Tentativo circostanziato di delitto e tentativo di delitto circostanziato

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Pubblicato il 31 gen. 2022 · tempo di lettura 1 minuti

Tentativo circostanziato di delitto e tentativo di delitto circostanziato | Egregio Avvocato

Il tentativo circostanziato di delitto è quella fattispecie ove il soggetto agente pone in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un reato, nei quali sia presente in rerum natura una circostanza di reato.

Si può fare l’esempio di un soggetto che si reca in banca per commettere una rapina con un’arma, però viene arrestato in flagranza: si ha una tentata rapina e la circostanza dell’uso delle armi sussiste in rerum natura.


Il tentativo di delitto circostanziato, invece, è quella fattispecie nella quale la circostanza di reato non esiste nella realtà, ma vi sarebbe stata solo se il reato fosse arrivato a consumazione. Ad esempio, il soggetto agisce per rubare un famosissimo quadro, ma viene arrestato mentre lo sta afferrando: è un tentato furto, e la circostanza del danno ingente non c’è ma ci sarebbe stata solo in caso di consumazione.


Mentre l’ammissibilità della prima fattispecie è pacificamente ammessa, la seconda fattispecie, il tentativo di delitto circostanziato, pone maggiori problemi. La dottrina prevalente ritiene non ammissibile tale fattispecie, perché la norma sul tentativo (art. 56 c.p.) si riferisce solo al delitto e non anche alla circostanza. La giurisprudenza a Sezioni Unite, invece, ritiene ammissibile il tentativo di delitto circostanziato per un’esigenza di proporzionalità e ragionevolezza della pena, ma richiede due presupposti: la certezza della verificazione della circostanza in caso di consumazione; e che nel proposito criminoso del soggetto agente rientri anche la sussistenza della circostanza (che, quindi, deve essere oggetto di rappresentazione).

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Comunione di beni: cosa succede in caso di alienazione dell’intero?

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Si ha comunione ordinaria di beni quando la proprietà o un altro diritto reale di godimento su cosa altrui spettano in comune a più persone (art. 1100 c.c.). La comunione si caratterizza per il fatto che il potere di godimento dei comunisti riguarda l’intero bene (art. 1102 c.c.); la regola quindi è l’uso promiscuo. Invece, il potere di disposizione è limitato alla sola quota (art. 1103 c.c.): il singolo comunista può disporre ed alienare la singola quota, e non invece l’intero.Nel caso in cui si disponga dell’intero, di certo la proprietà non potrà essere acquistata immediatamente dal compratore, per effetto del contratto con solo uno dei comproprietari.Ci si chiede, tuttavia, se è possibile riconoscere un campo di validità e applicazione a tale contratto tra comunista e terzo, finalizzato ad alienare anche la quota degli altri comunisti. In merito sono state fornite diverse classificazioni, ed in particolare :Vendita di cosa altrui: il compratore acquista la proprietà solo nel momento in cui il venditore diviene pieno proprietario. Sarebbe quindi un contratto ad effetti reali differiti;Vendita di cosa parzialmente altrui: per la propria quota, tale vendita produce effetti immediati, mentre per la quota altrui, il venditore sarà obbligato a procurarne l’acquisto;Vendita all’esito divisionale: la vendita è sottoposta a condizione sospensiva, avente come evento la futura assegnazione di quel bene in proprietà piena ed esclusiva. La divisione si considera avente effetto retroattivo e natura dichiarativa;Negozi collegati: si tratta di una vendita vera e propria per la propria quota, e una promessa del fatto del terzo per la quota degli altri comunisti.

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Sostanze stupefacenti e uso personale: cosa cambia tra coltivazione e detenzione?

14 nov. 2021 tempo di lettura 1 minuti

Molteplici sono le condotte che assumono rilevanza penale alla luce del Testo Unico stupefacenti (n. 309/90). Tuttavia, nel caso in cui tali condotte siano poste in essere per uso personale (e quindi a fini domestici), il legislatore ha ritenuto di prevedere una disciplina estranea al diritto penale.Tra la coltivazione e la detenzione di sostanze stupefacenti, la differenza sta nel fatto che nel primo caso la sostanza drogante non è ancora venuta ad esistenza, mentre nel secondo caso è già esistente e strettamente collegata all’uso (non posso farne uso, se non la detengo).La detenzione per uso personale viene presa in considerazione dall’art. 75 TU stupefacenti, secondo il quale la condotta integra un illecito amministrativo. In merito alla coltivazione per uso personale, invece, una recente sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 12348/2020) ha stravolto l’orientamento tradizionale e ha evidenziato come tale condotta non debba avere alcun tipo di rilevanza – né penale, né amministrativa. Ciò alla luce del principio di offensività: la mera coltivazione domestica, avente determinate caratteristiche, non è idonea ad offendere il bene giuridico. Mancando l’offesa, infatti, manca il reato.Verrà applicata, quindi, la sanzione amministrativa solo nel caso in cui sia integrata la condotta di detenzione per uso personale; non potendo essere applicata alcuna sanzione nel caso di coltivazione per uso personale

