Avv. Ruggiero Gorgoglione
In tema di Superbonus ci si interroga sulla legittimità della delibera adottata con la maggioranza prevista dal Decreto Rilancio in materia di Superbonus per la realizzazione di un impianto centralizzato di acqua calda in un edificio in cui sono già presenti impianti autonomi.
Si ritiene innanzitutto che un’opera centralizzata in luogo di quella privata sia anch’essa lesiva della proprietà privata, richiedendo quindi il consenso espresso del singolo proprietario, per cui ad avviso dello scrivente non si potrà imporre al singolo proprietario la rimozione del proprio impianto.
Sull’illegittimità della delibera di realizzazione di impianti di acqua calda centralizzata in luogo di quelli autonomi si è altresì espresso il Tribunale di Milano (ordinanza Collegiale del 30.9.2021 R.G. 35338/2021) ritenendo che, qualora la spesa per l’impianto sia da dividersi tra tutti i condomini (per cui l’impianto sarà di proprietà di tutti), considerato che l’installazione centralizzata interessa le parti comuni, ciò comporterebbe di fatto la costituzione di un diritto reale sul fondo comune, per cui è necessario il consenso unanime di tutti i condomini ai sensi dell’art. 1108 III co. c.c.
Da ciò ne discende che la delibera adottata in merito senza il consenso di tutti i condomini è illegittima.
Avv. Ruggiero Gorgoglione
WR Milano Avvocati
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1 mar. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Un'importante problematica che spesso coinvolge gli acquirenti degli immobili e gli operatori del settore è rappresentata dal diritto dell'agente immobiliare alla provvigione in presenza di clausole cd. "salvo approvazione mutuo", nell'ipotesi in cui il mutuo non dovesse poi essere concesso.A tal fine è di fondamentale importanza individuare la tipologia di clausola inserita nella proposta di acquisto, potendo essere una clausola "sospensiva" o "risolutiva" degli effetti della proposta stessa.In presenza di una clausola sospensiva: gli effetti della proposta restano sospesi fino all'approvazione del mutuo per cui, anche qualora questa dovesse essere accettata dalla controparte contrattuale, non sarà produttiva di effetti e di conseguenza il diritto alla provvigione non si potrà considerare maturato. In presenza di una clausola risolutiva: la proposta una volta accettata produce integralmente i propri effetti, per cui, il diritto alla provvigione dell'agente sorge già con l'accettazione delle proposta da parte del venditore (salvo diverso accordo tra le parti), per cui l'evento che porta alla risoluzione della proposta (come ad esempio la mancata approvazione del mutuo) non fa venir meno il diritto dell'agente al proprio compenso.A prescindere dalla presenza di una clausola sospensiva o risolutiva (come potrebbe essere la clausola "salvo approvazione mutuo"), l'art. 1757 c.c. prevede che il mediatore ha comunque diritto alla provvigione anche se l'accordo tra le parti fosse annullato o rescisso, se il mediatore non conosceva la causa invalidante. Tendenzialmente invece la nullità dell'accordo tra acquirente e venditore è in grado di travolgere anche la provvigione dell'agente.Avv. Ruggiero GorgoglioneWR Milano Avvocatiwww.wrmilanoavvocati.comwravvocati@gmail.com+393397007006
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21 gen. 2021 • tempo di lettura 4 minuti
Alla morte di una persona i suoi beni passano agli eredi, testamentari o legittimi. Il trasferimento di ricchezza a causa di morte è tassato dallo Stato ed è per questo che i chiamati all'eredità, o coloro che nel frattempo l’amministrano, devono presentare la Dichiarazione di Successione presso l’Agenzia dell’Entrate. Ma cos’è la dichiarazione e chi, di preciso, la deve presentare?Cos’è la Dichiarazione di successione Chi deve presentarla ed entro quanto tempoDove e come presentarla Perché è importante 1 - Cos’è la Dichiarazione di Successione Quasi tutti i trasferimenti di ricchezza sono sottoposti al pagamento di un’imposta a favore dello Stato, tra questi rientrano i trasferimenti che si generano in forza di una successione a causa di morte: cioè i beni che alla morte del defunto passano a favore dei suoi eredi, legittimi o testamentari.Infatti, il D.P.R. n. 637/1972, che regola l’imposta sulle successioni e donazioni, all’art. 1 stabilisce che l'imposta sulle successioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte. Ciò giustifica la ragione per