Avv. Marco Finizio

Avv. Marco Finizio

Iscritto all'albo di Napoli dal mese
di April del 2009

Descrizione

Mi chiamo Marco Finizio sono titolare di uno Studio Legale sito in Quarto (Na), tutelo lavoratori ed invalidi con il supporto di un Consulente del lavoro e di un Medico Legale. Svolgo questa professione da più di 20 anni e nel corso della mia carriera ho sempre cercato di svolgere l'attività ponendo al primo posto l'aiuto e l'assistenza per le persone in difficoltà e per i soggetti fragili. La soddisfazione personale e professionale che deriva dal poter aiutare un lavoratore sfruttato o un invalido che non ha ricevuto ciò che gli era dovuto, sono impagabili.

Opera a:

Napoli

Competenze

Diritto del lavoro e della previdenza sociale
Diritto del lavoro e della previdenza sociale Diritto della contrattazione collettiva Infortuni sul lavoro

Esperienze formative

Giuslavorista
presso Federico II
Dal 2006 al

Mi chiamo Marco Finizio e sono esperto in Diritto del Lavoro e Previdenza sociale, con particolare attenzione alla tutela per i lavoratori e gli invalidi. Svolgo questa attività da più di 15 anni come titolare di studio e da più di 20 presso prestigiosi studi della città di Napoli.

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Diritto del lavoro e della previdenza sociale

11 set. 2024

Unioni Civili e Lavoro

Tempo di lettura 1 minuti

La legge 76/2016 istituisce le unioni civili tra persone dello stesso sesso.Tale novità comporta alcuni importanti risvolti di natura giuslavoristica:1-la disciplina in materia di congedo matrimoniale, per cui viene concessa sia l'indennità a carico del datore di lavoro sia quella erogata dall'Inps;2-vengono riconosciuti permessi in caso di lutto ed eventi particolari;3-la disciplina in materia di nullità del recesso datoriale comunicato nel periodo in cui vige la tutela, così come disciplinata dall'articolo 35 del dlgs 198/2006, ossia entro l'anno dalla celebrazione della unione civile;4-vi è il diritto di prelazione nella trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per assistere il coniuge affetto da patologie oncologiche;5-in caso di morte del lavoratore, il tfr dovrà essere corrisposto al coniuge dell'unione civile, così come spetta il 40% del tfr in caso di divorzio, in rapporto agli anni di unione.Infine, si sottolinea che l'INPS con messaggio 5172 del 2016 ha precisato che a decorrere dal 05 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali (es pensione ai superstiti, integrazioni al trattamento minimo, maggiorazione sociale ecc)... il componente dell'unione civile è equiparato al coniuge, quindi, la parte superstite dell'unione civile può beneficiare del riconoscimento della pensione di reversibilità o della pensione indiretta. 

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