Egregio Avvocato
Pubblicato il 8 lug. 2021 · tempo di lettura 5 minuti
Il figlio, nato fuori dal matrimonio, che non è stato riconosciuto può ricorrere all’istituto della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, disciplinato dal codice civile dagli articoli 269 – 279, affinché il Tribunale accerti con sentenza chi sia il genitore e, di conseguenza, dichiari la paternità e la maternità.
L’oggetto dell’azione di riconoscimento risiede nell’accertamento del dato biologico della procreazione e la funzione dell’istituto è quella di garantire al figlio che sia nato fuori del matrimonio, e che non sia stato spontaneamente riconosciuto, il diritto a conseguire, comunque, lo status di figlio.
La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell’articolo 277 c.c. ed implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione matrimoniale di natura patrimoniale, ereditari e di tipo personale.
1 – Quali sono i presupposti per esercitare l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità?
L’azione può essere esercitata se ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) il figlio è nato fuori dal matrimonio; b) il figlio non è stato riconosciuto da uno o da entrambi i genitori; c) il riconoscimento è ammesso.
Nei casi di figlio incestuoso l’azione può essere promossa soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione del giudice.
È inammissibile la dichiarazione giudiziale di maternità nei confronti di una donna che, al momento del parto, ha chiesto l’anonimato. Infatti, secondo il Tribunale di Milano la volontà della madre di rimanere anonima deve prevalere sull’interesse del figlio a conoscere le proprie origini e la propria identità biologica c.d. diritto all’oblio.
L’articolo 269 c.c. non pone alcuna limitazione in ordine ai mezzi con i quali può essere provata la paternità naturale, pertanto, il legale genitoriale può essere dimostrato sulla base sia della prova testimoniale, relativa alla relazione tra i pretesi genitori, sia di una consulenza tecnica d’ufficio genetica.
La c.t.u. genetica percipiente è lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l’acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale.
La costante giurisprudenza di legittimità afferma che il rifiuto di sopporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda di accertamento della paternità.
Quanto alla prova della maternità questa è dimostrata provando l’identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.
Ed ancora, la prova della maternità può essere fornita dall’ospedale presso cui è avvenuto il parto.
2 - Chi sono i legittimati attivi e passivi?
La legge stabilisce che l’azione può essere esercitata dal figlio nato fuori del matrimonio che non è stato riconosciuto.
Nel momento in cui il figlio è: a) minore, l’azione viene proposta nel suo interesse dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale, in mancanza del genitore o in caso di sua impossibilità, è esercitata dal tutore previa autorizzazione del giudice; b) interdetto, l’azione viene proposta dal tutore previa autorizzazione del giudice. In ogni caso se il figlio ha compiuto i 14 anni, occorre il suo consenso per promuovere o per proseguire l’azione.
Se il figlio muore prima di aver iniziato l’azione, questa può essere promossa dai suoi discendenti entro due anni dalla sua morte; nel caso in cui il figlio muore dopo aver intrapreso l’azione, questa può essere proseguita dai discendenti.
La domanda di accertamento giudiziale di paternità o maternità deve essere proposta nei confronti del genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi.
Se mancano anche gli eredi, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
Qualora il legittimato passivo sia minorenne, il contraddittorio deve essere istaurato nei confronti del suo rappresentante legale.
3 - Qual è il procedimento da seguire per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità?
L’azione di riconoscimento giudiziale di paternità o maternità deve essere introdotta nelle forme ordinarie del giudizio a cognizione piena ex artt. 163 ss c.p.c e, dunque, con citazione.
Competente per territorio è il Tribunale del luogo di residenza del genitore convenuto, secondo i principi generali in materia di giudizi aventi natura contenziosa.
Non è ammessa alcuna negoziazione o rinuncia alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità in quanto tale azione ha ad oggetto diritti indisponibili, ma è ammessa la rinuncia all’azione, accettata dalle parti costituite, il che comporta l’estinzione del giudizio in cui è manifestata e l’azione può essere successivamente riproposta dallo stesso genitore e dal figlio che abbia raggiunto la maggiore età.
4 - Quali sono gli effetti della sentenza dichiarativa della filiazione?
Come innanzi accennato, la sentenza dichiarativa della filiazione produce gli effetti di uno spontaneo riconoscimento ed implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione matrimoniale.
Gli effetti della dichiarazione giudiziale si producono retroattivamente, fin dal momento della nascita.
In particolare, l’obbligo di mantenimento grava su ognuno dei genitori fin dal momento della nascita e al genitore che abbia compiuto per primo il riconoscimento spetta, per il periodo in cui ha provveduto da solo alle necessità del figlio, il rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita.
Il rimborso pro quota delle spese sostenute per il mantenimento del figlio ha natura indennitaria e quindi può essere liquidato in via equitativa, con riguardo agli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto, alle esigenze dei figli e alle sostanze e ai redditi di ciascun genitore.
