Egregio Avvocato
Pubblicato il 8 feb. 2022 · tempo di lettura 1 minuti
L’art. 39 della Costituzione, che regolamenta l’organizzazione sindacale, non è stato mai applicato nel nostro ordinamento, salvo il primo comma che sancisce la libertà di organizzazione sindacale.
La Costituzione, infatti, prefigura un modello specifico di organizzazione sindacale, che ricorda lontanamente le corporazioni del periodo fascista: ovvero un sindacato che viene registrato, acquista la personalità giuridica e può entrare in rappresentanze unitarie che stipulano contratti collettivi di lavoro con efficacia normativa, poiché vincolanti per tutti gli appartenenti alla categoria.
I sindacati però si sono sempre rifiutati di dare attuazione alla norma. Pertanto, gli attuali sindacati sono semplici associazioni di diritto privato e i contratti che stipulano non sono fonti dell’ordinamento generale, ma hanno valore vincolante solo per i soggetti contraenti e per i loro iscritti.
Lo sciopero è la sospensione collettiva temporanea delle prestazioni di lavoro rivolta alla tutela di un particolare interesse dei lavoratori: è un diritto riconosciuto e, infatti, chi sciopera non può subire conseguenze negative sul piano penale, civile o disciplinare (a parte la sospensione della retribuzione).
Lo sciopero tutelato dall’art. 40 Cost., però, è solo quello che i lavoratori dipendenti attuano per interessi, anche non economici, di categoria, e non anche quello politico o quello attuato dai datori di lavoro (c.d. serrata) o dai liberi professionisti. Tuttavia anche queste manifestazioni sono libere e consentite, anche se non dall’art. 40 Cost., attraverso altre libertà costituzionalmente garantite, come quella di riunione.
L’art. 40 Cost., rinvia alle leggi la regolazione e i limiti del diritto di sciopero.
Ma anche questa disposizione è priva di attuazione, in quanto non è mai stata approvata una disciplina generale del diritto di sciopero: esiste solo la disciplina del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, con la L. 146/1990, cioè la sanità, la giustizia, i trasporti pubblici e così via, nei quali devono comunque essere garantite le prestazioni indispensabili.
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Egregio Avvocato
10 ott. 2023 • tempo di lettura 3 minuti
Criminal profilerMa di cosa si occupa precisamente e come lo si diventa?Il piccolo e il grande schermo sono pieni di storie di efferati delitti, i titoli dedicati al mondo dell’investigazione non mancano. In questo contesto una figura professionale presenta al tempo stesso un enorme fascino e un alone di mistero.Il criminal profilerMolti ne hanno sentito parlare, ma pochi saprebbero dire di cosa si occupi e quale sia il suo percorso.Una tecnica investigativa che permette di ricostruire, attraverso le tracce comportamentali, il profilo psicologico di un criminale ancora ignoto.È il tipico caso del serial killer che tutti cercano di acciuffare nelle serie televisive. E infatti, non a caso, i criminal profiler sono tradizionalmente chiamati in causa per i reati reiterati, come gli omicidi o gli stupri seriali, ma anche nei casi di piromania.Una serie di omicidi o una serie di aggressioni sessuali vengono solitamente compiuti sulla spinta di particolari motivazioni o “fantasie”. Queste fanno parte stabilmente dell’universo psicologico dell’assassino. In questi casi quindi è abbastanza probabile ritrovare delle tracce psicologiche di queste fantasie nei crimini commessi.Chi compie questo tipo di crimini soffre in genere di una psicopatologia, anche per questo nella formazione di un criminal profiler le competenze in ambito psicologico sono fondamentali.Nello specifico, il criminal profiler si occupa di diversi aspetti funzionali alla futura cattura del furfante.Analizza il modus operandi del criminale deducendolo dall’analisi della scena del crimine e individua alcune caratteristiche mentali. (L’individuazione di una lista di sospettati è invece compito del personale di polizia).Secondo l’FBI, inoltre, il criminal profiler identifica «le cause della morte, le condizioni psicologiche del carnefice al momento del crimine e le strategie investigative da seguire».La profilazione criminale è una tecnica nata negli Stati Uniti, dove l’FBI ha istituito anni fa un’unità dedicata alle scienze comportamentali (Behavioral Science Unit), poi inglobata nella Behavioral Analysis Unit. Le operazioni di questa unità sono proprio quelle hanno ispirato i romanzi di Thomas Harris, da cui sono stati tratti film quali Il silenzio degli innocenti e Hannibal.Nelle fiction spesso l’assassino viene catturato grazie al profilo psicologico tracciato dall’esperto criminologo di turno.Nella realtà il profilo è uno strumento che sistematizza le informazioni raccolte e aiuta nella ricerca di ulteriori indizi comportamentali.I metodi per stilare il profilo sono diversi: ▪️analisi criminale investigativa▪️approcci statistici▪️approcci clinici▪️l’analisi del comportamentoUn passaggio dell’individuazione del responsabile dei crimini è il linkage, cioè la messa in relazione dei diversi crimini alla ricerca di tratti comuni. È tutt’altro che scontato e lineare riconoscere degli elementi comuni all’interno di più crimini. Ogni singolo caso, infatti, deve comunque e necessariamente essere analizzato a partire dalla sua unicità. Solo in seguito può eventualmente essere ricondotto a una serie di atti criminali di uno stesso autore.Attualmente il criminal profiler viene chiamato in causa essenzialmente per i crimini seriali, che fortunatamente sono molto