SUPERBONUS 110%: illegittima la delibera di realizzazione di impianti di acqua calda sanitaria in luogo di quelli autonomi se non è adottata all’unanimità

Avv. Ruggiero  Gorgoglione

Avv. Ruggiero Gorgoglione

Pubblicato il 1 mar. 2022 · tempo di lettura 1 minuti
SUPERBONUS 110%: illegittima la delibera di realizzazione di impianti di acqua calda sanitaria in luogo di quelli autonomi se non è adottata all’unanimità | Egregio Avvocato

In tema di Superbonus ci si interroga sulla legittimità della delibera adottata con la maggioranza prevista dal Decreto Rilancio in materia di Superbonus per la realizzazione di un impianto centralizzato di acqua calda in un edificio in cui sono già presenti impianti autonomi.


   Si ritiene innanzitutto che un’opera centralizzata in luogo di quella privata sia anch’essa lesiva della proprietà privata, richiedendo quindi il consenso espresso del singolo proprietario, per cui ad avviso dello scrivente non si potrà imporre al singolo proprietario la rimozione del proprio impianto.


    Sull’illegittimità della delibera di realizzazione di impianti di acqua calda centralizzata in luogo di quelli autonomi si è altresì espresso il Tribunale di Milano (ordinanza Collegiale del 30.9.2021 R.G. 35338/2021) ritenendo che, qualora la spesa per l’impianto sia da dividersi tra tutti i condomini (per cui l’impianto sarà di proprietà di tutti), considerato che l’installazione centralizzata interessa le parti comuni, ciò comporterebbe di fatto la costituzione di un diritto reale sul fondo comune, per cui è necessario il consenso unanime di tutti i condomini ai sensi dell’art. 1108 III co. c.c.


    Da ciò ne discende che la delibera adottata in merito senza il consenso di tutti i condomini è illegittima. 


Avv. Ruggiero Gorgoglione

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9 mag. 2023 tempo di lettura 2 minuti

Una vexata quaestio su cui da tempo si interrogano i Giudici di merito e di legittimità attiene al valore probatorio delle foto postate sui social media. In passato, non pochi tribunali avevano considerato tali foto come un'evidente prova di un legame affettivo, facendo da esso derivare anche la implicita convivenza delle parti, senza necessità di alcun ulteriore elemento probatorio. Certo, va sottolineato come una decisione assunta in un Tribunale è sempre frutto di una valutazione complessiva di tanti fattori diversi, ma non possiamo sottacere come - a nostro modesto parere - se si postano delle foto sui social che ritraggono una persona in atteggiamenti "amorevoli" con un'altro, è lecito supporre e dedurre che tra i due ci sia una relazione, che ben potrebbe essere corroborata anche da una convivenza more uxorio. La vicenda, tutt'altro che pacifica, appare adesso ricevere uno scossone proprio dalla Suprema Corte (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 30 marzo 2023, n. 8988). Ed invero, nella sentenza su richiamata gli Ermellini hanno escluso la rilevanza delle foto su Facebook ai fini della prova della convivenza more uxorio, dichiarando in tal modo legittima la decisione dei Giudici di merito, i quali, secondo il principio del libero convincimento ex artt. 115 e 116 cpc, avevano in precedenza in tal senso deciso. Osservano i Giudici di legittimità come, in effetti gli estratti dai profili social e le foto su Facebook possano essere idonei a dimostrare il legame sentimentale fra l'ex coniuge e il nuovo fidanzato, ma non la convivenza ai fini della revoca dell’assegno divorzile. Tale convincimento può derivare solo tramite ulteriori elementi probatori, ad esempio tramite testimoni, che devono avere i classici carismi di oggettività ed assenza di vincoli nei confronti delle parti in causa, La sentenza appare condivisibile da un punto di vista strettamente giuridico, ma solleva, d'altro canto, interrogativi inquietanti su come, alla fine, diventi sempre più facile nascondere ai Giudici la verità, camuffando "convivenze more uxorio" in innoque amicizie, magari caratterizzate anche da un legame affettivo. Pertanto, pur condividendo l'iter logico che ha portato gli Ermellini a tale decisione, non possiamo che rimarcare le ripetutamente esposte perplessità, sottolineando come la materia delle separazioni e dei divorzi diventi ogni giorno più complessa e particolare. Prof. Avv. Domenico Lamanna Di SalvoMatrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore

