Differenza tra cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza d’interesse

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Pubblicato il 26 apr. 2022 · tempo di lettura 1 minuti

Differenza tra cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza d’interesse | Egregio Avvocato

La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce il giudizio nel merito da cui ne deriva la integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale, fatto valere in giudizio, da parte dell’Amministrazione con un provvedimento emesso spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale.

 

La cessazione della materia del contendere opera, infatti, quando si determina una successiva attività amministrativa che soddisfa pienamente l’interesse azionato. È, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi a pieno ed in modo non più retrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, in modo da non far residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.

La dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone, invece, il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice.

 

La decisione che dichiara la cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo si caratterizza per il contenuto che si accerta, ossia si indaga il merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione eventualmente arrecata ad opera delle successive determinazioni assunte dalla Pubblica amministrazione. Decisione non ha pertanto valenza meramente processuale, ma contiene l’accertamento relativo al rapporto amministrativo controverso e alla pretesa sostanziale vantata dall’interessato.

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Opposizione alla richiesta di archiviazione

14 mar. 2022 tempo di lettura 5 minuti

L’art. 410 c.p.p. accorda una particolare tutela alla persona offesa dal reato, la quale ha la possibilità di intervenire direttamente in sede processuale opponendosi alla richiesta di archiviazione avanzata dal PM. In questo modo la persona offesa ha la possibilità di prevenire le eventuali conseguenze che la richiesta del PM potrebbe avere sulla propria sfera giuridica. Essendo un diritto particolarmente rilevante per la prosecuzione delle indagini, e che potrebbe interessare tutti i soggetti che subiscono un reato, vediamo insieme quali sono i presupposti e le condizioni per esercitare tale diritto di opposizione.La richiesta di archiviazione del PMLa possibilità per la persona offesa dal reato di opporsiCondizioni di ammissibilitàIl controllo del gip e i possibili esiti1 - La richiesta di archiviazione del PMIl procedimento penale ha inizio mediante l’acquisizione della cd. notitia criminis, cioè il ricevimento da parte delle autorità giurisdizionali della notizia di un fatto di reato. Sulla base di tale notizia il PM dispone e guida le indagini (le cd. indagini preliminari), al fine di vagliare la fondatezza del fatto di reato e di acquisire tutti gli elementi necessari così da comprendere se esercitare o meno l’azione penale.In particolare, nel caso in cui il PM ad esito delle indagini ritenga che non vi siano elementi sufficienti per esercitare l’azione penale, formula una richiesta di archiviazione (art. 408 c.p.p.), la quale a sua volta è sottoposta al vaglio e al controllo del giudice per le indagini preliminari (cd. gip). Invero, se da un lato il PM è considerato quale dominus della fase delle indagini, poiché detiene i principali poteri e conduce le attività investigative da porre in essere; dall’altro lato, in un sistema accusatorio, come quello italiano, è fortemente sentita l’esigenza che un soggetto terzo ed imparziale (come il gip) operi un controllo sulle scelte prese in sede di indagini. Il Pubblico Ministero, quindi, non può autonomamente decidere di archiviare, ma tale scelta deve necessariamente essere oggetto di controllo da parte del giudice per le indagini preliminari.2 - La possibilità per la persona offesa dal reato di opporsiÈ ben possibile che il fatto di reato contempli una persona offesa: molto spesso, infatti, le notizie di reato sono acquisite proprio tramite le persone offese, che sporgono denuncia-querela.In questi casi, la persona offesa può esplicitamente avanzare richiesta di essere informata circa l'eventuale archiviazione: può farlo o contestualmente alla proposizione della denuncia, o successivamente, ma comunque non più tardi della trasmissione della richiesta di archiviazione al g.i.p. Nel caso in cui abbia avanzato tale richiesta, il pubblico ministero deve provvedere a notificarle l'avviso della richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.p. precisando che, nel termine di venti giorni dal momento della notifica, la medesima persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione alla richiesta di archiviazione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. L'inosservanza del termine indicato per la presentazione dell'opposizione non comporta decadenze per la persona offesa, purché l'opposizione stessa venga presentata prima della pronuncia del gip sull'ammissibilità o meno della richiesta di archiviazione.Una disciplina particolare si ha ne caso dei “delitti commessi con violenza alla persona” e per il delitto di furto in abitazione o con strappo: in questi casi l’avviso di richiesta di archiviazione è notificato in ogni caso alla persona offesa, a prescindere dalla sua richiesta di essere avvisata. In questo caso il termine per prendere visione degli atti e proporre opposizione è di 30 giorni. 3 - Condizioni di ammissibilitàL’art. 410 c.p.p. prescrive due condizioni di ammissibilità per l’opposizione alla richiesta di archiviazione: deve indicare sia l’oggetto delle ulteriori indagini richieste; sia i relativi elementi di prova. Non si ritiene ammissibile, infatti, un’opposizione alla richiesta di archiviazione del tutto generica e priva di indicazioni per il PM, in quanto ciò che viene contestato è proprio il suo lavoro nel corso delle indagini preliminari. Il requisito delle investigazioni suppletive, in particolare, può essere assolto non soltanto attraverso l'indicazione di investigazioni nuove e quindi fino a quel momento non svolte, ma anche attraverso l'indicazione di investigazioni integrative e quindi, benché svolte, da approfondire. Ciò significa, ad esempio, che la persona offesa può sempre indicare nuovi testimoni, ma anche che può richiedere che vengano sentiti quelli già ascoltati, indicando eventuali circostanze diverse sulle quali raccogliere le informazioni. In questo senso, appare evidente come l'opposizione non assolva unicamente la funzione di assicurare il diritto di difesa della persona offesa, ma miri altresì a stimolare il controllo della magistratura giudicante sull'operato di quella requirente.4 - Il controllo del gip e i possibili esitiIl primo accertamento da svolgere riguarda la sussistenza o meno delle condizioni di ammissibilità: dovrà essere fissata udienza preliminare solo nel caso in cui l’opposizione presentata dalla persona offesa contenga l’indicazione sia dell’oggetto delle ulteriori indagini, sia i relativi elementi di prova. Se invece l’opposizione è inammissibile, il giudice dopo averne dichiarata l’invalidità, si limita ad operare un controllo de plano sulla richiesta di archiviazione (e quindi senza udienza). È possibile che il gip decida di accogliere la richiesta presentata dal PM, e in questo caso verrà emesso decreto di archiviazione ai sensi dell’art. 409 co. 1 c.p.p.Se invece il gip ritiene di non dover accogliere la richiesta di archiviazione, dovrà fissare entro 3 mesi la data di una udienza in camera di consiglio, alla quale possono partecipare il PM, la persona offesa e l’indagato. L’esito di tale udienza può essere triplice, e infatti il gip:Può pronunciare l’ordinanza di archiviazione;Può disporre che il PM compia ulteriori indagini;Può disporre che il PM entro 10 giorni formuli l’imputazione (cd. imputazione coatta)Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo

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Perché si dice che nel processo penale esiste un giudice naturale?

16 feb. 2022 tempo di lettura 1 minuti

L’espressione “giudice naturale precostituito per legge”, di cui all’art. 25 Cost., fa riferimento al principio che impedisce a qualsiasi organo legislativo, amministrativo e giudiziario di sottrarre discrezionalmente un procedimento penale ad un determinato giudice.Dall’art. 25 Cost. è possibile innanzitutto dedurre il principio della riserva di legge assoluta in materia di competenza: questo implica che la competenza del giudice può essere determinata soltanto dalla legge e non da fonti secondarie (come i regolamenti o gli atti amministrativi).Per il suo tenore letterale, la norma costituzionale pone, però, anche dei vincoli contenutistici. Essa impone infatti che le norme di legge che disciplinano la competenza non conferiscano un potere di scelta discrezionale ad alcun soggetto dell’ordinamento, incluso lo stesso organo giurisdizionale. Ciò in quanto l’esercizio della funzione giurisdizionale non può essere demandato a valutazioni di opportunità o convenienza, che sarebbero lesive dei principi fondamentali (ad es. quello di uguaglianza tra i cittadini).La necessaria precostituzione del giudice, invece, implica un ulteriore vincolo per il legislatore, cioè il divieto di applicazione retroattiva delle norme che riguardano la competenza stessa. Ogni eventuale riforma, pertanto, potrà valere soltanto per i fatti di reato che siano commessi dopo l’entrata in vigore della legge. Tale aspetto assume una importante rilevanza, evitando che il potere esecutivo o legislativo possano interferire con l’esercizio della funzione giurisdizionale, attuando trattamenti di favore ad hoc, con riferimento a fattispecie già verificatisi, per ragioni di interesse politico e opportunistiche. Infine, si parla di giudice naturale perché il giudice della controversia specifica può essere individuato sempre a priori, sulla base di criteri stabili e non discrezionali, previsti dalla legge e che si riferiscono al luogo di compimento del reato.