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L’elezione del Presidente della Repubblica

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Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, integrata dai delegati regionali eletti dai rispettivi Consigli regionali, in modo da avere la rappresentanza delle minoranze. La presenza dei delegati regionali ha lo scopo di rafforzare la caratterizzazione del Presidente della Repubblica come rappresentante dell’unità nazionale.I requisiti per essere eletto Presidente della Repubblica sono indicati dall’art. 84 della Costituzione: la cittadinanza italiana; il compimento del cinquantesimo anno di età ed il godimento dei diritti civili e politici.All’elezione si procede per iniziativa del Presidente della Camera che, 30 giorni prima della scadenza del mandato presidenziale, convoca il Parlamento in seduta comune e i delegati regionali per l’elezione del nuovo Presidente.L’elezione del Presidente della Repubblica avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei 2/3 dell’Assemblea; dopo il terzo scrutinio, è richiesta la sola maggioranza assoluta, cioè il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto al voto. Il quorum elevato è volto ad evitare che la nomina del Presidente sia espressione della sola maggioranza politica. Una volta eletto, il Presidente della Repubblica, prima di essere immesso nell’esercizio delle sue funzioni, presta giuramento di fedeltà di fronte al Parlamento in seduta comune, accompagnato, per prassi, da un breve discorso, nel quale il Presidente eletto illustra i principi a cui tende ispirare le proprie funzioni. Il mandato presidenziale decorre dalla data del giuramento e dura per un periodo di sette anni. Durante il mandato il Presidente della Repubblica dispone di un assegno personale e di una dotazione (quali la residenza del PdR e per gli uffici presidenziali, a cui si aggiunge un assegno periodico) ed è posta alle dipendenze esclusive una struttura amministrativa, chiamata Segretariato generale della Presidenza della repubblica.

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Il Consiglio superiore della magistratura (CSM) è un organo di rilievo costituzionale, cui gli artt. 104, 105, 106 e 107 della Carta fondamentale fanno espressamente riferimento.La principale funzione del CSM è quella di autogoverno della magistratura. Invero, al fine di garantire l’autonomia e l’indipendenza del potere giurisdizionale dagli altri poteri dello Stato, si è reso necessario istituire un organo che fosse del tutto indipendente dagli altri. Ciò si pone in linea con quanto previsto dall’art. 101, comma 2, secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Al CSM spettano le competenze in materia di assunzioni, assegnazioni e trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati ordinari penali e civili (i magistrati amministrativi, contabili e militari hanno invece propri organi di governo).Anche la composizione del Consiglio superiore della magistratura è finalizzato a garantire l’indipendenza e l’autonomia dello stesso. L’art. 104 della Costituzione prevede infatti che il Consiglio sia presieduto dal Presidente della Repubblica, e che ne facciano parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune a scelta tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. È tra questi soggetti eletti dal Parlamento in seduta comune che il CSM deve eleggere un Vicepresidente.La durata del CSM è pari a 4 anni e i membri non sono immediatamente rieleggibili.Sempre al fine di garantire l’imparzialità del Consiglio, e di conseguenza l’autonomia e indipendenza del potere giurisdizionale, i soggetti che siano stati eletti come membri del Consiglio non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.Si evidenzia che il CSM è stato nominato per la prima volta all'art. 4 della legge n. 511 del 1907, quindi prima che venisse promulgata la Carta costituzionale. Tuttavia, solo con l’avvento della Carta fondamentale il CSM ha acquisito la sua attuale funzione di organo di autogoverno. Originariamente, invece, ricopriva il ruolo di organo consultivo-amministrativo presso un ministero.Un fatto particolare, e oggetto anche di un’analisi sociologica, è quello che riguarda la componente femminile all’interno dell’organo in esame: le prime donne a diventare componenti del Consiglio Superiore della Magistratura furono nel 1981 la professoressa Ombretta Fumagalli Carulli e la professoressa Cecilia Assanti, entrambe elette dal Parlamento. Soltanto nel 1986 fu eletta dagli stessi magistrati Elena Paciotti. Tuttavia ancora oggi, dopo più di cinquant’anni dall'ingresso in magistratura delle donne, la componente femminile all'interno dell'organo di autogoverno della magistratura non ha acquisito un ruolo numericamente rilevante.

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