Egregio Avvocato
Pubblicato il 25 feb. 2021 · tempo di lettura 7 minuti
Ormai, da quasi un anno, il nostro Paese, così come il mondo intero, si trova a dover affrontare una emergenza epidemiologica a fronte della quale tantissime libertà fondamentali hanno subìto una forte limitazione. Invero, al fine di impedire una incontrollata diffusione del virus Covid-19, il legislatore ha previsto delle misure di contenimento, tra le quali non è permesso al cittadino di muoversi liberamente nel territorio italiano. Sono previste delle deroghe solo per motivi espressamente indicati (motivi di necessità, lavoro e salute), che devono essere attestati dal privato mediante lo strumento appositamente previsto: l’autocertificazione. Ma quali sono le conseguenze a fronte di una falsità dichiarata in tale autocertificazione?
1 - Cosa è l’autocertificazione e quando deve essere utilizzata
Nel corso dell’ultimo anno, sarà capitato a chiunque di dover ricorrere all’utilizzo dello strumento predisposto dal legislatore per giustificare un proprio spostamento: l’autocertificazione. Com’è noto, sono state previste forti misure di contenimento, in modo da limitare la diffusione del virus Covid-19, alla luce delle quali è stata particolarmente incisa la libertà di circolazione (sia all’interno della propria Regione, o addirittura della singola città, nei momenti più difficili dell’epidemia; sia all’interno del territorio nazionale, e quindi tra diverse Regioni).
In ogni caso, il legislatore ha sempre previsto delle deroghe espresse, permettendo gli spostamenti che fossero motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero gli spostamenti per motivi di salute. È stato quindi inserito sul sito web del Ministero dell’Interno un modello di “autodichiarazione” ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, scaricabile e utilizzabile da qualsiasi cittadino che avesse la necessità di spostarsi, trovandosi in una delle situazioni di deroga espressamente previste.
L’autocertificazione, quindi, è quell’atto mediante il quale un soggetto, a seguito del controllo delle Forze dell’Ordine, attesta che il mancato rispetto delle disposizioni in tema di limitazione della libertà di movimento è dovuto ad una delle ragioni previste dal potere esecutivo. Nello specifico, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ciascun individuo è chiamato a dichiarare:
2 - I diversi tipi di falso in atto pubblico integrabili dal privato
Pacificamente, le falsità inerenti il primo punto richiesto dall’autocertificazione, e quindi le proprie generalità, integrano il reato di “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” previsto dall’art. 495 c.p., che punisce con la reclusione da uno a sei anni chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona.
Peraltro, nel concetto di “altre qualità” rientrano anche quelle informazioni che concorrono a stabilire le condizioni della persona, ad individuare il soggetto e consentire la sua identificazione; e quindi, vi rientrano dati come la residenza e il domicilio, la professione, il grado accademico, l'ufficio pubblico ricoperto, le eventuali precedenti condanne e ogni altro attributo che serva ad integrare la individualità della persona.
Quindi, il privato può incorrere nel reato di cui all’art. 495 c.p. solo nel caso in cui la falsità attiene ad uno degli elementi sopracitati, e non anche se ad essere falsa è la motivazione della propria presenza in strada.
In questo diverso caso, potrebbe essere integrato il diverso reato di “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico” previsto all’art. 483 c.p., secondo cui chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Tale delitto si configura solo nel momento in cui il privato sia obbligato a dire il vero da una norma giuridica (anche extra-penale), in quanto vengono ricollegati specifici effetti probatori all’atto-documento nel quale la dichiarazione viene inserita. Peraltro, non è necessario che l’obbligo di dire la verità sia esplicito, ma può trovare anche un aggancio “implicito” in una norma di legge. È, inoltre, richiesta la sussistenza di un atto pubblico, e non è sufficiente una mera scrittura privata: il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico riguarda solo quelle attestazioni del privato che il pubblico ufficiale ha il dovere di documentare.
L’autocertificazione rientra nell’ambito dell’art. 47 D.P.R. 445/00, il quale consente di sostituire l’atto di notorietà con una dichiarazione che abbia ad oggetto, tra gli altri, fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato. In questo modo, l’autocertificazione acquista il potere di comprovare i fatti di cui si è a conoscenza, assumendo efficacia probatoria e natura di atto pubblico. Per quanto concerne l’obbligo di verità imposto al privato, questo si desume dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/00 secondo il quale “le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale”, richiamando il precetto di cui all’art. 483 c.p.
