Egregio Avvocato
Pubblicato il 12 gen. 2022 · tempo di lettura 1 minuti
Si tratta, quindi, del caso in cui un soggetto abbia formato correttamente la propria volontà (es. Tizio vuole uccidere Caio, e agisce per realizzare tale volontà), ma poi a causa di una propria inabilità colpisca un soggetto diverso (es. Tizio non sa sparare, e invece di colpire Caio, colpisce Semprione che si trovava nelle vicinanze di Caio). Rientra nelle ipotesi dei cd. errori-inabilità, che si differenziano dai cd. errori-vizio, ove invece è proprio la volontà ad essersi formata in maniera scorretta (es. art. 47 c.p.)
Secondo una prima tesi, l’art. 82 c.p. ha una natura dichiarativa e si limita ad esplicitare qualcosa che sarebbe comunque desumibile dai principi generali, secondo cui l’identità della persona offesa non rileva nella commissione del reato. Secondo una diversa tesi, invece, l’art. 82 c.p. ha natura costitutiva, in quanto consente di punire il soggetto anche se non potrebbe essere punito, avendo realizzato oggettivamente un fatto diverso da quello che voleva realizzare.
Il tema dell’aberratio ictus, essendo di particolare rilevanza, sarà oggetto di prossimo approfondimento.
Condividi:
Pubblicato da:
Egregio Avvocato
28 gen. 2021 • tempo di lettura 7 minuti
Nel processo penale italiano grande rilevanza probatoria viene data alle dichiarazioni rese dai testimoni nel corso del dibattimento, in quanto reale espressione del principio del contraddittorio, dell’oralità e dell’immediatezza. Ma quali sono gli obblighi cui è soggetto il cittadino chiamato a testimoniare? Quali sono le responsabilità e le conseguenze cui può andare incontro? Sono previste delle ipotesi di non punibilità?Chi è il testimone?Quali sono gli obblighi del testimone? Quali sono le conseguenze in caso di violazione degli obblighi? In quali casi il testimone che dichiara il falso potrebbe andare esente da pena?1 - Chi è il testimone?Il testimone è un soggetto avente un ruolo fondamentale nel processo penale italiano, ed in particolare nella fase del dibattimento. Il principio cardine del processo penale, infatti, è il principio del contraddittorio, con i corollari principi dell’oralità e dell’immediatezza, alla luce dei quali il giudice penale deve formare il proprio convincimento (di assoluzione o di condanna) mediante delle prove che si formino nel processo stesso, e non mediante delle prove cd. precostituite. La testimonianza, e quindi il ruolo del testimone, rispecchia pienamente questa esigenza di oralità ed immediatezza, in quanto le dichiarazioni vengono rese non solo davanti al giudice che sarà poi chiamato a decidere, ma dinanzi alle parti processuali, cioè il PM, l’imputato e il difensore di quest’ultimo, i quali potranno rivolgere delle domande al dichiarante. L’esame del testimone, invero, avviene nel contesto del cd. “esame incrociato”, ove le domande verranno poste prima dalla parte che ha chiesto la presenza di quel soggetto come testimone (esame), poi dall’altra parte (controesame), a fronte del quale la prima parte potrà nuovamente porre altre domande (riesame), ed infine eventualmente anche dal giudice.Il testimone, dunque, è un soggetto informato dei fatti, che viene chiamato nel corso del dibattimento per rendere delle dichiarazioni inerenti al fatto di reato, oggetto del processo.2 - Quali sono gli obblighi del testimone?Il cittadino chiamato a testimoniare in un processo penale riceve un atto denominato “citazione testi”, di regola notificato con raccomandata se citato dai difensori dell’imputato o mediante ufficiale giudiziario se citato dal PM. In tale atto vengono indicati l’ora, il giorno e il luogo nel quale presentarsi, oltre che l’indicazione del procedimento penale per il quale è richiesta la dichiarazione testimoniale.L’art. 198 c.p.p. sancisce che il testimone ha l’obbligodi presentarsi dinanzi al giudice;di attenersi alle prescrizioni date dal giudice stesso per le esigenze processuali;di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.Il cittadino, dunque, non ha la mera facoltà di presentarsi a testimoniare, ma – se chiamato – ha l’obbligo di presentarsi e rendere testimonianza, anche nel caso in cui precedentemente abbia già reso delle dichiarazioni sui medesimi fatti dinanzi ad altre autorità, come le Forze di Polizia. Il giudice, infatti, non è a conoscenza delle precedenti dichiarazioni eventualmente rese.Una volta presente in udienza, il cittadino verrà chiamato a sedersi al banco dei testimoni, dovrà qualificarsi fornendo le proprie generalità e dovrà impegnarsi nell’assunzione del proprio ruolo mediante la lettura a voce alta di una formula sacramentale, che verrà indicata dal giudice. Appare opportuno evidenziare che nell’ordinamento italiano questo impegno solenne non viene assunto mediante giuramento sulla Bibbia, alla luce della laicità dello Stato italiano, ma viene assunto invece mediante la lettura di una precisa formula volta a rendere consapevole il cittadino dell’importanza del ruolo assunto. Solo dopo la lettura di tale formula, e l’avvertimento da parte del giudice delle eventuali conseguenze cui il testimone può andare incontro, avranno inizio le domande, alle quali il testimone sarà obbligato a rispondere secondo verità.3 - Quali sono le conseguenze in caso di violazione degli obblighi?Il legislatore penale italiano, proprio alla luce del ruolo rilevante giocato dal testimone all’interno del processo, ha previsto delle conseguenze particolarmente incidenti per il soggetto che violi gli obblighi previsti dall’art. 198 c.p.p.In primo luogo, nel caso in cui il cittadino regolarmente chiamato a testimoniare non si presenti senza addurre un legittimo impedimento, o qualora l'impedimento addotto non sia ritenuto legittimo, il giudice potrà disporre il cd. accompagnamento coattivo: viene disposta un’ulteriore udienza alla quale il testimone dovrà essere accompagnato coattivamente dalle Forze dell’Ordine. Il giudice potrà, altresì, condannare il testimone al pagamento di una somma da €51 a €516 a favore della cassa delle ammende, nonché al pagamento delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, ai sensi dell'art. 133 c.p.p.In secondo luogo, una conseguenza ancor più grave è prevista nel caso di violazione dell’ulteriore obbligo: se il testimone nel corso del proprio esame non rispetta e viola l’obbligo di dire la verità commette un fatto penalmente rilevante, quale il reato di falsa testimonianza. L’art. 372 c.p. prevede, invero, la pena della reclusione dai due ai sei anni per chiunque, deponendo come testimone innanzi all’Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, realizzi una delle seguenti condotte:affermare il falsonegare il verotacere, in tutto o in parte, in merito a ciò che sa sui fatti sui quali è interrogato.In particolare, il reato di falsa testimonianza è un cd. reato proprio, in quanto – nonostante la disposizione legislativa faccia riferimento a “chiunque” – il reato può essere commesso solo da quel soggetto che abbia assunto la qualità di testimone; qualità che si assume nel momento in cui viene disposta la citazione dei testimoni.Il reato di falsa testimonianza si pone a tutela del bene giuridico dell’Amministrazione della giustizia ed è procedibile d’ufficio: non è richiesta la presentazione della querela, ma il giudice al termine del dibattimento potrà automaticamente trasmettere gli atti al PM affinché si proceda per l’accertamento della falsa testimonianza.Ulteriore caratteristica del reato di falsa testimonianza è quella di essere un cd. reato di pericolo. Affinché vi sia la condotta penalmente rilevante, è sufficiente che la dichiarazione sia pertinente all’oggetto del giudizio e suscettibile di incidere, seppur in astratto, sulla decisione giudiziaria; non è richiesto che in concreto il giudice sia stato influenzato o che in concreto abbia preso una decisione ingiusta. 