Tentativo circostanziato di delitto e tentativo di delitto circostanziato

Avv. Egregio Avvocato

Egregio Avvocato

Pubblicato il 31 gen. 2022 · tempo di lettura 1 minuti

Tentativo circostanziato di delitto e tentativo di delitto circostanziato | Egregio Avvocato

Il tentativo circostanziato di delitto è quella fattispecie ove il soggetto agente pone in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un reato, nei quali sia presente in rerum natura una circostanza di reato.

Si può fare l’esempio di un soggetto che si reca in banca per commettere una rapina con un’arma, però viene arrestato in flagranza: si ha una tentata rapina e la circostanza dell’uso delle armi sussiste in rerum natura.


Il tentativo di delitto circostanziato, invece, è quella fattispecie nella quale la circostanza di reato non esiste nella realtà, ma vi sarebbe stata solo se il reato fosse arrivato a consumazione. Ad esempio, il soggetto agisce per rubare un famosissimo quadro, ma viene arrestato mentre lo sta afferrando: è un tentato furto, e la circostanza del danno ingente non c’è ma ci sarebbe stata solo in caso di consumazione.


Mentre l’ammissibilità della prima fattispecie è pacificamente ammessa, la seconda fattispecie, il tentativo di delitto circostanziato, pone maggiori problemi. La dottrina prevalente ritiene non ammissibile tale fattispecie, perché la norma sul tentativo (art. 56 c.p.) si riferisce solo al delitto e non anche alla circostanza. La giurisprudenza a Sezioni Unite, invece, ritiene ammissibile il tentativo di delitto circostanziato per un’esigenza di proporzionalità e ragionevolezza della pena, ma richiede due presupposti: la certezza della verificazione della circostanza in caso di consumazione; e che nel proposito criminoso del soggetto agente rientri anche la sussistenza della circostanza (che, quindi, deve essere oggetto di rappresentazione).

Condividi:

Articoli che potrebbero interessarti

I doveri del pubblico dipendente

10 dic. 2021 tempo di lettura 2 minuti

Con il contratto di lavoro le parti si impegnano a reciproche obbligazioni.Prestazione lavorativa e retribuzione costituiscono i principali obblighi derivanti dal contratto di lavoro e rappresentano l’oggetto del contratto. Anche il lavoro di pubblico impiego è un rapporto di tipo bilaterale, da cui derivano una serie di doveri e diritti sia per il lavoratore che per il datore di lavoro.I doveri del dipendente possono essere raggruppati in due ampie tipologie: l’una di stampo pubblicistico, riconducibile al dovere di fedeltà alla Repubblica ex. art. 51 Cost., ai principi di imparzialità e buon andamento ex. art. 97 Cost., e al carattere democratico della repubblica ex. art. 1 Cost., che impone di favorire i rapporti tra amministrazione e cittadino.L’altra tipologia si richiama, invece, ai doveri di diligenza, obbedienza e fedeltà, sanciti, come per il rapporto di lavoro privato, dagli artt. 2104 e 2105 c.c.La definizione dei doveri del dipendente compete al codice di comportamento che nel pubblico impiego, da ultimo, è previsto dal D.P.R. 62/2013. Questo nuovo Codice, definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. Esso trova applicazione per tutti i dipendenti pubblici, dirigenti e non, specificandosi che le relative prescrizioni costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale sottratte alla privatizzazione, previste dall’art. 3 D. Lgs. 165/2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. Il nuovo Codice presenta dei profili innovativi rispetto al passato.In primo luogo, per quel che riguarda la disciplina in tema di regali, compensi e altre utilità. Il dipendente non deve sollecitare per sé o per altri, né regali o altre utilità ma soprattutto non ne deve accettare, salvo quelli modico valore, rinvenibili nelle normali relazioni di cortesia, quelli, orientativamente, di valore non superiore ai 150 euro.Importante è anche il nuovo richiamo alla prevenzione degli illeciti nella P.A., correlato alla normativa in tema di corruzione e trasparenza, nella quale si prevede che tutti i dipendenti sono tenuti, non solo a rispettare le misure di prevenzione della corruzione, ma anche a garantire la propria collaborazione al Responsabile della prevenzione. Sull’applicazione del Codice vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.

