Egregio Avvocato
Pubblicato il 16 mar. 2022 · tempo di lettura 1 minuti
In particolare, a differenza di quanto avveniva in precedenza, oggi sia il diritto soggettivo sia l’interesse legittimo sono delle situazioni giuridiche meritevoli di essere tutelate, e l’interesse legittimo non deve essere considerato un quid minus rispetto al diritto soggettivo, ma invece una situazione giuridica soggettiva avente pari dignità. Questo è l’esito di una lunga evoluzione giurisprudenziale, che trova fondamento anche nel fatto che l’art. 24 della Costituzione ponga le due situazioni sullo stesso piano.
Tuttavia, qualche differenza comunque permane. Il diritto soggettivo, infatti, gode di una tutela assoluta e incondizionata, che non può essere in alcun modo sacrificata in favore dell’interesse pubblico. La giurisdizione preordinata alla sua tutela è quella ordinaria, e il giudice ordinario possiede il solo potere di disapplicazione del provvedimento amministrativo lesivo (artt. 4 e 5 Laac). L’interesse legittimo, invece, gode di una tutela relativa e condizionata: la Pubblica amministrazione ha il potere di sacrificare l’interesse del privato in favore di un interesse pubblico, e quindi legittimamente di non soddisfare la pretesa del privato. A fronte di un interesse legittimo, la giurisdizione si incardina dinanzi al giudice amministrativo, il quale ha dei poteri più incisivi rispetto al giudice ordinario, prima di tutti quello di annullamento del provvedimento.
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Egregio Avvocato
17 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Uno dei diritti fondamentali della democrazia italiana è il cd. diritto di elettorato passivo: il diritto di ogni cittadino di ricoprire cariche elettive. Di regola, chiunque gode del diritto di elettorato attivo (quindi, diritto di votare) detiene anche il diritto di elettorato passivo, e quindi il diritto di essere votato. Tale regola trova solo particolari eccezioni, come può accadere per le elezioni della Camera dei Deputati e quella del Senato, che richiedono dei requisiti di età particolari.Tuttavia, il diritto di elettorato passivo può anche subire delle limitazioni, a fronte delle quali viene di fatto impedita la possibile elezione del singolo soggetto. Una prima limitazione è quella della incandidabilità, cioè la inidoneità funzionale assoluta ad essere eletto, non rimovibile dall’interessato. Ciò avviene, ad esempio, nel caso in cui il soggetto che voglia ricoprire la carica di deputato o di senatore riporti una condanna definitiva per determinati reati (indicati dal decreto Severino, d. lgs. n. 235/2012).Una seconda limitazione è quella della ineleggibilità, dovuta alla particolare carica ricoperta dal soggetto che si vuole candidare, e che lo metterebbe in una posizione di vantaggio rispetto agli altri candidati o che porrebbe gli elettori in una situazione di pressione psicologica nell’espressione del voto.Infine, ultima limitazione è quella della incompatibilità, per la quale uno stesso soggetto non può ricoprire contemporaneamente due determinate cariche (es. è incompatibile lo status di parlamentare con quella di Presidente della Repubblica). Chi si trova in tale condizione deve optare per l’una o per l’altra carica.
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16 feb. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
I Patti Lateranensi sono atti bilaterali assimilabili ai trattati di diritto internazionale, non revocabili o modificabili unilateralmente, comprendenti tre documenti stipulati tra la Santa Sede e il Regno d’Italia in occasione della c.d. Conciliazione, l’11 febbraio 1929, nel Palazzo del Laterano di Roma. Essi includevano il Trattato, deputato a risolvere la “questione romana”, con il quale si creava lo Stato della Città del Vaticano e veniva riconosciuta la sovranità e giurisdizione esclusiva della Santa Sede sullo Stato medesimo; per converso, anche la Santa Sede riconosceva ufficialmente lo Stato Italiano con il Trattato. Venivano inoltre sancite per il Papa e la Santa Sede delle garanzie a natura reale e personale (ad esempio, la piena proprietà degli immobili e la sacralità e inviolabilità della persona del Pontefice). Il Trattato, inoltre, coerentemente con l’intento del governo fascista di dare una forte impronta confessionista dello stato, consapevole della rilevanza dell’utilizzo della religione cattolica quale strumento di controllo della popolazione, sanciva all’art. 1 che la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato – gli altri culti, fino alla svolta razziale, venivano comunque “tollerati”, purché non professanti principi o praticanti riti contrari all’ordine pubblico e buon costume.Unitamente, v’era il Concordato, volto a regolare le condizione della Religione e della Chiesa in Italia, disciplinando le cc.dd. res mixtae, cioè quelle materie di comune interesse, come ad esempio il matrimonio; e una Convenzione finanziaria, per regolare i rapporti finanziari, con la quale si riconobbe anche un indennizzo alla Santa Sede per la perdita del dominio spirituale e la spoliazione del patrimonio ecclesiastico avvenuta durante il risorgimento.Ad essi veniva data esecuzione con la legge 810 del 1929. Oggi la legge è ancora vigente solo relativamente al Trattato. Per la sua applicazione, inoltre, veniva emanata la legge 847 del 1929, recante la disciplina del matrimonio (oggi parzialmente in vigore), e la legge 848 in materia di enti ecclesiastici. La materia ha subito successivamente importanti modifiche in ragione dell’Accordo di revisione concordataria del 1984, con il relativo protocollo di approvazione, trasfuso poi nella legge 222 del 1985, che ha di fatto sostituito il Concordato.