La corresponsione del rimborso pro quota per il periodo precedente alla proposizione dell’azione prescinde da un’espressa domanda di parte.
Editor: Avv. Elisa Calviello
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Egregio Avvocato
11 nov. 2021 • tempo di lettura 6 minuti
Un tema certamente attuale e delicato e che da anni è al centro del dibattito socio – politico in Italia è quello riguardante il “fine vita”.Nel corso degli ultimi anni diversi sono stati i casi finiti al centro dell’attenzione mediatica e solamente nel 2017 è stato compiuto un primo passo legislativo in tal senso.Difatti, la Legge n. 219 del 2017 reca le “norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” ed è nota come legge sul Biotestamento.Tuttavia, questo intervento legislativo non è stato del tutto esaustivo sul tema, in quanto la libertà di scelta sul “fine vita” è concessa esclusivamente a quei pazienti per cui risulti sufficiente l’interruzione delle terapie. Invece, per tutti coloro i quali soffrano di patologie irreversibili e/o che siano impossibilitati ad assumere farmaci autonomamente non vi è alcuna possibilità di scelta, poiché si ricadrebbe nell’ipotesi di reato di cui all’articolo 579 del codice penale, rubricato “omicidio del consenziente”.In attesa di scoprire cosa accadrà con il referendum sull’eutanasia legale, è opportuno ricordare che, ad ogni modo, la Legge 219/2017 rappresenta comunque un primo fondamentale punto di partenza, in particolare per aver introdotto e disciplinato il consenso informato all’intervento medico.Il consenso informato all’intervento medico: cos’è? Due ipotesi particolari: il consenso informato nelle urgenze e quello del minoreIl dissenso informatoIl fine vita in Italia. Eutanasia, suicidio medicalmente assistito e DAT1 - Il consenso informato all’intervento medico: cos’è?L’articolo 1 della già citata Legge 219/2017 precisa che il consenso informato medico è il processo con cui il paziente decide in modo libero e autonomo dopo che gli sono state presentate una serie specifica di informazioni, rese a lui comprensibili da parte del medico o equipe medica, se iniziare o proseguire il trattamento sanitario previsto.Si può, quindi, affermare che per acquisizione del consenso informato si possa intendere l’espressione, da parte del paziente, dell’assenso, della modifica o della revoca al trattamento sanitario prospettato dal medico.Stante la particolare delicatezza del tema, non si tratta di un puro e semplice assenso a un dato intervento medico o a uno specifico trattamento sanitario, bensì di un consenso che richiede un’adeguata informazione, la quale deve comprendere anche l’indicazione di tutte le eventuali alternative terapeutiche possibili, del rischio di potenziali complicanze e così via.Per quanto riguarda, invece, la forma del consenso informato, occorre precisare che non esistono obblighi circa la sua acquisizione per iscritto, sebbene sia indubbio che potrebbero sorgere serie problematiche, da un punto di vista probatorio in un eventuale giudizio, se l’acquisizione avvenga in forma orale.2 - Due ipotesi particolari: il consenso informato nelle urgenze e quello del minoreÈ, quindi, necessario, prima di sottoporre un paziente a qualsivoglia cura, acquisire il consenso informato dello stesso. Sorgono, tuttavia, delle perplessità circa l’ipotesi di un caso d’urgenza, in cui, per ovvie ragioni, non è sempre possibile avere il tempo necessario per fornire l’adeguata informazione al paziente, indispensabile per ottenere il suo consenso informato a norma di legge.In queste ipotesi, certamente la prima valutazione da compiere è relativa alle effettive condizioni del paziente. Difatti, se questi è cosciente e lucido, il suo consenso andrà necessariamente richiesto ed acquisito, seppure anche in forma sintetica o solamente verbale.Viceversa, laddove il paziente non dovesse essere cosciente, sebbene senza il consenso informato il medico non potrebbe compiere alcun intervento terapeutico, è altrettanto vero che in situazioni di urgenza in cui il paziente è incosciente non è concretamente possibile acquisire il suo consenso in ordine alle cure.Sul punto è ormai consolidato l’orientamento della dottrina in base al quale fonda l’esonero eccezionale dall’obbligo di acquisizione del consenso su quanto previsto dall’articolo 54 del codice penale, secondo cui non è possibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Altro problema che ci si è posti con riguardo all’obbligo gravante sul medico di acquisire il consenso del proprio paziente alle cure è quello in cui quest’ultimo sia minorenne. In particolare, ci si domanda se, in questi casi, il consenso informato vada dato dal paziente stesso o da chi eserciti sullo stesso la potestà. Generalmente, va ricordato che il nostro ordinamento giuridico non considera il minore del tutto capace di comprendere le conseguenze che