Egregio Avvocato
Pubblicato il 19 nov. 2021 · tempo di lettura 2 minuti
Uno dei principi cardine dell’ordinamento giuridico italiano è il principio di separazione dei poteri, secondo il quale i tre poteri dello Stato (legislativo, esecutivo e giudiziario) devono essere esercitati da tre istituzioni differenti e indipendenti tra loro. In particolare, ad avere il monopolio del potere legislativo è il Parlamento: essendo l’organo rappresentativo dell’intera collettività nazionale, è considerato l’unico in grado di avere una visione d’insieme tale da comprendere in che modo intervenire con lo strumento legislativo.
Vi sono dei casi, tuttavia, nei quali è previsto che il potere legislativo possa essere esercitato anche da un’altra istituzione: il Governo. Quest’ultimo può intervenire con degli atti definiti “atti aventi forza di legge”, proprio per il fatto che, pur non essendo formalmente legge, esplicano comunque i medesimi effetti.
Nello specifico si tratta del decreto legislativo (D.lgs.) e del decreto legge (D.L.), i quali, nonostante le caratteristiche in comune (in primis, il soggetto emanante), presentano importanti differenze tra loro.
Il decreto legge, previsto dall’art. 77 Cost., può essere emanato dal Governo come atto avente forza di legge ordinaria soltanto nei casi di necessità e urgenza (es. calamità naturali). Ha una validità temporanea di 60 giorni, entro i quali deve essere convertito in legge dal Parlamento (cd. legge di conversione). Se tale conversione non avviene entro questi 60 giorni, i decreti perdono efficacia sin dall’inizio.
Il decreto legislativo, cui fa riferimento l’art 76 Cost., viene invece emanato dal Governo su delega dello stesso Parlamento. L’assemblea parlamentare, infatti, mediante una cd. legge delega chiede esplicitamente al Governo di emanare leggi riguardanti discipline particolarmente complesse e articolate, le quali richiedono pareri tecnici e specifici. È un rimedio che viene utilizzato soprattutto per disciplinare delle materie destinate a veloce obsolescenza (es. disciplina sulle sostanze stupefacenti). La legge delega del Parlamento, affinché possa validamente attribuire il potere legislativo al Governo, deve delineare chiaramente i principi e i criteri direttivi che devono essere seguiti nell’emanazione del decreto legislativo.
Si evidenzia, dunque, che mentre in un caso (decreto legge) il Parlamento interviene in via successiva rispetto all’emanazione dell’atto avente forza di legge da parte del Governo; nell’altro caso (decreto legislativo) è proprio il Parlamento che demanda al Governo il potere di emanare atti aventi forza di legge, delineando preventivamente l’ambito entro il quale l’organo esecutivo può muoversi.
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Egregio Avvocato
14 ott. 2023 • tempo di lettura 7 minuti
Cosa vuole dire manipolazione affettiva La manipolazione affettiva consiste nell'"usare" gli altri per raggiungere i propri interessi. Nella nostra società, questa forma di persuasione viene utilizzata in diversi contesti: nel lavoro, nelle relazioni sentimentali e familiari o persino attraverso la pubblicità.La verità è che, a vari livelli, la maggior parte di noi ha utilizzato una strategia di manipolazione ad un certo punto; ad esempio, nella nostra infanzia, per ottenere un giocattolo o una caramella. Il problema sorge quando diventa la modalità predominante all’interno di una relazione con le altre persone e smette di essere una strategia passeggera.Molte persone che soffrono pensando di trovarsi in relazioni tossiche consultano uno psicoterapeuta, ma spesso accade anche che, durante le sedute, emerga una manipolazione affettiva nella coppia oppure in altre relazioni, da parte di una persona significativa della propria vita. La manipolazione psicologica affettiva può apparire, infatti, in ogni tipo di relazione: pensiamo alla manipolazione affettiva dei genitori, di una madre oppure a quella nell’amicizia. Manipolazione affettiva: come riconoscerla Come riconoscere la manipolazione affettiva? Possiamo dire innanzitutto che l’obiettivo del manipolatore è il controllo. Secondo lo psicoterapeuta e psichiatra A. Lowen, il controllo ha la stessa funzione del potere: proteggere da una possibile umiliazione. Il manipolatore ha una vera e propria mania del controllo e, per prima cosa, controlla se stesso negando i propri sentimenti. Poi deve anche controllare le situazioni in cui è coinvolto e accertarsi che altri non abbiano alcun potere su di lui/lei. Il manipolatore sceglierà un partner sottomesso e insicuro, nel quale saprà trovare a poco a poco la zona vulnerabile che consentirà l’instaurarsi di un rapporto di dipendenza affettiva.Manipolazione affettiva e narcisismoIn alcuni casi colui che mette in atto una manipolazione