Egregio Avvocato
Pubblicato il 17 nov. 2021 · tempo di lettura 1 minuti
La scrittura di una tesi rappresenta spesso il lavoro conclusivo di un percorso di studi, come quello universitario, e deve essere un’opera originale e unica del suo autore, scritta autonomamente e personalmente.
Appropriarsi del lavoro di altri con la copiatura dei contenuti è un’attività vietata che può avere diverse conseguenze. Oltre a quelle “interne”, previste dalla singola Università, vi sono quelle previste dalla legge italiana, di natura civilistica ma anche penale e amministrativa.
Il soggetto che subisce il plagio, infatti, potrebbe chiedere il risarcimento dei danni determinati dalla violazione del diritto d’autore che tutela la sua opera.
La condotta, però, potrebbe integrare anche il reato previsto all’art. 1 della Legge 475/1925.
La norma prevede la reclusione da tre mesi a un anno per chiunque, in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o ogni altro grado titolo scolastico o accademico, o per l’abilitazione all’esercizio di una professione o per il rilascio di diplomi o patenti, presenti come propri dissertazioni, studi, pubblicazioni o progetti tecnici o ogni altro lavoro opera di altri soggetti.
Il reato è aggravato nel caso in cui viene conseguito l’intento voluto o se il soggetto agisce a fine di lucro o la condotta è abituale.
È, inoltre, prevista anche la pena accessoria della revoca del titolo conseguito.
Nei casi più gravi, potrebbe essere adottata anche la sanzione amministrativa dell’espulsione dall’Università.
Il plagio è escluso se l’autore cita opportunamente le fonti e i testi ai quali si fa riferimento, seguendo le indicazioni all’uopo previste.
La giurisprudenza è comunque incline a ritenere che il reato si configuri solo quando ci sia una consistente (e non marginale) riproduzione pedissequa e fraudolenta di un testo altrui.
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Egregio Avvocato
22 mar. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Il Legislatore distingue due tipologie di possessori, a seconda dello stato psicologico in cui versavano al momento dell’acquisto del possesso.Chi in tale istante ignorava di ledere l’altrui diritto è possessore in buona fede. L’ignoranza dovuta a colpa grave è equiparata a mala fede. Si discute se il dubbio sia sempre equiparato a mala fede o colpa grave o se, invece, debba equipararsi a scienza o a ignoranza a seconda che il possessore propenda per tenere vera la rappresentazione conforme a realtà, o quella conforme ad errore. Per l’ordinamento, il possesso può essere di buona fede anche se non si appoggia ad alcun titolo.Non è sempre stato approfondito dagli autori il preciso significato della formula “scienza della lesione di un altrui diritto”.Quando il possessore sappia che il proprio titolo è affetto da un vizio, ci si domanda se la mala fede sia la scienza del vizio o la concreta previsione del futuro annullamento ( come nel caso della conoscenza dell’errore, della sua essenzialità, della sua riconoscibilità , e previsione che l’errante chiederà l’annullamento) o la conoscenza di quell’elemento della fattispecie che cagiona un potenziale pregiudizio al soggetto che ha posto in essere il titolo.
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Egregio Avvocato
12 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
La legge n. 221 del 2015 ha modificato il d. lgs. 152 del 2006, il c.d. Testo Unico sulle norme in materia di ambiente, introducendo agli artt. 232-bis e 232-ter il divieto di abbandonare sul suolo, nelle acque o negli scarichi, rispettivamente, i mozziconi dei prodotti da fumo e i rifiuti di piccolissime dimensioni, come ad esempio gli scontrini, i fazzoletti di carta e le gomme da masticare.Tali norme sono poste al fine di preservare il decoro urbano e limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di tali prodotti. Lo smaltimento di questi prodotti è infatti complesso e duraturo, specie se avviene nelle acque, e per il tempo della loro permanenza essi continuano a produrre effetti negativi sull’ambiente. In caso di violazione di tali divieti, la condotta è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 150 euro, nel caso dei prodotti di piccole dimensioni, mentre è raddoppiata (da 60 fino a 300 euro) nel caso in cui si gettino per strada i mozziconi. La sanzione diventa più elevata nel caso in cui il soggetto getti i rifiuti in questione mentre si trovi alla guida di un veicolo.Il “Nuovo codice della strada”, d. lgs. n. 285 del 1992, prevede infatti all’art. 15, lett. f bis), il divieto di «insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento». La violazione di tale divieto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 106 a 425 euro.È infine prevista una sanzione specifica alla lett. i) del suddetto art. 15 per il caso in cui si getti dai veicoli in movimento qualsiasi cosa, che può andare da 25 a 100 euro.
