Art. 649 cp: punibilità dei reati contro il patrimonio commessi a danno dei congiunti

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Pubblicato il 22 apr. 2021 · tempo di lettura 7 minuti

Art. 649 cp: punibilità dei reati contro il patrimonio commessi a danno dei congiunti | Egregio Avvocato
Quando un reato non violento contro il patrimonio è commesso ai danni di un congiunto, il legislatore esclude la punibilità e quindi l’irrogazione della sanzione penale ritenendo prevalente, sull’istanza di punizione dello Stato, il sentimento familiare.
L’art. 649 co. 1 c.p. prevede la non punibilità di alcuni reati contro il patrimonio quando siano commessi in danno del coniuge non legalmente separato, della parte dell’unione civile fra persone dello stesso sesso, di un ascendente o discendente, di un affine in linea retta, dell’adottante o dell’adottato o, infine, di un fratello o di una sorella che siano conviventi con l’autore del fatto.


  1. Art. 649 c.p.: profili generali
  2. La causa di non punibilità di cui all’art. 649 co. 1 c.p.
  3. La procedibilità a querela prevista dall’art. 649 co. 2 c.p.
  4. Disciplina 


1 - Art. 649 c.p.: profili generali


L’ordinamento penale conosce delle ipotesi di c.d. “reati senza pena”: si tratta di situazioni in cui il legislatore – a fronte di un fatto integrante reato perché tipico, antigiuridico e colpevole – compie un bilanciamento di valori in forza del quale la tutela penalistica del bene giuridico protetto soccombe in favore di valori di estrema rilevanza nell’ordinamento. 

Si tratta delle c.d. “cause di esclusione della punibilità in senso stretto” o “esimenti”, che rientrano, insieme alle cause di giustificazione e alle scusanti, nella più ampia categoria delle “cause di esclusione della pena” di cui all’art. 59 c.p.

Fra le cause di esclusione della punibilità in senso stretto o esimenti rientra l’art. 649 c.p., rubricato “Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti”. La norma prevede due diverse previsioni di favore nei confronti dell’autore di alcuni delitti contro il patrimonio, a seconda dell’intensità del rapporto familiare: la forma più intensa (co. 1) prevede la non punibilità, mentre quella meno intensa (co. 2) introduce il regime di procedibilità a querela della persona offesa. 

L’art. 649 c.p. opera, in particolare, quando è commesso un delitto contro il patrimonio non caratterizzato da violenza: a titolo esemplificativo si pensi al furto, al danneggiamento, alla truffa, all’appropriazione indebita

Il fondamento di questa norma risiede in un bilanciamento di interessi che viene compiuto a monte dal legislatore: sull’istanza di punizione dello Stato prevale il sentimento familiare, poiché l’irrogazione della pena andrebbe a pregiudicare l’interesse della famiglia, ritenuto prevalente rispetto all’interesse patrimoniale della persona offesa. 

Questa ratio di tutela dei rapporti familiari si giustifica fin tanto che venga cagionata un’offesa alla sola sfera patrimoniale della persona offesa. Di conseguenza, tornano ad operare sia la punibilità sia la procedibilità d’ufficio in presenza di fatti che hanno un contenuto offensivo che va oltre la sfera patrimoniale: l’art. 649 co. 3 c.p., infatti, prevede espressamente la non applicabilità delle disposizioni dei commi 1 e 2 quando siano commessi i reati di rapina (art. 628 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.) e di sequestro a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) nonché tutti gli altri delitti contro il patrimonio commessi con violenza alle persone. 

L’interesse dell’ordinamento alla stabilità del nucleo familiare retrocede, infatti, di fronte alla lesione di interessi personali, ritenuti preminenti.


2 - La causa di non punibilità di cui all’art. 649 co. 1 c.p.