possono derivare da un trattamento terapeutico, con la conseguenza che si rende necessaria l’acquisizione del consenso da parte dei genitori o di chi ne fa le veci. Tuttavia, è in ogni caso indispensabile che vi sia un coinvolgimento del minore, specie nel caso in cui questi sia maturo e in grado di comprendere le terapie proposte.3 - Il dissenso informatoRifiutare le cure è un diritto del paziente. Ma cosa può fare il medico nell’ipotesi in cui il rifiuto alle cure rischi di pregiudicare gravemente la salute del paziente?Certamente sono da escludere interventi coercitivi, ma è consigliabile che il medico acquisisca il c.d. dissenso informato. In altre parole, il paziente deve essere informato non solamente dei pregiudizi che un determinato trattamento sanitario potrebbe comportare, ma anche di tutte le potenziali conseguenze che possano derivare dal rifiuto consapevole alle cure, acquisendo su di sé tutte i rischi che derivano dal dissenso.Sul punto è intervenuta anche la giurisprudenza, la quale ha riconosciuto che il consenso informato ha come contenuto concreto la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche eventualmente di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla. Va dunque riconosciuto al paziente un vero e proprio diritto di non curarsi, anche se tale condotta lo esponga al rischio stesso della vita, mentre al medico non è attribuibile un generale “diritto di curare” a prescindere dalla volontà dell’ammalato.4 - Il fine vita in Italia. Eutanasia, suicidio medicalmente assistito e DATCome è noto, le tematiche inerenti al “fine vita” in Italia sono, da sempre oggetto di discussioni socio – politiche.Cosa s’intende per eutanasia? Con questo termine si ricomprendono tutti gli interventi medici che prevedono la somministrazione diretta di un farmaco letale al paziente che ne faccia richiesta e soddisfi tutta una serie di requisiti.Ad oggi, l’eutanasia è vietata in Italia.Tuttavia, a seguito della sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale è possibile richiedere il c.d. suicidio medicalmente assistito. Si tratta, in sostanza, dell’aiuto indiretto a morire da parte di un medico.Tuttavia, per richiederlo sono necessarie quattro condizioni: 1) la persona che ne fa richiesta deve essere pienamente capace di intendere e di volere; 2) deve avere una patologia irreversibile; 3) tale patologia deve essere portatrice di gravi sofferenze fisiche o psichiche; 4) la persona che ne fa richiesta sopravvive grazie esclusivamente a trattamenti di sostegno vitale.Attualmente, nel nostro ordinamento giuridico il “fine vita” è disciplinato esclusivamente dalla già citata Legge n. 219 del 2017, la quale all’articolo 4 disciplina la c.d. disposizione anticipata di trattamento o DAT.In particolare, si prevede che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere può, nelle disposizioni anticipate di trattamento, esprimere la propria volontà in materia di trattamenti sanitari, indicando un fiduciario che lo rappresenti. Si tratta di una scelta che può essere effettuata attraverso un documento, comunemente definito testamento biologico o biotestamento, in cui ciascun individuo può dare disposizioni in merito a quali cure ricevere nel fine vita, ad esempio per evitare accanimento terapeutico, oppure definire le modalità della sua sepoltura e dare il consenso all’espianto degli organi.Editor: avv. Marco Mezzi
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Egregio Avvocato
22 mag. 2023 • tempo di lettura 8 minuti
USURA BANCARIAINTROPrima di affrontare la trattazione sull’usura bancaria, è necessario descrivere preventivamente istituto base su cui poggia lo specifico reato oggetto Dell’attuale trattazione. Il termine “usura” è riportato nel codice penale all’articolo 644. La norma si presenta molto selettiva e articolata ma non ci definisci in maniera chiara il significato del termine stesso. Il disposto normativo parla infatti di “interessi o altri vantaggi usurari” senza mai delineare l’esatto riferimento giuridico. Un primo collegamento utile si rintraccia nell’articolo 1815 cc, All’interno del libro IV (obbligazioni) al capo XV (del mutuo); anche in questo caso non troviamo la definizione di usura, ma al contempo viene chiarito l’ambito creditizio dell’argomento sotteso. Per ora ci basterà sapere che per usura si intende la richiesta di un interesse al di sopra del limite legale, a fronte di un prestito precedentemente erogato.LEGGE 108/96La riforma introdotta dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 di modifica dell’art. 644 c.p., che ha introdotto criteri oggettivi di rilevazione del tasso usurario, autentico punctum prudens della vecchia fattispecie penale, ed eliminato la condotta di approfittamento dello stato di bisogno o di altre situazioni di difficoltà economica, ha realizzato una ulteriore evoluzione del delitto di usura che segna un netto