Egregio Avvocato
Pubblicato il 11 feb. 2021 · tempo di lettura 6 minuti
La prescrizione integra una causa di estinzione del reato: ciò vuol dire che, decorso un determinato periodo di tempo prestabilito ex legge dalla consumazione del fatto criminoso, senza che sia intervenuta una sentenza di condanna definitiva, il giudice dovrà prosciogliere l’imputato per l’intervenuta prescrizione del delitto. La persona, dunque, non verrà sanzionata penalmente.
La prescrizione, in particolare, declina in termini temporali l’interesse dello Stato a irrogare una sanzione in relazione a un determinato illecito penale: spirato il termine prescrizionale viene meno la pretesa punitiva dello Stato, in quanto si ritiene che sia trascorso troppo tempo per considerare una persona ancora meritevole di pena. La Corte costituzionale, a tal riguardo, ha parlato di un vero e proprio “diritto all’oblio in capo all’autore [del reato]” (Corte cost., 26 gennaio 2017, n. 24).
Chiarita in questi termini la finalità di fondo dell’istituto, deve fugarsi ogni dubbio in merito a un fraintendimento che spesso caratterizza il dibattito pubblico e, alle volte, anche quello politico: la prescrizione è cosa diversa dalla (ragionevole) durata dei processi, sebbene chiaramente le tematiche presentino dei forti punti di connessione. La prima riguarda l’interesse dello Stato a punire e, specularmente, quello dell’imputato a non ricevere una pena qualora sia trascorso troppo tempo dalla commissione del fatto; la seconda, invece, si sostanzia nel diritto della persona – e del relativo dovere dello Stato – a che un processo venga celebrato in tempi rapidi. Intervenire sulla disciplina della prescrizione, quindi, non significa affatto risolvere la problematica della irragionevole durata dei processi. Affinché ciò possa avvenire sarebbe necessario un articolato catalogo di interventi legislativi, a partire da una riforma che provveda a riorganizzare l’assetto degli uffici giudiziari.
La durata del termine prescrizionale, ai sensi dell’art. 157 c.p., è pari al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e, in ogni caso, non inferiore a sei anni per i delitti e quattro per le contravvenzioni. La norma prevede inoltre dei termini speciali per talune fattispecie di reato considerate più gravi: per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, ad esempio, si applica un termine prescrizionale raddoppiato (se vuoi saperne di più sul reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p., clicca qui)
I reati puniti con la pena dell’ergastolo – così l’omicidio aggravato di cui all’art. 576 c.p. – sono invece imprescrittibili. La ragione di questa scelta politico-criminale si fonda sulla gravità del reato: a voler riprendere il suddetto esempio, il legislatore ha ritenuto che l’interesse a punire dello Stato non debba mai svanire nel caso di omicidio aggravato, venendo in rilievo il bene giuridico della vita.
Quanto al momento di decorrenza della prescrizione, si noti che per il reato consumato il termine decorre dal momento della sua consumazione e per quello tentato, invece, da quando è cessata l’attività delittuosa. Per i reati permanenti e continuati, infine, da quando è cessata la permanenza o la continuazione.
Si, il codice penale disciplina i casi di sospensione, interruzione e dei relativi effetti agli artt. 159, 160 e 161 c.p.
La sospensione della prescrizione – che differentemente dall’interruzione produce i propri effetti nei confronti delle sole persone a processo e non di tutti coloro i quali hanno commesso il reato – determina l’arresto del decorso della prescrizione, che riprende il suo corso dal giorno in cui cessa la causa sospensiva.
L’ipotesi sospensiva di maggior interesse – introdotta con la legge 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. legge ‘spazza-corrotti’, anche nota come riforma Bonafede) – riguarda la sospensione della prescrizione dalla pronuncia della sentenza di primo grado sino a che questa non sia divenuta irrevocabile. In altre parole, il termine non decorre più dall’emissione della sentenza di primo grado – indipendentemente che la decisione sia di assoluzione o di condanna – sino alla conclusione del processo. L’innovazione normativa è entrata in vigore il 1° gennaio 2020 e potrà applicarsi esclusivamente con riferimento ai fatti di reato commessi successivamente a questa data.
In ragione della rilevanza della riforma, è necessario effettuare un cenno alla normativa previgente risalente alla legge 23 giugno 2017 n. 103 (c.d. riforma Orlando). L’art. 159 c.p. prevedeva la sospensione della prescrizione – per un termine comunque non superiore a un anno e sei mesi – dal giorno indicato per il deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado sino alla pronuncia della decisione del grado di appello (il medesimo meccanismo regolamentava altresì il rapporto tra secondo grado e giudizio di Cassazione). Peraltro, a differenza della norma attualmente vigente, ai fini della sospensione veniva in rilievo esclusivamente la sentenza di condanna. In caso di assoluzione, dunque, il termine prescrizionale continuava a decorrere. Inoltre, qualora all’esito di un grado di giudizio successivo al primo fosse intervenuta una decisione di assoluzione, il periodo di sospensione veniva ‘recuperato’ ai fini del conteggio totale.
Quanto all’interruzione della prescrizione, quest’ultima, per via del compimento di alcuni atti giudiziari, determina il prolungamento del termine prescrizionale, che comincia nuovamente a decorrere dal giorno stesso in cui si è verificata la causa interruttiva. In ogni caso, ai sensi dell’art. 161, co. 2 c.p. l’aumento non può essere superiore a un quarto del tempo necessario a prescrivere, salvi i casi di alcuni reati specificamente indicati dalla norma per cui è previsto un aumento maggiore. In concreto: se il reato si prescrive in sei anni e si verifica una causa interruttiva, il nuovo termine prescrizionale sarà di sette anni e sei mesi. Le cause di interruzione della prescrizione sono tassativamente indicate dall’art. 160 c.p.: fra queste, ad esempio, la richiesta di rinvio a giudizio o il decreto che dispone il giudizio e non invece, non essendo espressamente previsto, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Si, ai sensi dell’art. 157, co. 7 c.p., l’imputato può rinunciare alla prescrizione: potrebbe avvenire, ad esempio, nei casi in cui la persona – convinta della propria innocenza – miri a ottenere una pronuncia di piena assoluzione. In tali casi, dunque, il giudice non dichiarerà l’estinzione del reato – sebbene il termine prescrizionale sia già maturato – ma dovrà esprimersi nel merito della vicenda.
Il codice penale prevede che la dichiarazione di rinuncia avvenga in modo espresso. Ciò vuol dire che la volontà dell’imputato deve essere estrinsecata in maniera esplicita, non potendosi desumere implicitamente. Si consideri, inoltre, che la rinuncia alla prescrizione è un diritto personalissimo e, pertanto, la relativa dichiarazione deve essere effettuata personalmente dall’imputato o dal difensore munito di apposita procura speciale.
