Egregio Avvocato
Pubblicato il 2 lug. 2021 · tempo di lettura 6 minuti
Il decreto liquidità (d.l. n. 23/2020) tra le misure adottate per far fronte all'emergenza da COVID-19 ha previsto anche la possibilità per le imprese di chiedere un finanziamento garantito da SACE. Quest’ultima è una società per azioni avente quale unico socio Cassa Depositi e Prestiti, e concede garanzia su finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle imprese, colpite dall’emergenza Covid-19, che hanno sede legale in Italia. La legge prevede, inoltre, un vincolo di scopo per il finanziamento coperto da questa garanzia. L’impresa che non rispetti tale vincolo di destinazione è perseguibile per il reato di malversazione a danno dello Stato ex art. 316 bis c.p.?
1 - Il finanziamento garantito da SACE e le sue caratteristiche
La cd. Garanzia Italia di SACE è uno strumento di supporto previsto dal decreto liquidità (d.l. n. 23/2020) a favore delle imprese, alle quali possono essere rilasciate garanzie a condizioni agevolate, controgarantite dallo Stato, sui finanziamenti per liquidità, ristrutturazioni e investimenti erogati dagli istituti di credito.
Le imprese che vogliano richiedere tale agevolazione non devono avere una specifica forma giuridica né operare in un particolare settore, ma devono avere i seguenti requisiti:
Per ottenere la garanzia SACE l’impresa deve richiedere alla banca (o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito) un finanziamento con garanzia dello Stato. Il soggetto finanziatore verifica i criteri di eleggibilità, effettua istruttoria creditizia e, in caso di esito positivo del processo di delibera, inserisce la richiesta di garanzia nel portale online di SACE. Quest’ultima processa la richiesta e, in caso di esito positivo del processo di delibera, assegna un Codice Unico Identificativo (CUI) ed emette la garanzia, controgarantita dallo Stato. A quel punto, il soggetto finanziatore eroga al richiedente il finanziamento richiesto con la garanzia di SACE controgarantita dallo Stato.
La legge prevede, inoltre, un vincolo di scopo per il finanziamento coperto dalla garanzia: il finanziamento deve essere destinato a sostenere costi del personale, dei canoni di locazione o di affitto di rami di azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia. Tale requisito deve essere “documentato e attestato” dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria (art. 1, co. 2, lett. n.).
2 - Presupposti del reato di malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)
Il reato previsto dal legislatore all’art. 316 bis c.p. è un reato inserito nel Titolo II tra i reati contro la Pubblica Amministrazione, e punisce con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni il privato che, avendo ricevuto particolari contributi, sovvenzioni e finanziamenti caratterizzati da uno specifico vincolo di destinazione, li utilizzi invece per finalità differenti da quelle prestabilite.
Questa fattispecie, dunque, non si occupa affatto della fase genetica (cioè di come il privato abbia ottenuto quelle somme), ma si occupa della fase successiva, e cioè della fase dell’utilizzo e dell’impiego delle somme di denaro che il privato abbia ricevuto dalla PA. È quindi una fattispecie profondamente diversa da quelle previste dagli artt. 640, 640bis e 316 ter c.p. (rispettivamente, truffa, truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione a danno dello Stato). Queste norme si riferiscono alle condotte dirette ad ottenere questi finanziamenti, e puniscono il privato che abbia ricevuto le somme dallo Stato mediante raggiri o dichiarazioni false. L’art. 316 bis c.p., invece, presuppone che il soggetto abbia già questo denaro, e guarda a come lo stesso venga impiegato. Secondo la tesi prevalente, infatti, la fattispecie di cui all’art. 316 bis c.p. concorre con le altre appena esaminate: il soggetto dovrà eventualmente rispondere di entrambi i reati; non può esserci un concorso apparente di norme, trattandosi di due fasi totalmente diverse, ma ci sarà invece concorso di reati.
