Egregio Avvocato
Pubblicato il 16 feb. 2022 · tempo di lettura 2 minuti
Secondo la tesi prevalente, tale norma evidenzia come per l’ordinamento i doveri morali e sociali vigenti in un certo contesto storico/culturale possano costituire valida “causa solvendi”, cioè una ragione idonea a giustificare uno spostamento di ricchezza, consistente nel pagamento realizzato. Ciò in conformità al divieto generale di arricchimenti senza giusta causa.
Per converso, gli stessi doveri morali o sociali non permetterebbero di giustificare ulteriori effetti normalmente correlati alla disciplina delle obbligazioni.
In particolare, diversamente dalle obbligazioni “civili” normalmente intese, le obbligazioni naturali non sarebbe passibili di tutela giurisdizionale: il creditore naturale, cioè colui che in base all’asserito dovere avrebbe diritto a ricevere la prestazione, non potrebbe agire in giudizio per ottenere il pagamento dovuto. L’unica tutela che l’ordinamento gli riconosce è, infatti, quella di ritenere il pagamento una volta che lo abbia ricevuto.
La legge contempla espressamente alcune ipotesi di obbligazioni naturali, quali il pagamento del debito di gioco (ma, secondo la tesi prevalente, solo nel caso di gioco “tollerato” e non per il gioco proibito) o la fiducia testamentaria.
Più controversa è invece l’ipotesi del debito prescritto: per alcuni si tratterebbe di un'obbligazione naturale che prende il posto di quella civile, estinta al momento stesso della prescrizione; per altri la prescrizione opera solo se viene fatta valere in giudizio e sarebbe possibile agire in giudizio per ottenere il pagamento del debito prescritto (salva la possibilità per il convenuto di evitarlo eccependo la prescrizione).
Accanto a queste tipiche, ne esistono delle altre, atipiche, che costituiscono casi in cui i doveri della morale sociale di volta in volta rilevanti, normalmente irrilevanti ai fini del diritto, vengono “elevati” a obbligazioni con una qualche rilevanza giuridica.
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Egregio Avvocato
12 gen. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
I beni di appartenenza dello Stato, degli enti pubblici e degli enti ecclesiastici possono essere divisi in tre categorie: i beni demaniali, i beni patrimoniali indisponibili ed i beni patrimoniali disponibili.I beni demaniali, cioè immobili o universalità di mobili indicati tassativamente all’art. 822 c.c., che possono appartenere solo ad enti territoriali (cioè lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni), che a loro volta si distinguono in beni del demanio necessario, cioè il demanio marittimo, idrico e militare, e beni del demanio accidentale, cioè strade, autostrade, immobili di interesse storico ed artistico, raccolte di musei etc.I beni patrimoniali indisponibili, mobili e immobili, che appartengono ad enti pubblici anche non territoriali, che si individuano in via residuale quali beni non appartenenti alla categoria precedente. Anche questi possono essere distinti in beni patrimoniali per natura (quali miniere, acque minerali termali..) e per destinazione (come gli edifici adibiti a sede di pubblici uffici e i relativi arredi).I beni patrimoniali disponibili, cioè beni di diritto privato, che potrebbero appartenere a qualsiasi soggetto, non gravati da alcun vincolo o regime particolare.Per quando riguarda il regime giuridico, la legge prevede che i beni appartenenti alla prima categoria non possano essere alienati né formare oggetto di diritti dei terzi, salvo che nei casi e modi previsti dalla legge. Questi sono pertanto da considerare incommerciabili.Per i beni della seconda categoria è invece ammissibile la commerciabilità, ma essi sono gravati da uno specifico vincolo di destinazione all’uso pubblico che permane anche se fossero oggetto di negozi traslativi di diritto privato.Deve tuttavia osservarsi come questa risalente distinzione sia oggi ritenuta meramente nominalistica, anche perché le differenze di regime sono in concreto esigue, anche in punto di commerciabilità. In concreto è infatti difficile individuare dei casi in cui i beni patrimoniali indisponibili possano essere effettivamente alienati senza nuocere alla funzione pubblicistica cui sono attribuiti.
