Egregio Avvocato
Pubblicato il 16 feb. 2022 · tempo di lettura 2 minuti
La perquisizione, ex. art. 247 c.p.p., è un mezzo di ricerca della prova, consistente nella ricerca di una cosa da assicurare al procedimento o di una persona da arrestare.
Essa può essere personale, quando vi è fondato motivo di ritenere che la persona nei cui confronti si agisce occulti su di sé il corpo del reato o le cose pertinenti al reato; locale, se vi è fondato motivo di ritenere che le cose menzionate si trovino in un determinato luogo o che possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso; informatica, quando vi è fondato motivo di ritenere che tracce pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico.
La perquisizione deve essere disposta con decreto motivato dell’autorità giudiziaria, che attesta la presenza di sufficienti indizi per procedervi; l’atto potrà essere eseguito dall’autorità stessa o essere delegato ad un ufficiale di polizia giudiziaria.
In particolare, nel corso delle indagini preliminari, la perquisizione è ordinata dal Pubblico Ministero; quando svolta, all’indagato eventualmente presente deve essere chiesto se è assistito da un difensore e se ne è privo occorre designarne uno d’ufficio.
È possibile che alla perquisizione proceda anche la polizia giudiziaria di propria iniziativa. Ciò però è legittimo solo nel caso in cui vi sia una situazione di flagranza di reato o di evasione.
Anche in tal caso, se è presente l’indagato, la polizia deve avvertirlo della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, che può anche intervenire nel compimento dell’atto. Successivamente, la polizia deve trasmettere il verbale della compiuta perquisizione al P.M. senza ritardo e questi, se ne sussistono i presupposti, procede alla convalida entro le 48 ore successive.
La perquisizione si svolge nell’osservanza di alcune formalità a tutela dei diritti Costituzionali della persona. Nel caso di perquisizione personale, in particolare, dovrà essere consegnata una copia del decreto, dando avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia (se prontamente reperibile e idonea). Le cose rilevanti rinvenute nel corso della perquisizione sono sottoposte a sequestro.
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Egregio Avvocato
11 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
La Carta Nazionale dei Servizi dal punto di vista materiale è quella che più comunemente viene chiamata Tessera Sanitaria; la quale, tuttavia, acquista delle funzionalità maggiori e diverse dalla “comune” Tessera Sanitaria grazie al peculiare utilizzo che può esserne fatto. Infatti, mediante la Tessera Sanitaria registrata come CNS è possibile accedere e usufruire di tutti i servizi che la Pubblica Amministrazione fornisce in via digitale: sia i servizi erogati a livello nazionale, come quelli offerti dall'INPS, sia quelli regionali, come la consultazione del fascicolo sanitario elettronico, l’ottenimento di esenzioni da reddito, di sgravi per spese sanitarie, o ancora di ricette del SSN. Lo strumento della TS-CNS (Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi) si inserisce nel più ampio fenomeno di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, di cui garante è in particolare l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgId).L’utilizzo della Tessera Sanitaria come Carta Nazionale dei Servizi è molto semplice. È necessario recarsi presso un ufficio della Regione nella quale si risiede, dove verrà rilasciata una busta con il Personal Identification Number (PIN) per l’utilizzo come CNS. Per tale richiesta è necessario portare con sé solo la tessera sanitaria stessa e un documento di identità valido. Successivamente, per poterla utilizzare a casa come sistema di autenticazione è necessario dotarsi di un lettore di smartcard conforme allo standard internazionale. Non è necessario avere uno smartphone per utilizzare la CNS.Una volta effettuato il primo accesso, e completata la registrazione, si potrà utilizzare la CNS per usufruire dei servizi della Pubblica Amministrazione di cui si necessita.
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28 apr. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
L’istituto dello spoil system, caratterizza una parte del personale burocratico come di stretta estrazione fiduciaria, legandone l’ingresso e uscita dall’amministrazione all’avvicendamento dei diversi esecutivi.Quanti eseguono un ufficio in virtù dell’esercizio della prerogativa governativa di assunzione/ nomina discrezionale restano legati all’amministrazione da un rapporto di lavoro segnato geneticamente dalla previsione della sua cessazione al mutare dell’esecutivo.Di una forma di spoils system all’italiana, si è parlato in relazione al comma 8 dell’art. 19 D. lgs. 165/2001. Con specifico riguardo agli incarichi dirigenziali apicali delle amministrazioni statali, le cui funzioni risultano strettamente contigue con gli indirizzi politico- amministrativi espressi dagli organi politici. Tali incarichi apicali cessano automaticamente decorsi 90 giorni dal voto sulla fiducia ottenuto dal Governo subentrante. Non risulta inciso il sottostante rapporto del dirigente di ruolo, scaturente dal contratto a tempo indeterminato stipulato al momento dell’immissione in ruolo.Il meccanismo, quindi coinvolge i dirigenti professionali di ruolo e non comporta la perdita del rapporto di lavoro ma solo quella del temporaneo incarico in corso.A tale previsione va aggiunto il disposto di cui all’art. 14, co. 2 D. lgs. 165/200, secondo cui all’atto del giuramento del ministro, tutte le assegnazioni del personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione: “decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo ministro”.
