Avv. Marco Mezzi
Il codice penale prevede una forma di responsabilità per chiunque lasci libero o non custodisca, con la dovuta diligenza, un animale considerato pericoloso.
Difatti, l’articolo 672 del Codice penale stabilisce che chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258. Alla stessa pena soggiace:
1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi gli animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone.
Questa fattispecie è posta a tutela della pubblica sicurezza in una fase ancora prodromica alla creazione di una vera e propria situazione di pericolo per le persone.
La norma citata prevede tre distinte fattispecie. Difatti, mentre al primo comma è punita la condotta di chi lasci liberi, non custodisca con cautela o affidi a persona inesperta, in qualsiasi luogo, un animale pericoloso, il secondo comma punisce la medesima condotta ma attuata in luoghi aperti. Invece, il terzo comma punisce l’aizzamento dell’animale, anche non pericoloso, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone. Quest’ultima fattispecie rappresenta un’ipotesi di reato di pericolo concreto, mentre le prime due sono reati di pericolo astratto o presunto in cui la legge qualifica di per sé pericolosa l’inadeguata custodia di animali pericolosi.
Come si è potuto evincere dall’analisi dell’articolo 672 del codice penale, l’obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche semplicemente di detenzione tra l’animale e una persona. Ciò perché il citato articolo ricollega il dovere di non lasciare libero l’animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso da intendere anche come pura e semplice detenzione, non essendo necessario un rapporto di proprietà in senso civilistico.
Sul punto, anche la Corte di cassazione ha stabilito che l’obbligo di custodia sorge a prescindere dal rapporto di proprietà, essendo sufficiente la semplice detenzione. Difatti, prevede che tale posizione di garanzia prescinde dalla nozione di appartenenza e risulta irrilevante il dato formale relativo alla registrazione dell’anagrafe canina o all’apposizione di un microchip di identificazione (vedasi Cass. pen., n. 13464/2020).
Per quel che riguarda, più nello specifico, i cani, è stato stabilito che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, civilmente e penalmente, dei danni e delle lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso e che chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
Esaminato il profilo penalistico dell’omessa custodia degli animali, è opportuno analizzare anche gli aspetti civilistici di responsabilità che sono la conseguenza degli eventuali danni cagionati dall’animale non custodito con le dovute cautele.
La responsabilità per i danni cagionati dagli animali è disciplinata dall’articolo 2052 del Codice civile il quale stabilisce che il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
Questa responsabilità ha natura oggettiva e si fonda sulla relazione di proprietà o di uso, anche temporaneo, che intercorre con l’animale, nonché sulla presunzione di colpa in vigilando o in custodendo.
La responsabilità ricorre ogni volta in cui il danno sia stato prodotto, con diretto nesso causale, da fatto proprio dell’animale.
Tale responsabilità è, per così dire, alternativa tra il proprietario e colui che se ne serve. Avere in uso l’animale significa esercitare, su di esso, un potere effettivo sia esso di governo, gestione, controllo e vigilanza, nonché di trarne utilità e profitto. In altri termini, chi si serve dell’animale è colui che, con il consenso del proprietario, ne fa uso per soddisfare un proprio autonomo interesse, in modo tale che il proprietario non ne abbia più controllo.
Laddove, invece, il proprietario continui a far uso dell’animale, sia pure tramite un terzo, resta il responsabile degli eventuali danni. Ne consegue che, la responsabilità di cui all’articolo 2052 del Codice civile non può imputarsi a chi utilizzi l’animale per svolgere mansioni inerenti alla propria attività lavorativa.
Finora sono state esaminate le ipotesi in cui i danni cagionati da animali siano derivanti dall’omessa custodia di chi ne è il proprietario o il detentore. Ma cosa accade nel caso in cui tali danni siano cagionati da fauna selvatica o animali randagi?
Il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile ex articolo 2052 del Codice civile, in quanto lo stato di libertà della selvaggina è incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia che possa essere a carico della Pubblica Amministrazione. È, invece, risarcibile a norma dell’articolo 2043 del Codice civile, con la conseguenza che, in base all’onere probatorio stabilito da tale norma, spetterà al danneggiato provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito.