distacco rispetto l’originaria figura: accanto all’usura criminale nasce la c.d. usura bancaria, ovvero l’usura praticata da soggetti qualificati sotto il profilo professionale e istituzionale, che operano in un contesto lecito. I nuovi soggetti coinvolti nei fenomeni commerciali di remunerazione dei prestiti di danaro sono da un lato i colossi bancari e gli intermediari, dall’altro i consumatori, le famiglie, le imprese. L’usura bancaria attiene ai rapporti tra banca e cliente-consumatore, concerne qualunque forma di finanziamento, sconfinamento di fido o erogazione di credito, sia per ragioni personali sia per ragioni imprenditoriali. La vittima (persona fisica o ente), è un soggetto economico vulnerabile esposto agli abusi di potere di mercato vantato da nuovi soggetti internazionali oppure a-nazionali (Banca mondiale, imprese multinazionali), i veri attori del palcoscenico del diritto globalizzato dell’economia.Il riferimento a questa nuova e maggiormente pericolosa figura criminale è desumibile da molte sfumature linguistiche utilizzate dal legislatore: costituisce all’interno dell’attuale art. 644 c.p. una forma aggravata di usura ed è chiaro il riferimento a spese, costi e remunerazioni a vario titolo promesse, che riguardano certamente rapporti contrattuali nati in un contesto lecito; richiede il necessario collegamento con lo svolgimento stabile di un’attività professionale (e non risultano censurabili le attività professionali sfornite di tale collegamento funzionale: si pensi adesempio il funzionario di banca che opera in proprio erogando prestiti)3; è praticata da banche e intermediari finanziari, ovvero da soggetti cui è riservata per legge l’attività del credito; colpisce situazioni di squilibrio di potere contrattuale e di potere di mercato tra soggetti economici che appartengono entrambi al mondo (lecito) della economia reale e della finanza, ove la condizione di sostanziale disparità e debolezza economica della parte non può essere riassunta nello stato di bisogno; si innesta in un regolamento contrattuale assai rigido, standardizzato, minuzioso, colmo di clausole e condizioni, talora ai limiti della vessatorietà, che prevede spese e che disciplina l’inadempimento; l’erogazione del credito è gravida di obblighi collaterali concernenti lo stesso credito (la previsione di oneri e spese di istruttoria, assicurazioni, etc.) ma spesso anche non collegati al credito (come l’acquisto di titoli di investimento);Si spiega così la scelta di ricollocare la condizione economica in cui verte la vittima in un ruolo secondario (in progressione di gravità: lo stato di bisogno, le condizioni di difficoltà economica, le condizioni di difficoltà finanziaria), valorizzando tout court, senza alcuna aggettivazione e senza condizioni, il contraente debole.Nella società contemporanea l’usura diviene un ramo di una complessa holding economica; un allettante meccanismo contrattuale a disposizione della criminalità d’impresa (e non solo della criminalità organizzata) che consente di abusare del potere di mercato a scapito dell’equilibrio contrattuale, quale vero e proprio moltiplicatore di ricchezza; non più sporadico episodio nell’ambito di una relazione tra singoli individui (ove viene tutelato il patrimonio e la liberta negoziale individuale), ma predominio e affermazione del potere economico e di mercato su una massa di soggetti economicamente deboli. In breve, il legislatore del '96 persegue finalità assai più estese rispetto quelle originarie del legislatore del ’30 (ovvero della tutela di interessi individuali), imponendo il contenimento del costo del credito (ogni costo e a qualsiasi titolo previsto) entro parametri oggettivi, presidiati dalla sanzione penale (644 c.p.) e civile (1815 c.c., 2° comma).ANALISI DELLA NORMAAnalizzando l’articolo 644 CP possiamo notare come i primi due commi descrivono le caratteristiche di un reato comune uni personale ( con la possibilità di un concorso tra soggetti ex articolo 110 CP), sussidiario (rispetto all’articolo 643 CP), un reato di contratto visto che il bene giuridico tutelato ed integrità patrimoniale, a dolo generico ( come vedremo successivamente dedotto da una sentenza della Cassazione).1. Nel dettato normativo il chiunque presuppone la possibilità che qualsiasi cittadino possa scommettere il reato di usura ricadendo così all’interno della categoria del reato comune. In dettaglio il comma 5 del suddetto articolo, come aggravante, è punito il colpevole che agisce nell’esercizio della professione; in questo caso assume le vesti di reato proprio, dando vita così a una specifica sottoclasse: usura bancaria.2. Con riferimento ai soggetti attivi coinvolti nel reato di usura bancaria è facile dibattersi in un istituto di credito ( erogatore), l’intermediario finanziario ( operatore funzionario) ed il richiedente mutuo. 