4 - In quali casi il testimone che dichiara il falso potrebbe andare esente da pena?Una prima ipotesi si verifica nel caso in cui il testimone rilasci delle dichiarazioni false o reticenti, che però siano manifestamente inverosimili o riguardino circostanze del tutto irrilevanti ai fini del giudizio. Pur essendo un reato di pericolo, è necessario che vi sia compatibilità con il principio di offensività: la giurisprudenza ritiene che se la dichiarazione non ha nemmeno creato il pericolo della induzione in errore del giudice, e quindi non si è creato neanche un pericolo per l’amministrazione della giustizia, allora il soggetto non sarà punibile per assenza di offesa in concreto. L’art. 384 c.p. prevede due ulteriori ipotesi di non punibilità. Al primo comma dispone che non è punibile chi abbia commesso una falsa testimonianza al fine di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell’onore. Secondo tale disposizione, quindi, il soggetto che si trovi costretto ad affermare il falso, negare il vero o tacere quanto sa in merito ai fatti di reato, al fine di evitare una lesione della propria libertà o dell’onore, non può essere punito per falsa testimonianza. Ciò risponde al principio secondo cui nessuno può essere obbligato ad auto-accusarsi ed a rilasciare dichiarazioni sulla propria responsabilità. L’art. 384 c.p., inoltre, prevede che il soggetto vada esente da pena non solo quando voglia salvare sé stesso, ma anche un prossimo congiunto. Ci si è chiesti se tale locuzione ricomprenda anche il convivente more uxorio: il legislatore penale, invero, ha preso una posizione precisa in merito alle parti di un’unione civile, inserendoli nella definizione di “prossimi congiunti” ai sensi dell’art. 307 c.p. (e per i quali è quindi senza dubbio applicabile l’art. 384 c.p.), non prendendo invece in considerazione il convivente di fatto. Se una lettura estensiva della disposizione sembra doverosa alla luce di una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, una diversa ricostruzione ritiene non potersi interpretare estensivamente la disposizione, avendo il legislatore implicitamente preso una decisione negativa in merito. Una diversa scelta legislativa è stata fatta in merito al reato di maltrattamenti, sul quale puoi leggere qui.Si evidenzia, infine, che l’art. 384 co. 1 c.p. non potrà essere applicato a quel prossimo congiunto che sia stato avvisato della facoltà di astenersi, e abbia deciso di rinunciare a tale facoltà così da rendere testimonianza. Invero, al prossimo congiunto è generalmente riconosciuta la facoltà di astenersi in un processo a carico di un proprio familiare, facoltà della quale deve essere ritualmente informato. Ma se il soggetto, una volta informato, decide comunque di rendere testimonianza, e di non avvalersi della facoltà di astensione, allora dovrà rispettare tutti gli obblighi previsti per il testimone dall’art. 198 c.p.p., non potendo invocare l’art. 384 c.p. nel caso in cui violi l’obbligo di dire la verità. Solo se il prossimo congiunto non venga ritualmente avvisato della facoltà di astenersi, e durante la testimonianza dichiari il falso, non potrà essere punito, ma ai sensi del comma 2 dell’art. 384 c.p., e quindi per violazione di una legge processuale. Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo
Continua a leggere
Scritto da:
Egregio Avvocato
8 gen. 2026 • tempo di lettura 23 minuti
La responsabilità penale del datore di lavoro per contagio da Coronavirus: presupposti e limiti Il deflagrare dell’epidemia di Covid-19 comporterà, tra le molteplici conseguenze, anche quella di modificare la nozione giuridica stessa del concetto di “sicurezza sul luogo di lavoro” cui la nostra normativa fa riferimento. Quello degli obblighi di sicurezza che, a vario titolo, gravano sull’imprenditore/datore di lavoro è tema, su cui, come noto, il legislatore si è profuso, negli ultimi anni, in una pluralità di interventi normativi di vario grado il cui intento è quello di garantire in maniera sempre più stringente il lavoratore da qualsiasi rischio inerente al luogo di lavoro. Ciò, come noto, comportava già, prima dell’emergenza Covid-19, un onere piuttosto gravoso in capo al datore di lavoro, chiamato a dotarsi, a sue spese e a pena di incorrere in responsabilità (anche) di natura penale, dei necessari presidi di sicurezza nonchè a provvedere, tra l’altro, all’adeguata formazione del personale. L’emergenza Covid-19 tuttora in atto ha posto tutti noi al cospetto di un rischio evidentemente imprevisto (ancorchè oggettivamente non imprevedibile, quantomeno dagli organi sanitari a ciò deputati) e di natura peculiare perché, lungi dall’essere relegato, come avviene per la quasi totalità degli altri fattori di rischio, a specifiche attività lavorative, incombe potenzialmente su tutti noi e, ovviamente, sulla pressochè totalità dei lavoratori. Con il presente contributo ci proponiamo dunque, con taglio il più possibile pratico e conciso, di fornire risposta agli imprenditori/datori di lavoro che, nell’arco delle ultime settimane, hanno richiesto delucidazioni in merito ai profili di responsabilità in cui potrebbero incorrere nella malaugurata ipotesi in cui un loro dipendente (o anche un terzo) dovesse contrarre l’infezione Covid-19 sul luogo di lavoro. L’eco mediatica suscitata da alcune inchieste giudiziarie attualmente in corso presso diverse Procure italiane, volte ad accertare eventuali responsabilità per il contagio di ospiti di R.S.A. e aziende ospedaliere, fa comprendere che la preoccupazione degli imprenditori non è infondata e che verosimilmente i controlli sull’osservanza delle relative misure di sicurezza si intensificheranno nei prossimi mesi. Il quadro normativo cui occorre fare riferimento riposa principalmente su due note disposizioni normative che, oramai da diversi anni, disciplinano, rispettivamente, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (D. L.vo 81/2008) e la responsabilità penale-amministrativa delle persone giuridiche per fatto costituente reato (D. L.vo 231/2001). Si tratta, come anzidetto, di norme le cui prescrizioni sono – generalmente - già note agli imprenditori, non fosse altro per le conseguenze di natura penale che prevedono in capo al legale rappresentante in caso di loro inosservanza. Il quadro così tratteggiato si completa se alle predette disposizioni normative, in funzione integrativa delle medesime, affianchiamo la pluralità di interventi di rango secondario (circolari, linee guida, protocolli, ecc.) emanati proprio per fronteggiare l’emergenza Covid-19 sui luoghi di lavoro, di cui proveremo a fornire un quadro sintetico. I presupposti della responsabilità penale Per il principio generale di prevedibilità e evitabilità dell’evento sostanziato dal combinato disposto degli artt. 40-42 del nostro Codice Penale, per rispondere in sede penale di un evento, occorre che quest’ultimo