Che succede se si copia una tesi di laurea?

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Pubblicato il 17 nov. 2021 · tempo di lettura 1 minuti

Che succede se si copia una tesi di laurea? | Egregio Avvocato

La scrittura di una tesi rappresenta spesso il lavoro conclusivo di un percorso di studi, come quello universitario, e deve essere un’opera originale e unica del suo autore, scritta autonomamente e personalmente. 

Appropriarsi del lavoro di altri con la copiatura dei contenuti è un’attività vietata che può avere diverse conseguenze. Oltre a quelle “interne”, previste dalla singola Università, vi sono quelle previste dalla legge italiana, di natura civilistica ma anche penale e amministrativa. 

Il soggetto che subisce il plagio, infatti, potrebbe chiedere il risarcimento dei danni determinati dalla violazione del diritto d’autore che tutela la sua opera.


La condotta, però, potrebbe integrare anche il reato previsto all’art. 1 della Legge 475/1925.

La norma prevede la reclusione da tre mesi a un anno per chiunque, in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o ogni altro grado titolo scolastico o accademico, o per l’abilitazione all’esercizio di una professione o per il rilascio di diplomi o patenti, presenti come propri dissertazioni, studi, pubblicazioni o progetti tecnici o ogni altro lavoro opera di altri soggetti.

Il reato è aggravato nel caso in cui viene conseguito l’intento voluto o se il soggetto agisce a fine di lucro o la condotta è abituale.

È, inoltre, prevista anche la pena accessoria della revoca del titolo conseguito.

Nei casi più gravi, potrebbe essere adottata anche la sanzione amministrativa dell’espulsione dall’Università.


Il plagio è escluso se l’autore cita opportunamente le fonti e i testi ai quali si fa riferimento, seguendo le indicazioni all’uopo previste.

La giurisprudenza è comunque incline a ritenere che il reato si configuri solo quando ci sia una consistente (e non marginale) riproduzione pedissequa e fraudolenta di un testo altrui.



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Cosa è l’incidente probatorio?

30 nov. 2021 tempo di lettura 2 minuti

L’incidente probatorio consiste in una udienza che si svolge dinanzi al giudice per le indagini preliminari in camera di consiglio, e quindi senza la presenza del pubblico, e nella quale si assumono le prove non rinviabili al dibattimento (art. 392 c.p.p.) Tali prove sono assunte nelle medesime forme prescritte per il dibattimento; ad esempio, la prova dichiarativa è assunta con l’esame incrociato.A poter fare richiesta di incidente probatorio sono il pubblico ministero, l’indagato e il suo difensore. La persona offesa non può invece rivolgersi direttamente al giudice, ma può fare richiesta solo mediante il pubblico ministero, il quale valuterà se accogliere o meno l’istanza.Il codice di procedura penale prevede dei casi tassativi di non rinviabilità della prova all’art. 392 c.p.p., tra cui ricordiamo la testimonianza e il confronto, i quali sono ammessi se il dichiarante non potrà deporre in dibattimento a causa di un grave impedimento (es. infermità) o di una minaccia affinché non deponga o deponga il falso. Vi sono però anche degli altri mezzi di prova che devono essere assunti nell’incidente probatorio sulla base del solo presupposto che il p.m. o l’indagato ne abbiano fatto richiesta al gip, senza che sia necessario il requisito della non rinviabilità né dell’urgenza. Ciò accade, ad esempio, quando si tratta dell’esame del testimone di giustizia (art. 392, co. 1, lett. d).La funzione dell’incidente probatorio, dunque, è quello di consentire una non dispersione delle prove, e di far salvi anche quei mezzi di prova che altrimenti potrebbero non arrivare in dibattimento. Le prove assunte in sede di incidente probatorio, infatti, hanno lo stesso valore delle prove assunte in dibattimento, e possono essere poste a fondamento della decisione del giudice. Unico limite di utilizzabilità delle prove assunte in sede di incidente probatorio è quello delle prove che siano state assunte senza la partecipazione del difensore dell’imputato, e quindi senza la garanzia del contraddittorio.