La forma più intensa di favor prevista dal legislatore a tutela della famiglia è prevista dall’art. 649 co. 1 c.p., secondo il quale non è punibile chi ha commesso il delitto contro il patrimonio in danno:

1) del coniuge non legalmente separato;

1-bis) della parte dell’unione civile fra persone dello stesso sesso;

2) di un ascendente (genitori, nonni, bisnonni) o di un discendente (figli, nipoti) o di un affine in linea retta (suoceri), dell’adottante o dell’adottato;

3) di un fratello o sorella conviventi.

L’autore del delitto contro il patrimonio commesso senza violenza contro i soggetti appena indicati sarà assolto, ai sensi dell’art. 530 co. 1 c.p.p., con la formula “perchè il reato è stato commesso da una persona non punibile”. Ciò significa che il giudice riconosce che l’imputato ha commesso un fatto penalmente illecito, ma lo dichiara esente da pena: si tratta, in ogni caso, di una formula sfavorevole, perché afferma che un reato è stato commesso. Rimane ferma, come vedremo a breve, la possibilità per la persona offesa di ottenere il risarcimento del danno.


3 - La procedibilità a querela prevista dall’art. 649 co. 2 c.p.


La seconda forma di favor, meno intensa, è prevista dall’art. 649 co. 2 c.p., che prevede la procedibilità a querela quando i delitti contro il patrimonio a sfondo non violento siano commessi in danno:

1) del coniuge legalmente separato;

2) della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa;

3) del fratello o sorella che non convivano con l’autore del fatto;

4) dello zio o nipote o affine in secondo grado conviventi con l’autore del fatto.

In questo caso, considerata l’assente o, almeno, meno intensa confusione di sostanze e di beni fra i soggetti coinvolti, il legislatore lascia alla persona offesa la facoltà di scegliere se innescare il processo penale, introducendo un’ipotesi di procedibilità a querela: ciò significa che il processo penale prenderà avvio solo se la persona offesa presenterà querela nel termine di 3 mesi dalla conoscenza del fatto. In questo caso, qualora venga riconosciuta la responsabilità penale del congiunto-autore del fatto, la punibilità non sarà esclusa ma fonderà l’eventuale sentenza di condanna e la conseguente irrogazione della pena, detentiva e/o pecuniaria nonché il risarcimento del danno.


4 - Disciplina


Come si è anticipato, l’istituto disciplinato dall’art. 649 co. 1 c.p. rientra nella categoria dalle cause di esclusione della punibilità in senso stretto o esimenti. 

Il fondamento di questo istituto, che risiede nella tutela del sentimento familiare, ha delle precise conseguenze in punto di disciplina della causa di non punibilità.

In primo luogo, l’esimente fa venire meno esclusivamente la possibilità di irrogare la sanzione in relazione a un fatto, che è comunque accertato come reato in tutti i suoi elementi costitutivi: rimane, quindi, impregiudicata la possibilità per la persona offesa di agire in giudizio nei confronti dell’autore del reato per ottenere il risarcimento del danno

Inoltre, l’art. 649 c.p., è una norma eccezionale, per il fatto stesso di escludere la pena in presenza di un fatto tipico antigiuridico e colpevole. Di conseguenza, non può essere applicata in via analogica: ciò significa che trova applicazione solo nei casi espressamente previsti e alle condizioni previste dalla legge. Questa caratteristica è stata utilizzata, ad esempio, per negare l’applicabilità dell’art. 649 c.p. ai conviventi more uxorio (da ultimo, Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 37873/2019): in assenza di una esplicita previsione di legge, la convivenza di fatto non è idonea a fondare l’esclusione della punibilità né la procedibilità a querela.

In terzo luogo, le cause di non punibilità in senso stretto rilevano oggettivamente, ai sensi dell’art. 59 co. 1 c.p., nel senso che operano anche se non conosciute dall’autore del fatto. Come si è detto, il fondamento delle esimenti è l’opportunità di non irrogare la sanzione in presenza di determinate situazioni di fatto: ciò che rileva è il fatto che sussista quella circostanza, cioè che il bene sia del familiare, anche se l’autore del fatto lo ignora. L’ignoranza, in questo caso, non fa venire meno la valutazione di inopportunità della pena, perché, a prescindere dalla conoscenza dell’autore del fatto, l’interesse familiare viene comunque leso.


