Differenza tra cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza d’interesse

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Pubblicato il 26 apr. 2022 · tempo di lettura 1 minuti

Differenza tra cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza d’interesse | Egregio Avvocato

La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce il giudizio nel merito da cui ne deriva la integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale, fatto valere in giudizio, da parte dell’Amministrazione con un provvedimento emesso spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale.

 

La cessazione della materia del contendere opera, infatti, quando si determina una successiva attività amministrativa che soddisfa pienamente l’interesse azionato. È, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi a pieno ed in modo non più retrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, in modo da non far residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.

La dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone, invece, il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice.

 

La decisione che dichiara la cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo si caratterizza per il contenuto che si accerta, ossia si indaga il merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione eventualmente arrecata ad opera delle successive determinazioni assunte dalla Pubblica amministrazione. Decisione non ha pertanto valenza meramente processuale, ma contiene l’accertamento relativo al rapporto amministrativo controverso e alla pretesa sostanziale vantata dall’interessato.

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Differenze: diritto soggettivo e interesse legittimo

16 mar. 2022 tempo di lettura 1 minuti

Nel diritto amministrativo odierno la differenza tra diritto soggettivo e interesse legittimo ha assunto una rilevanza fondamentale: nel nostro ordinamento vi è un cd. doppio binario di giurisdizione, cioè si ha una giurisdizione ordinaria o una giurisdizione amministrativa a seconda che il privato richieda la tutela dell’uno o dell’altra situazione giuridica soggettiva.In particolare, a differenza di quanto avveniva in precedenza, oggi sia il diritto soggettivo sia l’interesse legittimo sono delle situazioni giuridiche meritevoli di essere tutelate, e l’interesse legittimo non deve essere considerato un quid minus rispetto al diritto soggettivo, ma invece una situazione giuridica soggettiva avente pari dignità. Questo è l’esito di una lunga evoluzione giurisprudenziale, che trova fondamento anche nel fatto che l’art. 24 della Costituzione ponga le due situazioni sullo stesso piano. Tuttavia, qualche differenza comunque permane. Il diritto soggettivo, infatti, gode di una tutela assoluta e incondizionata, che non può essere in alcun modo sacrificata in favore dell’interesse pubblico. La giurisdizione preordinata alla sua tutela è quella ordinaria, e il giudice ordinario possiede il solo potere di disapplicazione del provvedimento amministrativo lesivo (artt. 4 e 5 Laac). L’interesse legittimo, invece, gode di una tutela relativa e condizionata: la Pubblica amministrazione ha il potere di sacrificare l’interesse del privato in favore di un interesse pubblico, e quindi legittimamente di non soddisfare la pretesa del privato. A fronte di un interesse legittimo, la giurisdizione si incardina dinanzi al giudice amministrativo, il quale ha dei poteri più incisivi rispetto al giudice ordinario, prima di tutti quello di annullamento del provvedimento.

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È obbligatorio denunciare un reato?

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La denuncia di un reato è, come regola generale, facoltativa: la scelta se denunciare o meno un reato di cui si abbia conoscenza è, infatti, rimessa al senso civico di ciascuno, salvi alcuni casi tassativamente indicati dalla legge.Premessa: caratteri generali della denunciaLa denuncia da parte dei privatiLa denuncia da parte di pubblici ufficiali, incaricati di un pubblico servizio e agenti di polizia giudiziariaLa denuncia da parte del difensore1 - Premessa: caratteri generali della denunciaLa denuncia è una notizia di reato: è, cioè, un’informazione che permette alle autorità giudiziarie (in particolare al Pubblico Ministero) di venire a conoscenza di un illecito penale.A differenza della querela (per un approfondimento sulla differenza fra denuncia e querela vi rimandiamo qui), la denuncia può essere presentata da qualsiasi persona abbia avuto notizia di un reato procedibile d’ufficio. I reati procedibili d’ufficio sono quelli in cui lo Stato procede nei confronti dell’autore reato a prescindere dalla volontà della persona offesa, cioè anche se quest’ultima non sporge querela o se addirittura non vuole che il colpevole sia processato. La maggior parte dei reati è procedibile d’ufficio: ricordiamo, a titolo di esempio, il furto in abitazione, la rapina nonché i più gravi reati contro la persona, come l’omicidio. La denuncia deve contenere, ai sensi dell’art. 332 c.p.p., l’esposizione degli elementi essenziali del fatto, l’indicazione della data in cui viene presentata, le fonti di prova già note nonché, se conosciute, le generalità della persona cui il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che sono in grado di riferire sui fatti.La denuncia può essere scritta o orale e può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria o direttamente al Pubblico Ministero.La denuncia, infine, deve essere sottoscritta dal denunciante: se è anonima non può essere utilizzata. 2 - La denuncia da parte dei privatiL’art. 333 c.p.p. pone la regola generale secondo cui “Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile d’ufficio può farne denuncia”. Il nostro codice di rito, quindi, lascia decidere discrezionalmente a ciascuno se presentare denuncia per un reato di cui abbia notizia.Vi sono, però, cinque ipotesi in cui il privato è obbligato a denunciare:quando sia un cittadino italiano e abbia avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato punito con la pena dell’ergastolo (si tratta, ad esempio, del delitto di attentato contro il Presidente della Repubblica): se non lo fa, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa;quando abbia ricevuto cose provenienti da delitto: l’omessa denuncia è punita con l’arresto fino a 6 mesi o con l’ammenda;quando abbia notizia di materie esplodenti situate nel luogo in cui vive, pena l’arresto da 3 a 12 mesi o l’ammenda;quando abbia subito un furto di armi o esplosivi: in caso di violazione, è prevista un’ammenda;quando abbia avuto conoscenza del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione: se non lo fa, è punibile con la reclusione fino a 3 anni.3 - La denuncia da parte di pubblici ufficiali, incaricati di un pubblico servizio e agenti di polizia giudiziariaI pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l’obbligo di denunciare i reati procedibili d’ufficio dei quali vengano a conoscenza sia nell’esercizio delle funzioni – cioè durante l’orario di lavoro – sia a causa della funzione o servizio (artt. 361 e 362 c.p.p.). Sono ritenuti incaricati di pubblico servizio, ad esempio, gli insegnanti pubblici: questi, ad esempio, se viene a conoscenza che una sua allieva subisce maltrattamenti in famiglia deve denunciarli, anche se lo apprende fuori dall’orario di lavoro. Anche i medici dipendenti pubblici sono considerati incaricati di un pubblico servizio: ne consegue che hanno l’obbligo di denuncia di tutti i reati procedibili d’ufficio di cui abbiano avuto conoscenza nell’esercizio o a causa delle funzioni. Il medico privato, invece, ha l’obbligo di referto di cui all’art. 365 c.p.p.: si tratta di una particolare forma di denuncia cui è tenuto l’esercente la professione sanitaria che abbia prestato la propria assistenza o operi in casi che possono presentare i caratteri di un delitto procedibile d’ufficio. Il referto deve essere trasmesso alle autorità inquirenti entro 48 ore, a meno che il referto possa esporre la persona assistita a procedimento penale: in questo caso l’obbligo viene meno.Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, invece, hanno l’obbligo di denunciare tutti i reati procedibili d’ufficio di cui siano venuti a conoscenza, anche fuori dal servizio svolto (art. 361 co. 2 c.p.p.). 4 - La denuncia da parte del difensoreAi sensi dell’art. 344-bis c.p.p., il difensore e i suoi ausiliari non hanno un obbligo di denuncia neppure in relazione ai reati di cui abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte: questi soggetti sono in ogni caso vincolati al segreto professionale. Editor: dott.ssa Elena Pullano