cui, alla morte di un soggetto, deve essere presentata presso l’Agenzia delle Entrate la cd. Dichiarazione di Successione. La dichiarazione contiene la descrizione analitica di tutti i beni e diritti che si trovano nell’asse ereditario ed il relativo valore, proprio al fine di permettere all’Agenzia l’individuazione della base imponibile e la determinazione dell’eventuale imposta da liquidare.L’imposta di successione non è sempre dovuta! In caso di eredità a favore del coniuge o di parenti in linea retta si paga soltanto se l’asse ereditario supera la franchigia di 1 milione di euro e per un’aliquota del 4% (per le altre franchigie e aliquote guarda qui).2 - Chi deve presentarla ed entro quanto tempoEntro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che ai sensi dell’art. 456 codice civile coincide con il momento della morte, sono obbligati a presentare la dichiarazione:i chiamati all’eredità (cioè coloro che per legge o per testamento ricevono l’eredità, ancorché non l’abbiano ancora accettata);i legatari;i rappresentanti legali, quando i chiamati e legatari sono soggetti incapaci (es. in caso di minore sono i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale);coloro che siano stati immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente;gli amministratori dell’eredità e i curatori delle eredità giacente; gli esecutori testamentari. Se vi sono più persone obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente che ne venga presentata una sola: ad esempio, se alla morte sono chiamati all’eredità più figli, basta che uno solo di questi presenti la dichiarazione. Sono esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione il coniuge e ai parenti in linea retta del defunto (cioè i figli, discendenti o genitori) ai quali sia stata devoluta un’eredità con valore dell’attivo non superiore a 100.000 euro e nell’asse ereditario non ci sono beni immobili o diritti reali immobiliari.In caso di dichiarazione tardiva si può sempre procedere ad un ravvedimento operoso: ossia si produrrà la dichiarazione e si pagheranno gli interessi di mora. Tuttavia, se l’Agenzia delle Entrate ha già operato l’accertamento d’ufficio il ravvedimento operoso non sarà più possibile e si dovranno pagare le sanzioni amministrative in aggiunta a quanto dovuto e agli interessi di mora. 3 - Dove e come presentarla Dal 2018 la dichiarazione può essere presentata solo online, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, dal contribuente o da un professionista incaricato.L’Agenzia delle Entrate fornisce sul proprio sito il Modello di Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, accompagnato da due fascicoli che forniscono le istruzioni per l’inserimento corretto di tutti i dati.Ad esempio, nella dichiarazione dovranno essere indicati, oltre ai dati degli eredi e del defunto:i beni immobili e i diritti reali su beni immobili; le rendite, le pensioni e i crediti; le aziende, quote sociali, azioni o obbligazioni; le navi, le imbarcazioni e gli aeromobili che non fanno parte di aziende;le passività deducibili.Se nel compendio ereditario ci sono beni immobili (terreni o fabbricati) occorre versare entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione anche le imposte ipotecaria e catastale, di bollo, la tassa ipotecaria ed i tributi speciali.Attenzione! chi ha presentato la dichiarazione di successione in cui sono indicati beni immobili non deve presentare la dichiarazione IMU: sono gli stessi uffici dell’Agenzia delle Entrate che trasmettono la copia della dichiarazione al Comune.4 - Perché è importante Oltre a comunicare il trasferimento dei beni agli eredi a fini fiscali, la dichiarazione di successione è importante perché nessun bene ricevuto in eredità può essere venduto se non sono state pagate le relative imposte. Inoltre, la prova della presentazione della dichiarazione viene richiesta sempre dalle banche prima di poter mettere a disposizione degli eredi il conto corrente del defunto.È importante precisare che la dichiarazione di successione è ben diversa dall’accettazione dell’eredità. Abbiamo visto, infatti, che la dichiarazione ha una mera valenza fiscale, volta a individuare la consistenza dell’asse ereditario e verificare se è dovuta l’imposta di successione e il suo quantum: pertanto, la dichiarazione non sostituisce l’accettazione dell’eredità, cioè l’atto con cui gli eredi accettano di subentrare in ogni rapporto giuridico attivo e passivo del de cuius.