fosse prevedibile e evitabile da chi era investito dell’obbligo giuridico di impedirlo. Il predetto criterio va sempre tenuto a mente nell’interpretare le dettagliate prescrizioni della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro nonché per fondare la responsabilità penale di un soggetto per il contagio da Covid-19. Ora, va detto che, se da un lato l’emergenza Covid-19 ha colto clamorosamente impreparati alcuni settori del Paese che avrebbero dovuto ragionevolmente ipotizzare l’eventualità, già più volte manifestatasi anche in un recente passato, di un’epidemia e provvedere, ad esempio, a rifornire per tempo gli ospedali di sufficienti forniture di dispositivi di protezione individuale e di specifiche procedure di trattamento dei casi, dall’altro lato quello dell’esposizione a un agente infettivo patogeno e del relativo contagio sul luogo di lavoro è rischio già da tempo contemplato dall’ordinamento e dalla giurisprudenza ([1]). Ragionando di responsabilità penale del datore di lavoro e avendo a mente il principio di tassatività, in funzione del quale nessuno può essere chiamato a rispondere in sede penale di un fatto che non sia espressamente previsto come reato, la prima domanda (la cui risposta, a giudicare da quanto è dato leggere sui mass media in questi giorni, non è poi così scontata) è: quale reato si può ipotizzare in caso di contagio da Covid-19? Il contagio viene equiparato, per consolidatissima giurisprudenza, alla “malattia” che forma oggetto del reato di lesioni personali previsto dall’art. 590 del Codice Penale. La “malattia”, infatti, secondo la nozione costantemente recepita nelle corti di giustizia è “…qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo…” ([2]). Il predetto principio viene ribadito peraltro proprio dall’art. 42 del D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), laddove si precisa espressamente che il contagio da Covid-19 deve essere trattato dal datore di lavoro(pubblico o privato che sia) e dall’Inail come un infortunio. Completa il quadro la circolare Inail n. 13 del 3/4/2020 che precisa “…secondo l’indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l’Inail tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro…”. La sussistenza di una “malattia” così definita, pertanto, è condizione necessaria ma ancora non sufficiente, di per sé sola, per ipotizzare in capo al datore di lavoro una responsabilità penale. A questo fine occorrerà ancora, infatti, valutare se in capo al medesimo vi fossero altresì:· la posizione di garanzia, ovvero l’obbligo giuridico di evitare l’evento lesivo;· la colpa, sia essa colpa c.d. “specifica o qualificata”, ovvero la violazione di prescrizioni di legge o di normativa secondaria che mirano proprio ad evitare l’evento che si è concretizzato (c.d. “norma cautelare”), o colpa c.d. “generica”, ovvero la violazione di ordinarie regole di prudenza. I limiti della responsabilità penale E’ a questo punto che emerge la centralità, per qualificare (o escludere) la responsabilità penale del datore di lavoro per contagio da Covid-19, delle prescrizioni di cui al già citato D. L.vo n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Luogo di Lavoro) e, come si dirà, del D. L.vo 231/2001 (Responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche). Se, infatti, quasi sempre (ma non necessariamente, come si vedrà infra), il datore di lavoro/legale rappresentante dell’impresa è titolare della posizione di garanzia, ovvero dell’obbligo giuridico di evitare l’evento lesivo del contagio, al fine di poter contestare al medesimo la responsabilità penale legata alla relativa malattia (o, addirittura, al decesso), occorrerà altresì dimostrare che in capo al predetto vi sia un profilo di colpanel senso anzidetto, in particolare di colpa specifica per violazione di legge o normativa secondaria, dunque la violazione di una o più “norme cautelari”. Ora, parlando di legge o normativa secondaria le cui prescrizioni siano volte ad evitare l’evento lesivo a quali disposizioni facciamo riferimento? Principalmente, a quelle contenute nel D. L.vo 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Luogo di Lavoro), eventualmente integrate dalle successive disposizioni di rango secondario (che di seguito sintetizzeremo) in materia di prevenzione del contagio da Coronavirus sul luogo di lavoro, nelle quali si deve oramai tenere conto anche della copiosa e recentissima regolamentazione emergenziale. Sarebbe errato vedere in ciò un meccanismo di deminutio della tutela della persona offesa contagiata, sostanzialmente gravata (tramite il pubblico ministero) dell’onere di dimostrare la violazione di una norma cautelare da parte del datore di lavoro per poter ottenere giustizia in sede penale. Si tratta, piuttosto, dell’applicazione di un basilare principio illuministico di civiltà giuridica e di buon senso, in funzione del quale non si può esigere che alcuno venga chiamato a rispondere in sede penale di eventi lesivi che non era per legge tenuto a evitare. Ciò vale in generale, rispetto a qualsiasi rischio di natura lesiva che si possa concretizzare nell’ambito dell’attività produttiva e vale a maggior ragione per il rischio da contagio di Covid-19. Il principio anzidetto comporta dunque che l’imprenditore/datore di lavoro è tenuto, a rischio di risponderne in sede (anche) penale, a rispettare le prescrizioni normative dettate dal D. L.vo 81/2008 in materia di sicurezza (che impongono le relative norme cautelari nel senso anzidetto) ma, per converso, laddove egli osservi le predette prescrizioni e occorra un infortunio (incluso il contagio), risulterà assai difficile per il pubblico ministero ipotizzare a suo carico qualsiasi responsabilità di natura penale, difettando la colpa consistente nella violazione di una norma cautelare. Di qui l’assoluta importanza di conoscere in maniera dettagliata le prescrizioni che il D. L.vo 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza sul Luogo di Lavoro) pone a carico degli imprenditori/datori di lavoro, dal momento che, nell’esperienza delle corti, nella quasi totalità dei casi, la differenza tra l’esito assolutorio e la condanna, con tutte le relative conseguenze anche in materia di D. L.vo 231/2001, risiede nell’adozione di alcune, minime misure che tuttavia consentono di dimostrare in giudizio l’insussistenza della colpa per violazione di una norma cautelare. E’ palese anche il contrario: un datore di lavoro (e si badi, sono inclusi nel novero dei soggetti destinatari delle prescrizioni di cui al D. L.vo 81/2008 anche le strutture sanitarie e ciò darà luogo a non poche azioni della magistratura inquirente nei prossimi mesi) che non si cura di adeguarsi minimamente alle prescrizioni del D. L.vo 81/2008 e, laddove applicabile, del D. L.vo 231/2001 (Responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche) si espone al rischio assai concreto di essere inosservante (a sua insaputa) di una miriade di norme cautelari che nondimeno lo individuano come titolare della posizione di garanzia e per ciò solo ha un’altissima probabilità, non appena occorra un infortunio di qualsiasi genere, di incorrere in una condanna penale, con tutto ciò che ne consegue anche in punto di responsabilità dell’ente ex D. L.vo 231/2001. Vale dunque la pena dedicare qualche istante all’individuazione delle predette norme cautelari, la cui osservanza