Egregio Avvocato
Pubblicato il 19 nov. 2021 · tempo di lettura 2 minuti
Uno dei principi cardine dell’ordinamento giuridico italiano è il principio di separazione dei poteri, secondo il quale i tre poteri dello Stato (legislativo, esecutivo e giudiziario) devono essere esercitati da tre istituzioni differenti e indipendenti tra loro. In particolare, ad avere il monopolio del potere legislativo è il Parlamento: essendo l’organo rappresentativo dell’intera collettività nazionale, è considerato l’unico in grado di avere una visione d’insieme tale da comprendere in che modo intervenire con lo strumento legislativo.
Vi sono dei casi, tuttavia, nei quali è previsto che il potere legislativo possa essere esercitato anche da un’altra istituzione: il Governo. Quest’ultimo può intervenire con degli atti definiti “atti aventi forza di legge”, proprio per il fatto che, pur non essendo formalmente legge, esplicano comunque i medesimi effetti.
Nello specifico si tratta del decreto legislativo (D.lgs.) e del decreto legge (D.L.), i quali, nonostante le caratteristiche in comune (in primis, il soggetto emanante), presentano importanti differenze tra loro.
Il decreto legge, previsto dall’art. 77 Cost., può essere emanato dal Governo come atto avente forza di legge ordinaria soltanto nei casi di necessità e urgenza (es. calamità naturali). Ha una validità temporanea di 60 giorni, entro i quali deve essere convertito in legge dal Parlamento (cd. legge di conversione). Se tale conversione non avviene entro questi 60 giorni, i decreti perdono efficacia sin dall’inizio.
Il decreto legislativo, cui fa riferimento l’art 76 Cost., viene invece emanato dal Governo su delega dello stesso Parlamento. L’assemblea parlamentare, infatti, mediante una cd. legge delega chiede esplicitamente al Governo di emanare leggi riguardanti discipline particolarmente complesse e articolate, le quali richiedono pareri tecnici e specifici. È un rimedio che viene utilizzato soprattutto per disciplinare delle materie destinate a veloce obsolescenza (es. disciplina sulle sostanze stupefacenti). La legge delega del Parlamento, affinché possa validamente attribuire il potere legislativo al Governo, deve delineare chiaramente i principi e i criteri direttivi che devono essere seguiti nell’emanazione del decreto legislativo.
Si evidenzia, dunque, che mentre in un caso (decreto legge) il Parlamento interviene in via successiva rispetto all’emanazione dell’atto avente forza di legge da parte del Governo; nell’altro caso (decreto legislativo) è proprio il Parlamento che demanda al Governo il potere di emanare atti aventi forza di legge, delineando preventivamente l’ambito entro il quale l’organo esecutivo può muoversi.
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Egregio Avvocato
11 mar. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
Il crimine di aggressione è incluso tra i crimini internazionali nello Statuto di Roma della Corte penale internazionale. Infatti, l’art. 5.1 prevede che la Corte ha giurisdizione, oltre ai reati di: genocidio; i vari crimini contro l’umanità; dei crimini di guerra e sul crimine di aggressione.A differenza degli altri, non si trovò un accordo immediato sulla definizione di crimine di aggressione e, dunque, venne stabilito che la Corte avrebbe potuto esercitare la sua giurisdizione solo dopo aver individuato la definizione e i criteri necessari per potervi ricorrere. Nel 2010 a seguito della Conferenza di revisione dello Statuto, si sono apportate modifiche notevoli, trovandosi un accordo sulla definizione di “crimine di aggressione”. Tale espressione indica “la pianificazione, la preparazione, l’inizio o l’esecuzione, da parte di una persona in grado di esercitare effettivamente il controllo o di dirigere l’azione politica o militare di uno Stato, di un atto di aggressione che, per il suo carattere, gravità e portata, costituisce una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite.” Da sempre il diritto internazionale ha mostrato una posizione di notevole importanza al concetto di aggressione. Sin dalla Convenzione della Società delle Nazioni (1919), il concetto di aggressione esterna contro territori esterni, ricorre in diversi accordi e convenzioni, ma è in occasione del processo di Norimberga che se ne tratteggiano le caratteristiche per la prima volta. Successivamente, nei primi anni del 2000, il concetto di aggressione acquista una identità specifica e differenziata rispetto ai vari crimini presenti nel panorama internazionale.Si è espresso con forza la proibizione dell’uso della forza nel diritto internazionale, ricomprendendo anche l’atto di aggressione, dovendosi distinguere tra il concetto di “atto di aggressione” e “crimine di aggressione”. Per quel che riguarda il primo esso s’inquadra “nell’uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di un altro Stato, o in qualunque altro modo contrario alla Carta delle Nazioni Unite”. Per il secondo, invece, si ritiene che non debba essere riportato sempre ad un crimine di aggressione; ma, anzi, vari atti di aggressione; quindi, per natura esercitati dallo Stato, non possono essere considerati contemporaneamente crimini internazionali dell’individuo.
