Egregio Avvocato
Pubblicato il 19 nov. 2021 · tempo di lettura 2 minuti
Uno dei principi cardine dell’ordinamento giuridico italiano è il principio di separazione dei poteri, secondo il quale i tre poteri dello Stato (legislativo, esecutivo e giudiziario) devono essere esercitati da tre istituzioni differenti e indipendenti tra loro. In particolare, ad avere il monopolio del potere legislativo è il Parlamento: essendo l’organo rappresentativo dell’intera collettività nazionale, è considerato l’unico in grado di avere una visione d’insieme tale da comprendere in che modo intervenire con lo strumento legislativo.
Vi sono dei casi, tuttavia, nei quali è previsto che il potere legislativo possa essere esercitato anche da un’altra istituzione: il Governo. Quest’ultimo può intervenire con degli atti definiti “atti aventi forza di legge”, proprio per il fatto che, pur non essendo formalmente legge, esplicano comunque i medesimi effetti.
Nello specifico si tratta del decreto legislativo (D.lgs.) e del decreto legge (D.L.), i quali, nonostante le caratteristiche in comune (in primis, il soggetto emanante), presentano importanti differenze tra loro.
Il decreto legge, previsto dall’art. 77 Cost., può essere emanato dal Governo come atto avente forza di legge ordinaria soltanto nei casi di necessità e urgenza (es. calamità naturali). Ha una validità temporanea di 60 giorni, entro i quali deve essere convertito in legge dal Parlamento (cd. legge di conversione). Se tale conversione non avviene entro questi 60 giorni, i decreti perdono efficacia sin dall’inizio.
Il decreto legislativo, cui fa riferimento l’art 76 Cost., viene invece emanato dal Governo su delega dello stesso Parlamento. L’assemblea parlamentare, infatti, mediante una cd. legge delega chiede esplicitamente al Governo di emanare leggi riguardanti discipline particolarmente complesse e articolate, le quali richiedono pareri tecnici e specifici. È un rimedio che viene utilizzato soprattutto per disciplinare delle materie destinate a veloce obsolescenza (es. disciplina sulle sostanze stupefacenti). La legge delega del Parlamento, affinché possa validamente attribuire il potere legislativo al Governo, deve delineare chiaramente i principi e i criteri direttivi che devono essere seguiti nell’emanazione del decreto legislativo.
Si evidenzia, dunque, che mentre in un caso (decreto legge) il Parlamento interviene in via successiva rispetto all’emanazione dell’atto avente forza di legge da parte del Governo; nell’altro caso (decreto legislativo) è proprio il Parlamento che demanda al Governo il potere di emanare atti aventi forza di legge, delineando preventivamente l’ambito entro il quale l’organo esecutivo può muoversi.
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Egregio Avvocato
12 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
L’art. 116 c.p. disciplina il c.d. concorso anomalo, cioè un’ipotesi di concorso di persone nel reato che si verifica quando dei soggetti si accordano per commettere un certo reato, ma viene poi commesso un reato diverso da quello voluto da taluno di questi. La norma prevede che tutti i concorrenti rispondano del reato effettivamente realizzato.Tale fattispecie – originariamente – configurava una ipotesi di responsabilità oggettiva, per la quale i soggetti agenti sono responsabili per il solo fatto di aver preso parte al programma criminoso, indipendentemente dalla loro partecipazione psicologica al reato commesso.È il caso che si verifica quando due soggetti programmano il furto in un appartamento creduto disabitato, prevedendo che uno resti fuori a fare il “palo” e l’altro si introduca nella casa, dove si scopre la presenza di qualcuno; se l’agente all’interno muta il programma originario, finanche sparando e uccidendo, il “palo” potrebbe rispondere in concorso anomalo con l’altro nella rapina e nell’omicidio, anche se i due non avevano concordato, in ipotesi, neppure l’uso delle armi.Secondo la tesi prevalente, la norma deve essere riletta in senso conforme alla Costituzione, che pretende l’accertamento, in ogni ipotesi di reato, del coefficiente di colpevolezza minimo in capo all’agente, attestante un collegamento anche psicologico tra autore e reato. Esso consiste, secondo taluni, nella colpa; secondo altri nella prevedibilità in concreto dell’evento realizzato.Nell’esempio, sarà necessario accertare in concreto che il “palo” fosse in colpa anche rispetto alla verificazione dell’evento morte – cioè che questa fosse prevedibile ed evitabile nell’adempimento degli obblighi cautelari che gli erano imposti nello svolgimento della sua attività; ovvero che, in relazione al concreto contesto nel quale doveva svolgersi l’azione, era prevedibile che si sarebbe verificato l’evento omicidiario.