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Usura Bancaria

22 mag. 2023 tempo di lettura 8 minuti

USURA BANCARIAINTROPrima di affrontare la trattazione sull’usura bancaria, è necessario descrivere preventivamente istituto base su cui poggia lo specifico reato oggetto Dell’attuale trattazione. Il termine “usura” è riportato nel codice penale all’articolo 644. La norma si presenta molto selettiva e articolata ma non ci definisci in maniera chiara il significato del termine stesso. Il disposto normativo parla infatti di “interessi o altri vantaggi usurari” senza mai delineare l’esatto riferimento giuridico. Un primo collegamento utile si rintraccia nell’articolo 1815 cc, All’interno del libro IV (obbligazioni) al capo XV (del mutuo); anche in questo caso non troviamo la definizione di usura, ma al contempo viene chiarito l’ambito creditizio dell’argomento sotteso. Per ora ci basterà sapere che per usura si intende la richiesta di un interesse al di sopra del limite legale, a fronte di un prestito precedentemente erogato.LEGGE 108/96La riforma introdotta dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 di modifica dell’art. 644 c.p., che ha introdotto criteri oggettivi di rilevazione del tasso usurario, autentico punctum prudens della vecchia fattispecie penale, ed eliminato la condotta di approfittamento dello stato di bisogno o di altre situazioni di difficoltà economica, ha realizzato una ulteriore evoluzione del delitto di usura che segna un netto distacco rispetto l’originaria figura: accanto all’usura criminale nasce la c.d. usura bancaria, ovvero l’usura praticata da soggetti qualificati sotto il profilo professionale e istituzionale, che operano in un contesto lecito. I nuovi soggetti coinvolti nei fenomeni commerciali di remunerazione dei prestiti di danaro sono da un lato i colossi bancari e gli intermediari, dall’altro i consumatori, le famiglie, le imprese. L’usura bancaria attiene ai rapporti tra banca e cliente-consumatore, concerne qualunque forma di finanziamento, sconfinamento di fido o erogazione di credito, sia per ragioni personali sia per ragioni imprenditoriali. La vittima (persona fisica o ente), è un soggetto economico vulnerabile esposto agli abusi di potere di mercato vantato da nuovi soggetti internazionali oppure a-nazionali (Banca mondiale, imprese multinazionali), i veri attori del palcoscenico del diritto globalizzato dell’economia.Il riferimento a questa nuova e maggiormente pericolosa figura criminale è desumibile da molte sfumature linguistiche utilizzate dal legislatore: costituisce all’interno dell’attuale art. 644 c.p. una forma aggravata di usura ed è chiaro il riferimento a spese, costi e remunerazioni a vario titolo promesse, che riguardano certamente rapporti contrattuali nati in un contesto lecito; richiede il necessario collegamento con lo svolgimento stabile di un’attività professionale (e non risultano censurabili le attività professionali sfornite di tale collegamento funzionale: si pensi adesempio il funzionario di banca che opera in proprio erogando prestiti)3; è praticata da banche e intermediari finanziari, ovvero da soggetti cui è riservata per legge l’attività del credito; colpisce situazioni di squilibrio di potere contrattuale e di potere di mercato tra soggetti economici che appartengono entrambi al mondo (lecito) della economia reale e della finanza, ove la condizione di sostanziale disparità e debolezza economica della parte non può essere riassunta nello stato di bisogno; si innesta in un regolamento contrattuale assai rigido, standardizzato, minuzioso, colmo di clausole e condizioni, talora ai limiti della vessatorietà, che prevede spese e che disciplina l’inadempimento; l’erogazione del credito è gravida di obblighi