3. La richiesta del mutuo viene sottoposta al vaglia dell’istituto creditizio, al fine di scongiurare eventuali forme di usura cosiddetta presunta precisiamo che esistono due forme di usura una presunta e l’altra definita in concreto. Per usura presunta si intende il caso in cui la banca concede un mutuo anche se a un tasso sotto soglia ma con interessi sproporzionati rispetto alla capacità economico finanziaria del debitore. Tale inciso viene enucleato All’articolo 644 cp, comma 3: “ sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite,[…] risultando comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, […] quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.Ulteriore distinzione tra le varie tipologie di reato questione e la differenza tra usura genetica ed usura sopravvenuta. Nell’usura genetica il contratto, con la promessa, sancisce il momento in cui viene consumato il delitto. Non vengono altresì considerati i versamenti effettuati in un tempo successivo alla pattuizione, ma sì istituiscono quali avvio per il cronometro prescrizionale. Specificatamente è possibile parlare non tanto di un reato continuato, ma di un reato ha consumazione prolungata; l’affermazione viene confermata da una sentenza della Cassazione e precisamente la sentenza numero 53479 del 2017 dove la Corte afferma: «ha ormai abbandonato l’orientamento che attribuiva all’usura la natura di reato istantaneo, sia pure con effetti permanenti, e ha affermato che, in tema di usura, qualora alla promessa segua – mediante la rateizzazione degli interessi convenuti – la dazione effettiva di essi, questa non costituisce un post factum penalmente non punibile, ma fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante e segna, mediante la concreta e reiterata esecuzione dell’originaria pattuizione usuraria, il momento consumativo “sostanziale” del reato, realizzandosi, così, una situazione non necessariamente assimilabile alla categoria del reato eventualmente permanente, ma configurabile secondo il duplice e alternativo schema della fattispecie tipica del reato, che pure mantiene intatta la sua natura unitaria e istantanea, ovvero con riferimento alla struttura dei delitti cosiddetti a condotta frazionata o a consumazione prolungata».4. Per quanto concerne la configurazione del dolo è utile richiamare la pronuncia da parte della Corte di Cassazione nella sentenza numero 49318 del 2016 ritiene infondate le censure proposte dal ricorrente e si riporta ad un risalente filone giurisprudenziale, formatosi nella vigenza della vecchia formulazione dell’art. 644 c.p., secondo il quale il dolo eventuale non potrebbe mai connotare soggettivamente il delitto di usura. Ciò in quanto tale tipo di dolo postulerebbe una pluralità di eventi (conseguenti all'azione dell'agente e da questi voluti in via alternativa o sussidiaria nell'attuazione del suo proposito criminoso) che invece non si verificherebbero nel reato de quo, nel quale vi sarebbe l'attingimento dell'unico evento di ottenere la corresponsione o la promessa di interessi o vantaggi usurari, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile NORMA IN BIANCOVv l’articolo 644 CP, comma 3, costituisce il ponte tra il codice penale e la legge 108 del 96; nel dettaglio il codice delega la legge la fissazione del limite oltre il quale l’interesse assume l’accezione “usurario”. La legge 108 del 96 nell’articolo due comma uno indica con cadenza trimestrale la fissazione del cosiddetto tasso effettivo globale medio (TEGm) stabilito dal MEF; vv al comma quattro viene esplicitato il calcolo per ottenere il valore soglia, considerando anche la suddivisione nelle varie categorie creditizie. Tale valore è desunto Dall’aumento del 25% del TEGm al cui risultato vengono sommati quattro punti percentuali. Se la differenza tra il TEGm ed il valore soglia supera l’otto percento allora si parlerà chiusura cosiddetta oggettiva, proprio perché desunta attraverso un calcolo matematico. Diversamente l’usura soggettiva vieni a configurarsi dalla misura della capacità economico finanziaria del richiedente denaro, confermato dalla formula dell’articolo 644 CP comma tre. È giusto considerare che il valore soglia concordato per legge e comprensivo di commissione spese, escludendo imposte e tasse (comma 4). Nel comma 5 dell’articolo 644 CP è presente elencazione delle aggravanti; nello specifico aumento di pena previsto nella forbice che va da 1/3 sino alla metà nel caso in cui si presentino determinate circostanze: 1. se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;2. se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;3. se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;4. se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;5. se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione La disamina si conclude all’ultimo comma trattando l’argomento della confisca: “sempre applicata in caso di condanna”.
