipo al momento in cui si è posto in stato di ubriachezza. Nei confronti di questo soggetto, ai sensi dell’art. 92 co. 1 c.p. la pena non è né diminuita né aumentata: secondo il legislatore, chi si è ubriacato volontariamente o per leggerezza non può accampare scuse e, se commette un reato, deve rispondere come se fosse pienamente capace di intendere e di volere.L’art. 93 c.p. estende la medesima disciplina anche al fatto commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti.4 - Gli stati che escludono l’imputabilitàLe condizioni che consentono di pervenire ad una sentenza di assoluzione per incapacità di intendere e di volere sono l’ubriachezza accidentale e la cronica intossicazione da alcool o da stupefacenti.Quanto alla prima ipotesi, l’ubriachezza si dice accidentale quando è dovuta a caso fortuito o a forza maggiore e si verifica quando l’ubriachezza deriva o da un fattore del tutto imprevedibile o da una forza esterna inevitabile cui non si può opporre alcuna resistenza: in questi casi è impossibile muovere un qualsiasi rimprovero a chi abbia commesso un reato, che non è imputabile.Si tratta, per lo più, di casi di scuola: si pensi, ad esempio, all’operaio di una distilleria che si ubriachi in conseguenza di un guasto all’impianto, dopo aver passato una intera giornata in un ambiente saturo di vapori alcolici. La stessa disciplina si estende, ai sensi dell’art. 93 c.p., al caso di intossicazione accidentale da stupefacenti. Infine, l’art. 95 c.p. estende al soggetto in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti la normativa in tema di vizio totale e parziale di mente, di cui agli artt. 88 e 89 c.p. Pertanto questa condizione, che coincide con un’alterazione patologica permanente, potrà escludere o scemare grandemente la capacità di intendere e di volere a seconda dello stato in cui l’agente si trovava al momento della commissione del fatto. Editor: dott.ssa Elena Pullano
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25 ott. 2021 • tempo di lettura 4 minuti
Viaggiare su un mezzo pubblico sprovvisti di biglietto integra un illecito amministrativo, passibile di una comune contravvenzione. Ciò vale per qualsiasi mezzo pubblico, sia che si tratti di treno, di autobus o di metropolitana. Ma cosa succede nel caso in cui il viaggiatore non solo sia sprovvisto di biglietto, ma anche di documenti, e alla richiesta del controllore di fornire le proprie generalità risponda con dei dati non corrispondenti al vero?Il fatto: viaggiare senza biglietto ed essere interrogato dal controlloreIl reato: art. 495 c.p., false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altriLa casistica: i provvedimenti adottati in Romagna1 - Il fatto: viaggiare senza biglietto ed essere interrogato dal controllorePer utilizzare i mezzi pubblici di una città, che siano autobus, metropolitane, treni o altro, è pacifico che bisogna pagare un biglietto. Tutti i consociati in questo modo partecipano attivamente al benessere comune: si paga un servizio per ottenere il massimo da quello stesso servizio. Ne consegue che utilizzare i mezzi pubblici senza pagare il biglietto, oltre ad essere una condotta immorale, è anche una condotta passibile di sanzione: la condotta del viaggiatore senza biglietto integra un illecito amministrativo che viene punito con una comune contravvenzione. Nel momento in cui il controllore trova un passeggero senza biglietto è tenuto ad interrogarlo al fine di conoscere le sue generalità, così da compilare il verbale della multa. È possibile però che il viaggiatore non abbia con sé i documenti, non essendo tenuto a portarli con sé, e che dunque il controllore si debba fidare di quanto dichiarato dal viaggiatore stesso. Il controllore, infatti, non ha il potere di perquisire il privato per controllare se davvero è sprovvisto di documenti o meno, ma deve limitarsi ad interrogare il soggetto senza biglietto e compilare il modulo della multa con le generalità che gli vengono fornite.Nel caso in cui le generalità fornite siano false, viene integrato il reato di false attestazioni a pubblico ufficiale, punito dall’art. 495 c.p. Prima di vedere cosa comporta la commissione di questo reato, bisogna sottolineare che per parlare di falsa dichiarazione è necessario che questa segua un’interrogazione da parte del pubblico ufficiale: il mero silenzio e le dichiarazioni spontanee non costituiscono