Viceversa, la punibilità torna ad operare se l’autore del fatto ritiene per errore che il bene sia di un congiunto. Generalmente, ai sensi dell’art. 59 c.p., è assegnata rilevanza al “putativo”, cioè le circostanze che escludono la pena sono valutate a favore dell’autore del fatto, che le ritenga, erroneamente, esistenti. Tuttavia, poiché alla base delle cause di non punibilità in senso stretto vi è una valutazione di inopportunità della pena legata alla oggettiva esistenza di una determinata situazione, è evidente che non si può applicare l’art. 59 laddove dà rilevanza all’errore: la circostanza deve esistere oggettivamente, perché se il bene non è del familiare non vi è l’esigenza di tutela dell’interesse familiare che è alla base del favor di cui all’art. 649 c.p. 


Infine, dal momento che la causa di non punibilità dipende da un rapporto personale tra l’autore del fatto e la vittima, non si estende ai concorrenti nel reato. Ciò significa che se il congiunto commette il reato insieme ad altre persone che non hanno nulla a che fare con il suo nucleo familiare, l’esimente opera solo a favore del congiunto: ad es. se gli autori del furto sono il fratello e un amico della persona offesa, solo il fratello potrà andare esente da pena, perché con riferimento all’amico non sussiste l’esigenza di salvaguardare l’interesse familiare.


Editor: dott.ssa Elena Pullano

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Ai sensi dell’art. 85 c.p., “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile”. Secondo la medesima disposizione, “È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere”.L’imputabilità costituisce, pertanto, uno dei presupposti perché possa affermarsi la responsabilità penale per il fatto commesso dal reo. La nozione di “imputabilità”Le cause codificate di esclusione della capacità di intendere e di volere (cenni)La nozione di “infermità” nell’ambito del diritto penaleVizio totale e vizio parziale di mente1 - La nozione di “imputabilità”Secondo quanto dispone l’art. 85 c.p., l’imputabilità – ossia la capacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto – è un requisito necessario affinché possa muoversi un rimprovero all’autore di un reato. Secondo l’orientamento maggioritario in giurisprudenza, infatti, l’imputabilità è proprio quella particolare condizione dell’autore di un reato che rende possibile la rimproverabilità del fatto: solo chi è capace di apprezzare il significato delle proprie azioni e di determinarsi a commetterle, esercitando i propri poteri volitivi, può essere destinatario di un rimprovero e, quindi, di una pena.L’imputabilità equivale, in definitiva, alla capacità del soggetto agente di intendere il significato del proprio comportamento, nel contesto sociale in cui agisce (capacità di intendere), e all’attitudine ad attivare e governare i poteri di impulso e di inibizione del proprio agire, auto-determinandosi (capacità di volere). Questi due presupposti dell’imputabilità devono coesistere, in capo all’autore di un reato, nel momento in cui il fatto viene commesso: l’accertamento della capacità di intendere e di volere del soggetto agente deve essere condotto in relazione allo specifico fatto per cui si procede nonché tenendo conto delle specifiche caratteristiche della condotta e dell’offesa che ne sia derivata.2 - Le cause codificate di esclusione della capacità di intendere e di volere (cenni)Dal combinato disposto degli artt. 97-98 c.p., emerge che il legislatore presume sussistente la capacità di intendere e di volere in capo a chi abbia compiuto gli anni diciotto: ciò significa che non è necessario provare positivamente che l’autore del reato era capace di intendere e di volere al momento del fatto ma, al contrario, è possibile dimostrare che non lo era.In questo senso, è possibile provare l’esistenza di una delle cause di esclusione dell’imputabilità, disciplinate dagli artt. 88 s.s.. Si tratta, in particolare, delle seguenti condizioni:lo stato di infermità (artt. 88-89 c.p.);il sordomutismo (art. 96 c.p.);l’uso di alcool e di sostanze stupefacenti quando siano derivate da caso fortuito o da forza maggiore (artt. 91 e 93 c.p.) e quando siano croniche (art. 95 c.p.);la minore età (artt. 97-98): qui per un approfondimento su questo tema.In alternativa, è possibile vincere la presunzione relativa di imputabilità dimostrando che il soggetto non era comunque in grado di intendere e di volere: secondo l’orientamento maggioritario, infatti, le cause di esclusione dell’imputabilità non sono tassative ma possono essere integrate anche da fattori diversi da quelli previsti ex lege.3 - La nozione di “infermità” nell’ambito del diritto penaleL’art. 88 c.p. afferma che “Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere”. È centrale, di conseguenza, stabilire cosa si intenda per “infermità” e, in particolare, se questo concetto sia o no equivalente a quello di “malattia”: in base al significato che si attribuisce al concetto di “infermità”, infatti, la stessa nozione di imputabilità sarà più ampia o più ristretta.Considerata nel suo significato letterale, l’“infermità” è un concetto ampio, che comprende anche disturbi psichici di carattere non strettamente patologico, come le nevrosi o i disturbi della personalità. 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Egregio Avvocato