collaterali concernenti lo stesso credito (la previsione di oneri e spese di istruttoria, assicurazioni, etc.) ma spesso anche non collegati al credito (come l’acquisto di titoli di investimento);Si spiega così la scelta di ricollocare la condizione economica in cui verte la vittima in un ruolo secondario (in progressione di gravità: lo stato di bisogno, le condizioni di difficoltà economica, le condizioni di difficoltà finanziaria), valorizzando tout court, senza alcuna aggettivazione e senza condizioni, il contraente debole.Nella società contemporanea l’usura diviene un ramo di una complessa holding economica; un allettante meccanismo contrattuale a disposizione della criminalità d’impresa (e non solo della criminalità organizzata) che consente di abusare del potere di mercato a scapito dell’equilibrio contrattuale, quale vero e proprio moltiplicatore di ricchezza; non più sporadico episodio nell’ambito di una relazione tra singoli individui (ove viene tutelato il patrimonio e la liberta negoziale individuale), ma predominio e affermazione del potere economico e di mercato su una massa di soggetti economicamente deboli. In breve, il legislatore del '96 persegue finalità assai più estese rispetto quelle originarie del legislatore del ’30 (ovvero della tutela di interessi individuali), imponendo il contenimento del costo del credito (ogni costo e a qualsiasi titolo previsto) entro parametri oggettivi, presidiati dalla sanzione penale (644 c.p.) e civile (1815 c.c., 2° comma).ANALISI DELLA NORMAAnalizzando l’articolo 644 CP possiamo notare come i primi due commi descrivono le caratteristiche di un reato comune uni personale ( con la possibilità di un concorso tra soggetti ex articolo 110 CP), sussidiario (rispetto all’articolo 643 CP), un reato di contratto visto che il bene giuridico tutelato ed integrità patrimoniale, a dolo generico ( come vedremo successivamente dedotto da una sentenza della Cassazione).1.     Nel dettato normativo il chiunque presuppone la possibilità che qualsiasi cittadino possa scommettere il reato di usura ricadendo così all’interno della categoria del reato comune. In dettaglio il comma 5 del suddetto articolo, come aggravante, è punito il colpevole che agisce nell’esercizio della professione; in questo caso assume le vesti di reato proprio, dando vita così a una specifica sottoclasse: usura bancaria.2.     Con riferimento ai soggetti attivi coinvolti nel reato di usura bancaria è facile dibattersi in un istituto di credito ( erogatore), l’intermediario finanziario ( operatore funzionario) ed il richiedente mutuo. 3.     La richiesta del mutuo viene sottoposta al vaglia dell’istituto creditizio, al fine di scongiurare eventuali forme di usura cosiddetta presunta precisiamo che esistono due forme di usura una presunta e l’altra definita in concreto. Per usura presunta si intende il caso in cui la banca concede un mutuo anche se a un tasso sotto soglia ma con interessi sproporzionati rispetto alla capacità economico finanziaria del debitore. Tale inciso viene enucleato All’articolo 644 cp, comma 3: “ sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite,[…] risultando comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, […] quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.Ulteriore distinzione tra le varie tipologie di reato questione e la differenza tra usura genetica ed usura sopravvenuta. Nell’usura genetica il contratto, con la promessa, sancisce il momento in cui viene consumato il delitto. Non vengono altresì considerati i versamenti effettuati in un tempo successivo alla pattuizione, ma sì istituiscono quali avvio per il cronometro prescrizionale. Specificatamente è possibile parlare non tanto di un reato continuato, ma di un reato ha consumazione