Anche con riferimento agli animali randagi la responsabilità per i danni da loro causati è da ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all’articolo 2043 del Codice civile e non anche ai sensi dell’articolo 2052.
Non è possibile quindi riconoscere una responsabilità semplicemente sulla base dell’individuazione dell’ente cui le leggi affidano il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo. Occorre, quindi, che sia specificatamente allegato e provato dal danneggiato che la cattura e custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno fosse effettivamente possibile ed esigibile e che tale omissione sia derivata da comportamento colposo dell’ente preposto.
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27 lug. 2026 • tempo di lettura 5 minuti
L'ordinanza n. 4110 e la sentenza n. 11378 del 2026 della Corte di Cassazione affrontano uno dei temi più delicati del diritto di famiglia contemporaneo: il bilanciamento tra la libertà di autodeterminazione del genitore collocatario e il diritto del minore alla bigenitorialità. Le pronunce confermano un orientamento interpretativo che esclude automatismi sanzionatori nei confronti del genitore che trasferisca la propria residenza con il figlio minore senza il consenso dell'altro genitore, imponendo invece una valutazione concreta e personalizzata fondata sul superiore interesse del minore. Il contributo analizza i principi affermati dalla Suprema Corte, evidenziandone le implicazioni sistematiche nell'ambito della responsabilità genitoriale e dell'affidamento condiviso.La crescente mobilità geografica delle persone e le trasformazioni delle strutture familiari hanno reso sempre più frequenti i conflitti relativi al trasferimento della residenza del genitore collocatario e del figlio minore. Tali controversie pongono il giudice di fronte alla necessità di contemperare diritti fondamentali di pari rango costituzionale: da un lato, la libertà di circolazione e di stabilimento del genitore, garantita dall'art. 16 della Costituzione; dall'altro, il diritto del minore a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori, espressione del principio di bigenitorialità sancito dall'art. 337-ter c.c.L' ordinanza della Corte di Cassazione n. 4110 del 24 febbraio 2026 e la sentenza n. 11378 del 27 aprile 2026 rappresentano un significativo sviluppo interpretativo in materia, offrendo importanti chiarimenti sul rapporto tra libertà individuale e tutela del minore.La disciplina della responsabilità genitoriale attribuisce a entrambi i genitori il dovere di assumere congiuntamente le decisioni di maggiore interesse riguardanti il figlio. Tra queste rientra certamente la determinazione della residenza abituale del minore, in quanto suscettibile di incidere in maniera significativa sulla qualità delle relazioni familiari e sul percorso di crescita del bambino.L'art. 337-ter c.c. individua nella tutela del diritto del minore a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con ciascun genitore il principio cardine dell'affidamento condiviso. Tale disposizione deve tuttavia essere interpretata in armonia con le garanzie costituzionali della libertà personale e della libertà di circolazione, evitando letture assolutizzanti di uno solo degli interessi coinvolti.L'ordinanza n. 4110/2026 trae origine dal trasferimento unilaterale di una madre dalla Sicilia alla Campania con il figlio di quindici mesi, senza il consenso del padre e senza preventiva autorizzazione giudiziale.La Corte afferma un principio di particolare rilevanza sistematica: il trasferimento unilaterale del minore, pur costituendo violazione della regola del consenso congiunto sulle decisioni di maggiore interesse, non comporta automaticamente né l'inadeguatezza genitoriale del genitore trasferitosi né l'obbligo di rientro del minore nel luogo di originaria residenza.Secondo la Suprema Corte, il giudice non può imporre a un genitore di stabilire o mantenere la propria residenza in un determinato luogo, poiché tale imposizione si porrebbe in contrasto con diritti fondamentali di rango costituzionale. Ne consegue che l'eventuale trasferimento deve essere valutato esclusivamente alla luce dell'interesse concreto del minore, senza finalità punitive nei confronti del genitore che abbia assunto