La libertà sindacale e il diritto di sciopero

Avv. Egregio Avvocato

Egregio Avvocato

Pubblicato il 8 feb. 2022 · tempo di lettura 1 minuti

La libertà sindacale e il diritto di sciopero | Egregio Avvocato

L’art. 39 della Costituzione, che regolamenta l’organizzazione sindacale, non è stato mai applicato nel nostro ordinamento, salvo il primo comma che sancisce la libertà di organizzazione sindacale


La Costituzione, infatti, prefigura un modello specifico di organizzazione sindacale, che ricorda lontanamente le corporazioni del periodo fascista: ovvero un sindacato che viene registrato, acquista la personalità giuridica e può entrare in rappresentanze unitarie che stipulano contratti collettivi di lavoro con efficacia normativa, poiché vincolanti per tutti gli appartenenti alla categoria. 


I sindacati però si sono sempre rifiutati di dare attuazione alla norma. Pertanto, gli attuali sindacati sono semplici associazioni di diritto privato e i contratti che stipulano non sono fonti dell’ordinamento generale, ma hanno valore vincolante solo per i soggetti contraenti e per i loro iscritti.


Lo sciopero è la sospensione collettiva temporanea delle prestazioni di lavoro rivolta alla tutela di un particolare interesse dei lavoratori: è un diritto riconosciuto e, infatti, chi sciopera non può subire conseguenze negative sul piano penale, civile o disciplinare (a parte la sospensione della retribuzione).

Lo sciopero tutelato dall’art. 40 Cost., però, è solo quello che i lavoratori dipendenti attuano per interessi, anche non economici, di categoria, e non anche quello politico o quello attuato dai datori di lavoro (c.d. serrata) o dai liberi professionisti. Tuttavia anche queste manifestazioni sono libere e consentite, anche se non dall’art. 40 Cost., attraverso altre libertà costituzionalmente garantite, come quella di riunione. 


L’art. 40 Cost., rinvia alle leggi la regolazione e i limiti del diritto di sciopero. 

Ma anche questa disposizione è priva di attuazione, in quanto non è mai stata approvata una disciplina generale del diritto di sciopero: esiste solo la disciplina del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, con la L. 146/1990, cioè la sanità, la giustizia, i trasporti pubblici e così via, nei quali devono comunque essere garantite le prestazioni indispensabili.



Condividi:

Articoli che potrebbero interessarti

Che succede se si copia una tesi di laurea?

17 nov. 2021 tempo di lettura 1 minuti

La scrittura di una tesi rappresenta spesso il lavoro conclusivo di un percorso di studi, come quello universitario, e deve essere un’opera originale e unica del suo autore, scritta autonomamente e personalmente. Appropriarsi del lavoro di altri con la copiatura dei contenuti è un’attività vietata che può avere diverse conseguenze. Oltre a quelle “interne”, previste dalla singola Università, vi sono quelle previste dalla legge italiana, di natura civilistica ma anche penale e amministrativa. Il soggetto che subisce il plagio, infatti, potrebbe chiedere il risarcimento dei danni determinati dalla violazione del diritto d’autore che tutela la sua opera.La condotta, però, potrebbe integrare anche il reato previsto all’art. 1 della Legge 475/1925.La norma prevede la reclusione da tre mesi a un anno per chiunque, in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o ogni altro grado titolo scolastico o accademico, o per l’abilitazione all’esercizio di una professione o per il rilascio di diplomi o patenti, presenti come propri dissertazioni, studi, pubblicazioni o progetti tecnici o ogni altro lavoro opera di altri soggetti.Il reato è aggravato nel caso in cui viene conseguito l’intento voluto o se il soggetto agisce a fine di lucro o la condotta è abituale.È, inoltre, prevista anche la pena accessoria della revoca del titolo conseguito.Nei casi più gravi, potrebbe essere adottata anche la sanzione amministrativa dell’espulsione dall’Università.Il plagio è escluso se l’autore cita opportunamente le fonti e i testi ai quali si fa riferimento, seguendo le indicazioni all’uopo previste.La giurisprudenza è comunque incline a ritenere che il reato si configuri solo quando ci sia una consistente (e non marginale) riproduzione pedissequa e fraudolenta di un testo altrui.

