Egregio Avvocato
Pubblicato il 26 apr. 2022 · tempo di lettura 1 minuti
La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce il giudizio nel merito da cui ne deriva la integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale, fatto valere in giudizio, da parte dell’Amministrazione con un provvedimento emesso spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale.
La cessazione della materia del contendere opera, infatti, quando si determina una successiva attività amministrativa che soddisfa pienamente l’interesse azionato. È, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi a pieno ed in modo non più retrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, in modo da non far residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.
La dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone, invece, il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice.
La decisione che dichiara la cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo si caratterizza per il contenuto che si accerta, ossia si indaga il merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione eventualmente arrecata ad opera delle successive determinazioni assunte dalla Pubblica amministrazione. Decisione non ha pertanto valenza meramente processuale, ma contiene l’accertamento relativo al rapporto amministrativo controverso e alla pretesa sostanziale vantata dall’interessato.
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Egregio Avvocato
17 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
La connivenza è quel comportamento per il quale un soggetto ha la consapevolezza che qualcun altro sta per commettere un reato, ma non fa nulla per impedirlo. Il soggetto connivente rimane quindi inerte e non interviene, pur sapendo che sta per perpetrarsi un reato. Ad esempio, io so che il mio migliore amico sta per commettere un furto, e non faccio nulla per fermarlo.Di regola, la connivenza – e quindi la totale inerzia del soggetto consapevole – non è punibile nell’ordinamento giuridico italiano. Non esiste, infatti, nel nostro sistema una norma giuridica che preveda un obbligo incombente sui comuni cittadini di impedire il verificarsi di reati da parte di altri soggetti. L’unico caso in cui il soggetto che non interviene può essere punito è il caso in cui incomba su di lui un obbligo giuridico di impedire l’evento (i.e. la commissione del reato), e quindi, a fronte della qualifica assunta, riveste una posizione di garanzia: ciò è quanto avviene, ad esempio, per i pubblici ufficiali. Se il soggetto riveste tale posizione di garanzia, e non impedisce un evento che ha l’obbligo giuridico di impedire, dovrà rispondere di concorso omissivo nell’altrui delitto commissivo.
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Egregio Avvocato
14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
La SCIA è un istituto di liberalizzazione dell’attività del privato, volto a sostituire il regime autorizzatorio in ambito amministrativo. L’acronimo SCIA sta per “Segnalazione Certificata di Inizio Attività” e consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva, senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte dei singoli enti preposti. La SCIA, infatti, produce effetti immediati ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90, e ciò consente di distinguerla dall’istituto previgente: la DIA (Dichiarazione di Inizio Attività), la quale, invece, non era connotata da questa legittimazione immediata (ma bisognava attendere un certo numero di giorni).La SCIA può essere presentata per svolgere attività economiche commerciali; produttive e artigianali; turistiche; agricole.Si compone di un’autocertificazione mediante la quale si documenta il possesso di requisiti soggettivi (morali e professionali se richiesti per lo svolgimento di determinate attività) e requisiti oggettivi (previsti dalla legge a seconda del tipo di attività economica da avviare). Deve essere presentata telematicamente mediante la registrazione al portale www.impresainungiorno.gov.it, e una volta presentata, si può iniziare l’attività economica. La Pubblica Amministrazione interessata svolgerà un’attività di controllo (entro 60 giorni dalla data di presentazione) allo scopo di individuare eventuali informazioni e/o allegati da integrare. Qualora vengano riscontrate anomalie, assenza di requisiti oppure la carenza di documentazione, sarà inviata una richiesta di integrazione. Nel caso di mancata regolarizzazione della SCIA, l’ufficio competente potrebbe inibire la prosecuzione dell’attività.
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Egregio Avvocato
17 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Uno dei diritti fondamentali della democrazia italiana è il cd. diritto di elettorato passivo: il diritto di ogni cittadino di ricoprire cariche elettive. Di regola, chiunque gode del diritto di elettorato attivo (quindi, diritto di votare) detiene anche il diritto di elettorato passivo, e quindi il diritto di essere votato. Tale regola trova solo particolari eccezioni, come può accadere per le elezioni della Camera dei Deputati e quella del Senato, che richiedono dei requisiti di età particolari.Tuttavia, il diritto di elettorato passivo può anche subire delle limitazioni, a fronte delle quali viene di fatto impedita la possibile elezione del singolo soggetto. Una prima limitazione è quella della incandidabilità, cioè la inidoneità funzionale assoluta ad essere eletto, non rimovibile dall’interessato. Ciò avviene, ad esempio, nel caso in cui il soggetto che voglia ricoprire la carica di deputato o di senatore riporti una condanna definitiva per determinati reati (indicati dal decreto Severino, d. lgs. n. 235/2012).Una seconda limitazione è quella della ineleggibilità, dovuta alla particolare carica ricoperta dal soggetto che si vuole candidare, e che lo metterebbe in una posizione di vantaggio rispetto agli altri candidati o che porrebbe gli elettori in una situazione di pressione psicologica nell’espressione del voto.Infine, ultima limitazione è quella della incompatibilità, per la quale uno stesso soggetto non può ricoprire contemporaneamente due determinate cariche (es. è incompatibile lo status di parlamentare con quella di Presidente della Repubblica). Chi si trova in tale condizione deve optare per l’una o per l’altra carica.
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Egregio Avvocato
16 feb. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Le due corti, note anche come Corte di Lussemburgo e di Strasburgo in virtù della rispettiva sede, sono due organi differenti e del tutto autonomi.La Corte di Giustizia è l’istituzione che svolge funzioni di natura giurisdizionale nel sistema dell’Unione Europea, esercitando competenze di tipo contenzioso rispetto ai ricorsi per infrazione, di annullamento, in carenza e per risarcimento, nonché pronunciandosi in via pregiudiziale sull’interpretazione dei trattati e sulla validità e l’interpretazione degli atti delle istituzioni, degli organi o organismi dell’Unione. Anche le singole persone fisiche o giuridiche possono adire in alcuni casi la Corte, ad esempio esperendo ricorso per annullamento contro gli atti (legislativi o comunque di una istituzione dell’UE) adottati nei loro confronti o loro riguardanti direttamente e individualmente, ancorché a tal fine debbano essere soddisfatte peculiari condizioni (sono in tal senso considerati ricorrenti “non privilegiati”).La Corte svolge anche funzioni consultive, quando deve rendere pareri (ad es. in caso di accordi internazionali dell’UE).La Corte EDU, invece, è stata istituita dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (la CEDU), firmata a Roma nel 1950 e promossa dal Consiglio d’Europa, un’organizzazione internazionale fondata sul metodo della cooperazione intergovernativa. Quest’ultima, a sua volta, deve essere tenuta distinta dal Consiglio Europeo e dal Consiglio dell’Unione, organi ricompresi nel quadro delle istituzioni dell’Unione Europea.La Corte EDU si occupa di garantire il rispetto della Convenzione da parte degli Stati contraenti. Essa può essere adita anche dalle persone fisiche per l’accertamento delle violazioni dei diritti tutelati dalla CEDU o dei suoi protocolli da parte dello Stato aderente alla Convenzione, nel rispetto delle condizioni previste dalla CEDU stessa.
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