reato. Si può parlare di interrogazione soltanto se avviene in forma scritta tramite compilazione di moduli dell’ufficio a cui appartiene il pubblico ufficiale (si pensi, appunto, ad una contravvenzione sul treno).2 - Il reato: art. 495 c.p., false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altriL’articolo in esame stabilisce che «Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni».Non importa qual è il dato connotato da falsità: il reato viene commesso sia che si tratti del nome e cognome, sia che si tratti dell’indirizzo, o comunque di qualsiasi altro dato personale che viene richiesto dal controllore. Basta un solo dato sbagliato per fare scattare il reato.Fondamentale per l’integrazione del reato in esame è la qualifica di pubblico ufficiale che viene rivestita dal controllore del mezzo. Invero, il reato di false dichiarazioni punito dall’art. 495 c.p. può essere integrato solo se le false generalità vengono fornite ad un soggetto che riveste una funzione pubblica; se le generalità false vengono fornite ad un soggetto privato, tale condotta non ha alcuna rilevanza penale.Più volte la Corte di Cassazione è intervenuta in merito, specificando che la figura del funzionario accertatore delle aziende di trasporto deve essere qualificata in termini di pubblico ufficiale. Questi, infatti, sono tenuti a provvedere alla constatazione dei fatti e alle relative verbalizzazioni nell’ambito delle attività di prevenzione e di accertamento delle infrazioni relative ai trasporti. L’azienda che si occupa di trasporti svolge una pubblica funzione, e il controllore non svolge le mansioni solo esecutive di un qualsiasi dipendente, ma, avendo l’incarico di accertare le infrazioni, svolge un’attività intellettiva.3 - La casistica: i provvedimenti adottati in RomagnaDegno di nota è quanto avvenuto in Romagna. A fronte di un esame delle multe che sono state fatte dai controllori che lavorano per conto di Start – gestore del trasporto pubblico urbano ed extraurbano in Romagna – è stata rilevata una particolarità: su 45.000 verbali compilati in un anno, circa un terzo è da riferire a persone che non solo erano salite a bordo senza ticket, ma che avevano pure fornito nomi e cognomi che non corrispondevano alla loro identità. Peraltro, spesso le generalità false sono quelle di altre persone in carne ed ossa, incolpevoli vittime dell’altrui inciviltà. Start Romagna è corsa dunque ai ripari ed è stato deciso che nelle tre province di Rimini, Forlì e Cesena saranno scattate fotografie al viso delle persone che, al momento della compilazione del verbale, affermeranno di non avere con sé un valido documento di riconoscimento. Il controllore scatterà le foto con uno smartphone, le immagini saranno collegate al verbale e in caso di disconoscimento del documento saranno utilizzate nell’iter di riscossione e a tutela della persona eventualmente e ingiustamente coinvolta, ovvero quella le cui generalità sono state fornite in sostituzione di quelle del trasgressore. Questa procedura è già in uso in altre città e Regioni in cui è stata accertata una forte tendenza da parte dei trasgressori delle regole di viaggio a fornire nomi e cognomi falsi o di altre e incolpevoli persone fisiche.Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo
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Egregio Avvocato
23 set. 2021 • tempo di lettura 11 minuti
Nell’ordinamento giuridico italiano il lavoro ricopre un ruolo centrale e preminente. Ciò si evince sin dalla norma di apertura della Carta Fondamentale, e trova poi conferma in varie disposizioni legislative, tra le quali deve annoverarsi la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. L’art. 15 o.p., invero, annovera il lavoro tra i principali elementi del trattamento rieducativo del condannato e dell'internato, in quanto costituisce uno strumento fondamentale per l’attuazione degli scopi rieducativi che il trattamento penitenziario – e più in generale la pena – dovrebbe perseguire con l’obiettivo della risocializzazione del reo (art. 27 co. 3 Cost.).L’introduzione del lavoro di pubblica utilità nell’ordinamento italiano e la sua evoluzioneLe principali applicazioniLe caratteristiche del lavoro di pubblica utilitàL’obbligatorietà nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168 bis c.p.)1 - L’introduzione del lavoro di pubblica utilità nell’ordinamento