Secondo l’orientamento maggioritario della Corte di Cassazione, la dichiarazione di rinuncia può essere altresì revocata, a condizione però che non sia già intervenuta la decisione del giudice (a titolo esemplificativo Cass. pen., sez. VI, 11 luglio 2012, n. 30104). Deve tuttavia segnalarsi una pronuncia di segno contrario, ad avviso della quale la rinuncia alla prescrizione è irrevocabile (Cass. pen., sez. V, 24 aprile 2008, n. 33344).
Editor: avv. Davide Attanasio
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Egregio Avvocato
20 mag. 2023 • tempo di lettura 7 minuti
La colpa è il criterio eccezionale di imputazione, sotto il profilo soggettivo, dell’evento dannoso, o pericoloso da cui discende l’esistenza del reato, nei confronti del soggetto agente, e si concreta nell’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.È nota e ben tracciata nel codice Rocco del 1930 la distinzione tra colpa e dolo, quest’ultimo considerato il criterio ordinario di imputazione di un fatto di reato. Ai sensi dell’art. 43 c.p., infatti, il dolo consiste nella volontà dell’agente di porre in essere una condotta antigiuridica diretta al perseguimento dello scopo vietato dall’ordinamento. Esistono diverse declinazioni del concetto di dolo, tra le quali si ricordano quella di dolo intenzionale, o di primo grado, e diretto o di secondo grado, il cui discrimen dipende dal ruolo più o meno dominante della volontà nella realizzazione dell’evento dannoso da parte del soggetto attivo. Infatti, se da una parte nel dolo intenzionale, l’agente si rappresenta tutti gli elementi della fattispecie incriminatrice, essendo certo che la sua condotta li integrerà tutti, nel dolo c.d. diretto, al contrario, il soggetto attivo, pur rappresentandosi la possibilità che la propria condotta potrà integrare gli elementi della fattispecie di reato, la condotta antigiuridica posta in essere non è che uno strumento funzionale alla realizzazione di uno scopo diverso. E’ l’esempio che può farsi del sequestratore dell’uomo politico. Il reo, in tal caso, si rappresenta la possibilità di dover uccidere gli uomini della scorta, il che si assume essere funzionale al perseguimento dello scopo illecito.Sicuramente, la nozione di dolo che ha suscitato maggiori perplessità, in dottrina come in giurisprudenza, è quella inerente al c.d. dolo eventuale. Si tratta di una figura non codificata, e per la quale risulta assai arduo tracciare una linea di demarcazione chiara e netta rispetto alla c.d. colpa cosciente, di cui si trova menzione nel codice penale vigente all’art. 61, n. 3 c.p., e cioè in seno alle cc.dd. circostanze aggravanti comuni.Generalmente, si suole definire il dolo eventuale come quella tipologia di dolo che si manifesta ove l’agente, pur non volendo commettere un reato, prevede la possibilità della sua concreta realizzazione a seguito della propria condotta antigiuridica, accettandone il rischio e, così, portandola a compimento.II FIANDACA-MUSCO offre un esempio abbastanza chiarificatore al riguardo. Pensiamo al caso di chi, infastidito dagli schiamazzi provenienti dalla piazza sottostante, lancia dal balcone del proprio appartamento una bottiglia di vetro che, cadendo in terra, si frantuma in mille pezzi, provocando così schegge che vanno accidentalmente a colpire taluno dei passanti, provocando loro lesioni personali.E’ evidente che non sia possibile imputare il reato di lesioni, ex art. 582 c.p., lievi o lievissime, gravi o gravissime a seconda del caso, a titolo di dolo intenzionale, poiché il proprietario dell’appartamento che ha lanciato la bottiglia di vetro dal balcone, di fatto, non voleva realizzare l’evento dannoso, ma ha previsto nella sua mente, quale conseguenza potenziale della propria condotta, che l’evento dannoso, consistente nel danno fisico patito dalle vittime del gesto, si potesse realizzare, accettandone il rischio e, ciononostante, ha agito in senso antigiuridico. Nel caso, invece, della colpa cosciente di cui all’art. 61, n. 3 c.p., è possibile tracciare il seguente perimetro: essa si realizza ogniqualvolta l’agente, pur rappresentandosi in astratto la possibilità che si verifichi l’evento dannoso, quale conseguenza diretta della propria condotta, ne escluda tuttavia il suo concretizzarsi nella realtà materiale, o fenomenica che dir si voglia, confidando nelle rispettive capacità od abilità di evitarlo o di impedirne il verificarsi.Se da una parte è difficile riuscire a tracciare una distinzione precisa tra le figure psicologiche del reato appena enunciate, dall’altro, le difficoltà si fanno ancora più pregnanti rispetto a due declinazioni del concetto di colpa che ancora faticano a trovare un posto chiaro nel complesso panorama del dibattito giurisprudenziale e dottrinale sviluppatosi negli anni.Infatti, ai fini della distinzione tra colpa con previsione e colpa comune, la giurisprudenza ha fatto sovente riferimento alla teoria della probabilità della verificazione dell’evento ovvero dell’astratta previsione. Secondo la tesi in commento, se la probabilità di verificazione dell’evento è rilevante saremmo di fronte alla colpa con previsione, salvo il dolo eventuale quando l’evento è altamente probabile; altre volte, invece, sulla base dell’astratta possibilità di previsione dell’evento, la colpa cosciente si concretizzerebbe nella rappresentazione solo generica ed astratta del verificarsi dell’evento dannoso, mentre ove la rappresentazione sia concreta e specifica si sarebbe di fronte ad un’ipotesi di dolo eventuale.In dottrina, la tesi che fa riferimento al grado di probabilità della verificazione dell’evento, secondo cui dunque sarebbe configurabile colpa cosciente quando l’agente si rappresenta l’evento come possibile (mentre se lo rappresenta come probabile avremmo dolo eventuale) è stata vivacemente criticata soprattutto per la sua indeterminatezza. Si è infatti evidenziato che tale criterio rischia di confondere il giudizio di prevedibilità con quello relativo all’accertamento della previsione dell’evento. Che il grado di probabilità anche elevatissimo non implichi automaticamente che l’agente l’abbia previsto non sembra contestabile. Al più, l’elevata probabilità potrà costituire sintomo dell’effettiva previsione, ma giammai potrà con esso confondersi: se il conducente di un veicolo è in buona salute, o è ubriaco, è di certo maggiormente prevedibile e probabile che provochi un incidente ma ciò non significa che l’agente abbia previsto l’effettivo verificarsi. Secondo invece la tesi della previsione in astratto, piuttosto che in concreto, dell’evento, si avrà colpa cosciente ove il secondo componente del nesso causale, che integra la concezione tripartita del reato, sia stato previsto dall’agente solo in astratto, mentre ove sia stato previsto in concreto avremo dolo eventuale.Invero, anche la tesi suesposta non convince per la semplice ragione per cui, se ammettessimo un criterio discretivo simile, dovremmo allora imputare per colpa aggravata dalla previsione dell’evento qualsiasi delitto