Tentativo circostanziato di delitto e tentativo di delitto circostanziato

Avv. Egregio Avvocato

Egregio Avvocato

Pubblicato il 31 gen. 2022 · tempo di lettura 1 minuti

Tentativo circostanziato di delitto e tentativo di delitto circostanziato | Egregio Avvocato

Il tentativo circostanziato di delitto è quella fattispecie ove il soggetto agente pone in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un reato, nei quali sia presente in rerum natura una circostanza di reato.

Si può fare l’esempio di un soggetto che si reca in banca per commettere una rapina con un’arma, però viene arrestato in flagranza: si ha una tentata rapina e la circostanza dell’uso delle armi sussiste in rerum natura.


Il tentativo di delitto circostanziato, invece, è quella fattispecie nella quale la circostanza di reato non esiste nella realtà, ma vi sarebbe stata solo se il reato fosse arrivato a consumazione. Ad esempio, il soggetto agisce per rubare un famosissimo quadro, ma viene arrestato mentre lo sta afferrando: è un tentato furto, e la circostanza del danno ingente non c’è ma ci sarebbe stata solo in caso di consumazione.


Mentre l’ammissibilità della prima fattispecie è pacificamente ammessa, la seconda fattispecie, il tentativo di delitto circostanziato, pone maggiori problemi. La dottrina prevalente ritiene non ammissibile tale fattispecie, perché la norma sul tentativo (art. 56 c.p.) si riferisce solo al delitto e non anche alla circostanza. La giurisprudenza a Sezioni Unite, invece, ritiene ammissibile il tentativo di delitto circostanziato per un’esigenza di proporzionalità e ragionevolezza della pena, ma richiede due presupposti: la certezza della verificazione della circostanza in caso di consumazione; e che nel proposito criminoso del soggetto agente rientri anche la sussistenza della circostanza (che, quindi, deve essere oggetto di rappresentazione).

Condividi:

Articoli che potrebbero interessarti

Il Consiglio supremo di difesa

4 mar. 2022 tempo di lettura 1 minuti

Il comando delle Forze armate non costituisce un comando strategico, affidato agli organi tecnici (Capo di Stato maggiore generale) ma consiste nella direzione-politico amministrativa delle forze armate, attribuita al Capo dello Stato in veste di rappresentante della Repubblica nella sua unità.Gli atti compiuti dal Presidente in qualità di Presidente del Consiglio supremo di difesa non richiedono controfirma ministeriale (ex. art. 89 Cost.) perché non sono atti presidenziali, ma atti dell’organo collegiale che egli presiede.Il Consiglio supremo di difesa in particolare costituisce un organo: di rilievo costituzionale, perché previsto dalla Costituzione, ma non partecipe della funzione politica, essendo dotato di solo di attribuzioni proprie del potere esecutivo; collegiale, essendo composto da una pluralità di persone fisiche che concorrono tutte alla formazione degli atti necessari al funzionamento dell’organo e con funzioni consultive e deliberative.Nel 2010, il D.lgs n. 66 del 15 marzo, ha introdotto il Codice dell’ordinamento militare, dedica il Titolo II al Consiglio supremo di difesa specificando la sua struttura e le relative attribuzioni. In particolare, l’art. 2 precisa che il Consiglio esamina i problemi generali politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale, determina i criteri e ne fossa le direttive per l’organizzazione e il coordinamento delle attività che comunque la riguardano.

Continua a leggere

Scritto da:

Egregio Avvocato

Prescrizioni nel PRG. Localizzazione e zonizzazione: qual è la differenza?

17 nov. 2021 tempo di lettura 1 minuti

Nell’ambito della materia urbanistica, la Pubblica Amministrazione può assumere decisioni diverse in ordine alla destinazione da attribuire ad un determinato terreno, e che trovano espressione nel Piano regolatore generale (PRG). A seconda del tipo di prescrizione contenuta nel PRG troverà applicazione una disciplina diversa. Nel caso in cui la PA suddivida il territorio in zone omogenee, caratterizzate da certi elementi comuni e le sottopone tutte a una disciplina comune in ordine allo sfruttamento dei suoli, allora si tratterà di prescrizioni di zonizzazione. Non troveranno applicazione i principi propri dell’espropriazione perché in questo caso la PA non sta esercitando un potere espropriativo, ma sta esercitando dei poteri conformativi (e non ablatori!).Se invece la PA si occupa di uno specifico terreno, e non in generale di un insieme di zone omogenee, e ne impedisce lo sfruttamento economico (limitando i poteri del proprietario) a differenza di ciò che avviene per i terreni limitrofi, allora si tratterà prescrizioni di localizzazione. Ciò avviene quando la PA individua un terreno che sarà poi oggetto di esproprio perché vi sorgerà un’opera pubblica, e in questo caso dovranno trovare applicazione le regole e i principi, anche costituzionali, sul potere espropriativo (il vincolo dovrà essere temporaneo, e in caso di reiterazione, dovrà essere previsto un indennizzo a favore del privato).