italiano e la sua evoluzioneLa cornice entro cui si colloca il tema del lavoro penitenziario è quella più ampia del trattamento: l’art. 15 o.p. annovera espressamente il lavoro tra gli elementi del trattamento penitenziario, stabilendo che "ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all’internato è assicurato il lavoro". Per gli imputati il discorso è in parte diverso alla luce del fatto che si è in una fase processuale ove vige ancora la presunzione di non colpevolezza, e il soggetto quindi potrebbe (e dovrebbe) essere sottoposto ad un trattamento differente: il lavoro può essere svolto nei modi e nei termini tali da risultare compatibili con le esigenze giudiziarie connesse alla posizione giuridica.Elemento comune alle due categorie di reclusi (condannati e internati da un lato, e imputati dall’altro lato) è la volontarietà del lavoro, non essendo concepibile, in un’ottica trattamentale e rieducativa, alcuna ipotesi di lavoro coattivo o forzato; il trattamento volto alla rieducazione per essere genuino, deve fondarsi sulla libera e consapevole adesione degli interessati.Il lavoro penitenziario si distingue in lavoro prestato all’interno della struttura penitenziaria (ovvero nel limite del terreno demaniale di immediata prossimità) e lavoro esterno al carcere. In particolare, il lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un’attività lavorativa svolta a beneficio della comunità, rappresenta lo strumento adeguato, da un lato, a ridurre il ricorso alla pena carceraria e, dall’altro, a offrire ai trasgressori la concreta possibilità di responsabilizzarsi e risocializzarsi. Non si tratta certamente di un istituto nuovo nel nostro sistema sanzionatorio, bensì di una misura cui il legislatore ha fatto sovente ricorso, individuandone di volta in volta una natura giuridica specifica. Già il codice penale per il Regno d’Italia del 1889 (c.d. codice Zanardelli), prevedeva il L.P.U., disciplinandolo, all'art. 19, come sanzione esecutiva sostitutiva della detenzione inflitta per il mancato pagamento della sanzione pecuniaria e, all'art. 22, come modalità esecutiva della pena dell’arresto. Entrambe le declinazioni sono rimaste inattuate, sia per il numero esiguo di reati che potevano beneficiare della misura, sia a causa della mancanza di specifica regolamentazione circa le modalità esecutive.Il codice penale del 1930 (c.d. codice Rocco), invece, non recava alcun riferimento al L.P.U.Nella storia repubblicana, l’art. 49 L. 26/7/1975 n. 354, recante Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà – poi abrogato dall'art. 110 L. 24/11/1981 n. 689 – ha aperto, per primo, alla possibilità di sostituire, in sede di conversione, alla pena detentiva derivante dal mancato pagamento di una pena pecuniaria, il lavoro da prestarsi alle dipendenze di enti pubblici.Di lì a breve, la Consulta, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 136 c.p., perché lesivo del principio di eguaglianza in materia penale, invitava il legislatore ad adottare opportuni strumenti normativi, quali “ad esempio l'ammissione al lavoro libero presso enti pubblici, anche per le sole giornate o periodi festivi”.Successivamente, nel disciplinare il L.P.U., il legislatore si è ispirato al modello anglosassone del community service order, con l’obiettivo di individuare uno strumento sanzionatorio alternativo o sostitutivo della pena detentiva. La finalità precipua della sanzione del lavoro di pubblica utilità risiede nella rieducazione del condannato, riconosciuta dall’art. 27, comma 3, della Costituzione. In conformità a queste premesse, il lavoro – vera e propria occasione per il recupero di un rapporto non conflittuale con la società – è stato con il tempo elevato anche al grado di sanzione penale autonoma, principale o sostitutiva.Nell'attuale ordinamento, l’istituto ― che viene utilizzato con sempre maggior frequenza, stante il suo alto potenziale rieducativo e risocializzante ― ha assunto, anche a causa dello stratificarsi delle singole previsioni, una natura versatile, in quanto disciplinato in relazione a situazioni e finalità eterogenee.2 - Le principali applicazioniCome anticipato, il lavoro di pubblica utilità è stato dapprima introdotto dalla legge n. 689 del 1981 quale sanzione applicabile in caso di conversione della pena pecuniaria non eseguita a causa delle condizioni di insolvibilità del