unilateralmente la decisione.Particolare rilievo assume il riferimento alla necessità di verificare l'eventuale esistenza di intenti emulativi o comportamenti ostativi nei confronti dell'altro genitore. Solo in presenza di una comprovata volontà di compromettere il rapporto padre-figlio o madre-figlio la condotta del genitore trasferitosi può assumere rilevanza ai fini della valutazione della capacità genitoriale.La sentenza n. 11378/2026 approfondisce ulteriormente il tema della bigenitorialità in presenza di significativa distanza geografica tra i genitori.La vicenda riguardava il trasferimento di una madre da Napoli a Pordenone con tre figli minori. Dopo un complesso iter processuale, la Corte di Cassazione ha confermato la permanenza dei minori nel nuovo contesto di vita, valorizzando il loro positivo inserimento scolastico, sociale e relazionale.La pronuncia ribadisce che la bigenitorialità non coincide con una rigida e matematica parità nella distribuzione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore. Essa deve essere interpretata in senso funzionale e qualitativo, verificando se entrambi i genitori possano continuare a svolgere un ruolo effettivo e significativo nel percorso educativo e affettivo del figlio.La Corte evidenzia come il trascorrere del tempo e il consolidamento del nuovo contesto di vita dei minori possano assumere rilevanza decisiva nella valutazione giudiziale. In tali ipotesi, imporre un nuovo trasferimento al solo scopo di ripristinare la prossimità geografica potrebbe risultare contrario all'interesse del minore, ormai radicato nel nuovo ambiente.Uno degli aspetti più innovativi delle decisioni in esame riguarda la valorizzazione delle cosiddette misure compensative.Quando la distanza geografica rende impossibile la frequentazione quotidiana o settimanale del genitore non collocatario, il diritto alla bigenitorialità può essere garantito attraverso una diversa organizzazione dei tempi di permanenza. La Suprema Corte riconosce la legittimità di modelli relazionali fondati su periodi più lunghi e intensi di frequentazione durante le vacanze scolastiche, le festività e gli altri periodi di sospensione delle attività didattiche.Tale impostazione supera una concezione meramente quantitativa della bigenitorialità, privilegiando la qualità della relazione e la concreta partecipazione di entrambi i genitori alla crescita del figlio.Le due pronunce confermano che il superiore interesse del minore costituisce il parametro esclusivo e prioritario di ogni decisione in materia familiare.La valutazione giudiziale deve considerare una pluralità di fattori, tra cui, exempli gratia, l'età del minore, la qualità del legame con ciascun genitore, la continuità delle cure, la stabilità dell'ambiente di vita, il livello di integrazione nel contesto scolastico e sociale, la presenza di reti familiari di supporto, la possibilità di preservare relazioni significative con il genitore non convivente, e via discorrendo. L'interesse del minore si configura pertanto come criterio dinamico e concreto, incompatibile con soluzioni predeterminate o automatismi applicativi.In conclusione, l'ordinanza n. 4110 e la sentenza n. 11378 del 2026 consolidano un orientamento giurisprudenziale volto a privilegiare un approccio casistico e sostanziale nella gestione dei conflitti derivanti dal trasferimento del genitore collocatario.La Corte di Cassazione afferma con chiarezza che la violazione delle regole di condivisione delle decisioni genitoriali non può tradursi automaticamente nella perdita dell'affidamento o nell'obbligo di rientro del minore. Ciò che rileva è esclusivamente la verifica del concreto benessere del figlio e della possibilità di garantire il mantenimento di relazioni significative con entrambi i genitori.Le decisioni esaminate contribuiscono così a delineare una concezione evolutiva della bigenitorialità, intesa non come rigida prossimità geografica o perfetta simmetria temporale, bensì come effettiva partecipazione di entrambi i genitori al percorso di crescita del minore. In tale prospettiva, il diritto di famiglia contemporaneo appare sempre più orientato verso una tutela sostanziale e personalizzata degli interessi del bambino, nel rispetto dei principi costituzionali e delle trasformazioni sociali in atto.