Pertanto, chi inserisce affermazioni non veritiere nell’autocertificazione, considerata quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, è considerato al pari di chi rende dichiarazioni false al Pubblico ufficiale, le quali verranno inserite da quest’ultimo in un atto che è destinato a costituire prova della verità del fatto recepito. Sussistono conseguentemente tutti i requisiti strutturali dell’art. 483 c.p.: obbligo di verità, efficacia probatoria dell’atto, equivalenza tra autodichiarazione e dichiarazioni rese al Pubblico ufficiale.
3 - Quando non è integrato il reato di cui all’art. 483 c.p.
Si evidenzia che vi sono dei casi in cui il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico potrebbe non sussistere.
Ai sensi dell’art. 483 c.p., l’oggetto della falsa attestazione deve essere un “fatto”, e quindi un evento della vita o una circostanza che sono prospettati come già realizzati e/o materializzati nella realtà esteriore, e il cui accertamento è già possibile in rerum natura. Si tratta di quei casi in cui il privato dichiari di essere in strada per “aver già compiuto” una certa azione che venga giustificata dai motivi di deroga del DPCM (es. “sono stato a lavoro presso la sede sita in ...”; “sto tornando a casa dopo aver portato generi alimentari e medicinali a mia madre anziana”, etc.). Nel caso in cui la falsità attenga ad un fatto già compiuto, ben potrà essere integrato il reato di cui all’art. 483 c.p.
Diverso è il caso in cui nell’autocertificazione venga esplicitata l’intenzione di compiere un fatto, che però non sia ancora realizzato nella sua completezza. Invero, la dichiarazione, in questi casi, ha per oggetto una mera intenzione (es. “sto andando a fare la spesa”; “sto andando a lavoro”; “sto andando in farmacia per acquistare il medicinale x”), per il quale l’accertamento, e la conformità alla realtà è possibile solo in un momento successivo. Il fatto in sé non è ancora materializzato nella realtà esteriore, e quindi si ritiene non possa essere configurata la fattispecie delittuosa ex art. 483 c.p. In questo caso ad essere attestato è un mero intento, un proposito che sfugge all’oggetto della falsità penalmente rilevante.
Ciò appare conforme alla impostazione dell’ordinamento giuridico italiano, secondo cui non si può essere puniti per una mera intenzione o per un’idea, ma richiede invece la sussistenza di una condotta materiale ed esistente in rerum natura. Diversamente, verrebbe violato il principio di offensività e di materialità, tutelato a livello costituzionale dall’art. 25 Cost.
In conclusione, sarà necessario distinguere tra diverse condotte:
Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo
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Egregio Avvocato
13 set. 2021 • tempo di lettura 6 minuti
Ai sensi dell’art. 85 c.p., “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile”. Secondo la medesima disposizione, “È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere”.L’imputabilità costituisce, pertanto, uno dei presupposti perché possa affermarsi la responsabilità penale per il fatto commesso dal reo. La nozione di “imputabilità”Le cause codificate di esclusione della capacità di intendere e di volere (cenni)La nozione di “infermità” nell’ambito del diritto penaleVizio totale e vizio parziale di mente1 - La nozione di “imputabilità”Secondo quanto dispone l’art. 85 c.p., l’imputabilità – ossia la capacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto – è un requisito necessario affinché possa muoversi un rimprovero all’autore di un reato. Secondo l’orientamento maggioritario in giurisprudenza, infatti, l’imputabilità è proprio quella particolare condizione dell’autore di un reato che rende possibile la rimproverabilità del fatto: solo chi è capace di apprezzare il significato delle proprie azioni e di determinarsi a commetterle, esercitando i propri poteri volitivi, può essere destinatario di un rimprovero e, quindi, di una pena.L’imputabilità equivale, in definitiva, alla capacità del soggetto agente di intendere il significato del proprio comportamento, nel contesto sociale in cui agisce (capacità di intendere), e all’attitudine ad attivare e governare i poteri di impulso e di inibizione del proprio agire, auto-determinandosi (capacità di volere). Questi due presupposti dell’imputabilità devono coesistere, in capo all’autore di un reato, nel momento in cui il fatto viene commesso: l’accertamento della capacità di intendere e di volere del soggetto agente deve essere condotto in relazione allo specifico fatto per cui si procede nonché tenendo conto delle specifiche caratteristiche della condotta e dell’offesa che ne sia derivata.2 - Le cause codificate di esclusione della capacità di intendere e di volere (cenni)Dal combinato