Ai sensi dell’art. 316 bis c.p. il finanziamento deve essere caratterizzato da un vincolo di destinazione. Il privato deve avere l’obbligo di impiegare le somme ricevute per una certa finalità; non può configurarsi il reato di malversazione a danno dello Stato nel caso in cui si tratti di un ordinario finanziamento senza vincoli. Si evidenzia, peraltro, che viene punito non solo chi impiega il denaro per una finalità del tutto privatistica, ma anche chi lo impiega sempre per una finalità pubblica ma diversa da quella prestabilita. Anche se il denaro è stato impiegato per un’attività di interesse pubblico, ma diversa rispetto a quella per il quale il denaro è stato erogato, allora si ricadrà nella malversazione. Lo stesso vale per il non impiego.
3 - Decisione della Corte di Cassazione n. 22119 del 2021
Alla luce di quanto finora esposto, si potrebbe ritenere che possa configurarsi il reato di malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.) in capo all’impresa che, una volta ricevuto il finanziamento vincolato garantito da SACE, lo utilizzi per finalità diverse da quelle indicate dalla legge. Apparentemente, infatti, sussistono tutti i requisiti: ottenimento di un finanziamento, sussistenza di un vincolo di destinazione, utilizzo per una finalità diversa da quella prestabilita.
Tuttavia, di recente la Corte di Cassazione (sent. n. 22119 del 2021) ha escluso la configurabilità del reato in esame nel caso di finanziamento garantito da SACE.
In primo luogo, la Corte ha ricordato come la fattispecie prevista dall’art. 316 bis c.p. sia posta a tutela della corretta gestione e utilizzazione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica.
Di seguito, ha poi evidenziato che invece il finanziamento erogato ai sensi del cd. decreto liquidità, come convertito dalla Legge n. 40/2020, non è idoneo ad integrare il presupposto della condotta esaminata: la condotta di sviamento del finanziamento ricevuto dall’istituto di credito, e quindi l’utilizzo dello stesso per un fine differente da quello prestabilito, non può essere ricondotto nell'ambito del reato di malversazione ai danni dello Stato.
Nella fattispecie in esame, infatti, il finanziamento, anche se connotato da una particolare agevolazione (e quindi da onerosità attenuata) e nonostante sia destinato alla realizzazione delle finalità di interesse pubblico, non viene erogato direttamente dallo Stato o da un ente pubblico, bensì da un soggetto privato (nella specie, un istituto bancario).
Mancherebbe, quindi, un elemento fondamentale per la sussistenza del reato contro la Pubblica Amministrazione ex art. 316 bis c.p., e cioè l’utilizzo indebito di risorse pubbliche.
Dunque, nel caso in cui l’impresa abbia ottenuto il finanziamento garantito da SACE e destini le somme ricevute ad una finalità differente da quella prestabilita dal d. l. n. 23/2020 non potrà essere chiamato a rispondere del reato di malversazione a danno dello Stato. Solo l'inadempimento dell’obbligazione restitutoria renderà operativa la garanzia pubblica e, in assenza di tale presupposto, ogni onere connesso all'erogazione del finanziamento rientra esclusivamente nel rapporto principale tra l'impresa ed il soggetto finanziatore, che è un rapporto privatistico.
Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo
Condividi:
Pubblicato da:
Egregio Avvocato
24 feb. 2022 • tempo di lettura 3 minuti
Con lo sviluppo delle nuove tecnologie e delle nuove modalità di comunicazione online, negli ultimi anni, si è assistito ad un considerevole sviluppo di nuove condotte di violenza online o “cyber violenza”, tra le quali “cyber stalking”, “cyber bullismo” e “revenge porn”.L’articolo 612 ter c.p. è stato introdotto con la L.69/2019 per andare a contrastare il fenomeno del c.d. revenge porn, ma in realtà offre una protezione più ampia della privacy sessuale. Collocato significativamente a fianco del reato di stalking (art. 612 bis c.p.) la fattispecie è stata introdotta per andare a punire quella particolare forma d’interferenza nella vita privata, consistente nella pubblicazione arbitraria d’immagini o video a carattere sessuale del proprio partner (porn), come forma di ritorsione per l’interruzione della relazione sentimentale (revenge). La norma si compone di cinque commi distinti: i primi due descrivono le caratteristiche della diffusione illecita di materiali sessualmente espliciti, a seguire i commi 3 e 4 individuano delle aggravanti specifiche, chiude il gruppo la disposizione che regola la procedibilità del reato.Quale condotta viene punita?Chi è il soggetto attivo e la persona offesa?Qual è l’elemento soggettivo del reato?Come avviene la procedibilità?1 – Quale condotta viene punita?La norma in esame punisce due condotte distinte che si differenziano per le modalità con le quali il soggetto attivo è entrato in possesso delle immagini inviate, consegnate, cedute, pubblicate o diffuse.In sostanza, si punisce qualsiasi comportamento capace di trasmettere ad altri immagini o video sessualmente espliciti. Commettono il reato, infatti, le persone che alternativamente: a) realizzano o sottraggono (oppure contribuiscono a farlo) le immagini o i video; b) hanno ricevuto o acquisito in altro modo tali materiali intimi (c.d. secondi distributori). A seconda delle modalità di acquisizione cambia l’elemento soggettivo del reato.Le condotte punibili sono abbastanza ampie e comprendono sia le ipotesi di trasferimento delle immagini tra due persone, anche senza l’utilizzo della rete internet, sia la pubblicazione di fotografie o video su siti internet, social network e altre piattaforme online. La diffusione può spaziare dalla semplice iniziale cessione a una cerchia di amici o conoscenti fino alla distribuzione a un’ampia platea di destinatari tramite chat di messaggistica istantanea. Per integrare il reato è richiesta l’esplicita connotazione sessuale del materiale: occorre, infatti, che le foto e i video siano stati creati in un contesto di riservatezza. 2 - Chi è il soggetto attivo e la persona offesa?Soggetto attivo del reato può essere chiunque, mentre, la persona offesa è il soggetto rappresentato nelle immagini o nel video e senza il cui consenso tale materiale viene fatto circolare. Se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, la pena è aumentata.Se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza, la pena è aumentata da un terzo alla metà.3 - Qual è l’elemento soggettivo del reato?In caso di realizzazione o sottrazione del materiale è sufficiente il dolo generico ovvero che il soggetto attivo compia consapevolmente tale condotta.Nell’ipotesi di ricezione e acquisizione in altro modo dei dati sensibili di natura sessuale invece è richiesta espressamente la volontà di arrecare danno alla persona rappresentata nelle immagini o nei video, è richiesto quindi il dolo specifico.4 - Come avviene la procedibilità?Il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di 6 mesi.Si procede d’ufficio nei seguenti casi: a) la persona offesa è in condizione di inferiorità fisica o psichica oppure una donna in stato di gravidanza; b) il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere di ufficio.La remissione della querela può essere soltanto processuale: ciò evita che la vittima possa essere indotta a rimettere la querela attraverso minacce o inedite pressioni.La volontà della persona offesa deve essere effettivamente valutata dal pubblico ufficiale al quale dichiara di voler rimettere la querela.