colposo che dovesse verificarsi in conseguenza dell’ordinario esercizio di un’attività pericolosa, come la circolazione dei veicoli, ammessa dall’ordinamento per esigenze di utilità sociale.Una terza tesi, in verità, sembra essersi fatta spazio tra quelle appena enunciate e riguarda, in particolare, lo scostamento della condotta posta in essere dall’agente rispetto allo standard cautelare astrattamente adottato dall’ordinamento. Questa teoria, sebbene persuasiva per quel che concerne la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, non aiuta affatto a distinguere la figura della colpa comune rispetto a quella della colpa con previsione, per le quali, infatti, un lieve scostamento dallo standard di cautela richiesto è sempre presente e, in ogni caso, non influenza il livello di effettiva previsione dell’evento.Alla luce delle suesposte argomentazioni, allo scopo di rispondere al quesito in esame, sembra essere preferibile la tesi che fa perno sulla specifica concretezza del pericolo che caratterizza la previsione dell’evento, che infatti, caratterizzerà la figura tanto del dolo eventuale quanto della colpa cosciente; al contrario, se il pericolo è soltanto generico ed astratto, può parlarsi soltanto di prevedibilità e dunque di colpa comune o non aggravata. Ciò implica che il Giudice deve accertare tutti gli elementi fattuali e sintomatici che consentano di affermare che l’agente ha effettivamente previsto l’evento.Per concludere con un esempio che aiuta la comprensione dell’argomento, possiamo immaginare il sorpasso in situazione di pericolo che integra un’ipotesi di colpa cosciente o con previsione ogniqualvolta l’automobilista esegua il predetto sorpasso, confidando nella rapidità della sua manovra, pur essendosi accorto che la corsia che deve impegnare per il sorpasso è già occupata da un altro veicolo che marcia in direzione opposta; ovvero, si pensi al caso in cui il sorpasso avvenga in curva, se l’altra corsia appaia impegnata da una serie di veicoli che la stanno percorrendo, ovvero ancora quando l’agente, conscio della brevità del tratto libero nel quale può eseguire il sorpasso, lo compia ugualmente trovandosi nella necessità di rientrare anzitempo e per questo vada ad urtare il veicolo che aveva tentato di sorpassare.Bisogna dunque ribadire che la colpa cosciente è configurabile ove la volontà dell'agente non è diretta alla realizzazione dell'evento, ma egli abbia previsto in concreto che la sua condotta poteva cagionare l'evento ed abbia comunque agito con il convincimento di poterlo evitare, sicché ai fini della valutazione della responsabilità il Giudice deve indicare analiticamente gli elementi sintomatici da cui sia possibile desumere non la prevedibilità in astratto dell'evento, bensì la sua previsione in concreto da parte dell'imputato
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28 gen. 2021 • tempo di lettura 7 minuti
Nel processo penale italiano grande rilevanza probatoria viene data alle dichiarazioni rese dai testimoni nel corso del dibattimento, in quanto reale espressione del principio del contraddittorio, dell’oralità e dell’immediatezza. Ma quali sono gli obblighi cui è soggetto il cittadino chiamato a testimoniare? Quali sono le responsabilità e le conseguenze cui può andare incontro? Sono previste delle ipotesi di non punibilità?Chi è il testimone?Quali sono gli obblighi del testimone? Quali sono le conseguenze in caso di violazione degli obblighi? In quali casi il testimone che dichiara il falso potrebbe andare esente da pena?1 - Chi è il testimone?Il testimone è un soggetto avente un ruolo fondamentale nel processo penale italiano, ed in particolare nella fase del dibattimento. Il principio cardine del processo penale, infatti, è il principio del contraddittorio, con i corollari principi dell’oralità e dell’immediatezza, alla luce dei quali il giudice penale deve formare il proprio convincimento (di assoluzione o di condanna) mediante delle prove che si formino nel processo stesso, e non mediante delle prove cd. precostituite. La testimonianza, e quindi il ruolo del testimone, rispecchia pienamente questa esigenza di oralità ed immediatezza, in quanto le dichiarazioni vengono rese non solo davanti al giudice che sarà poi chiamato a decidere, ma dinanzi alle parti processuali, cioè il PM, l’imputato e il difensore di quest’ultimo, i quali potranno rivolgere delle domande al dichiarante. L’esame del testimone, invero, avviene nel contesto del cd. “esame incrociato”, ove le domande verranno poste prima dalla parte che ha chiesto la presenza di quel soggetto come testimone (esame), poi dall’altra parte (controesame), a fronte del quale la prima parte potrà nuovamente porre altre domande (riesame), ed infine eventualmente anche dal giudice.Il testimone, dunque, è un soggetto informato dei fatti, che viene chiamato nel corso del dibattimento per rendere delle dichiarazioni inerenti al fatto di reato, oggetto del processo.2 - Quali sono gli obblighi del testimone?Il cittadino chiamato a testimoniare in un processo penale riceve un atto denominato “citazione testi”, di regola notificato con raccomandata se citato dai difensori dell’imputato o mediante ufficiale giudiziario se citato dal PM. In tale atto vengono indicati l’ora, il giorno e il luogo nel quale presentarsi, oltre che l’indicazione del procedimento penale per il quale è richiesta la dichiarazione testimoniale.L’art. 198 c.p.p. sancisce che il testimone ha l’obbligodi presentarsi dinanzi al giudice;di attenersi alle prescrizioni date dal giudice stesso per le esigenze processuali;di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.Il cittadino, dunque, non ha la mera facoltà di presentarsi a testimoniare, ma – se chiamato – ha l’obbligo di presentarsi e rendere testimonianza, anche nel caso in cui precedentemente abbia già reso delle dichiarazioni sui medesimi fatti dinanzi ad altre autorità, come le Forze di Polizia. Il giudice, infatti, non è a conoscenza delle precedenti dichiarazioni eventualmente rese.Una volta presente in udienza, il cittadino verrà chiamato a sedersi al banco dei testimoni, dovrà qualificarsi fornendo le proprie generalità e dovrà impegnarsi nell’assunzione del proprio ruolo mediante la lettura a voce alta di una formula sacramentale, che verrà indicata dal giudice. Appare opportuno evidenziare che nell’ordinamento italiano questo impegno solenne non viene assunto mediante giuramento sulla Bibbia, alla luce della laicità dello Stato italiano, ma viene assunto invece mediante la lettura di una precisa formula volta a rendere consapevole il cittadino dell’importanza del ruolo assunto. Solo dopo la lettura di tale formula, e l’avvertimento da parte del giudice delle eventuali conseguenze cui il testimone può andare incontro, avranno inizio le domande, alle quali il testimone sarà obbligato a rispondere secondo verità.3 - Quali sono le conseguenze in caso di violazione degli obblighi?Il legislatore penale italiano, proprio alla luce del ruolo rilevante giocato