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Qual è la differenza tra patteggiamento e giudizio abbreviato?

29 gen. 2022 tempo di lettura 1 minuti

Il patteggiamento è un rito speciale previsto nel codice di procedura penale, il quale comporta che il giudice applichi con sentenza la pena che è stata indicata da una richiesta concorde del Pubblico Ministero e dell’imputato. In tal caso, si ottiene una notevole semplificazione del processo, poiché viene eliminata l’assunzione delle prove e l’utilizzazione dei verbali redatti in sede di indagine. La sentenza, inoltre, non può essere appellata ed è solo ricorribile in Cassazione, peraltro per limitati motivi specificamente individuati dalla legge. Essa, invece, non ha effetto di giudicato ai (soli) fini degli effetti civili.La legge incentiva l’imputato a tale accordo, soprattutto a fini deflattivi, prevedendo che nella determinazione della pena debba essere prevista una diminuzione fino a un terzo.Tali aspetti individuano le significative differenze col rito abbreviato.In tale secondo caso, l’imputato rinuncia al dibattimento, accettando che la pronuncia del giudice avvenga all’esito dell’udienza preliminare, acconsentendo a che vengano utilizzati gli atti segreti compiuti durante le indagini, eventualmente condizionando la richiesta ad una integrazione probatoria e indicando le prove di cui ritenga necessaria l’ammissione. Questi rinuncia cosi al pieno contraddittorio nella formazione della prova e ai diritti che gli spettano in dibattimento.Nel caso di giudizio abbreviato, l’imputato non conosce l’esito del giudizio (cioè se verrà assolto o condannato), né l’entità della pena base che il giudice sceglierà e in relazione alla quale parimenti beneficerà di una riduzione pari a un terzo. Nel caso di patteggiamento, invece, l’imputato sa in anticipo la pena che gli verrà inflitta – oltre che l’esito, appunto, di condanna. Può evidenziarsi, quindi, che in tale caso il sacrificio del diritto alla prova è compensato dal fatto che l’imputato, con l’accordo, incide direttamente sia sulla qualità, sia sulla quantità della pena, così potendo valutare in concreto se gli convenga abbandonare le garanzie del dibattimento.

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Le circostanze del reato: classificazioni

6 apr. 2022 tempo di lettura 1 minuti

Le circostanze del reato sono elementi accidentali del reato, la cui presenza determina un incremento della pena o una diminuzione della stessa. Il reato è già perfetto anche in assenza di quell’elemento. Esistono diversi tipi di circostanze: circostanze comuni e circostanze speciali, a seconda che possano applicarsi a tutti i reati di parte speciale, o solo ad alcune fattispecie specifiche. Diversa è la distinzione tra circostanze ad efficacia comune e circostanze ad efficacia speciale: in questo caso le prime comportano un aumento o diminuzione di pena pari a 1/3; nella seconda categoria, invece, rientrano diverse fattispecie, e cioè le circostanze ad effetto speciale, le circostanze autonome e le circostanze indipendenti.In particolare, le circostanze ad effetto speciale, contemplate e definite dallo stesso legislatore, ex art. 63 c.p. “importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo”. Le circostanze autonome sono quelle per le quali muta il tipo di pena e la circostanza comporta il passaggio dalla pena pecuniaria a quella detentiva, o viceversa; lo stesso quando è previsto il passaggio dalla reclusione all’ergastolo.Infine, le circostanze indipendenti sono quelle circostanze che prevedono una nuova cornice edittale indicata in termini numerici; il legislatore indica il nuovo minimo della pena e il nuovo massimo della pena. Es: art. 434 c.p. (crollo o disastro ambientale). Queste ultime sono state oggetto di un’interessante trattazione giurisprudenziale, che sarà presto approfondito in un articolo ad hoc.

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