Egregio Avvocato
Pubblicato il 8 feb. 2022 · tempo di lettura 1 minuti
L’art. 39 della Costituzione, che regolamenta l’organizzazione sindacale, non è stato mai applicato nel nostro ordinamento, salvo il primo comma che sancisce la libertà di organizzazione sindacale.
La Costituzione, infatti, prefigura un modello specifico di organizzazione sindacale, che ricorda lontanamente le corporazioni del periodo fascista: ovvero un sindacato che viene registrato, acquista la personalità giuridica e può entrare in rappresentanze unitarie che stipulano contratti collettivi di lavoro con efficacia normativa, poiché vincolanti per tutti gli appartenenti alla categoria.
I sindacati però si sono sempre rifiutati di dare attuazione alla norma. Pertanto, gli attuali sindacati sono semplici associazioni di diritto privato e i contratti che stipulano non sono fonti dell’ordinamento generale, ma hanno valore vincolante solo per i soggetti contraenti e per i loro iscritti.
Lo sciopero è la sospensione collettiva temporanea delle prestazioni di lavoro rivolta alla tutela di un particolare interesse dei lavoratori: è un diritto riconosciuto e, infatti, chi sciopera non può subire conseguenze negative sul piano penale, civile o disciplinare (a parte la sospensione della retribuzione).
Lo sciopero tutelato dall’art. 40 Cost., però, è solo quello che i lavoratori dipendenti attuano per interessi, anche non economici, di categoria, e non anche quello politico o quello attuato dai datori di lavoro (c.d. serrata) o dai liberi professionisti. Tuttavia anche queste manifestazioni sono libere e consentite, anche se non dall’art. 40 Cost., attraverso altre libertà costituzionalmente garantite, come quella di riunione.
L’art. 40 Cost., rinvia alle leggi la regolazione e i limiti del diritto di sciopero.
Ma anche questa disposizione è priva di attuazione, in quanto non è mai stata approvata una disciplina generale del diritto di sciopero: esiste solo la disciplina del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, con la L. 146/1990, cioè la sanità, la giustizia, i trasporti pubblici e così via, nei quali devono comunque essere garantite le prestazioni indispensabili.
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Egregio Avvocato
31 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Con «patteggiamento» si identifica il procedimento penale speciale, indicato nel codice di procedura penale come “applicazione della pena su richiesta delle parti”. È un rito semplificato che consente di eliminare il dibattimento e, in tutto o in parte, l’udienza preliminare. La decisione viene assunta allo stato degli atti, sulla base del fascicolo delle indagini preliminari.Il suo esperimento è incentivato dalla legge, che assicura una riduzione della pena fino a un terzo.Fino al 2003, le parti potevano concordare esclusivamente pene detentive fino a due anni, al netto della riduzione fino a un terzo, sole o congiunti a pena pecuniaria.La legge n. 134 del 2003 ha invece ampliato l’ambito di applicazione dell’istituto, al punto che oggi si distingue un patteggiamento tradizionale, cioè quello che segue le regole originarie, e uno “allargato”.Il patteggiamento allargato permette all’imputato e al pubblico ministero di accordarsi su una pena detentiva da due anni e un giorno fino a cinque anni, sola o congiunta a pena pecuniaria. Si apre quindi alla possibilità di esperire tale procedimento ad un numero maggiore di casi, puniti più severamente.Per questo tipo di patteggiamento, però, il legislatore ha posto all’art. 444 co 1 bis c.p.p. dei limiti, escludendolo al ricorrere di determinate cause oggettive, cioè in relazione ad alcune categorie di delitti (associazione mafiosa e assimilati, terrorismo e violenza sessuale e assimilati), e cause soggettive, riguardanti alcuni tipi di imputati (cioè coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali, per tendenza e i recidivi reiterati di cui all’art 99 co. 4 cp, per i quali il patteggiamento allargato resta parimenti precluso).
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Egregio Avvocato
14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Quando si compra qualcosa online, si tratta di un acquisto “a distanza” e il Codice del Consumo prevede che è sempre possibile esercitare il diritto di recesso, cioè cambiare idea, senza fornire alcuna spiegazione.Soltanto in alcuni casi tassativi previsti dalla legge tale diritto è escluso (di solito per le particolarità del bene, magari personalizzato), e il venditore è obbligato a comunicarlo al momento dell’acquisto.Tale diritto deve essere esercitato entro 14 giorni dal ricevimento del bene. Nel conteggio dei giorni è escluso quello della consegna.Se il venditore non informa il consumatore del diritto di recesso, il termine si considera di 12 mesi.Occorrerà: comunicare il recesso al venditore, che dovrà restituire il prezzo pagato entro 14 giorni, (comprese le spese di spedizione se “standard”); poi restituire i beni ricevuti entro 14 giorni, a proprie le spese dell’invio (salvo il venditore si offra di pagarle).
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Egregio Avvocato
1 apr. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Un istituto che viene spesso assimilato a quello della caparra confirmatoria (già visto nei post precedenti) è quello della clausola penale, che trova la sua disciplina nell’art. 1382 c.c. In particolare, la clausola penale prevede che in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione, la quale ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, fatta salva la possibilità di prevedere la risarcibilità del danno ulteriore.Tuttavia, è opportuno evidenziare le differenze tra le due fattispecie. Da un punto di vista strutturale, la clausola penale è solo promessa; mentre la caparra confirmatoria è una clausola reale, e quindi si perfeziona con la consegna della res.Inoltre, mentre normalmente la clausola penale grava solo su una parte, la caparra confirmatoria è bilaterale, è un vincolo per entrambe le parti. Poi ancora, non è prevista la possibilità di rinunciare alla clausola penale e al massimo si può avere il risarcimento del danno ulteriore; mentre la caparra è rinunciabile e si può decidere di operare con i rimedi generali. Infine, per la clausola penale è espressamente prevista la riduzione ad equità se manifestamente eccessiva; mentre è fortemente controverso se questo potere sia estensibile anche alla caparra confirmatoria.
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Egregio Avvocato
16 feb. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
Il c.d. stalking, cioè il reato di “atti persecutori”, previsto all’art. 612 bis del c.p., punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita e salvo che il fatto costituisca più grave reato.Il delitto di stalking è caratterizzato della relazione tra i singoli comportamenti dello stalker, che rilevano come una condotta persecutoria unitaria e causalmente orientata alla produzione di uno degli eventi tipici descritti dalla norma. Gli eventi in questione possono essere di danno (l’alterazione delle proprie abitudini di vita e il perdurante stato di ansia o di paura), o di pericolo (il fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva).Il delitto è comunque qualificabile quale reato abituale, perché è necessaria la reiterazione di più condotte – e anche “improprio” perché le singole condotte potrebbero costituire di per sé stesse autonomi reati, e di evento.Secondo la giurisprudenza più recente, ne consegue la ammissibilità logica e giuridica di configurare un tentativo di stalking, punibile ai sensi degli artt. 56 e 612 c.p., quando siano posti in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a realizzare uno degli eventi di danno o di pericolo indicati dalla norma incriminatrice, ma l’evento non si realizzi per cause indipendenti dalla volontà dell’agente.Tale fattispecie può verificarsi quando, ad esempio, per il carattere forte della vittima o la mancata percezione di alcune condotte materiali dello stalker non si realizzino gli eventi descritti e non possa ritenersi consumato il reato, che si è pero configurato nella forma del tentativo.
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