condannato.Successivamente, il d.l. n. 122 del 1993 ha individuato il lavoro di pubblica utilità quale pena accessoria applicabile discrezionalmente dal giudice in ipotesi di costituzione di un’organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (articolo 3 della legge n. 654 del 1975) e di istigazione, tentativo, commissione o partecipazione a fatti di genocidio (legge n. 962 del 1967).Tuttavia, è con l'art. 54 del D.Lgs. n. 274/2000 che il lavoro di pubblica utilità acquista particolare importanza, ricoprendo il ruolo di pena principale nel micro-sistema dei reati di competenza del Giudice di pace. Ai sensi dell’art. 58 – che individua i criteri di raccordo tra il quadro sanzionatorio del giudice penale di pace e l’intero sistema penale – il L.P.U. è considerato, a tutti gli effetti giuridici, come pena detentiva della specie corrispondente a quella originaria e, ai fini del ragguaglio, 1 giorno di pena detentiva equivale a 3 giorni di L.P.U.Lo spettro di applicazione della sanzione è stato successivamente allargato a numerose e diverse fattispecie penali, che hanno configurato il lavoro di pubblica utilità come una modalità di riparazione del danno collegata all’esecuzione di diverse sanzioni e misure penali, che vengono eseguite nella comunità. Attualmente trova applicazione anche:nei casi di violazione del Codice della strada, previsti all’art. 186 comma 9-bis e art. 187 comma 8-bis del d.lgs.285/1992;nei casi di violazione della legge sugli stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 comma 5 bis del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309;come obbligo dell’imputato in stato di sospensione del processo e messa alla prova, ai sensi dell’art. 168-bis del codice penale, introdotto dalla legge 28 aprile 2014 n, 67:congiuntamente alla pena dell’arresto o della reclusione domiciliare, ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. i) della legge 28 aprile 2014 n, 67;come obbligo del condannato ammesso alla sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 165 codice penale e art. 18-bis delle Disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.3 - Le caratteristiche del lavoro di pubblica utilitàL’attività richiede un’adesione volontaria del soggetto e concerne una prestazione a carattere assistenziale da svolgere a favore di categorie sensibili come persone disabili, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari, in ambiti relativi alla specifica professionalità del condannato o nel settore della protezione civile o della tutela del patrimonio pubblico e ambientale. Il giudice può calibrare il L.P.U. in relazione anche al tipo di reato commesso disponendo, ad esempio, attività presso istituti ospedalieri o assistenziali, per chi abbia prodotto lesioni non gravi a seguito di incidente stradale (art. 590 c.p.), o attività per la prevenzione del randagismo per chi abbia, senza necessità, ucciso o danneggiato animali (art. 638 c.p.)Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi, ma in aggiunta ai limiti edittali di durata, la prestazione di pubblica utilità ha un’intensità molto angusta, atteso che il soggetto ammesso a tale lavoro può espletarlo per non più di sei ore a settimana da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le sue esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammettere lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali, fermo restando il limite delle otto ore giornaliere della prestazione, senza stabilire un limite massimo avente efficacia assoluta ed inderogabile. La possibilità di aumentare le ore giornaliere non va interpretata nel senso di offrire uno strumento al condannato per accorciare la prestazione lavorativa, ma nel senso di offrire al condannato la possibilità di dimostrare fattivamente la sua buona volontà e di accettare l’opera rieducatrice del lavoro non retribuito, il quale è predefinito dal giudice nelle modalità e nei tempi e non soggiace all’arbitrio del condannato.La fattispecie del lavoro di pubblica utilità, come forma di attività non retribuita in favore della collettività, si regge sullo strumento della convenzione, previsto dall’art. 2, d.m. 26 marzo 2001.La convenzione è stipulata principalmente con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni ammesse a beneficiare delle prestazioni di pubblica utilità. Inoltre, le convenzioni possono essere stipulate anche da