Continua a leggere
Scritto da:
23 mag. 2022 • tempo di lettura 5 minuti
Ai sensi dell’art. 609-bis c.p., è punito chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. Ma cosa si intende per “atti sessuali”?Cenni sul delitto di violenza sessualeLa nozione di “atti sessuali”La rilevanza del bacio nelle pronunce della Corte di Cassazione1 - Cenni sul delitto di violenza sessualeL’art. 609-bis c.p. tutela la libertà sessuale, cioè la libertà di autodeterminarsi in ordine alla propria sfera sessuale ed agli atti che la compongono.Le condotte prese in considerazione sono essenzialmente due: violenza sessuale per costrizione (co. 1), realizzata per mezzo di violenza, minaccia o abuso di autorità;violenza sessuale per induzione (co. 2), attuata mediante abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa o mediante inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.Il consenso al rapporto sessuale deve perdurare per tutta la durata del rapporto sessuale, non solo all'inizio: il delitto è integrato quando il consenso originariamente prestato venga meno a causa di un ripensamento o a causa della non condivisione delle modalità di consumazione del rapporto.Il consenso, inoltre, deve essere prestato validamente e coscientemente.L’art. 609-bis u. co. c.p. prevede una circostanza attenuante ad effetto speciale ed indefinita, qualora la compressione della libertà sessuale sia minima avuto riguardo al fatto concreto e delle circostanze.La violenza sessuale è punita con la reclusione da sei a dodici anni ed è procedibile a querela di parte: la querela deve essere proposta entro dodici mesi dal fatto ed è irrevocabile.2 - La nozione di “atti sessuali”Il concetto di “atti sessuali” è poco determinato e ha causato, per questo motivo, un dibattito. In particolare, tradizionalmente sono state proposte due tesi volte a perimetrare la nozione di atto sessuale penalmente rilevante.Per la tesi oggettivo-anatomica, gli atti penalmente rilevanti vengono selezionati mediante il parametro della zona del corpo attinta dagli atti sessuali: è centrale il concetto di zona erogena, per come è intesa dalla scienza medica e dalle scienze psicologica, antropologica e sociologica.A questa tesi si contrappone quella oggettivo-contestuale, secondo la quale si dovrebbero invece considerare il contesto e le varie circostanze nelle quali l'atto viene commesso, al fine di determinarne la natura sessuale (ad es. viene spesso citata la “pacca” sui glutei di una conoscente o la natura di saluto dei baci sulla bocca in talune culture, quale quella russa).La giurisprudenza accoglie prevalentemente la seconda tesi: per stabilire ciò che può considerarsi atto sessuale non è sufficiente fare riferimento alle parti anatomiche aggredite, ma occorre tenere conto dell'intero contesto in cui il contatto si è realizzato e della dinamica intersoggettiva. Di conseguenza, nel concetto di atti sessuali deve ricomprendersi ogni atto comunque coinvolgente la corporeità della persona offesa, posto in essere con la coscienza e volontà di compiere un atto invasivo della sfera sessuale di una persona non consenziente. In quest’ottica, anche un bacio, un abbraccio o un palpeggiamento sono idonei a compromettere la libertà sessuale dell'individuo, qualora, tenendo conto di tutti gli elementi del caso concreto, emerga una indebita compromissione della sessualità del soggetto passivo.Ne consegue che ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, il giudice di merito deve accertare la rilevanza di tutti quegli atti che, in quanto non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene, possono essere rivolti al soggetto passivo anche con finalità del tutto diverse, come i baci o gli abbracci: in particolare, il giudicante deve fare una valutazione che tenga conto della condotta nel suo complesso, del contesto sociale e culturale in cui l’azione è stata realizzata, della sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, del contesto relazionale intercorrente fra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante. Con particolare riferimento al bacio sulla bocca, la Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato che esso integra il reato di violenza sessuale, se dato senza il consenso, anche se limitato al semplice contatto delle labbra: il bacio sulla bocca perde il suo connotato sessuale solo se è dato in particolari contesti sociali o culturali, dove è solo un segno di affetto.3 - La rilevanza del bacio nelle pronunce della Corte di CassazioneLa Cassazione ha, quindi, in molte occasioni, qualificato il bacio come atto sessuale. Di recente ha affermato che nel reato di violenza sessuale, l’elemento della violenza può estrinsecarsi, oltre che in una sopraffazione fisica, anche nel “compimento insidiosamente rapido dell’azione criminosa tale da sorprendere la vittima e da superare a sua contraria volontà, così ponendola nell’impossibilità di difendersi” (Cass. Pen., 19 gennaio 2018, n. 47265). Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un dentista che aveva baciato sulla bocca, in modo repentino, una minore, dopo averla fatta accomodare sulla poltrona e averle controllato l’apparecchio ortodontico: nella pronuncia si legge che l’estemporanea iniziativa del dentista aveva colto di sorpresa la minore e l’aveva posta in una condizione di impossibilità di reagire e di esprimere il suo dissenso. In un diverso caso, la Suprema Corte ha ritenuto penalmente rilevante la condotta di un medico di guardia presso una casa di riposo che, dopo essersi avvicinato velocemente ad un’operatrice sanitaria alla quale non era legato da alcun particolare rapporto confidenziale, l’aveva baciata sulla bocca con una forte pressione (Cass. Pen., 26 novembre 2014, n. 964). Ancora, la Cassazione ha affermato che è idonea a offendere la libertà di autodeterminazione sessuale “la condotta rapida e insidiosa di chi stringe con forza una donna fra le braccia baciandola sul collo, nella piena consapevolezza di un rifiuto inequivocabilmente e reiteratamente palesato” (Cass. Pen., 9 giugno 2006, n. 19808). In definitiva, il bacio sulla bocca dato in assenza di consenso – al di fuori dei contesti in cui assume valenza di saluto (come nella tradizione russa) o segno di affetto privo di valenza sessuale (come in alcuni contesti familiari o parentali) – è penalmente rilevante, indipendentemente dalla sua profondità, anche se limitato al semplice contatto delle labbra, in quanto attinge una zona generalmente considerata erogena.Editor: dott.ssa Elena Pullano
Continua a leggere
Scritto da:
Egregio Avvocato
21 ago. 2023 • tempo di lettura 4 minuti
SENTENZA CASSAZIONE PENALE SESTA SEZIONE DEL 14 LUGLIO 2023 N. 30761 REQUISITO DELLA COABITAZIONE NEL DELITTO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA PUNITO DAL C.P. 572In assenza della coabitazione la mera presenza di una relazione affettiva in occasione della quale vengano a radicarsi eventuali condotte di matrice vessatoria, non costituisce un valido substrato cui ancorare la configurabilità dei maltrattamenti in famiglia (Cass. Pen., Sez. VI, 14.07.2023, n. 30761).Il caso:La pronuncia origina dal ricorso per cassazione presentato dal difensore dell’imputato contro la sentenza emessa dalla Corte di appello che aveva dato integrale conferma alla condanna alla pena di giustizia resa, in esito a giudizio abbreviato, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale nei confronti del ricorrente, ritenuto responsabile dei maltrattamenti realizzati nell’arco di tempo nonché per più fatti di lesione aggravati ai sensi degli artt. 576, nn. 1 e 5, e 577, comma 1, c.p. realizzati ai danni della convivente.Il gravame si basava sul difetto di motivazione e vizi di legge.La sentenza:Nell’esaminare il motivo inerente la configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia la Corte richiama una pronuncia della Corte Costituzionale (Cort. Cost., 15.05.2021, n. 98) in tema di divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici che ha affermato il principio impongono, nell’applicazione dell’art. 572 c.p., di intendere i concetti di famiglia e di convivenza nell’accezione più ristretta: quella, cioè, di una comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale, da una duratura comunanza d’affetti, che non solo implichi reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, ma sia fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, in caso di rapporti more uxorio, su una stabile condivisione dell’abitazione, ancorché, ovviamente, non necessariamente continua.La coabitazione, dunque, può non essere continuativa ma resta il primo passaggio imprescindibile per giungere ad una definizione della convivenza da valorizzare nell’ottica dei maltrattamenti.I due profili restano comunque distinti.Muovendo dalla coabitazione, occorrerà sempre verificare la presenza di una relazione affettiva qualificata dalla continuità e connotata da elementi oggettivi di stabilità: lungi dall’essere confuso con la mera coabitazione, il concetto di convivenza deve, infatti, essere espressione di una relazione personale caratterizzata da una reale condivisione e