Differenza tra cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza d’interesse

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Pubblicato il 26 apr. 2022 · tempo di lettura 1 minuti

Differenza tra cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza d’interesse | Egregio Avvocato

La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce il giudizio nel merito da cui ne deriva la integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale, fatto valere in giudizio, da parte dell’Amministrazione con un provvedimento emesso spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale.

 

La cessazione della materia del contendere opera, infatti, quando si determina una successiva attività amministrativa che soddisfa pienamente l’interesse azionato. È, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi a pieno ed in modo non più retrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, in modo da non far residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.

La dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone, invece, il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice.

 

La decisione che dichiara la cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo si caratterizza per il contenuto che si accerta, ossia si indaga il merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione eventualmente arrecata ad opera delle successive determinazioni assunte dalla Pubblica amministrazione. Decisione non ha pertanto valenza meramente processuale, ma contiene l’accertamento relativo al rapporto amministrativo controverso e alla pretesa sostanziale vantata dall’interessato.

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Tentativo circostanziato di delitto e tentativo di delitto circostanziato

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Il tentativo circostanziato di delitto è quella fattispecie ove il soggetto agente pone in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un reato, nei quali sia presente in rerum natura una circostanza di reato. Si può fare l’esempio di un soggetto che si reca in banca per commettere una rapina con un’arma, però viene arrestato in flagranza: si ha una tentata rapina e la circostanza dell’uso delle armi sussiste in rerum natura.Il tentativo di delitto circostanziato, invece, è quella fattispecie nella quale la circostanza di reato non esiste nella realtà, ma vi sarebbe stata solo se il reato fosse arrivato a consumazione. Ad esempio, il soggetto agisce per rubare un famosissimo quadro, ma viene arrestato mentre lo sta afferrando: è un tentato furto, e la circostanza del danno ingente non c’è ma ci sarebbe stata solo in caso di consumazione.Mentre l’ammissibilità della prima fattispecie è pacificamente ammessa, la seconda fattispecie, il tentativo di delitto circostanziato, pone maggiori problemi. La dottrina prevalente ritiene non ammissibile tale fattispecie, perché la norma sul tentativo (art. 56 c.p.) si riferisce solo al delitto e non anche alla circostanza. La giurisprudenza a Sezioni Unite, invece, ritiene ammissibile il tentativo di delitto circostanziato per un’esigenza di proporzionalità e ragionevolezza della pena, ma richiede due presupposti: la certezza della verificazione della circostanza in caso di consumazione; e che nel proposito criminoso del soggetto agente rientri anche la sussistenza della circostanza (che, quindi, deve essere oggetto di rappresentazione).

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Opposizione alla richiesta di archiviazione

