Egregio Avvocato
Pubblicato il 19 nov. 2021 · tempo di lettura 2 minuti
Uno dei principi cardine dell’ordinamento giuridico italiano è il principio di separazione dei poteri, secondo il quale i tre poteri dello Stato (legislativo, esecutivo e giudiziario) devono essere esercitati da tre istituzioni differenti e indipendenti tra loro. In particolare, ad avere il monopolio del potere legislativo è il Parlamento: essendo l’organo rappresentativo dell’intera collettività nazionale, è considerato l’unico in grado di avere una visione d’insieme tale da comprendere in che modo intervenire con lo strumento legislativo.
Vi sono dei casi, tuttavia, nei quali è previsto che il potere legislativo possa essere esercitato anche da un’altra istituzione: il Governo. Quest’ultimo può intervenire con degli atti definiti “atti aventi forza di legge”, proprio per il fatto che, pur non essendo formalmente legge, esplicano comunque i medesimi effetti.
Nello specifico si tratta del decreto legislativo (D.lgs.) e del decreto legge (D.L.), i quali, nonostante le caratteristiche in comune (in primis, il soggetto emanante), presentano importanti differenze tra loro.
Il decreto legge, previsto dall’art. 77 Cost., può essere emanato dal Governo come atto avente forza di legge ordinaria soltanto nei casi di necessità e urgenza (es. calamità naturali). Ha una validità temporanea di 60 giorni, entro i quali deve essere convertito in legge dal Parlamento (cd. legge di conversione). Se tale conversione non avviene entro questi 60 giorni, i decreti perdono efficacia sin dall’inizio.
Il decreto legislativo, cui fa riferimento l’art 76 Cost., viene invece emanato dal Governo su delega dello stesso Parlamento. L’assemblea parlamentare, infatti, mediante una cd. legge delega chiede esplicitamente al Governo di emanare leggi riguardanti discipline particolarmente complesse e articolate, le quali richiedono pareri tecnici e specifici. È un rimedio che viene utilizzato soprattutto per disciplinare delle materie destinate a veloce obsolescenza (es. disciplina sulle sostanze stupefacenti). La legge delega del Parlamento, affinché possa validamente attribuire il potere legislativo al Governo, deve delineare chiaramente i principi e i criteri direttivi che devono essere seguiti nell’emanazione del decreto legislativo.
Si evidenzia, dunque, che mentre in un caso (decreto legge) il Parlamento interviene in via successiva rispetto all’emanazione dell’atto avente forza di legge da parte del Governo; nell’altro caso (decreto legislativo) è proprio il Parlamento che demanda al Governo il potere di emanare atti aventi forza di legge, delineando preventivamente l’ambito entro il quale l’organo esecutivo può muoversi.
Condividi:
Pubblicato da:
Egregio Avvocato
2 feb. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
La motivazione del provvedimento amministrativo rappresenta lo strumento attraverso il quale la P.a. esterna i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno portato all’emanazione di un dato provvedimento.L’art. 3 L. 241/1990 contiene disposizioni di applicazione generale, valide per tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei concorsi e il personale, ad eccezione degli atti normativi e a contenuto generale. Sottratte alla motivazione sono anche le forme di silenzio assenso di cui all’art. 20 L. 241/1990.La ratio della motivazione va individuata, nell’esigenza di garantire agli interessati la ricostruzione dell’iter logico seguito dall’amministrazione, anche allo scopo di verificarne la correttezza nonché eventuali profili di illegittimità.Per quanto riguarda la struttura della motivazione, l’art. 3 fa riferimento tanto alle ragioni di fatto, quanto ai presupposti di diritto. Per presupposti di fatto si intendono gli elementi e i dati fattuali acquisiti durante l’istruttoria, oggetto di valutazione da parte della PA. Invece, le ragioni giuridiche, comprendono le argomentazioni condotte sul piano del diritto, cioè le norme che sono state considerate applicabili nella fatt. concreta all’esame dall’amministrazione procedente.Per quel che riguarda i canoni della motivazione, dottrina e giurisprudenza li individuano nella congruità (quindi nel percorso logico seguito dalla P.a.) e nella sufficienza (nell’eliminare i dubbi di irrazionalità e di arbitrio nell’operato della P.a.).Infine, l’ultimo comma dell’art. 3 dispone che in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità a cui è possibile fare ricorso.Per quanto riguarda i profili giurisdizionali attinenti all’obbligo di motivazione, bisogna considerare che, a seguito dell’entrata in vigore della L. 241/1990, la mancanza di motivazione può essere considerata come una violazione di legge, mentre in precedenza si parlava di un vizio attinente all’eccesso di potere.In caso di motivazione perplessa e contraddittoria, invece, si può continuare a parlare di eccesso di potere, riguardando il vizio e non la motivazione in sé, ma il concreto svolgimento del potere amministrativo.
