Cosa è l’incidente probatorio?

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Pubblicato il 30 nov. 2021 · tempo di lettura 2 minuti

Cosa è l’incidente probatorio? | Egregio Avvocato

L’incidente probatorio consiste in una udienza che si svolge dinanzi al giudice per le indagini preliminari in camera di consiglio, e quindi senza la presenza del pubblico, e nella quale si assumono le prove non rinviabili al dibattimento (art. 392 c.p.p.) Tali prove sono assunte nelle medesime forme prescritte per il dibattimento; ad esempio, la prova dichiarativa è assunta con l’esame incrociato.


A poter fare richiesta di incidente probatorio sono il pubblico ministero, l’indagato e il suo difensore. La persona offesa non può invece rivolgersi direttamente al giudice, ma può fare richiesta solo mediante il pubblico ministero, il quale valuterà se accogliere o meno l’istanza.


Il codice di procedura penale prevede dei casi tassativi di non rinviabilità della prova all’art. 392 c.p.p., tra cui ricordiamo la testimonianza e il confronto, i quali sono ammessi se il dichiarante non potrà deporre in dibattimento a causa di un grave impedimento (es. infermità) o di una minaccia affinché non deponga o deponga il falso. Vi sono però anche degli altri mezzi di prova che devono essere assunti nell’incidente probatorio sulla base del solo presupposto che il p.m. o l’indagato ne abbiano fatto richiesta al gip, senza che sia necessario il requisito della non rinviabilità né dell’urgenza. Ciò accade, ad esempio, quando si tratta dell’esame del testimone di giustizia (art. 392, co. 1, lett. d).


La funzione dell’incidente probatorio, dunque, è quello di consentire una non dispersione delle prove, e di far salvi anche quei mezzi di prova che altrimenti potrebbero non arrivare in dibattimento. Le prove assunte in sede di incidente probatorio, infatti, hanno lo stesso valore delle prove assunte in dibattimento, e possono essere poste a fondamento della decisione del giudice. Unico limite di utilizzabilità delle prove assunte in sede di incidente probatorio è quello delle prove che siano state assunte senza la partecipazione del difensore dell’imputato, e quindi senza la garanzia del contraddittorio.

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Beni culturali e alienazione

17 nov. 2021 tempo di lettura 1 minuti

Nel caso in cui un soggetto privato, sia esso persona fisica o persona giuridica privata con scopo lucrativo, sia proprietario di un bene che sia stato dichiarato come bene culturale, ha la libertà di alienarlo. Nell’ordinamento italiano, infatti, vige anche per i beni culturali il principio della libera disponibilità, secondo il quale il proprietario può liberamente disporre del bene stesso.Tuttavia, una volta che è stato concluso il contratto di alienazione tra privati, l’alienante ha l’obbligo di denuntiatio. L’art. 59 del codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004) dispone che nel caso di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento della detenzione dei soli beni mobili vi è l’obbligo di denuncia al Ministero. Tale denuncia deve essere fatta entro 30 giorni dal trasferimento, e la mancata denuncia comporta la commissione di un reato ex art. 173 lett. b) cod. beni culturali. In determinati casi, poi, individuati dall’art. 60, il Ministero ha la facoltà di prelazione e può quindi acquistare i beni culturali alienati al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione. Tale facoltà può essere esercitata dal Ministero entro 60 giorni da quando è stata ricevuta la denuncia, o entro 180 giorni in caso di denuncia tardiva, omessa o incompleta. In pendenza di tale termine, il contratto di alienazione è temporaneamente inefficace ed è vietata la consegna del bene.

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Perché si dice che nel processo penale esiste un giudice naturale?

