Egregio Avvocato
Pubblicato il 21 feb. 2022 · tempo di lettura 6 minuti
L’adozione dei minori è uno strumento che ha lo scopo primario di procurare una famiglia ai minori che ne siano privi o che non ne abbiano una idonea.
La materia è disciplinata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, denominata “Diritto del minore ad avere una famiglia”.
In questo contributo esamineremo la c.d. “adozione legittimante”, la quale fa venire meno ogni legame tra la famiglia di origine ed il minore, che acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio dei genitori adottivi.
Secondo il combinato disposto degli artt. 1 e 5 della l. 184/1983, “il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia”, senza distinzioni di sesso, etnia, età, lingua o religione e “nel rispetto della [sua] identità culturale”.
Da queste norme si ricava che il diritto del minore di crescere nella propria famiglia è prioritario e che l’adozione è un rimedio eccezionale a situazioni di emergenza: si tratta di uno strumento per sottrarre il minore ad una situazione grave e patologica, tramite la sostituzione della famiglia d’origine con una nuova famiglia.
La legge, pertanto, individua, da un lato, i presupposti in presenza dei quali il minore viene dichiarato “adottabile” e, dall’altro lato, i meccanismi selettivi tramite i quali selezionare le famiglie idonee all’adozione.
In primo luogo, affinché possa aver luogo l’adozione, è necessario che il tribunale per i minorenni dichiari il minore “in stato di adottabilità”.
Questa dichiarazione è ammessa nei confronti dei minori che si trovino “in situazioni di abbandono”. L’art. 8 l. 184/1983 precisa che questa situazione ricorre quando il minore sia “privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi”. È importante precisare che non dà luogo a situazione di abbandono la condizione di indigenza della famiglia: la legge prevede, infatti, che lo Stato e gli enti locali sostengano i nuclei familiari a rischio proprio al fine di prevenire situazioni di abbandono dei minori.
Una volta ricevuta la segnalazione dello stato di abbandono in cui si trovi un minore, il tribunale per i minorenni deve assicurare ai genitori il diritto di difesa e compiere gli opportuni accertamenti. Più in particolare, la dichiarazione di adottabilità viene pronunciata, con sentenza, solo se:
Con la pronuncia dello stato di adottabilità, viene sospesa la responsabilità genitoriale dei genitori e il giudice nomina un tutore al minore.
A questo punto, il minore viene collocato in affidamento preadottivo presso la coppia ritenuta idonea (che deve avere i requisiti che a breve indicheremo). Se il minore ha già compiuto 14 anni, è necessario anche che egli presti il consenso alla coppia prescelta. Se, invece, il minore ha compiuto gli anni 12 anni o sia abbastanza maturo da avere una autonoma capacità di discernimento, la sua audizione è solo facoltativa.
Con l’affidamento preadottivo si instaura una sorta di adozione provvisoria, che deve durare almeno un anno. In caso di esito favorevole della prova, il tribunale pronuncia la sentenza di adozione: per effetto della sentenza, il minore acquista lo status di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
I soggetti interessati all’adozione devono avere due requisiti fondamentali.
Devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni (o aver stabilmente e continuativamente convissuto, prima del matrimonio, per almeno tre anni), non separati nonché idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare.
Ne consegue che, in Italia, non è ammessa l’adozione da parte di una persona sola né da parte di coppie di conviventi more uxorio.
L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni l’età dell’adottato ma non deve superarla di più di quarantacinque anni. Questa regola subisce delle deroghe:
Le deroghe alla differenza di età sono ammesse:
La coppia di coniugi che intenda adottare un minore deve presentare una domanda presso il tribunale per i minorenni, la cui cancelleria generalmente fornisce i moduli necessari allo scopo. La coppia può inoltrare più domande, anche successive, a più tribunali per i minorenni, purché ne dia comunicazione a tutti i tribunali.
La domanda di adozione si sostanzia in una dichiarazione di disponibilità ad adottare un bambino dichiarato adottabile dal tribunale, specificando se vi è la disponibilità ad adottare più fratelli o minori portatori di handicap.
Alla domanda devono essere allegati alcuni documenti tra i quali, ad esempio, il certificato di nascita dei richiedenti, lo stato di famiglia, il certificato del medico di medicina generale che attesti la buona salute di entrambi i coniugi, la dichiarazione che attesti lo stato di non separazione dei coniugi.
La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione ma può essere rinnovata.
Una volta ricevuta la domanda della coppia, il tribunale per i minorenni svolge delle indagini – da concludersi entro 120 giorni ma prorogabili sino ad altri 120 giorni – con l’aiuto dei servizi socio assistenziali per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge (quindi i requisiti di età, di stabilità del rapporto tra i coniugi, la capacità di educare il minore) nonché la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare dei richiedenti, i loro motivi.
Sulla base delle indagini effettuate, il tribunale sceglie, tra le coppie che hanno presentato domanda, quella maggiormente idonea a provvedere alle esigenze del minore.