Continua a leggere

Scritto da:

Egregio Avvocato

La libertà sindacale e il diritto di sciopero

8 feb. 2022 tempo di lettura 1 minuti

L’art. 39 della Costituzione, che regolamenta l’organizzazione sindacale, non è stato mai applicato nel nostro ordinamento, salvo il primo comma che sancisce la libertà di organizzazione sindacale. La Costituzione, infatti, prefigura un modello specifico di organizzazione sindacale, che ricorda lontanamente le corporazioni del periodo fascista: ovvero un sindacato che viene registrato, acquista la personalità giuridica e può entrare in rappresentanze unitarie che stipulano contratti collettivi di lavoro con efficacia normativa, poiché vincolanti per tutti gli appartenenti alla categoria. I sindacati però si sono sempre rifiutati di dare attuazione alla norma. Pertanto, gli attuali sindacati sono semplici associazioni di diritto privato e i contratti che stipulano non sono fonti dell’ordinamento generale, ma hanno valore vincolante solo per i soggetti contraenti e per i loro iscritti.Lo sciopero è la sospensione collettiva temporanea delle prestazioni di lavoro rivolta alla tutela di un particolare interesse dei lavoratori: è un diritto riconosciuto e, infatti, chi sciopera non può subire conseguenze negative sul piano penale, civile o disciplinare (a parte la sospensione della retribuzione).Lo sciopero tutelato dall’art. 40 Cost., però, è solo quello che i lavoratori dipendenti attuano per interessi, anche non economici, di categoria, e non anche quello politico o quello attuato dai datori di lavoro (c.d. serrata) o dai liberi professionisti. Tuttavia anche queste manifestazioni sono libere e consentite, anche se non dall’art. 40 Cost., attraverso altre libertà costituzionalmente garantite, come quella di riunione. L’art. 40 Cost., rinvia alle leggi la regolazione e i limiti del diritto di sciopero. Ma anche questa disposizione è priva di attuazione, in quanto non è mai stata approvata una disciplina generale del diritto di sciopero: esiste solo la disciplina del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, con la L. 146/1990, cioè la sanità, la giustizia, i trasporti pubblici e così via, nei quali devono comunque essere garantite le prestazioni indispensabili.

Continua a leggere

Scritto da:

Egregio Avvocato

Comunione di beni: cosa succede in caso di alienazione dell’intero?

31 gen. 2022 tempo di lettura 1 minuti

Si ha comunione ordinaria di beni quando la proprietà o un altro diritto reale di godimento su cosa altrui spettano in comune a più persone (art. 1100 c.c.). La comunione si caratterizza per il fatto che il potere di godimento dei comunisti riguarda l’intero bene (art. 1102 c.c.); la regola quindi è l’uso promiscuo. Invece, il potere di disposizione è limitato alla sola quota (art. 1103 c.c.): il singolo comunista può disporre ed alienare la singola quota, e non invece l’intero.Nel caso in cui si disponga dell’intero, di certo la proprietà non potrà essere acquistata immediatamente dal compratore, per effetto del contratto con solo uno dei comproprietari.Ci si chiede, tuttavia, se è possibile riconoscere un campo di validità e applicazione a tale contratto tra comunista e terzo, finalizzato ad alienare anche la quota degli altri comunisti. In merito sono state fornite diverse classificazioni, ed in particolare :Vendita di cosa altrui: il compratore acquista la proprietà solo nel momento in cui il venditore diviene pieno proprietario. Sarebbe quindi un contratto ad effetti reali differiti;Vendita di cosa parzialmente altrui: per la propria quota, tale vendita produce effetti immediati, mentre per la quota altrui, il venditore sarà obbligato a procurarne l’acquisto;Vendita all’esito divisionale: la vendita è sottoposta a condizione sospensiva, avente come evento la futura assegnazione di quel bene in proprietà piena ed esclusiva. La divisione si considera avente effetto retroattivo e natura dichiarativa;Negozi collegati: si tratta di una vendita vera e propria per la propria quota, e una promessa del fatto del terzo per la quota degli altri comunisti.

Continua a leggere

Scritto da:

Egregio Avvocato

Commenti

Non ci sono commenti

Egregio Avvocato® 2026 | Massimo Zerbini CF ZRBMSM53A17L390J