Come funziona una perquisizione?

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Pubblicato il 16 feb. 2022 · tempo di lettura 2 minuti

Come funziona una perquisizione? | Egregio Avvocato

La perquisizione, ex. art. 247 c.p.p., è un mezzo di ricerca della prova, consistente nella ricerca di una cosa da assicurare al procedimento o di una persona da arrestare. 

Essa può essere personale, quando vi è fondato motivo di ritenere che la persona nei cui confronti si agisce occulti su di sé il corpo del reato o le cose pertinenti al reato; locale, se vi è fondato motivo di ritenere che le cose menzionate si trovino in un determinato luogo o che possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso; informatica, quando vi è fondato motivo di ritenere che tracce pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico.


La perquisizione deve essere disposta con decreto motivato dell’autorità giudiziaria, che attesta la presenza di sufficienti indizi per procedervi; l’atto potrà essere eseguito dall’autorità stessa o essere delegato ad un ufficiale di polizia giudiziaria.

In particolare, nel corso delle indagini preliminari, la perquisizione è ordinata dal Pubblico Ministero; quando svolta, all’indagato eventualmente presente deve essere chiesto se è assistito da un difensore e se ne è privo occorre designarne uno d’ufficio.


È possibile che alla perquisizione proceda anche la polizia giudiziaria di propria iniziativa. Ciò però è legittimo solo nel caso in cui vi sia una situazione di flagranza di reato o di evasione.

Anche in tal caso, se è presente l’indagato, la polizia deve avvertirlo della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, che può anche intervenire nel compimento dell’atto. Successivamente, la polizia deve trasmettere il verbale della compiuta perquisizione al P.M. senza ritardo e questi, se ne sussistono i presupposti, procede alla convalida entro le 48 ore successive.


La perquisizione si svolge nell’osservanza di alcune formalità a tutela dei diritti Costituzionali della persona. Nel caso di perquisizione personale, in particolare, dovrà essere consegnata una copia del decreto, dando avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia (se prontamente reperibile e idonea). Le cose rilevanti rinvenute nel corso della perquisizione sono sottoposte a sequestro.

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Le circostanze del reato: classificazioni

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Le circostanze del reato sono elementi accidentali del reato, la cui presenza determina un incremento della pena o una diminuzione della stessa. Il reato è già perfetto anche in assenza di quell’elemento. Esistono diversi tipi di circostanze: circostanze comuni e circostanze speciali, a seconda che possano applicarsi a tutti i reati di parte speciale, o solo ad alcune fattispecie specifiche. Diversa è la distinzione tra circostanze ad efficacia comune e circostanze ad efficacia speciale: in questo caso le prime comportano un aumento o diminuzione di pena pari a 1/3; nella seconda categoria, invece, rientrano diverse fattispecie, e cioè le circostanze ad effetto speciale, le circostanze autonome e le circostanze indipendenti.In particolare, le circostanze ad effetto speciale, contemplate e definite dallo stesso legislatore, ex art. 63 c.p. “importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo”. Le circostanze autonome sono quelle per le quali muta il tipo di pena e la circostanza comporta il passaggio dalla pena pecuniaria a quella detentiva, o viceversa; lo stesso quando è previsto il passaggio dalla reclusione all’ergastolo.Infine, le circostanze indipendenti sono quelle circostanze che prevedono una nuova cornice edittale indicata in termini numerici; il legislatore indica il nuovo minimo della pena e il nuovo massimo della pena. Es: art. 434 c.p. (crollo o disastro ambientale). Queste ultime sono state oggetto di un’interessante trattazione giurisprudenziale, che sarà presto approfondito in un articolo ad hoc.

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Cosa succede se getto una carta o un mozzicone per strada?