dal testimone all’interno del processo, ha previsto delle conseguenze particolarmente incidenti per il soggetto che violi gli obblighi previsti dall’art. 198 c.p.p.In primo luogo, nel caso in cui il cittadino regolarmente chiamato a testimoniare non si presenti senza addurre un legittimo impedimento, o qualora l'impedimento addotto non sia ritenuto legittimo, il giudice potrà disporre il cd. accompagnamento coattivo: viene disposta un’ulteriore udienza alla quale il testimone dovrà essere accompagnato coattivamente dalle Forze dell’Ordine. Il giudice potrà, altresì, condannare il testimone al pagamento di una somma da €51 a €516 a favore della cassa delle ammende, nonché al pagamento delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, ai sensi dell'art. 133 c.p.p.In secondo luogo, una conseguenza ancor più grave è prevista nel caso di violazione dell’ulteriore obbligo: se il testimone nel corso del proprio esame non rispetta e viola l’obbligo di dire la verità commette un fatto penalmente rilevante, quale il reato di falsa testimonianza. L’art. 372 c.p. prevede, invero, la pena della reclusione dai due ai sei anni per chiunque, deponendo come testimone innanzi all’Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, realizzi una delle seguenti condotte:affermare il falsonegare il verotacere, in tutto o in parte, in merito a ciò che sa sui fatti sui quali è interrogato.In particolare, il reato di falsa testimonianza è un cd. reato proprio, in quanto – nonostante la disposizione legislativa faccia riferimento a “chiunque” – il reato può essere commesso solo da quel soggetto che abbia assunto la qualità di testimone; qualità che si assume nel momento in cui viene disposta la citazione dei testimoni.Il reato di falsa testimonianza si pone a tutela del bene giuridico dell’Amministrazione della giustizia ed è procedibile d’ufficio: non è richiesta la presentazione della querela, ma il giudice al termine del dibattimento potrà automaticamente trasmettere gli atti al PM affinché si proceda per l’accertamento della falsa testimonianza.Ulteriore caratteristica del reato di falsa testimonianza è quella di essere un cd. reato di pericolo. Affinché vi sia la condotta penalmente rilevante, è sufficiente che la dichiarazione sia pertinente all’oggetto del giudizio e suscettibile di incidere, seppur in astratto, sulla decisione giudiziaria; non è richiesto che in concreto il giudice sia stato influenzato o che in concreto abbia preso una decisione ingiusta. 4 - In quali casi il testimone che dichiara il falso potrebbe andare esente da pena?Una prima ipotesi si verifica nel caso in cui il testimone rilasci delle dichiarazioni false o reticenti, che però siano manifestamente inverosimili o riguardino circostanze del tutto irrilevanti ai fini del giudizio. Pur essendo un reato di pericolo, è necessario che vi sia compatibilità con il principio di offensività: la giurisprudenza ritiene che se la dichiarazione non ha nemmeno creato il pericolo della induzione in errore del giudice, e quindi non si è creato neanche un pericolo per l’amministrazione della giustizia, allora il soggetto non sarà punibile per assenza di offesa in concreto. L’art. 384 c.p. prevede due ulteriori ipotesi di non punibilità. Al primo comma dispone che non è punibile chi abbia commesso una falsa testimonianza al fine di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell’onore. Secondo tale disposizione, quindi, il soggetto che si trovi costretto ad affermare il falso, negare il vero o tacere quanto sa in merito ai fatti di reato, al fine di evitare una lesione della propria libertà o dell’onore, non può essere punito per falsa testimonianza. Ciò risponde al principio secondo cui nessuno può essere obbligato ad auto-accusarsi ed a rilasciare dichiarazioni sulla propria responsabilità. L’art. 384 c.p., inoltre, prevede che il soggetto vada esente da pena non solo quando voglia salvare sé stesso, ma anche un prossimo congiunto. Ci si è chiesti se tale locuzione ricomprenda anche il convivente more uxorio: il legislatore penale, invero, ha preso una posizione precisa in merito alle parti di un’unione civile, inserendoli nella definizione di “prossimi congiunti” ai sensi dell’art. 307 c.p. (e per i quali è quindi senza dubbio applicabile l’art. 384 c.p.), non prendendo invece in considerazione il convivente di fatto. Se una lettura estensiva della disposizione sembra doverosa alla luce di una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, una diversa ricostruzione ritiene non potersi interpretare estensivamente la disposizione, avendo il legislatore implicitamente preso una decisione negativa in merito. Una diversa scelta legislativa è stata fatta in merito al reato di maltrattamenti, sul quale puoi leggere qui.Si evidenzia, infine, che l’art. 384 co. 1 c.p. non potrà essere applicato a quel prossimo congiunto che sia stato avvisato della facoltà di astenersi, e abbia deciso di rinunciare a tale facoltà così da rendere testimonianza. Invero, al prossimo congiunto è generalmente riconosciuta la facoltà di astenersi in un processo a carico di un proprio familiare, facoltà della quale deve essere ritualmente informato. Ma se il soggetto, una volta informato, decide comunque di rendere testimonianza, e di non avvalersi della facoltà di astensione, allora dovrà rispettare tutti gli obblighi previsti per il testimone dall’art. 198 c.p.p., non potendo invocare l’art. 384 c.p. nel caso in cui violi l’obbligo di dire la verità. Solo se il prossimo congiunto non venga ritualmente avvisato della facoltà di astenersi, e durante la testimonianza dichiari il falso, non potrà essere punito, ma ai sensi del comma 2 dell’art. 384 c.p., e quindi per violazione di una legge processuale. Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo
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Egregio Avvocato
22 lug. 2021 • tempo di lettura 4 minuti
La l. 23 giugno 2017, n.103, ha introdotto, all’art. 162-ter c.p., una particolare causa estintiva del reato, grazie alla quale l’imputato ha la possibilità di ottenere l’estinzione del reato riparando interamente il danno cagionato dal reato e elidendo, ove possibile, le conseguenza dannose o pericolose dello stesso.RatioAmbito di applicazioneCome avviene la riparazione del danno?Procedimento 1 - RatioAi sensi dell’art. 162-ter c.p., nei reati perseguibili a querela, il giudice dichiara l’estinzione del reato quando l'imputato ha riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.La ratio della norma risponde all'esigenza di deflazionare il carico giudiziario, offrendo all'imputato uno strumento per conseguire l'estinzione del reato. L’integrale riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e l’eventuale eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato costituiscono condotte riparatorie che, generalmente, inducono il querelante a rimettere la querela, con conseguente estinzione del reato ai sensi dell’art. 152 c.p.: secondo questa