Costituzione di parte civile

1 apr. 2021 tempo di lettura 5 minuti

Ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga il suo autore a risarcire il danno in favore della vittima. Ciò significa che un’unica condotta costituente reato presenta una duplice illiceità, penale e civile, che, può essere valutata unitariamente dal giudice penale: a questo scopo la persona danneggiata dal reato può costituirsi parte civile nel processo penale e ivi ottenere il risarcimento del danno, senza instaurare un separato giudizio civile.Che cos’è la costituzione di parte civile?Chi può costituirsi parte civile? Distinzione fra persona offesa e danneggiato Oggetto della richiesta: danno patrimoniale e danno non patrimonialeAlternative alla costituzione di parte civile1 - Che cos’è la costituzione di parte civile?La persona che abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale in conseguenza di un reato ha diritto al risarcimento, ai sensi dell’art. 185 c.p. In particolare, il c.d. “danneggiato dal reato” è titolare di un’azione civilistica volta a conseguire, oltre all’accertamento della responsabilità penale dell’imputato per il fatto commesso, la condanna di costui al risarcimento del danno. Questa azione può essere fatta valere, alternativamente, davanti al giudice civile in un autonomo procedimento, oppure, dopo che l’azione penale sia stata esercitata dal pubblico ministero, davanti al giudice penale. In questo secondo caso, il danneggiato esercita l’azione civile costituendosi parte civile nel processo penale. L’azione risarcitoria viene esercitata mediante l’atto di costituzione di parte civile, ai sensi dell’art. 76 c.p.p. Tale atto consiste in una dichiarazione scritta che deve contenere le generalità del soggetto che si costituisce, le generalità dell’imputato nei cui confronti l’azione viene esercitata, le ragioni che giustificano la domanda (la causa petendi) nonché l’indicazione del difensore, che dovrà sottoscrivere l’atto e al quale dovrà essere conferita la procura ad litem (cioè la procura finalizzata alla rappresentanza processuale). La parte civile, infatti, sta in giudizio non personalmente, ma a mezzo del difensore, al quale, oltre alla procura ad litem può essere conferita la procura speciale, che comporta la piena rappresentanza del danneggiato nella titolarità del diritto. Solo se il danneggiato rilascia la procura speciale al suo difensore lo autorizza ad esercitare o disporre del diritto, anche in sua assenza.La costituzione di parte civile può essere presentata prima dell’udienza nella cancelleria del giudice procedente e, in questo caso, deve essere notificata alle altre parti; oppure può essere presentata durante l’udienza all’ausiliario del giudice, entro il momento in cui il giudice accerta la regolare costituzione delle parti, prima dell’apertura del dibattimento (artt. 79 e 484 c.p.p.). Dopo tale termine, la dichiarazione di costituzione di parte civile è inammissibile.Una volta ricevuta la dichiarazione di costituzione di parte civile, il giudice procedente ne valuta i presupposti sostanziali e i requisiti formali e, se ne ravvisa la mancanza, dispone, anche d’ufficio, l’esclusione della parte civile.2 - Chi può costituirsi parte civile? Distinzione fra “persona offesa” e “danneggiato” Il soggetto cui spetta il diritto di costituirsi parte civile è il “danneggiato dal reato”. Nella maggior parte dei casi la medesima persona riveste sia la qualifica di persona danneggiata dal reato sia la qualifica di “persona offesa dal reato”: con la prima espressione ci si riferisce al titolare del diritto al risarcimento del danno, mentre con la seconda locuzione si definisce il titolare dell’interesse giuridico protetto.La distinzione è particolarmente rilevante perché la persona offesa, in quanto tale, non può avanzare pretese risarcitorie che