Continua a leggere

Scritto da:

Egregio Avvocato

Il giudizio immediato

8 mar. 2022 tempo di lettura 2 minuti

Uno dei procedimenti speciali previsto dal c.p.p. è il cd. giudizio immediato, il quale sacrifica il controllo giurisdizionale sulla necessità del rinvio a giudizio: non prevede lo svolgimento dell’udienza preliminare, e dalle indagini preliminari si transita direttamente all’udienza dibattimentale.Può essere richiesto sia dall’imputato sia dal Pubblico ministero. Nel primo caso, l’imputato può avanzare richiesta di giudizio immediato soltanto dopo che il PM abbia formulato l’imputazione ed il giudice fissato l’udienza preliminare. La richiesta deve essere presentata nella cancelleria del giudice almeno tre giorni prima dell’udienza preliminare e deve essere notificata al PM e alla persona offesa.Il PM, invece, è obbligato ad avanzare richiesta di giudizio immediato nell’ipotesi di evidenza della prova (cd. ipotesi tradizionale), o quando l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare (cd. ipotesi custodiale). Il PM è esentato dall’obbligo di avanzare tale richiesta nel caso in cui ciò possa pregiudicare gravemente le indagini.In particolare, nell’ipotesi tradizionale il PM deve chiedere al Gip il rito immediato se vi è l’evidenza della prova; vi è stato interrogatorio dell’indagato; e non sono decorsi più di 90 giorni dall’iscrizione della notizia di reato nel registro ex art. 335 c.p.p.Nell’ipotesi custodiale, invece, i presupposti per la richiesta di giudizio immediato sono: lo stato di custodia cautelare; un determinato grado di stabilità del provvedimento custodiale (es. confermato in sede di riesame); la non decorrenza di 180 giorni dall’esecuzione della misura; la permanenza della valutazione dei gravi indizi per la misura custodiale.Sulla richiesta del PM decide il giudice per le indagini preliminari inaudita altera parte, e quindi sentendo esclusivamente la parte pubblica. Se ritiene sussistenti i presupposti, dispone con decreto il rito immediato e provvede a formare il fascicolo per il dibattimento. Il decreto, non motivato, viene comunicato al PM e notificato all’imputato e alla persona offesa almeno 30 giorni prima della data fissata per l’udienza.

Continua a leggere

Scritto da:

Egregio Avvocato

Quanti sono gli avvocati e i magistrati in Italia? I numeri dall’Europa.

14 nov. 2021 tempo di lettura 1 minuti

I dati sull’efficienza e sull’efficacia del sistema giustizia in Italia non sono affatto confortanti. Eppure questi dati non possono essere presi di per sé ma devono essere messi in correlazione con altri numeri (e squilibri) che potrebbero aiutare a spiegarli. Il rapporto annuale sullo stato della giustizia dell’UE per il 2020 (EU Justice Scoreboard 2020) della Commissione Europea, che mette a confronto l’efficienza, la qualità e l’indipendenza dei sistemi giudiziari di tutti gli Stati membri dell’Unione europea, attraverso l’analisi dei dati raccolti tra il 2012 e il 2018, mette in luce alcune incongruenze del sistema.Lo squilibrio tra numero di avvocati e giudici in Italia è davvero significativo.  Anzitutto, il numero degli avvocati che lavorano in Italia è molto alto in rapporto al numero di abitanti: si stima che ne lavorino circa 380 ogni 100.000 abitanti. Un numero che rapportato alla media europea diventa a dir poco spropositato, che si attesta infatti a circa 120 in rapporto al medesimo numero di abitanti.L’amministrazione della giustizia si fonda poi enormemente sulla componente umana costituita, soprattutto, dal personale di magistratura (giudicante e requirente). Sul punto si consideri che il numero di giudici in Italia è di circa 10,6 ogni 100.000 abitanti. Uno squilibrio che si nota, di nuovo in relazione alla media europea (è infatti uno fra i più bassi nel panorama europeo) ma soprattutto rispetto al numero di avvocati in Italia per 100.000 abitanti.

Continua a leggere

Scritto da:

Egregio Avvocato

I tipi di sequestro nel processo penale

22 feb. 2022 tempo di lettura 1 minuti

I principali tipi di sequestro che esistono nel processo penale sono il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo. La prima differenza da evidenziare è che mentre il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova, gli altri due sono misure cautelari reali.In particolare, il sequestro probatorio (art. 253 c.p.p.) consiste nell’assicurare una cosa mobile od immobile al procedimento per finalità probatorie, mediante lo spossessamento coattivo della cosa e la creazione di un vincolo di indisponibilità sulla medesima. Oggetto del sequestro sono il corpo del reato e le cose ad esse pertinenti, in quanto necessari ai fini di prova.Il sequestro conservativo (art. 316 c.p.p.), invece, è disposto quando vi è il pericolo che si disperdano le garanzie patrimoniali dell’imputato, e cioè i beni mobili e immobili sui quali soddisfare le obbligazioni civili nascenti dal reato ed il pagamento della pena pecuniaria e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato.Infine, il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) è disposto quando vi è il pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze dello stesso, o quando vi è il pericolo che la cosa possa agevolare la commissione di altri reati, o ancora quando la cosa è pericolosa in sé, poiché di essa è consentita o imposta la confisca.

Continua a leggere

Scritto da:

Egregio Avvocato

Commenti

Non ci sono commenti

Egregio Avvocato® 2026 | Massimo Zerbini CF ZRBMSM53A17L390J