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Egregio Avvocato
25 mar. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
L’art. 1385 c.c. prevede l’istituto della caparra confirmatoria. Si tratta di una sorta di acconto, e quindi di una somma in denaro, che può essere dato da una parte all’altra al momento di conclusione del contratto. In caso di adempimento la somma già versata a titolo di caparra viene imputata alla prestazione dovuta; in caso di inadempimento, invece, svolge una duplice funzione: da un lato rappresenta una somma forfettaria della liquidazione del danno, e dall’altro lato integra un’ipotesi di risoluzione stragiudiziale. Dall’art. 1385 co. 3 c.c. infatti emerge una alternatività tra risoluzione mediante caparra e risoluzione del contratto in via giudiziale: il soggetto creditore può decidere di non avvalersi della caparra, e avvalersi invece dei rimedi generali, tra cui la risoluzione (artt. 1453 e ss.).Ne consegue che è possibile attivare la caparra confirmatoria non a fronte di tutti i tipi di inadempimenti, ma a fronte dello stesso tipo di inadempimento che legittimerebbe il rimedio alternativo, cioè la risoluzione giudiziale, e quindi si tratta necessariamente di inadempimento di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.) Se così non fosse, non avrebbe senso che il legislatore abbia previsto la alternatività tra i due rimedi, e verrebbe inoltre tradita l’ulteriore funzione deflattiva che è riconosciuta alla caparra. La Cassazione a Sezioni Unite ha confermato questa impostazione, sostenendo che la vera alternativa non è tra le due risoluzioni, una costitutiva e una di accertamento, ma è tra il certo e l’incerto, e deve valere il principio per cui chi sceglie l’incerto perde per sempre il certo.
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Egregio Avvocato
16 feb. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
L'amnistia e l'indulto sono due istituti per certi versi analoghi, ma che presentano tra loro delle differenze sostanziali. Si tratta di istituti conosciuti dalla Costituzione all’art. 79, nel quale è previsto che entrambi i provvedimenti devono essere deliberati con larga maggioranza parlamentare e, precisamente, con due terzi dei componenti di ogni Camera. Tale maggioranza è prevista al fine di ricercare una larga condivisione per la decisione di perdonare determinati reati ed evitare abusi nell’adozione di tali istituti. Entrambi i tipi di provvedimenti hanno efficacia retroattiva, ma, per espressa previsione costituzionale, non possono essere applicati con riferimento a reati commessi dopo la presentazione del disegno di legge alle Camere.La principale differenza tra i due istituti in esame consta nel fatto che l’amnistia estingue il reato, mentre l’indulto estingue solo la pena. Con l'amnistia, in genere, si cerca di stemperare eventuali tensioni all'interno del Paese per mantenere una situazione di armonia all'interno della società (cd. pacificazione sociale). L’amnistia ha causa di clemenza ed è giustificata dalla presenza di situazioni oggettivamente eccezionali e per certi versi irripetibili. L'indulto, invece, è maggiormente mirato a contrastare il fenomeno del sovraffollamento carcerario; essendo una causa di estinzione della pena opera soltanto sulla pena concretamente inflitta al soggetto, non aggredendo il reato nella sua interezza che invece continuerà a produrre quegli effetti che può ancora esplicare.
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Egregio Avvocato
22 feb. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
I principali tipi di sequestro che esistono nel processo penale sono il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo. La prima differenza da evidenziare è che mentre il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova, gli altri due sono misure cautelari reali.In particolare, il sequestro probatorio (art. 253 c.p.p.) consiste nell’assicurare una cosa mobile od immobile al procedimento per finalità probatorie, mediante lo spossessamento coattivo della cosa e la creazione di un vincolo di indisponibilità sulla medesima. Oggetto del sequestro sono il corpo del reato e le cose ad esse pertinenti, in quanto necessari ai fini di prova.Il sequestro conservativo (art. 316 c.p.p.), invece, è disposto quando vi è il pericolo che si disperdano le garanzie patrimoniali dell’imputato, e cioè i beni mobili e immobili sui quali soddisfare le obbligazioni civili nascenti dal reato ed il pagamento della pena pecuniaria e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato.Infine, il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) è disposto quando vi è il pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze dello stesso, o quando vi è il pericolo che la cosa possa agevolare la commissione di altri reati, o ancora quando la cosa è pericolosa in sé, poiché di essa è consentita o imposta la confisca.
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