relazionale è un individuo narcisista. Il narcisista nelle relazioni tende a manipolare l’altro, allo scopo di ottenere soddisfacimento alle proprie richieste. "Se mi vuoi davvero bene, devi farlo" è una delle frasi della manipolazione affettiva più comuni. La manipolazione affettiva del narcisista patologico si esplica anche attraverso le bugie, usate per favorire il suo punto di vista e il suo bisogno di approvazione. A volte, però, è possibile trovare una manipolazione affettiva patologica anche in chi ha una personalità remissiva che, attraverso atteggiamenti differenti, può comunque manipolare l’altro, utilizzando la propria presunta debolezza e fragilità.A differenza delle persone in relazioni sane, in cui i partner dimostrano per lo più reciprocità e cooperazione, un manipolatore emotivo cerca di usare, controllare o persino vittimizzare qualcun altro. Manipolazione psicologica nella coppia: dominare per proteggersiPotere e controllo sono due facce della stessa medaglia, che insieme concorrono a proteggere l’individuo dal sentirsi vulnerabile. L’altro diventa così un oggetto da possedere e distruggere. Mosso da un’invidia incontrollabile e del tutto inconscia, il manipolatore individua nell’altro tutti quegli aspetti che a lui mancano e lavora metodicamente per distruggerli, così da non rappresentare più un pericolo per la propria carente autostima Tecniche di manipolazione affettivaNella manipolazione in amore, i partner che hanno la tendenza a salvare la persona amata da se stessa, sentendosi in dovere di portare avanti la relazione quando il compagno sembra troppo vulnerabile e avendo così la sensazione di essere indispensabili, risultano essere le vittime ideali dei manipolatori.Autocommiserandosi, il manipolatore sa bene come servirsi del partner facendo appello alla sua compassione, comunicando il bisogno di appoggio e d’amore. Le tecniche che mette in atto sono diverse:Colpevolizzare: la persona manipolatrice attribuisce agli altri colpe inesistenti. È in grado di prendere alcune parole di una frase detta dalla vittima, estrapolarle dal contesto ed accusarla. Se il partner ha la tendenza a colpevolizzarsi, diventerà il suo bersaglio preferito: gli verrà confermata la convinzione di essere inetto, ignorante, indifferente, suscitando emozioni difficili da gestire.Proiezione: attraverso il meccanismo della proiezione, il manipolatore si illude di non avere difetti ma li attribuisce agli altri, accusandoli e deresponsabilizzando se stesso spesso in modo inconsapevole e con una tale incoerenza da sembrare sconcertante. Gaslighting: è una delle tecniche di manipolazione mentale usate in amore, ma non solo. Il manipolatore nega di aver fatto oppure detto delle cose con lo scopo di difendersi e non mettere in discussione le proprie affermazioni. In questa maniera crea confusione e distorce la realtà della vittima, che inizierà ad avere sempre meno fiducia in se stessa.Bugie e omissioni: il manipolatore non si limita a chiedere, imporre e ordinare, ma cerca di raggiungere i propri fini per vie traverse come bugie, omissioni, false promesse. È la manipolazione affettiva fatta di bugie a fin di bene, quando per bene si intende il proprio. I manipolatori credono che mentire sia giusto al fine di salvaguardare il proprio ego ed ottenere benefici. Manipolazione affettiva: i sintomiI sintomi da manipolazione affettiva possono essere sottili. Spesso sono difficili da identificare, specialmente quando stanno accadendo a te. Le persone che diventano vittime della manipolazione affettiva possono iniziare a sperimentare cambiamenti nel loro umore o modo di reagire. Alcuni effetti della manipolazione affettiva che possiamo prendere in considerazione sono:Pensieri di vulnerabilità e perdita di sicurezza in se stessi.Diminuzione dell’autostima e difficoltà nel prendere decisioni senza chiedere un consiglio. Tra le conseguenze della manipolazione affettiva ci sono anche sentimenti di confusione quando non si riconosce la propria volontà in determinati atti.Paura di perdere il controllo di se stessi. Potresti credere che tutto ciò che dici sia distorto o che il significato di ciò che volevi trasmettere sia cambiato.Pensiero di non riuscire mai a soddisfare le aspettative dell'altro, che causa senso di colpa verso il partnerConseguenze fisiche come insonnia o disturbi del sonno, tachicardia, vertigini, sudorazione, mal di testa, nausea e altro.Le fasi della manipolazioneChi manipola agisce secondo precisi schemi utili a raggiungere il suo scopo. Possiamo suddividere le sue azioni in fasi precise, che definiscono l’escalation della manipolazione mentale nella coppia.1) La fase seduttivaIn questa fase la vittima verrà fatta sentire la persona più importante del mondo. Senza che se ne renda conto abbasserà