Egregio Avvocato
Pubblicato il 17 nov. 2021 · tempo di lettura 1 minuti
La scrittura di una tesi rappresenta spesso il lavoro conclusivo di un percorso di studi, come quello universitario, e deve essere un’opera originale e unica del suo autore, scritta autonomamente e personalmente.
Appropriarsi del lavoro di altri con la copiatura dei contenuti è un’attività vietata che può avere diverse conseguenze. Oltre a quelle “interne”, previste dalla singola Università, vi sono quelle previste dalla legge italiana, di natura civilistica ma anche penale e amministrativa.
Il soggetto che subisce il plagio, infatti, potrebbe chiedere il risarcimento dei danni determinati dalla violazione del diritto d’autore che tutela la sua opera.
La condotta, però, potrebbe integrare anche il reato previsto all’art. 1 della Legge 475/1925.
La norma prevede la reclusione da tre mesi a un anno per chiunque, in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o ogni altro grado titolo scolastico o accademico, o per l’abilitazione all’esercizio di una professione o per il rilascio di diplomi o patenti, presenti come propri dissertazioni, studi, pubblicazioni o progetti tecnici o ogni altro lavoro opera di altri soggetti.
Il reato è aggravato nel caso in cui viene conseguito l’intento voluto o se il soggetto agisce a fine di lucro o la condotta è abituale.
È, inoltre, prevista anche la pena accessoria della revoca del titolo conseguito.
Nei casi più gravi, potrebbe essere adottata anche la sanzione amministrativa dell’espulsione dall’Università.
Il plagio è escluso se l’autore cita opportunamente le fonti e i testi ai quali si fa riferimento, seguendo le indicazioni all’uopo previste.
La giurisprudenza è comunque incline a ritenere che il reato si configuri solo quando ci sia una consistente (e non marginale) riproduzione pedissequa e fraudolenta di un testo altrui.
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Egregio Avvocato
25 mar. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
L’art. 1385 c.c. prevede l’istituto della caparra confirmatoria. Si tratta di una sorta di acconto, e quindi di una somma in denaro, che può essere dato da una parte all’altra al momento di conclusione del contratto. In caso di adempimento la somma già versata a titolo di caparra viene imputata alla prestazione dovuta; in caso di inadempimento, invece, svolge una duplice funzione: da un lato rappresenta una somma forfettaria della liquidazione del danno, e dall’altro lato integra un’ipotesi di risoluzione stragiudiziale. Dall’art. 1385 co. 3 c.c. infatti emerge una alternatività tra risoluzione mediante caparra e risoluzione del contratto in via giudiziale: il soggetto creditore può decidere di non avvalersi della caparra, e avvalersi invece dei rimedi generali, tra cui la risoluzione (artt. 1453 e ss.).Ne consegue che è possibile attivare la caparra confirmatoria non a fronte di tutti i tipi di inadempimenti, ma a fronte dello stesso tipo di inadempimento che legittimerebbe il rimedio alternativo, cioè la risoluzione giudiziale, e quindi si tratta necessariamente di inadempimento di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.) Se così non fosse, non avrebbe senso che il legislatore abbia previsto la alternatività tra i due rimedi, e verrebbe inoltre tradita l’ulteriore funzione deflattiva che è riconosciuta alla caparra. La Cassazione a Sezioni Unite ha confermato questa impostazione, sostenendo che la vera alternativa non è tra le due risoluzioni, una costitutiva e una di accertamento, ma è tra il certo e l’incerto, e deve valere il principio per cui chi sceglie l’incerto perde per sempre il certo.
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Egregio Avvocato
17 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Nella disciplina generale sui contratti, il codice civile disciplina l’errore in relazione al contratto tra i “vizi della volontà”.È possibile distinguere l’ipotesi dell’errore “vizio” da quella dell’errore “ostativo”.Nel primo caso, si tratta di una errore nella formazione della volontà della parte, per ignoranza o falsa conoscenza di un dato relativo al contratto.Nel secondo caso, si fa riferimento ad un errore nella manifestazione della volontà, che si forma correttamente ma viene dichiarata o trasmessa al destinatario in modo difforme dall’intenzione della parte.In entrambi i casi, la legge prevede che il contratto possa essere annullato su iniziativa della parte che è incorsa nell’errore, attraverso l’esperimento della relativa azione di nullità davanti al giudice civile.È tuttavia necessario che l’errore fosse essenziale, cioè, come previsto dall’art. 1429 c.c.: o inerente alla natura o all’oggetto del contratto, o all’identità dell’oggetto della prestazione;o vertente su una qualità della prestazione o sulle sue quantità, sull’identità o qualità della controparte, se tali caratteri siano stati determinanti per il consenso;o, nel caso di errore di diritto, se sia stata la ragione unica o principale del contratto.L’errore deve essere stato anche riconoscibile (art. 1431 c.c.), nel senso che la parte non incorsa in errore avrebbe potuto rilevarlo usando l’ordinaria diligenza.La parte non incorsa in errore può anche offrirsi di rettificare il contratto, cioè di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che la parte errante voleva concludere, così impedendo la azione di annullamento.