sono, invece, di esclusiva spettanza del danneggiato. A ben vedere, sono rari i casi nei quali un individuo ha solo una delle due qualifiche. Si pensi ad una rapina, nel corso della quale venga danneggiata un’auto parcheggiata nelle vicinanze: il proprietario dell’auto è il danneggiato, mentre la persona aggredita è insieme offesa e danneggiata. Se la persona danneggiata è un minore degli anni 18, la costituzione di parte civile è ammessa ma viene esercitata a mezzo dell'esercente la responsabilità genitoriale; non è mai ammissibile, invece, quando il minore sia l’imputato.Inoltre, è consolidato l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui può costituirsi parte civile, ai sensi dell’art. 74 c.p.p., qualsiasi soggetto al quale il reato abbia cagionato un danno: in conseguenza di ciò, “i prossimi congiunti possono legittimamente agire per il risarcimento dei danni anche solo non patrimoniali sofferti per la morte del loro familiare, indipendentemente dalla pregressa esistenza o meno di un rapporto di convivenza” (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 50497/2018). Sulla base del disposto di cui all’art. 307 co. 4 c.p., nella nozione di “prossimi congiunti” sono ricompresi gli ascendenti, discendenti, coniuge, parte di un’unione civile fra persone dello stesso sesso, fratelli, sorelle, affini nello stesso grado, zii e nipoti. Secondo gli orientamenti più recenti, inoltre, anche il convivente more uxorio ha diritto al risarcimento del danno morale e patrimoniale in seguito all'uccisione del proprio partner, anche in presenza di un rapporto di breve durata ma caratterizzato da serietà e stabilità (Cass. Pen., sez. III, n. 13654/2014).3 - Oggetto della richiesta: danno patrimoniale e danno non patrimonialeAi sensi dell’art. 185 c.p., il danno risarcibile a favore del danneggiato dal reato può manifestarsi nelle forme del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale.Il danno patrimoniale consiste, ai sensi dell’art. 2056 c.c., nella privazione o diminuzione del patrimonio, nelle forme del “danno emergente” e del “lucro cessante”. Si tratta, rispettivamente, della perdita economica (es. le spese sostenute per curare le ferite) e del mancato guadagno (es. la procurata incapacità di lavorare, e quindi di guadagnare, a causa delle lesioni). Questo tipo di danno viene quantificato “per equivalente pecuniario”: l’obiettivo è ripristinare la situazione economica e patrimoniale che era preesistente e che il danneggiato avrebbe potuto proseguire, se non fosse stato commesso il reato.Il danno non patrimoniale consiste, ai sensi dell’art. 2059 c.c., nelle sofferenze fisiche e psichiche patite a causa del reato. Non può essere quantificato “per equivalente”, poiché non è possibile ripristinare la situazione anteriore al reato ma viene calcolato con modalità di tipo “satisfattivo”: il giudice, in via equitativa, determina una cifra di denaro che possa dare una soddisfazione tale da compensare le sofferenze patite.4 - Alternative alla costituzione di parte civileNel processo penale, ai sensi dell’art. 538 c.p.p., l’accoglimento della domanda risarcitoria è subordinata alla condanna dell’imputato: se quest’ultimo viene assolto, la costituita parte civile non ha diritto al risarcimento.In alternativa, il danneggiato può esercitare l’azione di danno davanti al giudice civile. In questo caso, se l’azione è esercitata in modo tempestivo, l’azione civile può svilupparsi senza subire sospensioni, parallelamente allo svolgersi del processo penale. Inoltre, una eventuale assoluzione dell’imputato nel processo penale non vincola il giudice civile né gli impedisce, qualora lo ritenga opportuno, di condannare l’imputato-convenuto al risarcimento del danno, ove siano raccolte le prove della responsabilità civile di quest’ultimo. Editor: dott.ssa Elena Pullano