Continua a leggere
Scritto da:
Egregio Avvocato
25 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, integrata dai delegati regionali eletti dai rispettivi Consigli regionali, in modo da avere la rappresentanza delle minoranze. La presenza dei delegati regionali ha lo scopo di rafforzare la caratterizzazione del Presidente della Repubblica come rappresentante dell’unità nazionale.I requisiti per essere eletto Presidente della Repubblica sono indicati dall’art. 84 della Costituzione: la cittadinanza italiana; il compimento del cinquantesimo anno di età ed il godimento dei diritti civili e politici.All’elezione si procede per iniziativa del Presidente della Camera che, 30 giorni prima della scadenza del mandato presidenziale, convoca il Parlamento in seduta comune e i delegati regionali per l’elezione del nuovo Presidente.L’elezione del Presidente della Repubblica avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei 2/3 dell’Assemblea; dopo il terzo scrutinio, è richiesta la sola maggioranza assoluta, cioè il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto al voto. Il quorum elevato è volto ad evitare che la nomina del Presidente sia espressione della sola maggioranza politica. Una volta eletto, il Presidente della Repubblica, prima di essere immesso nell’esercizio delle sue funzioni, presta giuramento di fedeltà di fronte al Parlamento in seduta comune, accompagnato, per prassi, da un breve discorso, nel quale il Presidente eletto illustra i principi a cui tende ispirare le proprie funzioni. Il mandato presidenziale decorre dalla data del giuramento e dura per un periodo di sette anni. Durante il mandato il Presidente della Repubblica dispone di un assegno personale e di una dotazione (quali la residenza del PdR e per gli uffici presidenziali, a cui si aggiunge un assegno periodico) ed è posta alle dipendenze esclusive una struttura amministrativa, chiamata Segretariato generale della Presidenza della repubblica.
Continua a leggere
Scritto da:
Egregio Avvocato
17 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Nella disciplina generale sui contratti, il codice civile disciplina l’errore in relazione al contratto tra i “vizi della volontà”.È possibile distinguere l’ipotesi dell’errore “vizio” da quella dell’errore “ostativo”.Nel primo caso, si tratta di una errore nella formazione della volontà della parte, per ignoranza o falsa conoscenza di un dato relativo al contratto.Nel secondo caso, si fa riferimento ad un errore nella manifestazione della volontà, che si forma correttamente ma viene dichiarata o trasmessa al destinatario in modo difforme dall’intenzione della parte.In entrambi i casi, la legge prevede che il contratto possa essere annullato su iniziativa della parte che è incorsa nell’errore, attraverso l’esperimento della relativa azione di nullità davanti al giudice civile.È tuttavia necessario che l’errore fosse essenziale, cioè, come previsto dall’art. 1429 c.c.: o inerente alla natura o all’oggetto del contratto, o all’identità dell’oggetto della prestazione;o vertente su una qualità della prestazione o sulle sue quantità, sull’identità o qualità della controparte, se tali caratteri siano stati determinanti per il consenso;o, nel caso di errore di diritto, se sia stata la ragione unica o principale del contratto.L’errore deve essere stato anche riconoscibile (art. 1431 c.c.), nel senso che la parte non incorsa in errore avrebbe potuto rilevarlo usando l’ordinaria diligenza.La parte non incorsa in errore può anche offrirsi di rettificare il contratto, cioè di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che la parte errante voleva concludere, così impedendo la azione di annullamento.