pochi.In Italia dal 1980 a oggi abbiamo avuto, ad esempio, circa 170 omicidi seriali contro i circa 30.000 omicidi singoli. Ma negli omicidi singoli il numero dei casi irrisolti è piuttosto elevato, attestandosi nel mondo dal 30% al 60% dei crimini avvenuti (percentuale che varia per anno e area geografica).Prof. Dr. Giovanni MoscagiuroStudio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa Editori e Giornalisti europei in ambito investigativoDiritto Penale ,Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Esperto in Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Gang Stalking, Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente di Diritto Penale e Scienze Forensi, Patrocinatore Stragiudiziale, Mediatore delle liti, Giudice delle Conciliazioni iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia, Editori e Giornalisti European news Agency
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22 mar. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Il Legislatore distingue due tipologie di possessori, a seconda dello stato psicologico in cui versavano al momento dell’acquisto del possesso.Chi in tale istante ignorava di ledere l’altrui diritto è possessore in buona fede. L’ignoranza dovuta a colpa grave è equiparata a mala fede. Si discute se il dubbio sia sempre equiparato a mala fede o colpa grave o se, invece, debba equipararsi a scienza o a ignoranza a seconda che il possessore propenda per tenere vera la rappresentazione conforme a realtà, o quella conforme ad errore. Per l’ordinamento, il possesso può essere di buona fede anche se non si appoggia ad alcun titolo.Non è sempre stato approfondito dagli autori il preciso significato della formula “scienza della lesione di un altrui diritto”.Quando il possessore sappia che il proprio titolo è affetto da un vizio, ci si domanda se la mala fede sia la scienza del vizio o la concreta previsione del futuro annullamento ( come nel caso della conoscenza dell’errore, della sua essenzialità, della sua riconoscibilità , e previsione che l’errante chiederà l’annullamento) o la conoscenza di quell’elemento della fattispecie che cagiona un potenziale pregiudizio al soggetto che ha posto in essere il titolo.
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Egregio Avvocato
14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Nel caso in cui gli studenti, nel corso dell’orario scolastico, cagionino dei danni, subentra la responsabilità dell’insegnante: si tratta di responsabilità temporanea, cioè limitata al tempo in cui il minore è sotto la sorveglianza del docente.È opportuno distinguere a seconda del tipo di rapporto che intercorre tra lo studente autore del danno e l’insegnante: nel caso di insegnante privato si applicherà il comma 2 dell’art. 2048 c.c., secondo cui “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.Nel caso di insegnante in una struttura pubblica, ai sensi dell’art. 61 della l. n. 312 del 1980, il legittimato passivo è invece il Ministero dell’istruzione, e non l’insegnante. Sarà poi il Ministero a potersi rivalere nei confronti di quest’ultimo. Gli insegnanti della scuola pubblica, infatti, non si trovano in rapporto organico con la singola struttura scolastica, bensì con la Pubblica amministrazione centrale dello Stato.Infine, nel caso di insegnante in una struttura scolastica privata, sarà sempre quest’ultima a rispondere, ma a titolo di inadempimento della obbligazione di protezione (ai sensi degli artt.1218 e 1228 c.c.) Anche in quest’ultimo caso ci può essere un concorso di responsabilità tra la scuola privata e l’insegnante: è riconosciuta l’azione di rivalsa in capo alla struttura scolastica nei confronti del docente.
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Egregio Avvocato
12 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Il soggetto titolare di una situazione giuridica, di regola, possiede diversi tipi di poteri, tra i quali il potere di rifiutare e il potere di rinunciare ad un diritto inerente la propria sfera. Tali poteri sono espressione del principio di intangibilità della propria sfera giuridica: ogni soggetto è unico titolare e non può vedere modificata la propria situazione per mera volontà di altri soggetti, ma ha sempre il diritto di opporsi a qualsiasi interferenza.In primis, vi è il potere di rifiuto, cioè il potere di impedire una modificazione imposta da altri soggetti. Si distingue tra il rifiuto impeditivo, che interviene prima della eventuale modificazione, ed è volto ad impedire la suddetta interferenza (come avviene nel caso dell’art. 1333 c.c.); e il rifiuto eliminativo, volto a far venire meno una modifica già intervenuta (ad es. quello previsto ai sensi dell’art. 1411 c.c.) Diverso è il potere di rinuncia, cioè il potere di far venire meno un diritto che faceva già parte della propria sfera giuridica. Può essere una rinuncia abdicativa, mediante la quale il soggetto si limita a dismettere un diritto di cui era titolare (ad oggi è riconosciuta la rinuncia abdicativa anche avente ad oggetto diritti di proprietà); le eventuali conseguenze in questo caso sono dovute alla legge. Può aversi anche una rinuncia traslativa, con la quale il soggetto rinuncia ad un proprio diritto con il fine di trasferirlo ad un altro soggetto. Ed infine, una rinuncia liberatoria, mediante la quale il soggetto con la rinuncia al proprio diritto fa venire meno anche una obbligazione di cui era debitore (es. nel caso di diritti condominiali, ai quali sono legate le cd obbligazioni propter rem).
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