norma, “nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato”.La novità sostanziale introdotta con l'art. 162-ter c.p. sta allora nel fatto che, anche qualora la persona offesa non rimetta la querela, il giudice dichiara comunque estinto il reato quando ritenga che il danno da esso cagionato sia stato interamente riparato dall'imputato.2 - Ambito di applicazioneSecondo quanto disposto dall’art. 162-ter c.p., l’estinzione del reato per condotte riparatorie può operare solo in relazione a reati procedibili a querela di parte.Due ulteriori limitazioni.In primo luogo, deve trattarsi di reati in cui la querela è soggetta a rimessione, cioè “revocabile” da parte della persona offesa. Risulta escluso, ad esempio, il delitto di violenza sessuale, in relazione al quale l’art. 609-septies c.p. stabilisce che “la querela proposta è irrevocabile”.In secondo luogo, a mente dell’u. co. dell’art. 162-ter c.p., introdotto nel 2017, non può essere estinto a seguito di condotte riparatorie il delitto di atti persecutori (c.d. “stalking”) di cui all’art. 612-bis c.p.3 - Come avviene la riparazione del danno?La riparazione del danno cagionato può avvenire in due modi:risarcimento: consiste nel versamento di una somma di denaro equivalente al pregiudizio causato alla persona offesa;restituzioni: consistono nella reintegrazione dello stato di fatto preesistente alla commissione del reato.Inoltre, l’imputato deve, ove possibile, eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato.Se il giudice riconosce che l’imputato abbia riparato interamente il danno cagionato, dichiara l’estinzione del reato anche in mancanza di una formale rimessione di querela da parte della persona offesa.L’art. 162-ter c.p. prevede, inoltre, che il risarcimento del danno possa essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale (cioè l'offerta effettiva della prestazione), formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.Nei casi fino ad ora esaminati, l’imputato deve provvedere entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.Tuttavia, l’art. 162-ter co. 2 c.p. consente all’imputato di dimostrare di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine massimo di cui sopra. In questo caso, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine (che non superi i sei mesi), per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento: il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito per il pagamento.Durante tale periodo di sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso.4 - ProcedimentoL’istanza di estinzione del reato per condotte riparatorie può essere presentata dall’imputato personalmente o tramite il proprio difensore al giudice che procede.Se l'imputato ha già riparato interamente il danno, chiederà al giudice di riconoscerlo e dichiarare estinto il reato; se ha fatto offerta reale di risarcimento, non accettata dalla persona offesa, chiederà che il giudice anzitutto riconosca la congruità della somma offerta. Il pagamento deve avvenire, come già si è detto, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.Una volta ricevuta la richiesta dell’imputato, il giudice sente le parti e la persona offesa ma, anche se quest'ultima si oppone, egli potrà comunque ritenere la tempestività e congruità della condotta riparatoria e, di conseguenza, dichiarare estinto il reato. Quando, invece, la riparazione non è ancora avvenuta, se l'imputato dimostra di non aver potuto adempiere in tempo per fatto a lui non addebitabile, potrà chiedere al giudice la fissazione di un termine per provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento. In questo caso, il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo (per un massimo di sei mesi) e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni.All'esito positivo delle condotte riparatorie, il giudice dichiara l'estinzione del reato: l’imputato andrà esente da pene, principali o accessorie, dagli effetti penali e dalle misure di sicurezza, ad eccezione della confisca obbligatoria ex art. 240 co. 2 c.p.Editor: dott.ssa Elena Pullano
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Egregio Avvocato
15 lug. 2023 • tempo di lettura 18 minuti
Il Gang stalking è un’operazione di infiltrazione e spionaggio che viene organizzata come forma sistematica di controllo per molestare e perseguitare in ogni luogo un individuo preso di mira. L’individuo viene quindi posto sotto forme palesi e segrete di sorveglianza. La persona viene seguita e monitorata 24/7. Per seguire l’individuo vengono impiegati gruppi di persone a piedi e pattuglie di veicoli per i spostamenti, come parte del processo di monitoraggio vengono impiegati sistemi di tecnologia satellitare di vario tipo. Per comunicare tra loro gli Stalker utilizzano segni con le mani o parole chiavi per segnalare la persona presa di mira ad altri cittadini informatori, i quali assumeranno il compito di fare lo stesso di zona in zona. Come mezzi di scambio comunicazione oggi vengono utilizzati anche cellulari, internet, radiotrasmittenti eccetera.Il Gang Stalking o Stalking Organizzato è molto diffuso anche in Italia,spesso accompagnato da mezzi di tortura a distanza con armi ad energia diretta e sistemi psicotronici per pressare ed intimorire la vittima.Nella parte iniziale del programma la persona viene monitorata al fine di conoscerne le abitudini,il carattere,l’indole,le fragilità per poter dopo creare uno schema personalizzato di stalking.Il Gang Stalking ha molte somiglianze con il mobbing sul lavoro, ma avviene in modo molto più esteso e articolato. Si chiama Gang Stalking proprio perché il bersaglio è seguito e spiato in tutto e per tutto, posto sotto sorveglianza intrusiva da gruppi organizzati ,il “Covert Fonti intelligenza umana”, noto anche come informatori Citizen, spie civili. Gli stalker che vengono reclutati appartengono a qualunque ceto sociale in base alla necessità del momento.Le indagini di Cointelpro e i programmi SQUAD RED e gli stessi programmi della Rosa Rossa sono stati utilizzati sia per il monitoraggio,che per la persecuzione di vari gruppi e persone. Essi sono stati in vigore per più di cento anni e hanno per l’appunto impiegato “Covert Fonti intelligenza umana”. Queste azioni sono progettate per distruggere il bersaglio nel corso degli anni,far si che venga considerato come pazzo e poco attendibile attraverso le molestie che si muovono parallelamente alla diffusione di calunnie, creando una situazione di emarginazione ed isolamento ed infine privandolo di qualunque forma di sostegno da parte della comunità.Gli obiettivi secondari sono quelli di rendere il bersaglio il più possibile vulnerabile e disorientato,riducendolo spesso ad una condizione di esasperazione,senza casa, senza lavoro,senza soldi nè amici per poter meglio riuscire nell’istigazione al suicidio forzato, proprio come quello che hanno fatto in alcune operazioni mosse dalla Cointelpro.Per comprendere meglio questo fenomeno,le dinamiche sono state riassunte nel seguente documento:“Stalking terroristici in America” di David Arthur