A questo punto, dopo aver disposto l’audizione del pubblico ministero, dei genitori dei richiedenti, del minore che ha compiuto i 12 anni e anche del minore di età, in considerazione della sua capacità di discernimento, il tribunale per i minorenni dispone l’affidamento preadottivo alla coppia prescelta.
Il tribunale continua a vigilare sull’affidamento preadottivo, anche avvalendosi del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali nonchè adottando i provvedimenti che si rendano necessari in caso di difficoltà nel rapporto di convivenza tra gli affidatari ed il minore.
Segnaliamo che, a seconda del tribunale presso il quale si presenta la domanda, i documenti che la corredano possono variare: sarà dunque opportuno che si acquisiscano informazioni prima di inoltrarla.
Editor: dott.ssa Elena Pullano
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Egregio Avvocato
15 apr. 2021 • tempo di lettura 7 minuti
L’ordine di protezione familiare è lo strumento offerto al giudice civile per apportare restrizioni alla sfera di libertà personale dell’autore di un abuso familiare, seppure per un arco temporale limitato.La ratio legis è quella di offrire una tutela rapida ed efficace ai soggetti più deboli della comunità familiare (donne, minori, disabili e anziani), contro i soprusi ed i comportamenti violenti posti in essere dai soggetti in posizione di forza, anche solo fisica, nell’ambito familiare. Quali sono i presupposti necessari per ottenere l’ordine di protezione?Qual è il procedimento per ottenere l’ordine di protezione?Qual è il contenuto dell’ordine di protezione?È possibile applicare l’ordine di protezione in ambito europeo?1 - Quali sono i presupposti necessari per ottenere l’ordine di protezione?I presupposti necessari per ottenere l’ordine di protezione, ai sensi dell’art. 342 bis, c.c. sono: la convivenza e la sussistenza di una condotta gravemente pregiudizievole all’integrità fisica o morale o della libertà del coniuge o convivente. Autore delle condotte pregiudizievoli può essere sia un coniuge nei confronti dell’altro, sia il genitore verso i figli (anche quando i maltrattamenti sono commessi indirettamente sulla persona del minore nei confronti di stretti congiunti a lui cari) che questi ultimi verso i genitori (cfr. Trib. di Palermo 04.06.2001). Inoltre, a seguito della riforma in materia di unione civile e di convivenze di fatto (l. n. 76/2016), è ora possibile anche per una parte dell’unione civile richiedere al giudice di adottare uno o più provvedimenti di cui all’art. 342-ter c.c., esplicitamente richiamato dal comma 14 della nuova legge.Il requisito della convivenza deve essere inteso come perdurante coabitazione, in quanto è essenziale che la vittima ed il soggetto a cui viene addebitato il comportamento violento vivano insieme.La funzione è quella di interrompere situazioni di convivenza turbata, e soprattutto quella di impedire il protrarsi di comportamenti violenti in ambito domestico.La giurisprudenza più recente, però, ha inteso offrire un’interpretazione più ampia del rapporto di convivenza secondo il quale sarebbe ammissibile la domanda di misure di protezione anche quando vi sia stato l’allontanamento al fine di prevenire o interrompere abusi e prevaricazioni ancora attuali (cfr. Trib. Napoli 02.07.2008).Per l’emissione dell’ordine di protezione familiare è necessaria una condotta gravemente pregiudizievole all’integrità fisica che si configura nel caso in cui esiste un pregiudizio grave all’integrità fisica o morale o alla libertà personale patito dal familiare convivente, imputabile, alla condotta dell’altro.La condotta pregiudizievole deve integrare “reiterate azioni ravvicinate nel tempo e consapevolmente dirette a ledere i beni tutelati dalla l. n. 154/2001” tali da determinare un vulnus alla dignità dell’individuo.Sul punto l’ordinanza del Tribunale di Milano, del 30 giugno 2016, ha precisato che la condotta deve essere valutata dal giudice sia sotto il profilo “qualitativo” che “quantitativo”: qualitativo nel senso della concreta modalità idonea a rappresentare un pericolo per la parte ricorrente e per il proprio nucleo familiare, quantitativo con riferimento all’entità della condotta perdurante nel tempo, alla sua efficacia offensiva ed alla sua dimensione psicologica. 2 - Qual è il procedimento per ottenere l’ordine di protezione?Per ottenere l’ordine di protezione è necessario presentare apposita domanda/istanza nella forma del ricorso al Tribunale del luogo di residenza o domicilio dell’istante; la legittimazione attiva e passiva spettano, rispettivamente, al componente del nucleo familiare in danno del quale è stata tenuta la condotta pregiudizievole e a quello che l’ha posta in essere. L’istanza richiede la forma scritta come espressamente precisato dall’art. 736 bis c.p.c. e può essere presentata dalla parte personalmente senza la necessità del patrocinio di un difensore.A seguito dell’istanza, il Presidente del Tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso, il quale, sente le parti, procedere ad istruire la causa, disponendo anche eventuali indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio delle parti a mezzo della polizia tributaria.Il giudice provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.Possono ricorrere motivi di particolare urgenza dove il giudice inaudita altera parte e assunte sommarie informazioni, può adottare immediatamente l’ordine di protezione, fissando successivamente l’udienza di comparizione delle parti, entro un termine non superiore a quindici giorni per la notificazione del ricorso e del decreto, ove può