Generalità false al controllore: cosa si rischia

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Pubblicato il 25 ott. 2021 · tempo di lettura 4 minuti

Generalità false al controllore: cosa si rischia | Egregio Avvocato
Viaggiare su un mezzo pubblico sprovvisti di biglietto integra un illecito amministrativo, passibile di una comune contravvenzione. Ciò vale per qualsiasi mezzo pubblico, sia che si tratti di treno, di autobus o di metropolitana. Ma cosa succede nel caso in cui il viaggiatore non solo sia sprovvisto di biglietto, ma anche di documenti, e alla richiesta del controllore di fornire le proprie generalità risponda con dei dati non corrispondenti al vero?


  1. Il fatto: viaggiare senza biglietto ed essere interrogato dal controllore
  2. Il reato: art. 495 c.p., false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri
  3. La casistica: i provvedimenti adottati in Romagna


1 - Il fatto: viaggiare senza biglietto ed essere interrogato dal controllore


Per utilizzare i mezzi pubblici di una città, che siano autobus, metropolitane, treni o altro, è pacifico che bisogna pagare un biglietto. Tutti i consociati in questo modo partecipano attivamente al benessere comune: si paga un servizio per ottenere il massimo da quello stesso servizio. 

Ne consegue che utilizzare i mezzi pubblici senza pagare il biglietto, oltre ad essere una condotta immorale, è anche una condotta passibile di sanzione: la condotta del viaggiatore senza biglietto integra un illecito amministrativo che viene punito con una comune contravvenzione. 

Nel momento in cui il controllore trova un passeggero senza biglietto è tenuto ad interrogarlo al fine di conoscere le sue generalità, così da compilare il verbale della multa. È possibile però che il viaggiatore non abbia con sé i documenti, non essendo tenuto a portarli con sé, e che dunque il controllore si debba fidare di quanto dichiarato dal viaggiatore stesso. Il controllore, infatti, non ha il potere di perquisire il privato per controllare se davvero è sprovvisto di documenti o meno, ma deve limitarsi ad interrogare il soggetto senza biglietto e compilare il modulo della multa con le generalità che gli vengono fornite.

Nel caso in cui le generalità fornite siano false, viene integrato il reato di false attestazioni a pubblico ufficiale, punito dall’art. 495 c.p. 

Prima di vedere cosa comporta la commissione di questo reato, bisogna sottolineare che per parlare di falsa dichiarazione è necessario che questa segua un’interrogazione da parte del pubblico ufficiale: il mero silenzio e le dichiarazioni spontanee non costituiscono reato. Si può parlare di interrogazione soltanto se avviene in forma scritta tramite compilazione di moduli dell’ufficio a cui appartiene il pubblico ufficiale (si pensi, appunto, ad una contravvenzione sul treno).


2 - Il reato: art. 495 c.p., false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri


L’articolo in esame stabilisce che «Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni».

Non importa qual è il dato connotato da falsità: il reato viene commesso sia che si tratti del nome e cognome, sia che si tratti dell’indirizzo, o comunque di qualsiasi altro dato personale che viene richiesto dal controllore. Basta un solo dato sbagliato per fare scattare il reato.

Fondamentale per l’integrazione del reato in esame è la qualifica di pubblico ufficiale che viene rivestita dal controllore del mezzo. Invero, il reato di false dichiarazioni punito dall’art. 495 c.p. può essere integrato solo se le false generalità vengono fornite ad un soggetto che riveste una funzione pubblica; se le generalità false vengono fornite ad un soggetto privato, tale condotta non ha alcuna rilevanza penale.

Più volte la Corte di Cassazione è intervenuta in merito, specificando che la figura del funzionario accertatore delle aziende di trasporto deve essere qualificata in termini di pubblico ufficiale. Questi, infatti, sono tenuti a provvedere alla constatazione dei fatti e alle relative verbalizzazioni nell’ambito delle attività di prevenzione e di accertamento delle infrazioni relative ai trasporti. L’azienda che si occupa di trasporti svolge una pubblica funzione, e il controllore non svolge le mansioni solo esecutive di un qualsiasi dipendente, ma, avendo l’incarico di accertare le infrazioni, svolge un’attività intellettiva.