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Egregio Avvocato
17 dic. 2021 • tempo di lettura 2 minuti
La ricognizione è un mezzo di prova mediante il quale, ad una persona che abbia percepito con i propri sensi una persona o una cosa, si chiede di riconoscerla individuandola tra altre simili. Momento fondamentale nello svolgimento della ricognizione, soprattutto di persone, è la cd. predisposizione della scena. In assenza di colui che è chiamato ad effettuare il riconoscimento, il giudice dispone che siano presenti almeno altre due persone (definite come distrattori), che siano il più possibile somiglianti “anche nell’abbigliamento” a quella sottoposta a ricognizione. Quest’ultima è invitata a scegliere il proprio posto rispetto alle altre persone, curando che si presenti, ove possibile, nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe stata vista dalla persona chiamata ad operare il riconoscimento. Solo quando la scena è pronta, potrà entrare colui che deve effettuare il riconoscimento, il quale dovrà quindi indicare il soggetto che ritiene essere la persona alla quale il reato è attribuito. Molto spesso la ricognizione avviene in giudizio mediante degli album fotografici predisposti dalla Polizia di Stato, i quali riportano una serie di foto di soggetti tendenzialmente simili tra loro e a ognuno dei quali è riconosciuto un numero. Solo alla fine dell’album sarà indicata anche la cd. legenda, ove ogni numero corrisponde al nome del soggetto in foto. Il soggetto chiamato ad effettuare la ricognizione dovrà quindi indicare il numero che corrisponde alla foto della persona che ritiene autore del reato, e sarà poi il giudice ad associare quel numero al nome. Può accadere anche che, nel corso della deposizione dibattimentale, al testimone sia chiesto se riconosce tra i presenti in aula la persona alla quale il reato è attribuito. In questo caso, sembrerebbe che la testimonianza fornisca lo stesso risultato che si sarebbe ottenuto mediante una ricognizione vera e propria, senza però avere le formalità che invece sono richieste per la ricognizione. La giurisprudenza sostiene che si tratti di una cd ricognizione informale, che si possa considerare come prova atipica e come tale utilizzabile. La dottrina obietta, però, che le formalità della ricognizione sono poste a tutela dell’attendibilità del risultato e che un riconoscimento effettuato in dibattimento, nel corso dell’esame incrociato e senza la presenza di distrattori, sia una prova che aggira le garanzie richieste dal c.p.p. e che fornisce un risultato non attendibile.
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Egregio Avvocato
14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Quando si compra qualcosa online, si tratta di un acquisto “a distanza” e il Codice del Consumo prevede che è sempre possibile esercitare il diritto di recesso, cioè cambiare idea, senza fornire alcuna spiegazione.Soltanto in alcuni casi tassativi previsti dalla legge tale diritto è escluso (di solito per le particolarità del bene, magari personalizzato), e il venditore è obbligato a comunicarlo al momento dell’acquisto.Tale diritto deve essere esercitato entro 14 giorni dal ricevimento del bene. Nel conteggio dei giorni è escluso quello della consegna.Se il venditore non informa il consumatore del diritto di recesso, il termine si considera di 12 mesi.Occorrerà: comunicare il recesso al venditore, che dovrà restituire il prezzo pagato entro 14 giorni, (comprese le spese di spedizione se “standard”); poi restituire i beni ricevuti entro 14 giorni, a proprie le spese dell’invio (salvo il venditore si offra di pagarle).
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Egregio Avvocato
25 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, integrata dai delegati regionali eletti dai rispettivi Consigli regionali, in modo da avere la rappresentanza delle minoranze. La presenza dei delegati regionali ha lo scopo di rafforzare la caratterizzazione del Presidente della Repubblica come rappresentante dell’unità nazionale.I requisiti per essere eletto Presidente della Repubblica sono indicati dall’art. 84 della Costituzione: la cittadinanza italiana; il compimento del cinquantesimo anno di età ed il godimento dei diritti civili e politici.All’elezione si procede per iniziativa del Presidente della Camera che, 30 giorni prima della scadenza del mandato presidenziale, convoca il Parlamento in seduta comune e i delegati regionali per l’elezione del nuovo Presidente.L’elezione del Presidente della Repubblica avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei 2/3 dell’Assemblea; dopo il terzo scrutinio, è richiesta la sola maggioranza assoluta, cioè il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto al voto. Il quorum elevato è volto ad evitare che la nomina del Presidente sia espressione della sola maggioranza politica. Una volta eletto, il Presidente della Repubblica, prima di essere immesso nell’esercizio delle sue funzioni, presta giuramento di fedeltà di fronte al Parlamento in seduta comune, accompagnato, per prassi, da un breve discorso, nel quale il Presidente eletto illustra i principi a cui tende ispirare le proprie funzioni. Il mandato presidenziale decorre dalla data del giuramento e dura per un periodo di sette anni. Durante il mandato il Presidente della Repubblica dispone di un assegno personale e di una dotazione (quali la residenza del PdR e per gli uffici presidenziali, a cui si aggiunge un assegno periodico) ed è posta alle dipendenze esclusive una struttura amministrativa, chiamata Segretariato generale della Presidenza della repubblica.
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