confermare, modificare o revocare il suo provvedimento (art. 736 bis c.p.c).Il termine di durata dell’ordine di protezione è un anno a decorrere dal giorno dell’avvenuta esecuzione; tale termine è prorogabile, su istanza di parte, solo se ricorrono gravi motivi e per il tempo necessario. Contro il decreto con cui il giudice adotta l’ordine di protezione o rigetta il ricorso, o conferma, modifica o revoca l’ordine precedentemente adottato, è ammesso reclamo al Tribunale entro dieci giorni dalla comunicazione o della notifica del decreto, ai sensi dell’art. 739, comma 2, c.p.c.Tale reclamo non sospende l’esecutività dell’ordine di protezione e il tribunale provvede in camera di consiglio in composizione collegiale, previa comparizione delle parti con decreto motivato non impugnabile.Il legislatore ha escluso l’applicazione dell’istituto in esame nell’ipotesi in cui sia già pendente un processo di separazione, divorzio, nel quale si sia svolta l’udienza presidenziale.3 – Qual è il contenuto dell’ordine di protezione?Per quanto riguarda il contenuto della pronuncia ex art. 342 ter c.c., il giudice, con il decreto di cui all’articolo 342 bis c.c., ordina al convivente reo, autore della condotta pregiudizievole, la cessazione della condotta e ne dispone l’allontanamento dalla casa familiare.Inoltre, il giudice, ove occorra, può emettere dei provvedimenti accessori: a) prescrivere all’autore della condotta di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima tenendo conto il rispetto delle esigenze lavorative; b) chiedere l’intervento dei servizi sociali, di un centro di mediazione familiare o di associazioni per il sostegno e l’accoglienza di donne; c) disporre il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi.Tale assegno di mantenimento viene disposto a favore delle persone conviventi che, per l’effetto dell’allontanamento dalla casa familiare del reo, rimangono prive di mezzi adeguati. Il giudice fissa le modalità e i termini di versamento e, se necessario, dispone il versamento della somma all’avente diritto da parte del datore di lavoro dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione alla stesso spettante.L’assegno periodico ha natura provvisoria ed efficacia limitata alla durata dell’ordine di protezione ed è destinato a cessare al termine della durata del decreto. 4 – È possibile applicare l’ordine di protezione in ambito europeo?Con decreto legislativo dell’11 febbraio 2015 n. 9 è stata data attuazione alla direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’ordine di protezione europeo, sul reciproco riconoscimento degli effetti di misure di protezione adottate da autorità giurisdizionali degli Stati membri.In particolare, nel momento in cui è necessario continuare a tutelare la persona protetta, l’autorità giudiziaria di uno Stato membro emana l’ordine di protezione europeo disponendo che gli effetti della misura di protezione si estendano al territorio di altro Stato membro in cui la persona protetta risieda o soggiorni o dichiari di voler risiedere o soggiornare.Lo stato di emissione è lo Stato membro all’interno del quale è stata adottata la misura di protezione in riferimento alla quale viene chiesta l’adozione di un ordine di protezione europeo. Lo Stato di esecuzione è lo Stato membro al quale è stato trasmesso, ai fini del riconoscimento, un ordine di protezione europeo.L’ordine di protezione europeo, disciplinato dall’art. 282 quater 1-bis c.p.p, è emesso dal giudice nel momento in cui dispone una delle misure cautelari previste dagli artt. 282 bis e 282 ter del c.p.p.Il giudice provvede su richiesta della persona protetta che dichiari di soggiornare o risiedere all’interno di altro Stato membro ovvero che manifesti l’intenzione di risiedere o soggiornare in altro Stato membro.L’ordinanza relativa all’ordine di protezione europeo deve contenere: a) identità e cittadinanza della persona protetta, nonché identità e cittadinanza del tutore o del rappresentante, se la persona protetta è minore o legalmente incapace; b) data a decorrere dalla quale la persona protetta risieda o soggiorni ovvero intenda risiedere o soggiornare nello Stato di esecuzione e periodo o periodi di soggiorno, se noti; c) indirizzo, numeri di telefono e fax, nonchè indirizzo di posta elettronica certificata dell’autorità che ha emesso il provvedimento; d) data di deposito del provvedimento contenente la misura di protezione in base alla quale è stato emesso l'ordine di protezione europeo; e) sintesi dei fatti e delle circostanze che hanno portato all'adozione della misura di protezione; f) divieti e restrizioni imposti dalla misura di protezione, ivi compreso l'eventuale utilizzo di dispositivo tecnologico di controllo in conformità alle previsioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, e relativo periodo di applicazione; g) identità e cittadinanza della persona che determina il pericolo, nonché' dati di contatto di tale persona; h) eventuale ammissione della persona protetta al patrocinio a carico dello Stato e indicazione della data di emissione del relativo provvedimento.Sarà la Corte di appello del distretto dove la persona offesa ha dichiarato di soggiornare o di risiedere a riconoscere efficacia all’ordine di protezione europeo disponendo l’applicazione di una delle misure cautelari previste dagli articoli 282 bis e 282 ter del c.p.p., in modo da assicurare la corrispondenza con gli obblighi dettati nella misura di protezione.Editor: Avv. Elisa Calviello
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Egregio Avvocato
4 apr. 2022 • tempo di lettura 11 minuti