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Wokefisher

27 set. 2023 tempo di lettura 4 minuti

Il termine "Wokefisher" è un neologismo che combina due parole: "woke" e "catfisher". Per comprenderlo meglio, è utile comprendere il significato di entrambi questi termini:Woke: "Woke" è un termine slang che deriva dall'inglese afroamericano e che è stato adottato in modo più ampio per descrivere una persona che è socialmente consapevole e attenta alle questioni di giustizia sociale, in particolare legate a questioni come il razzismo, il sessismo, l'omofobia e altre forme di discriminazione. Una persona "woke" è generalmente vista come qualcuno che è impegnato nell'attivismo e nella promozione dell'uguaglianza e della diversità.Catfisher: "Catfish" è un termine usato per descrivere una persona che crea un falso profilo online, spesso con foto e informazioni inventate, per ingannare o trarre in inganno gli altri. Questo termine deriva da un documentario e da una serie televisiva chiamati "Catfish" che esplorano le storie di persone che si sono fatte ingannare da individui che hanno creato identità fittizie online.Quando si parla di "Wokefisher", si fa riferimento a una persona che finge di essere "woke" o socialmente consapevole, ma lo fa in modo disonesto o ipocrita.In altre parole, un "Wokefisher" è qualcuno che adotta una posizione apparentemente progressista o attivista per attirare o manipolare gli altri, ma in realtà non è autentico o impegnato nelle questioni di giustizia sociale.Il termine "Wokefisher" è stato coniato per mettere in evidenza l'ipocrisia di coloro che cercano di apparire socialmente consapevoli o progressisti per guadagnare l'approvazione o l'attenzione degli altri, senza avere un vero impegno verso le questioni di giustizia sociale. Questo termine è spesso utilizzato per criticare le persone che sembrano abbracciare le idee progressiste solo superficialmente o per vantarsi delle loro convinzioni senza un reale coinvolgimento attivo in cause sociali.Il suo comportamento e' sicuramente moralmente discutibile e assolutamente manipolatorio.Di seguito solo alcune delle azioni che un "Wokefisher" potrebbe compiere:Fingere convinzioni sociali per attirare qualcuno: Un "Wokefisher" potrebbe mentire sulle sue convinzioni sociali o politiche per attirare qualcuno in una relazione o amicizia. Ad esempio, potrebbe sostenere di condividere le stesse opinioni politiche o di essere attivamente coinvolto in cause di giustizia sociale solo per guadagnare l'interesse o la simpatia degli altri.Strumentalizzare cause sociali: Un "Wokefisher" potrebbe strumentalizzare cause di giustizia sociale o lotte per i diritti come parte di una strategia per ottenere benefici personali, come guadagnare popolarità, ottenere vantaggi professionali o finanziari, o evitare la critica.Ipercritica o fingerpointing: Potrebbe essere incline a criticare o giudicare gli altri per non essere abbastanza "woke" o consapevoli, mentre lui stesso non vive secondo i valori che proclama. Questo comportamento può essere considerato ipocrita e divisivo.Diffondere disinformazione: Un "Wokefisher" potrebbe diffondere disinformazione o informazioni distorte su questioni di giustizia sociale per promuovere una narrativa che gli conviene, anche se queste informazioni non sono accurate.Tuttavia, il comportamento di un "Wokefisher" può avere conseguenze sociali, come la perdita di fiducia e il danneggiamento delle relazioni personali o professionali e puo' commettere reati o violazioni legali a seconda delle azioni specifiche che compie per fingere o manipolare gli altri.Ecco alcune possibili azioni che un "Wokefisher" potrebbe intraprendere e che potrebbero comportare conseguenze legali:Frode: Se il "Wokefisher" utilizza il suo finto impegno sociale o politico per ottenere denaro, benefici o vantaggi in modo fraudolento, potrebbe essere accusato di frode.Diffamazione: Se diffonde informazioni false o diffamatorie sulle persone o sulle organizzazioni nelle sue simulazioni o manipolazioni, potrebbe essere soggetto a denunce di diffamazione o calunnia, a seconda delle leggi locali.Violazione dei diritti d'autore: Se utilizza materiale protetto da copyright senza autorizzazione per promuovere una falsa immagine di attivismo, potrebbe essere accusato di violazione dei diritti d'autore.Violazione della privacy: Se il "Wokefisher" invade la privacy degli altri raccogliendo informazioni personali o diffondendo informazioni sensibili in modo non autorizzato, potrebbe violare le leggi sulla privacy.Incitamento all'odio: Se il comportamento del "Wokefisher" include la promozione dell'odio, della discriminazione o della violenza nei confronti di determinati gruppi o individui, potrebbe violare leggi antidiscriminazione o essere accusato di incitamento all'odio.È importante notare che le conseguenze legali dipenderanno dalle leggi specifiche del paese o dello stato in cui si verificano le azioni del "Wokefisher" e dalle circostanze specifiche di ciascun caso. In ogni caso, è responsabilità delle autorità legali determinare se un comportamento costituisce un reato e intraprendere le azioni legali appropriate.Prof. Dr. Giovanni MoscagiuroStudio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa  Editori e Giornalisti europei in ambito investigativo Diritto Penale , Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Esperto in Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente di Diritto Penale e Scienze Forensi, Patrocinatore Stragiudiziale, Mediatore delle liti, Giudice delle Conciliazioni iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia, Editori e Giornalisti European news Agencyemail: studiopenaleassociatovittimein@gmail.com