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Egregio Avvocato
2 ott. 2025 • tempo di lettura 7 minuti
Ogni anno, in occasione delle vacanze estive, si ripresenta per noi avvocati familiaristi – divorzisti il problema delle coppie separate relativo alle vacanze con i figli.Cercheremo qui di chiarire i punti salienti, sottolineando sempre che in tali casi dovrebbe prevalere il buon senso e non l’egoismo.La legge prevede che i genitori separati debbano comunicare all’altro genitore con congruo avviso (di solito entro maggio) le date in cui vogliono trascorrere le vacanze con i propri figli. Generalmente, i protocolli dei Tribunali italiani garantiscono un periodo di 15 giorni anche non continuativi per le vacanze estive. Inoltre, nei casi di separazione altamente conflittuale, è consigliabile inserire un’apposita clausola negli accordi di separazione o divorzio, che imponga a entrambi i genitori di comunicare reciprocamente dove trascorreranno le vacanze con i figli ed anche la regolamentazione delle chiamate/videochiamate quando i figli sono in vacanza con l'altro genitore.Spesso, però, accade che tali comunicazioni non vengano effettuate per tempo, per i più svariati motivi. Cosa accade in tal caso?Dal punto di vista civilistico la mancata comunicazione del luogo di vacanza può essere considerata una violazione del principio di collaborazione tra genitori. Invero, l’art. 143 c.c. impone ai genitori l’obbligo di collaborare nell’interesse della famiglia. Pertanto, il genitore che omette di comunicare la destinazione delle vacanze potrebbe essere ritenuto responsabile di un illecito endofamiliare, che comporta - in caso di ricorso al Tribunale – l’ammonizione del genitore inadempiente da parte del giudice e la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, in caso di grave pregiudizio per l’altro genitore.Da un punto di vista penale, non si configura alcun reato se un genitore porta in vacanza i figli senza comunicarlo all’altro. Attenta giurisprudenza di merito in materia (Trib. Rieti, Sez. GIP, 15.06.2011) ha chiarito alcuni aspetti:· La condotta de quo è sì una “violazione piuttosto grave”, poiché rende difficile all’altro genitore rintracciare i figli in caso di emergenza, tuttavia, se gli accordi di separazione o divorzio prevedono solo l’obbligo di concordare i periodi di vacanza, ma non il luogo preciso, non si configura alcun reato. In particolare, non si tratta di violazione dell’art. 388, comma 2, c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), né di violazione dell’art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare).Pertanto, pur non essendovi gli estremi di reato, ciò non significa che il comportamento di omettere una tale comunicazione sia giusto o men che meno accettabile in quanto si incorre in ogni caso nella violazione del diritto dell’altro coniuge di conoscere il luogo dove i propri figli si trovano e che risulta sanzionabile dal punto di vista civile. Tutto ciò, inoltre, va ad enorme discapito dei bambini per il cui bene i due genitori dovrebbero collaborare e non farsi delle inutili guerre.Altro tema scottante riguarda il mantenimento durante le vacanze estive. L’assegno di mantenimento deve essere pagato anche quando i figli trascorrono le vacanze con chi ne è obbligato? È questa una domanda molto comune tra i genitori separati. Preliminarmente, va osservato come l’assegno di mantenimento è considerato come una rateizzazione di una somma unica annuale, precedentemente stabilita dal giudice della famiglia, che viene appunto rateizzata per permetterne il più comodo e regolare adempimento da parte dell’obbligato. Proprio per tali motivi il genitore non collocatario ed obbligato al versamento dell’assegno non potrà essere sollevato da tale obbligo neppure nel periodo in cui i bambini trascorreranno con lui le vacanze estive. La Corte di Cassazione Sez. I Civile ha infatti sancito come l’obbligo al mantenimento non sia il semplice rimborso mensile delle spese sostenute per i minori, ma si configuri in una rata mensile di un contributo annuo già precedentemente determinato e dunque non influenzato dal fatto che i minori trascorrano le vacanze con l’uno o l’altro genitore. Con la Sentenza dell’8 settembre 2014, n. 18869 la Corte ha infatti dichiarato che: “(…) Non sussiste il vizio motivazionale denunciato. In realtà la denuncia attiene alla contraddittorietà della decisione rapportata all’affermazione del criterio assistenziale dell’assegno. La Corte di merito ha motivato il rigetto della domanda del P. di riduzione dell’assegno per il periodo estivo, in cui le ragazze soggiornavano presso di lui, facendo riferimento al consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale, in mancanza di diverse disposizioni, il contributo al mantenimento dei figli minori, determinato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce il mero rimborso delle spese sostenute dal suddetto affidatario nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all’anno. Ne consegue che