disposto degli artt. 97-98 c.p., emerge che il legislatore presume sussistente la capacità di intendere e di volere in capo a chi abbia compiuto gli anni diciotto: ciò significa che non è necessario provare positivamente che l’autore del reato era capace di intendere e di volere al momento del fatto ma, al contrario, è possibile dimostrare che non lo era.In questo senso, è possibile provare l’esistenza di una delle cause di esclusione dell’imputabilità, disciplinate dagli artt. 88 s.s.. Si tratta, in particolare, delle seguenti condizioni:lo stato di infermità (artt. 88-89 c.p.);il sordomutismo (art. 96 c.p.);l’uso di alcool e di sostanze stupefacenti quando siano derivate da caso fortuito o da forza maggiore (artt. 91 e 93 c.p.) e quando siano croniche (art. 95 c.p.);la minore età (artt. 97-98): qui per un approfondimento su questo tema.In alternativa, è possibile vincere la presunzione relativa di imputabilità dimostrando che il soggetto non era comunque in grado di intendere e di volere: secondo l’orientamento maggioritario, infatti, le cause di esclusione dell’imputabilità non sono tassative ma possono essere integrate anche da fattori diversi da quelli previsti ex lege.3 - La nozione di “infermità” nell’ambito del diritto penaleL’art. 88 c.p. afferma che “Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere”. È centrale, di conseguenza, stabilire cosa si intenda per “infermità” e, in particolare, se questo concetto sia o no equivalente a quello di “malattia”: in base al significato che si attribuisce al concetto di “infermità”, infatti, la stessa nozione di imputabilità sarà più ampia o più ristretta.Considerata nel suo significato letterale, l’“infermità” è un concetto ampio, che comprende anche disturbi psichici di carattere non strettamente patologico, come le nevrosi o i disturbi della personalità. Il contrasto su questo punto ha portato, nel 2005, all’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno risolto i dubbi interpretativi relativi all’accertamento dell’imputabilità nei casi di vizio di mente. Fino a quel momento, due orientamenti si contendevano il campo:l’impostazione tradizionale richiedeva che si trattasse di un’infermità certa e documentata, riferibile ad una precisa patologia scientificamente individuata: è infermità solo il disturbo psichico che poggia su una base organica e che possiede caratteri patologici così definiti da poter essere ricondotto ad un preciso quadro nosografico-clinico. Secondo questa tesi, che era quella maggioritaria, non potevano incidere sull’imputabilità le c.d. “anomalie” psichiche;l’impostazione minoritaria, invece, prediligeva una maggiore autonomia della valutazione giuridica rispetto alle classificazioni medico-nosografiche: è infermità anche il disturbo psichico che non può precisamente essere inquadrato a livello clinico, a condizione che si possa fondatamente sostenere che esso comunque compromesso, in concreto, la capacità di intendere e di volere dell’imputato. Secondo questa tesi, potevano escludere l’imputabilità anche le alterazioni mentali atipiche, come le psicopatie.Le Sezioni Unite hanno aderito ad una nozione normativa di infermità: rilevano, ai fini dell’imputabilità, anche le cause non riconducibili a precise patologie ma che risultino idonee ad escludere (o scemare grandemente, come vedremo) la capacità di intendere e di volere. La Cassazione ha rilevato, in particolare, come il generico riferimento all’infermità consente di escludere che il legislatore abbia aderito al tradizionale modello nosografico, di carattere tassativo, in favore di una impostazione di carattere funzionale, volta a verificare se una determinata causa consenta di escludere la capacità di intendere e di volere, a prescindere dalla esatta qualificazione medico-scientifica della stessa. Secondo questa impostazione, di conseguenza, anche i gravi disturbi di personalità, le nevrosi e le psicopatie sono idonei ad escludere la capacità di intendere e di volere dell’autore di un reato, qualora abbiano inciso sulla commissione del fatto. Da ultimo, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 90 c.p., sono irrilevanti gli stati emotivi o passionali (quali, ad esempio, la gelosia), a meno che sfocino in una vera e propria infermità. Potranno, in questo senso, rilevare condizioni come reazioni a corto circuito, squassi emotivi, raptus, discontrolli episodici. 