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Gli alimenti

15 feb. 2022 tempo di lettura 1 minuti

Fra le obbligazioni di carattere patrimoniale che possono nascere nell’ambito della famiglia particolare importanza la ha l’obbligazione degli alimenti.Il fondamento di tale obbligazione è quello del diritto all’assistenza materiale della persona priva di mezzi e che prima veniva mantenuta dalla famiglia: Trattasi, infatti di un dovere derivante dal principio di solidarietà familiare.Il diritto agli alimenti è un diritto personalissimo. Esso non può essere oggetto di cessione, né di compensazione; non può essere sottoposto ad esecuzione forzata, è intrasmissibile, irrinunciabile e imprescrittibile.Tenute agli alimenti sono le persone legate da vincolo di parentela, o adozione, o affinità con l’alimentando; fra le persone suddette esiste un vero e proprio ordine gerarchico, a seconda dell’intensità del vincolo; tale ordine è stabilito dall’art. 433. in caso di più obbligati alla prestazione alimentare, l’obbligato più vicino provvede all’intero. Qualora questi non sia in grado di adempiere, si fa ricorso agli obbligati ulteriori. Se, invece, vi sono più obbligati di pari grado, ciascuno è tenuto in base alle proprie condizioni economiche. Inoltre la violazione dell’obbligazione alimentare nei confronti dei parenti più stretti e del coniuge è penalmente sanzionata ex. art. 570 c.p.Di recente, a seguito della Legge Cirinnà, il co. 9 L. 76/2016 estende all’unione civile tra persone dello stesso sesso la disciplina sugli obblighi alimentari prevista dal codice civile.Inoltre, con riferimento alla convivenza di fatto, ai sensi del co. 65 L. 76/2016 in caso di cessazione del rapporto di convivenza il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro gli alimenti, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, venendo assegnati gli alimenti per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.

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Cosa sono il falso grossolano e il falso innocuo?

31 gen. 2022 tempo di lettura 1 minuti

Il codice penale punisce alcune condotte, considerate reati “contro la fede pubblica”, tali perché ledono la fiducia che la collettività ripone negli oggetti, segni e forme esteriori (come monete, emblemi e documenti) ai quali l’ordinamento attribuisce un valore significativo.Il falso, tuttavia, non è quasi mai fine a stesso, costituendo invece il mezzo per realizzare un altro obiettivo, lesivo della sfera giuridica di qualche altro soggetto.Per questo si ritiene che oltre all’offesa alla fede pubblica, il reato di falso debba avere un’ulteriore e potenziale attitudine offensiva, la quale può rivelarsi concreta in presenza di alcuni presupposti, considerandosi la reale e diretta incidenza del falso sulla sfera giuridica di un soggetto (che sarebbe anche persona offesa del reato). Sulla base di queste considerazioni, la giurisprudenza esclude la rilevanza penale di alcuni tipi di falso per difetto di offensività, qualora manchi l’effettiva lesione di uno dei citati interessi, protetti dalla norma.È il caso del c.d. falso “grossolano”, cioè il falso che si presenta così evidente da risultare inidoneo a ingannare qualsiasi soggetto; ciò vale quando la falsità è macroscopica e percepibile “icto oculi”. In questi casi, il fatto non è idoneo a ingannare la collettività e pertanto è giudicato inoffensivo rispetto al bene della fede pubblica.Nel caso di falso “innocuo”, invece, il falso è inoffensivo perché inidoneo in concreto ad aggredire gli interessi da esso potenzialmente minacciati. È il caso, ad esempio, in cui vengano alterate o contraffatte parti di un documento irrilevanti ai fini della funzione probatoria del documento.La non punibilità può affermarsi anche se il falso fosse idoneo a ingannare il pubblico (e quindi non grossolano), ma comunque non abbia inciso sulla sfera giuridica di nessun soggetto, proprio perché manca una delle offese che deve necessariamente verificarsi ai fini della configurazione del reato.

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