prolungata; l’affermazione viene confermata da una sentenza della Cassazione e precisamente la sentenza numero 53479 del 2017 dove la Corte afferma: «ha ormai abbandonato l’orientamento che attribuiva all’usura la natura di reato istantaneo, sia pure con effetti permanenti, e ha affermato che, in tema di usura, qualora alla promessa segua – mediante la rateizzazione degli interessi convenuti – la dazione effettiva di essi, questa non costituisce un post factum penalmente non punibile, ma fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante e segna, mediante la concreta e reiterata esecuzione dell’originaria pattuizione usuraria, il momento consumativo “sostanziale” del reato, realizzandosi, così, una situazione non necessariamente assimilabile alla categoria del reato eventualmente permanente, ma configurabile secondo il duplice e alternativo schema della fattispecie tipica del reato, che pure mantiene intatta la sua natura unitaria e istantanea, ovvero con riferimento alla struttura dei delitti cosiddetti a condotta frazionata o a consumazione prolungata».4.     Per quanto concerne la configurazione del dolo è utile richiamare la pronuncia da parte della Corte di Cassazione nella sentenza numero 49318 del 2016 ritiene infondate le censure proposte dal ricorrente e si riporta ad un risalente filone giurisprudenziale, formatosi nella vigenza della vecchia formulazione dell’art. 644 c.p., secondo il quale il dolo eventuale non potrebbe mai connotare soggettivamente il delitto di usura. Ciò in quanto tale tipo di dolo postulerebbe una pluralità di eventi (conseguenti all'azione dell'agente e da questi voluti in via alternativa o sussidiaria nell'attuazione del suo proposito criminoso) che invece non si verificherebbero nel reato de quo, nel quale vi sarebbe l'attingimento dell'unico evento di ottenere la corresponsione o la promessa di interessi o vantaggi usurari, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile NORMA IN BIANCOVv l’articolo 644 CP, comma 3, costituisce il ponte tra il codice penale e la legge 108 del 96; nel dettaglio il codice delega la legge la fissazione del limite oltre il quale l’interesse assume l’accezione “usurario”. La legge 108 del 96 nell’articolo due comma uno indica con cadenza trimestrale la fissazione del cosiddetto tasso effettivo globale medio (TEGm) stabilito dal MEF; vv al comma quattro viene esplicitato il calcolo per ottenere il valore soglia, considerando anche la suddivisione nelle varie categorie creditizie. Tale valore è desunto Dall’aumento del 25% del TEGm al cui risultato vengono sommati quattro punti percentuali. Se la differenza tra il TEGm ed il valore soglia supera l’otto percento allora si parlerà chiusura cosiddetta oggettiva, proprio perché desunta attraverso un calcolo matematico. Diversamente l’usura soggettiva vieni a configurarsi dalla misura della capacità economico finanziaria del richiedente denaro, confermato dalla formula dell’articolo 644 CP comma tre. È giusto considerare che il valore soglia concordato per legge e comprensivo di commissione spese, escludendo imposte e tasse (comma 4). Nel comma 5 dell’articolo 644 CP è presente elencazione delle aggravanti; nello specifico aumento di pena previsto nella forbice che va da 1/3 sino alla metà nel caso in cui si presentino determinate circostanze: 1.     se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;2.     se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;3.     se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;4.     se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;5.     se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione La disamina si conclude all’ultimo comma trattando l’argomento della confisca: “sempre applicata in caso di condanna”.  

