14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Può avvenire per un errore di rilevamento della targa o derivare da un’errata trascrizione dei dati da parte dell’agente.In questi casi è necessario chiedere all’Ente che ha emanato la multa “errata” di riesaminarla. Lo strumento più immediato per il cittadino è quello del ricorso in autotutela che va presentato presso il Comando che ha emesso l’atto, chiedendo l’annullamento dello stesso in quanto illegittimo o infondato. Il ricorso può essere presentato personalmente dal singolo (senza necessità di un avvocato) presso il comando di Polizia Municipale, Carabinieri o Polizia Stradale che ha emesso la contravvenzione.Lo strumento del ricorso in autotutela è particolarmente vantaggioso, in quanto consente di ottenere l’annullamento della contravvenzione senza dover affrontare le spese legali di un processo. Tuttavia, il silenzio non equivale all’accoglimento del ricorso, quindi se non si riceve risposta non resta che instaurare un giudizio mediante ricorso al Prefetto o al giudice di pace, oppure effettuare il pagamento.
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Scritto da:
Egregio Avvocato
14 ott. 2021 • tempo di lettura 4 minuti
Il passo carrabile – o passo carraio – è sostanzialmente uno sbocco di un’area privata su un’area di passaggio pubblico che deve essere identificato da apposita segnaletica.Ma, cosa prevede la normativa in merito? Come richiederlo? Sono previste sanzioni per i trasgressori?Cos’è un passo carrabile? Cosa prevede la normativa?Come si richiede e quali costi occorre sostenere?Quali sono le tipologie di passo carrabile?Quali sanzioni per i trasgressori?1 - Cos’è un passo carrabile? Come detto in premessa, il passo carrabile è, essenzialmente, uno sbocco di una zona privata in una pubblica. Questo passaggio deve essere adeguatamente segnalato da apposito cartello, necessario a consentire ai veicoli di entrare ed uscire liberamente dall’area privata interessata.Il Codice della strada, all’articolo 3, definisce il passo carrabile come l’accesso ad un’area laterale idonea allo stanziamento di uno o più veicoli. Una definizione certamente più dettagliata la offre il Decreto Legislativo n. 507 del 1993 all’articolo 44, comma 4. Infatti, in base a tale articolo si dispone che «sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata».2 - Come si richiede un passo carrabile?Oltre ai due già citati articoli, diverse sono le disposizioni che dettano la disciplina del passo carrabile.In particolare, i privati non possono, autonomamente, decidere di posizionare dinanzi all’area interessata – sia essa il garage di proprietà, il portone della propria abitazione o altro sbocco di strada di loro esclusiva proprietà – un passo carrabile.È, infatti, preventivamente necessario richiedere la relativa autorizzazione al Comune di riferimento, corrispondendo anche i relativi costi.Ovviamente, la tassa per la concessione del passo carrabile è di competenza dell’ente locale e, di conseguenza, varia a seconda del Comune. In ogni caso è possibile evidenziare il metodo di calcolo. Infatti, la tariffa è calcolata in base all’ampiezza del passo carrabile, tenendo conto della superficie. Quest’ultima si ottiene moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità, convenzionale, di un metro lineare.Anche la procedura di rilascio varia a seconda del Comune. Tuttavia, tutte le informazioni utili al cittadino sono, certamente, rinvenibili presso gli sportelli competenti o schede dedicate del sito web dell’ente locale di riferimento.3 - Le tipologie di passi carrabiliOccorre sottolineare che esistono principalmente due tipologie di passi carrabili. Innanzitutto, esistono i passi carrabili che, ai sensi del già citato articolo 44 del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, sono rappresentati da manufatti o da intervalli lasciati nei marciapiedi che modificano il piano stradale.In secondo luogo, esistono i cosiddetti passi carrabili a raso, vale a dire quelli in cui il varco che mette in comunicazioni la proprietà privata con il suolo pubblico si trova sul medesimo piano della strada.Tale distinzione è importante soprattutto ai fini del pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.Infatti, la Corte di Cassazione ha chiarito che la nozione normativa di “passo carrabile”, desumibile dall’art. 44 del d.lgs. n. 507 del 1993, ai fini dell’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), comprende sia i manufatti costituiti da listoni di pietra o altro materiale, sia da appositi intervalli sui marciapiedi o da una modifica del piano stradale finalizzata a facilitare l’accesso dei veicoli alle proprietà private. Sono esclusi dalla tassazione solo gli accessi “a filo” con il manto stradale, cosiddetti “a raso” (si vedano Cass. nn. 25345/2020, 16913/2007, 16733/2007).4 - Come deve essere il passo carrabile?Una volta spiegato la necessaria richiesta al Comune e le differenze tra le due tipologie di passi carrabili, è necessario sottolineare anche come debba, effettivamente, essere il passo carrabile.In particolare, all’esito della procedura di rilascio il Comune concede al richiedente l’apposito segnale da affiggere sul confine tra la proprietà privata e il suolo pubblico, in maniera ben visibile dalla strada.Inoltre, il segnale è legittimo quando riporta i seguenti dati: a) nome e stemma del Comune che ha autorizzato il passo carrabile; b) numero dell’autorizzazione; c) segnale di divieto di sosta; d) scritta “passo carrabile”.Ma cosa accade nel caso in cui tali dati dovessero mancare? In questi casi, il segnale non avrebbe alcun valore e chi lo dovesse utilizzare è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 41 a euro 169. Editor avv. Marco Mezzi
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Egregio Avvocato