16 feb. 2022 tempo di lettura 1 minuti

L’espressione “giudice naturale precostituito per legge”, di cui all’art. 25 Cost., fa riferimento al principio che impedisce a qualsiasi organo legislativo, amministrativo e giudiziario di sottrarre discrezionalmente un procedimento penale ad un determinato giudice.Dall’art. 25 Cost. è possibile innanzitutto dedurre il principio della riserva di legge assoluta in materia di competenza: questo implica che la competenza del giudice può essere determinata soltanto dalla legge e non da fonti secondarie (come i regolamenti o gli atti amministrativi).Per il suo tenore letterale, la norma costituzionale pone, però, anche dei vincoli contenutistici. Essa impone infatti che le norme di legge che disciplinano la competenza non conferiscano un potere di scelta discrezionale ad alcun soggetto dell’ordinamento, incluso lo stesso organo giurisdizionale. Ciò in quanto l’esercizio della funzione giurisdizionale non può essere demandato a valutazioni di opportunità o convenienza, che sarebbero lesive dei principi fondamentali (ad es. quello di uguaglianza tra i cittadini).La necessaria precostituzione del giudice, invece, implica un ulteriore vincolo per il legislatore, cioè il divieto di applicazione retroattiva delle norme che riguardano la competenza stessa. Ogni eventuale riforma, pertanto, potrà valere soltanto per i fatti di reato che siano commessi dopo l’entrata in vigore della legge. Tale aspetto assume una importante rilevanza, evitando che il potere esecutivo o legislativo possano interferire con l’esercizio della funzione giurisdizionale, attuando trattamenti di favore ad hoc, con riferimento a fattispecie già verificatisi, per ragioni di interesse politico e opportunistiche. Infine, si parla di giudice naturale perché il giudice della controversia specifica può essere individuato sempre a priori, sulla base di criteri stabili e non discrezionali, previsti dalla legge e che si riferiscono al luogo di compimento del reato.

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È obbligatorio denunciare un reato?