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27 mar. 2026 • tempo di lettura 4 minuti
Gli accordi prematrimoniali rappresentano uno strumento sempre più diffuso per la regolamentazione preventiva dei rapporti economici tra coniugi. Tuttavia, il loro inquadramento nel diritto italiano è stato storicamente caratterizzato da un atteggiamento di forte diffidenza, fondato sulla tutela della famiglia quale istituzione di rilievo pubblicistico e sulla indisponibilità dei diritti che ne derivano.La recente ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025 della Corte di Cassazione segna un ulteriore passo nel processo evolutivo della materia, offrendo nuovi spunti interpretativi in ordine alla validità degli accordi patrimoniali stipulati in vista di una possibile separazione.Nel sistema italiano, l’art. 160 c.c. sancisce il principio di indisponibilità dei diritti derivanti dal matrimonio. Tale disposizione è stata a lungo interpretata dalla giurisprudenza come fondamento della nullità dei cosiddetti patti prematrimoniali, ossia degli accordi diretti a disciplinare ex ante le conseguenze economiche della separazione o del divorzio.In particolare, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato l’illiceità di tali pattuizioni, ritenendo che esse possano incidere sulla libertà dei coniugi di determinarsi in ordine alla prosecuzione o cessazione del matrimonio, compromettendo la tutela del coniuge economicamente più debole ed in tal modo violando il principio di solidarietà familiare.Tale orientamento ha determinato una netta chiusura rispetto ai modelli contrattuali tipici degli ordinamenti anglosassoni.Negli ultimi anni, si è tuttavia registrata una significativa evoluzione interpretativa, volta a valorizzare l’autonomia negoziale delle parti ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c.La giurisprudenza ha iniziato a distinguere tra:patti aventi ad oggetto diritti indisponibili (come assegno di mantenimento, diritti dei figli, obblighi familiari), tuttora ritenuti nulli;accordi patrimoniali tra coniugi aventi ad oggetto diritti disponibili, ritenuti invece potenzialmente validi se configurabili come contratti atipici meritevoli di tutela.In tale contesto si inserisce l’ordinanza n. 20415/2025, che consolida un orientamento già emerso in precedenti pronunce.È fondamentale chiarire, in via preliminare, che la pronuncia in esame è una ordinanza e non una sentenza. Tale distinzione non è meramente formale, ma incide sulla portata sistematica della decisione, che, pur autorevole, non costituisce un definitivo mutamento di indirizzo.Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto valido un accordo stipulato tra coniugi durante il matrimonio, con cui il marito si impegnava a restituire alla moglie somme da questa impiegate per la ristrutturazione di un immobile di sua proprietà, mentre la moglie rinunciava, in cambio, a determinati beni.La Suprema Corte ha qualificato tale accordo come un contratto atipico, sottoposto a condizione sospensiva lecita, rappresentata dall’eventuale separazione. Elemento centrale della decisione è la distinzione tra la separazione quale causa del contratto (ipotesi che determinerebbe l’illiceità) e la separazione quale condizione sospensiva, evento futuro e incerto da cui dipende l’efficacia dell’accordo.Nonostante l’apertura, la Corte ribadisce con chiarezza i limiti dell’autonomia negoziale in ambito familiare. Restano infatti invalide le pattuizioni che incidono su assegno di mantenimento o divorzile, obblighi di contribuzione ai bisogni della famiglia (art. 143 c.c.), diritti dei figli minori, diritti indisponibili in generale.L’intervento giudiziale continua a rappresentare un presidio fondamentale, soprattutto al fine di garantire l’equilibrio tra le parti, la tutela del soggetto più debole e il rispetto dell’ordine pubblico familiare.È necessario sottolineare con forza che gli accordi ammessi dall’ordinamento italiano non sono assimilabili ai prenuptial agreements statunitensi.Negli Stati Uniti, infatti, i patti prematrimoniali sono pienamente riconosciuti e vincolanti e possono disciplinare in modo ampio e dettagliato le conseguenze economiche del matrimonio e del divorzio. Nell'ordinamento statunitense, infine, il giudice tende a rispettare integralmente la volontà delle parti, salvo casi eccezionali.Al contrario, nel sistema italiano non esiste una disciplina legislativa organica dei patti prematrimoniali: l’autonomia negoziale è limitata ai soli profili patrimoniali disponibili, il controllo giudiziale è imprescindibile e permane in ogni caso il divieto di incidere preventivamente su diritti fondamentali e