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23 mag. 2022 tempo di lettura 5 minuti

Ai sensi dell’art. 609-bis c.p., è punito chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. Ma cosa si intende per “atti sessuali”?Cenni sul delitto di violenza sessualeLa nozione di “atti sessuali”La rilevanza del bacio nelle pronunce della Corte di Cassazione1 - Cenni sul delitto di violenza sessualeL’art. 609-bis c.p. tutela la libertà sessuale, cioè la libertà di autodeterminarsi in ordine alla propria sfera sessuale ed agli atti che la compongono.Le condotte prese in considerazione sono essenzialmente due: violenza sessuale per costrizione (co. 1), realizzata per mezzo di violenza, minaccia o abuso di autorità;violenza sessuale per induzione (co. 2), attuata mediante abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa o mediante inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.Il consenso al rapporto sessuale deve perdurare per tutta la durata del rapporto sessuale, non solo all'inizio: il delitto è integrato quando il consenso originariamente prestato venga meno a causa di un ripensamento o a causa della non condivisione delle modalità di consumazione del rapporto.Il consenso, inoltre, deve essere prestato validamente e coscientemente.L’art. 609-bis u. co. c.p. prevede una circostanza attenuante ad effetto speciale ed indefinita, qualora la compressione della libertà sessuale sia minima avuto riguardo al fatto concreto e delle circostanze.La violenza sessuale è punita con la reclusione da sei a dodici anni ed è procedibile a querela di parte: la querela deve essere proposta entro dodici mesi dal fatto ed è irrevocabile.2 - La nozione di “atti sessuali”Il concetto di “atti sessuali” è poco determinato e ha causato, per questo motivo, un dibattito. In particolare, tradizionalmente sono state proposte due tesi volte a perimetrare la nozione di atto sessuale penalmente rilevante.Per la tesi oggettivo-anatomica, gli atti penalmente rilevanti vengono selezionati mediante il parametro della zona del corpo attinta dagli atti sessuali: è centrale il concetto di zona erogena, per come è intesa dalla scienza medica e dalle scienze psicologica, antropologica e sociologica.A questa tesi si contrappone quella oggettivo-contestuale, secondo la quale si dovrebbero invece considerare il contesto e le varie circostanze nelle quali l'atto viene commesso, al fine di determinarne la natura sessuale (ad es. viene spesso citata la “pacca” sui glutei di una conoscente o la natura di saluto dei baci sulla bocca in talune culture, quale quella russa).La giurisprudenza accoglie prevalentemente la seconda tesi: per stabilire ciò che può considerarsi atto sessuale non è sufficiente fare riferimento alle parti anatomiche aggredite, ma occorre tenere conto dell'intero contesto in cui il contatto si è realizzato e della dinamica intersoggettiva. Di conseguenza, nel concetto di atti sessuali deve ricomprendersi ogni atto comunque coinvolgente la corporeità della persona offesa, posto in essere con la coscienza e volontà di compiere un atto invasivo della sfera sessuale di una persona non consenziente. In quest’ottica, anche un bacio, un abbraccio o un palpeggiamento sono idonei a compromettere la libertà sessuale dell'individuo, qualora, tenendo conto di