Quando si parla di consenso alle cure del paziente, s’intende una manifestazione di volontà con connotati e modalità precise e fissate dalla legge. La violazione del consenso da parte del medico si realizza sia nel caso di assoluta mancanza di consenso, come anche in presenza di vizi nel procedimento di acquisizione dello stesso. Il processo informativo, infatti, è il requisito fondamentale e strumentale alla garanzia della libera e consapevole approvazione del paziente alla proposta terapeutica, il quale può anche incontrare dei limiti, seppur sempre fissati dalla legge.Esempio concreto di ciò è quanto accaduto a Modena in occasione del ricovero di un bambino con un grave problema cardiaco, il quale, secondo i genitori, poteva essere operato dalla struttura sanitaria solo a condizione che fosse adoperato sangue da persone non vaccinate contro il coronavirus, nel caso in cui si fosse resa necessaria una trasfusione. La situazione che ne è scaturita offre l’opportunità di una riflessione sul sottile equilibrio che si viene a creare tra il diritto, costituzionalmente garantito, della libertà di autodeterminarsi nei vari trattamenti sanitari e il rifiuto da parte del titolare o da chi ne fa le veci dal quale ne può scaturire il pericolo per l’incolumità delle persone coinvolte.La riflessione che ci apprestiamo a proporre richiede inizialmente un’analisi degli aspetti normativi salienti che risultano propedeutici alle conclusioni proposte.Cosa s’intende per consenso al trattamentoQuali sono gli obblighi informativi a carico del medico?Specificità e personalizzazione dell’informazione da richiedereIl caso del bambino di Modena, fino a che punto può spingersi il principio di autodeterminazione?1 - Cosa s’intende per consenso al trattamento.A monte della prestazione del consenso vi è il processo informativo. Infatti, in una relazione terapeutica improntata al principio di parità tra le parti risulta determinante adottare meccanismi voltia contrastare le cc.dd. asimmetrie informative, intese come le differenze conoscitive tra medico e paziente, le quali raffigurano una turbativa della libertà decisionale di quest’ultimo. La comunicazione ed il dialogo, lo scambio di informazioni tra il medico ed il paziente, dunque, è condizione preliminare, necessaria ed ineliminabile affinché la scelta terapeutica sia consapevole e il diritto all’autodeterminazione sia effettivamente garantito.Infatti il paziente subisce una lesione del suo diritto di autodeterminarsi anche quando, pur in presenza di consenso, questo non sia stato preceduto da una adeguata e completa informazione sanitaria. Il presupposto fondamentale dell’informazione, quale elemento necessario per una corretta formazione della volontà del paziente, è stata riconosciuta negli ultimi decenni. In particolar modo ricordiamo la presa di posizione del Comitato Nazionale per la Bioetica che, nel 1992, ha affermato che il diritto all’informazione deve essere finalizzato a porre il paziente in grado di autodeterminarsi e di poter prendere decisioni consapevoli in ambito sanitario.Da qui, anche a seguito dei molteplici interventi di dottrina e giurisprudenza, si è giunti successivamente alla nuova normativa dettata dalla L. n. 219/2017 che presenta le norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, in cui gli obblighi informativi a carico del medico sono stati regolati in maniera dettagliata con un’analisi completa della disciplina stessa.2 - Quali sono gli obblighi informativi a carico del medico?Il processo informativo che utile e valido volto all’acquisizione del consenso del paziente, prevede molteplici punti da affrontare, laddove quello più importante è quello relativo all’oggetto e quindi il contenuto dell’informazione. L’operatore sanitario, infatti, deve procedere al compimento di più obblighi informativi allo scopo di rendere edotto il paziente sulle sue condizioni di salute.In primo luogo, vi è la diagnosi. Questa consta dell’individuazione della malattia, di tutte le caratteristiche della stessa, anche in merito alla localizzazione e alla natura e rappresenta il primo momento, fondamentale dell’informazione al paziente, il quale ha il pieno diritto di conoscere il proprio stato di salute. A seguito della diagnosi vi è la prognosi e in questo caso l’operazione da effettuare per il sanitario è differente perché si tratta del giudizio di previsione probabilistico circa il decorso e l’esito della malattia. Questo giudizio risulta fondamentale in quanto, permette di mettere il paziente al corrente dell’andamento della propria malattia, permettendogli di scegliere in modo informato sulla propria scelta terapeutica con cognizione di causa. Tra la diagnosi e della prognosi potrebbe esserci l’accertamento diagnostico che il medico intende porre in atto. Infatti in questa fase il medico deve indicare al paziente l’intervento che egli ritiene più opportuno da realizzare, configurando la reale proposta terapeutica a cui seguirà il possibile assenso o dissenso del paziente.Altro presupposto centrale dell’accertamento diagnostico è quello relativo al fatto che il medico deve informare il paziente relativamente ai i benefici e i rischi derivanti dall’intervento indicato. In questo caso il medico prospetterà un eventuale risultato dell’accertamento fatto, comunicando le probabilità di successo o di fallimento dell’intervento, nonché le eventuali e concomitanti ulteriori conseguenze derivanti dall’intervento.Ma l’ulteriore domanda è quella in merito ai rischi che deve presentare il medico rispetto all’intervento programmato o da eseguire. Ciò sicuramente dipende dal tipo di