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Il diritto all’assegnazione della casa familiare

29 giu. 2021 tempo di lettura 4 minuti

Uno dei provvedimenti più importanti che deve assumere il Tribunale è quello relativo a quale dei genitori deve essere assegnata l’ex casa familiare nei procedimenti di separazione e divorzio oltre che nei procedimenti in camera di consiglio a tutela dei figli nati fuori del matrimonio.L’assegnazione della casa familiare a uno dei coniugi risponde all’esigenza di far conservare ai figli l’habitat domestico, inteso come il centro degli effetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, al fine di non far gravare sui figli stessi l’ulteriore trauma dello sradicamento dal luogo in cui si svolgeva la loro esistenza.L’articolo 337 sexies c.c. stabilisce che la casa familiare deve essere assegnata tenendo conto prioritariamente conto dell’interesse dei figli indipendentemente dalle condizioni economiche dei genitori.Oggetto di assegnazione è solo quell’immobile che sia stato centro di aggregazione durante la convivenza comprendente anche i beni mobili, gli arredi, le suppellettili e dell’attrezzatura tesi ad assicurare le esigenze della famiglia.Quali sono i presupposti per l’assegnazione della casa coniugale?Il diritto del coniuge assegnatario è opponibile ai terzi?Se la casa coniugale è in locazione il coniuge assegnatario subentra ex lege nel contratto?Quanto avviene l’estinzione del diritto di godimento della casa coniugale?1 – Quali sono i presupposti per l’assegnazione della casa coniugale?Secondo quanto statuito dal codice civile e dalla legge divorzile il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto esclusivamente dell’interesse dei figli.Il Tribunale prima di provvedere all’assegnazione della casa familiare deve verificare che, da un lato sussistano figli minori o maggiorenni non autonomi, in secondo luogo che il collocamento dei figli avvenga in favore di uno dei genitori al quale andrà assegnata la casa ed infine che la casa di cui si chiede l’assegnazione sia quella familiare cioè quella occupata dai genitori prima del provvedimento giudiziale.L’assegnazione della casa familiare comporterà l’assegnazione del mobilio compreso ed il genitore tenuto ad allontanarsi potrà asportare solo i propri effetti personali. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni o quello indicato all’interno dell’accordo di separazione/divorzio, l’avvenuto cambio di residenza o di domicilio. L’assegnazione della casa per provvedimento del giudice comporterà che il genitore beneficiario subentri in tutti i diritti e dovere correlati come il pagamento degli oneri condominiali e simili.In sostanza il genitore assegnatario dovrà corrispondere al condominio le spese di gestione ordinaria, nonché dovrà far fronte a tutte le utenze.  Per quanto riguarda gli oneri condominiali straordinari, questi secondo la normativa generale, restano a carico del proprietario. 2 - Il diritto del coniuge assegnatario è opponibile ai terzi?A tutela dell’assegnatario la legge prevede espressamente che il provvedimento di assegnazione è suscettibile di trascrizione nell’apposito registro immobiliare della Conservatoria per renderlo opponibile a eventuali terzi che abbiano acquistato la casa dopo la trascrizione.È possibile opporre l’assegnazione anche a chi intende costituire altri diritti reali sulla casa.Ciò significa che i terzi a cui è nota l’esistenza dell’assegnazione, in quanto trascritta, devono attendere la revoca o la cessazione di tale provvedimento per poter entrare in possesso dell’immobile acquistato.È necessario precisare che se l’assegnazione è disposta sulla base della concorde richiesta dei coniugi in sede di giudizio di separazione, in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, non è opponibile né ai terzi e né al coniuge non assegnatario che vuole proporre domanda di divisione del bene di cui è proprietario.L’opponibilità è infatti collegata al presupposto che il coniuge assegnatario sia anche affidatario dei figli. 3 - Se la casa coniugale è in locazione il coniuge assegnatario subentra ex lege nel contratto?Nel momento in cui la casa coniugale è in locazione e il contratto è intestato al genitore estromesso oppure ad entrambi i coniugi, in caso di separazione giudiziale (e nel caso di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio) subentra solo il coniuge a cui è assegnata la casa familiare. Per legge il coniuge assegnatario subentra nel contratto di locazione e diventa naturalmente obbligato al pagamento dei canoni e delle relative spese di conduzione.Tale effetto legale si produce anche in capo al convivente di fatto affidatario della prole.4 - Quanto avviene l’estinzione del diritto di godimento della casa coniugale?Le legge indica determinati presupposti, in presenza dei quali, le parti possono chiedere al giudice di revocare l’assegnazione della casa familiare: a) nel momento in cui i figli non convivono più o diventano economicamente indipendenti; b) il coniuge assegnatario non abita più nella casa familiare o cessa di abitarvi stabilmente; c) il coniuge assegnatario inizia una convivenza more uxorio nella casa assegnata o contrae nuovo matrimonio; c) uno dei coniugi cambio la propria residenza o domicilio. Nel momento in cui si verificano uno dei predetti fatti l’assegnazione non viene meno di diritto ma sarà il coniuge interessato chiedere la revoca al Tribunale, il quale dovrà decidere in base alla valutazione nell’interesse primario dei figli minori.Il coniuge interessato alla revoca dell’assegnazione della casa coniugale dovrà presentare ricorso per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio ed avrà l’onore di provare il fatto posto alla base della richiesta di revoca. La prova sarà abbastanza rigorosa nel momento in cui c’è la presenza di figli affidati o conviventi con l’assegnatario, in ogni caso il giudice deve verificare se la revoca contrasti con i preminenti interessi della prole.Editor: Avv. Elisa Calviello