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Egregio Avvocato
16 feb. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Le due corti, note anche come Corte di Lussemburgo e di Strasburgo in virtù della rispettiva sede, sono due organi differenti e del tutto autonomi.La Corte di Giustizia è l’istituzione che svolge funzioni di natura giurisdizionale nel sistema dell’Unione Europea, esercitando competenze di tipo contenzioso rispetto ai ricorsi per infrazione, di annullamento, in carenza e per risarcimento, nonché pronunciandosi in via pregiudiziale sull’interpretazione dei trattati e sulla validità e l’interpretazione degli atti delle istituzioni, degli organi o organismi dell’Unione. Anche le singole persone fisiche o giuridiche possono adire in alcuni casi la Corte, ad esempio esperendo ricorso per annullamento contro gli atti (legislativi o comunque di una istituzione dell’UE) adottati nei loro confronti o loro riguardanti direttamente e individualmente, ancorché a tal fine debbano essere soddisfatte peculiari condizioni (sono in tal senso considerati ricorrenti “non privilegiati”).La Corte svolge anche funzioni consultive, quando deve rendere pareri (ad es. in caso di accordi internazionali dell’UE).La Corte EDU, invece, è stata istituita dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (la CEDU), firmata a Roma nel 1950 e promossa dal Consiglio d’Europa, un’organizzazione internazionale fondata sul metodo della cooperazione intergovernativa. Quest’ultima, a sua volta, deve essere tenuta distinta dal Consiglio Europeo e dal Consiglio dell’Unione, organi ricompresi nel quadro delle istituzioni dell’Unione Europea.La Corte EDU si occupa di garantire il rispetto della Convenzione da parte degli Stati contraenti. Essa può essere adita anche dalle persone fisiche per l’accertamento delle violazioni dei diritti tutelati dalla CEDU o dei suoi protocolli da parte dello Stato aderente alla Convenzione, nel rispetto delle condizioni previste dalla CEDU stessa.
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Egregio Avvocato
16 feb. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
Il codice civile prevede all’art. 1571 la definizione generale del contratto di locazione, nell’ambito della disciplina dei contratti tipici, in base alla quale, si può classificare come “locazione” quel negozio giuridico con il quale una parte, detta locatore o concedente, si obbliga a far utilizzare una cosa per un certo periodo di tempo ad un altro soggetto, detto, a seconda dei casi, conduttore o inquilino o concessionario o affittuario, in cambio di un corrispettivo, usualmente denominato canone.All’interno di questa categoria generale si possono distinguere: le locazioni di beni mobili (ad esempio dei macchinari o mezzi di trasporto), quelle di beni immobili urbani, le più frequenti, cui il legislatore dedica una diversa disciplina a seconda che siano ad uso abitativo o ad uso diverso (ad esempio adibiti ad attività commerciali o professionali). A queste ultime, in particolare, è dedicata copiosa legislazione speciale, volta a bilanciare le esigenze della proprietà con quelle abitative. Unitamente, sono previste anche le locazioni di beni immobili non urbani, come nel caso dei fabbricati rurali.Diversamente, il vero e proprio contratto di affitto, a discapito della diffusione che tale termine ha nel linguaggio comune, tecnicamente fa riferimento alla sola locazione di beni produttivi mobili o immobili, quali ad esempio fondi rustici, aziende, alberghi. L’affitto è pertanto una species del genus della locazione, alla quale peraltro la legge dedica una disciplina specifica perché correlata al fatto che la cosa locata è una res produttiva. Ne deriva, ad esempio, che l’affittuario deve curare la gestione della cosa, conformemente alla sua destinazione economica, e che se quest’ultima viene mutata o v’è inosservanza delle regole di buona tecnica, il concedente può chiedere la risoluzione del contratto. Inoltre, all’affittuario spettano i frutti e le altre utilità tratte dalla res, oltre che la facoltà di prendere iniziative che comportino un aumento del reddito della stessa, purché non comportino obblighi per il locatore.
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