4 - Vizio totale e vizio parziale di menteTanto premesso sulla nozione di infermità, il codice distingue due diversi gradi del vizio di mente:vizio totale di mente: è tale, ai sensi dell’art. 88 c.p., quella particolare infermità che esclude del tutto la capacità di intendere e di volere del soggetto agente. In questo caso, il soggetto agente non può essere punito;vizio parziale di mente: a norma dell’art. 89 c.p., è quell’infermità che diminuisce grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere. In questo caso, il soggetto agente risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita fino a un terzo.La distinzione fra le due forme di vizio di mente è affidata ad un criterio quantitativo: il vizio parziale è quell’anomalia che investe tutta la mente ma in maniera meno grave rispetto al vizio totale di mente. L’accertamento sul quantum di infermità deve essere accertato in concreto, caso per caso, in sede processuale, tenendo conto delle caratteristiche del disturbo e dell’esperienza soggettiva del singolo nei confronti del particolare delitto commesso.Editor: dott.ssa Elena Pullano
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Egregio Avvocato
20 mag. 2023 • tempo di lettura 7 minuti
La colpa è il criterio eccezionale di imputazione, sotto il profilo soggettivo, dell’evento dannoso, o pericoloso da cui discende l’esistenza del reato, nei confronti del soggetto agente, e si concreta nell’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.È nota e ben tracciata nel codice Rocco del 1930 la distinzione tra colpa e dolo, quest’ultimo considerato il criterio ordinario di imputazione di un fatto di reato. Ai sensi dell’art. 43 c.p., infatti, il dolo consiste nella volontà dell’agente di porre in essere una condotta antigiuridica diretta al perseguimento dello scopo vietato dall’ordinamento. Esistono diverse declinazioni del concetto di dolo, tra le quali si ricordano quella di dolo intenzionale, o di primo grado, e diretto o di secondo grado, il cui discrimen dipende dal ruolo più o meno dominante della volontà nella realizzazione dell’evento dannoso da parte del soggetto attivo. Infatti, se da una parte nel dolo intenzionale, l’agente si rappresenta tutti gli elementi della fattispecie incriminatrice, essendo certo che la sua condotta li integrerà tutti, nel dolo c.d. diretto, al contrario, il soggetto attivo, pur rappresentandosi la possibilità che la propria condotta potrà integrare gli elementi della fattispecie di reato, la condotta antigiuridica posta in essere non è che uno strumento funzionale alla realizzazione di uno scopo diverso. E’ l’esempio che può farsi del sequestratore dell’uomo politico. Il reo, in tal caso, si rappresenta la possibilità di dover uccidere gli uomini della scorta, il che si assume essere funzionale al perseguimento dello scopo illecito.Sicuramente, la nozione di dolo che ha suscitato maggiori perplessità, in dottrina come in giurisprudenza, è quella inerente al c.d. dolo eventuale. Si tratta di una figura non codificata, e per la quale risulta assai arduo tracciare una linea di demarcazione chiara e netta rispetto alla c.d. colpa cosciente, di cui si trova menzione nel codice penale vigente all’art. 61, n. 3 c.p., e cioè in seno alle cc.dd. circostanze aggravanti comuni.Generalmente, si suole definire il dolo eventuale come quella tipologia di dolo che si manifesta ove l’agente, pur non volendo commettere un reato, prevede la possibilità della sua concreta realizzazione a seguito della propria condotta antigiuridica, accettandone il rischio e, così, portandola a compimento.II FIANDACA-MUSCO offre un esempio abbastanza chiarificatore al riguardo. Pensiamo al caso di chi, infastidito dagli schiamazzi provenienti dalla piazza sottostante, lancia dal balcone del proprio appartamento una bottiglia di vetro che, cadendo in terra, si frantuma in mille pezzi, provocando così schegge che vanno accidentalmente a colpire taluno dei passanti, provocando loro lesioni personali.E’ evidente che non sia possibile imputare il reato di lesioni, ex art. 582 c.p., lievi o lievissime, gravi o gravissime a seconda del caso, a titolo di dolo intenzionale, poiché il proprietario dell’appartamento che ha lanciato la bottiglia di vetro dal balcone, di fatto, non voleva realizzare l’evento dannoso, ma ha previsto nella sua mente, quale conseguenza potenziale della propria condotta, che l’evento dannoso, consistente nel danno fisico patito dalle vittime del gesto, si potesse realizzare, accettandone il rischio e, ciononostante, ha agito in senso antigiuridico. Nel caso, invece, della colpa cosciente di cui all’art. 61, n. 3 c.p., è possibile tracciare il seguente perimetro: essa si realizza ogniqualvolta l’agente, pur rappresentandosi in astratto la possibilità che si verifichi l’evento dannoso, quale conseguenza diretta della propria condotta, ne escluda tuttavia il suo concretizzarsi nella realtà materiale, o fenomenica che dir si voglia, confidando nelle rispettive capacità od abilità di evitarlo o di impedirne il verificarsi.Se da una parte è difficile riuscire a tracciare una distinzione precisa tra le figure psicologiche del reato appena enunciate, dall’altro, le