Avv. Francesco  Bellocchio

Avv. Francesco Bellocchio

Disponibile per domiciliazioni

Iscritto all'albo di Taranto dal mese
di November del 2020

Descrizione

Sono un Avvocato penalista ed esercito la mia professione principalmente a Taranto, dove ho ubicato il mio studio legale. Fin dall’inizio della mia pratica professionale mi sono occupato esclusivamente di diritto penale, prestando una particolare attenzione sia alla pratica, quotidiana nelle aule di Tribunale, che allo studio. È di tutta evidenza che la forte propensione allo studio del diritto penale e processuale penale, mi ha portato a frequentare diversi corsi formativi. Durante la mia esperienza lavorativa ho avuto modo di seguire, in prima persona, diversi procedimenti penali, curandone le diverse fasi e conseguendo ottimi risultati. Collaboro, altresì, con un noto studio legale sito in Taranto e sono autore di articoli giuridici in diverse riviste.

Opera a:

TarantoLecceBrindisi

Competenze

Diritto penale
Diritto penale della persona, dei minori e della famiglia Diritto penale della pubblica amministrazione Diritto penale dell'ambiente, dell'urbanistica e dell'edilizia Diritto penale dell'economia e dell'impresa Diritto penale della criminalità organizzata e delle misure di prevenzione Diritto dell'esecuzione penale Cybercrimes

Esperienze formative

Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG-01)
presso Università degli studi di Bari
Dal 2011 al 2017

Corso per le competenze trasversali in tema di reati di genere
presso Università degli studi di Bari
Dal 2022 al 2022

Ho partecipato al corso per le competenze trasversali in tema di violenza di genere, organizzato dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. La professione dell'Avvocato comporta un costante aggiornamento professionale; in taluni casi, però, le competenze in ambito giuridico richiedono di essere implementate da altre. Proprio per questa necessità, ho avviato un percorso di studi finalizzato ad acquisire le competenze necessarie per tutelare al meglio le vittime di violenza di genere (tra le quali rientrano ad es. le vittime di violenza domestica, di stalking e altri).

Corso di diritto penale dell'economia
presso Cammino Diritto - Formazione
Dal 2021 al 2021

Tecniche difensive dell'avvocato penalista
presso Cammino Diritto - Formazione
Dal 2021 al 2021

Normativa e giurisprudenza sugli stupefacenti
presso Cammino Diritto - Formazione
Dal 2021 al 2021

Mediatore penale e minorile
presso Airac - Camera di mediazione nazionale
Dal 2021 al 2021

Contatti

Collegamenti esterni

Ultimi articoli pubblicati

Diritto dell'esecuzione penale

6 lug. 2023

Affidamento in prova al servizio sociale: non può essere negato solo in relazione alla gravità dei precedenti penali.

Tempo di lettura 1 minuti

L’articolo 47 dell’ Ordinamento penitenziario, disciplina l’istituto dell’affidamento in prova al servizio sociale.L’affidamento in prova consiste nella misura alternativa alla detenzione più ampia e ha quale obiettivo il reinserimento del detenuto all’interno della società.In linea generale possono essere ammessi alla misura in argomento tutti i condannati a pena detentiva non superiore ad anni 3, oppure ai condannati che abbiano 3 anni di pena da scontare quale residuo di una pena maggiore.Oltre ai limiti di pena appena indicati, per essere ammessi alla misura alternativa in argomento è necessaria una  verifica del comportamento del reo (periodo di osservazione) da parte dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) se in stato di libertà, ovvero di una verifica della condotta all’interno dell’istituto penitenziario, nonché allo svolgimento di altri esperimenti premiali, con la finalità di verificare l’attitudine del soggetti di adeguarsi alle prescrizioni imposte.Ciò posto, è importante comprendere se, ai fini della concessione o meno dell’affidamento in prova, sia rilevante valutare la storia “carceraria” del soggetto che richiede la misura ex 47 dell’Ordinamento penitenziario. Sul punto, infatti, orientamento ormai consolidato ritiene che ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato.  Avv. Francesco Bellocchio

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Diritto penale della persona, dei minori e della famiglia

8 dic. 2022

Risponde di omicidio stradale il conducete che investe ed uccide il pedone, anche se la strada era poco illuminata?

Tempo di lettura 1 minuti

Con la L. 23.3.2016, n. 41 sono state introdotte nel codice penale le autonome fattispecie di omicidio stradale e di lesioni personali stradali.È utile rammentare che, in tema di omicidio causato dalla circolazione di veicoli a motore, la novella legislativa ha elevato a fattispecie autonoma di reato una condotta che prima rientrava nel novero dell’omicidio colposo, punita solo come circostanza aggravante ad effetto speciale.Il legislatore, con l’intervento riformatore poc’anzi citato, ha inteso inasprire il trattamento sanzionatorio dell’omicidio (e delle lesioni personali) causate in violazione delle norme in materia di circolazione stradale.Concentrando l’attenzione sul delitto di omicidio stradale, l’art. 589-bis del codice penale espressamente dispone che “chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni”.Quindi, per configurare il delitto in argomento, è sufficiente violare la c.d. regola cautelare dell’obbligo di attenzione, gravante sul conducente in base al disposto normativo di cui all’art. 191 del codice della strada.Chiariti, seppur in maniera sommaria, i tratti somatici dell’omicidio stradale, è opportuno risolvere il seguente interrogativo: il conducente che investe e uccide il pedone, percorrendo una strada poco illuminata, commette il delitto di omicidio stradale? La risposta è certamente affermativa.Come poc’anzi anticipato, la regola cautelare dell’obbligo di attenzione impone al conducente di veicolo deve porre in essere tutti gli opportuni accorgimenti, atti a prevenire un rischio d’investimento.Infatti, il conducente che si mette alla guida di un veicolo deve ispezionare la strada percorsa e, altresì, di prevedere tutte le situazioni di pericolo, comprese anche quelle relative ad atti imprudenti e le trasgressioni di tutti gli altri utenti della strada.Applicando questo principio, all’automobilista che investe e uccide, in strada poco illuminata un pedone, risponderà comunque di omicidio stradale.

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