3 - La casistica: i provvedimenti adottati in Romagna


Degno di nota è quanto avvenuto in Romagna. A fronte di un esame delle multe che sono state fatte dai controllori che lavorano per conto di Start – gestore del trasporto pubblico urbano ed extraurbano in Romagna – è stata rilevata una particolarità: su 45.000 verbali compilati in un anno, circa un terzo è da riferire a persone che non solo erano salite a bordo senza ticket, ma che avevano pure fornito nomi e cognomi che non corrispondevano alla loro identità. Peraltro, spesso le generalità false sono quelle di altre persone in carne ed ossa, incolpevoli vittime dell’altrui inciviltà. 

Start Romagna è corsa dunque ai ripari ed è stato deciso che nelle tre province di Rimini, Forlì e Cesena saranno scattate fotografie al viso delle persone che, al momento della compilazione del verbale, affermeranno di non avere con sé un valido documento di riconoscimento. Il controllore scatterà le foto con uno smartphone, le immagini saranno collegate al verbale e in caso di disconoscimento del documento saranno utilizzate nell’iter di riscossione e a tutela della persona eventualmente e ingiustamente coinvolta, ovvero quella le cui generalità sono state fornite in sostituzione di quelle del trasgressore. 

Questa procedura è già in uso in altre città e Regioni in cui è stata accertata una forte tendenza da parte dei trasgressori delle regole di viaggio a fornire nomi e cognomi falsi o di altre e incolpevoli persone fisiche.


Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo

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Con lo sviluppo delle nuove tecnologie e delle nuove modalità di comunicazione online, negli ultimi anni, si è assistito ad un considerevole sviluppo di nuove condotte di violenza online o “cyber violenza”, tra le quali “cyber stalking”, “cyber bullismo” e “revenge porn”.L’articolo 612 ter c.p. è stato introdotto con la L.69/2019 per andare a contrastare il fenomeno del c.d. revenge porn, ma in realtà offre una protezione più ampia della privacy sessuale. Collocato significativamente a fianco del reato di stalking (art. 612 bis c.p.) la fattispecie è stata introdotta per andare a punire quella particolare forma d’interferenza nella vita privata, consistente nella pubblicazione arbitraria d’immagini o video a carattere sessuale del proprio partner (porn), come forma di ritorsione per l’interruzione della relazione sentimentale (revenge). La norma si compone di cinque commi distinti: i primi due descrivono le caratteristiche della diffusione illecita di materiali sessualmente espliciti, a seguire i commi 3 e 4 individuano delle aggravanti specifiche, chiude il gruppo la disposizione che regola la procedibilità del reato.Quale condotta viene punita?Chi è il soggetto attivo e la persona offesa?Qual è l’elemento soggettivo del reato?Come avviene la procedibilità?1 – Quale condotta viene punita?La norma in esame punisce due condotte distinte che si differenziano per le modalità con le quali il soggetto attivo è entrato in possesso delle immagini inviate, consegnate, cedute, pubblicate o diffuse.In sostanza, si punisce qualsiasi comportamento capace di trasmettere ad altri immagini o video sessualmente espliciti. Commettono il reato, infatti, le persone che alternativamente: a) realizzano o sottraggono (oppure contribuiscono a farlo) le immagini o i video; b) hanno ricevuto o acquisito in altro modo tali materiali intimi (c.d. secondi distributori). A seconda delle modalità di acquisizione cambia l’elemento soggettivo del reato.Le condotte punibili sono abbastanza ampie e comprendono sia le ipotesi di trasferimento delle immagini tra due persone, anche senza l’utilizzo della rete internet, sia la pubblicazione di fotografie o video su siti internet, social network e altre piattaforme online. La diffusione può spaziare dalla semplice iniziale cessione a una cerchia di amici o conoscenti fino alla distribuzione a un’ampia platea di destinatari tramite chat di messaggistica istantanea. Per integrare il reato è richiesta l’esplicita connotazione sessuale del materiale: occorre, infatti, che le foto e i video siano stati creati in un contesto di riservatezza. 2 - Chi è il soggetto attivo e la persona offesa?Soggetto attivo del reato può essere chiunque, mentre, la persona offesa è il soggetto rappresentato nelle immagini o nel video e senza il cui consenso tale materiale viene fatto circolare. Se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, la pena è aumentata.Se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza, la pena è aumentata da un terzo alla metà.3 - Qual è l’elemento soggettivo del reato?In caso di realizzazione o sottrazione del materiale è sufficiente il dolo generico ovvero che il soggetto attivo compia consapevolmente tale condotta.Nell’ipotesi di ricezione e acquisizione in altro modo dei dati sensibili di natura sessuale invece è richiesta espressamente la volontà di arrecare danno alla persona rappresentata nelle immagini o nei video, è richiesto quindi il dolo specifico.4 - Come avviene la procedibilità?Il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di 6 mesi.Si procede d’ufficio nei seguenti casi: a) la persona offesa è in condizione di inferiorità fisica o psichica oppure una donna in stato di gravidanza; b) il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere di ufficio.La remissione della querela può essere soltanto processuale: ciò evita che la vittima possa essere indotta a rimettere la querela attraverso minacce o inedite pressioni.La volontà della persona offesa deve essere effettivamente valutata dal pubblico ufficiale al quale dichiara di voler rimettere la querela.

