Avv. Prof.  Domenico  Lamanna Di Salvo

Avv. Prof. Domenico Lamanna Di Salvo

Iscritto all'albo di Bari dal mese
di April del 2011

Descrizione

Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo, Ordinario Universitario in diritto famiglia, diritto minorile e diritto societario. Avvocato familiarista esperto in diritto di famiglia internazionale e diritto minorile. ​ Autore di numerose pubblicazioni a carattere scientifico e professionale, associa alla Libera Professione l'esercizio dell'attività di docenza universitaria di ruolo. Egli tiene corsi presso diverse e rinomate Università italiane e straniere nell'ambito dei settori scientifico - disciplinari IUS 01 (Diritto Privato), IUS 04 (Diritto Commerciale e Societario) e SECS P - 07 (Economia Aziendale), materie per le quali egli ha ottenuto la venia docendi. In qualità di Avvocato Matrimonialista, opera su tutto il territorio nazionale con sede per l'Italia a Milano e Bari ed è specializzato in diritto di famiglia (anche con risvolti internazionali) e diritto societario, con particolare attenzione alle problematiche di separazione, divorzio, affidamento dei figli, diritto minorile, delibazione, diritto penale della famiglia. Da oltre 18 anni si occupa delle più complesse controversie di separazioni e divorzio, affidamento dei minori, regolamentazioni patrimoniali della famiglia, trust e fondi patrimoniali, risarcimento dei danni endofamiliari, adozioni internazionali e sottrazioni internazionali di minori. Grazie ai suoi numerosi studi presso prestigiose università internazionali è considerato uno dei massimi esponenti del diritto di famiglia. ​ Esperto in diritto di famiglia americano, inglese, austriaco e tedesco, opera anche in giurisdizioni estere (essendo lo stesso ivi abilitato), dove vanta una grandissima stima, a livello sia accademico che professionale. Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bari. Abilitato all'esercizio della professione forense anche in Germania, Malta e Danimarca. Con sede per l'estero a Monaco di Baviera. Altre Abilitazioni: Dottore Commercialista - Revisore Contabile - Traduttore giurato (inglese - tedesco) presso il Tribunale di Bari e Milano, perito presso la Camera di Commercio di Bari. Curatore Speciale del Minore. Socio ordinario dell'Ami - Avvocati Matrimonialisti Italiani. Membro dell'Osservatorio Nazionale per le Persone Fragili e i loro Parenti. PROCEDURE DI DIRITTO DI FAMIGLIA INTERNAZIONALE,AFFIDAMENTO CONDIVISO, CONGIUNTO, ESCLUSIVO E SUPER ESCLUSIVO, SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI, ADOZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, SEPARAZIONE CONSENSUALE E GIUDIZIALE, DIVORZIO, CONVIVENZA MORE UXORIO, CONTRATTI DI CONVIVENZA ​ DIRITTO MINORILE,AFFIDAMENTO DEI FIGLI , ASSEGNO ALIMENTARE, DECADENZA DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE ​DIRITTO PENALE ORDINARIO,DIRITTO PENALE MINORILE, MALTRATTAMENTI E ABUSI IN FAMIGLIA CAUSE EREDITARIE,SUCCESSIONI, IMPUGNAZIONE DEL TESTAMENTO,ACCETTAZIONE O RINUNCIA ALL'EREDITA' DIRITTO CIVILE, RISARCIMENTO DEL DANNO, TRUST, DIRITTO TRIBUTARIO E DIRITTO COMMERCIALE

Opera a:

MilanoBolognaBari

Competenze

Diritto civile
Diritto della persona, della famiglia e dei minori - separazioni, divorzi, unioni civili, adozioni Diritto successorio - testamenti e donazioni Diritto commerciale, dei principi contabili e bilancio Diritto bancario e dei mercati finanziari Diritto societario – acquisizioni, fusioni, operazioni straordinarie Gestione del patrimonio ed imprese familiari

Esperienze professionali

Professore- Avvocato Matrimonialista - Divorzista
presso Studio Legale Lamanna Di Salvo
Dal 1997 - presente

PROFESSORE- AVVOCATO MATRIMONIALISTA - DIVORZISTA - CURATORE SPECIALE DEL MINORE

Contatti

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Diritto della persona, della famiglia e dei minori - separazioni, divorzi, unioni civili, adozioni

12 mag. 2026

Genitori separati alle prese con le spese del Battesimo, della Comunione e della Cresima: chi paga e come si ripartiscono?