Continua a leggere

Scritto da:

Egregio Avvocato

Remissione della querela

1 mar. 2022 tempo di lettura 1 minuti

La querela è l’atto mediante il quale la persona offesa manifesta la volontà che si persegua penalmente il fatto di reato che essa ha subìto. La querela, infatti, si compone di due elementi: la notizia di reato e la manifestazione della volontà che si proceda penalmente in ordine al medesimo.È riconosciuta, tuttavia, la possibilità di revocare la querela precedentemente presentata. Tale possibilità è prevista all’art. 152 c.p., e viene qualificata come una causa di estinzione del reato: a causa della rinuncia della persona offesa viene meno anche l'interesse statale alla punibilità del colpevole. Ovviamente essa rileva solamente nei reati procedibili a querela di parte.La remissione può essere processuale o extraprocessuale e, in quest'ultimo caso, può essere manifestata in forma espressa o tacita, ovvero con comportamenti incompatibili con la volontà di persistere nella querela. Peraltro, la remissione non può essere sottoposta a termini o condizioni ed è valida solo se espressa prima della sentenza di condanna.Originariamente si riteneva che per produrre l’effetto estintivo, fosse necessaria l’accettazione del querelato: quest’ultimo avrebbe potuto avere infatti interesse ad avere una sentenza di assoluzione nel merito. Da ultimo, invece, la Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che la legge non richiede un'accettazione neppure implicita da parte del querelato. Tuttavia, è possibile la sua condanna alle spese processuali, come disposto dall'art. 340 comma 4, solo se vi è la prova che il querelato abbia avuto almeno conoscenza della remissione della querela, o almeno che sia stato nelle condizioni di averne conoscenza. Solo a tali condizioni, pertanto, la remissione produrrebbe il suo effetto estintivo.

Continua a leggere

Scritto da:

Egregio Avvocato

Cos'è la «simulazione»?

17 nov. 2021 tempo di lettura 1 minuti

In diritto civile, si parla di «simulazione» per individuare l’ipotesi in cui due o più soggetti stipulino un contratto che in realtà non vogliono e fingono di volere, per creare un’apparenza contrattuale difforme dalla realtà contrattuale effettivamente voluta.Per realizzarla le parti ricorrono a più negozi, quali: il «negozio simulato», cioè il contratto stipulato per creare la situazione di apparenza, i cui effetti non sono in realtà voluti;l’«accordo simulatorio», o c.d. «controdichiarazione», che si affianca al negozio simulato e con il quale le parti convengono che il negozio simulato non abbia effetto tra loro, eventualmente stabilendo quali effetti diversi vogliano produrre;in quest’ultimo caso, cioè la simulazione c.d. relativa (in cui le parti hanno inteso stipulare anche un contratto diverso da quello che appare), viene concluso anche il «negozio dissimulato», cioè il contratto realmente voluto dalle parti.Tale contratto non figura nei casi di simulazione c.d. assoluta, in cui le parti convengono che non si costituisca tra loro alcun contratto.La simulazione può colpire diversi elementi del rapporto contrattuale (ad esempio il tipo di contratto, l’oggetto, alcune sue clausole). Può riguardare anche l’identità di una delle parti: è il caso della c.d. interposizione fittizia, in cui i contraenti, ad. es. Tizio e Caio, stipulano, con il consenso di Sempronio, un contratto simulato tra loro, mentre il contratto dissimulato (realmente voluto) viene stipulato tra Tizio e Sempronio. In questi casi, la simulazione viene utilizzata per occultare all’esterno l’identità di una delle parti.

Continua a leggere

Scritto da:

Egregio Avvocato

Commenti

Non ci sono commenti

Egregio Avvocato® 2026 | Massimo Zerbini CF ZRBMSM53A17L390J