da parte dell’imprenditore/datore di lavoro può evitargli conseguenze di natura penale in caso di infortunio e, nella specie, di contagio da Covid-19. La fonte delle norme cautelari: il D. L.vo 81/2008 La prima e principale fonte delle predette norme cautelari, nella prassi e nelle corti giudiziarie, è proprio il D. L.vo 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza sul Luogo di Lavoro) che, a sua volta, costituisce un’attuazione del principio generale sancito dall’art. 2087 del nostro Codice Civile, in virtù del quale il datore di lavoro ha l’obbligo di attuare, nell’esercizio dell’impresa, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, risultano necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, dovendosi includere, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato in materia, anche a prevenire l’insorgenza di malattie correlate al lavoro stesso. L’obbligo di vigilare sull’applicazione e sull’osservanza delle misure di sicurezza all’interno dell’azienda, del resto, grava sullo stesso datore di lavoro, a meno che egli non rilasci apposita delega con le forme previste dall’art. 16 D. L.vo 81/2008. La giurisprudenza prevalente, comunque, stenta ad escludere, per la sola esistenza delle delega, la responsabilità penale del datore di lavoro, essendo casomai più frequente il caso in cui vengano rinviati a giudizio, contestualmente, il datore di lavoro e il delegato, magari per violazioni di norme cautelari differenti ([3]) Senza ulteriormente soffermarci in questa sede sui limiti del concorso di responsabilità penale del datore di lavoro in presenza di altre figure previste dalla normativa (R.S.P.P., preposto, ecc.), basti rilevare che tanto rigore nell’attuazione delle prescrizioni del Testo Unico sulla Sicurezza può talvolta apparire eccessivo e poco consapevole delle concrete difficoltà che affronta il datore, soprattutto in caso di imprese medio-grandi, nel gestire direttamente ogni aspetto organizzativo dell’operare quotidiano d’impresa. Tuttavia, non va neppure dimenticato che esistono comunque obblighi che, ai sensi dello stesso D. L.vo 81/2008, il datore di lavoro non può comunque delegare e che ciò nonostante, spiace rilevarlo, non di rado non vengono comunque correttamente osservati, anche in imprese di dimensioni considerevoli.I predetti obblighi, individuati dall’art. 17 del D. L.vo 81/2008, sono:· la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;· la valutazione dei rischi e l’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi. Il D. L.vo 81/2008 pone poi, agli artt. 18-55, l’osservanza di altri obblighi in capo al datore di lavoro, che risultano ancor più rilevanti per quanto concerne il rischio di contagio da Covid-19. Si tratta di obblighi che, tuttavia, possono essere delegati dal datore di lavoro e, in particolare:· la nomina di un medico competente per la sorveglianza sanitaria in azienda e la gestione delle emergenze;· la programmazione delle misure di prevenzione;· la valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione agli agenti biologici presenti nell’ambiente;· informare i lavoratori circa il pericolo esistente, le misure predisposte e i comportamenti da adottare;· richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione;· prevedere le condotte da attuare in caso di pericolo immediato;· richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico;· fornire i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale; E’ proprio quest’ultimo obbligo che, per le specificità proprie del rischio di contagio da Covid-19, risulta, a quanto è dato intendere dalle prime attività di indagine condotte dalle procure, maggiormente disatteso, anche dalle strutture sanitarie (e non solo da quelle private!), dal momento che, è bene rammentarlo, le prescrizionidel D. L.vo 81/2008 risultano vincolanti anche per le strutture sanitarie, anche rivestenti natura pubblica. E’ di tutta evidenza, peraltro, che l’art. 18, lett. “d” del D. L.vo 81/2008 che contempla il predetto obbligo, è esplicito nell’affermare che i dispositivi di protezione individuale debbono essere “…necessari…” e “…idonei…”. Il pensiero corre dunque, prima ancora che alle imprese, alle (tante) strutture sanitarie in cui gli operatori hanno denunciato l’assenza di idonei dispositivi (mascherine non adeguate al rischio Covid-19, assenza di guanti, tute monouso, ecc.). E’ evidente che, in casi analoghi, la violazione del predetto obbligo risulta già di per se stessa sufficiente a costituire l’inosservanza di una norma cautelare sulla quale il pubblico ministero procedente potrà agevolmente strutturare un’ipotesi di accusa colposa (per lesioni o per omicidio) per colpa specifica consistente in (evidente) violazione di legge. E’ inoltre da tenere sempre presente, per ogni impresa, sia essa di natura sanitaria o meno, che l’obbligo di tutela vale anche nei riguardi degli infortuni (incluso, ovviamente, il contagio) patiti da terzi (ad esempio, visitatori dei pazienti ricoverati) nell’area di pertinenza dell’azienda stessa ([4]). Stupisce pertanto, nel senso anzidetto, che alcune procure, in presenza di un numero di contagi degli operatori di strutture sanitarie così elevato da far ipotizzare l’inosservanza di basilari misure di sicurezza quali l’adeguata fornitura di dispositivi di protezione individuale, si siano cimentate nel compito (ben più arduo) di cercare di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie di reato di cui agli artt. 452-438 del Codice Penale (epidemia colposa) che, per giurisprudenza prevalente, non è integrabile mediante una condotta omissiva ma, al contrario, solo con una condotta commissiva e per di più a modalità vincolata ([5]). Ben più agevole, in chiave accusatoria, sarebbe infatti dimostrare la (probabile) inosservanza di una o più disposizioni del D. L.vo 81/2008 per disporre di un’ipotesi di accusa agevolmente spendibile in giudizio e non banale da smontare per la difesa. Per quanto qui rileva, comunque, il dato da acquisire è quello per cui il datore di lavoro/legale rappresentante è titolare (anche) della posizione di garanzia rispetto al rischio che i suoi stessi dipendenti o terzi contraggano in ambiente lavorativo il Covid-19 e, salvo provare che la condotta del danneggiato fosse assolutamente abnorme e imprevedibile, l’unico modo per smontare l’ipotesi accusatoria sarà quello di provare di aver adottato tutte le cautele previste dalla normativa ([6]). Momento del contagio e norme applicabili E’ a questo punto che occorre distinguere tra contagio concretizzatosi prima dell’intervento della normativa emergenziale di cui stiamo per dire e condotte maturate in seguito a quest’ultima, recentissima normativa, di cui possiamo individuare il primo “tassello” nella Circolare del Ministero della Salute n. 3190 del 3/2/2020. Per queste ultime condotte, maturate prima del 3/2/2020, le norme cautelari di cui il datore di lavoro/legale rappresentante dovrà dimostrare l’osservanza per andare esente da responsabilità penale, saranno (solo) quelle appena analizzate e contenute nel D. L.vo 81/2008. Sarebbe infatti assurdo chiamare a rispondere l’imprenditore/datore di lavoro delle conseguenze di un rischio che, evidentemente, non era stato opportunamente ponderato neppure dalla più specializzata comunità medico-scientifica, colta clamorosamente in contropiede dalla natura e dalla diffusione