amministrazioni centrali dello Stato con effetto per i rispettivi uffici periferici. Nelle convenzioni sono indicate specificamente le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica utilità e vengono individuati i soggetti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni. Queste ultime, congiuntamente alle modalità di svolgimento del lavoro stabilite nella convenzione, costituiscono i fondamentali parametri di riferimento del giudice, nella formulazione del giudizio sull’adempimento o meno degli obblighi connessi.Ai sensi dell’art. 6, d.m. 26 marzo 2001, terminata l'esecuzione della pena, i soggetti incaricati devono redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. Oltre alla sussistenza della convenzione, prima dell’emissione della sentenza di conversione della pena, il giudice deve acquisire la dichiarazione di disponibilità dell’ente convenzionato attraverso una richiesta esplicita.Inoltre, le convenzioni devono prevedere le modalità di copertura assicurativa del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché quelle relative alla responsabilità civile verso i terzi, anche mediante polizze collettive, ponendo i relativi oneri a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti interessati.Alla normativa regolamentare, salvo che altre disposizioni di rango superiore a loro volta non lo prevedano, è stato affidato il compito di precisare l’oggetto delle prestazioni da svolgere in occasione di lavori di pubblica utilità, ispirate alla tutela dei valori fondamentali alla base della solidarietà sociale su cui si fonda il nostro assetto costituzionale e caratterizzate da una notevole ampiezza.Ovviamente, è fatto divieto che l'attività di pubblica utilità si svolga in modo tale da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o tale da ledere la dignità della persona. In omaggio al principio di parità e come riflesso del diritto alla salute, i condannati che accettino di svolgere lavoro di pubblica utilità sono ammessi a fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle dipendenze delle amministrazioni, degli enti e delle organizzazioni interessati.Nel caso le circostanze del caso concreto lo richiedano, per motivi di assoluta necessità, le modalità di svolgimento della misura sostitutiva possono essere modificate in corso di esecuzione dal giudice che ha emesso la sentenza.4 - L’obbligatorietà nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168 bis c.p.)L’art. 168 bis c.p. prevede una nuova causa estintiva del reato (inserita nel 2014), denominata sospensione del procedimento con messa alla prova (cd. MAP): in presenza di determinati requisiti, l’imputato chiede la sospensione del processo penale in corso e si sottopone volontariamente ad un periodo di “messa alla prova” che, ove abbia esito positivo, comporta l’estinzione del reato (per approfondire sull’istituto vedi Sospensione del procedimento con messa alla prova). La novella, prevede che, nei procedimenti ordinari per reati puniti con la pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, o con la pena pecuniaria, sola, congiunta o alternativa, nonché per i delitti di competenza del tribunale in composizione monocratica a citazione diretta, l'imputato possa formulare richiesta di sospensione del processo con messa alla prova (M.A.P.), ma la concessione viene necessariamente subordinata alla prestazione del L.P.U. quale istituto trattamentale.In questi casi un ruolo fondamentale è svolto dall'UEPE (ufficio di esecuzione penale esterna), il quale ha il compito specifico di definire con l’imputato la modalità di svolgimento dell’attività riparativa, tenendo conto delle attitudini lavorative e delle esigenze personali e familiari, raccordandosi con l’Ente presso cui sarà svolta la prestazione gratuita. Il lavoro di pubblica utilità diventa così parte integrante e obbligatoria del programma di trattamento per l’esecuzione della prova che è sottoposto alla valutazione del giudice nel corso dell’udienza.Nel corso dell’esecuzione, l’UEPE cura l’attuazione del programma svolgendo gli interventi secondo le modalità previste dall’art. 72 della legge 354/1975, informa il giudice sull’adempimento degli obblighi lavorativi, sulla necessità di eventuali modifiche o inosservanze che possano determinare la revoca della prova. Dovrà infine redigere una relazione finale sull’esito della prova, sulla quale il giudice dovrà basare la propria decisione di estinguere o meno il reato. Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo
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Egregio Avvocato
11 feb. 2021 • tempo di lettura 6 minuti
La disciplina della prescrizione è da tempo al centro del dibattito pubblico e politico, oltre che giuridico. Nell’arco di pochi anni è stata infatti oggetto di due importanti riforme (rispettivamente riforma Orlando nel 2017 e riforma Bonafede nel 2019), che ne hanno radicalmente cambiato i connotati. Ciò non esclude, peraltro, che nel prossimo periodo il decisore politico possa intervenire nuovamente sulla materia. Cerchiamo dunque di comprendere più da vicino le finalità dell’istituto e di analizzare i tratti principali della disciplina prevista dal codice penale.1. Cos’è la prescrizione del reato?2. Come funziona la prescrizione?3. Vi sono dei casi di interruzione o sospensione del termine prescrizionale?4. L’imputato può rinunciare alla prescrizione?1 - Cos’è la prescrizione del reato?La prescrizione integra una causa di estinzione del reato: ciò vuol dire che, decorso un determinato periodo di tempo prestabilito ex legge dalla consumazione del fatto criminoso, senza che sia intervenuta una sentenza di condanna definitiva, il giudice dovrà prosciogliere l’imputato per l’intervenuta prescrizione del delitto. La persona, dunque, non verrà sanzionata penalmente. La prescrizione, in particolare, declina in termini temporali l’interesse dello Stato a irrogare una sanzione in relazione a un determinato illecito penale: spirato il termine prescrizionale viene meno la pretesa punitiva dello Stato, in quanto si ritiene che sia trascorso troppo tempo per considerare una persona ancora meritevole di pena. La Corte costituzionale, a tal riguardo, ha parlato di un vero e proprio “diritto all’oblio in capo all’autore [del reato]” (Corte cost., 26 gennaio 2017, n. 24).Chiarita in questi termini la finalità di fondo dell’istituto, deve fugarsi ogni dubbio in merito a un fraintendimento che spesso caratterizza il dibattito pubblico e, alle volte, anche quello politico: la prescrizione è cosa diversa dalla (ragionevole) durata dei processi, sebbene chiaramente le tematiche presentino dei forti punti di connessione. La prima riguarda l’interesse dello Stato a punire e, specularmente, quello dell’imputato a non ricevere una pena qualora sia trascorso troppo tempo dalla commissione del fatto; la seconda, invece, si sostanzia nel diritto della persona – e del relativo dovere dello Stato – a che un processo venga celebrato in tempi rapidi. Intervenire sulla disciplina della prescrizione, quindi, non significa affatto risolvere la problematica della irragionevole durata dei processi. Affinché ciò possa avvenire sarebbe necessario un articolato catalogo di interventi legislativi, a partire da una riforma che provveda a riorganizzare l’assetto degli uffici giudiziari.2 - Come funziona la prescrizione?La durata del termine prescrizionale, ai sensi dell’art. 157 c.p., è pari al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e, in ogni caso, non inferiore a sei anni per i delitti e quattro per le contravvenzioni. La norma prevede inoltre dei termini speciali per talune fattispecie di reato considerate più gravi: per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, ad esempio, si applica un termine prescrizionale raddoppiato (se vuoi saperne di più sul reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p., clicca qui)I reati puniti con la pena dell’ergastolo – così l’omicidio aggravato di cui all’art. 576 c.p. – sono invece imprescrittibili. La ragione di questa scelta politico-criminale si fonda sulla gravità del reato: a voler riprendere il suddetto esempio, il legislatore ha ritenuto che l’interesse a punire dello Stato non debba mai svanire nel caso di omicidio aggravato, venendo in rilievo il bene giuridico della vita. Quanto al momento di decorrenza della prescrizione, si noti che per il reato consumato il termine decorre dal momento della sua consumazione e per quello tentato, invece, da quando è cessata l’attività delittuosa. Per i reati permanenti e continuati, infine, da quando è cessata la permanenza o la continuazione.3 - Vi sono dei casi di interruzione o sospensione del termine prescrizionale?Si, il codice penale disciplina i casi di sospensione, interruzione