difficoltà si fanno ancora più pregnanti rispetto a due declinazioni del concetto di colpa che ancora faticano a trovare un posto chiaro nel complesso panorama del dibattito giurisprudenziale e dottrinale sviluppatosi negli anni.Infatti, ai fini della distinzione tra colpa con previsione e colpa comune, la giurisprudenza ha fatto sovente riferimento alla teoria della probabilità della verificazione dell’evento ovvero dell’astratta previsione. Secondo la tesi in commento, se la probabilità di verificazione dell’evento è rilevante saremmo di fronte alla colpa con previsione, salvo il dolo eventuale quando l’evento è altamente probabile; altre volte, invece, sulla base dell’astratta possibilità di previsione dell’evento, la colpa cosciente si concretizzerebbe nella rappresentazione solo generica ed astratta del verificarsi dell’evento dannoso, mentre ove la rappresentazione sia concreta e specifica si sarebbe di fronte ad un’ipotesi di dolo eventuale.In dottrina, la tesi che fa riferimento al grado di probabilità della verificazione dell’evento, secondo cui dunque sarebbe configurabile colpa cosciente quando l’agente si rappresenta l’evento come possibile (mentre se lo rappresenta come probabile avremmo dolo eventuale) è stata vivacemente criticata soprattutto per la sua indeterminatezza. Si è infatti evidenziato che tale criterio rischia di confondere il giudizio di prevedibilità con quello relativo all’accertamento della previsione dell’evento. Che il grado di probabilità anche elevatissimo non implichi automaticamente che l’agente l’abbia previsto non sembra contestabile. Al più, l’elevata probabilità potrà costituire sintomo dell’effettiva previsione, ma giammai potrà con esso confondersi: se il conducente di un veicolo è in buona salute, o è ubriaco, è di certo maggiormente prevedibile e probabile che provochi un incidente ma ciò non significa che l’agente abbia previsto l’effettivo verificarsi. Secondo invece la tesi della previsione in astratto, piuttosto che in concreto, dell’evento, si avrà colpa cosciente ove il secondo componente del nesso causale, che integra la concezione tripartita del reato, sia stato previsto dall’agente solo in astratto, mentre ove sia stato previsto in concreto avremo dolo eventuale.Invero, anche la tesi suesposta non convince per la semplice ragione per cui, se ammettessimo un criterio discretivo simile, dovremmo allora imputare per colpa aggravata dalla previsione dell’evento qualsiasi delitto colposo che dovesse verificarsi in conseguenza dell’ordinario esercizio di un’attività pericolosa, come la circolazione dei veicoli, ammessa dall’ordinamento per esigenze di utilità sociale.Una terza tesi, in verità, sembra essersi fatta spazio tra quelle appena enunciate e riguarda, in particolare, lo scostamento della condotta posta in essere dall’agente rispetto allo standard cautelare astrattamente adottato dall’ordinamento. Questa teoria, sebbene persuasiva per quel che concerne la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, non aiuta affatto a distinguere la figura della colpa comune rispetto a quella della colpa con previsione, per le quali, infatti, un lieve scostamento dallo standard di cautela richiesto è sempre presente e, in ogni caso, non influenza il livello di effettiva previsione dell’evento.Alla luce delle suesposte argomentazioni, allo scopo di rispondere al quesito in esame, sembra essere preferibile la tesi che fa perno sulla specifica concretezza del pericolo che caratterizza la previsione dell’evento, che infatti, caratterizzerà la figura tanto del dolo eventuale quanto della colpa cosciente; al contrario, se il pericolo è soltanto generico ed astratto, può parlarsi soltanto di prevedibilità e dunque di colpa comune o non aggravata. Ciò implica che il Giudice deve accertare tutti gli elementi fattuali e sintomatici che consentano di affermare che l’agente ha effettivamente previsto l’evento.Per concludere con un esempio che aiuta la comprensione dell’argomento, possiamo immaginare il sorpasso in situazione di pericolo che integra un’ipotesi di colpa cosciente o con previsione ogniqualvolta l’automobilista esegua il predetto sorpasso, confidando nella rapidità della sua manovra, pur essendosi accorto che la corsia che deve impegnare per il sorpasso è già occupata da un altro veicolo che marcia in direzione opposta; ovvero, si pensi al caso in cui il sorpasso avvenga in curva, se l’altra corsia appaia impegnata da una serie di veicoli che la stanno percorrendo, ovvero ancora quando l’agente, conscio della brevità del tratto libero nel quale può eseguire il sorpasso, lo compia ugualmente trovandosi nella necessità di rientrare anzitempo e per questo vada ad urtare il veicolo che aveva tentato di sorpassare.Bisogna dunque ribadire che la colpa cosciente è configurabile ove la volontà dell'agente non è diretta alla realizzazione dell'evento, ma egli abbia previsto in concreto che la sua condotta poteva cagionare l'evento ed abbia comunque agito con il convincimento di poterlo evitare, sicché ai fini della valutazione della responsabilità il Giudice deve indicare analiticamente gli elementi sintomatici da cui sia possibile desumere non la prevedibilità in astratto dell'evento, bensì la sua previsione in concreto da parte dell'imputato