del contagio, e dalle stesse strutture sanitarie, anche pubbliche. In parte differente è il ragionamento da fare per quanto concerne i contagi avvenuti dopo il 3/2/2020. In questo caso, infatti, oltre che una maggiore e diffusa consapevolezza generalizzata del rischio, ha cominciato a consolidarsi una normativa (fin troppo) copiosa di natura secondaria che ha sostanzialmente integrato (spesso, per la verità, in apparente inconsapevolezza) le prescrizioni già presenti in materia nel D. L.vo 81/2008. Sarà pertanto necessario per il datore di lavoro/legale rappresentante, in caso di contagio avvenuto dopo il 3/2/2020, dimostrare non solo l’osservanza delle prescrizioni di cui al D. L.vo 81/2008 ma altresì di quelle successive, di natura secondaria, che si sono susseguite in queste ultime concitate settimane di alluvionale produzione normativa e regolamentare. Fin dal 3/2/2020, infatti, il Ministero della Salute emanava la Circolare n. 3190, con cui, rivolgendosi agli operatori a contatto quotidiano con il pubblico forniva alcune basilari indicazioni, quali:”· lavarsi frequentemente le mani;· porre attenzione all’igiene delle superfici;· evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintoni simil influenzali;· adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro; Seguivano, come noto, diversi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che hanno previsto la sospensione di tutte le attività industriali e commerciali salvo quelle di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 10/4/2020 e il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure anti-contagio negli ambienti di lavoro, sottoscritto in data 14/3/2020 dal Governo e da Confindustria con il dichiarato fine di coniugare “…la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e della modalità lavorative…”. In buona sostanza, il predetto Protocollo prevede la riduzione dell’attività lavorativa, invitando i lavoratori a ricorrere allo smart working, a usufruire degli ammortizzatori sociali o, in caso di impossibilità di ricorrervi, invita il datore di lavoro alla sanificazione periodica dei luoghi di lavoro, all’adozione di protocolli di sicurezza che possano prevenire il contagio, al rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, all’adozione di specifici dispositivi di protezione individuale e alla riduzione maggiore possibile delle occasioni di contatto all’interno degli spazi aziendali. Si tratta, in realtà, di prescrizioni che un’accorta valutazione dei rischi, compendiata nel Documento di Valutazione dei Rischi, unita all’osservanza di alcune regole di comune buon senso e all’applicazione delle altre prescrizioni di cui al D. L.vo 81/2008 avrebbe potuto anche precorrere e infatti, nella prassi, molte aziende avevano già attuato di propria iniziativa prima dell’intervento del predetto Protocollo. L’osservanza delle prescrizioni del Protocollo del 14/3/2020 e delle altre prescrizioni già analizzate e contenute nel D. L.vo 81/2008, magari unita all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, sentito il medico aziendale, rende realisticamente tranquillo il datore di lavoro/legale rappresentante di non incorrere in responsabilità penale in caso di contagio da Covid-19 occorso anche dopo il 3/2/2020.La responsabilità penale-amministrativa dell’ente ex D. L.vo 231/2001 Come già cennato in precedenza, vi è, accanto al D. L.vo 81/2008 di cui già si è detto, un altro testo normativo, presente nel nostro ordinamento da ormai quasi un ventennio, con le cui previsioni le persone giuridiche (imprenditori ma non solo, anche enti pubblici e, per quanto qui rileva, aziende ospedaliere) si trovano sempre più a doversi adeguare. Il D. L.vo 231/2001, infatti, come noto, è il provvedimento normativo che disciplina, con titolazione programmatica “…la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società, e delle associazioni anche prive di personalità giuridica…”. Il provvedimento è stato, a modo suo, rivoluzionario nella misura in cui ha previsto, per la prima volta nel nostro ordinamento, una responsabilità di natura para-penale (definita genericamente “amministrativa” anche per non incorrere nelle maglie del divieto di responsabilità extra-personale di cui agli artt. 27 Costituzione- 40 Codice Penale) a carico non “semplicemente” del legale rappresentante dell’ente, ma anche dell’ente stesso, che può pertanto essere destinatario di sanzioni para-penali di varia natura, da quelle economiche a quelle interdittive quali il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o il divieto di operare. Senza dimenticare l’obiettivo del presente contributo, che rimane quello di individuare i profili di responsabilità del legale rappresentante in caso di contagio da Covid-19, vale la pena spendere alcune brevi considerazioni anche in merito al predetto profilo di responsabilità, che può involgere dunque non più solamente il legale rappresentante ma altresì lo stesso ente rappresentato, rendendolo potenzialmente destinataria delle sanzioni previste dal D. L.vo 231/2001. Non va dimenticato, peraltro, per i fini che qui rilevano, che la giurisprudenza maggioritaria ritiene applicabili le prescrizioni del D. L.vo 231/2001 e la relativa responsabilità di natura amministrativa, anche alle aziende ospedaliere pubbliche ([7]). Non ogni illecito, anche di natura penale, commesso in ambito aziendale, comporta di per sé l’applicazione del meccanismo sanzionatorio di cui al D. L.vo 231/2001 a carico della società. La responsabilità di quest’ultima, infatti, può operare in presenza di alcune condizioni (art. 5 D. L.vo 231/2001), che debbono ricorrere cumulativamente:· l’illecito deve essere commesso dal legale rappresentante della società o da chi sia investito di poteri di rappresentanza, di amministrazione o comunque di gestione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia;· l’illecito deve essere commesso in vantaggio o nell’interesse dell’ente; In presenza di questi presupposti, l’ente può essere chiamato a rispondere dell’illecito commesso ove non riesca a provare che:“… A) l´organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;B) il compito di vigilare sul funzionamento e l´osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell´ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;C) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;D) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell´organismo di cui alla lettera b)….”