Cosa succede se si stipula un contratto per errore?

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Pubblicato il 17 nov. 2021 · tempo di lettura 1 minuti

Cosa succede se si stipula un contratto per errore? | Egregio Avvocato

Nella disciplina generale sui contratti, il codice civile disciplina l’errore in relazione al contratto tra i “vizi della volontà”.


È possibile distinguere l’ipotesi dell’errore “vizio” da quella dell’errore “ostativo”.

Nel primo caso, si tratta di una errore nella formazione della volontà della parte, per ignoranza o falsa conoscenza di un dato relativo al contratto.

Nel secondo caso, si fa riferimento ad un errore nella manifestazione della volontà, che si forma correttamente ma viene dichiarata o trasmessa al destinatario in modo difforme dall’intenzione della parte.


In entrambi i casi, la legge prevede che il contratto possa essere annullato su iniziativa della parte che è incorsa nell’errore, attraverso l’esperimento della relativa azione di nullità davanti al giudice civile.


È tuttavia necessario che l’errore fosse essenziale, cioè, come previsto dall’art. 1429 c.c.: 


  • o inerente alla natura o all’oggetto del contratto, o all’identità dell’oggetto della prestazione;
  • o vertente su una qualità della prestazione o sulle sue quantità, sull’identità o qualità della controparte, se tali caratteri siano stati determinanti per il consenso;
  • o, nel caso di errore di diritto, se sia stata la ragione unica o principale del contratto.


L’errore deve essere stato anche riconoscibile (art. 1431 c.c.), nel senso che la parte non incorsa in errore avrebbe potuto rilevarlo usando l’ordinaria diligenza.


La parte non incorsa in errore può anche offrirsi di rettificare il contratto, cioè di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che la parte errante voleva concludere, così impedendo la azione di annullamento.



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Più in particolare, il possesso della cittadinanza italiana per nascita si trasmette di genitore in figlio, indipendentemente dal luogo di nascita: è cittadino italiano il figlio di padre o madre cittadini italiani, anche se nato all’estero, purché venga trascritto l’atto di nascita nei registri dello Stato Civile. b) l’acquisto iure soli: è considerato cittadino italiano per nascita chi è nato nel territorio dello Stato da genitori ignoti o apolidi.c) l’acquisto ius soli residuale: è considerato cittadino per nascita anche il figlio di ignoti che sia trovato nel territorio italiano, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.d) l’acquisto giudiziale: diventa cittadino italiano il figlio a seguito del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale della filiazione, purché avvenuti durante la minore età. e) in caso di adozione di minorenne.2 - Acquisto della cittadinanza italiana per matrimonioL’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio è riconosciuto al cittadino straniero, o apolide, sposato con il coniuge cittadino italiano che possiede i requisiti previsti dagli artt. 5 e 6 l. 91/1992.In primo luogo, il cittadino straniero deve essere residente in Italia da almeno due anni dopo la data del matrimonio. 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