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22 mar. 2023 • tempo di lettura 8 minuti
La responsabilità all'intero del codice civile indica un regime tradizionalmente ripartito a seconda che si tratti di responsabilità contrattuale, ossia conseguente alla violazione di obbligazioni di fonte negoziale, ovvero di responsabilità extracontrattuale o aquiliana, associata al compimento da parte del soggetto agente di un fatto illecito produttivo di danno ingiusto e dunque fonte di obbligazione risarcitoria.A ragione di ciò, l'art. 1173 c.c. individua le fonti delle obbligazioni nel contratto, fatto illecito ed in qualsiasi altro atto o fatto idoneo a produrle, in conformità all'ordinamento. Con ciò, la norma citata accoglie un sistema aperto di fonti, discostandosi dalla quadripartizione rinvenibile nel Corpus Iuris Civilis dell'Imperatore bizantino Giustiniano, che all'uopo distingueva infatti i contratti e i quasi contratti dai delitti ed i quasi delitti, tutti fonti di obbligazioni.Le variae causarum figurae, di gaiana memoria, suggellano un sistema tendenzialmente aperto, che quindi ammette fonti cc.dd. atipiche delle obbligazioni civili.La responsabilità da contatto sociale rientra nell'alveo di responsabilità contrattuale, intesa quale conseguenza dell'inosservanza di obbligazioni di matrice negoziale appunto, ma nello stesso tempo se ne discosta per via dell'assenza di un contratto corrente tra le parti.La caratteristica fondamentale della responsabilità da contatto sociale consiste, dunque, nella relazione giuridica che sorge e che risulta priva di obblighi di prestazione, ma connotata da obblighi di protezione che vanno oltre il generico divieto del neminem laedere, assumendo un contenuto, oltreché negativo, anche positivo.Nell’affermare che qualsiasi fatto doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno, la norma di cui all’art. 2043 c.c. altro non fa che richiamare il fatto illecito civile sulla falsariga del reato, tanto da prendere in prestito dal diritto penale alcune nozioni rinvenibili all’interno del codice Rocco del 1930, quale la nozione di colpa, intesa come negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, ex art. 43 n. 3 c.p.Un altro elemento mutuato dal codice penale, e che riguarda specificamente il fatto illecito aquiliano, è il nesso di causalità materiale, identificato nella relazione causale diretta fra la condotta del soggetto agente e l’evento dannoso che ne deriva, la cui nozione, appunto, si rinviene all’art. 40 c.p. secondo cui infatti “nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto dalla legge come reato, che l’evento dannoso o pericoloso, da cui discende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.”Invero tale nozione è alla base della nota teoria condizionalistica, che tante questioni problematiche ha suscitato, specie con riferimento al pericolo di un regresso all’infinito: infatti, secondo la teoria in parola, per individuare il nesso di causalità materiale tra la condotta e l’evento è necessario verificare, attraverso un giudizio prognostico, che la condotta posta in essere dall’agente abbia effettivamente costituito la condicio sine qua non dell’evento dannoso, come in concreto verificatosi tanto da escludere il nesso causale ove eventi sopravvenuti siano stati essi stessi sufficienti a determinare l’evento medesimo (art. 41 c.p.). Tale assunto potrebbe invero condurre a conclusioni aberranti, sino a comprendere nell’alveo della causalità diretta condotte remote, che però si assumono come presupposto dell’evento (come la madre dell’assassino per averlo messo al mondo).A ben vedere, come in ambito penale, così per quel che concerne il fatto illecito civile è necessario operare alcuni correttivi, come elaborati dalla migliore giurisprudenza di legittimità sul punto, in tema di causalità adeguata, che appunto tende a ricercare, nell’ambito dei presupposti astratti dell’evento dannoso, quelle condizioni che ne costituiscono in un rapporto causalmente orientato il fattore principale.Non si può non rinvenire in ogni caso nel principio di legalità uno degli aspetti differenziali di maggior momento tra il fatto illecito civile, produttivo di danno e perciò fonte di obbligazione risarcitoria, ed il reato. Tanto è vero che proprio in ossequio a quanto dispone l’art. 25, comma 2 Cost., nessuno può essere punito per un fatto che secondo la legge del tempo in cui fu commesso non costituiva reato, con pedissequa tipicità delle fattispecie incriminatrici a rilevanza penale, rispetto al fatto illecito civile, appunto di per sé atipico.Dunque, la responsabilità da contatto sociale si pone quale species del più ampio genus della responsabilità ex art. 1218 c.c., con applicazione anche per tale regime di responsabilità del criterio di riparto dell’onere della prova più favorevole per il creditore danneggiato, che non dovrà dimostrare altro che la legittimità del titolo o della fonte del proprio diritto, essendo sempre sulla controparte l’onere della prova circa l’esatto adempimento ovvero l’impossibilità sopravvenuta di adempiere per causa a lui non imputabile. Tra gli altri benefici, normalmente connessi al regime di responsabilità in esame vi è senz’altro il termine di prescrizione del relativo credito decennale ordinario, anziché quinquennale breve.In tema di responsabilità sanitaria, la teoria del contatto sociale qualificato è stata al centro di una lunga evoluzione giurisprudenziale, che ha condotto gradualmente all’approvazione della c.d. Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017), che ha rivisto l’intero regime di responsabilità sanitaria, intesa come responsabilità gravante sui medici, personale infermieristico ed in genere operatori o professionisti sanitari, al fine di porre un argine alla pratica della c.d. medicina difensiva, che incide gravemente sull’ammontare complessivo della spesa pubblica sanitaria.Alla luce di ciò, l’intervento riformatore del 2017 ha inciso sul regime di responsabilità medica, mantenendo da un lato la disciplina della responsabilità contrattuale rispetto a talune fattispecie negoziali, come il contratto di ospedalità, che si possono ipotizzare nei rapporti tra il paziente e la struttura sanitaria, financo rispetto agli operatori che ivi prestano attività professionale. Al contrario, rispetto al medico od al singolo esercente professione sanitaria, si configura una fattispecie di responsabilità extracontrattuale, con la conseguenza che il preteso danneggiato sarà vincolato all’ordinario regime di riparto dell’onere probatorio, normalmente riscontrabile in tema di responsabilità aquiliana, dovendo egli appunto dimostrare l’illiceità della condotta concretamente posta in essere dal preteso danneggiante, l’imputabilità della stessa almeno a titolo di colpa, se non addirittura a titolo di dolo, ed infine il nesso di causalità materiale tra la condotta e l’evento dannoso, in combinato col nesso di causalità giuridica corrente tra l’eventus damni e le conseguenze concretamente risarcibili.A ciò si aggiunge il fatto che nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative o riabilitative, gli esercenti professione sanitaria sono tenuti a seguire le buone pratiche clinico-assistenziali, che vengono fissate a cadenza periodica sotto l’egida del Ministero della Salute ovvero, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali (art. 5 L. 24/2017).Da ciò, altresì, discende che tutte le strutture sanitarie devono obbligatoriamente munirsi di copertura assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e che il danneggiato, ovviamente in un’ottica altamente garantista, ha il diritto di agire per il risarcimento del danno direttamente nei confronti della Compagnia assicurativa, cui spetterà il diritto di rivalsa nei confronti della struttura o dell’ente assicurato.Il diritto di rivalsa è riconosciuto anche alla stessa struttura sanitaria che abbia assolto interamente l’obbligazione risarcitoria per malpractice del professionista che abbia operato al suo interno, sebbene, in tal caso, il risarcimento è limitato ai soli casi di dolo o colpa grave, con conseguenze esclusione di colpa lieve o lievissima. Per di più, in caso di colpa grave, la rivalsa a fronte dell’obbligo risarcitorio è limitato al triplo del maggior valore tra il reddito professionale conseguito dall’operatore nell’anno in cui si colloca la condotta lesiva e quelli conseguenti negli anni immediatamente precedente e successivo, sempre tenendo conto che l’azione di rivalsa della struttura medesima è soggetta al termine decadenziale di un anno dal pagamento.Dunque, nel campo della responsabilità sanitaria, e della responsabilità medica in particolare, l’operatività del regime della responsabilità da contatto sociale qualificato è stata progressivamente erosa dagli interventi normativi in materia. Un altro esempio tuttavia assai rilevante e frequente in tema di contatto sociale è ravvisabile nei rapporti tra i genitori esercenti potestà e l’insegnante operatore di un istituto scolastico, ove il figlio minore abbia riportato lesioni autoinflitte nel corso dell’attività scolastica e delle ore in cui è affidato alla sorveglianza dell’Istituto.Se da una parte, infatti, rispetto all’Istituto scolastico non può che inquadrarsi un regime di responsabilità contrattuale, in ragione del negozio concluso a seguito dell’accettazione della domanda di iscrizione del minore, dall’altra nel rapporto giuridico profilabile tra genitori ed insegnante, pur non essendoci alcun contratto corrente, lo stesso docente risponde altresì a titolo di responsabilità da contatto sociale qualificato, in ragione del particolare affidamento riposto dai genitori esercenti potestà nello svolgimento delle attività formative per le quali era stato assegnato alla vigilanza ed alla cura dell’insegnante stesso e per esso dell’Istituto cui appartiene.In tal senso, sicuramente, si permette ai soggetti anzidetti di beneficiare di un regime di responsabilità di maggior favore, almeno sul piano del riparto dell’onere probatorio, dovendosi escludere categoricamente che sia configurabile un regime di responsabilità extracontrattuale ovvero a carico dell’Istituto a titolo di responsabilità oggettiva per fatto altrui ex art. 2049 c.c. (in tema di responsabilità di padroni e committenti per i danni prodotti da domestici o commessi) ovvero ex art. 2048, c. 2 c.c. in tema di responsabilità dei precettori e maestri d’arte per i danni cagionati da fatto illecito dei loro allievi o apprendisti, che si avvicina al modello di responsabilità oggettiva aggravata per il semplice fatto che lo stesso codice ammette esonero di responsabilità ove provino di non aver potuto impedire l’evento (c.d. caso fortuito tale cioè da recidere qualsivoglia nesso causale).