Lawson.David Lawson è un investigatore privato autorizzato dalla Florida. Ha seguito questi gruppi di stalking dall’interno e dall’esterno per 12 anni. Ha anche viaggiato con loro. In una recente e-mail, a proposito dei gruppi canadesi, David Lawson ha detto quanto segue:“Quando ho viaggiato con il gruppo verso le cascate del Niagara a Buffalo, avremmo potuto unirci ai canadesi nell’attraversare il confine ed essi sarebbero potuti venire con noi negli Stati Uniti, di tanto in tanto.”Questo dà solo un’indicazione di quanto questi gruppi di stalking siano numerosi e ben organizzati.Domande frequenti:Chi c’è dietro i gruppi di stalking?Chi è considerato una minaccia per una società o un’industria?Che cosa sono questi gruppi?Come sono finanziati?Chi sono i leader?Che cosa portano i leader fuori dal gruppo?Chi sono i membri?Che cosa fanno i membri al di fuori del gruppo?Qual è la psicologia dietro a tutto questo?Chi sono i bersagli dei gruppi?A che scopo i bersagli servono al gruppo?Come vengono individuati i bersagli?Quali sono gli obiettivi del gruppo?Come fanno a raggiungere i loro obiettivi?Quanto tempo dura uno stalking?In che modo i gruppi sensibilizzano il bersaglio?Quali altre tattiche vengono utilizzate?Altro di cui preoccuparsi sul tempo di un bersaglioSorveglianza AudioAlcuni punti ImportantiE la polizia?L’uso della “persuasione coercitiva” per controllare i membri della settaNewsgroup su Internet/ForumIl Dipartimento di Giustizia americano definisce “Vendetta / Stalking terroristico”1. Chi c’è dietro i gruppi di stalking?Le aziende: i gruppi vengono utilizzati dalle aziende che li utilizzano per importunare i loro nemici o nemici potenziali.La criminalità organizzata: molti gruppi hanno legami con criminali e con le associazioni di criminalità organizzata.2. Chi è considerato una minaccia per una società o industria?Informatori della polizia, attivisti,persone che vanno contro corrente osteggiando sistemi di criminalità,persone che conoscono segreti e diffondono notizie scomode.3. Che cosa sono questi gruppi?Sono eserciti privati. Essi sono prima di tutto gruppi criminali.Agiscono sul bersaglio segnalato con lo schema di un gioco per distruggere e neutralizzare il soggetto.4. Come sono finanziati?I gruppi sono ben finanziati da: società, aziende private e altri gruppi criminali che commettono crimini come: rapine, furti , traffico di droga,prostituzione ed altro.Alcuni bersagli sono una fonte di reddito d’impresa dei gruppi e sono gestiti come fossero degli affari. Gli unici beneficiari finanziari sono in maggioranza i leader.5. Chi sono i leader?I leader fingono di essere i più grandi personaggi della vita, con sfondi eroici. Essi sono guardati con rispetto dai loro seguaci. In genere, il loro background e presunto eroismo ,non possono essere verificati in modo indipendente, perché si tratta di presunta ‘sicurezza nazionale’. I leader fingono che i loro gruppi siano impegnati a realizzare alcuni cambiamenti. Di solito, i capigruppo rimangono isolati dalle attività dei loro seguaci. I leader non si incontrano privatamente con i membri del gruppo.6. Che cosa i leader portano fuori dal gruppo?Potere finanziario e/o potere politico7. Chi sono i membri?Gruppi estremisti di destra come per esempio la Chiesa Mondiale del Creatore (WCOTC: World Church of the Creator) e le Nazioni ariane o gruppi estremisti di sinistra e estremisti di interesse speciale (diritti degli animali, pro-life, ambiente, anti-nucleare). Dato che la loro adesione individuale è piuttosto piccola, i gruppi estremisti tendono a diffondersi su una rete locale. Essi sono composti da una combinazione di alcune persone provenienti da molti gruppi diversi della stessa zona. I gruppi nascondono la loro vera identità fingendo di essere gruppi di cittadini, circoli, chiese.8. Che cosa fanno i membri al di fuori del gruppo?Costoro credono di adempiere al “fine superiore” del gruppo, anche se possono avere solo un’idea generale dell’ideologia del gruppo. Essi si divertono con i loro amici e il divertimento consiste nello stalking e nell’effettuare molestie ai vari bersagli e impegnarsi in altre disobbedienze civili. Le persone attratte dai gruppi che praticano lo stalking sono quelle persone che si sentono impotenti, inferiori e arrabbiate. Esse sono autorizzate dal gruppo e in questo caso assumono un senso di potere.9. Qual è la psicologia dietro a tutto questo?Questo è un gioco: I gruppi sono radunati dalle costanti “vittorie”,vincono nei giochi che giocano con i loro bersagli. Al gruppo non importa che i bersagli non stiano giocando. Non importa se il bersaglio sa quello che gli sta succedendo intorno. È molto importante che i membri del gruppo sappiano quello che stanno facendo. Questo è il loro divertimento, si tratta di una dipendenza: molti diventano dipendenti. Questo soddisfa alcuni dei loro bisogni umani (vedi sopra). Si tratta di un’ossessione: i gruppi sono ossessionati da ogni aspetto della vita del loro bersaglio.Passano molto tempo a descrivere l’un l’altro quello che hanno fatto e la reazione del bersaglio, anche se non sempre è vero. Questi gruppi sono vere e proprie Sette, la loro interazione con gli altri è più importante della loro interazione con un bersaglio.10. Chi sono i bersagli dei gruppi?Funzionari pubblici (compresi i politici locali e burocrati), agenti IRS (Internal Revenue Service), vale a dire gli esattori delle tasse, agenti del Tesoro, attivisti di tutti i tipi, ma soprattutto attivisti dei diritti civili. Informatori della polizia.I funzionari pubblici, tra cui agenti di polizia, che sono stati accusati di illecito. Coloro che lavorano nei mezzi di comunicazione, tra cui la radio, la televisione e l’editoria, in particolare quelli che sono ebrei e quelli con la fama, ma che non hanno abbastanza denaro per isolarsi da questi gruppi.I gruppi attaccano anche i bersagli di comodo. Queste persone sono state scelte perché sono bersagli convenienti e non per qualsiasi altro motivo. Tra questi ci sono i tipi solitari che tendono a essere più vulnerabili alle loro tattiche di molestie rispetto a quelli con famiglia e amici intorno a loro. Gli obiettivi di comodo vengono utilizzati per fare pratica.Maniaci sessuali, i cui nomi, indirizzi e foto sono di dominio pubblico e quindi sono disponibili sui siti web del governo.11. A che scopo i bersagli servono al gruppo?Tutti i bersagli sono importanti in termini di: gruppi di raduno (vale a dire “che vincono” il gioco), fornendo attività, reclutamento di nuovi membri, mantenendo i membri esistenti in linea (per esempio), fare una dichiarazione alla comunità. Alcuni sono una fonte di reddito finanziario.12. Come vengono individuati i bersagli?Trasmissioni su emittenti radiofoniche, Internet, articoli di stampa, incontri pubblici. I membri del gruppo non agiscono sotto gli ordini diretti di chiunque – ciò significa che il leader identifica i bersagli, ma poi sono i seguaci a decidere cosa fare di loro.13. Quali sono gli obiettivi del gruppo?Molestare il