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Il divieto di aggressione tra stati

11 mar. 2022 tempo di lettura 2 minuti

Il crimine di aggressione è incluso tra i crimini internazionali nello Statuto di Roma della Corte penale internazionale. Infatti, l’art. 5.1 prevede che la Corte ha giurisdizione, oltre ai reati di: genocidio;  i vari crimini contro l’umanità; dei crimini di guerra e sul crimine di aggressione.A differenza degli altri, non si trovò un accordo immediato sulla definizione di crimine di aggressione e, dunque, venne stabilito che la Corte avrebbe potuto esercitare la sua giurisdizione solo dopo aver individuato la definizione e i criteri necessari per potervi ricorrere.  Nel 2010 a seguito della Conferenza di revisione dello Statuto, si sono apportate modifiche notevoli, trovandosi un accordo sulla definizione di “crimine di aggressione”. Tale espressione indica “la pianificazione, la preparazione, l’inizio o l’esecuzione, da parte di una persona in grado di esercitare effettivamente il controllo o di dirigere l’azione politica o militare di uno Stato, di un atto di aggressione che, per il suo carattere, gravità e portata, costituisce una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite.” Da sempre il diritto internazionale ha mostrato una posizione di notevole importanza al concetto di aggressione. Sin dalla Convenzione della Società delle Nazioni (1919), il concetto di aggressione esterna contro territori esterni, ricorre in diversi accordi e convenzioni, ma è in occasione del processo di Norimberga che se ne tratteggiano le caratteristiche per la prima volta. Successivamente, nei primi anni del 2000, il concetto di aggressione acquista una identità specifica e differenziata rispetto ai vari crimini presenti nel panorama internazionale.Si è espresso con forza la proibizione dell’uso della forza nel diritto internazionale, ricomprendendo anche l’atto di aggressione, dovendosi distinguere tra il concetto di “atto di aggressione” e “crimine di aggressione”. Per quel che riguarda il primo esso s’inquadra “nell’uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di un altro Stato, o in qualunque altro modo contrario alla Carta delle Nazioni Unite”. Per il secondo, invece, si ritiene che non debba essere riportato sempre ad un crimine di aggressione; ma, anzi, vari atti di aggressione; quindi, per natura esercitati dallo Stato, non possono essere considerati contemporaneamente crimini internazionali dell’individuo.

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La motivazione del provvedimento amministrativo

2 feb. 2022 tempo di lettura 2 minuti

La motivazione del provvedimento amministrativo rappresenta lo strumento attraverso il quale la P.a. esterna i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno portato all’emanazione di un dato provvedimento.L’art. 3 L. 241/1990 contiene disposizioni di applicazione generale, valide per tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei concorsi e il personale, ad eccezione degli atti normativi e a contenuto generale. Sottratte alla motivazione sono anche le forme di silenzio assenso di cui all’art. 20 L. 241/1990.La ratio della motivazione va individuata, nell’esigenza di garantire agli interessati la ricostruzione dell’iter logico seguito dall’amministrazione, anche allo scopo di verificarne la correttezza nonché eventuali profili di illegittimità.Per quanto riguarda la struttura della motivazione, l’art. 3 fa riferimento tanto alle ragioni di fatto, quanto ai presupposti di diritto. Per presupposti di fatto si intendono gli elementi e i dati fattuali acquisiti durante l’istruttoria, oggetto di valutazione da parte della PA. Invece, le ragioni giuridiche, comprendono le argomentazioni condotte sul piano del diritto, cioè le norme che sono state considerate applicabili nella fatt. concreta all’esame dall’amministrazione procedente.Per quel che riguarda i canoni della motivazione, dottrina e giurisprudenza li individuano nella congruità (quindi nel percorso logico seguito dalla P.a.) e nella sufficienza (nell’eliminare i dubbi di irrazionalità e di arbitrio nell’operato della P.a.).Infine, l’ultimo comma dell’art. 3 dispone che in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità a cui è possibile fare ricorso.Per quanto riguarda i profili giurisdizionali attinenti all’obbligo di motivazione, bisogna considerare che, a seguito dell’entrata in vigore della L. 241/1990, la mancanza di motivazione può essere considerata come una violazione di legge, mentre in precedenza si parlava di un vizio attinente all’eccesso di potere.In caso di motivazione perplessa e contraddittoria, invece, si può continuare a parlare di eccesso di potere, riguardando il vizio e non la motivazione in sé, ma il concreto svolgimento del potere amministrativo.

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