Egregio Avvocato
Pubblicato il 8 feb. 2022 · tempo di lettura 1 minuti
L’art. 39 della Costituzione, che regolamenta l’organizzazione sindacale, non è stato mai applicato nel nostro ordinamento, salvo il primo comma che sancisce la libertà di organizzazione sindacale.
La Costituzione, infatti, prefigura un modello specifico di organizzazione sindacale, che ricorda lontanamente le corporazioni del periodo fascista: ovvero un sindacato che viene registrato, acquista la personalità giuridica e può entrare in rappresentanze unitarie che stipulano contratti collettivi di lavoro con efficacia normativa, poiché vincolanti per tutti gli appartenenti alla categoria.
I sindacati però si sono sempre rifiutati di dare attuazione alla norma. Pertanto, gli attuali sindacati sono semplici associazioni di diritto privato e i contratti che stipulano non sono fonti dell’ordinamento generale, ma hanno valore vincolante solo per i soggetti contraenti e per i loro iscritti.
Lo sciopero è la sospensione collettiva temporanea delle prestazioni di lavoro rivolta alla tutela di un particolare interesse dei lavoratori: è un diritto riconosciuto e, infatti, chi sciopera non può subire conseguenze negative sul piano penale, civile o disciplinare (a parte la sospensione della retribuzione).
Lo sciopero tutelato dall’art. 40 Cost., però, è solo quello che i lavoratori dipendenti attuano per interessi, anche non economici, di categoria, e non anche quello politico o quello attuato dai datori di lavoro (c.d. serrata) o dai liberi professionisti. Tuttavia anche queste manifestazioni sono libere e consentite, anche se non dall’art. 40 Cost., attraverso altre libertà costituzionalmente garantite, come quella di riunione.
L’art. 40 Cost., rinvia alle leggi la regolazione e i limiti del diritto di sciopero.
Ma anche questa disposizione è priva di attuazione, in quanto non è mai stata approvata una disciplina generale del diritto di sciopero: esiste solo la disciplina del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, con la L. 146/1990, cioè la sanità, la giustizia, i trasporti pubblici e così via, nei quali devono comunque essere garantite le prestazioni indispensabili.
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Egregio Avvocato
15 dic. 2021 • tempo di lettura 2 minuti
Ai sensi dell’art. 43 D.P.R. 445/2000, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000.Le tipologie di dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 sono due: quelle sostitutive di certificazione e quelle sostitutive di atto di notorietà: 1 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000)Si tratta della dichiarazione, anche contestuale all’istanza, sottoscritta dallo stesso interessato, delle informazioni indicate nello stesso art. 46 e quindi sostitutiva delle normali certificazioni (questo il caso della data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato di famiglia, situazione reddituale, qualifica professionale o il non aver riportato condanne penali e così via...)2 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 46 D.P.R. 445/2000)Tale dichiarazione concerne, invece, altri stati, qualità personali o fatti, non rientranti nell’elencazione di cui all’art. 46 che siano comunque a diretta conoscenza dell’interessato. Inoltre, la stessa può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti, di cui il dichiarante abbia piena conoscenza.La dichiarazione che dovrà essere resa e sottoscritta dall’interessato, ex. art. 38 D.P.R. 445/2000, in presenza del dipendente addetto, ovvero presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.Per garantire effettiva applicazione da parte delle amministrazioni delle norme contenute nel D.P.R. 445/2000, il legislatore espressamente qualifica come comportamenti costituenti violazione dei doveri di ufficio:la richiesta e l’accettazione di certificati o atti di notorietà;il rifiuto da parte del dipendente addetto di accertare l’attestazione di stati, qualità personali e fatti medianti l’esibizione di un documento di riconoscimento;la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell’atto di nascita;il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto dall’art. 40, 2 comma ( certificazioni da produrre ai soggetti privati).