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Il consenso informato all’intervento medico e la c.d. Legge sul Biotestamento

11 nov. 2021 tempo di lettura 6 minuti

Un tema certamente attuale e delicato e che da anni è al centro del dibattito socio – politico in Italia è quello riguardante il “fine vita”.Nel corso degli ultimi anni diversi sono stati i casi finiti al centro dell’attenzione mediatica e solamente nel 2017 è stato compiuto un primo passo legislativo in tal senso.Difatti, la Legge n. 219 del 2017 reca le “norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” ed è nota come legge sul Biotestamento.Tuttavia, questo intervento legislativo non è stato del tutto esaustivo sul tema, in quanto la libertà di scelta sul “fine vita” è concessa esclusivamente a quei pazienti per cui risulti sufficiente l’interruzione delle terapie. Invece, per tutti coloro i quali soffrano di patologie irreversibili e/o che siano impossibilitati ad assumere farmaci autonomamente non vi è alcuna possibilità di scelta, poiché si ricadrebbe nell’ipotesi di reato di cui all’articolo 579 del codice penale, rubricato “omicidio del consenziente”.In attesa di scoprire cosa accadrà con il referendum sull’eutanasia legale, è opportuno ricordare che, ad ogni modo, la Legge 219/2017 rappresenta comunque un primo fondamentale punto di partenza, in particolare per aver introdotto e disciplinato il consenso informato all’intervento medico.Il consenso informato all’intervento medico: cos’è? Due ipotesi particolari: il consenso informato nelle urgenze e quello del minoreIl dissenso informatoIl fine vita in Italia. Eutanasia, suicidio medicalmente assistito e DAT1 - Il consenso informato all’intervento medico: cos’è?L’articolo 1 della già citata Legge 219/2017 precisa che il consenso informato medico è il processo con cui il paziente decide in modo libero e autonomo dopo che gli sono state presentate una serie specifica di informazioni, rese a lui comprensibili da parte del medico o equipe medica, se iniziare o proseguire il trattamento sanitario previsto.Si può, quindi, affermare che per acquisizione del consenso informato si possa intendere l’espressione, da parte del paziente, dell’assenso, della modifica o della revoca al trattamento sanitario prospettato dal medico.Stante la particolare delicatezza del tema, non si tratta di un puro e semplice assenso a un dato intervento medico o a uno specifico trattamento sanitario, bensì di un consenso che richiede un’adeguata informazione, la quale deve comprendere anche l’indicazione di tutte le eventuali alternative terapeutiche possibili, del rischio di potenziali complicanze e così via.Per quanto riguarda, invece, la forma del consenso informato, occorre precisare che non esistono obblighi circa la sua acquisizione per iscritto, sebbene sia indubbio che potrebbero sorgere serie problematiche, da un punto di vista probatorio in un eventuale giudizio, se l’acquisizione avvenga in forma orale.2 - Due ipotesi particolari: il consenso informato nelle urgenze e quello del minoreÈ, quindi, necessario, prima di sottoporre un paziente a qualsivoglia cura, acquisire il consenso informato dello stesso. Sorgono, tuttavia, delle perplessità circa l’ipotesi di un caso d’urgenza, in cui, per ovvie ragioni, non è sempre possibile avere il tempo necessario per fornire l’adeguata informazione al paziente, indispensabile per ottenere il suo consenso informato a norma di legge.In queste ipotesi, certamente la prima valutazione da compiere è relativa alle effettive condizioni del paziente. Difatti, se questi è cosciente e lucido, il suo consenso andrà necessariamente richiesto ed acquisito, seppure anche in forma sintetica o solamente verbale.Viceversa, laddove il paziente non dovesse essere cosciente, sebbene senza il consenso informato il medico non potrebbe compiere alcun intervento terapeutico, è altrettanto vero che in situazioni di urgenza in cui il paziente è incosciente non è concretamente possibile acquisire il suo consenso in ordine alle cure.Sul punto è ormai consolidato l’orientamento della dottrina in base al quale