Egregio Avvocato
Pubblicato il 31 gen. 2022 · tempo di lettura 1 minuti
Si può fare l’esempio di un soggetto che si reca in banca per commettere una rapina con un’arma, però viene arrestato in flagranza: si ha una tentata rapina e la circostanza dell’uso delle armi sussiste in rerum natura.
Mentre l’ammissibilità della prima fattispecie è pacificamente ammessa, la seconda fattispecie, il tentativo di delitto circostanziato, pone maggiori problemi. La dottrina prevalente ritiene non ammissibile tale fattispecie, perché la norma sul tentativo (art. 56 c.p.) si riferisce solo al delitto e non anche alla circostanza. La giurisprudenza a Sezioni Unite, invece, ritiene ammissibile il tentativo di delitto circostanziato per un’esigenza di proporzionalità e ragionevolezza della pena, ma richiede due presupposti: la certezza della verificazione della circostanza in caso di consumazione; e che nel proposito criminoso del soggetto agente rientri anche la sussistenza della circostanza (che, quindi, deve essere oggetto di rappresentazione).
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Egregio Avvocato
31 gen. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
Il concordato in appello è un istituto introdotto dal c.p.p. del 1988, successivamente abrogato e ripristinato dalla Legge Orlando del 2017.Ai sensi del 599-bis c.p.p. è previsto che l’imputato, il Pubblico Ministero e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono accordarsi sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri motivi; se i motivi dei quali chiedono l’accoglimento da parte del giudice comportano una nuova determinazione della pena, le parti devono indicare al giudice la pena sulla quale sono d’accordo.Sulla richiesta, la Corte d’Appello decide in camera di consiglio, potendo alternativamente: accogliere il concordato, senza possibilità di modifica; oppure ordinare la citazione a comparire al dibattimento in appello, quando ritiene di non poterlo accettare allo stato degli atti. In questi casi, la richiesta e la rinuncia perdono effetto ma possono essere riproposte durante il dibattimento. Esse non avranno comunque effetto se il giudice dovesse decidere in modo difforme dall’accordo.Si tratta di uno strumento che permette di ridurre notevolmente i tempi dell’appello e risparmiare i tempi del giudizio di cassazione, che non sarebbe in tal caso esperibile.Al pari del patteggiamento, per il concordato sono previste delle preclusioni oggettive (nel senso che il concordato non può farsi in caso di processi inerenti ad alcuni reati indicati dalla legge), e soggettive (nel senso che coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza non possono promuoverlo).Comune è anche l’effetto deflattivo. Tuttavia, si ritiene che il concordato non sia un patteggiamento sulla pena, perché essa è quella che il giudice avrebbe potuto applicare anche senza il consenso del P.M., nel caso in cui avesse accolto il motivo menzionato dall’accordo e respinto gli altri. La nuova pena non è fissata dalla legge e dipende pertanto dai motivi accolti. Inoltre, la sentenza che segue il concordato è una condanna a tutti gli effetti e non sono previsti effetti premiali.
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Egregio Avvocato
14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
La comunione legale tra i coniugi è uno dei regimi patrimoniali della famiglia, cioè l’insieme delle regole che governa la titolarità dei beni nel corso del matrimonio, individuando quali debbano considerarsi di proprietà di uno solo dei coniugi e quali, invece, di entrambi.Nel caso di comunione legale, la legge prevede che, di regola e salvo alcune categorie di beni escluse dal codice civile, gli acquisti realizzati durante il matrimonio debbano considerarsi appartenenti alla comunione legale, a cui entrambi i coniugi partecipano in pari misura.A partire dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, la comunione legale è il regime “ordinario”, che si applica nei casi in cui i coniugi non scelgano espressamente un regime diverso – come quello della separazione dei beni o di una comunione convenzionale.Tale impostazione era ispirata a diverse ragioni, inclusa quella di tutelare il c.d. coniuge debole, cioè quello che non percepisce un proprio reddito o ne percepisce uno inferiore, (situazione molto ricorrente ai tempi della riforma) e garantire una perequazione delle risorse familiari, realizzate grazie all’impegno profuso da entrambi i coniugi, ancorché attraverso attività diverse. Resta comunque sempre possibile optare per un regime diverso, anche nel corso del matrimonio, stipulando una convenzione da annotare a margine dell’atto di matrimonio.
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Egregio Avvocato
6 mag. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Si tratta di una figura nuova per l’ordinamento italiano, che deriva dall’ordinamento comunitario e nasce grazie alla nuova nozione funzionale della PA: l’ente pubblico può essere funzionale e cangiante; e quindi anche gli enti privati possono essere considerati enti pubblici a certi fini, rimanendo privati per altri. L’organismo di diritto pubblico è un soggetto ibrido, individuato sulla base di dati sostanziali – può avere anche forma privatistica (anche società), e in virtù di determinate caratteristiche viene considerato alla stregua di una PA per il contratto di appalto, con la conseguenza di avere l’obbligo di fare la gara per la scelta del contraente, e quindi di dovere applicare la procedura ad evidenza pubblica del codice appalti.Le tre caratteristiche sostanziali per riconoscere l’organismo di diritto pubblico sono:Personalità giuridicaInfluenza dominante dello Stato o altro ente pubblicoRequisito teleologicoIn particolare, il requisito teleologico viene considerato come l’elemento determinante: deve perseguire bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale. È una formula che sembra comporsi di due elementi, uno positivo (perseguimento di bisogni di interesse generale) e uno negativo (non aventi carattere industriale o commerciale). Si tratta di attività svolte senza reale rischio di impresa: non si ha il pungolo di scegliere il meglio; non si rischia di fallire; e quindi la formazione della volontà negoziale deve necessariamente essere guidato mediante la procedura ad evidenza pubblica – se lasciati liberi di agire potrebbero scegliere secondo criteri non concorrenziali, compiendo scelte anche discriminatorie.
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Egregio Avvocato
1 apr. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Un istituto che viene spesso assimilato a quello della caparra confirmatoria (già visto nei post precedenti) è quello della clausola penale, che trova la sua disciplina nell’art. 1382 c.c. In particolare, la clausola penale prevede che in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione, la quale ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, fatta salva la possibilità di prevedere la risarcibilità del danno ulteriore.Tuttavia, è opportuno evidenziare le differenze tra le due fattispecie. Da un punto di vista strutturale, la clausola penale è solo promessa; mentre la caparra confirmatoria è una clausola reale, e quindi si perfeziona con la consegna della res.Inoltre, mentre normalmente la clausola penale grava solo su una parte, la caparra confirmatoria è bilaterale, è un vincolo per entrambe le parti. Poi ancora, non è prevista la possibilità di rinunciare alla clausola penale e al massimo si può avere il risarcimento del danno ulteriore; mentre la caparra è rinunciabile e si può decidere di operare con i rimedi generali. Infine, per la clausola penale è espressamente prevista la riduzione ad equità se manifestamente eccessiva; mentre è fortemente controverso se questo potere sia estensibile anche alla caparra confirmatoria.
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