e dei relativi effetti agli artt. 159, 160 e 161 c.p.La sospensione della prescrizione – che differentemente dall’interruzione produce i propri effetti nei confronti delle sole persone a processo e non di tutti coloro i quali hanno commesso il reato – determina l’arresto del decorso della prescrizione, che riprende il suo corso dal giorno in cui cessa la causa sospensiva. L’ipotesi sospensiva di maggior interesse – introdotta con la legge 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. legge ‘spazza-corrotti’, anche nota come riforma Bonafede) – riguarda la sospensione della prescrizione dalla pronuncia della sentenza di primo grado sino a che questa non sia divenuta irrevocabile. In altre parole, il termine non decorre più dall’emissione della sentenza di primo grado – indipendentemente che la decisione sia di assoluzione o di condanna – sino alla conclusione del processo. L’innovazione normativa è entrata in vigore il 1° gennaio 2020 e potrà applicarsi esclusivamente con riferimento ai fatti di reato commessi successivamente a questa data. In ragione della rilevanza della riforma, è necessario effettuare un cenno alla normativa previgente risalente alla legge 23 giugno 2017 n. 103 (c.d. riforma Orlando). L’art. 159 c.p. prevedeva la sospensione della prescrizione – per un termine comunque non superiore a un anno e sei mesi – dal giorno indicato per il deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado sino alla pronuncia della decisione del grado di appello (il medesimo meccanismo regolamentava altresì il rapporto tra secondo grado e giudizio di Cassazione). Peraltro, a differenza della norma attualmente vigente, ai fini della sospensione veniva in rilievo esclusivamente la sentenza di condanna. In caso di assoluzione, dunque, il termine prescrizionale continuava a decorrere. Inoltre, qualora all’esito di un grado di giudizio successivo al primo fosse intervenuta una decisione di assoluzione, il periodo di sospensione veniva ‘recuperato’ ai fini del conteggio totale. Quanto all’interruzione della prescrizione, quest’ultima, per via del compimento di alcuni atti giudiziari, determina il prolungamento del termine prescrizionale, che comincia nuovamente a decorrere dal giorno stesso in cui si è verificata la causa interruttiva. In ogni caso, ai sensi dell’art. 161, co. 2 c.p. l’aumento non può essere superiore a un quarto del tempo necessario a prescrivere, salvi i casi di alcuni reati specificamente indicati dalla norma per cui è previsto un aumento maggiore. In concreto: se il reato si prescrive in sei anni e si verifica una causa interruttiva, il nuovo termine prescrizionale sarà di sette anni e sei mesi. Le cause di interruzione della prescrizione sono tassativamente indicate dall’art. 160 c.p.: fra queste, ad esempio, la richiesta di rinvio a giudizio o il decreto che dispone il giudizio e non invece, non essendo espressamente previsto, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. 4 - L’imputato può rinunciare alla prescrizione?Si, ai sensi dell’art. 157, co. 7 c.p., l’imputato può rinunciare alla prescrizione: potrebbe avvenire, ad esempio, nei casi in cui la persona – convinta della propria innocenza – miri a ottenere una pronuncia di piena assoluzione. In tali casi, dunque, il giudice non dichiarerà l’estinzione del reato – sebbene il termine prescrizionale sia già maturato – ma dovrà esprimersi nel merito della vicenda. Il codice penale prevede che la dichiarazione di rinuncia avvenga in modo espresso. Ciò vuol dire che la volontà dell’imputato deve essere estrinsecata in maniera esplicita, non potendosi desumere implicitamente. Si consideri, inoltre, che la rinuncia alla prescrizione è un diritto personalissimo e, pertanto, la relativa dichiarazione deve essere effettuata personalmente dall’imputato o dal difensore munito di apposita procura speciale. Secondo l’orientamento maggioritario della Corte di Cassazione, la dichiarazione di rinuncia può essere altresì revocata, a condizione però che non sia già intervenuta la decisione del giudice (a titolo esemplificativo Cass. pen., sez. VI, 11 luglio 2012, n. 30104). Deve tuttavia segnalarsi una pronuncia di segno contrario, ad avviso della quale la rinuncia alla prescrizione è irrevocabile (Cass. pen., sez. V, 24 aprile 2008, n. 33344). Editor: avv. Davide Attanasio
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