Egregio Avvocato
Pubblicato il 17 nov. 2021 · tempo di lettura 1 minuti
Nell’ambito della materia urbanistica, la Pubblica Amministrazione può assumere decisioni diverse in ordine alla destinazione da attribuire ad un determinato terreno, e che trovano espressione nel Piano regolatore generale (PRG). A seconda del tipo di prescrizione contenuta nel PRG troverà applicazione una disciplina diversa.
Nel caso in cui la PA suddivida il territorio in zone omogenee, caratterizzate da certi elementi comuni e le sottopone tutte a una disciplina comune in ordine allo sfruttamento dei suoli, allora si tratterà di prescrizioni di zonizzazione. Non troveranno applicazione i principi propri dell’espropriazione perché in questo caso la PA non sta esercitando un potere espropriativo, ma sta esercitando dei poteri conformativi (e non ablatori!).
Se invece la PA si occupa di uno specifico terreno, e non in generale di un insieme di zone omogenee, e ne impedisce lo sfruttamento economico (limitando i poteri del proprietario) a differenza di ciò che avviene per i terreni limitrofi, allora si tratterà prescrizioni di localizzazione. Ciò avviene quando la PA individua un terreno che sarà poi oggetto di esproprio perché vi sorgerà un’opera pubblica, e in questo caso dovranno trovare applicazione le regole e i principi, anche costituzionali, sul potere espropriativo (il vincolo dovrà essere temporaneo, e in caso di reiterazione, dovrà essere previsto un indennizzo a favore del privato).
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Egregio Avvocato
16 feb. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
I Patti Lateranensi sono atti bilaterali assimilabili ai trattati di diritto internazionale, non revocabili o modificabili unilateralmente, comprendenti tre documenti stipulati tra la Santa Sede e il Regno d’Italia in occasione della c.d. Conciliazione, l’11 febbraio 1929, nel Palazzo del Laterano di Roma. Essi includevano il Trattato, deputato a risolvere la “questione romana”, con il quale si creava lo Stato della Città del Vaticano e veniva riconosciuta la sovranità e giurisdizione esclusiva della Santa Sede sullo Stato medesimo; per converso, anche la Santa Sede riconosceva ufficialmente lo Stato Italiano con il Trattato. Venivano inoltre sancite per il Papa e la Santa Sede delle garanzie a natura reale e personale (ad esempio, la piena proprietà degli immobili e la sacralità e inviolabilità della persona del Pontefice). Il Trattato, inoltre, coerentemente con l’intento del governo fascista di dare una forte impronta confessionista dello stato, consapevole della rilevanza dell’utilizzo della religione cattolica quale strumento di controllo della popolazione, sanciva all’art. 1 che la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato – gli altri culti, fino alla svolta razziale, venivano comunque “tollerati”, purché non professanti principi o praticanti riti contrari all’ordine pubblico e buon costume.Unitamente, v’era il Concordato, volto a regolare le condizione della Religione e della Chiesa in Italia, disciplinando le cc.dd. res mixtae, cioè quelle materie di comune interesse, come ad esempio il matrimonio; e una Convenzione finanziaria, per regolare i rapporti finanziari, con la quale si riconobbe anche un indennizzo alla Santa Sede per la perdita del dominio spirituale e la spoliazione del patrimonio ecclesiastico avvenuta durante il risorgimento.Ad essi veniva data esecuzione con la legge 810 del 1929. Oggi la legge è ancora vigente solo relativamente al Trattato. Per la sua applicazione, inoltre, veniva emanata la legge 847 del 1929, recante la disciplina del matrimonio (oggi parzialmente in vigore), e la legge 848 in materia di enti ecclesiastici. La materia ha subito successivamente importanti modifiche in ragione dell’Accordo di revisione concordataria del 1984, con il relativo protocollo di approvazione, trasfuso poi nella legge 222 del 1985, che ha di fatto sostituito il Concordato.
