Egregio Avvocato
Pubblicato il 17 nov. 2021 · tempo di lettura 1 minuti
Nell’ambito della materia urbanistica, la Pubblica Amministrazione può assumere decisioni diverse in ordine alla destinazione da attribuire ad un determinato terreno, e che trovano espressione nel Piano regolatore generale (PRG). A seconda del tipo di prescrizione contenuta nel PRG troverà applicazione una disciplina diversa.
Nel caso in cui la PA suddivida il territorio in zone omogenee, caratterizzate da certi elementi comuni e le sottopone tutte a una disciplina comune in ordine allo sfruttamento dei suoli, allora si tratterà di prescrizioni di zonizzazione. Non troveranno applicazione i principi propri dell’espropriazione perché in questo caso la PA non sta esercitando un potere espropriativo, ma sta esercitando dei poteri conformativi (e non ablatori!).
Se invece la PA si occupa di uno specifico terreno, e non in generale di un insieme di zone omogenee, e ne impedisce lo sfruttamento economico (limitando i poteri del proprietario) a differenza di ciò che avviene per i terreni limitrofi, allora si tratterà prescrizioni di localizzazione. Ciò avviene quando la PA individua un terreno che sarà poi oggetto di esproprio perché vi sorgerà un’opera pubblica, e in questo caso dovranno trovare applicazione le regole e i principi, anche costituzionali, sul potere espropriativo (il vincolo dovrà essere temporaneo, e in caso di reiterazione, dovrà essere previsto un indennizzo a favore del privato).
Condividi:
Pubblicato da:
Egregio Avvocato
16 feb. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
I due istituti in esame sono caratterizzati, e di conseguenza accomunati, dal fatto di riconoscere al soggetto autore del reato la possibilità di espiare la pena in un luogo diverso dal carcere. Soprattutto negli ultimi anni, è stata fortemente sentita l’esigenza di introdurre nel sistema penale delle misure che evitassero un ulteriore ingolfamento ed affollamento delle strutture penitenziarie, già fortemente in difficoltà. La stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel 2013 ha condannato l’Italia (sentenza Torreggiani) per la situazione di sovraffollamento carcerario tale da rendere inumano e degradante il trattamento, andando quindi a violare l’art. 3 Cedu.Tuttavia, le pene sostitutive e le misure alternative alla detenzione, pur avendo in comune tale aspetto fondamentale di evitare il ricorso alla struttura detentiva, sono due istituti da tenere necessariamente distinti, in quanto espressione di due momenti processuali del tutto differenti. Le pene sostitutive sono previste dalla l. n. 681/1989 e si pongono quale sostituzione delle pene detentive brevi. Vengono applicate direttamente dal giudice della cognizione, il quale una volta affermata la responsabilità dell’autore, andrà ad applicare una pena sostitutiva, evitando l’ingresso in carcere del soggetto autore del delitto. Le pene sostitutive previste nel nostro ordinamento sono la semidetenzione, la libertà controllata e la pena pecuniaria.Diversamente, le misure alternative alla detenzione sono previste dalla legge sull’ordinamento penitenziario (l. n. 354/1975) e sono di competenza della magistratura di sorveglianza. Quest’ultima interviene in un secondo momento rispetto al giudice di cognizione, e va ad incidere su un giudicato già formato. Rispondono ad un’esigenza di rieducazione della pena, che trova espressione nel comma 3 dell’art. 27 della Costituzione, tale per cui le pene devono necessariamente avere una vocazione risocializzante e consentire delle occasioni di possibile rientro in società. Ciò che rileva è l’evoluzione della personalità del condannato. Tra le altre, le misure alternative alla detenzione maggiormente utilizzate nel nostro ordinamento sono l’affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà, la detenzione domiciliare, la liberazione anticipata.