Tempo di lettura 3 minuti

L’arrivo della primavera coincide spesso con la stagione delle celebrazioni religiose. Per le famiglie separate, tuttavia, eventi lieti come il Battesimo, la Prima Comunione o la Cresima dei figli possono trasformarsi in terreno di scontro legale, aumentando il conflitto genitoriale. Il nodo del contendere è quasi sempre lo stesso: chi deve pagare le spese per la cerimonia, il ricevimento e i regali?In questo articolo analizzeremo il quadro normativo e i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità per fornire una guida chiara a genitori e professionisti.Il primo punto fermo riguarda la classificazione della spesa. Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione e le linee guida dei principali Tribunali italiani (come il Protocollo di Milano e le indicazioni del Consiglio Nazionale Forense), le spese per i sacramenti e i relativi festeggiamenti sono considerate spese straordinarie.A differenza dell’assegno di mantenimento ordinario, che copre i bisogni quotidiani (vitto, abbigliamento di modico valore,utenze,materiale di cancelleria, farmaci da banco ecc.), le spese straordinarie riguardano eventi imprevedibili o eccezionali di rilevante interesse per il percorso educativo e religioso del minore.Trattandosi di decisioni di "maggiore interesse" che incidono sulla sfera educativa e religiosa del figlio, la regola generale prevede che i genitori debbano concordare preventivamente la spesa.Tuttavia, la giurisprudenza recente (si veda Cass. Civ. n. 14564/2023) ha attenuato il rigore di questo principio. Se la spesa è commisurata al tenore di vita della famiglia e risponde all'interesse del minore, il genitore che ha anticipato i costi può richiederne il rimborso pro-quota anche in assenza di un consenso espresso, purché l'altro genitore non abbia manifestato un dissenso motivato tempestivo.Molti decreti di separazione/divorzio prevedono la divisione delle spese straordinarie a metà. Tuttavia, il diritto di famiglia si sta evolvendo verso il principio di proporzionalità: Se esiste una forte disparità economica tra gli ex coniugi, il Giudice può stabilire una ripartizione diversa (es. 70% a carico del genitore più abbiente e 30% all'altro). L'Ordinanza Cass. n. 16322/2025 ha ribadito che il contributo straordinario deve riflettere le reali possibilità economiche delle parti al momento della spesa, superando l'automatismo del riparto paritario se questo risulta iniquo.Non tutto ciò che viene speso per una Comunione è automaticamente rimborsabile. I tribunali distinguono tra spese necessarie concordate e spese voluttuarie: circa le prime, citiamo a titolo di esempio l'abito del minore, offerta per la chiesa, corso di catechismo, bomboniere per i parenti stretti e un pranzo/ricevimento dignitoso. In merito alle seconde, invece, ci riferiamo a festeggiamenti sfarzosi, regali di lusso o servizi fotografici eccessivi.Che succede, quindi in caso in cui le spese programmate unilateralmente siano voluttuarie? In tal caso, se uno dei genitori decide unilateralmente per un ricevimento di lusso, l'altro potrebbe essere tenuto a rimborsare solo la quota relativa a una festa "standard", restando l'eccedenza a carico di chi ha effettuato la scelta.Per ottenere il rimborso, il genitore deve presentare una documentazione fiscale valida. La Sentenza n. 22522/2025 ha confermato che non bastano semplici preventivi o dichiarazioni generiche: occorrono fatture o ricevute che attestino l'effettivo esborso e la pertinenza della spesa con le necessità del figlio.Se un genitore si oppone alla celebrazione per motivi ideologici, il conflitto si sposta dal piano economico a quello della responsabilità genitoriale. In questi casi, il Giudice del Tribunale Ordinario dovrà decidere valutando se la partecipazione al sacramento sia coerente con il percorso di crescita del minore fino a quel momento.Gestire le spese per il Battesimo, la Comunione e la Cresima richiede, in primis, buon senso e, soprattutto, una comunicazione formale preventiva. Inviare un messaggio / e-mail, raccomandata o una PEC con il dettaglio dei costi previsti almeno 30 giorni prima dell'evento resta la soluzione migliore per garantire al figlio un clima di serenità in un giorno così importante e per tutelare il diritto al rimborso. Inoltre, è sempre bene consultare il Protocollo relativo alle spese straordinarie e ordinarie, del proprio Tribunale di competenza.