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16 feb. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
Il codice civile prevede all’art. 1571 la definizione generale del contratto di locazione, nell’ambito della disciplina dei contratti tipici, in base alla quale, si può classificare come “locazione” quel negozio giuridico con il quale una parte, detta locatore o concedente, si obbliga a far utilizzare una cosa per un certo periodo di tempo ad un altro soggetto, detto, a seconda dei casi, conduttore o inquilino o concessionario o affittuario, in cambio di un corrispettivo, usualmente denominato canone.All’interno di questa categoria generale si possono distinguere: le locazioni di beni mobili (ad esempio dei macchinari o mezzi di trasporto), quelle di beni immobili urbani, le più frequenti, cui il legislatore dedica una diversa disciplina a seconda che siano ad uso abitativo o ad uso diverso (ad esempio adibiti ad attività commerciali o professionali). A queste ultime, in particolare, è dedicata copiosa legislazione speciale, volta a bilanciare le esigenze della proprietà con quelle abitative. Unitamente, sono previste anche le locazioni di beni immobili non urbani, come nel caso dei fabbricati rurali.Diversamente, il vero e proprio contratto di affitto, a discapito della diffusione che tale termine ha nel linguaggio comune, tecnicamente fa riferimento alla sola locazione di beni produttivi mobili o immobili, quali ad esempio fondi rustici, aziende, alberghi. L’affitto è pertanto una species del genus della locazione, alla quale peraltro la legge dedica una disciplina specifica perché correlata al fatto che la cosa locata è una res produttiva. Ne deriva, ad esempio, che l’affittuario deve curare la gestione della cosa, conformemente alla sua destinazione economica, e che se quest’ultima viene mutata o v’è inosservanza delle regole di buona tecnica, il concedente può chiedere la risoluzione del contratto. Inoltre, all’affittuario spettano i frutti e le altre utilità tratte dalla res, oltre che la facoltà di prendere iniziative che comportino un aumento del reddito della stessa, purché non comportino obblighi per il locatore.
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Egregio Avvocato
16 feb. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Per realizzare gli obiettivi stabiliti nei trattati, l'UE adotta diversi tipi di atti legislativi. La prima differenza fondamentale tra tali tipi di atti è il fatto di essere vincolanti (regolamenti, direttive, decisioni), o non vincolanti (raccomandazioni, pareri). Tra gli atti vincolanti, i regolamenti si caratterizzano per essere atti giuridici che si applicano automaticamente e in modo uniforme a tutti i paesi dell’UE non appena vengono adottati, senza bisogno di essere recepiti nell’ordinamento nazionale. Sono vincolanti in tutti i loro elementi per tutti i paesi dell’UE.Le direttive, invece, impongono ai paesi dell'UE di conseguire determinati risultati, lasciando al tempo stesso la libertà di scegliere i mezzi per realizzarli. Gli Stati membri, quindi, devono adottare le misure necessarie per recepire le direttive nell'ordinamento nazionale e conseguire gli obiettivi stabiliti e devono farlo entro il termine fissato dalla direttiva stessa (generalmente entro 2 anni). Quando un paese non recepisce correttamente una direttiva, la Commissione può avviare un procedimento d’infrazione.Infine, le decisioni si caratterizzano per essere atti giuridici vincolanti per i soli soggetti specifici cui si riferiscono (che possono essere uno o più paesi dell’UE, imprese o cittadini). La parte interessata deve essere informata e la decisione entra in vigore a seguito della notifica. Le decisioni non devono essere recepite nella legislazione nazionale.
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16 feb. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
L'amnistia e l'indulto sono due istituti per certi versi analoghi, ma che presentano tra loro delle differenze sostanziali. Si tratta di istituti conosciuti dalla Costituzione all’art. 79, nel quale è previsto che entrambi i provvedimenti devono essere deliberati con larga maggioranza parlamentare e, precisamente, con due terzi dei componenti di ogni Camera. Tale maggioranza è prevista al fine di ricercare una larga condivisione per la decisione di perdonare determinati reati ed evitare abusi nell’adozione di tali istituti. Entrambi i tipi di provvedimenti hanno efficacia retroattiva, ma, per espressa previsione costituzionale, non possono essere applicati con riferimento a reati commessi dopo la presentazione del disegno di legge alle Camere.La principale differenza tra i due istituti in esame consta nel fatto che l’amnistia estingue il reato, mentre l’indulto estingue solo la pena. Con l'amnistia, in genere, si cerca di stemperare eventuali tensioni all'interno del Paese per mantenere una situazione di armonia all'interno della società (cd. pacificazione sociale). L’amnistia ha causa di clemenza ed è giustificata dalla presenza di situazioni oggettivamente eccezionali e per certi versi irripetibili. L'indulto, invece, è maggiormente mirato a contrastare il fenomeno del sovraffollamento carcerario; essendo una causa di estinzione della pena opera soltanto sulla pena concretamente inflitta al soggetto, non aggredendo il reato nella sua interezza che invece continuerà a produrre quegli effetti che può ancora esplicare.
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