Continua a leggere
Scritto da:
Egregio Avvocato
14 ott. 2023 • tempo di lettura 7 minuti
Cosa vuole dire manipolazione affettiva La manipolazione affettiva consiste nell'"usare" gli altri per raggiungere i propri interessi. Nella nostra società, questa forma di persuasione viene utilizzata in diversi contesti: nel lavoro, nelle relazioni sentimentali e familiari o persino attraverso la pubblicità.La verità è che, a vari livelli, la maggior parte di noi ha utilizzato una strategia di manipolazione ad un certo punto; ad esempio, nella nostra infanzia, per ottenere un giocattolo o una caramella. Il problema sorge quando diventa la modalità predominante all’interno di una relazione con le altre persone e smette di essere una strategia passeggera.Molte persone che soffrono pensando di trovarsi in relazioni tossiche consultano uno psicoterapeuta, ma spesso accade anche che, durante le sedute, emerga una manipolazione affettiva nella coppia oppure in altre relazioni, da parte di una persona significativa della propria vita. La manipolazione psicologica affettiva può apparire, infatti, in ogni tipo di relazione: pensiamo alla manipolazione affettiva dei genitori, di una madre oppure a quella nell’amicizia. Manipolazione affettiva: come riconoscerla Come riconoscere la manipolazione affettiva? Possiamo dire innanzitutto che l’obiettivo del manipolatore è il controllo. Secondo lo psicoterapeuta e psichiatra A. Lowen, il controllo ha la stessa funzione del potere: proteggere da una possibile umiliazione. Il manipolatore ha una vera e propria mania del controllo e, per prima cosa, controlla se stesso negando i propri sentimenti. Poi deve anche controllare le situazioni in cui è coinvolto e accertarsi che altri non abbiano alcun potere su di lui/lei. Il manipolatore sceglierà un partner sottomesso e insicuro, nel quale saprà trovare a poco a poco la zona vulnerabile che consentirà l’instaurarsi di un rapporto di dipendenza affettiva.Manipolazione affettiva e narcisismoIn alcuni casi colui che mette in atto una manipolazione relazionale è un individuo narcisista. Il narcisista nelle relazioni tende a manipolare l’altro, allo scopo di ottenere soddisfacimento alle proprie richieste. "Se mi vuoi davvero bene, devi farlo" è una delle frasi della manipolazione affettiva più comuni. La manipolazione affettiva del narcisista patologico si esplica anche attraverso le bugie, usate per favorire il suo punto di vista e il suo bisogno di approvazione. A volte, però, è possibile trovare una manipolazione affettiva patologica anche in chi ha una personalità remissiva che, attraverso atteggiamenti differenti, può comunque manipolare l’altro, utilizzando la propria presunta debolezza e fragilità.A differenza delle persone in relazioni sane, in cui i partner dimostrano per lo più reciprocità e cooperazione, un manipolatore emotivo cerca di usare, controllare o persino vittimizzare qualcun altro. Manipolazione psicologica nella coppia: dominare per proteggersiPotere e controllo sono due facce della stessa medaglia, che insieme concorrono a proteggere l’individuo dal sentirsi vulnerabile. L’altro diventa così un oggetto da possedere e distruggere. Mosso da un’invidia incontrollabile e del tutto inconscia, il manipolatore individua nell’altro tutti quegli aspetti che a lui mancano e lavora metodicamente per distruggerli, così da non rappresentare più un pericolo per la propria carente autostima Tecniche di manipolazione affettivaNella manipolazione in amore, i partner che hanno la tendenza a salvare la persona amata da se stessa, sentendosi in dovere di portare avanti la relazione quando il compagno sembra troppo vulnerabile e avendo così la sensazione di essere indispensabili, risultano essere le vittime ideali dei manipolatori.Autocommiserandosi, il manipolatore sa bene come servirsi del partner facendo appello alla sua compassione, comunicando il bisogno di appoggio e d’amore. Le tecniche che mette in atto sono diverse:Colpevolizzare: la persona manipolatrice attribuisce agli altri colpe inesistenti. È in grado di prendere alcune parole di una frase detta dalla vittima, estrapolarle dal contesto ed accusarla. Se il partner ha la tendenza a colpevolizzarsi, diventerà il suo bersaglio preferito: gli verrà confermata la convinzione di essere inetto, ignorante, indifferente, suscitando emozioni difficili da gestire.Proiezione: attraverso il meccanismo della proiezione, il manipolatore si illude di non avere difetti ma li attribuisce agli altri, accusandoli e deresponsabilizzando se stesso spesso in modo inconsapevole e con una tale incoerenza da sembrare sconcertante. Gaslighting: è una delle tecniche di manipolazione mentale usate in amore, ma non solo. Il manipolatore nega di aver fatto oppure detto delle cose con lo scopo di difendersi e non mettere in discussione le proprie affermazioni. In questa maniera crea confusione e distorce la realtà della vittima, che inizierà ad avere sempre meno fiducia