intervento, dall’invasività dello stesso ma anche dalla complessità o normalità del caso prospettato.In genere, si ritiene che quanto più l’intervento sia complesso o rilevante dal punto di visto dell’integrità psico-fisica del paziente, tanto più il medico dovrà rendere un quadro dei rischi più completo possibile, rappresentando al soggetto cui si richiede il consenso anche le eventuali complicanze, gli effetti collaterali e le problematiche che possono intervenire sul post-intervento, anche quelle più isolate ed insolite. Da quanto detto ne può discendere il rifiuto del paziente e quindi il dissenso. Il paziente ha il pieno diritto di autodeterminarsi e quindi anche di rifiutare le singole o tutte le cure prospettate e queste sue decisioni devono essere ben ponderate e quindi il medico dovrà prospettare in modo completo ed esaustivo le possibili conseguenze del rifiuto.Proprio per tal motivo il medico non si dovrà limitare nel fornire le informazioni, proponendo soltanto una singola cura e le possibili conseguenze della stessa, ma dovrà fornire varie e diverse cure prospettabili per il caso concreto, se esistenti. Dunque, l’informazione al trattamento comprenderà tutte le diverse valutazioni mediche con gli i rischi e benefici che ne derivano. In ogni caso, anche se il paziente ha inizialmente dichiarato il proprio consenso all’operazione sanitaria prospettata dal medico, potrà, in qualsiasi momento, revocare il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento, come accade per la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale, quindi anche in caso di interventi salva-vita.3 - Specificità e personalizzazione dell’informazione da richiedereDopo aver prospettato il contenuto dell’informazione medica, si deve sottolineare come non sia possibile determinare in via generale e astratta il puntuale e identico contenuto dei doveri informativi, tale da poter formare e creare un regime informativo valevole sempre ed in qualsiasi tipo di circostanza per ogni tipo di intervento medico. Infatti, non è possibile avere un unico livello di informazione, in quanto l’informazione assume connotati diversi e cangianti a seconda del tipo di intervento che si prospetta.Vi sono notevoli differenze perché nel caso in cui si sia in presenza di un semplice accertamento diagnostico o di una ordinaria visita medica, l’oggetto dell’informazione sarà basico e routinario, in quanto la situazione fattuale non presenta problemi relativi al calcolo rischi e benefici del trattamento o quello della rappresentazione di diagnosi e prognosi. Così come anche nel caso in cui si sia in presenza di accertamenti quotidiani, a seguito di una cura già prospettata e avviata dal paziente con il medico curante. In questo caso, trattandosi di una prestazione sanitaria ripetitività, ma anche eseguita su una pluralità di altri pazienti, nel caso in cui siano anche significativamente poco incidenti sulle condizioni psico-fisiche del paziente, in merito anche agli eventuali rischi ricadenti sullo stesso, l’attività d’informazione al trattamento richiederà un’attività meno intensa e specifica.A contrario, nel caso in cui il trattamento e le informazioni da rendere dovessero andare oltre la terapia, realizzando scopi diversi da quello della semplice guarigione dallo stato patologico, l’informazione allora avrà caratteri ancora sempre più specifici, dovendo completarsi ed integrarsi con contenuti atti a rendere l’informativa utile e completa. Per quanto riguarda le modalità dell’informazione, fondamentale è il linguaggio usato dal medico.Si ritiene che il linguaggio debba essere quanto più chiaro possibile, rispetto anche al livello culturale e la conoscenza e comprensione del paziente.Il medico deve fornire al paziente le conoscenze atte ed in grado di permettergli di percepire e accettare con piena consapevolezza le cure alle quali sottoporsi.Il dialogo non si deve arrestare al solo contenuto delle informazioni date dal medico ma si deve analizzare con cura il dialogo fra le parti. Ciò, quindi, implica che l’informazione non sia univoca ma deve consistere in una cooperazione fra le parti, quindi, in una conversazione fra le parti. Il paziente deve avere la possibilità di esprimere i suoi dubbi e le sue incertezze, al fine di poter ottenere maggiori informazioni sul proprio trattamento. È necessario che l’informazione sia anche personalizzata. Questa, infatti, dovrà essere regolata e proporzionata alla particolare situazione del paziente, risulta fondamentale che il medico conosca le condizioni del paziente, la sua situazione personale, familiare, lavorativa e relazionale, ma anche le sue esigenze e aspettative terapeutiche. L’informazione dovrà essere sempre onesta e veritiera, il medico deve utilizzare un linguaggio non traumatizzante e quindi usare sempre la massima sincerità e accortezza e, in caso di prognosi infausta, lasciare spazio, ove possibile, ad un margine di speranza per il paziente, in modo che quest’ultimo si possa autodeterminare in modo chiaro e libero da condizionamenti esterni. 