Continua a leggere
Scritto da:
Egregio Avvocato
31 gen. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
Il reato di truffa, previsto all’art. 640 c.p., punisce chiunque utilizzi artifizi o raggiri per indurre in errore un altro soggetto, al fine di fargli compiere un atto di disposizione patrimoniale che determina, per l’autore del reato, un profitto ingiusto e, per la vittima, un danno. Per “truffa per omissione” si intende l’ipotesi in cui la truffa, si realizzi a causa di una omissione da parte dell’agente. Ad esempio, quando in occasione della stipulazione di un contratto, una parte non fornisce all’altra, durante le trattative, determinate informazioni relative al contratto stesso o al suo oggetto, inducendola in errore e alla stipulazione di un contratto svantaggioso.Il problema è se tale omissione possa rilevare quale comportamento decettivo, qualificabile come artifizio o raggiro ai sensi del 640 c.p., determinando la responsabilità penale della parte reticente.Secondo la dottrina prevalente, la risposta dovrebbe essere negativa, perché il dato letterale della norma incriminatrice sembra richiedere espressamente una condotta attiva del soggetto agente, che deve causare l’errore dell’altro; mentre il legislatore (come invece fa in altri casi) ha dato rilevanza alla condotta omissiva. Inoltre, essendo la truffa un reato a forma vincolata, non potrebbe essere commesso per omissione ai sensi del 40 cpv. c.p.La giurisprudenza, al contrario, tende negli ultimi anni a dare risposta affermativa, punendo anche la truffa per omissione, in particolare nei casi in cui la legge, esplicitamente o implicitamente, imponeva al soggetto di fornire determinate informazioni. L’omissione, in tal caso, costituirebbe violazione di un obbligo di legge rilevante quale artifizio o raggiro.Il fondamento di questo orientamento è il rilievo dei principi di solidarietà sociale e di buona fede, che si impongono nei rapporti tra i cittadini, con la correlata esigenza di reprimere i comportamenti scorretti e maliziosi nella fase delle trattative. In tal senso, la giurisprudenza valorizza l’esigenza di tutelare l’autodeterminazione della vittima del reato, oltre che il suo patrimonio, evidentemente lesi anche in casi di condotte “solo” reticenti”.
Continua a leggere
Scritto da:
Egregio Avvocato
16 feb. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Il mandato di arresto europeo è una forma di estradizione semplificata valevole nell’ambito dell’Unione Europea, affidata alle autorità giudiziarie dei Paesi membri e basato su una fiducia reciproca tra gli Stati. Essa è funzionale a ottenere l’arresto e la consegna di una persona da parte di uno Stato membro al fine di esercitare azioni giudiziarie in materia penale, di eseguire una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà personale.La disciplina di questo istituto prevede diverse variazioni rispetto alla procedura ordinaria.In particolare, diversamente da quanto vale in genere per l’estradizione, non è previsto un filtro valutativo del Ministro di Giustizia, che è mero organo di assistenza amministrativa. I motivi di rifiuto per l’estradizione, inoltre, sono solo quelli previsti in modo uniforme per tutti i paesi UE. Non valgono, pertanto, le limitazioni eventualmente previsti dal singolo Stato.Può notarsi inoltre che per alcuni reati di particolare gravità non opera il principio della “doppia incriminabilità”, per il quale l’estradizione è consentita solo se il fatto per cui si procede è previsto come reato sia dalla legge italiana, sia dalla legge dello stato straniero. In tali casi, tuttavia, è necessario che per il singolo reato sia prevista, nello Stato richiedente, una pena massima di almeno tre anni di reclusione.Anche i tempi della procedura sono particolarmente ristretti, poiché la stessa deve concludersi entro sessanta giorni (prorogabili di altri trenta).Resta invece la necessità che lo Stato richiedente formuli una richiesta sulla base di una decisione giudiziaria (una sentenza irrevocabile di condanna o un provvedimento cautelare sottoscritto da un giudice e motivato), che sarà valutata dalla Corte d’appello italiana competente nell’ambito di in una procedura che si svolgerà in contraddittorio con l’interessato. Se accolta, la misura verrà eseguita dal Ministero di Giustizia.
Continua a leggere
Scritto da:
Egregio Avvocato
14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
L’accettazione di eredità è l’atto conclusivo del procedimento successorio, mediante il quale il cd. delato (cioè il soggetto chiamato all’eredità) subentra nella posizione del de cuius.Oltre alla classica accettazione espressa (mediante atto pubblico, o mediante scrittura privata), l’ordinamento italiano conosce anche l’accettazione tacita e l’accettazione presunta. In entrambi i casi manca una manifestazione espressa di volontà del delato. Tuttavia, l’accettazione tacita si realizza mediante dei comportamenti concludenti cui è connessa l’espressione di volontà e il conseguente effetto dell'acquisto dell'eredità. Dunque, la volontà del delato comunque assume particolare rilevanza.Nell’accettazione presunta (anche detta ope legis), invece, l’acquisto dell’eredità è previsto dal legislatore al verificarsi di specifiche situazioni, prescindendo dalla concreta sussistenza in capo al chiamato della volontà di accettare.Un’ipotesi discussa, ad esempio, è quella prevista dall’art. 477 c.c. in merito al delato che ponga in essere atti di donazione, vendita e cessione dei diritti di successione: secondo la dottrina si tratta di un’ipotesi di accettazione tacita (ove rileva la volontà), mentre secondo la giurisprudenza prevalente si tratta di accettazione presunta.
Continua a leggere
Scritto da:
Egregio Avvocato
Non ci sono commenti