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Egregio Avvocato
8 mar. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
Uno dei procedimenti speciali previsto dal c.p.p. è il cd. giudizio immediato, il quale sacrifica il controllo giurisdizionale sulla necessità del rinvio a giudizio: non prevede lo svolgimento dell’udienza preliminare, e dalle indagini preliminari si transita direttamente all’udienza dibattimentale.Può essere richiesto sia dall’imputato sia dal Pubblico ministero. Nel primo caso, l’imputato può avanzare richiesta di giudizio immediato soltanto dopo che il PM abbia formulato l’imputazione ed il giudice fissato l’udienza preliminare. La richiesta deve essere presentata nella cancelleria del giudice almeno tre giorni prima dell’udienza preliminare e deve essere notificata al PM e alla persona offesa.Il PM, invece, è obbligato ad avanzare richiesta di giudizio immediato nell’ipotesi di evidenza della prova (cd. ipotesi tradizionale), o quando l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare (cd. ipotesi custodiale). Il PM è esentato dall’obbligo di avanzare tale richiesta nel caso in cui ciò possa pregiudicare gravemente le indagini.In particolare, nell’ipotesi tradizionale il PM deve chiedere al Gip il rito immediato se vi è l’evidenza della prova; vi è stato interrogatorio dell’indagato; e non sono decorsi più di 90 giorni dall’iscrizione della notizia di reato nel registro ex art. 335 c.p.p.Nell’ipotesi custodiale, invece, i presupposti per la richiesta di giudizio immediato sono: lo stato di custodia cautelare; un determinato grado di stabilità del provvedimento custodiale (es. confermato in sede di riesame); la non decorrenza di 180 giorni dall’esecuzione della misura; la permanenza della valutazione dei gravi indizi per la misura custodiale.Sulla richiesta del PM decide il giudice per le indagini preliminari inaudita altera parte, e quindi sentendo esclusivamente la parte pubblica. Se ritiene sussistenti i presupposti, dispone con decreto il rito immediato e provvede a formare il fascicolo per il dibattimento. Il decreto, non motivato, viene comunicato al PM e notificato all’imputato e alla persona offesa almeno 30 giorni prima della data fissata per l’udienza.
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Egregio Avvocato
17 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Le sentenze che intervengono all’esito di un processo penale possono ricondursi a due macro categorie: quelle di proscioglimento e quelle di condanna. Tra le sentenze di proscioglimento è possibile distinguere tra le sentenze di «non doversi procedere» e le sentenze di «assoluzione» (che rappresentano quindi un sottotipo).La differenza principale sta nel fatto che soltanto quelle di assoluzione contengono un accertamento da parte del giudice, compiuto mediante prove, e come tali sono in grado di fondare l’efficacia del giudicato nei processi civili, amministrativi e disciplinari.Le sentenze di non doversi procedere, invece, si limitano a statuire su aspetti processuali che impediscono l’accertamento stesso – e come tali sono definite come pronunce “meramente processuali”. Ciò si verifica quando l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita (ad es. perché manda una condizione di procedibilità, come la querela); o quando il reato si è estinto (ad es. perché il reato è prescritto).Un aspetto formale, comune ad entrambi i tipi di proscioglimento, è che il giudice deve adottare una delle “formule terminative” previste dalla legge, che servono a precisare e sintetizzare la causa della decisione, fungendo anche da sorte di riassunto della motivazione. Il fatto che solo nel caso di assoluzione vi sia un vero e proprio accertamento nel merito rende tali sentenze più “vantaggiose” rispetto alle altre, anche per l’impatto che esse hanno sull’opinione pubblica.Per conciliare il possibile interesse dell’imputato a ottenere l’assoluzione nel merito (e non una pronuncia processuale) con le esigenze di economia processuale – che invece imporrebbero di non proseguire il processo in carenza dei presupposti – l’ordinamento prevede il giudice debba pronunciare sentenza di assoluzione quando l’innocenza dell’imputato risulti «evidente dagli atti» disponibili quando si verifica anche il fatto estintivo.È inoltre sempre possibile per l’imputato rinunciare alla prescrizione del reato ai sensi dell’art. 157 c.p.
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