4 - Il caso del bambino di Modena, fino a che punto può spingersi il principio di autodeterminazione?Il caso avvenuto a Modena, nel febbraio del 2022, ha avuto notevole risalto mediatico in tutta Italia. Trattasi del caso di un bambino di due anni, ricoverato all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, il quale necessitava con urgenza di un intervento chirurgico al cuore che a causa delle resistenze dei genitori, i quali si sono dichiarati contro alla trasfusione del sangue al piccolo da parte di donatori vaccinati al virus covid-19, ha comportato il serio rischio di poter procurare danni ingenti alla salute del bambino se non addirittura, condurlo alla morte.In questo caso si è di fronte allo scontro di due diritti fondamentali all’interno dell’ordinamento italiano. Da un lato, il diritto alla salute, diritto costituzionalmente garantito ex. art. 32; il cui portatore primario è il bambino di due anni che come documentato dai vertici medici dell’ospedale, necessità dell’intervento chirurgico programmato, e che lo stesso “non sia rinviabile"; occorrendo "procedere con urgenza al ricovero e all’intervento". Dall’altro lato, invece, vi è il diritto alla libera autodeterminazione al trattamento, unitamente al diritto alla libera professione della propria religione, in quanto oltre al timore del “sangue infetto”, come definito dai genitori del bambino, venivano addotte anche motivazioni religiose, le quali contrastano con l’eventuale donazione di sangue da parte di soggetti vaccinati. Tali motivazioni religiose si rinvengono sul presupposto per cui i genitori non accettano che al piccolo venga somministrato sangue di persone vaccinate con sieri che utilizzerebbero in fase sperimentale e/o di produzione cellule umane ricavate da feti abortiti volontariamente.A seguito della notizia ricevuta dall’ospedale, la Procura per i minorenni aveva presentato ricorso. Il tribunale oltre a sospendere in via provvisoria la potestà genitoriale alla madre e al padre, ha nominato curatore speciale la direttrice del policlinico.In questo caso, si è proceduto, come avviene normalmente in questi casi, ad un bilanciamento di interessi tra diritti costituzionalmente tutelati come quello alla salute da un lato e quello all’autodeterminazione e religioso dall’altro e tocca all’interprete, in questo caso il giudice, valutare nel caso concreto, quale interesse sia preminente a seguito del bilanciamento effettuato.Il giudice tutelare di Modena, sentite le ragioni del policlinico Sant'Orsola sulla necessità dell'intervento e sulla sicurezza del sangue, non risultando alcuna diversa ragione per temere, in caso di trasfusione di sangue da parte di soggetti vaccinati, ha ritenuto opportuno, tutelando in prima battuta la salute del bambino, dare l’assenso per il procedersi dell’operazione e della trasfusione del sangue.Nel caso in esame, l’interprete ha valutato sulla base di una serie di fattori, tra cui l’interesse preminente del minore, l’urgenza del trattamento terapeutico e l’infondatezza scientifica delle motivazioni avanzate dai genitori del minore che, valutate nel loro insieme, hanno permesso di legittimare la correttezza del trattamento sanitario ma allo stesso tempo, l’insussistenza delle rimostranze effettuate dai genitori.Più in generale, si può affermare che in caso di paziente in età adulta, il principio dell'autodeterminazione è decisivo in virtù dell’art. 32 della Costituzione, la quale impone che: "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge".Per quanto riguarda i minori l'approccio è diverso. Nonostante in passato si fosse trovato un accordo in merito alla "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati", che nel caso in cui non ci fosse stata una circostanza di urgenza e in uno stato di necessità, doveva essere una commissione di medici, tra i quali rappresentativi della professione religiosa in contrasto con il trattamento, a valutare il caso concreto, a considerare se esistessero possibilità di autotrasfusione o di tecniche medico-chirurgiche alternative e, infine, a decidere a maggioranza. La proposta, però, non è stata accolta, da parte della commissione redigente la norma.In ogni caso, oltre all’urgenza che caratterizzava la situazione in esame, la quale ha dato una spinta ulteriore per autorizzare l’ospedale, in caso di conflitto irrisolto tra genitori e autorità sanitarie si affida la decisione alla Procura presso il Tribunale dei minorenni. Questa, sospendendo temporaneamente la responsabilità genitoriale, dispone un provvedimento basato in via esclusiva su criteri medico-scientifici. Si può affermare che quanto è avvenuto per la vicenda del bambino di Modena, rientra nel corretto uso dei poteri del giudice relativamente al bilanciamento degli interessi e diritti costituzionalmente garantiti, come quello all’autodeterminazione e al trattamento sanitario.Editor: dott. Giuseppe Sferrazzo
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Egregio Avvocato
14 feb. 2022 • tempo di lettura 5 minuti
Ai sensi dell’articolo 587 del codice civile il testamento può definirsi come l’atto con cui un soggetto dispone, per il tempo in cui non sarà più in vita, di tutte o parte delle proprie sostanze.Ma quante e quali sono le tipologie di testamento? Sono previsti casi in cui è possibile impugnare il testamento?Le diverse tipologie di testamento e i casi in cui è possibile impugnarloL’impugnazione per annullabilità del testamentoL’impugnazione per nullità del testamentoL’impugnazione del testamento per lesione di legittima1 - Le diverse tipologie di testamentoOltre a fornire la definizione di testamento quale atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse, la legge disciplina tre diverse tipologie di testamento: il testamento olografo, il testamento pubblico e il testamento segreto.Il testamento olografo è, in buona sostanza, la tipologia “più semplice” di testamento. Difatti, è sufficiente che sia scritto per intero, datato e sottoscritto di proprio pugno dal testatore.Il testamento pubblico, al contrario, deve essere necessariamente redatto da un notaio alla presenza di due testimoni che non devono essere interessati all’atto.Tale