le proprie difese tanto da raccontare tutto di sé:debolezzevalori moraliil proprio passatole ferite più profonde.2) La fase della distruzione e dell’odioTutte le risorse della vittima verranno via via distrutte in cambio di:dolore e risentimentoapatia e rabbiadubbi e sensi di colpa.A questo punto, dopo essere stata del tutto prosciugata e non avendo più nulla da "offrire", verrà buttata via come un oggetto inutile.3) Il post e i ritorniUscire da un trauma da manipolazione affettiva sarà difficilissimo: i segni potrebbero rimanere a lungo e la vittima passerà mesi, a volte anni, ripensando ai momenti belli e brutti, rimuginando e tormentandosi, alternando la rabbia alla nostalgia dei primi tempi.Quando sembrerà che tutto sia finito, nel momento in cui la vittima ricomincerà a vivere, ecco che il manipolatore ritornerà sui suoi passi per provare ad annientarla un’altra volta e farla rientrare nel ciclo della violenza da cui era finalmente riuscita a liberarsi. Come uscire dalla manipolazione affettiva Spesso, dietro ad un rapporto di coppia in crisi, ci sono diverse difficoltà che vanno dalla manipolazione alla dipendenza affettiva. Come liberarsi dalla manipolazione affettiva?Uscire dalla manipolazione affettiva è un compito non facile, ma neppure impossibile. Lasciare andare un manipolatore affettivo significa rinunciare alla sua approvazione e visione del mondo, smettere di accontentarsi delle briciole e sintonizzarsi sulla propria approvazione, autostima e visione di sé.Finché cerchi di adattarti alla prospettiva distorta del manipolatore, o cerchi di fargli vedere e capire la tua prospettiva, ti perderai in un labirinto di perplessità e confusione. Uno dei primi step per difendersi dalla manipolazione affettiva sta nel capire cosa senti tu da solo, cosa vuoi fare e poi seguirlo.Il manipolatore emotivo vuole che tu corrisponda a lui e all’immagine che vuole far passare di te. Come abbiamo detto, non corrispondere a ciò che vogliono i manipolatori emotivi ti espone alla loro rabbia e disapprovazione. Liberarsene significa innanzitutto smetterla di compiacere il manipolatore o cercare di ottenere il suo sostegno per ciò che senti, pensi o fai. Questa è la chiave contro la manipolazione affettiva: lasciare andare le sue richieste per prenderti cura dei tuoi desideri e bisogni. Imparare ad ascoltare maggiormente le proprie emozioni, le proprie idee come degne di valore, e come unica e vera bussola per capire qual è la giusta via da intraprendere. Prof. Dr. Giovanni MoscagiuroStudio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa Editori e Giornalisti europei in ambito investigativoDiritto Penale ,Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Esperto in Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Gang Stalking, Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente di Diritto Penale e Scienze Forensi, Patrocinatore Stragiudiziale, Mediatore delle liti, Giudice delle Conciliazioni iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia, Editori e Giornalisti European news Agency
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17 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
In diritto civile, si parla di «simulazione» per individuare l’ipotesi in cui due o più soggetti stipulino un contratto che in realtà non vogliono e fingono di volere, per creare un’apparenza contrattuale difforme dalla realtà contrattuale effettivamente voluta.Per realizzarla le parti ricorrono a più negozi, quali: il «negozio simulato», cioè il contratto stipulato per creare la situazione di apparenza, i cui effetti non sono in realtà voluti;l’«accordo simulatorio», o c.d. «controdichiarazione», che si affianca al negozio simulato e con il quale le parti convengono che il negozio simulato non abbia effetto tra loro, eventualmente stabilendo quali effetti diversi vogliano produrre;in quest’ultimo caso, cioè la simulazione c.d. relativa (in cui le parti hanno inteso stipulare anche un contratto diverso da quello che appare), viene concluso anche il «negozio dissimulato», cioè il contratto realmente voluto dalle parti.Tale contratto non figura nei casi di simulazione c.d. assoluta, in cui le parti convengono che non si costituisca tra loro alcun contratto.La simulazione può colpire diversi elementi del rapporto contrattuale (ad esempio il tipo di contratto, l’oggetto, alcune sue clausole). Può riguardare anche l’identità di una delle parti: è il caso della c.d. interposizione fittizia, in cui i contraenti, ad. es. Tizio e Caio, stipulano, con il consenso di Sempronio, un contratto simulato tra loro, mentre il contratto dissimulato (realmente voluto) viene stipulato tra Tizio e Sempronio. In questi casi, la simulazione viene utilizzata per occultare all’esterno l’identità di una delle parti.