14 mar. 2022 tempo di lettura 5 minuti

L’art. 410 c.p.p. accorda una particolare tutela alla persona offesa dal reato, la quale ha la possibilità di intervenire direttamente in sede processuale opponendosi alla richiesta di archiviazione avanzata dal PM. In questo modo la persona offesa ha la possibilità di prevenire le eventuali conseguenze che la richiesta del PM potrebbe avere sulla propria sfera giuridica. Essendo un diritto particolarmente rilevante per la prosecuzione delle indagini, e che potrebbe interessare tutti i soggetti che subiscono un reato, vediamo insieme quali sono i presupposti e le condizioni per esercitare tale diritto di opposizione.La richiesta di archiviazione del PMLa possibilità per la persona offesa dal reato di opporsiCondizioni di ammissibilitàIl controllo del gip e i possibili esiti1 - La richiesta di archiviazione del PMIl procedimento penale ha inizio mediante l’acquisizione della cd. notitia criminis, cioè il ricevimento da parte delle autorità giurisdizionali della notizia di un fatto di reato. Sulla base di tale notizia il PM dispone e guida le indagini (le cd. indagini preliminari), al fine di vagliare la fondatezza del fatto di reato e di acquisire tutti gli elementi necessari così da comprendere se esercitare o meno l’azione penale.In particolare, nel caso in cui il PM ad esito delle indagini ritenga che non vi siano elementi sufficienti per esercitare l’azione penale, formula una richiesta di archiviazione (art. 408 c.p.p.), la quale a sua volta è sottoposta al vaglio e al controllo del giudice per le indagini preliminari (cd. gip). Invero, se da un lato il PM è considerato quale dominus della fase delle indagini, poiché detiene i principali poteri e conduce le attività investigative da porre in essere; dall’altro lato, in un sistema accusatorio, come quello italiano, è fortemente sentita l’esigenza che un soggetto terzo ed imparziale (come il gip) operi un controllo sulle scelte prese in sede di indagini. Il Pubblico Ministero, quindi, non può autonomamente decidere di archiviare, ma tale scelta deve necessariamente essere oggetto di controllo da parte del giudice per le indagini preliminari.2 - La possibilità per la persona offesa dal reato di opporsiÈ ben possibile che il fatto di reato contempli una persona offesa: molto spesso, infatti, le notizie di reato sono acquisite proprio tramite le persone offese, che sporgono denuncia-querela.In questi casi, la persona offesa può esplicitamente avanzare richiesta di essere informata circa l'eventuale archiviazione: può farlo o contestualmente alla proposizione della denuncia, o successivamente, ma comunque non più tardi della trasmissione della richiesta di archiviazione al g.i.p. Nel caso in cui abbia avanzato tale richiesta, il pubblico ministero deve provvedere a notificarle l'avviso della richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.p. precisando che, nel termine di venti giorni dal momento della notifica, la medesima persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione alla richiesta di archiviazione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. L'inosservanza del termine indicato per la presentazione dell'opposizione non comporta decadenze per la persona offesa, purché l'opposizione stessa venga presentata prima della pronuncia del gip sull'ammissibilità o meno della richiesta di archiviazione.Una disciplina particolare si ha ne caso dei “delitti commessi con violenza alla persona” e per il delitto di furto in abitazione o con strappo: in questi casi l’avviso di richiesta di archiviazione è notificato in ogni caso alla persona offesa, a prescindere dalla sua richiesta di essere avvisata. In questo caso il termine per prendere visione degli atti e proporre opposizione è di 30 giorni. 3 - Condizioni di ammissibilitàL’art. 410 c.p.p. prescrive due condizioni di ammissibilità per l’opposizione alla richiesta di archiviazione: deve indicare sia l’oggetto delle ulteriori indagini richieste; sia i relativi elementi di prova. Non si ritiene ammissibile, infatti, un’opposizione alla richiesta di archiviazione del tutto generica e priva di indicazioni per il PM, in quanto ciò che viene contestato è proprio il suo lavoro nel corso delle indagini preliminari. Il requisito delle investigazioni suppletive, in particolare, può essere assolto non soltanto attraverso l'indicazione di investigazioni nuove e quindi fino a quel momento non svolte, ma anche attraverso l'indicazione di investigazioni integrative e quindi, benché svolte, da approfondire. Ciò significa, ad esempio, che la persona offesa può sempre indicare nuovi testimoni, ma anche che può richiedere che vengano sentiti quelli già ascoltati, indicando eventuali circostanze diverse sulle quali raccogliere le informazioni. In questo senso, appare evidente come l'opposizione non assolva unicamente la funzione di assicurare il diritto di difesa della persona offesa, ma miri altresì a stimolare il controllo della magistratura giudicante sull'operato di quella requirente.4 - Il controllo del gip e i possibili esitiIl primo accertamento da svolgere riguarda la sussistenza o meno delle condizioni di ammissibilità: dovrà essere fissata udienza preliminare solo nel caso in cui l’opposizione presentata dalla persona offesa contenga l’indicazione sia dell’oggetto delle ulteriori indagini, sia i relativi elementi di prova. Se invece l’opposizione è inammissibile, il giudice dopo averne dichiarata l’invalidità, si limita ad operare un controllo de plano sulla richiesta di archiviazione (e quindi senza udienza). È possibile che il gip decida di accogliere la richiesta presentata dal PM, e in questo caso verrà emesso decreto di archiviazione ai sensi dell’art. 409 co. 1 c.p.p.Se invece il gip ritiene di non dover accogliere la richiesta di archiviazione, dovrà fissare entro 3 mesi la data di una udienza in camera di consiglio, alla quale possono partecipare il PM, la persona offesa e l’indagato. L’esito di tale udienza può essere triplice, e infatti il gip:Può pronunciare l’ordinanza di archiviazione;Può disporre che il PM compia ulteriori indagini;Può disporre che il PM entro 10 giorni formuli l’imputazione (cd. imputazione coatta)Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo

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Amnistia e indulto: le differenze

16 feb. 2022 tempo di lettura 1 minuti

L'amnistia e l'indulto sono due istituti per certi versi analoghi, ma che presentano tra loro delle differenze sostanziali. Si tratta di istituti conosciuti dalla Costituzione all’art. 79, nel quale è previsto che entrambi i provvedimenti devono essere deliberati con larga maggioranza parlamentare e, precisamente, con due terzi dei componenti di ogni Camera. Tale maggioranza è prevista al fine di ricercare una larga condivisione per la decisione di perdonare determinati reati ed evitare abusi nell’adozione di tali istituti. Entrambi i tipi di provvedimenti hanno efficacia retroattiva, ma, per espressa previsione costituzionale, non possono essere applicati con riferimento a reati commessi dopo la presentazione del disegno di legge alle Camere.La principale differenza tra i due istituti in esame consta nel fatto che l’amnistia estingue il reato, mentre l’indulto estingue solo la pena. Con l'amnistia, in genere, si cerca di stemperare eventuali tensioni all'interno del Paese per mantenere una situazione di armonia all'interno della società (cd. pacificazione sociale). L’amnistia ha causa di clemenza ed è giustificata dalla presenza di situazioni oggettivamente eccezionali e per certi versi irripetibili. L'indulto, invece, è maggiormente mirato a contrastare il fenomeno del sovraffollamento carcerario; essendo una causa di estinzione della pena opera soltanto sulla pena concretamente inflitta al soggetto, non aggredendo il reato nella sua interezza che invece continuerà a produrre quegli effetti che può ancora esplicare.

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