Egregio Avvocato
Pubblicato il 16 mar. 2022 · tempo di lettura 1 minuti
In particolare, a differenza di quanto avveniva in precedenza, oggi sia il diritto soggettivo sia l’interesse legittimo sono delle situazioni giuridiche meritevoli di essere tutelate, e l’interesse legittimo non deve essere considerato un quid minus rispetto al diritto soggettivo, ma invece una situazione giuridica soggettiva avente pari dignità. Questo è l’esito di una lunga evoluzione giurisprudenziale, che trova fondamento anche nel fatto che l’art. 24 della Costituzione ponga le due situazioni sullo stesso piano.
Tuttavia, qualche differenza comunque permane. Il diritto soggettivo, infatti, gode di una tutela assoluta e incondizionata, che non può essere in alcun modo sacrificata in favore dell’interesse pubblico. La giurisdizione preordinata alla sua tutela è quella ordinaria, e il giudice ordinario possiede il solo potere di disapplicazione del provvedimento amministrativo lesivo (artt. 4 e 5 Laac). L’interesse legittimo, invece, gode di una tutela relativa e condizionata: la Pubblica amministrazione ha il potere di sacrificare l’interesse del privato in favore di un interesse pubblico, e quindi legittimamente di non soddisfare la pretesa del privato. A fronte di un interesse legittimo, la giurisdizione si incardina dinanzi al giudice amministrativo, il quale ha dei poteri più incisivi rispetto al giudice ordinario, prima di tutti quello di annullamento del provvedimento.
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Egregio Avvocato
12 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Il soggetto titolare di una situazione giuridica, di regola, possiede diversi tipi di poteri, tra i quali il potere di rifiutare e il potere di rinunciare ad un diritto inerente la propria sfera. Tali poteri sono espressione del principio di intangibilità della propria sfera giuridica: ogni soggetto è unico titolare e non può vedere modificata la propria situazione per mera volontà di altri soggetti, ma ha sempre il diritto di opporsi a qualsiasi interferenza.In primis, vi è il potere di rifiuto, cioè il potere di impedire una modificazione imposta da altri soggetti. Si distingue tra il rifiuto impeditivo, che interviene prima della eventuale modificazione, ed è volto ad impedire la suddetta interferenza (come avviene nel caso dell’art. 1333 c.c.); e il rifiuto eliminativo, volto a far venire meno una modifica già intervenuta (ad es. quello previsto ai sensi dell’art. 1411 c.c.) Diverso è il potere di rinuncia, cioè il potere di far venire meno un diritto che faceva già parte della propria sfera giuridica. Può essere una rinuncia abdicativa, mediante la quale il soggetto si limita a dismettere un diritto di cui era titolare (ad oggi è riconosciuta la rinuncia abdicativa anche avente ad oggetto diritti di proprietà); le eventuali conseguenze in questo caso sono dovute alla legge. Può aversi anche una rinuncia traslativa, con la quale il soggetto rinuncia ad un proprio diritto con il fine di trasferirlo ad un altro soggetto. Ed infine, una rinuncia liberatoria, mediante la quale il soggetto con la rinuncia al proprio diritto fa venire meno anche una obbligazione di cui era debitore (es. nel caso di diritti condominiali, ai quali sono legate le cd obbligazioni propter rem).
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Egregio Avvocato
31 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Il codice penale punisce alcune condotte, considerate reati “contro la fede pubblica”, tali perché ledono la fiducia che la collettività ripone negli oggetti, segni e forme esteriori (come monete, emblemi e documenti) ai quali l’ordinamento attribuisce un valore significativo.Il falso, tuttavia, non è quasi mai fine a stesso, costituendo invece il mezzo per realizzare un altro obiettivo, lesivo della sfera giuridica di qualche altro soggetto.Per questo si ritiene che oltre all’offesa alla fede pubblica, il reato di falso debba avere un’ulteriore e potenziale attitudine offensiva, la quale può rivelarsi concreta in presenza di alcuni presupposti, considerandosi la reale e diretta incidenza del falso sulla sfera giuridica di un soggetto (che sarebbe anche persona offesa del reato). Sulla base di queste considerazioni, la giurisprudenza esclude la rilevanza penale di alcuni tipi di falso per difetto di offensività, qualora manchi l’effettiva lesione di uno dei citati interessi, protetti dalla norma.È il caso del c.d. falso “grossolano”, cioè il falso che si presenta così evidente da risultare inidoneo a ingannare qualsiasi soggetto; ciò vale quando la falsità è macroscopica e percepibile “icto oculi”. In questi casi, il fatto non è idoneo a ingannare la collettività e pertanto è giudicato inoffensivo rispetto al bene della fede pubblica.Nel caso di falso “innocuo”, invece, il falso è inoffensivo perché inidoneo in concreto ad aggredire gli interessi da esso potenzialmente minacciati. È il caso, ad esempio, in cui vengano alterate o contraffatte parti di un documento irrilevanti ai fini della funzione probatoria del documento.La non punibilità può affermarsi anche se il falso fosse idoneo a ingannare il pubblico (e quindi non grossolano), ma comunque non abbia inciso sulla sfera giuridica di nessun soggetto, proprio perché manca una delle offese che deve necessariamente verificarsi ai fini della configurazione del reato.