comunanza materiale e spirituale di vita.In definitiva la coabitazione, seppur non necessariamente continuativa, è condizione necessaria ma non sufficiente alla contestualizzazione in termini di maltrattamenti delle condotte abitualmente vessatorie ascritte all’imputato.In assenza di tale presupposto, la mera presenza di una relazione affettiva in occasione della quale vengano a radicarsi eventuali condotte di matrice vessatoria, non costituisce un valido substrato cui ancorare la configurabilità dei maltrattamenti in famiglia, potendosi semmai riscontrare, in un’ottica unitaria e complessiva, gli estremi dell’ipotesi aggravata del reato di atti persecutori ex art. 612-bis, comma 2, c.p.-Soluzione questa da privilegiare anche in presenza di condotte poste in essere da parte di uno dei conviventi more uxorio ai danni dell’altro dopo che sia finita la coabitazione proprio perché, cessato tale momento di condivisione, viene di fatto meno anche uno dei pilatri sui quali si fondava la comunanza di vita e di affetti nonché il rapporto di reciproco affidamento che sostenevano convivenza. Non sarebbe, dunque, più configurabile l’ipotesi dei maltrattamenti, risultando, piuttosto, prospettabile – come evidenziato – il concorso tra questa fattispecie e quella di cui all’art. 612-bis c.p., in presenza di condotte di matrice vessatoria che, manifestatesi nel corso della convivenza, si siano protratte anche successivamente al cessare della stessa.La Suprema corte ha quindi annullato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello la quale dovrà verificare che per le condotte realizzate nel corso della coabitazione, ferma l’incontrovertibile sussistenza della relazione sentimentale occorsa tra l’imputato e la persona offesa, vieppiù consolidata dal concepimento, verifichi la configurabilità dei maltrattamenti in tale più definito contesto temporale, precisando, alla luce delle superiori indicazioni di principio, frequenza, intensità e afflittività dei ritenuti contegni vessatori; in caso riscontri gli estremi dell’ipotesi di reato di cui all’art. 572 c.p., valuti le conseguenze che ne derivano in relazione al trattamento sanzionatorio da irrogare, alla luce del diverso perimetro temporale destinato a fondare la relativa responsabilità, diverso da quello coperto dall’imputazione, apprezzato dalla condanna contrastata dal ricorso e, per le condotte successive alla coabitazione, accerti la possibile configurabilità di ipotesi di reato diverse da quella contestata, se del caso in termini di concorso con i maltrattamenti (se questi ultimi vengono confermati, seppur ristretti ai soli contegni realizzati nel corso della coabitazione) e gli altri reati descritti dai capi di imputazione per i quali il relativo giudizio di responsabilità deve ritenersi ormai definitivo, fermi, in tale ipotesi, i limiti di pena definiti dalla sentenza di primo grado.Prof. Dr. Giovanni Moscagiuro Studio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa Editori e Giornalisti europei in ambito investigativo Diritto Penale , Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Esperto in Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente di Diritto Penale e Scienze Forensi, Patrocinatore Stragiudiziale, Mediatore delle liti, Giudice delle Conciliazioni iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia, Editori e Giornalisti European news Agencyemail: studiopenaleassociatovittimein@gmail.com
Continua a leggere
18 feb. 2024 • tempo di lettura 9 minuti
La revisione, nel processo penale italiano, è un mezzo di impugnazione straordinario esperibile avverso ai provvedimenti di condanna passati in giudicato.la revisione è prevista dall'art.629 e seguenti:«1. È ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta.»(Art. 629 - Condanne soggette a revisione.)Tra le motivazioni che possono portare ad una revisione vi sono i motivi elencati dall'art.630, L'organo competente è la Corte d'Appello.Che si voglia considerare la revisione un'impugnazione o meno, è di fatto uno strumento offerto dall'ordinamento al condannato per poter far fronte a sentenze ingiuste passate in giudicato. L'unico che può proporre una domanda di revisione è il condannato o chi agisce nel suo interesse, come i congiunti o il Procuratore Generale. L'unica domanda che si può chiedere è il proscioglimento, non anche diminuzioni di pena o sconti, giacché questo istituto mira essenzialmente a correggere decisioni vistosamente errate.Organo competente per la revisione è la Corte d'Appello, ex art.633 c.p.p. se considerata impugnazione, non