indisponibili.Pertanto, gli accordi riconosciuti dalla giurisprudenza italiana non costituiscono veri e propri “patti prematrimoniali” in senso anglosassone, ma piuttosto strumenti negoziali circoscritti, inseriti nel quadro della contrattualistica atipica.L’ordinanza n. 20415/2025 si inserisce in un percorso evolutivo che appare ormai difficilmente reversibile. La crescente apertura verso l’autonomia negoziale riflette l’evoluzione sociale del concetto di famiglia a seguto della diffusione di modelli stranieri, che potrebbero servire a ridurre il contenzioso in materia di famiglia. Tuttavia, l’assenza di un intervento legislativo organico continua a generare incertezza applicativa. Una eventuale regolamentazione normativa potrebbe chiarire i limiti di validità degli accordi, garantendo maggiore certezza giuridica ed allo stesso tempo armonizzando il sistema italiano con le esperienze straniere, pur nel rispetto dei suoi principi fondamentali.La giurisprudenza italiana sta progressivamente superando l’approccio tradizionale di rigida nullità dei patti in vista della crisi coniugale, riconoscendo spazi sempre più ampi all’autonomia negoziale dei coniugi.L’ordinanza n. 20415/2025 rappresenta un passaggio significativo in tale direzione, pur senza legittimare una piena contrattualizzazione del matrimonio. Gli accordi patrimoniali condizionati alla separazione possono essere validi, ma solo entro limiti ben definiti.Resta, dunque, netta la distanza rispetto al modello statunitense: mentre negli ordinamenti anglosassoni i patti prematrimoniali costituiscono strumenti centrali e pienamente efficaci, nel diritto italiano essi rimangono figure atipiche, parziali e sottoposte a rigorosi controlli.Il sistema si trova oggi in una fase intermedia, in cui la prassi anticipa la legge e la giurisprudenza svolge un ruolo di supplenza, tracciando i confini di un istituto ancora in via di definizione.
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27 dic. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
L'affidamento dei figli e la conseguente decisione sul collocamento prevalente dei minori è da sempre al centro di particolare attenzione da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità. In particolare, il nostro Ordinamento prevede che la decisione venga prese tenendo in considerazione il supremo interesse del minore, in base al quale il Giudice chiamato a decidere sul caso concreto valuterà, tra l'altro, il tempo trascorso dall'eventuale avvenuto spostamento, le nuove abitudini di vita, e se l’improvviso cambiamento possa comportare un distacco dannoso dal genitore con cui ci sia stata una precedente convivenza (Cass. Viv. Sez. I, 04.06.2010, n. 13619). In un tale inquadramento non rimane, pertanto, alcun posto per quello che parte della dottrina definisce "maternal preference".Autorevole Dottrina sottolinea che un tale criterio interpretativo (che, de facto, finirebbe par favorire sempre e comunque la madre) non solo no appare normativamente previsto dal nostro Codice Civile, ma è in palese contrasto con la ratio della legge n. 54/2006 sull'affidamento condiviso.L'impostazione seguita in Italia trova, del resto, piena condivisione anche livello internazionale, dove i principi di bigenitorialità e di parità genitoriale hanno da tempo condotto all’abbandono del criterio della maternal preference per favorire quello del gender neutral child custody, che si basa sulla neutralità del genitore affidatario, che può dunque essere sia il padre, sia la madre, in base al solo preminente interesse del minore. In altre parole, oggigiorno non è più il genere a generare una preferenza per l’uno o l’altro genitore, ma solo il benessere del minore. Ci sentiamo di condividere appieno questo orientamento, augurandoci che esso possa trovare sempre maggiore consenso nelle aule di Tribunale. Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo MATRIMONIALISTA - DIVORZISTA - CURATORE SPECIALE DEL MINORE
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4 mar. 2026 • tempo di lettura 4 minuti