tipologia di testamento deve essere redatto rispettando alcune formalità. In particolare: a) il testatore deve dichiarare oralmente al notaio, alla presenza dei due testimoni, le sue ultime volontà, in modo assolutamente spontaneo e libero; b) il notaio, seguendo le disposizioni dettategli dal testatore, provvede alla materiale redazione dell’atto, dandone lettura al termine e apponendo indicazione del luogo, della data e dell’ora in cui il testamento è stato redatto; c) il testatore, i testimoni e il notaio devono provvedere a sottoscrivere il testamento.Il testamento segreto, infine, è preparato dallo stesso testatore e consegnato a un notaio, il quale ha l’unico compito di custodirlo e redigere l’atto di ricevimento.Tutte e tre le citate tipologie di testamento possono essere affette da determinati vizi che consentono, a chi ne ha interesse, di proporre impugnazione. Per brevità di trattazione, è possibile affermare che le ragioni che giustificano l’impugnazione del testamento sono: a) l’incapacità del testatore, b) la violazione degli obblighi di forma del testamento, c) la violazione del contenuto del testamento, d) la redazione del testamento in presenza di un vizio della volontà del testatore, vale a dire in presenza di errore, violenza o dolo.Ognuna di queste motivazioni giustificatrici dell’impugnabilità del testamento conduce a una differente forma di invalidità. In particolare, il testamento può essere annullabile oppure nullo.2 - L’impugnazione per annullabilità del testamentoL’annullabilità del testamento segue la violazione delle norme che sono dettate in materia di difetto di capacità, vizi della volontà e ogni altro vizio meno grave di carattere formale. In primo luogo, è opportuno ricordare che non possono fare testamento i minori di età, gli interdetti per infermità mentale e coloro i quali, sebbene non interdetti, siano stati, anche in via transitoria, incapaci di intendere o di volere al momento della redazione del testamento.Laddove uno di questi soggetti abbia redatto un testamento, lo stesso può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse, proponendo azione di annullabilità che si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.Inoltre, il testamento può essere impugnato al fine di dichiararne l’annullabilità anche in presenza dei vizi del volere del testatore che, come anticipato, si hanno nell’ipotesi di errore, violenza o dolo. Anche in tal caso, l’impugnazione può essere proposta da chiunque ne abbia interesse nel termine di cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia del dolo, della violenza o dell’errore. In particolare, è annullabile il testamento redatto sulla base di convinzioni errate (errore), oppure redatto deitro la minaccia di un male ingiusto e notevole (violenza psicologica o morale) ed infine il testamento scritto dietro l’inganno di terzi (dolo).3 - L’impugnazione per nullità del testamentoLa nullità del testamento è una forma di invalidità certamente più grave dell’annullabilità. Difatti, la nullità può essere fatta valere impugnando il testamento in qualsiasi momento, a differenza della causa di annullabilità che viene sanata laddove non si proponga impugnazione entro cinque anni.Il codice civile prevede che il testamento sia nullo laddove manchi l’autografia o la sottoscrizione nell’ipotesi di testamento olografo. In caso di testamento pubblico, invece, lo stesso sarà nullo laddove manchi la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore ovvero la sottoscrizione dell’uno o dell’altro.Svariate sono le cause di nullità previste dal codice civile del nostro ordinamento. È possibile, tuttavia, elencare le principali cause di nullità.Innanzitutto, è nullo il c.d. testamento congiuntivo semplice o reciproco. Il primo è il testamento redatto da due persone nel medesimo documento a favore di un soggetto terzo, mentre il secondo è quello in cui i testatori dispongono dei propri beni uno a favore dell’altro.Sono altresì nulle le disposizioni testamentarie rimesse all’arbitrio di un soggetto terzo, nonché quelle che siano illecite, impossibili o che perseguano motivi illeciti.Ovviamente nullo è il testamento redatto a seguito della violenza fisica esercitata sul testatore.Sono, infine, nulle le disposizioni a favore di una persona indeterminata.4 - L’impugnazione del testamento per lesione di legittimaOltre ai casi di impugnazione per annullabilità o nullità del testamento, vi è un’ulteriore possibilità di impugnare il testamento.Si tratta dell’impugnazione per lesione di legittima.Prescindendo dalla presenza di un testamento, la legge prevede che determinati soggetti hanno diritto all’eredità. Si tratta dei c.d. eredi legittimari che, per legge, sono il coniuge, i figli e, in assenza di questi ultimi, gli ascendenti.Orbene, a tali soggetti spetta necessariamente una quota dell’eredità, per l’appunto la quota di legittima.L’azione di impugnazione del testamento per lesione della quota di legittima consente di ridefinire l’asse ereditario.Difatti, l’azione di riduzione è quell’azione volta a tutelare le quote di legittima spettanti ai legittimari. In particolare, l’erede legittimario che ritenga di aver ricevuto meno di quanto gli spetterebbe per legge può impugnare il testamento.In particolare, per poter esercitare tale azione l’erede legittimario deve, innanzitutto, accettare il testamento con beneficio di inventario; dopodiché potrà impugnare il testamento entro il termine di dieci anni dalla data di accettazione, sebbene una parte minoritaria della giurisprudenza ritenga che i dieci anni decorrano dall’apertura della successione.
