Tentativo circostanziato di delitto e tentativo di delitto circostanziato

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Pubblicato il 31 gen. 2022 · tempo di lettura 1 minuti

Tentativo circostanziato di delitto e tentativo di delitto circostanziato | Egregio Avvocato

Il tentativo circostanziato di delitto è quella fattispecie ove il soggetto agente pone in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un reato, nei quali sia presente in rerum natura una circostanza di reato.

Si può fare l’esempio di un soggetto che si reca in banca per commettere una rapina con un’arma, però viene arrestato in flagranza: si ha una tentata rapina e la circostanza dell’uso delle armi sussiste in rerum natura.


Il tentativo di delitto circostanziato, invece, è quella fattispecie nella quale la circostanza di reato non esiste nella realtà, ma vi sarebbe stata solo se il reato fosse arrivato a consumazione. Ad esempio, il soggetto agisce per rubare un famosissimo quadro, ma viene arrestato mentre lo sta afferrando: è un tentato furto, e la circostanza del danno ingente non c’è ma ci sarebbe stata solo in caso di consumazione.


Mentre l’ammissibilità della prima fattispecie è pacificamente ammessa, la seconda fattispecie, il tentativo di delitto circostanziato, pone maggiori problemi. La dottrina prevalente ritiene non ammissibile tale fattispecie, perché la norma sul tentativo (art. 56 c.p.) si riferisce solo al delitto e non anche alla circostanza. La giurisprudenza a Sezioni Unite, invece, ritiene ammissibile il tentativo di delitto circostanziato per un’esigenza di proporzionalità e ragionevolezza della pena, ma richiede due presupposti: la certezza della verificazione della circostanza in caso di consumazione; e che nel proposito criminoso del soggetto agente rientri anche la sussistenza della circostanza (che, quindi, deve essere oggetto di rappresentazione).

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Le dichiarazioni sostitutive

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Ai sensi dell’art. 43 D.P.R. 445/2000, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000.Le tipologie di dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 sono due: quelle sostitutive di certificazione e quelle sostitutive di atto di notorietà: 1 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000)Si tratta della dichiarazione, anche contestuale all’istanza, sottoscritta dallo stesso interessato, delle informazioni indicate nello stesso art. 46 e quindi sostitutiva delle normali certificazioni (questo il caso della data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato di famiglia, situazione reddituale, qualifica professionale o il non aver riportato condanne penali e così via...)2 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 46 D.P.R. 445/2000)Tale dichiarazione concerne, invece, altri stati, qualità personali o fatti, non rientranti nell’elencazione di cui all’art. 46 che siano comunque a diretta conoscenza dell’interessato. Inoltre, la stessa può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti, di cui il dichiarante abbia piena conoscenza.La dichiarazione che dovrà essere resa e sottoscritta dall’interessato, ex. art. 38 D.P.R. 445/2000, in presenza del dipendente addetto, ovvero presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.Per garantire effettiva applicazione da parte delle amministrazioni delle norme contenute nel D.P.R. 445/2000, il legislatore espressamente qualifica come comportamenti costituenti violazione dei doveri di ufficio:la richiesta e l’accettazione di certificati o atti di notorietà;il rifiuto da parte del dipendente addetto di accertare l’attestazione di stati, qualità personali e fatti medianti l’esibizione di un documento di riconoscimento;la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell’atto di nascita;il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto dall’art. 40, 2 comma ( certificazioni da produrre ai soggetti privati).

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