bersaglio costantemente.Provocarne qualche reazione.Assicurarsi che il bersaglio sappia di essere osservato (noto anche come “sensibilizzare” il bersaglio).Cercare di fare in modo che il bersaglio interagisca con loro (indipendentemente se un bersaglio stia prendendo la spazzatura fuori la mattina, guida per andare al lavoro o sta seduto in un bar del posto). Idealmente, un bersaglio non sarà in grado di andare in nessun posto pubblico senza avere a che fare con loro in qualche modo.Distruggere la vita di una persona attaccando il suo punto più debole, che potrebbe includere il coniuge, i figli o i parenti anziani.14. Come fanno a raggiungere i loro obiettivi?Molte sono le tattiche collaudate osservando poi il risultato. Quelli che evocano una risposta dal bersaglio si ripetono. Essi si interrogano tra di loro se il bersaglio è stato sensibilizzato (cioè se è consapevole di essere il bersaglio degli stalker).15. Quanto tempo dura uno stalking?La maggior parte delle persone restano bersagli per diversi anni. Chi si occupa di attivismo di qualsiasi genere rimane bersaglio per tutta la vita. Di solito il trasferimento non aiutà, se uno viene preso di mira in una zona, lo resterà ovunque vada. ( Starfishgirl vorrebbe dire che alcuni bersagli riferiscono che spostarsi di nascosto verso gli stati settentrionali migliora significativamente la situazione ).16. In che modo i gruppi sensibilizzano il bersaglio?Scattando foto, filmando, prendendo nota. Avendo contrassegnato univocamente i veicoli, seguono il bersaglio dovunque va, parcheggiando lo stesso veicolo di notte davanti casa sua.17. Quali altre tattiche vengono utilizzate?Tattiche che riguardano il veicolo:Numerosi veicoli differenti sostano per aspettare in una certa area.Viaggiare in convogli facendo grandi sorrisi.Guidare in convogli segnalandosi l’un l’altro.Tentando di intercettare il veicolo del bersaglio agli incroci.Provando a far uscire il veicolo del bersaglio fuori strada.Eseguendo atti vandalici sul veicolo del bersaglio, tra cui: forare i pneumatici, graffiare la vernice, rubare le targhe, togliendo l’olio o il liquido antigelo per un periodo di tempo nella speranza di distruggere il motore. Rimuovendo e poi restituendo gli articoli, mettendo oggetti nei veicoli, o prendendo oggetti dalla residenza e mettendoli a bordo del veicolo o viceversa. Di solito non manomettono i freni e non commettono altri atti di sabotaggio che potrebbero lasciare delle prove.Tattiche per il Faccia a faccia:Seguire un bersaglio a piedi ovunque egli va.Rimanere in piedi attorno a un bersaglio, mentre sta pagando per un acquisto in un negozio.Accostarsi al bersaglio – vale a dire circondare il bersaglio in modo che non possa muoversi.Intimidire fisicamente un bersaglio rimanendo molto vicino.Sedersi vicino a un bersaglio in un ristorante.Fissare il bersaglio.Quando un bersaglio si trova da qualche parte in pubblico, i membri del gruppo tenteranno di sedersi dietro di lui per fare rumore, con qualsiasi mezzo, anche battendo i piedi sulla sedia.Camminare vicino e fare cose strane per attirare la sua attenzione, come ad esempio: ammiccare, guardare l’ora da un orologio immaginario al polso, fare le smorfie.Campagne di rumore:Fare rumore tutto il giorno. Disturbare il bersaglio mentre dorme (ad esempio, attraverso il rumore eccessivo). Cercare di svegliare il bersaglio di notte tutte le volte che è possibile. Fare in modo che ci siano persone che gridano fuori dalla casa del bersaglio. Numerosi veicoli fanno rumore attraverso lo stridio degli pneumatici, suonando il clacson e andando in giro per la zona.Le campagne di rumore negli appartamenti includeranno:Bussare sulle pareti nel mezzo della notte. Lasciare i rubinetti aperti, martellare, rumori provenienti dagli appartamenti superiori e / o inferiori, ed eventualmente dagli appartamenti su entrambi i lati. Idealmente, i rumori sono programmati in base all’attività del bersaglio, ad esempio: quando un bersaglio va fuori (per esempio in giardino), quando un bersaglio tira lo sciacquone in bagno, quando un bersaglio apre il rubinetto dell’acqua, quando un bersaglio cammina vicino a una finestra.Altre tattiche:Controllare la velocità di un convoglio di veicoli i cui i membri del gruppo possono stare in fila davanti a un bersaglio al solo scopo di cercare di farlo aspettare il più a lungo possibile. Bloccare un bersaglio che sta uscendo da un parcheggio.Controllare la velocità di un bersaglio in autostrada circondandolo con veicoli lenti che causano problemi e costringono il bersaglio a cercare di risolverli, come mettere le sicure agli sportelli della macchina.Creare un rompicapo affinché il bersaglio lo risolva. Il bersaglio è quasi obbligato a perdere il suo tempo seguendo degli indizi e ordini falsi. Vengono imposti al bersaglio un sistema di ricompense e punizioni per: comunicare e associarsi con altre persone. Ridere o aggredire i membri del gruppo.Causare problemi con i servizi telefonici (e altri servizi). A volte vengono installate delle cimici nella residenza di un bersaglio.( Starfishgirl vorrebbe dire che l’immissione di telecamere nascoste all’interno della casa di un bersaglio e dentro il bagno, la manomissione del computer e le intercettazioni telefoniche sono tattiche comuni di questi gruppi. )18. Altro di cui preoccuparsi sul tempo di un bersaglioIl tentativo di ribaltare la situazione intorno a un gruppo di stalking, per esempio, seguendo uno dei loro veicoli è proprio quello che vogliono. Rincorrerlo è ancora meglio. Se essi possono occupare il tempo di un bersaglio in quel modo, il successo di quel giorno è garantito. Sono di pattuglia. Non è possibile per loro sprecare il tempo. Come sempre, un bersaglio rischia di avere una penale presentata contro di lui e non ci saranno testimoni sufficienti.La proprietà deve essere protetta, ma un bersaglio non può lasciare che un gruppo controlli il suo tempo. Egli deve anche rendersi conto che non può controllare il loro tempo.19. Sorveglianza audioI gruppi di Stalker a volte installano cimici nella residenza di un bersaglio. Solitamente, si utilizzano cimici economiche che trasmettono su una frequenza che può essere monitorata da altri membri del gruppo utilizzando degli scanner. Le cimici costose sono riservate per i bersagli di alto livello.Se essi installano una cimice, i membri del gruppo saranno in grado di ascoltare il bersaglio all’interno della sua casa. In genere usano cimici di bassa potenza, che non trasmettono molto lontano, in modo da non attirare troppo l’attenzione.Essi potranno anche monitorare le frequenze utilizzate dal baby monitor, dai citofoni senza fili, ecc. Se sono capaci, intercetteranno anche le conversazioni telefoniche dei cellulari. Gli scanner convenzionali possono essere usati per ascoltare le conversazioni avvenute sui vecchi telefoni cordless e sui telefoni cellulari da 800 e 900 MHz. Gli scanner digitali provengono dal Canada e dal Messico e possono essere utilizzati per intercettare le conversazioni di telefoni