in se stessa.Bugie e omissioni: il manipolatore non si limita a chiedere, imporre e ordinare, ma cerca di raggiungere i propri fini per vie traverse come bugie, omissioni, false promesse. È la manipolazione affettiva fatta di bugie a fin di bene, quando per bene si intende il proprio. I manipolatori credono che mentire sia giusto al fine di salvaguardare il proprio ego ed ottenere benefici. Manipolazione affettiva: i sintomiI sintomi da manipolazione affettiva possono essere sottili. Spesso sono difficili da identificare, specialmente quando stanno accadendo a te. Le persone che diventano vittime della manipolazione affettiva possono iniziare a sperimentare cambiamenti nel loro umore o modo di reagire. Alcuni effetti della manipolazione affettiva che possiamo prendere in considerazione sono:Pensieri di vulnerabilità e perdita di sicurezza in se stessi.Diminuzione dell’autostima e difficoltà nel prendere decisioni senza chiedere un consiglio. Tra le conseguenze della manipolazione affettiva ci sono anche sentimenti di confusione quando non si riconosce la propria volontà in determinati atti.Paura di perdere il controllo di se stessi. Potresti credere che tutto ciò che dici sia distorto o che il significato di ciò che volevi trasmettere sia cambiato.Pensiero di non riuscire mai a soddisfare le aspettative dell'altro, che causa senso di colpa verso il partnerConseguenze fisiche come insonnia o disturbi del sonno, tachicardia, vertigini, sudorazione, mal di testa, nausea e altro.Le fasi della manipolazioneChi manipola agisce secondo precisi schemi utili a raggiungere il suo scopo. Possiamo suddividere le sue azioni in fasi precise, che definiscono l’escalation della manipolazione mentale nella coppia.1) La fase seduttivaIn questa fase la vittima verrà fatta sentire la persona più importante del mondo. Senza che se ne renda conto abbasserà le proprie difese tanto da raccontare tutto di sé:debolezzevalori moraliil proprio passatole ferite più profonde.2) La fase della distruzione e dell’odioTutte le risorse della vittima verranno via via distrutte in cambio di:dolore e risentimentoapatia e rabbiadubbi e sensi di colpa.A questo punto, dopo essere stata del tutto prosciugata e non avendo più nulla da "offrire", verrà buttata via come un oggetto inutile.3) Il post e i ritorniUscire da un trauma da manipolazione affettiva sarà difficilissimo: i segni potrebbero rimanere a lungo e la vittima passerà mesi, a volte anni, ripensando ai momenti belli e brutti, rimuginando e tormentandosi, alternando la rabbia alla nostalgia dei primi tempi.Quando sembrerà che tutto sia finito, nel momento in cui la vittima ricomincerà a vivere, ecco che il manipolatore ritornerà sui suoi passi per provare ad annientarla un’altra volta e farla rientrare nel ciclo della violenza da cui era finalmente riuscita a liberarsi. Come uscire dalla manipolazione affettiva Spesso, dietro ad un rapporto di coppia in crisi, ci sono diverse difficoltà che vanno dalla manipolazione alla dipendenza affettiva. Come liberarsi dalla manipolazione affettiva?Uscire dalla manipolazione affettiva è un compito non facile, ma neppure impossibile. Lasciare andare un manipolatore affettivo significa rinunciare alla sua approvazione e visione del mondo, smettere di accontentarsi delle briciole e sintonizzarsi sulla propria approvazione, autostima e visione di sé.Finché cerchi di adattarti alla prospettiva distorta del manipolatore, o cerchi di fargli vedere e capire la tua prospettiva, ti perderai in un labirinto di perplessità e confusione. Uno dei primi step per difendersi dalla manipolazione affettiva sta nel capire cosa senti tu da solo, cosa vuoi fare e poi seguirlo.Il manipolatore emotivo vuole che tu corrisponda a lui e all’immagine che vuole far passare di te. Come abbiamo detto, non corrispondere a ciò che vogliono i manipolatori emotivi ti espone alla loro rabbia e disapprovazione. Liberarsene significa innanzitutto smetterla di compiacere il manipolatore o cercare di ottenere il suo sostegno per ciò che senti, pensi o fai. Questa è la chiave contro la manipolazione affettiva: lasciare andare le sue richieste per prenderti cura dei tuoi desideri e bisogni. Imparare ad ascoltare maggiormente le proprie emozioni, le proprie idee come degne di valore, e come unica e vera bussola per capire qual è la giusta via da intraprendere. Prof. Dr. Giovanni MoscagiuroStudio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa Editori e Giornalisti europei in ambito investigativoDiritto Penale ,Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Esperto in Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Gang Stalking, Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente di Diritto Penale e Scienze Forensi, Patrocinatore Stragiudiziale, Mediatore delle liti, Giudice delle Conciliazioni iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia, Editori e Giornalisti European news Agency
Continua a leggere
Non ci sono commenti