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Egregio Avvocato
16 feb. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Il mandato di arresto europeo è una forma di estradizione semplificata valevole nell’ambito dell’Unione Europea, affidata alle autorità giudiziarie dei Paesi membri e basato su una fiducia reciproca tra gli Stati. Essa è funzionale a ottenere l’arresto e la consegna di una persona da parte di uno Stato membro al fine di esercitare azioni giudiziarie in materia penale, di eseguire una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà personale.La disciplina di questo istituto prevede diverse variazioni rispetto alla procedura ordinaria.In particolare, diversamente da quanto vale in genere per l’estradizione, non è previsto un filtro valutativo del Ministro di Giustizia, che è mero organo di assistenza amministrativa. I motivi di rifiuto per l’estradizione, inoltre, sono solo quelli previsti in modo uniforme per tutti i paesi UE. Non valgono, pertanto, le limitazioni eventualmente previsti dal singolo Stato.Può notarsi inoltre che per alcuni reati di particolare gravità non opera il principio della “doppia incriminabilità”, per il quale l’estradizione è consentita solo se il fatto per cui si procede è previsto come reato sia dalla legge italiana, sia dalla legge dello stato straniero. In tali casi, tuttavia, è necessario che per il singolo reato sia prevista, nello Stato richiedente, una pena massima di almeno tre anni di reclusione.Anche i tempi della procedura sono particolarmente ristretti, poiché la stessa deve concludersi entro sessanta giorni (prorogabili di altri trenta).Resta invece la necessità che lo Stato richiedente formuli una richiesta sulla base di una decisione giudiziaria (una sentenza irrevocabile di condanna o un provvedimento cautelare sottoscritto da un giudice e motivato), che sarà valutata dalla Corte d’appello italiana competente nell’ambito di in una procedura che si svolgerà in contraddittorio con l’interessato. Se accolta, la misura verrà eseguita dal Ministero di Giustizia.
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Egregio Avvocato
16 feb. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
L’art. 40 della Costituzione sancisce il diritto di sciopero, da esercitarsi nell’ambito delle leggi che lo regolano. È la principale forma di autotutela dei lavoratori, e si configura come un’astensione totale e concertata dal lavoro da parte di più lavoratori subordinati per la tutela dei propri interessi collettivi. Il diritto di sciopero non è soggetto ad alcuna limitazione, se non a quelle derivanti da norme che tutelano posizioni giuridiche concorrenti quali il diritto alla vita, il diritto alla salute, la libertà all’iniziativa economica.Una particolare disciplina è prevista per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, stabilita con la legge n. 146/1990, successivamente modificata dalla legge n. 83/2000. Sono essenziali quei servizi finalizzati a garantire i diritti della persona costituzionalmente tutelati, i quali sono tassativamente individuati: diritto alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione. Si evidenzia che ad essere tassativamente individuati sono i diritti della persona, e non anche i servizi pubblici essenziali finalizzati a garantire tali diritti: è quindi possibile includere nuovi servizi che tutelino però i diritti di rilevanza costituzionale previamente individuati.L’art. 2 della legge in esame dispone le condizioni affinché possa essere esercitato il diritto di sciopero nell’ambito dei servizi essenziali: è necessario adottare misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili; osservare un preavviso minimo non inferiore a 10 giorni; fornire informazioni alle utenze circa lo sciopero almeno 5 giorni prima dell’inizio; esperire un tentativo di conciliazione, vincolante e obbligatorio per le parti.
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