fonda l’esonero eccezionale dall’obbligo di acquisizione del consenso su quanto previsto dall’articolo 54 del codice penale, secondo cui non è possibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Altro problema che ci si è posti con riguardo all’obbligo gravante sul medico di acquisire il consenso del proprio paziente alle cure è quello in cui quest’ultimo sia minorenne. In particolare, ci si domanda se, in questi casi, il consenso informato vada dato dal paziente stesso o da chi eserciti sullo stesso la potestà. Generalmente, va ricordato che il nostro ordinamento giuridico non considera il minore del tutto capace di comprendere le conseguenze che possono derivare da un trattamento terapeutico, con la conseguenza che si rende necessaria l’acquisizione del consenso da parte dei genitori o di chi ne fa le veci. Tuttavia, è in ogni caso indispensabile che vi sia un coinvolgimento del minore, specie nel caso in cui questi sia maturo e in grado di comprendere le terapie proposte.3 - Il dissenso informatoRifiutare le cure è un diritto del paziente. Ma cosa può fare il medico nell’ipotesi in cui il rifiuto alle cure rischi di pregiudicare gravemente la salute del paziente?Certamente sono da escludere interventi coercitivi, ma è consigliabile che il medico acquisisca il c.d. dissenso informato. In altre parole, il paziente deve essere informato non solamente dei pregiudizi che un determinato trattamento sanitario potrebbe comportare, ma anche di tutte le potenziali conseguenze che possano derivare dal rifiuto consapevole alle cure, acquisendo su di sé tutte i rischi che derivano dal dissenso.Sul punto è intervenuta anche la giurisprudenza, la quale ha riconosciuto che il consenso informato ha come contenuto concreto la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche eventualmente di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla. Va dunque riconosciuto al paziente un vero e proprio diritto di non curarsi, anche se tale condotta lo esponga al rischio stesso della vita, mentre al medico non è attribuibile un generale “diritto di curare” a prescindere dalla volontà dell’ammalato.4 - Il fine vita in Italia. Eutanasia, suicidio medicalmente assistito e DATCome è noto, le tematiche inerenti al “fine vita” in Italia sono, da sempre oggetto di discussioni socio – politiche.Cosa s’intende per eutanasia? Con questo termine si ricomprendono tutti gli interventi medici che prevedono la somministrazione diretta di un farmaco letale al paziente che ne faccia richiesta e soddisfi tutta una serie di requisiti.Ad oggi, l’eutanasia è vietata in Italia.Tuttavia, a seguito della sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale è possibile richiedere il c.d. suicidio medicalmente assistito. Si tratta, in sostanza, dell’aiuto indiretto a morire da parte di un medico.Tuttavia, per richiederlo sono necessarie quattro condizioni: 1) la persona che ne fa richiesta deve essere pienamente capace di intendere e di volere; 2) deve avere una patologia irreversibile; 3) tale patologia deve essere portatrice di gravi sofferenze fisiche o psichiche; 4) la persona che ne fa richiesta sopravvive grazie esclusivamente a trattamenti di sostegno vitale.Attualmente, nel nostro ordinamento giuridico il “fine vita” è disciplinato esclusivamente dalla già citata Legge n. 219 del 2017, la quale all’articolo 4 disciplina la c.d. disposizione anticipata di trattamento o DAT.In particolare, si prevede che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere può, nelle disposizioni anticipate di trattamento, esprimere la propria volontà in materia di trattamenti sanitari, indicando un fiduciario che lo rappresenti. Si tratta di una scelta che può essere effettuata attraverso un documento, comunemente definito testamento biologico o biotestamento, in cui ciascun individuo può dare disposizioni in merito a quali cure ricevere nel fine vita, ad esempio per evitare accanimento terapeutico, oppure definire le modalità della sua sepoltura e dare il consenso all’espianto degli organi.Editor: avv. Marco Mezzi

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