3 mar. 2022 • tempo di lettura 8 minuti
Nell’ordinamento giuridico italiano con il termine “copyright” si ricomprende tutto l’insieme di diritti e facoltà che appartengono all’autore di un’opera, consentendogli di rivendicarne la paternità e utilizzarne economicamente la creazione attraverso la riproduzione, distribuzione e diffusione.In cosa consiste il copyright? Quali sono le conseguenze per la sua violazione?Cos’è e a cosa serve il copyright?Quali opere sono tutelate dal copyright?La procedura per l’ottenimento del copyrightQuali conseguenze per la violazione del copyright?1 - Cos’è e a cosa serve il copyright?Con il termine copyright si intende l’istituto giuridico posto a tutela di chi crea un’opera dell’ingegno di carattere creativo che può appartenere alla letteratura, alla musica, alla scienza, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia.Concretamente, nel nostro ordinamento giuridico il termine copyright indica l’insieme delle prerogative appartenenti all’autore che mirano a tutelare sia il diritto di rivendicare la paternità dell’opera (il c.d. diritto morale) sia il diritto di utilizzazione economica dell’opera (il c.d. diritto patrimoniale) attraverso la pubblicazione, l’utilizzo, la riproduzione, la distribuzione e la diffusione della creazione medesima.Nel concetto di copyright rientrano anche i c.d. diritti connessi, vale a dire i diritti spettanti a soggetti diversi dall’autore dell’opera, come ad esempio il produttore di opere cinematografiche.Nel nostro ordinamento la disciplina in materia di copyright è regolamentata, in gran parte, dalla Legge n. 166 del 1941 sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, nonché nel collegato regolamento di attuazione disciplinato nel Regio Decreto n. 1369 del 1942 e in disposizioni del codice civile (in particolare gli articoli 2575 – 2583).Ovviamente, nel corso degli anni la Legge 633/1941 ha subìto importanti modifiche ed integrazioni apportante anche e soprattutto grazie all’intervento del legislatore europeo. In particolare, notevole importanza assumono: la Direttiva 1993/98/CEE sull’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi, cui è stata data attuazione con il Decreto Legislativo n. 154/1997; la Direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, cui è stata data attuazione con il Decreto Legislativo n. 68/2003; la Direttiva 2019/790/UE sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, ancora in fase di recepimento, che modifica alcune precedenti direttive e mira a introdurre una disciplina del copyright adeguata alla rivoluzione digitale e alle nuove modalità di fruizione dei contenuti.Ma, concretamente, a cosa serve il copyright?Essenzialmente il copyright svolge una funzione di protezione, per gli autori, di contenuti creativi e originali sulle opere tutelate dalla legge. In particolare, la Legge 633/1941 accorda la protezione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera e della personalità dell’autore. Più nel dettaglio, gli articoli dal 12 al 18 bis della suddetta legge riconoscono all’autore: il diritto esclusivo di pubblicare e di utilizzare l’opera in ogni forma e modo nei limiti fissati dalla legge, di riprodurre, trascrivere, eseguire, rappresentare o rappresentare in pubblico, comunicazione al pubblico, distribuzione, tradurre, elaborare e modificare, noleggiare e dare in prestito. A norma dell’articolo 20 della citata Legge l’autore può sempre esercitare il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e il diritto di proporre opposizione contro qualsiasi deformazione, mutilazione o modificazione o atto a danno dell’opera stessa.2 - Quali opere sono tutelate dal copyright?Si può rispondere a questa domanda sempre analizzando la Legge n. 633/1941. In particolare, ai sensi dell’articolo 1 sono tutelate dal diritto d’autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Di conseguenza, è necessario che l’opera sia in possesso di due requisiti fondamentali: l’originalità e la novità, soggettiva e oggettiva.L’articolo 2 della medesima legge contiene poi un’elencazione piuttosto dettagliata delle opere protette che comprende: opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, opere e composizioni musicali, opere coreografiche, opere della scultura, pittura, disegno, opere dell’architettura, opere cinematografiche e fotografiche, banche dati e così via. Ovviamente questo elenco non è esaustivo né tassativo, in considerazione del fatto che il diritto d’autore trova applicazione nei confronti di tutte le forme di creatività assimilabili alle stesse.L’ambito di tutela si estende anche alle c.d. opere collettive, vale a dire a quelle costituite dalla riunione di opere, ma anche alle elaborazioni di carattere creativo dell’opera (c.d. derivative works) purché siano connotate da un significativo contributo creativo autonomo e indipendente da parte dell’autore. 