Egregio Avvocato
Pubblicato il 8 feb. 2022 · tempo di lettura 1 minuti
L’art. 39 della Costituzione, che regolamenta l’organizzazione sindacale, non è stato mai applicato nel nostro ordinamento, salvo il primo comma che sancisce la libertà di organizzazione sindacale.
La Costituzione, infatti, prefigura un modello specifico di organizzazione sindacale, che ricorda lontanamente le corporazioni del periodo fascista: ovvero un sindacato che viene registrato, acquista la personalità giuridica e può entrare in rappresentanze unitarie che stipulano contratti collettivi di lavoro con efficacia normativa, poiché vincolanti per tutti gli appartenenti alla categoria.
I sindacati però si sono sempre rifiutati di dare attuazione alla norma. Pertanto, gli attuali sindacati sono semplici associazioni di diritto privato e i contratti che stipulano non sono fonti dell’ordinamento generale, ma hanno valore vincolante solo per i soggetti contraenti e per i loro iscritti.
Lo sciopero è la sospensione collettiva temporanea delle prestazioni di lavoro rivolta alla tutela di un particolare interesse dei lavoratori: è un diritto riconosciuto e, infatti, chi sciopera non può subire conseguenze negative sul piano penale, civile o disciplinare (a parte la sospensione della retribuzione).
Lo sciopero tutelato dall’art. 40 Cost., però, è solo quello che i lavoratori dipendenti attuano per interessi, anche non economici, di categoria, e non anche quello politico o quello attuato dai datori di lavoro (c.d. serrata) o dai liberi professionisti. Tuttavia anche queste manifestazioni sono libere e consentite, anche se non dall’art. 40 Cost., attraverso altre libertà costituzionalmente garantite, come quella di riunione.
L’art. 40 Cost., rinvia alle leggi la regolazione e i limiti del diritto di sciopero.
Ma anche questa disposizione è priva di attuazione, in quanto non è mai stata approvata una disciplina generale del diritto di sciopero: esiste solo la disciplina del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, con la L. 146/1990, cioè la sanità, la giustizia, i trasporti pubblici e così via, nei quali devono comunque essere garantite le prestazioni indispensabili.
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Egregio Avvocato
28 apr. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
L’istituto dello spoil system, caratterizza una parte del personale burocratico come di stretta estrazione fiduciaria, legandone l’ingresso e uscita dall’amministrazione all’avvicendamento dei diversi esecutivi.Quanti eseguono un ufficio in virtù dell’esercizio della prerogativa governativa di assunzione/ nomina discrezionale restano legati all’amministrazione da un rapporto di lavoro segnato geneticamente dalla previsione della sua cessazione al mutare dell’esecutivo.Di una forma di spoils system all’italiana, si è parlato in relazione al comma 8 dell’art. 19 D. lgs. 165/2001. Con specifico riguardo agli incarichi dirigenziali apicali delle amministrazioni statali, le cui funzioni risultano strettamente contigue con gli indirizzi politico- amministrativi espressi dagli organi politici. Tali incarichi apicali cessano automaticamente decorsi 90 giorni dal voto sulla fiducia ottenuto dal Governo subentrante. Non risulta inciso il sottostante rapporto del dirigente di ruolo, scaturente dal contratto a tempo indeterminato stipulato al momento dell’immissione in ruolo.Il meccanismo, quindi coinvolge i dirigenti professionali di ruolo e non comporta la perdita del rapporto di lavoro ma solo quella del temporaneo incarico in corso.A tale previsione va aggiunto il disposto di cui all’art. 14, co. 2 D. lgs. 165/200, secondo cui all’atto del giuramento del ministro, tutte le assegnazioni del personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione: “decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo ministro”.