il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall’obbligo di corresponsione dell’assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda pertanto, in modo esclusivo, al loro mantenimento (v., in tal senso, Cass., sent. n. 12308 del 2007, n. 566 del 2001).Altra vexata quaestio riguarda, poi, la natura delle spese delle vacanze estive. In particolare, ci si chiede se tali spese siano da considerarsi straordinarie o meno e se dunque vadano divise tra i due coniugi. La Cassazione si è più volte espressa in materia di spese straordinarie, stabilendo che “Le spese ordinarie sono quelle destinate a soddisfare i bisogni quotidiani del minore, mentre, quelle straordinarie, sono costituite dagli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori”. Le “spese straordinarie” sono, dunque, quelle destinate a far fronte a ciò che è imprevedibile ed impronosticabile e, come appare evidente, le vacanze estive non fanno parte di tali eventualità. Sarà quindi onere del genitore con il quale il minore trascorrerà la vacanza sostenere le spese per la stessa. Qualora invece si tratti di vacanze trascorse autonomamente dal bambino, quali campi scuola o campeggi estivi, sarà necessario un preventivo accordo tra i genitori per regolamentarne i pagamenti.Va, infine analizzato il caso – non infrequente ai nostri giorni – di vacanze all’estero. La risposta è da cercarsi, in primis, negli accordi di separazione. Non è inusuale che nel provvedimento giudiziale sia fatta menzione del reciproco assenso dei genitori al rilascio dei documenti validi per l’espatrio dei figli. In altri casi, invece, i genitori si accordano per consentire viaggi all’estero del minore soltanto al compimento della maggiore età, ovvero soltanto in determinati luoghi ad esclusione di altri, per fare degli esempi. Nel caso in cui, diversamente, non sia stato previsto nulla nel provvedimento del Tribunale, il genitore che intenda portare con sé il figlio minore per un viaggio all’estero dovrà chiedere, necessariamente, il consenso dell’altro genitore affinché il Comune o la Questura rilascino i documenti occorrenti. In caso di rifiuto immotivato, quindi, l’altro genitore potrà rivolgersi al Giudice competente presso il Tribunale ordinario civile che, compiuti gli accertamenti occorrenti per il caso concreto tramite delega alle Forze dell’Ordine interessate (ad esempio i Carabinieri di zona), valutate le ragioni dell’altro, potrà autorizzare il rilascio del documento valido all’espatrio. Tra le motivazioni considerate quali legittime giustificazioni del rifiuto del genitore a consentire il viaggio all’estero del figlio si annoverano, ad esempio, il fondato timore per viaggi in località insalubri o rischiose a causa di situazioni politicamente instabili o guerre, ovvero la sussistenza del fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all’estero portando i bambini con sé.Occorrerà, quindi, depositare un ricorso presso la cancelleria del Giudice Tutelare del Tribunale competente per la residenza del minore nel quale allegare il verbale di separazione o la sentenza di divorzio, la documentazione che attesti l’impossibilità ad acquisire il consenso dell’ex coniuge e il proprio stato di famiglia.Letto il ricorso il Giudice fisserà un’udienza per verificare le ragioni del mancato assenso del genitore e per decidere se concedere o meno l’autorizzazione volta ad ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto.L’istanza del rilascio del passaporto sarà rigettata se il Giudice riterrà che il rilascio o il rinnovo del passaporto sia pregiudizievole per il minore; al contrario, accoglierà l’istanza qualora ritenga che non vi siano pregiudizi per il minore oppure che il rifiuto da parte dell’ex coniuge sia ingiustificato. In caso di accoglimento del ricorso, il giudice emetterà un decreto con cui autorizza l’ex coniuge ad ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto.Ulteriore vexata quaestio: si possono sentire i figli mentre sono in vacanza con l'altro genitore? Anche qui è consigliabile inserire tale clausola negli accordi di separazione, ovviamente sì, è possibile sentire i propri figli mentre sono in vacanza con l'altro genitore, ma senza che telefonate e videochiamate diventino strumento di controllo e intralcino la genitorialità dell'altro genitore. Anche qui, dovrebbe prevalere il buon senso ed il rispetto.Concludendo, vogliamo concludere questa disamina cercando di rispondere alla domanda che, oramai, è comune: “Si possono portare i figli in vacanza con il nuovo partner”? Al riguardo, non esistono regole specifiche dettate dal Legislatore e solo il buon senso dovrebbe regolare questo aspetto. Quindi, il primo consiglio è inserire clausole negli accordi di separazione che regolino tali aspetti, considerando sempre the child’s best interests, e quindi condizionando tale eventualità all’assenza di gravi situazioni che possano essere pregiudizievoli per il minore.Nella speranza che quest’anno prevalga il buon senso, auguriamo a tutti buone vacanze.
