Il referendum abrogativo

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Pubblicato il 31 gen. 2022 · tempo di lettura 2 minuti

Il referendum abrogativo | Egregio Avvocato

Il referendum abrogativo è uno degli strumenti principali di democrazia diretta, il quale consente al corpo elettorale di incidere direttamente sull’ordinamento giuridico attraverso l’abrogazione di leggi o atti con forza di legge dello Stato, oppure di singole disposizioni in esse contenute. È una forma di legislazione negativa: serve solo a togliere, abrogare, le disposizioni di legge e non anche ad aggiungerne di nuove; tuttavia è ben possibile che mediante la eliminazione di singole parole si vada a manipolare il testo normativo e, di conseguenza, a creare nuove norme.


Il procedimento è disciplinato dalla legge n. 352/1970. Il referendum può essere proposto da 500.000 elettori o da 5 Consigli regionali, che depositano le richieste presso la cancelleria della Cassazione tra il 1 gennaio e il 30 settembre di ciascun anno; non possono essere depositate richieste nell’anno precedente la scadenza ordinaria della legislatura e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali. Presso la Cassazione si costituisce l’Ufficio centrale per il referendum che esamina le richieste per giudicarne la conformità alla legge, ed entro il 31 ottobre può rilevare le eventuali irregolarità. Tale fase deve concludersi entro il 15 dicembre, con una decisione definitiva di tale Ufficio. I quesiti dichiarati legittimi vengono trasmessi alla Corte costituzionale per il giudizio di ammissibilità, il quale deve essere deciso con sentenza pubblicata entro il 10 febbraio successivo. Se la Corte dichiara ammissibile il referendum, il Presidente della Repubblica deve fissare il giorno della votazione tra il 15 aprile e il 15 giugno.



Affinché il referendum sia valido è necessario il raggiungimento di un cd. quorum strutturale, ovvero che si rechino alle urne la metà più uno degli aventi diritto al voto; e di un cd. quorum funzionale, cioè che i “si” superino i “no”. Ove ciò avvenga, spetta al presidente della Repubblica con proprio decreto proclamare l’avvenuta abrogazione.



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L’art. 116 c.p. disciplina il c.d. concorso anomalo, cioè un’ipotesi di concorso di persone nel reato che si verifica quando dei soggetti si accordano per commettere un certo reato, ma viene poi commesso un reato diverso da quello voluto da taluno di questi. La norma prevede che tutti i concorrenti rispondano del reato effettivamente realizzato.Tale fattispecie – originariamente – configurava una ipotesi di responsabilità oggettiva, per la quale i soggetti agenti sono responsabili per il solo fatto di aver preso parte al programma criminoso, indipendentemente dalla loro partecipazione psicologica al reato commesso.È il caso che si verifica quando due soggetti programmano il furto in un appartamento creduto disabitato, prevedendo che uno resti fuori a fare il “palo” e l’altro si introduca nella casa, dove si scopre la presenza di qualcuno; se l’agente all’interno muta il programma originario, finanche sparando e uccidendo, il “palo” potrebbe rispondere in concorso anomalo con l’altro nella rapina e nell’omicidio, anche se i due non avevano concordato, in ipotesi, neppure l’uso delle armi.Secondo la tesi prevalente, la norma deve essere riletta in senso conforme alla Costituzione, che pretende l’accertamento, in ogni ipotesi di reato, del coefficiente di colpevolezza minimo in capo all’agente, attestante un collegamento anche psicologico tra autore e reato. Esso consiste, secondo taluni, nella colpa; secondo altri nella prevedibilità in concreto dell’evento realizzato.Nell’esempio, sarà necessario accertare in concreto che il “palo” fosse in colpa anche rispetto alla verificazione dell’evento morte – cioè che questa fosse prevedibile ed evitabile nell’adempimento degli obblighi cautelari che gli erano imposti nello svolgimento della sua attività; ovvero che, in relazione al concreto contesto nel quale doveva svolgersi l’azione, era prevedibile che si sarebbe verificato l’evento omicidiario.

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