tutti gli elementi del caso concreto, emerga una indebita compromissione della sessualità del soggetto passivo.Ne consegue che ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, il giudice di merito deve accertare la rilevanza di tutti quegli atti che, in quanto non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene, possono essere rivolti al soggetto passivo anche con finalità del tutto diverse, come i baci o gli abbracci: in particolare, il giudicante deve fare una valutazione che tenga conto della condotta nel suo complesso, del contesto sociale e culturale in cui l’azione è stata realizzata, della sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, del contesto relazionale intercorrente fra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante. Con particolare riferimento al bacio sulla bocca, la Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato che esso integra il reato di violenza sessuale, se dato senza il consenso, anche se limitato al semplice contatto delle labbra: il bacio sulla bocca perde il suo connotato sessuale solo se è dato in particolari contesti sociali o culturali, dove è solo un segno di affetto.3 - La rilevanza del bacio nelle pronunce della Corte di CassazioneLa Cassazione ha, quindi, in molte occasioni, qualificato il bacio come atto sessuale. Di recente ha affermato che nel reato di violenza sessuale, l’elemento della violenza può estrinsecarsi, oltre che in una sopraffazione fisica, anche nel “compimento insidiosamente rapido dell’azione criminosa tale da sorprendere la vittima e da superare a sua contraria volontà, così ponendola nell’impossibilità di difendersi” (Cass. Pen., 19 gennaio 2018, n. 47265). Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un dentista che aveva baciato sulla bocca, in modo repentino, una minore, dopo averla fatta accomodare sulla poltrona e averle controllato l’apparecchio ortodontico: nella pronuncia si legge che l’estemporanea iniziativa del dentista aveva colto di sorpresa la minore e l’aveva posta in una condizione di impossibilità di reagire e di esprimere il suo dissenso. In un diverso caso, la Suprema Corte ha ritenuto penalmente rilevante la condotta di un medico di guardia presso una casa di riposo che, dopo essersi avvicinato velocemente ad un’operatrice sanitaria alla quale non era legato da alcun particolare rapporto confidenziale, l’aveva baciata sulla bocca con una forte pressione (Cass. Pen., 26 novembre 2014, n. 964). Ancora, la Cassazione ha affermato che è idonea a offendere la libertà di autodeterminazione sessuale “la condotta rapida e insidiosa di chi stringe con forza una donna fra le braccia baciandola sul collo, nella piena consapevolezza di un rifiuto inequivocabilmente e reiteratamente palesato” (Cass. Pen., 9 giugno 2006, n. 19808). In definitiva, il bacio sulla bocca dato in assenza di consenso – al di fuori dei contesti in cui assume valenza di saluto (come nella tradizione russa) o segno di affetto privo di valenza sessuale (come in alcuni contesti familiari o parentali) – è penalmente rilevante, indipendentemente dalla sua profondità, anche se limitato al semplice contatto delle labbra, in quanto attinge una zona generalmente considerata erogena.Editor: dott.ssa Elena Pullano

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