Egregio Avvocato
Pubblicato il 16 mar. 2022 · tempo di lettura 1 minuti
In particolare, a differenza di quanto avveniva in precedenza, oggi sia il diritto soggettivo sia l’interesse legittimo sono delle situazioni giuridiche meritevoli di essere tutelate, e l’interesse legittimo non deve essere considerato un quid minus rispetto al diritto soggettivo, ma invece una situazione giuridica soggettiva avente pari dignità. Questo è l’esito di una lunga evoluzione giurisprudenziale, che trova fondamento anche nel fatto che l’art. 24 della Costituzione ponga le due situazioni sullo stesso piano.
Tuttavia, qualche differenza comunque permane. Il diritto soggettivo, infatti, gode di una tutela assoluta e incondizionata, che non può essere in alcun modo sacrificata in favore dell’interesse pubblico. La giurisdizione preordinata alla sua tutela è quella ordinaria, e il giudice ordinario possiede il solo potere di disapplicazione del provvedimento amministrativo lesivo (artt. 4 e 5 Laac). L’interesse legittimo, invece, gode di una tutela relativa e condizionata: la Pubblica amministrazione ha il potere di sacrificare l’interesse del privato in favore di un interesse pubblico, e quindi legittimamente di non soddisfare la pretesa del privato. A fronte di un interesse legittimo, la giurisdizione si incardina dinanzi al giudice amministrativo, il quale ha dei poteri più incisivi rispetto al giudice ordinario, prima di tutti quello di annullamento del provvedimento.
Condividi:
Pubblicato da:
Egregio Avvocato
16 feb. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
L’art. 40 della Costituzione sancisce il diritto di sciopero, da esercitarsi nell’ambito delle leggi che lo regolano. È la principale forma di autotutela dei lavoratori, e si configura come un’astensione totale e concertata dal lavoro da parte di più lavoratori subordinati per la tutela dei propri interessi collettivi. Il diritto di sciopero non è soggetto ad alcuna limitazione, se non a quelle derivanti da norme che tutelano posizioni giuridiche concorrenti quali il diritto alla vita, il diritto alla salute, la libertà all’iniziativa economica.Una particolare disciplina è prevista per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, stabilita con la legge n. 146/1990, successivamente modificata dalla legge n. 83/2000. Sono essenziali quei servizi finalizzati a garantire i diritti della persona costituzionalmente tutelati, i quali sono tassativamente individuati: diritto alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione. Si evidenzia che ad essere tassativamente individuati sono i diritti della persona, e non anche i servizi pubblici essenziali finalizzati a garantire tali diritti: è quindi possibile includere nuovi servizi che tutelino però i diritti di rilevanza costituzionale previamente individuati.L’art. 2 della legge in esame dispone le condizioni affinché possa essere esercitato il diritto di sciopero nell’ambito dei servizi essenziali: è necessario adottare misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili; osservare un preavviso minimo non inferiore a 10 giorni; fornire informazioni alle utenze circa lo sciopero almeno 5 giorni prima dell’inizio; esperire un tentativo di conciliazione, vincolante e obbligatorio per le parti.
Continua a leggere
Scritto da:
Egregio Avvocato
16 feb. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
La giustizia riparativa, anche conosciuta come mediazione penale, è quel processo, utilizzato ai fini deflattivi, rivolto alla dimensione dualistica reo-vittima. Tale processo consente alle persone che subiscono un pregiudizio a causa di un delitto e alle persone responsabili di tale pregiudizio (autori del reato) di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall’illecito.Molteplici sono le spinte europeiste volte a incoraggiare gli Stati membri a sviluppare e utilizzare la giustizia riparativa nell’ambito dei propri sistemi penali (da ultimo la Raccomandazione UE n. 8/2018).La caratteristica principale della giustizia riparativa è quella di identificare il reato non più soltanto come un illecito commesso contro la società, o come un comportamento che incrina l’ordine costituito, ma invece come una condotta intrinsecamente dannosa e offensiva, che provoca un pregiudizio alla vittima, la quale assume un ruolo principe all’interno di tale processo. Per raggiungere la propria finalità, quale la riparazione del pregiudizio, è necessario che la partecipazione sia volontaria e non coatta, deve essere esplicitamente espresso il consenso di entrambe le parti, le quali potranno in ogni momento revocarlo. Fondamentale, inoltre, è la figura del facilitatore (o mediatore), il quale deve intervenire come parte terza, qualificata ed imparziale. Tale ruolo non può essere svolto dal giudice che decide sul fatto di reato, in quanto le dichiarazioni rese dalle parti durante la mediazione non possono essere utilizzate, né possono influenzare il procedimento penale.Nel sistema penale italiano si ritrovano degli aspetti di giustizia riparativa nell’ambito del procedimento minorile, ove si tiene conto del fatto che il soggetto autore dell’illecito ha una personalità ancora in formazione; nell’ambito del procedimento penale ordinario, mediante l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168 bis c.p.); e anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace (d.lgs. n. 274/2000), ove sono previsti gli istituti della mediazione (art. 29) e della estinzione del reato come conseguenza di condotte riparative (art. 35).
Continua a leggere
Scritto da:
Egregio Avvocato
31 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Si ha comunione ordinaria di beni quando la proprietà o un altro diritto reale di godimento su cosa altrui spettano in comune a più persone (art. 1100 c.c.). La comunione si caratterizza per il fatto che il potere di godimento dei comunisti riguarda l’intero bene (art. 1102 c.c.); la regola quindi è l’uso promiscuo. Invece, il potere di disposizione è limitato alla sola quota (art. 1103 c.c.): il singolo comunista può disporre ed alienare la singola quota, e non invece l’intero.Nel caso in cui si disponga dell’intero, di certo la proprietà non potrà essere acquistata immediatamente dal compratore, per effetto del contratto con solo uno dei comproprietari.Ci si chiede, tuttavia, se è possibile riconoscere un campo di validità e applicazione a tale contratto tra comunista e terzo, finalizzato ad alienare anche la quota degli altri comunisti. In merito sono state fornite diverse classificazioni, ed in particolare :Vendita di cosa altrui: il compratore acquista la proprietà solo nel momento in cui il venditore diviene pieno proprietario. Sarebbe quindi un contratto ad effetti reali differiti;Vendita di cosa parzialmente altrui: per la propria quota, tale vendita produce effetti immediati, mentre per la quota altrui, il venditore sarà obbligato a procurarne l’acquisto;Vendita all’esito divisionale: la vendita è sottoposta a condizione sospensiva, avente come evento la futura assegnazione di quel bene in proprietà piena ed esclusiva. La divisione si considera avente effetto retroattivo e natura dichiarativa;Negozi collegati: si tratta di una vendita vera e propria per la propria quota, e una promessa del fatto del terzo per la quota degli altri comunisti.
Continua a leggere
Scritto da:
Egregio Avvocato
14 nov. 2021 • tempo di lettura 0 minuti
In materia penale, il sequestro è una misura di natura cautelare che viene disposta in via preventiva in tre casi: -il sequestro probatorio: al fine di assicurare la conservazione di prove contro il pericolo di inquinamento -il sequestro conservativo: quando si teme che l’imputato disperda il suo patrimonio-il sequestro preventivo: quando si teme un nuovo utilizzo pericoloso del bene.La confisca, invece, ha natura ed effetti definitivi e viene applicata solitamente come pena accessoria all’esito di una sentenza di condanna.
Continua a leggere
Scritto da:
Egregio Avvocato
Non ci sono commenti