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Egregio Avvocato
10 nov. 2021 • tempo di lettura 2 minuti
Il reato di truffa è previsto dal codice penale all’art. 640 c.p., che punisce “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”. È un reato di evento e a forma vincolata, ciò vuol dire che per potersi applicare la sanzione penale, da un lato, devono verificarsi gli eventi che sono presi in considerazione dalla legge penale (in particolare, l’induzione in errore e il danno); dall’altro lato, che non qualsiasi condotta è rilevante, ma solo quella che costituisce i cd. artifizi e raggiri.Ma cosa succede se una parte non fornisce all’altra determinate informazioni che sono particolarmente rilevanti per la conclusione dell’affare? Si può configurare truffa per omissione? Possono rilevare questi comportamenti omissivi sotto forma di artifizi e raggiri?Secondo la dottrina largamente prevalente la risposta è negativa: non si può dare rilevanza alla truffa per omissione, nemmeno quando la legge esplicitamente o implicitamente impone a una parte di fornire all’altra certe informazioni. Questo perché il 640 c.p. parlando di artifizi e raggiri che hanno causato l’errore, logicamente fa riferimento a comportamenti commissivi. Non si può nemmeno invocare l’art. 40 co. 2 c.p., perché questa disposizione si può innestare solo nei reati a forma libera, mentre il reato di truffa è un reato a forma vincolata. Infine, la dottrina evidenzia anche che quando il legislatore ha inteso dare rilevanza a certe condotte omissive, lo ha fatto espressamente (come ad es. nel caso dell’art. 316 ter c.p.)Invece, la giurisprudenza oggi punisce la truffa per omissione, soprattutto quando la legge imponeva a quel soggetto di dare quella determinata informazione, che invece non viene data. In questi casi la giurisprudenza o applica direttamente con l’art. 640, oppure punisce mediante l’innesto dell’art. 40 co. 2 c.p. Per giustificare questa lettura, viene preso in considerazione il dovere di buona fede e di solidarietà: si dice che è particolarmente sentita l’esigenza di punire le condotte che vanno a ledere il bene giuridico del patrimonio e della libertà di autodeterminazione, per cui sarebbe ingiusto e iniquo non dare rilevanza a queste condotte per omissione. Studiando questi casi, una parte della dottrina in tono critico dice che la giurisprudenza di fatto sta trasformando la truffa in un reato a forma libera: se si estende a dismisura il concetto di artifizi e raggiri, comprendendo anche queste condotte omissive, è ovvio che vai contro la volontà del legislatore.
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Egregio Avvocato
16 feb. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
L’espressione “giudice naturale precostituito per legge”, di cui all’art. 25 Cost., fa riferimento al principio che impedisce a qualsiasi organo legislativo, amministrativo e giudiziario di sottrarre discrezionalmente un procedimento penale ad un determinato giudice.Dall’art. 25 Cost. è possibile innanzitutto dedurre il principio della riserva di legge assoluta in materia di competenza: questo implica che la competenza del giudice può essere determinata soltanto dalla legge e non da fonti secondarie (come i regolamenti o gli atti amministrativi).Per il suo tenore letterale, la norma costituzionale pone, però, anche dei vincoli contenutistici. Essa impone infatti che le norme di legge che disciplinano la competenza non conferiscano un potere di scelta discrezionale ad alcun soggetto dell’ordinamento, incluso lo stesso organo giurisdizionale. Ciò in quanto l’esercizio della funzione giurisdizionale non può essere demandato a valutazioni di opportunità o convenienza, che sarebbero lesive dei principi fondamentali (ad es. quello di uguaglianza tra i cittadini).La necessaria precostituzione del giudice, invece, implica un ulteriore vincolo per il legislatore, cioè il divieto di applicazione retroattiva delle norme che riguardano la competenza stessa. Ogni eventuale riforma, pertanto, potrà valere soltanto per i fatti di reato che siano commessi dopo l’entrata in vigore della legge. Tale aspetto assume una importante rilevanza, evitando che il potere esecutivo o legislativo possano interferire con l’esercizio della funzione giurisdizionale, attuando trattamenti di favore ad hoc, con riferimento a fattispecie già verificatisi, per ragioni di interesse politico e opportunistiche. Infine, si parla di giudice naturale perché il giudice della controversia specifica può essere individuato sempre a priori, sulla base di criteri stabili e non discrezionali, previsti dalla legge e che si riferiscono al luogo di compimento del reato.
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Egregio Avvocato
31 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Il tentativo circostanziato di delitto è quella fattispecie ove il soggetto agente pone in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un reato, nei quali sia presente in rerum natura una circostanza di reato. Si può fare l’esempio di un soggetto che si reca in banca per commettere una rapina con un’arma, però viene arrestato in flagranza: si ha una tentata rapina e la circostanza dell’uso delle armi sussiste in rerum natura.Il tentativo di delitto circostanziato, invece, è quella fattispecie nella quale la circostanza di reato non esiste nella realtà, ma vi sarebbe stata solo se il reato fosse arrivato a consumazione. Ad esempio, il soggetto agisce per rubare un famosissimo quadro, ma viene arrestato mentre lo sta afferrando: è un tentato furto, e la circostanza del danno ingente non c’è ma ci sarebbe stata solo in caso di consumazione.Mentre l’ammissibilità della prima fattispecie è pacificamente ammessa, la seconda fattispecie, il tentativo di delitto circostanziato, pone maggiori problemi. La dottrina prevalente ritiene non ammissibile tale fattispecie, perché la norma sul tentativo (art. 56 c.p.) si riferisce solo al delitto e non anche alla circostanza. La giurisprudenza a Sezioni Unite, invece, ritiene ammissibile il tentativo di delitto circostanziato per un’esigenza di proporzionalità e ragionevolezza della pena, ma richiede due presupposti: la certezza della verificazione della circostanza in caso di consumazione; e che nel proposito criminoso del soggetto agente rientri anche la sussistenza della circostanza (che, quindi, deve essere oggetto di rappresentazione).
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Egregio Avvocato
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