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23 dic. 2020 • tempo di lettura 4 minuti
Lo stalking è un fenomeno delittuoso che di sovente, in ragione del contesto in cui si manifesta e dei rapporti personali intercorrenti tra autore e vittima, non è oggetto di denuncia alle autorità. Cosa fare per riconoscere questo tipo di reato? E come bisogna comportarsi se si crede di essere vittima di atti persecutori?Cosa prevede il reato di stalking?Quali sono le sanzioni previste dal codice penale?Cosa fare se si è vittima di stalking?Esiste un numero verde al quale potersi rivolgere?1 - Cosa prevede il reato di stalking?Ai sensi dell’art. 612-bis c.p. è punita la persona che ponga in essere, in maniera reiterata, delle condotte di minaccia o molestia tali da provocare in altri, alternativamente: un perdurante o grave stato di ansia o di paura;un timore fondato – quindi non immaginario – per la propria incolumità, per quella di un prossimo congiunto o di una persona a cui si è legati da relazione affettiva;un cambiamento delle proprie abitudini di vita.Può quindi parlarsi di stalking laddove nella situazione concreta si rinvengano degli elementi tali da dimostrare un’apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, senza che ciò, però, si traduca in un vero e proprio stato patologico. I comportamenti, per essere ritenuti penalmente rilevanti, devono essere commessi in un arco di tempo tale da consentire la realizzazione di uno dei suddetti eventi del reato. In questo senso, anche soltanto due condotte, idonee a ingenerare nella vittima un grave stato di ansia, potrebbero integrare il reato in questione. Il delitto è procedibile a querela di parte. Ciò significa che per perseguire lo stalker è necessaria, entro 6 mesi dalla conoscenza dei fatti, la querela della persona offesa. Attraverso l’atto di querela, la vittima, rappresentando i fatti alle autorità, manifesta la propria volontà di procedere in sede penale nei confronti del molestatore. La querela non è tuttavia richiesta se il fatto è commesso in danno di minore, di persona disabile o laddove sia connesso ad altro fatto di reato per il quale deve procedersi d’ufficio: in questi casi, l’autorità giudiziaria, una volta appresa la notizia di reato, potrà avviare il procedimento penale pur nell’inerzia della vittima. 2 - Quali sono le sanzioni previste dal codice penale?Nel 2019, il legislatore ha innalzato le sanzioni previste dalla fattispecie di reato, prevedendo un minimo di pena detentiva di 1 anno e un massimo di 6 anni e 6 mesi (prima della riforma, invece, la sanzione irrogabile dal giudice spaziava dai 6 mesi ai 5 anni). 3 - Cosa fare se si è vittima di stalking?Qualora una persona ritenga di essere vittima di stalking, è opportuno che si rivolga immediatamente alle Forze dell’Ordine, così da intervenire nel più breve tempo possibile per porre fine ai comportamenti persecutori. In prima istanza, la vittima può richiedere che l’autore venga ammonito dal Questore. Quest’ultimo, se ritiene di accogliere l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto, invitandolo a non reiterare oltre le molestie. La procedura di ammonimento ha natura amministrativa e non penale; la richiesta avanzata dalla vittima, dunque, non determina l’instaurazione di un procedimento penale. In alternativa, la persona offesa può depositare, personalmente o per mezzo di un avvocato, una querela presso le Forze dell’Ordine o la Procura della Repubblica. In tale atto, oltre a manifestare la volontà di perseguire penalmente un’altra persona, la vittima deve fornire quanti più elementi possibili per la ricostruzione dell’intera vicenda. Nel corso del procedimento penale, poi, la persona offesa – al fine di richiedere al giudice il risarcimento del danno derivante da reato – è legittimata ad esercitare l’azione civile attraverso il deposito di un’apposita dichiarazione. All’esito del processo, se il giudice ritiene provato il fatto di reato potrà direttamente liquidare, a titolo risarcitorio, una somma di denaro in favore della vittima o, laddove ritenga che non sia stata raggiunta la prova del danno, rimetterà le parti dinanzi al giudice civile, il quale provvederà alla quantificazione del danno.4 - Esiste un numero verde al quale potersi rivolgere?Si, è il numero 1522, istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per aiutare le vittime di violenza e stalking. Il servizio – disponibile direttamente anche tramite la chat del sito web (www.1522.eu) – è attivo 24h su 24h e fornisce sostegno a chiunque ritenga di essere vittima di atti persecutori. Chiamando questo numero, la vittima può chiedere aiuto – o anche soltanto un consiglio – a operatori specializzati, che sapranno suggerire alla persona la strada più opportuna da intraprendere per denunciare i fatti.
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Egregio Avvocato
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