13 gen. 2022 tempo di lettura 4 minuti

La denuncia di un reato è, come regola generale, facoltativa: la scelta se denunciare o meno un reato di cui si abbia conoscenza è, infatti, rimessa al senso civico di ciascuno, salvi alcuni casi tassativamente indicati dalla legge.Premessa: caratteri generali della denunciaLa denuncia da parte dei privatiLa denuncia da parte di pubblici ufficiali, incaricati di un pubblico servizio e agenti di polizia giudiziariaLa denuncia da parte del difensore1 - Premessa: caratteri generali della denunciaLa denuncia è una notizia di reato: è, cioè, un’informazione che permette alle autorità giudiziarie (in particolare al Pubblico Ministero) di venire a conoscenza di un illecito penale.A differenza della querela (per un approfondimento sulla differenza fra denuncia e querela vi rimandiamo qui), la denuncia può essere presentata da qualsiasi persona abbia avuto notizia di un reato procedibile d’ufficio. I reati procedibili d’ufficio sono quelli in cui lo Stato procede nei confronti dell’autore reato a prescindere dalla volontà della persona offesa, cioè anche se quest’ultima non sporge querela o se addirittura non vuole che il colpevole sia processato. La maggior parte dei reati è procedibile d’ufficio: ricordiamo, a titolo di esempio, il furto in abitazione, la rapina nonché i più gravi reati contro la persona, come l’omicidio. La denuncia deve contenere, ai sensi dell’art. 332 c.p.p., l’esposizione degli elementi essenziali del fatto, l’indicazione della data in cui viene presentata, le fonti di prova già note nonché, se conosciute, le generalità della persona cui il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che sono in grado di riferire sui fatti.La denuncia può essere scritta o orale e può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria o direttamente al Pubblico Ministero.La denuncia, infine, deve essere sottoscritta dal denunciante: se è anonima non può essere utilizzata. 2 - La denuncia da parte dei privatiL’art. 333 c.p.p. pone la regola generale secondo cui “Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile d’ufficio può farne denuncia”. Il nostro codice di rito, quindi, lascia decidere discrezionalmente a ciascuno se presentare denuncia per un reato di cui abbia notizia.Vi sono, però, cinque ipotesi in cui il privato è obbligato a denunciare:quando sia un cittadino italiano e abbia avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato punito con la pena dell’ergastolo (si tratta, ad esempio, del delitto di attentato contro il Presidente della Repubblica): se non lo fa, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa;quando abbia ricevuto cose provenienti da delitto: l’omessa denuncia è punita con l’arresto fino a 6 mesi o con l’ammenda;quando abbia notizia di materie esplodenti situate nel luogo in cui vive, pena l’arresto da 3 a 12 mesi o l’ammenda;quando abbia subito un furto di armi o esplosivi: in caso di violazione, è prevista un’ammenda;quando abbia avuto conoscenza del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione: se non lo fa, è punibile con la reclusione fino a 3 anni.3 - La denuncia da parte di pubblici ufficiali, incaricati di un pubblico servizio e agenti di polizia giudiziariaI pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l’obbligo di denunciare i reati procedibili d’ufficio dei quali vengano a conoscenza sia nell’esercizio delle funzioni – cioè durante l’orario di lavoro – sia a causa della funzione o servizio (artt. 361 e 362 c.p.p.). Sono ritenuti incaricati di pubblico servizio, ad esempio, gli insegnanti pubblici: questi, ad esempio, se viene a conoscenza che una sua allieva subisce maltrattamenti in famiglia deve denunciarli, anche se lo apprende fuori dall’orario di lavoro. Anche i medici dipendenti pubblici sono considerati incaricati di un pubblico servizio: ne consegue che hanno l’obbligo di denuncia di tutti i reati procedibili d’ufficio di cui abbiano avuto conoscenza nell’esercizio o a causa delle funzioni. Il medico privato, invece, ha l’obbligo di referto di cui all’art. 365 c.p.p.: si tratta di una particolare forma di denuncia cui è tenuto l’esercente la professione sanitaria che abbia prestato la propria assistenza o operi in casi che possono presentare i caratteri di un delitto procedibile d’ufficio. Il referto deve essere trasmesso alle autorità inquirenti entro 48 ore, a meno che il referto possa esporre la persona assistita a procedimento penale: in questo caso l’obbligo viene meno.Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, invece, hanno l’obbligo di denunciare tutti i reati procedibili d’ufficio di cui siano venuti a conoscenza, anche fuori dal servizio svolto (art. 361 co. 2 c.p.p.). 4 - La denuncia da parte del difensoreAi sensi dell’art. 344-bis c.p.p., il difensore e i suoi ausiliari non hanno un obbligo di denuncia neppure in relazione ai reati di cui abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte: questi soggetti sono in ogni caso vincolati al segreto professionale. Editor: dott.ssa Elena Pullano

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Gli atti dell’UE: vediamo le differenze

16 feb. 2022 tempo di lettura 1 minuti

Per realizzare gli obiettivi stabiliti nei trattati, l'UE adotta diversi tipi di atti legislativi. La prima differenza fondamentale tra tali tipi di atti è il fatto di essere vincolanti (regolamenti, direttive, decisioni), o non vincolanti (raccomandazioni, pareri). Tra gli atti vincolanti, i regolamenti si caratterizzano per essere atti giuridici che si applicano automaticamente e in modo uniforme a tutti i paesi dell’UE non appena vengono adottati, senza bisogno di essere recepiti nell’ordinamento nazionale. Sono vincolanti in tutti i loro elementi per tutti i paesi dell’UE.Le direttive, invece, impongono ai paesi dell'UE di conseguire determinati risultati, lasciando al tempo stesso la libertà di scegliere i mezzi per realizzarli. Gli Stati membri, quindi, devono adottare le misure necessarie per recepire le direttive nell'ordinamento nazionale e conseguire gli obiettivi stabiliti e devono farlo entro il termine fissato dalla direttiva stessa (generalmente entro 2 anni). Quando un paese non recepisce correttamente una direttiva, la Commissione può avviare un procedimento d’infrazione.Infine, le decisioni si caratterizzano per essere atti giuridici vincolanti per i soli soggetti specifici cui si riferiscono (che possono essere uno o più paesi dell’UE, imprese o cittadini). La parte interessata deve essere informata e la decisione entra in vigore a seguito della notifica. Le decisioni non devono essere recepite nella legislazione nazionale.

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