. Insomma, senza soffermarci ulteriormente sulla natura e i presupposti di questo peculiare tipo di responsabilità, per l’argomento che rileva nel presente contributo ci è sufficiente sapere che le condotte illecite dei legali rappresentanti o dei rispettivi delegati, ove commesse in vantaggio o nell’interesse dell’ente e in assenza della previsione di un adeguato modello di organizzazione e gestione (si noti il parallelo con il Documento di Valutazione dei Rischi. di cui al D. L.vo 81/2008), possono esporre a gravi conseguenze la stessa esistenza in vita dell’ente. La domanda che occorre porsi, a questo punto, è: per qualsiasi reato commesso dai predetti soggetti “apicali” nell’interesse o a vantaggio dell’ente, risponderà (anche) quest’ultimo ex D. L.vo 231/2001? Ci forniscono la risposta gli artt. 25 ss. del D. L.vo 231/2001, che contengono l’elenco, più volte aggiornato, anche recentemente, dei reati che, se commessi dai predetti soggetti nell’interesse o a vantaggio dell’ente, possono dare luogo, in assenza dell’adozione da parte dell’ente del modello di organizzazione e di gestione di cui all’art. 6 D. L.vo 231/2001, possono dar luogo a responsabilità penale-amministrativa dello stesso. Ebbene, oramai numerose e assai eterogenee sono le fattispecie di reato che possono ingenerare la predetta responsabilità dell’ente e sarebbe dispersivo condurne un’analisi compiuta. Ai nostri fini, è importante rilevare che, dall’Anno 2007, sono state inserite nel novero dei predetti reati due fattispecie tipicamente ricorrenti nell’ambito dell’operatività aziendale, ovvero le lesioni colpose e l’omicidio colposo legati all’inosservanza delle normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. A questo punto, il cerchio aperto con l’individuazione delle normative in materia di sicurezza applicabili nel caso di contagio da Covid-19 si chiude. Laddove, infatti, venga ravvisata, nei termini già analizzati, l’inosservanza di prescrizioni normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro che ha cagionato delle lesioni o il decesso (e abbiamo già visto che il contagio da Coviud-19 è equiparato, appunto, alla “malattia” costituente l’elemento materiale del reato di lesioni), (anche) l’ente ne verrà chiamato a rispondere ai sensi del D. L.vo 231/2001, con la possibilità di incorrere in gravi sanzioni, anche interdittive. Il puntcum prurens parrebbe, a questo punto, quello di individuare il necessario “…vantaggio…” o “…interesse…” dell’ente, quale presupposto applicativo della relativa responsabilità, che deriverebbe all’ente stesso dalla condotta illecita, dal momento che, in assenza del predetto “vantaggio” o “interesse” non è possibile configurare validamente la responsabilità penale-amministrativa dell’ente. Si tratta, però, di un falso problema, risolto in maniera invero piuttosto “creativa” da una pronuncia della Corte di Cassazione che ha individuato surrettiziamente il predetto “…vantaggio…” necessario ai fini della configurazione della relativa responsabilità ex D. .L.vo 231/2001 nel “…risparmio…” che l’azienda, non fornendo i necessari dispositivi di protezione individuale conseguirebbe indebitamente, realizzando peraltro anche un maggiore profitto legato al fatto di ottimizzare i tempi di produzione non essendosi vincolata a seguire stringenti procedure di sicurezza ([8]) E’ evidente l’incidenza che il principio predetto (invero contrastato da altre pronunce di segno contrario) può assumere nell’ipotesi di contagio da Covid-19. A quanto pare emergere dai primi riscontri dell’autorità inquirente, infatti, numerosissime strutture sanitarie, anche pubbliche, non erano dotate, tra l’altro, di adeguati dispositivi di protezione individuale e/o di procedure idonee, di talchè, potenzialmente, in presenza di un contagio ivi occorso in violazione delle norme di cui al D. L.vo 81/2008, sarebbero destinatarie, mediante i loro legali rappresentanti, non “solo” delle sanzioni penali ma altresì di quelle di natura penale-amministrativa previste dal D. L.vo 231/2001. Se vi sarà concreta applicazione del predetto principio negli accertamenti che l’autorità inquirente condurrà nei prossimi mesi, si assisterà alla contestazione da parte delle procure, non solo delle fattispecie riconnesse alla violazione del D. L.vo 81/2008 ma altresì a un’inedita “pioggia” di contestazioni di responsabilità ex D. L.vo 231/2001, con le relative ripercussioni sanzionatorie a carico dei rispettivi enti, sanitari e non, pubblici e privati che siano. E’ a questo punto, dunque, che emerge in tutta la sua evidenza l’opportunità per ogni ente così come individuato dal D. L.vo 231/2001 di dotarsi di un adeguato modello di organizzazione e gestione, sì da non ritrovarsi destinatario di pesanti sanzioni, anche interdittive, che potrebbero condurre alla sua definitiva cessazione. Anche in questo caso, in realtà, in analogia a quanto avviene per le prescrizioni presenti nel D. L.vo 81/2008, per l’impresa adeguarsi a quanto prescritto è assai meno oneroso che operare senza averlo fatto. E’ realistico supporre, infatti, che la “scure” della magistratura, in caso di indagini di natura penale conseguenti a casi di contagio Covid-19, colpirà primariamente chi di tale modello di organizzazione e gestione, a suo rischio, non ha mai inteso dotarsi, esponendo così se stesso e l’ente rappresentato alle relative responsabilità. Al contrario, però, l’esperienza delle corti insegna che, in presenza di un modello di organizzazione e gestione impostato e attuato, ancorchè perfettibile, l’interesse della norma risulta tutelato e, conseguentemente, è raro che il magistrato si inoltri in un’analisi dettagliatissima delle prescrizioni che si sarebbero eventualmente potute includere nel modello di gestione al fine di ricomprendervi ogni rischio immaginabile. Conclusioni In conclusione, il quadro normativo richiamato ci suggerisce che l’ipotesi che il datore di lavoro venga chiamato a rispondere in sede penale per il contagio da Covid-19 occorso in ambienti di lavoro è fondata. Il contagio da Covid-19 viene trattato nel nostro ordinamento alla stregua di una “malattia” costituente l’elemento materiale di cui agli artt. 589- 590 del Codice Penale, ovvero lesioni personali colpose o omicidio colposo. Per tracciare correttamente i confini della predetta responsabilità è necessario prendere in considerazione la normativa applicabile in materia, e in particolare:· D. L.vo 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Posto di Lavoro);· D. L.vo 231/2001 (Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche);· la normativa secondaria emergenziale emanata dal 3/2/2020 in poi. Al fine di chiamare a rispondere in sede penale il legale rappresentante/datore di lavoro in caso di avvenuto contagio, occorrerà distinguere a seconda del momento dell’evento: Se il contagio avviene prima del 3/2/2020, per andare esente da responsabilità penale il datore di lavoro/legale rappresentante dovrà dimostrare di aver adempiuto le prescrizioni in materia di sicurezza del lavoro previste dal D. L.vo 81/2008 o che la condotta del contagiato fosse obiettivamente imprevedibile. Se, invece, il contagio avviene dopo il 3/2/2020, per andare esente da responsabilità al datore di lavoro/legale rappresentante non sarà sufficiente dimostrare la corretta osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza di cui al D. L.vo 81/2008 ma occorrerà altresì che egli dimostri di essere osservante delle prescrizioni integrativeche trovano la loro fonte nella normativa emergenziale emanata dal 3/2/2020 fino ai giorni nostri, con particolare rilevanza delle linee guida previste dal Protocollo sottoscritto in data 14/3/2020 dal Governo e da Confindustria. In caso venga ravvisata l’inosservanza di una norma in materia di prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, ad essere esposto a conseguenze non sarà, in virtù delle previsioni del D. L.vo 231/2001, solamente il legale rappresentante/datore di lavoro ma altresì l’ente, sia esso una società, un’associazione o perfino l’ente pubblico nel cui interesse/vantaggio è stato compiuto il reato. Il D. L.vo 231/2001, infatti, richiede, al fine della sussistenza della responsabilità penale-amministrativa dell’ente, che un reato tra quelli tassativamente elencati negli artt. 