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21 giu. 2021 • tempo di lettura 6 minuti
La rapida diffusione della tendenza di condurre le pratiche commerciali sul web ha portato la giurisprudenza di legittimità a interrogarsi sulla configurabilità della circostanza aggravante della c.d. minorata difesa in relazione alle ipotesi delittuose di truffa perpetrate online. Cerchiamo dunque di fornire la definizione di ‘minorata difesa’ e di analizzare i presupposti che ad avviso della Corte di cassazione devono sussistere ai fini del riconoscimento dell’aggravante in caso di truffa online.Quali sono gli elementi costitutivi del reato di truffa?Cosa si intende per ‘minorata difesa’?Truffa online e minorata difesa: qual è la posizione della giurisprudenza?Quali sono le conseguenze derivanti dalla sussistenza della circostanza aggravante?1 - Quali sono gli elementi costitutivi del reato di truffa?Abbiamo già avuto l’occasione di affrontare l’argomento del reato di truffa perpetrato attraverso l’utilizzo di mezzi telematici (se sei interessato clicca qui per saperne di più). Per quanto qui di interesse – vale a dire l’applicabilità della circostanza aggravante della c.d. minorata difesa – sarà dunque sufficiente menzionare concisamente gli elementi costitutivi della disposizione incriminatrice.Nel codice penale, la c.d. truffa online – nella quale una persona potrebbe incorrere navigando in internet – non trova collocazione in una fattispecie delittuosa ad hoc, ma può essere sussunta nel ‘tradizionale’ reato di truffa di cui all’art. 640 c.p. La peculiarità della truffa online risiede semplicemente nel luogo di verificazione della condotta illecita e, quindi, delle relative modalità di manifestazione del reato: gli artifizi e i raggiri, difatti, si concretizzano attraverso l’utilizzo del web.La regolamentazione predisposta dal legislatore penale, tuttavia, è sempre la medesima. L’art. 640 c.p., infatti, prevede in ogni caso la pena detentiva da sei mesi a tre anni e una multa compresa tra 51 e 1.032 euro per colui il quale, attraverso artifizi o raggiri, induca taluno in errore provocando per sé o per altri un profitto ingiusto e, specularmente, arrecando un danno all’altra persona. Affinché il reato possa dirsi consumato, quindi, è necessario che la condotta truffaldina (gli artifizi o i raggiri) induca dapprima in errore la vittima, la quale è così portata ad avere un comportamento che altrimenti non avrebbe tenuto; da ciò deve derivarne, da un lato, un danno, che secondo l’opinione prevalente deve essere di natura patrimoniale, e dall’altro un profitto ingiusto, che invece può essere inteso anche in un senso non strettamente economico.2 - La circostanza aggravante della c.d. minorata difesaCon l’appellativo ‘minorata difesa’ si fa riferimento a una circostanza aggravante comune e ad efficacia comune – ossia che determina un aumento sino a un terzo della pena che dovrebbe essere inflitta per il reato ‘semplice’ – prevista dall’art. 61, co. 1 n. 5 c.p., che più specificatamente prescrive l’aggravamento di pena per “aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o la privata difesa”. La circostanza aggravante, in altre parole, concerne una serie di situazioni legate a fattori ambientali o personali di cui il soggetto attivo del reato approfitta consapevolmente al fine di trarre in inganno la vittima. Così, ad esempio, il caso in cui si compia una truffa a danno di una persona che versi in uno stato fisico o psichico di particolare debolezza o, come vedremo nel paragrafo successivo, qualora il reato venga commesso approfittando delle peculiari condizioni di operatività del web. Come previsto espressamente dalla disposizione, inoltre, non è necessario che la difesa della persona offesa sia completamente impedita, ma è sufficiente che venga soltanto ostacolata.3 - Truffa online e minorata difesa: la posizione della giurisprudenza di legittimitàLa configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa con riferimento all’ipotesi delittuosa della truffa perpetrata online è stata più volte oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza di legittimità. Specialmente negli ultimi anni – in ragione della repentina diffusione delle pratiche commerciali sul web – la Corte di cassazione