cellulari più recenti. Su una frequenza, si sente solo un lato della conversazione. I nuovi telefoni cellulari cambiano frequentemente le loro frequenze di trasmissione, lasciando dei vuoti nella conversazione, per coloro che stanno ascoltando.20. Alcuni punti importantiL’obiettivo principale di tutte queste tattiche moleste sono i membri del gruppo, non il bersaglio. I membri del gruppo sono quelli che sono stati programmati. I leader definiscono la realtà per i propri membri, in modo che non importa se le tattiche non funzionano su un bersaglio.I membri del gruppo sono sensibilizzati a tutte le tattiche che impiegano. Lo Stalking su vari bersagli è solo una parte delle attività di questi gruppi. I membri sono addestrati a eseguire una serie di attività senza discutere. Non conoscono gli obiettivi dei loro leader. I destinatari delle molestie non avranno problemi a concludere che qualcuno ce l’ha con loro, ma la maggior parte delle vittime non sanno chi possa essere.21. E la polizia?I gruppi non hanno alcun rispetto per la legge o per chi la fa eseguire. Essi ritengono di essere superiori alla polizia, in parte a causa dei crimini di cui la fanno franca. I gruppi hanno un orgoglio che non mettono mai da parte. In realtà, lo fanno, ma ci vuole un lungo lavoro intenso da parte della Polizia. Nei piccoli centri, il numero dei membri di tali gruppi possono facilmente superare il numero di agenti di polizia. I gruppi affermano di avere il sostegno di alcuni ufficiali di polizia. Se è così, non sono molti. La maggior parte degli agenti di polizia, ad eccezione di quelli del Sud, non hanno familiarità con il modo in cui i gruppi operano. Di solito, la polizia non parla di gruppi di stalker. Un funzionario ha detto che è in arrivo una tempesta dato che i gruppi diventano sempre più grandi e più numerosi. Quando ci si avvicina alla polizia, è necessario parlare con gli ufficiali che gestiscono i gruppi estremisti.(Starfishgirl vorrebbe dire che il più delle volte i cattivi poliziotti sono coinvolti nello stalking, noi abbiamo personalmente assistito a questo.)22. L’uso della “persuasione coercitiva” per controllare i membri della settaLa coercizione è definita come, ” trattenere o limitare con la forza …”. Legalmente implica spesso l’uso della forza fisica, o la minaccia fisica o giuridica. Questo concetto tradizionale di coercizione è compreso di gran lunga meglio dei concetti tecnologici di “persuasione coercitiva”, che sono ritenuti efficaci, danneggiare o imporre attraverso l’applicazione graduale delle forze psicologiche. Nel corso del tempo, la persuasione coercitiva, una forza psicologica simile per certi versi ai nostri concetti giuridici di influenza indebita, può essere ancora più efficace del dolore, della tortura, della droga, dell’uso della forza fisica e delle minacce legali. Con la persuasione coercitiva è possibile cambiare gli atteggiamenti delle persone senza la loro conoscenza e volontà.I progressi nell’ansietà estrema e le tecnologie di produzione di stress emotivo trovate nella persuasione coercitiva sostituiscono il vecchio stile della coercizione che si concentra sul dolore, la tortura, la droga, o la minaccia in quanto questi sistemi più vecchi non cambiano l’atteggiamento in modo tale che i soggetti seguano gli ordini “volontariamente”. La persuasione coercitiva cambia sia l’atteggiamento che il comportamento, non solo il comportamento.La persuasione coercitiva o riforma del pensiero, come è anche conosciuta, si comprende meglio come un sistema coordinato di graduale influenza coercitiva e di controlli intensi del comportamento intesi a manipolare, ingannare e influenzare furtivamente le persone, di solito in un contesto di gruppo, in modo che i creatori del programma traggono profitto in qualche modo, di norma economicamente o politicamente.Con l’utilizzo di premi e punizioni, gli sforzi sono fatti per stabilire un controllo notevole dell’ambiente sociale, il tempo e le fonti di sostegno sociale di una persona. L’isolamento sociale è promosso.Le punizioni fisiche non sono utilizzate per creare forti risvegli emozionali negativi, come ad esempio: intensa umiliazione, perdita di privilegi, isolamento sociale, alterazioni dello stato sociale, senso di colpa, ansia, manipolazione.23. Newsgroup su Internet/ForumCi sono newsgroup su Internet che vengono incontro alle vittime di stalking. Questi gruppi sono fortemente popolati da membri di gruppi estremisti. Essi si presentano come vittime. I loro messaggi si riferiscono alle ultime armi hi-tech e le informazioni su come esse vengono utilizzate contro di loro. La vittima non dovrebbe confidarsi con le persone appartenenti in questi gruppi perché le informazioni fornite verranno utilizzate per migliorare l’attacco contro di loro.24. Il Dipartimento di Giustizia Americano definisce “vendetta/stalking terroristico”La seguente definizione è tratta dal capitolo 22 del 1999 Testo dell’Accademia Nazionale di Assistenza alle Vittime. Il volume completo è disponibile presso il sito web del Dipartimento di Giustizia (www.usdoj.gov): http://www.ojp.gov/ovc/assist/nvaa99/chap21-2.htm. Capitolo 21 Argomenti speciali, Sezione 2, Stalking, Categorie di Stalking: Vendetta e Stalking terroristico.La categoria finale dello stalking è fondamentalmente diversa dalle altre tre. Lo stalker per vendetta non cerca un rapporto personale con i propri obiettivi. Piuttosto, lo stalker di vendetta/terroristico tenta di suscitare una risposta particolare o un cambiamento di comportamento da parte delle loro vittime. Quando la vendetta è il loro motivo principale, gli stalkers cercano solo di punire le loro vittime per qualche torto che secondo la loro percezione, la vittima ha fatto ricadere su di loro. In altre parole, essi usano lo stalking come un mezzo per “vendicarsi” con i loro nemici.Lo scenario più comune in questa categoria coinvolge i dipendenti che perseguitano i loro datori di lavoro dopo esser stati licenziati. Naturalmente, il dipendente ritiene che il suo licenziamento è ingiustificato e che il suo datore di lavoro o supervisore è stato responsabile per il trattamento ingiusto. Una variante bizzarra di questo modello è il caso di un maestro scout che fu licenziato per un comportamento inadeguato e successivamente ha deciso di perseguitare la sua intera truppa così come gli scout e i capi scout.Un secondo tipo di stalker per vendetta o terroristico, lo stalker politico, ha motivazioni che si paragonano a quelle di altri terroristi più tradizionali. Vale a dire, lo stalking è un’arma di terrore utilizzata per realizzare un programma politico. Utilizzando la minaccia di violenza per costringere il bersaglio dello stalker a impegnarsi o di evitare di svolgere una particolare attività. Per esempio, la maggior parte dei procedimenti penali, in questa categoria di stalking sono stati contro gli anti-abortisti che perseguitano i medici nel tentativo di scoraggiare le prestazioni di aborto.
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