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Egregio Avvocato
16 feb. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
I due istituti in esame sono caratterizzati, e di conseguenza accomunati, dal fatto di riconoscere al soggetto autore del reato la possibilità di espiare la pena in un luogo diverso dal carcere. Soprattutto negli ultimi anni, è stata fortemente sentita l’esigenza di introdurre nel sistema penale delle misure che evitassero un ulteriore ingolfamento ed affollamento delle strutture penitenziarie, già fortemente in difficoltà. La stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel 2013 ha condannato l’Italia (sentenza Torreggiani) per la situazione di sovraffollamento carcerario tale da rendere inumano e degradante il trattamento, andando quindi a violare l’art. 3 Cedu.Tuttavia, le pene sostitutive e le misure alternative alla detenzione, pur avendo in comune tale aspetto fondamentale di evitare il ricorso alla struttura detentiva, sono due istituti da tenere necessariamente distinti, in quanto espressione di due momenti processuali del tutto differenti. Le pene sostitutive sono previste dalla l. n. 681/1989 e si pongono quale sostituzione delle pene detentive brevi. Vengono applicate direttamente dal giudice della cognizione, il quale una volta affermata la responsabilità dell’autore, andrà ad applicare una pena sostitutiva, evitando l’ingresso in carcere del soggetto autore del delitto. Le pene sostitutive previste nel nostro ordinamento sono la semidetenzione, la libertà controllata e la pena pecuniaria.Diversamente, le misure alternative alla detenzione sono previste dalla legge sull’ordinamento penitenziario (l. n. 354/1975) e sono di competenza della magistratura di sorveglianza. Quest’ultima interviene in un secondo momento rispetto al giudice di cognizione, e va ad incidere su un giudicato già formato. Rispondono ad un’esigenza di rieducazione della pena, che trova espressione nel comma 3 dell’art. 27 della Costituzione, tale per cui le pene devono necessariamente avere una vocazione risocializzante e consentire delle occasioni di possibile rientro in società. Ciò che rileva è l’evoluzione della personalità del condannato. Tra le altre, le misure alternative alla detenzione maggiormente utilizzate nel nostro ordinamento sono l’affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà, la detenzione domiciliare, la liberazione anticipata.
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Egregio Avvocato
25 mar. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
L’art. 1385 c.c. prevede l’istituto della caparra confirmatoria. Si tratta di una sorta di acconto, e quindi di una somma in denaro, che può essere dato da una parte all’altra al momento di conclusione del contratto. In caso di adempimento la somma già versata a titolo di caparra viene imputata alla prestazione dovuta; in caso di inadempimento, invece, svolge una duplice funzione: da un lato rappresenta una somma forfettaria della liquidazione del danno, e dall’altro lato integra un’ipotesi di risoluzione stragiudiziale. Dall’art. 1385 co. 3 c.c. infatti emerge una alternatività tra risoluzione mediante caparra e risoluzione del contratto in via giudiziale: il soggetto creditore può decidere di non avvalersi della caparra, e avvalersi invece dei rimedi generali, tra cui la risoluzione (artt. 1453 e ss.).Ne consegue che è possibile attivare la caparra confirmatoria non a fronte di tutti i tipi di inadempimenti, ma a fronte dello stesso tipo di inadempimento che legittimerebbe il rimedio alternativo, cioè la risoluzione giudiziale, e quindi si tratta necessariamente di inadempimento di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.) Se così non fosse, non avrebbe senso che il legislatore abbia previsto la alternatività tra i due rimedi, e verrebbe inoltre tradita l’ulteriore funzione deflattiva che è riconosciuta alla caparra. La Cassazione a Sezioni Unite ha confermato questa impostazione, sostenendo che la vera alternativa non è tra le due risoluzioni, una costitutiva e una di accertamento, ma è tra il certo e l’incerto, e deve valere il principio per cui chi sceglie l’incerto perde per sempre il certo.
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