ha affrontato la questione in svariate occasioni. I giudici di legittimità, nel riconoscere la potenziale sussistenza della circostanza aggravante in caso di truffa online, hanno identificato quale elemento dirimente ai fini dell’integrazione della minorata difesa la costante distanza intercorrente tra venditore e acquirente, i quali, operando tramite internet, si trovano in luoghi fisici diversi e, con ogni probabilità, molto distanti tra loro [così Cass. pen., sez. II, ud. 14 ottobre 2020 (dep. 13 gennaio 2021), n. 1085, nonché più di recente Cass. pen., sez. II, 14 gennaio 2021 (dep. 31 marzo 2021), n. 12427]. La distanza nella contrattazione, a ben vedere, pone il venditore in una posizione di vantaggio rispetto al soggetto acquirente, il quale, non avendo la possibilità di visionare personalmente il prodotto, per concludere la trattativa deve fidarsi delle immagini che gli vengono messe a disposizione. Inoltre, il venditore, utilizzando gli strumenti informatici e telematici, può schermare la propria identità, nonché sottrarsi con facilità alle conseguenze della propria condotta truffaldina. È di tutta evidenza, dunque, come le peculiarità della contrattazione telematica – determinando un ostacolo nella privata difesa – consentono il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 61, co. 1 n. 5 c.p.Con riferimento alla condizione di ricorrenza dell’aggravante in questione – vale a dire la distanza nella contrattazione condotta tra acquirente e venditore – è tuttavia necessaria una specificazione. La distanza, come detto, deve essere costante, ossia deve permanere per tutta la durata delle trattative. Qualora ciò non avvenga – come sostenuto dalla Corte di cassazione – non potrebbe dirsi integrata l’aggravante della minorata difesa [ancora Cass. pen., sent. n. 1085/2020, che non ha riconosciuto la sussistenza dell’aggravante]. È l’ipotesi, ad esempio, della contrattazione iniziata su piattaforme telematiche e poi proseguita anche attraverso incontri di persona. In un caso del genere, evidentemente, verrebbe meno la posizione di svantaggio in cui versa il potenziale acquirente all’inizio della trattativa condotta online. 4 - Quali sono le conseguenze derivanti dalla sussistenza della circostanza aggravante?Dal riconoscimento della circostanza aggravante di cui si discute discendono una serie di conseguenze particolarmente significative in punto di contestazione del reato di truffa. Quella più evidente, anzitutto, riguarda il trattamento sanzionatorio del reato, la cui cornice edittale, ai sensi dell’art. 640, co. 2 c.p. si innalza nella pena detentiva sino a un massimo di cinque anni e nella multa sino a 1.549 euro. In virtù dell’art. 131-bis, co. 2 c.p., che menziona espressamente la circostanza della minorata difesa, il fatto di reato non può essere considerato di particolare tenuità e, pertanto, non è incluso nell’ambito applicativo della causa di esclusione della punibilità.Da un punto di vista processuale, poi, il reato diviene procedibile d’ufficio e non più in funzione della querela presentata dalla persona offesa. Ai sensi dell’art. 278 c.p.p., inoltre, differentemente dalla regola generale si tiene conto della minorata difesa nella determinazione della pena ai fini dell’applicazione delle misure cautelari. Da ciò ne discende, sempre con riferimento alla truffa, che innalzandosi la pena detentiva massima sino a cinque anni potrà essere disposta, laddove ricorrano i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, la custodia cautelare in carcere [questione peraltro oggetto della citata sentenza della Corte di cassazione, si veda supra Cass. pen., sent. n. 1085/2020].Editor: Avv. Davide Attanasio
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Egregio Avvocato
16 dic. 2020 • tempo di lettura 4 minuti
L’ordinamento penale italiano si trova costantemente a dover rispondere a nuove esigenze di tutela e a dover prevedere nuove fattispecie di reato: riesce a stare al passo con i tempi e affrontare le questioni riguardanti la rivoluzione digitale in atto da anni?1. Cosa è il profilo fake? 2. Come reagisce l’ordinamento penale italiano? 3. Nel concreto come si comportano i giudici? 