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Diritto della persona, della famiglia e dei minori - separazioni, divorzi, unioni civili, adozioni

12 mag. 2026

Revoca dell'assegno divorzile e onere della prova dei sacrifici coniugali

Tempo di lettura 3 minuti

La giurisprudenza recente in materia di assegno divorzile conferma un orientamento sempre più rigoroso, volto a superare ogni automatismo basato sulla mera disparità economica tra gli ex coniugi. In tale prospettiva si collocano, da un lato, l’ordinanza n. 1999/2026 della Corte di Cassazione e, dall’altro, i principi ribaditi da precedenti pronunce, tra cui l’ordinanza n. 300/2026 (in linea con la decisione n. 16604/2022), che contribuiscono a delineare con maggiore precisione i presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile.Secondo la Suprema Corte, non è sufficiente dimostrare uno squilibrio economico tra le parti: è invece necessario provare che tale disparità sia conseguenza diretta — o quantomeno sia stata aggravata — dalle scelte condivise durante il matrimonio. In particolare, il coniuge richiedente deve dimostrare di aver subito un sacrificio patrimoniale o professionale in favore della famiglia o dell’altro coniuge, rinunciando a concrete opportunità lavorative o reddituali.Nel caso oggetto dell’ordinanza n. 1999/2026, la Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello che, riformando la sentenza di primo grado, aveva negato l’assegno divorzile a una ex moglie inizialmente beneficiaria di un contributo mensile di 500 euro. Non solo: la donna è stata condannata a restituire le somme percepite a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, oltre alle spese di lite. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi di ricorso, in quanto fondati esclusivamente sulla disparità economica, senza fornire alcuna prova del nesso causale tra le condizioni economiche peggiori e le scelte matrimoniali.Particolarmente rilevante è il principio affermato in tema di ripetibilità delle somme già versate: qualora venga accertata l’assenza originaria dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno, trova applicazione la regola generale della piena ripetibilità delle prestazioni economiche corrisposte. In assenza di specifiche circostanze idonee a giustificare l’esclusione dell’obbligo restitutorio, l’ex coniuge beneficiario è dunque tenuto a restituire quanto indebitamente percepito.Questo orientamento si inserisce in un quadro più ampio di evoluzione della disciplina dell’assegno divorzile, profondamente ridefinita negli ultimi anni. Si è infatti passati da una concezione prevalentemente assistenziale a una funzione composita, che integra profili assistenziali, perequativi e compensativi. In tale contesto, il giudice è chiamato a compiere una valutazione complessiva dell’intera storia coniugale, verificando non solo l’eventuale impossibilità del richiedente di mantenersi autonomamente, ma anche il contributo fornito alla formazione del patrimonio familiare e dell’altro coniuge.La giurisprudenza richiede, dunque, la sussistenza congiunta di tre elementi fondamentali: una disparità economico-patrimoniale tra gli ex coniugi; il nesso causale tra tale disparità e le scelte di vita familiare condivise; la prova concreta dei sacrifici sostenuti dal coniuge economicamente più debole. Tale prova deve essere specifica e puntuale, non essendo sufficienti allegazioni generiche.Ulteriori elementi rilevanti nella valutazione giudiziale sono la durata del matrimonio e la capacità lavorativa residua del richiedente. In particolare, matrimoni di breve durata — come quello di sei anni esaminato in una delle pronunce richiamate — difficilmente possono giustificare un’incidenza significativa sulle prospettive professionali di uno dei coniugi, soprattutto in presenza di una persistente capacità di produrre reddito.La Corte ha inoltre ribadito l’irrilevanza della convivenza prematrimoniale ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile, confermando un orientamento restrittivo che continua tuttavia a suscitare dibattito, specie in considerazione della crescente diffusione delle unioni di fatto.Sotto il profilo processuale, viene riaffermato il principio secondo cui la valutazione delle prove, comprese le presunzioni semplici, spetta al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata. Ne consegue l’inammissibilità di ricorsi per cassazione che si risolvano in una richiesta di riesame del merito della controversia.In conclusione, le pronunce esaminate confermano un orientamento sempre più rigoroso e coerente con il principio di autoresponsabilità economica: l’assegno divorzile non può essere riconosciuto sulla base della sola disparità reddituale, ma richiede la dimostrazione di un effettivo sacrificio coniugale causalmente collegato alle scelte matrimoniali. Tale impostazione contribuisce a delineare un sistema che valorizza le scelte di vita realmente condivise e responsabilizza entrambi gli ex coniugi nella costruzione della propria autonomia economica dopo il divorzio.

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