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Egregio Avvocato
12 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
La nozione utilizzata dal codice penale “cause di esclusione della pena” (art. 59, co. 1 e 4, c.p.) racchiude in sé situazioni eterogenee, non riconducibili ad un principio ispiratore unitario, ma accomunate dal solo fatto che la loro sussistenza esclude la sanzione penale. All’interno delle cause di esclusione della pena possono individuarsi tre differenti categorie: le cause di giustificazione; le cause di esclusione della colpevolezza (scusanti); le cause di non punibilità in senso stretto.Le cause di giustificazione, come la legittima difesa (art. 52 c.p.), rispondono ad un’esigenza di non contraddizione: l'ordinamento giuridico non può consentire o imporre un determinato comportamento con una certa disposizione e, contestualmente, incriminarlo con un’altra disposizione. Le cause di giustificazione rendono lecito un fatto tipico nell’intero ordinamento, e, pertanto, escludono anche la responsabilità civile dell’autore del fatto.Le cause di esclusione della colpevolezza (scusanti) escludono la rimproverabilità di un soggetto per un certo fatto. Trovano il proprio fondamento nel principio di inesigibilità, secondo cui non è esigibile dal soggetto un comportamento diverso da quello tenuto a causa di determinate situazioni che incidono sul suo processo motivazionale, giocando un ruolo di pressione psichica sullo stesso. Le scusanti escludono la colpevolezza di un fatto tipico e antigiuridico.Le cause di non punibilità in senso stretto, infine, escludono la punibilità di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole. Si fondano su una valutazione di opportunità del Legislatore che, per salvaguardare determinati contro-interessi che verrebbero lesi dall’applicazione della pena, reputa di non intervenire con la sanzione.
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Egregio Avvocato
16 feb. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
I Patti Lateranensi sono atti bilaterali assimilabili ai trattati di diritto internazionale, non revocabili o modificabili unilateralmente, comprendenti tre documenti stipulati tra la Santa Sede e il Regno d’Italia in occasione della c.d. Conciliazione, l’11 febbraio 1929, nel Palazzo del Laterano di Roma. Essi includevano il Trattato, deputato a risolvere la “questione romana”, con il quale si creava lo Stato della Città del Vaticano e veniva riconosciuta la sovranità e giurisdizione esclusiva della Santa Sede sullo Stato medesimo; per converso, anche la Santa Sede riconosceva ufficialmente lo Stato Italiano con il Trattato. Venivano inoltre sancite per il Papa e la Santa Sede delle garanzie a natura reale e personale (ad esempio, la piena proprietà degli immobili e la sacralità e inviolabilità della persona del Pontefice). Il Trattato, inoltre, coerentemente con l’intento del governo fascista di dare una forte impronta confessionista dello stato, consapevole della rilevanza dell’utilizzo della religione cattolica quale strumento di controllo della popolazione, sanciva all’art. 1 che la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato – gli altri culti, fino alla svolta razziale, venivano comunque “tollerati”, purché non professanti principi o praticanti riti contrari all’ordine pubblico e buon costume.Unitamente, v’era il Concordato, volto a regolare le condizione della Religione e della Chiesa in Italia, disciplinando le cc.dd. res mixtae, cioè quelle materie di comune interesse, come ad esempio il matrimonio; e una Convenzione finanziaria, per regolare i rapporti finanziari, con la quale si riconobbe anche un indennizzo alla Santa Sede per la perdita del dominio spirituale e la spoliazione del patrimonio ecclesiastico avvenuta durante il risorgimento.Ad essi veniva data esecuzione con la legge 810 del 1929. Oggi la legge è ancora vigente solo relativamente al Trattato. Per la sua applicazione, inoltre, veniva emanata la legge 847 del 1929, recante la disciplina del matrimonio (oggi parzialmente in vigore), e la legge 848 in materia di enti ecclesiastici. La materia ha subito successivamente importanti modifiche in ragione dell’Accordo di revisione concordataria del 1984, con il relativo protocollo di approvazione, trasfuso poi nella legge 222 del 1985, che ha di fatto sostituito il Concordato.
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Egregio Avvocato
16 feb. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Il mandato di arresto europeo è una forma di estradizione semplificata valevole nell’ambito dell’Unione Europea, affidata alle autorità giudiziarie dei Paesi membri e basato su una fiducia reciproca tra gli Stati. Essa è funzionale a ottenere l’arresto e la consegna di una persona da parte di uno Stato membro al fine di esercitare azioni giudiziarie in materia penale, di eseguire una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà personale.La disciplina di questo istituto prevede diverse variazioni rispetto alla procedura ordinaria.In particolare, diversamente da quanto vale in genere per l’estradizione, non è previsto un filtro valutativo del Ministro di Giustizia, che è mero organo di assistenza amministrativa. I motivi di rifiuto per l’estradizione, inoltre, sono solo quelli previsti in modo uniforme per tutti i paesi UE. Non valgono, pertanto, le limitazioni eventualmente previsti dal singolo Stato.Può notarsi inoltre che per alcuni reati di particolare gravità non opera il principio della “doppia incriminabilità”, per il quale l’estradizione è consentita solo se il fatto per cui si procede è previsto come reato sia dalla legge italiana, sia dalla legge dello stato straniero. In tali casi, tuttavia, è necessario che per il singolo reato sia prevista, nello Stato richiedente, una pena massima di almeno tre anni di reclusione.Anche i tempi della procedura sono particolarmente ristretti, poiché la stessa deve concludersi entro sessanta giorni (prorogabili di altri trenta).Resta invece la necessità che lo Stato richiedente formuli una richiesta sulla base di una decisione giudiziaria (una sentenza irrevocabile di condanna o un provvedimento cautelare sottoscritto da un giudice e motivato), che sarà valutata dalla Corte d’appello italiana competente nell’ambito di in una procedura che si svolgerà in contraddittorio con l’interessato. Se accolta, la misura verrà eseguita dal Ministero di Giustizia.
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Egregio Avvocato
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