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10 mar. 2022 • tempo di lettura 4 minuti
A differenza della simulazione contrattuale, il matrimonio simulato è un atto voluto, poiché le parti vogliono effettivamente conseguire lo status coniugale sia pure per la realizzazione di fini ad esso estranei.Mentre il contratto simulato è inefficace, il matrimonio simulato, nonostante il patto di non esecuzione dei diritti e degli obblighi da esso discendenti, è soltanto annullabile ed è suscettibile di sanatoria.In una prospettiva di valorizzazione del consenso e di certezza nel far corrispondere la realtà effettiva dei rapporti coniugali e dei relativi status giuridici, l’articolo 123 c.c. consente l’impugnazione del matrimonio (o dell’unione civile tra persone dello stesso sesso) contratto dagli sposi che abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e non esercitare i diritti da esso discendenti.La norma è stata introdotta per far fronte a quei casi in cui il matrimonio avesse svolto una “funzione umanitaria di salvataggio” di persone esposte a persecuzioni; rientrano nell’ambito del matrimonio simulato anche il matrimonio di compiacenza, celebrato per soddisfare un desiderio del genitore in fin di vita; il matrimonio per l’acquisto di punteggi in vista dell’assegnazione di un alloggio e dell’ottenimento di un posto di lavoro; il matrimonio celebrato per assicurare alla donna un’adeguata sistemazione economica. 1. In cosa consiste l’accordo simulatorio?2. Chi ha la legittimazione ad agire e qual è il termine di decadenza?3. Come si prova la simulazione?4. Simulazione, divorzio e separazione1 – In cosa consiste l’accordo simulatorio?Con il matrimonio simulato l’intento degli sposi è quello di creare, attraverso la celebrazione del matrimonio, una situazione apparente in ordine all’attuazione dei diritti e degli obblighi che ne formano il consenso tipico. Il consenso prestato dagli sposi non esprime la reale volontà delle parti ma viene prestato per motivi che esulano dalle finalità proprie del matrimonio.L’accordo simulatorio deve essere precedente alla celebrazione del matrimonio, ovvero gli sposi devono essere preventivamente accordati nel senso di escludere gli effetti propri del matrimonio.Tale accordo simulatorio deve riguardare l’insieme dei diritti e dei doveri propri del rapporto coniugale e non solo singoli obblighi o diritti.Pertanto, la simulazione parziale non produce alcun effetto invalidante sul matrimonio. I motivi che hanno indotto gli sposi alla celebrazione del matrimonio sono del tutto irrilevanti, ma l’irrilevanza di tali motivi posti alla base dell’accordo si arresta di fronte alle ipotesi in cui le nozze costituiscano lo strumento per eludere norme di rilevanza pubblicistica, come quelle in materia di immigrazione o di cittadinanza. 2 - Chi ha la legittimazione ad agire e qual è il termine di decadenza?La legittimazione a far valere la simulazione spetta soltanto ai coniugi, anche se tale soluzione è criticabile in quanto il negozio matrimoniale può essere anche strumentalizzato anche in danno di terzi o in frode alla legge, per cui, secondo una parte minoritaria della dottrina, la legittimazione attiva spetta anche al p.m. e, più in generale, a qualunque interessato.Il secondo comma dell’articolo 123 c.c. al fine di conciliare l’impugnazione per simulazione con l’esigenza della certezza dei rapporti giuridici inerenti agli status stabilisce che l’azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima. Quanto alla convivenza come coniugi, non è sufficiente la semplice coabitazione sotto lo stesso tetto ma è necessaria quella consuetudine di vita coniugale, stabile e continua nel tempo, esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti fatti specifici e comportamenti dei coniugi, che i coniugi stessi avevano inizialmente escluso con l’accordo simulatorio.Non è prevista una durata minima della convivenza.3 - Come si prova la simulazione?La prova dell’accordo simulatorio può essere fornita con ogni mezzo: diversamente da quanto previsto in materia contrattuale ex art. 1417 c.c., è ammessa la prova testimoniale ma non la confessione e il giuramento, visti i profili di indisponibilità che governano il matrimonio.Eventuali dichiarazioni scritte dovranno essere valutate con particolare attenzione, al fine di impedire facili strumentalizzazioni dell’azione in esame, atte a liberarsi di un matrimonio non più voluto.4 - Simulazione, divorzio e separazioneNel caso in cui l’incosumazione del matrimonio sia stata dai nubendi preordinata prima delle nozze, come avviene qualora il matrimonio sia simulato perché, ad esempio celebrato al solo fine di far acquistare alla moglie la cittadinanza italiana, è possibile ricorrere a due diversi rimedi per far venire meno il vincolo formale: a) dedurre l’invalidità del matrimonio per simulazione, da esprimere nel termine di decadenza di cui all’art. 123 c.c.; b) il divorzio per inconsumazione ex art. 3, n. 2, lett. f), L. 898/1970, che può essere fatto valere anche quando sia già maturato il termine di decadenza previsto per l’azione di simulazione.Nel procedimento di separazione personale, l’esistenza di un accordo simulatorio, con l’intesa dei coniugi di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti discendenti dal matrimonio, può assumere rilevanza, ai fini dell’addebito della separazione sotto il profilo soggettivo, quale ragione del convincimento in buona fede del coniuge di non essere soggetto a detti obblighi.
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