3 - La procedura per l’ottenimento del copyrightSecondo quanto previsto dal nostro ordinamento giuridico – si vedano in particolare gli articoli 6 – 10 della Legge 633/1941 e l’articolo 2576 del codice civile – il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore nasce con la creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.Ne consegue che, a tutti gli effetti, il riconoscimento del diritto d’autore non richiede una particolare procedura in quanto esso si attiva automaticamente.Infatti è pacifico che l’autore acquisisce il complesso dei diritti sull’opera attraverso la semplice creazione della stessa. Tuttavia, è opportuno che l’autore adotti determinati accorgimenti formali, in particolare, per prevenire che altri possano mettere in dubbio la paternità dell’opera.Difatti, è riconosciuto come primo autore effettivo colui il quale sia in grado di dimostrare di essere in possesso di una copia dell’opera prima di altri soggetti. Si tratta della cosiddetta prova di anteriorità.È stato istituito, a norma dell’articolo 103 della Legge 633/1941, il registro pubblico generale delle opere tutelate dal diritto d’autore in cui è contenuta l’indicazione del nome dell’autore, del produttore, della data di pubblicazione.La registrazione fa fede, sino a prova contraria, dell’esistenza dell’opera e del fatto della sua pubblicazione, nonché del fatto che gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati autori o produttori delle opere loro attribuite.Al fine di poter richiedere la registrazione, l’autore deve consegnare un esemplare o una copia dell’opera presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 4 - Quali conseguenze per la violazione del copyright?La Legge 633/1941 prevede alcune specifiche disposizioni che regolano le difese e le sanzioni esperibili in sede civile e penale a tutela dei soggetti che hanno subìto la violazione dei diritti loro spettanti riconosciuti dal diritto d’autore.In primo luogo, l’articolo 15 disciplina la c.d. tutela inibitoria azionabile da parte di colui che, alternativamente, ha ragione di temere la violazione di un proprio diritto di utilizzazione economica dell’opera ovvero intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta. In tal caso, il Giudice può disporre l’inibitoria, fissando anche una somma per ogni violazione o inosservanza successivamente contestata o per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.Il successivo articolo 158 prevede, invece, una tutela risarcitoria invocabile da chi sia stato danneggiato nell’esercizio di un diritto di utilizzazione economica. In questa ipotesi, è possibile agire in giudizio per chiedere la condanna dell’autore della violazione al risarcimento del danno ovvero la condanna alla distribuzione o alla rimozione della situazione di fatto da cui risulta la violazione, a spese del responsabile della violazione medesima.Oltre queste tutele civilistiche previste dalla Legge 633/1941, occorre menzionare anche le sanzioni penali e amministrative elencate nella medesima legge.Innanzitutto, l’articolo 171 punisce chi, senza averne diritto e a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende, pone altrimenti in commercio un’opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, ovvero introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all’estero contrariamente alla legge italiana; ed ancora mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta. In tale caso, la sanzione penale prevista è la multa da € 51,00 a € 2.065,00. È, tuttavia, prevista la sanzione amministrativa pecuniaria sino ad € 1.032,00 laddove i fatti contestati siano stati commessi per colpa.L’articolo 171 bis punisce la condotta di colui che duplica abusivamente, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori).È altresì sanzionata la condotta illecita di chi, senza averne diritto e al fine di trarne profitto: a) riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati su supporti non contrassegnati SIAE; b) esegue l’estrazione o il reimpiego della banca dati; c) distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati. Per entrambe le fattispecie è prevista la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493.L’articolo 171 ter punisce colui che, per uso non personale e a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico – musicali, ovvero multimediali; c) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti o presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l’uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche o siano progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l’elusione di dette misure.
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