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Egregio Avvocato
25 mar. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
L’art. 1385 c.c. prevede l’istituto della caparra confirmatoria. Si tratta di una sorta di acconto, e quindi di una somma in denaro, che può essere dato da una parte all’altra al momento di conclusione del contratto. In caso di adempimento la somma già versata a titolo di caparra viene imputata alla prestazione dovuta; in caso di inadempimento, invece, svolge una duplice funzione: da un lato rappresenta una somma forfettaria della liquidazione del danno, e dall’altro lato integra un’ipotesi di risoluzione stragiudiziale. Dall’art. 1385 co. 3 c.c. infatti emerge una alternatività tra risoluzione mediante caparra e risoluzione del contratto in via giudiziale: il soggetto creditore può decidere di non avvalersi della caparra, e avvalersi invece dei rimedi generali, tra cui la risoluzione (artt. 1453 e ss.).Ne consegue che è possibile attivare la caparra confirmatoria non a fronte di tutti i tipi di inadempimenti, ma a fronte dello stesso tipo di inadempimento che legittimerebbe il rimedio alternativo, cioè la risoluzione giudiziale, e quindi si tratta necessariamente di inadempimento di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.) Se così non fosse, non avrebbe senso che il legislatore abbia previsto la alternatività tra i due rimedi, e verrebbe inoltre tradita l’ulteriore funzione deflattiva che è riconosciuta alla caparra. La Cassazione a Sezioni Unite ha confermato questa impostazione, sostenendo che la vera alternativa non è tra le due risoluzioni, una costitutiva e una di accertamento, ma è tra il certo e l’incerto, e deve valere il principio per cui chi sceglie l’incerto perde per sempre il certo.
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Egregio Avvocato
16 feb. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
L’obbligazione naturale è quella obbligazione che scaturisce da un dovere morale o sociale. Essa determina la c.d. soluti retentio ai sensi dell’art. 2034 c.c., cioè impedisce al soggetto che abbia pagato in adempimento di quel dovere di pretendere la restituzione della prestazione effettuata. Ai sensi della legge, questo costituisce l’unico effetto giuridicamente rilevante dell’obbligazione naturale.Secondo la tesi prevalente, tale norma evidenzia come per l’ordinamento i doveri morali e sociali vigenti in un certo contesto storico/culturale possano costituire valida “causa solvendi”, cioè una ragione idonea a giustificare uno spostamento di ricchezza, consistente nel pagamento realizzato. Ciò in conformità al divieto generale di arricchimenti senza giusta causa.Per converso, gli stessi doveri morali o sociali non permetterebbero di giustificare ulteriori effetti normalmente correlati alla disciplina delle obbligazioni.In particolare, diversamente dalle obbligazioni “civili” normalmente intese, le obbligazioni naturali non sarebbe passibili di tutela giurisdizionale: il creditore naturale, cioè colui che in base all’asserito dovere avrebbe diritto a ricevere la prestazione, non potrebbe agire in giudizio per ottenere il pagamento dovuto. L’unica tutela che l’ordinamento gli riconosce è, infatti, quella di ritenere il pagamento una volta che lo abbia ricevuto.La legge contempla espressamente alcune ipotesi di obbligazioni naturali, quali il pagamento del debito di gioco (ma, secondo la tesi prevalente, solo nel caso di gioco “tollerato” e non per il gioco proibito) o la fiducia testamentaria. Più controversa è invece l’ipotesi del debito prescritto: per alcuni si tratterebbe di un'obbligazione naturale che prende il posto di quella civile, estinta al momento stesso della prescrizione; per altri la prescrizione opera solo se viene fatta valere in giudizio e sarebbe possibile agire in giudizio per ottenere il pagamento del debito prescritto (salva la possibilità per il convenuto di evitarlo eccependo la prescrizione). Accanto a queste tipiche, ne esistono delle altre, atipiche, che costituiscono casi in cui i doveri della morale sociale di volta in volta rilevanti, normalmente irrilevanti ai fini del diritto, vengono “elevati” a obbligazioni con una qualche rilevanza giuridica.
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