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5 mag. 2022 • tempo di lettura 3 minuti
Alla morte del congiunto, il coniuge superstite ha diritto di continuare a vivere nella casa familiare e ad utilizzare i mobili che la corredano. Ma se la casa è in comproprietà con un soggetto terzo, tali diritti sono comunque riconosciuti? La Cassazione ribadisce di no.1. Il diritto di abitazione e di uso ex art. 540, comma 2, c.c.2. La ratio. 3. Un caso particolare: la casa familiare in comproprietà con soggetti terzi.1 - Il diritto di abitazione e di uso ex art. 540, comma 2, c.c.Il coniuge è un soggetto legittimario, cioè quel membro della famiglia, insieme ai figli e agli ascendenti, a cui l’ordinamento accorda una particolare tutela in sede ereditaria, riconoscendogli la partecipazione necessaria alla successione del marito o della moglie, la cd. quota di legittima.Al coniuge, inoltre, a differenza degli altri legittimari, oltre alla quota di legittima predetta spettano anche il diritto di continuare a vivere nella casa adibita a residenza familiare e il diritto di usare i beni mobili che la corredano, secondo quanto stabilito dell’art. 540 comma 2 del Codice civile.I diritti in oggetto sono assegnati al coniuge, alla morte del congiunto, a mezzo di due legati ex lege: attribuzioni patrimoniali a titolo particolare che trovano la propria fonte nella legge e non nella volontà del defunto. Essi, come tutti i legati, comportano che il coniuge divenga titolare di tali diritti sin dall’apertura della successione, senza bisogno di alcuna accettazione. Anche nel caso in cui la casa adibita a residenza familiare venga lasciata per testamento o attribuita per divisione ad un altro soggetto, essa sarà comunque gravata dal diritto di abitazione ed uso del coniuge, il quale non potrà cederlo, ma goderne per tutta la durata della sua vita, salvo rinuncia.2 - La ratio. Perché il legislatore ha previsto tale attribuzione aggiuntiva? La ragione sottesa è facile da comprendere, si vuole salvaguardare il coniuge sul piano patrimoniale ed etico-sentimentale evitandogli di cercare un nuovo alloggio e compromettere così la stabilità delle abitudini di vita. Inoltre, tramite l’utilizzo dello strumento del legato, che, come detto, consente un riconoscimento immediato dei diritti, il Legislatore garantisce al congiunto superstite di rimanere sempre all’interno dell’abitazione ed evitare che lo stesso debba uscirne per poi rientrare solo al momento della divisione ereditaria (che potrebbe arrivare dopo molto tempo!).3 - Un caso particolare: la casa familiare in comproprietà con soggetti terzi.Il legislatore stabilisce che al coniuge sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano “se [la casa familiare e i beni sono] di proprietà del defunto o comuni”.La dottrina e la giurisprudenza si sono interrogate sull’interpretazione del termine “comune”, cioè si sono chieste se i diritti in oggetto vadano riconosciuti al coniuge anche nel caso in cui lo stato di comproprietà non sia tra gli stessi coniugi, ma con un soggetto terzo.Per intenderci, se Tizio e Caia sono coniugati e vivono in una casa familiare di proprietà di Tizio e Mevio, alla morte di Tizio, la moglie Caia godrà dei diritti ex art. 540, comma 2, c.c.?Sul punto abbiamo due opposte teorie, l’una che risponde positivamente l’altra in senso negativo. Ebbene, ad oggi, l’opinione prevalente in dottrina e ribadita da una recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 15000 del 28 maggio 2021) afferma che, nel caso in cui la casa familiare sia in comunione con un terzo, al coniuge non spettano i diritti di uso e abitazione. Si ritiene che in questo caso non sarebbe realizzabile l'intento del legislatore di assicurare, in concreto, al coniuge sopravvissuto il pieno godimento del bene oggetto del diritto.Editor: Dott.ssa Flavia Carrubba
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Egregio Avvocato
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