25 ss. della predetta disposizione venga compiuto da figure apicali dell’ente stesso e in vantaggio o nell’interesse dell’ente. Le lesioni colpose e l’omicidio colposo sono incluse nel novero delle figure di reato che possono dare luogo a responsabilità penale-amministrativa dell’ente ex D. L.vo 231/2001. L’orientamento giurisprudenziale più recente, inoltre, qualifica come “vantaggio” quello che l’ente conseguirebbe da una condotta costituente reato, quale è l’inosservanza di normative di sicurezza sul luogo di lavoro che cagiona il contagio da Covid-19, ad esempio non fornendo il personale di idonei dispositivi di protezione individuale. E’ realistico dunque ritenere che, qualora, come risulterebbe dai primi esiti dell’attività di indagine condotta da varie procure sul territorio nazionale, il contagio da Covid-19 sia stato determinato dall’assenza di dispositivi di protezione individuale o da altre violazioni del D. L.vo 81/2008, non solo il legale rappresentante ma anche lo stesso ente rappresentato risulterà destinatario delle sanzioni previste dal D. L.vo 231/2001, incluse quelle di natura interdittiva. Se non è possibile in astratto scongiurare ogni rischio connaturato all’attività aziendale, è tuttavia possibile escludere che il concretizzarsi del rischio possa avere conseguenze di natura penale (sul legale rappresentante della società) e penale-amministrativa (sull’ente rappresentato) adottando preventivamente alcune fondamentali cautele, quali l’attuazione delle principali prescrizioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro previste dal D. L.vo 81/2008 e la redazione di un adeguato modello di organizzazione e di gestione exart. 6 D. L.vo 231/2001. Autore: Daniele Pomata Avvocato del Foro di Genova www.studiolegalepomatamusarella.it e-mail: d.pomata.studiolegalepomata@gmail.com[1] Così, ex multis, Cass. Pen., Sez. V^, Sent. N. 38388/2012.[2] Così, Cass. Pen., Sez. V^, Sent. N. 43763/2010[3] Così, Cass. Pen., Sez- VII^, Sent. N. 14127/2018. Contra, però, Cass. Pen., Sez. IV^, Sent. N. 4340/2016.[4] Così, Cass. Pen., Sez. IV^, Sent. N. 18444/2015.[5] Così, Cass. Pen., Sez. IV^, Sent. N. 9133/2018.[6] Così, Cass. Pen., Sent. N. 4916/2018.[7] Così, Cass. SS. UU., Sent. N. 38343/14.[8] Così, Cass. Pen., Sez. IV^, Sent. N. 31210/2016.
Continua a leggere
Scritto da:
9 mag. 2022 • tempo di lettura 4 minuti
Alcuni reati contro l’amministrazione della giustizia, fra cui la falsa testimonianza e il favoreggiamento personale, non sono punibili se il colpevole, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero.Ambito di applicazione della ritrattazioneTermine entro il quale è ammessa la ritrattazioneRatio e natura giuridica della ritrattazione1 - Ambito di applicazione della ritrattazioneCome anticipato, l’art. 376 c.p., sotto la rubrica “Ritrattazione”, prevede che non è punibile il colpevole di alcuni reati contro l’Amministrazione della giustizia se il colpevole, nel termine che appresso vedremo, ritratta il falso e manifesta il vero. I reati che possono essere non punibili sono precisati dallo stesso art. 376 c.p.: false informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale (art. 371-bis c.p.): questo reato punisce chiunque, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false o tace, in tutto o in parte, ciò che sa;false dichiarazioni al difensore (art. 371-ter c.p.): punisce chiunque rende dichiarazioni false al difensore nell’ambito delle investigazioni difensive;falsa testimonianza (art. 372 c.p.): punisce il testimone che afferma il falso, che nega il vero o che tace, in tutto o in parte, ciò che sa;falsa perizia o interpretazione (art. 373 c.p.): punisce il perito o l’interprete che, nominato dall’Autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci o afferma fatti non conformi al vero;frode in processo penale e depistaggio (art. 375 co. 1 lett. b) c.p.): punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, al fine di ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale, richiesto dall’Autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero o tace, tutto in parte, ciò che sa;favoreggiamento personale (art. 378 c.p.): punisce il soggetto che, dopo la commissione di un delitto punito con l’ergastolo o la reclusione, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità o a sottrarsi alle ricerche effettuate da quest’ultima effettuate.Per andare esente da pena, il colpevole di uno di questi reati deve riconoscere, nell’ambito dello stesso procedimento in cui lo ha commesso, la falsità del proprio operato o delle proprie dichiarazioni e, in piena coscienza e consapevolezza, esteriorizzare di aver reso mendacio e rettificare con il vero. La ritrattazione, in altri termini, deve essere non equivoca, idonea a riconoscere il mendacio e confutarlo nel vero.Deve trattarsi di un ravvedimento volontario; può però non essere spontaneo, potendo essere determinato dal mero interesse del soggetto attivo di evitare conseguenze sanzionatorie. Infine, la ritrattazione deve essere completa: non è ammessa in forma parziale.2 - Termine entro il quale è ammessa la ritrattazioneNell’ambito del processo penale, la ritrattazione è ammessa non oltre la chiusura del dibattimento, che è il momento immediatamente precedente le conclusioni delle parti. Nell’ambito del processo civile, invece, la ritrattazione è ammessa fino a che la sentenza civile non è diventata definitiva.3 - Ratio e natura giuridica della ritrattazioneMa perché il legislatore dovrebbe volere mandare esente da pena chi è colpevole di aver, a vario titolo, sviato il corretto evolversi della giustizia? Il motivo è che si vuole incentivare l’autore della menzogna a dire il vero, consentendo l’accertamento dei fatti: per spingerlo quindi a ritrattare, gli viene assicurato che non sarà punito.Dietro la non punibilità per l’autore di un reato che ritratta, quindi, c’è un bilanciamento di interessi: da un lato, l’interesse ad accertare la verità in sede processuale; dall’altro lato, l’interesse a punire la falsità. Fra questi due interessi, prevale quello ad accertare la verità: ormai la falsità è stata posta in essere e si vuole evitare che la stessa possa altresì pregiudicare l’esito del processo. Se questa è la ratio sottesa, la ritrattazione non può che essere qualificata come causa di non punibilità in senso stretto. Questa categoria comprende dei fatti che sono tipici, antigiuridici e colpevoli ma che, per ragioni di opportunità, non vengono puniti. Come abbiamo visto, l’opportunità sta nel ricercare il corretto svolgimento del processo, accettando di non punire una condotta illecita.Da ultimo deve rilevarsi la natura soggettiva e personale della causa di non punibilità in esame: di conseguenza, è escluso che la ritrattazione possa operare anche nei confronti dell’istigatore, tranne nel caso in cui il soggetto che abbia istigato a commettere le fattispecie delittuose abbia, poi, convinto l’istigato a ritrattare.Editor: dott.ssa Elena Pullano
Continua a leggere
Scritto da:
Egregio Avvocato
12 mar. 2021 • tempo di lettura 6 minuti