La regolamentazione delle spese straordinarie dei figli minori rappresenta, da sempre, un tema di delicata interpretazione nel diritto di famiglia italiano. L’art. 337-ter c.c. disciplina la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie sostenute per il mantenimento dei figli, prevedendo l’obbligo di contribuzione proporzionale secondo le capacità economiche dei genitori. Tuttavia, permane una significativa incertezza riguardo al confine tra spese ordinarie e straordinarie, alla necessità di un preventivo accordo e alle modalità di rimborso.L’ordinanza n. 17017 del 25 giugno 2025 della Cassazione si inserisce in questo contesto, chiarendo che la mancanza di consenso preventivo non determina automaticamente il venir meno del diritto al rimborso, richiamando l’attenzione sulla prevalenza dell’interesse del minore e sulle prassi familiari consolidate.Nel caso sottoposto all’esame della Cassazione, un genitore aveva impugnato, innanzi al Tribunale di Roma, la sentenza con la quale il Giudice di Pace aveva respinto l’opposizione da lui promossa avverso un decreto ingiuntivo notificato dalla ex coniuge. Il decreto riguardava il pagamento pro quota di alcune spese straordinarie relative al mantenimento dei figli minori, poste a carico del genitore nella misura di due terzi in ragione della sentenza di separazione.Il Tribunale, in sede di appello, aveva revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo che le spese contestate – tra cui la frequenza di un corso privato di lingua inglese – non potessero considerarsi necessarie in assenza di un accordo preventivo tra i genitori. La moglie aveva quindi proposto ricorso in Cassazione, lamentando violazione dei principi in materia di spese straordinarie dei figli ai sensi dell’art. 337-ter c.c.La Corte di Cassazione ha, in particolare, sottolineato le seguenti distinzioni: Spese prevedibili e ordinarie: Il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, come quelle scolastiche o mediche ordinarie.Spese imprevedibili e straordinarie: Per le spese straordinarie che eccedono l’ordinario regime di vita della prole, caratterizzate da rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, è necessario un preventivo accordo tra i genitori.Mancanza di accordo: L’assenza di informazione preventiva o assenso non comporta automaticamente la perdita del diritto al rimborso. Il giudice deve valutare la rispondenza delle spese all’interesse del minore e al tenore di vita familiare.Tale orientamento richiama un approccio sostanziale, privilegiando la funzione educativa e sociale delle spese piuttosto che il mero formalismo procedurale. Un punto centrale del caso riguardava la qualificazione delle spese sostenute per corsi di lingua inglese. Il Tribunale di Roma le aveva considerate “non necessarie”, escludendo il rimborso. La Cassazione ha censurato tale impostazione per due motivi principali:La motivazione era generica e apodittica, priva di adeguata analisi dell’interesse del minore.La frequenza di corsi di lingua inglese, secondo la Corte, risponde a una consuetudine consolidata nelle famiglie italiane, rappresentando un’integrazione educativa significativa e utile per il percorso universitario e professionale futuro dei figli. La Corte ha, quindi, qualificato tali spese come ordinarie nel contesto dell’educazione dei figli, rendendo legittimo il diritto al rimborso pro quota anche senza preventivo accordo.L’ordinanza n. 17017/2025 sottolinea la necessità di un approccio sostanziale nella valutazione delle spese straordinarie, che può essere sintetizzato come segue:Non è sufficiente rilevare l’assenza di un consenso tra i genitori;Il giudice deve considerare l’effettivo interesse del minore, la natura prevedibile e ordinaria delle spese e la coerenza con il tenore di vita familiare;Spese integrate nella prassi educativa consolidata, come corsi di lingua o attività culturali, possono essere considerate ordinarie e quindi rimborsabili pro quota. Nonostante ciò, la Cassazione evidenzia come permangano orientamenti divergenti in materia, nonché differenze nell’applicazione dei protocolli sui Tribunali territoriali, rendendo opportuna una chiarificazione normativa che distingua chiaramente tra spese ordinarie e straordinarie e definisca i criteri per il rimborso.L’ordinanza n. 17017/2025 costituisce un contributo importante alla giurisprudenza sulle spese straordinarie dei figli, ribadendo la prevalenza dell’interesse del minore rispetto al mero formalismo dell’accordo preventivo tra genitori. L’inclusione di spese come i corsi di lingua inglese nell’ambito delle spese ordinarie evidenzia un approccio pragmatico e adattato alla realtà sociale e culturale contemporanea.Tuttavia, la mancanza di uniformità tra i Tribunali e le divergenze dottrinali suggeriscono la necessità di un intervento legislativo che definisca in maniera chiara i confini tra spese ordinarie e straordinarie e le condizioni per il rimborso. In attesa di tale intervento, i giudici sono chiamati a valutare caso per caso la proporzionalità delle spese sostenute e il loro effettivo beneficio per i figli, mantenendo il principio cardine dell’interesse preminente del minore come guida imprescindibile delle decisioni.
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