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Egregio Avvocato
31 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Il codice penale punisce alcune condotte, considerate reati “contro la fede pubblica”, tali perché ledono la fiducia che la collettività ripone negli oggetti, segni e forme esteriori (come monete, emblemi e documenti) ai quali l’ordinamento attribuisce un valore significativo.Il falso, tuttavia, non è quasi mai fine a stesso, costituendo invece il mezzo per realizzare un altro obiettivo, lesivo della sfera giuridica di qualche altro soggetto.Per questo si ritiene che oltre all’offesa alla fede pubblica, il reato di falso debba avere un’ulteriore e potenziale attitudine offensiva, la quale può rivelarsi concreta in presenza di alcuni presupposti, considerandosi la reale e diretta incidenza del falso sulla sfera giuridica di un soggetto (che sarebbe anche persona offesa del reato). Sulla base di queste considerazioni, la giurisprudenza esclude la rilevanza penale di alcuni tipi di falso per difetto di offensività, qualora manchi l’effettiva lesione di uno dei citati interessi, protetti dalla norma.È il caso del c.d. falso “grossolano”, cioè il falso che si presenta così evidente da risultare inidoneo a ingannare qualsiasi soggetto; ciò vale quando la falsità è macroscopica e percepibile “icto oculi”. In questi casi, il fatto non è idoneo a ingannare la collettività e pertanto è giudicato inoffensivo rispetto al bene della fede pubblica.Nel caso di falso “innocuo”, invece, il falso è inoffensivo perché inidoneo in concreto ad aggredire gli interessi da esso potenzialmente minacciati. È il caso, ad esempio, in cui vengano alterate o contraffatte parti di un documento irrilevanti ai fini della funzione probatoria del documento.La non punibilità può affermarsi anche se il falso fosse idoneo a ingannare il pubblico (e quindi non grossolano), ma comunque non abbia inciso sulla sfera giuridica di nessun soggetto, proprio perché manca una delle offese che deve necessariamente verificarsi ai fini della configurazione del reato.
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Egregio Avvocato
16 feb. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Gli artt. 143 e ss. del c.c. disciplinano i doveri reciproci tra coniugi (fedeltà, assistenza morale e materiale, coabitazione, ecc.) ed i doveri verso i figli (mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli). Nel caso in cui tali doveri vengano violati si dà luogo al cd. illecito endofamiliare.Tradizionalmente, il risarcimento del danno derivante dalla violazione di tali obblighi veniva escluso. Ciò alla luce del concetto istituzionale di famiglia, la quale svolgeva una funzione pubblicistica sia in relazione alla educazione dei propri componenti, sia verso l’economia agricola e quindi come unità produttiva verso l’esterno. La famiglia era impostata sulla figura del padre, in una posizione di superiorità sia rispetto al coniuge, sia rispetto ai figli. Il nucleo familiare non doveva quindi essere assoggettato ad intrusioni da parte dell’esterno, quale poteva essere il risarcimento del danno.Successivamente, tale concezione è stata superata: la famiglia, alla luce della Carta costituzionale, diventa uno strumento per consentire ai componenti della stessa di esplicare la propria personalità (art 2 Cost.). Non è l’individuo ad essere strumentale alla famiglia, ma è la famiglia, invece, che è strumentale all’individuo. Se i diritti fondamentali vengono violati, è necessario garantire un risarcimento del danno, a prescindere dal “luogo” in cui la violazione è stata realizzata.Attualmente, quindi è possibile ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale in caso di violazione degli obblighi endofamiliari. Tuttavia, non è sufficiente la mera violazione del dovere, ma serve anche il cd. danno conseguenza: serve la lesione della dignità (es. tradimento in pubblico, fatto senza alcun rispetto) e la prova di questa lesione.
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Egregio Avvocato
6 apr. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Le circostanze del reato sono elementi accidentali del reato, la cui presenza determina un incremento della pena o una diminuzione della stessa. Il reato è già perfetto anche in assenza di quell’elemento. Esistono diversi tipi di circostanze: circostanze comuni e circostanze speciali, a seconda che possano applicarsi a tutti i reati di parte speciale, o solo ad alcune fattispecie specifiche. Diversa è la distinzione tra circostanze ad efficacia comune e circostanze ad efficacia speciale: in questo caso le prime comportano un aumento o diminuzione di pena pari a 1/3; nella seconda categoria, invece, rientrano diverse fattispecie, e cioè le circostanze ad effetto speciale, le circostanze autonome e le circostanze indipendenti.In particolare, le circostanze ad effetto speciale, contemplate e definite dallo stesso legislatore, ex art. 63 c.p. “importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo”. Le circostanze autonome sono quelle per le quali muta il tipo di pena e la circostanza comporta il passaggio dalla pena pecuniaria a quella detentiva, o viceversa; lo stesso quando è previsto il passaggio dalla reclusione all’ergastolo.Infine, le circostanze indipendenti sono quelle circostanze che prevedono una nuova cornice edittale indicata in termini numerici; il legislatore indica il nuovo minimo della pena e il nuovo massimo della pena. Es: art. 434 c.p. (crollo o disastro ambientale). Queste ultime sono state oggetto di un’interessante trattazione giurisprudenziale, che sarà presto approfondito in un articolo ad hoc.
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Egregio Avvocato
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