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Egregio Avvocato
31 gen. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
Il referendum abrogativo è uno degli strumenti principali di democrazia diretta, il quale consente al corpo elettorale di incidere direttamente sull’ordinamento giuridico attraverso l’abrogazione di leggi o atti con forza di legge dello Stato, oppure di singole disposizioni in esse contenute. È una forma di legislazione negativa: serve solo a togliere, abrogare, le disposizioni di legge e non anche ad aggiungerne di nuove; tuttavia è ben possibile che mediante la eliminazione di singole parole si vada a manipolare il testo normativo e, di conseguenza, a creare nuove norme.Il procedimento è disciplinato dalla legge n. 352/1970. Il referendum può essere proposto da 500.000 elettori o da 5 Consigli regionali, che depositano le richieste presso la cancelleria della Cassazione tra il 1 gennaio e il 30 settembre di ciascun anno; non possono essere depositate richieste nell’anno precedente la scadenza ordinaria della legislatura e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali. Presso la Cassazione si costituisce l’Ufficio centrale per il referendum che esamina le richieste per giudicarne la conformità alla legge, ed entro il 31 ottobre può rilevare le eventuali irregolarità. Tale fase deve concludersi entro il 15 dicembre, con una decisione definitiva di tale Ufficio. I quesiti dichiarati legittimi vengono trasmessi alla Corte costituzionale per il giudizio di ammissibilità, il quale deve essere deciso con sentenza pubblicata entro il 10 febbraio successivo. Se la Corte dichiara ammissibile il referendum, il Presidente della Repubblica deve fissare il giorno della votazione tra il 15 aprile e il 15 giugno.Affinché il referendum sia valido è necessario il raggiungimento di un cd. quorum strutturale, ovvero che si rechino alle urne la metà più uno degli aventi diritto al voto; e di un cd. quorum funzionale, cioè che i “si” superino i “no”. Ove ciò avvenga, spetta al presidente della Repubblica con proprio decreto proclamare l’avvenuta abrogazione.
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17 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Uno dei diritti fondamentali della democrazia italiana è il cd. diritto di elettorato passivo: il diritto di ogni cittadino di ricoprire cariche elettive. Di regola, chiunque gode del diritto di elettorato attivo (quindi, diritto di votare) detiene anche il diritto di elettorato passivo, e quindi il diritto di essere votato. Tale regola trova solo particolari eccezioni, come può accadere per le elezioni della Camera dei Deputati e quella del Senato, che richiedono dei requisiti di età particolari.Tuttavia, il diritto di elettorato passivo può anche subire delle limitazioni, a fronte delle quali viene di fatto impedita la possibile elezione del singolo soggetto. Una prima limitazione è quella della incandidabilità, cioè la inidoneità funzionale assoluta ad essere eletto, non rimovibile dall’interessato. Ciò avviene, ad esempio, nel caso in cui il soggetto che voglia ricoprire la carica di deputato o di senatore riporti una condanna definitiva per determinati reati (indicati dal decreto Severino, d. lgs. n. 235/2012).Una seconda limitazione è quella della ineleggibilità, dovuta alla particolare carica ricoperta dal soggetto che si vuole candidare, e che lo metterebbe in una posizione di vantaggio rispetto agli altri candidati o che porrebbe gli elettori in una situazione di pressione psicologica nell’espressione del voto.Infine, ultima limitazione è quella della incompatibilità, per la quale uno stesso soggetto non può ricoprire contemporaneamente due determinate cariche (es. è incompatibile lo status di parlamentare con quella di Presidente della Repubblica). Chi si trova in tale condizione deve optare per l’una o per l’altra carica.
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