A causa dell’emergenza da Covid-19 si è sentito parlare spesso del reato di epidemia, previsto dal codice penale nella duplice ‘veste’ di delitto doloso e colposo. Cerchiamo dunque di comprendere gli elementi costitutivi di questa fattispecie e se, con riferimento all’epidemia causata dalla diffusione del virus da Covid-19, vi possano effettivamente essere gli elementi idonei a giustificare una contestazione in sede penale.Premessa.Cosa prevede il reato di epidemia dolosa?(Segue) e quello di epidemia colposa?Tali fattispecie incriminatrici possono applicarsi in caso di Covid-19?1 - Premessa.In materia penale, l’epidemia è disciplinata in due disposizioni differenti del codice penale: vale a dire gli artt. 438 e 452 c.p. Come si dirà, l’elemento oggettivo delle fattispecie incriminatrici è il medesimo; differiscono, invece, in punto di coefficiente psicologico. In un caso (art. 438 c.p.), ai fini dell’integrazione del reato è necessaria la sussistenza del dolo, inteso quale rappresentazione e volizione di tutti gli elementi costitutivi del delitto; nell’altro (art. 452 c.p.), l’elemento soggettivo richiesto è quello della colpa. In quest’ultima ipotesi, dunque, l’evento non è voluto dall’agente, ma si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di disposizioni. Il bene giuridico tutelato dalle disposizioni incriminatrici è ovviamente il medesimo: consiste nella tutela dell’incolumità pubblica e, in particolare, nella salvaguardia della salute collettiva. A tal riguardo, secondo l’opinione maggioritaria – avallata anche dalla giurisprudenza di legittimità – la persona offesa del reato è unicamente lo Stato e, per esso, il Ministero della Salute quale organo di vertice dell’esecutivo preposto alla tutela della salute. Si ritiene, infatti, che lo Stato sia l’esclusivo titolare del bene giuridico protetto dalla norma e, pertanto, sarebbe la parte legittimata a costituirsi parte civile nell’ambito di un procedimento penale avente quale capo di imputazione il reato di epidemia.L’applicazione giurisprudenziale del delitto in questione (sia doloso che colposo) è stata pressoché nulla. Tuttavia, in ragione della ancora attuale emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del virus da Covid-19, può essere opportuno interrogarsi su quali siano gli elementi costitutivi della fattispecie in esame. Non è da escludere, infatti, che nei prossimi tempi gli organi inquirenti si trovino a dover contestare, laddove ne ricorrano i presupposti, il reato di epidemia.2 - Cosa prevede il reato di epidemia dolosa?Secondo quanto prescritto dall’art. 438 c.p., il reato può venire in rilievo qualora una persona abbia cagionato un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni. Come prima cosa, è bene sottolineare che ai fini dell’integrazione del delitto non è richiesto il possesso di una particolare qualifica in capo al soggetto attivo: il reato – per via della locuzione ‘chiunque’ – è di natura c.d. comune. Ad avviso della più recente giurisprudenza di legittimità è possibile contestare il delitto di epidemia anche qualora non via sia un’alterità tra persona e germi patogeni, in altri termini nei casi in cui il soggetto attivo diffonda il virus che egli stesso ha precedentemente contratto. La specificazione è necessaria poiché, in passato, si riteneva che l’espressione «mediante la diffusione di germi patogeni» dovesse essere interpretata nel senso di richiedere una separazione fisica tra il diffusore e ciò che viene diffuso (vale a dire il germe patogeno). Chiarissima sul punto una recente pronuncia della Corte di cassazione, ad avviso della quale «la norma non impone una relazione di alterità e non esclude che una diffusione possa aversi pur quando l’agente sia esso stesso il vettore di germi patogeni» (Cass. pen., sez. I, 30 ottobre 2019, n. 48014, vicenda relativa alla trasmissione del virus HIV nell’ambito della quale i giudici hanno escluso la sussistenza del delitto di epidemia). Secondo l’opinione prevalente, inoltre, il fatto tipico del reato qui analizzato coincide, da un lato, con la manifestazione della malattia in un numero considerevole di persone e, dall’altro, nel concreto pericolo che il contagio si diffonda repentinamente – e in un ristretto arco temporale – in un numero indeterminato di persone. Ciò che deve essere verificato processualmente è che l’iniziale trasmissione del virus in un elevato quantitativo di persone sia ricollegabile causalmente alla condotta posta in essere dal soggetto portatore del virus: dimostrazione probatoria, quest’ultima, di non semplice assolvimento. In punto di elemento soggettivo, la norma richiede, come anticipato, la sussistenza del dolo (anche nella gradazione del dolo eventuale). In altri termini, è anzitutto necessario che la persona si rappresenti l’eventualità che tramite la sua condotta potrebbe infettare un numero significativo di persone e, conseguentemente, determinare una diffusione indiscriminata e incontrollabile della malattia; una volta rappresentatosi l’evento criminoso, è poi necessario che il comportamento della persona sia volontario. Quanto al trattamento sanzionatorio, infine, il legislatore ha previsto la pena dell’ergastolo. 3 - (Segue) e quello di epidemia colposa?La fattispecie colposa, disciplinata come detto dall’art. 452 c.p., differisce dall’ipotesi punita a titolo di dolo, non soltanto per il diverso atteggiarsi dell’elemento soggettivo, ma anche per il trattamento sanzionatorio, in quest’ultimo caso decisamente più mite rispetto a quello dell’art. 438 c.p.A fronte dell’ergastolo previsto per l’epidemia dolosa, l’ipotesi colposa è sanzionata con la reclusione da uno a cinque anni (art. 452, co. 1 lett. b) c.p.). Per quanto riguarda l’elemento oggettivo del reato, invece, le considerazioni non possono che essere analoghe a quelle formulate rispondendo alla domanda precedente: la condotta dell’epidemia colposa è infatti descritta per rinvio all’art. 438 c.p.4 - Tali fattispecie incriminatrici possono applicarsi in caso di Covid-19?In ragione dell’attuale situazione epidemiologica nazionale e internazionale, riteniamo sussista tuttora la concreta possibilità di contestazione dei reati sopra descritti. Una tale eventualità era stata avallata dallo stesso legislatore, il quale – nel mettere a punto un sistema di sanzioni volto a far rispettare le misure di contenimento adottate durante il primo lockdown del 2020 per fronteggiare la diffusione del virus – aveva fatto esplicito riferimento al delitto di epidemia: in particolare, l’art. 4, co. 6 d.l. 19/2020 prevedeva un’espressa clausola di riserva in favore del reato di cui all’art. 452 c.p., relativa all’ipotesi di violazione della misura della quarantena. In virtù di quanto si è detto, è tuttavia necessario specificare che sarà onere del giudice vagliare, caso per caso, la sussistenza di tutti gli elementi sopra descritti. A tal proposito, si ritiene inverosimile che possa essere condannato per epidemia (anche soltanto colposa) chi abbia posto in essere una condotta inidonea, in concreto, a far diffondere il virus in maniera incontrollata. Si pensi, ad esempio, al comportamento di chi – sottoposto a quarantena per via della positività al Covid-19 – sia uscito di casa per recarsi in un posto notoriamente desolato; o anche all’ipotesi della persona positiva che esca in piena notte dalla propria dimora per andare a gettare la spazzatura negli appositi locali condominiali. In tali circostanze, infatti, pare ragionevole ritenere che non sussista in concreto alcun pericolo di trasmissione rapida e incontrollata del virus. Editor: avv. Davide Attanasio
Continua a leggere
Scritto da:
Egregio Avvocato
Non ci sono commenti