è né devolutiva in quanto non rimette il giudizio dinanzi ad un organo superiore, bensì ad uno ben individuato, la Corte d'Appello a prescindere, né tantomeno sospensiva, in quanto il giudicante non è tenuto a disporre la sospensione dell'esecuzione della pena, potendolo fare a propria discrezione in qualsiasi momento se ritiene opportuno.La revisione può essere richiesta soltanto per motivi tassativamente previsti dalla legge e in virtù di elementi concreti ed evidenti che abbiano la capacità di far prosciogliere chi ne fa richiesta.Questo aspetto distacca nettamente la revisione dalla possibilità che la si possa considerare una sorta di bis in idem , vietato dallo stesso ordinamento: in realtà il bis in idem è vietato per evitare la reiterata persecuzione penale di un soggetto già giudicato, specialmente se assolto.In questo caso la situazione è completamente ribaltata in quanto è lo stesso soggetto a chiedere - non un nuovo giudizio (sarebbe impossibile) o tantomeno una reiterata persecuzione, ma - lo stravolgimento della sentenza di condanna compromessa da un errore nei precedenti giudizi.A dire il vero un peggioramento è previsto, ma per una causa del tutto eccezionale: quando cioè, ai sensi della legge 15 marzo 1991 n.82, un soggetto abbia ottenuto attenuanti o agevolazioni per collaborazioni con la Giustizia per questioni di terrorismo o criminalità organizzata, mentendo o rendendo dichiarazioni reticenti, nonché quando sia stato ritenuto autore di un reato entro i 10 anni successivi per i quali è previsto l'arresto in flagranza obbligatorio.MotiviI motivi per richiedere la revisione sono elencati dall'art.630 c.p.p.:«1. La revisione può essere richiesta:a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale;b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'articolo 3 ovvero una delle questioni previste dall'articolo 479;c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631;d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.»Diversi sono stati in questi ultimi anni i casi di gravissimi Errori Giudiziari, non da ultimo il caso di Beniamino Zuncheddu, difeso dall'avv. Mauro Trogu, che prima di essere dichiarato innocente ha trascorso ben 33 anni in carcere.Il caso piu' grave resta quello di Gulotta, trattato e difeso dall'Avv. Baldassarre Lauria, il quale detiene, purtroppo, il record di detenzione, ben 36 anni in carcere per un delitto che non ha mai commesso.Il caso Gulotta, fu trattato anche nella trasmissione "IO SONO INNOCENTE" di Matano nel 2017, assieme ad altri casi di gravi Errori Giudiziari.Gulotta, assieme all'avv. Baldassarre Lauria, fondarono "PROGETTO INNOCENTI", che tratta gli errori giudiziari e di conseguenza le revisioni penali.E', difatti, una nobile organizzazione non governativa per la correzione degli errori giudiziari, cui fanno parte notevoli e preparatissimi professionisti, esperti in materia.DI SEGUITO VENGONO RIPORTATI I RELATIVI ARTICOLI DEL C.P.P. CIRCA LA REVISONE DEL PROCESSO PENALE:Articolo 629 –Condanne soggette a revisione.1. È ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta. Articolo 630 - Casi di revisione.1. La revisione può essere richiesta:a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale;b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'articolo 3 ovvero una delle questioni previste dall'articolo 479;c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631;d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato. Articolo 631 -Limiti della revisione.1. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d'inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531. Articolo 632 -Soggetti legittimati alla richiesta.1. Possono chiedere la revisione:a) il condannato o un suo prossimo congiunto ovvero la persona che ha sul condannato l'autorità tutoria e, se il condannato è morto, l'erede o un prossimo congiunto;b) il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna. Le persone indicate nella lettera a) possono unire la propria richiesta a quella del procuratore generale. Articolo 633 -Forma della richiesta.1. La richiesta di revisione è proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale. Essa deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente a eventuali atti e documenti, nella cancelleria della corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11.2. Nei casi previsti dall'articolo 630, comma 1, lettere a) e b), alla richiesta devono essere unite le copie autentiche delle sentenze o dei decreti penali di condanna ivi indicati.3. Nel caso previsto dall'articolo 630, comma 