Avv. Silvia Muscari

Avv. Silvia Muscari

Studio Legale Muscari

Disponibile per domiciliazioni

Iscritto all'albo di Reggio Calabria dal mese
di November del 2023

Descrizione

Ho conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense nel settembre del 2023, dopo aver affrontato con molta tenacia tutto il percorso di studio. Sin dai primi mesi da avvocato, ho cominciato a muovere i primi passi occupandomi sia di diritto penale che di diritto civile, perché ritengo che un buon professionista debba avere il coraggio di mettersi in gioco, provando ad alzare l'asticella delle proprie capacità. Ogni caso che mi viene posto diventa una sfida che stimola in me la sete di conoscenza. Offrire aiuto a chi ha bisogno appaga quel senso di solidarietà che mi caratterizza sin da bambina.

Opera a:

Reggio Calabria

Competenze

Diritto penale
Diritto penale della pubblica amministrazione Diritto penale della persona, dei minori e della famiglia
Diritto civile
Diritto dei consumatori Contenzioso giudiziale o arbitrale Diritto della persona, della famiglia e dei minori - separazioni, divorzi, unioni civili, adozioni Diritto delle obbligazioni e dei contratti Diritto successorio - testamenti e donazioni Diritti reali ed immobiliari - condominio e locazioni Diritto dell'esecuzione forzata

Esperienze professionali

Mediatore Civile e Commerciale
presso Organismo di Mediazione A.N.GE.C.
Dal 2024 - presente

Esperienze formative

Mediatore Civile e Commerciale
presso Organismo di mediazione A.N.GE.C
Dal 2024 al 2024

Contatti

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Diritto penale della persona, dei minori e della famiglia

11 nov. 2024

Se il ladro fugge con l’auto risponde del delitto di furto o rapina?

Tempo di lettura 2 minuti

Prima di rispondere al quesito odierno è necessario preliminarmente tracciare una linea di confine tra il delitto di rapina di cui all’art. 628 c.p. ed il delitto di furto di cui all’art. 624 c.p..Ebbene, si tratta di due fattispecie caratterizzate dai medesimi elementi costitutivi, ovvero “sottrazione della res ed impossessamento”, il cui discrimen va individuato nelle modalità della condotta, essendo necessario, ai fini dell’integrazione del delitto di rapina, che la stessa si realizzi mediante violenza o minaccia.In particolare, l’art. 629 c.p. disciplina due ipotesi di rapina: la rapina propria, se la violenza e la minaccia sono poste in essere prima della sottrazione della res, allo scopo di coartare la volontà della persona offesa; e la rapina impropria, quando la condotta violenta o minacciosa viene realizzata successivamente alla sottrazione della res, al fine di scoraggiare la reazione del soggetto passivo ed assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o per procurare a sé o ad altri l’impunità.Tornando al quesito odierno, una questione molto dibattuta nelle aule giudiziarie è se la fuga con l’auto da parte del ladro, che tenta di sottrarsi alle forze di polizia, possa integrare gli estremi della violenza impropria e quindi giustificare un mutamento in pejus della fattispecie contestata, ovvero dal reato di furto a quello di rapina impropria.Orbene, secondo la Corte di Cassazione, costituendo la mera fuga una forma di resistenza passiva, affinché possa assumere rilievo penale è necessario che si realizzi attraverso manovre tali da creare una situazione di generale e oggettivo pericolo (Cass 2019/44860).Alla luce di un tale orientamento, molti giuristi e non si sono chiesti se anche la mera violazione del Codice della Strada possa ritenersi sufficiente ad integrare una situazione di oggettivo pericolo. A fugare ogni dubbio è un risalente orientamento giurisprudenziale della Cassazione che, pronunciandosi su un caso di resistenza a p.u., ha chiarito che “il fuggitivo che passa con il rosso, sia pur a forte velocità, non commette il reato di resistenza a p.u,, non essendo sufficiente la mera violazione di una o più norme del codice della strada (Cass. 2002/35448).In definitiva, sarà sempre necessario accertare in concreto se la condotta posta in essere dal reo abbia determinato un effettivo pericolo per l’incolumità di terzi o della persona offesa. In assenza di un tale presupposto, potrà dirsi integrato il meno grave delitto di furto, ex art. 624 c.p..

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