4. Cosa può fare il cittadino vittima di un furto di identità e di immagini?Accade ormai quotidianamente di conoscere una persona e di rimanervi in contatto grazie ai social network o, ancora più spesso, di conoscerla direttamente sul web. Al di là dello scambio di numeri telefonici, oggi, il cd. “nickname” del profilo social rientra tra le prime informazioni di cui si viene a conoscenza, così da poter reciprocamente aggiungersi e seguirsi sui vari social network.Da più di un decennio, infatti, social network come Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn (solo per citare i più comuni) hanno avuto una diffusione tale da rendere reale e concreta la famosa, e anche famigerata, “rivoluzione digitale”: tutti connessi, tutti collegati, a prescindere dal luogo in cui ci si trova, dalla lingua che si parla, e dall’età che si ha. Se da un lato questa profonda digitalizzazione ha sicuramente diversi lati positivi, permettendo una connessione costante tra persone distanti e una maggiore facilità di contatto, dall’altro lato ha comportato anche una maggiore facilità nella commissione di reati, primo fra tutti il furto di identità e il furto di immagini.1 - Cosa è il profilo fake?Non solo ai soggetti famosi, ma anche e soprattutto alle persone comuni, può succedere di essere vittima di furto di identità e di immagini, mediante le quali viene creato un cd. “profilo fake” (lett. profilo falso). Il profilo fake, infatti, si può manifestare in due modi: è sia quel profilo social che associa un nome (spesso di fantasia) a delle immagini, le quali appartengono, invece, ad una persona reale rimasta vittima di furto di immagini; sia quel profilo che, pur avendo il nome reale associato alle immagini reali di una persona, viene gestito – ad insaputa di quest’ultima – da soggetti terzi in modo illegittimo.2 - Come reagisce l’ordinamento penale italiano?Nonostante sia un fenomeno ormai molto diffuso, il codice penale non ha ancora previsto una disposizione ad hoc, considerando la creazione del profilo fake punibile solo se ricondotta in altre fattispecie tradizionali, tra cui l’art. 494 c.p. sulla “sostituzione di persona” e l’art. 640-ter c.p. sulla “frode informatica”. Nella sostituzione di persona (art. 494 c.p.) un soggetto si sostituisce ad un altro illegittimamente e di nascosto, con il fine di indurre i terzi in errore e ricavarne un vantaggio personale, non necessariamente economico. Per questa condotta la pena è la reclusione in carcere fino ad un anno.Nella frode informatica (art. 640-ter co. 3 c.p.), invece, il furto o l’indebito utilizzo dell’identità digitale altrui è un’aggravante del reato base di frode informatica, secondo il quale chiunque altera il funzionamento di un sistema informatico o interviene senza diritto su dati e informazioni per procurare a sé un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da 600 a 3.000 euro.3 - E nel concreto come si comportano i giudici?Non essendo prevista una disposizione penale ad hoc, non sono chiari i termini e i confini della fattispecie di reato, sulla quale è intervenuta, anche recentemente, la Corte di Cassazione. Con una prima sentenza nel 2014 la Corte aveva stabilito che il reato si configura anche solo mediante la creazione di un account su un social network con un nickname di fantasia, associandolo però all’immagine di un’altra persona. Non è dunque necessario utilizzare anche il nome proprio del soggetto ritratto in foto. Con una seconda sentenza all’inizio del 2020, la Cassazione ha peraltro stabilito che il furto di identità attraverso i social, qualora si tratti di un “episodio isolato”, non è punibile per particolare tenuità (e quindi per applicazione dell’art. 131-bis c.p.)Sebbene la giurisprudenza cerchi, quindi, di rimediare alle lacune legislative, un intervento riformatore e di attuazione del codice penale alle nuove esigenze di tutela appare auspicabile. 4 - Cosa può fare il cittadino vittima di un furto di identità e di immagini?La prima cosa che può fare la vittima è quella di segnalare allo stesso social network il furto di identità e di immagini mediante l’apposita sezione “segnala profilo”. In questo modo il social network viene immediatamente avvisato che è stata posta in essere una condotta illecita da uno degli utenti. Tuttavia, la sola tutela fornita dai vari social network con le mere “segnalazioni” non sembra affatto sufficiente.Il cittadino, poi, può ricorrere all’autorità giudiziaria, in particolare la Polizia Postale, ove può sporgere denuncia non appena scopre il fatto, stampando e/o “screenshottando” gli elementi ritenuti utili per provare il reato. L’inquadramento del fatto nel reato di sostituzione di persona o in quello di frode informatica è rimesso al giudice.Infine, la vittima può formulare una richiesta al Garante della Privacy, grazie alla tutela riconosciuta dal cd. GDPR: Regolamento Europeo della Privacy, entrato in vigore nel maggio 2018. Invero, se il social network non risponde alla richiesta dell’utente vittima di furto o non cancella i dati, sarà possibile presentare un ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, il quale potrà ordinare allo stesso social network di non effettuare alcun ulteriore trattamento dei dati riferiti all'interessato e oggetto del profilo fake.Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo
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