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In Italia, il reato di revenge porn è disciplinato dall'articolo 612-bis del Codice Penale, che prevede la seguente incriminazione:"Chiunque diffonde, con qualsiasi mezzo, immagini o sequenze audiovisive idonee a ledere l'onore o la reputazione della persona rappresentata, ovvero a violare la privacy della stessa, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.Se il fatto è commesso nei confronti di persona offesa dal reato di violenza sessuale di cui agli articoli 609-bis, 609-ter o 609-quater, la pena è della reclusione da uno a sei anni.Salve le ipotesi di cui all'articolo 617, primo comma, la stessa pena si applica a chiunque detiene, acquista o si procura immagini o sequenze audiovisive di cui al primo comma."In sostanza, il reato di revenge porn consiste nella diffusione, con qualsiasi mezzo, di immagini o sequenze audiovisive idonee a ledere l'onore o la reputazione della persona rappresentata, ovvero a violare la sua privacy. La pena prevista per questo reato va dalla reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000. La pena può essere aumentata se il fatto è commesso nei confronti di una persona già offesa dal reato di violenza sessuale. Inoltre, è prevista la stessa pena per chiunque detiene, acquista o si procura immagini o sequenze audiovisive di revenge porn.Il revenge porn è una forma di violenza sessuale digitale che consiste nella diffusione di immagini o video intimi di una persona senza il suo consenso. Spesso, le immagini o i video sono stati originariamente scattati o registrati durante una relazione intima consensuale, ma vengono divulgati dopo la fine della relazione o in seguito ad una vendetta o un ricatto.Il revenge porn si manifesta attraverso la pubblicazione di immagini o video intimi su internet, sui social network, sui siti di condivisione di file o tramite messaggi privati. La vittima può essere individuata attraverso il nome completo, l'indirizzo, il luogo di lavoro o altre informazioni personali.Per difendersi dal revenge porn, è importante adottare alcune misure preventive, come non condividere immagini o video intimi con altre persone e proteggere la propria privacy sui social network e sui siti di incontri. In caso di divulgazione di immagini o video intimi, la vittima deve raccogliere prove della diffusione, come screenshot, e rivolgersi alle autorità competenti per segnalare l'accaduto e denunciare il reato.Le soluzioni per affrontare il revenge porn possono variare a seconda del caso specifico. In alcuni casi, la vittima può ottenere la rimozione delle immagini o dei video dalla piattaforma su cui sono stati pubblicati. In altri casi, può essere necessario ricorrere alla via legale per ottenere giustizia e risarcimento.In Italia, il revenge porn è considerato un reato e viene punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e una multa da 1.000 a 10.000 euro. Inoltre, il responsabile è tenuto al risarcimento dei danni causati alla vittima. La legge prevede anche la possibilità di ricorrere alla procedura del "diritto all'oblio", che consente di chiedere la rimozione delle informazioni personali diffuse in modo illecito su internet.

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