12 gen. 2022 tempo di lettura 1 minuti

La legge n. 221 del 2015 ha modificato il d. lgs. 152 del 2006, il c.d. Testo Unico sulle norme in materia di ambiente, introducendo agli artt. 232-bis e 232-ter il divieto di abbandonare sul suolo, nelle acque o negli scarichi, rispettivamente, i mozziconi dei prodotti da fumo e i rifiuti di piccolissime dimensioni, come ad esempio gli scontrini, i fazzoletti di carta e le gomme da masticare.Tali norme sono poste al fine di preservare il decoro urbano e limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di tali prodotti. Lo smaltimento di questi prodotti è infatti complesso e duraturo, specie se avviene nelle acque, e per il tempo della loro permanenza essi continuano a produrre effetti negativi sull’ambiente. In caso di violazione di tali divieti, la condotta è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 150 euro, nel caso dei prodotti di piccole dimensioni, mentre è raddoppiata (da 60 fino a 300 euro) nel caso in cui si gettino per strada i mozziconi. La sanzione diventa più elevata nel caso in cui il soggetto getti i rifiuti in questione mentre si trovi alla guida di un veicolo.Il “Nuovo codice della strada”, d. lgs. n. 285 del 1992, prevede infatti all’art. 15, lett. f bis), il divieto di «insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento». La violazione di tale divieto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 106 a 425 euro.È infine prevista una sanzione specifica alla lett. i) del suddetto art. 15 per il caso in cui si getti dai veicoli in movimento qualsiasi cosa, che può andare da 25 a 100 euro.

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Rifiuti e rinunce nel diritto civile

12 gen. 2022 tempo di lettura 1 minuti

Il soggetto titolare di una situazione giuridica, di regola, possiede diversi tipi di poteri, tra i quali il potere di rifiutare e il potere di rinunciare ad un diritto inerente la propria sfera. Tali poteri sono espressione del principio di intangibilità della propria sfera giuridica: ogni soggetto è unico titolare e non può vedere modificata la propria situazione per mera volontà di altri soggetti, ma ha sempre il diritto di opporsi a qualsiasi interferenza.In primis, vi è il potere di rifiuto, cioè il potere di impedire una modificazione imposta da altri soggetti. Si distingue tra il rifiuto impeditivo, che interviene prima della eventuale modificazione, ed è volto ad impedire la suddetta interferenza (come avviene nel caso dell’art. 1333 c.c.); e il rifiuto eliminativo, volto a far venire meno una modifica già intervenuta (ad es. quello previsto ai sensi dell’art. 1411 c.c.) Diverso è il potere di rinuncia, cioè il potere di far venire meno un diritto che faceva già parte della propria sfera giuridica. Può essere una rinuncia abdicativa, mediante la quale il soggetto si limita a dismettere un diritto di cui era titolare (ad oggi è riconosciuta la rinuncia abdicativa anche avente ad oggetto diritti di proprietà); le eventuali conseguenze in questo caso sono dovute alla legge. Può aversi anche una rinuncia traslativa, con la quale il soggetto rinuncia ad un proprio diritto con il fine di trasferirlo ad un altro soggetto. Ed infine, una rinuncia liberatoria, mediante la quale il soggetto con la rinuncia al proprio diritto fa venire meno anche una obbligazione di cui era debitore (es. nel caso di diritti condominiali, ai quali sono legate le cd obbligazioni propter rem).

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È punibile il tentativo di stalking?

16 feb. 2022 tempo di lettura 2 minuti

Il c.d. stalking, cioè il reato di “atti persecutori”, previsto all’art. 612 bis del c.p., punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita e salvo che il fatto costituisca più grave reato.Il delitto di stalking è caratterizzato della relazione tra i singoli comportamenti dello stalker, che rilevano come una condotta persecutoria unitaria e causalmente orientata alla produzione di uno degli eventi tipici descritti dalla norma. Gli eventi in questione possono essere di danno (l’alterazione delle proprie abitudini di vita e il perdurante stato di ansia o di paura), o di pericolo (il fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva).Il delitto è comunque qualificabile quale reato abituale, perché è necessaria la reiterazione di più condotte – e anche “improprio” perché le singole condotte potrebbero costituire di per sé stesse autonomi reati, e di evento.Secondo la giurisprudenza più recente, ne consegue la ammissibilità logica e giuridica di configurare un tentativo di stalking, punibile ai sensi degli artt. 56 e 612 c.p., quando siano posti in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a realizzare uno degli eventi di danno o di pericolo indicati dalla norma incriminatrice, ma l’evento non si realizzi per cause indipendenti dalla volontà dell’agente.Tale fattispecie può verificarsi quando, ad esempio, per il carattere forte della vittima o la mancata percezione di alcune condotte materiali dello stalker  non si realizzino gli eventi descritti e non possa ritenersi consumato il reato, che si è pero configurato nella forma del tentativo.

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