1, lettera d), alla richiesta deve essere unita copia autentica della sentenza irrevocabile di condanna per il reato ivi indicato. Articolo 634 -Declaratoria d'inammissibilità.1. Quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilità e può condannare il privato che ha proposto la richiesta al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 258 euro a 2.065 euro.2. L'ordinanza è notificata al condannato e a colui che ha proposto la richiesta, i quali possono ricorrere per cassazione. In caso di accoglimento del ricorso, la corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11. Articolo 635 -Sospensione dell'esecuzione.1. La corte di appello può in qualunque momento disporre, con ordinanza, la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, applicando, se del caso, una delle misure coercitive previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284. In ogni caso di inosservanza della misura, la corte di appello revoca l'ordinanza e dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.2. Contro l'ordinanza che decide sulla sospensione dell'esecuzione, sull'applicazione delle misure coercitive e sulla revoca, possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero e il condannato. Articolo 636 -Giudizio di revisione.1. Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell'articolo 601.2. Si osservano le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro VII in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione. Articolo 637 -Sentenza.1. La sentenza è deliberata secondo le disposizioni degli articoli 525, 526, 527 e 528.2. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice revoca la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo.3. Il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.4. In caso di rigetto della richiesta, il giudice condanna la parte privata che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali e, se è stata disposta la sospensione, dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza. Articolo 638 -Revisione a favore del condannato defunto.1. In caso di morte del condannato dopo la presentazione della richiesta di revisione, il presidente della corte di appello nomina un curatore, il quale esercita i diritti che nel processo di revisione sarebbero spettati al condannato. Articolo 639 -Provvedimenti in accoglimento della richiesta.1. La corte di appello, quando pronuncia sentenza di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione, anche nel caso previsto dall'articolo 638, ordina la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le misure di sicurezza patrimoniali, per le spese processuali e di mantenimento in carcere e per il risarcimento dei danni a favore della parte civile citata per il giudizio di revisione. Ordina altresì la restituzione delle cose che sono state confiscate, a eccezione di quelle previste nell'articolo 240, comma 2, n. 2, del codice penale. Articolo 640 -Impugnabilità della sentenza.1. La sentenza pronunciata nel giudizio di revisione è soggetta al ricorso per cassazione. Articolo 641 -Effetti dell'inammissibilità o del rigetto.1. L'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o la sentenza che la rigetta non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi. Articolo 642 -Pubblicazione della sentenza di accoglimento della richiesta.1. La sentenza di accoglimento, a richiesta dell'interessato, è affissa per estratto, a cura della cancelleria, nel comune in cui la sentenza di condanna era stata pronunciata e in quello dell'ultima residenza del condannato. L'ufficiale giudiziario deposita in cancelleria il certificato delle eseguite affissioni.2. Su richiesta dell'interessato, il presidente della corte di appello dispone con ordinanza che l'estratto della sentenza sia pubblicato a cura della cancelleria in un giornale, indicato nella richiesta; le spese della pubblicazione sono a carico della cassa delle ammende. Prof. Dr. Giovanni MoscagiuroStudio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa Editori e Giornalisti europei in ambito investigativoEsperto e docente in Diritto Penale , procedura penale, Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Esperto in Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Gang Stalking, Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente di Diritto Penale e Scienze Forensi, Patrocinatore Stragiudiziale, Mediatore delle liti, Giudice delle Conciliazioni iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia, Editori e Giornalisti European news Agency
Continua a leggere
Non ci sono commenti