Egregio Avvocato
Pubblicato il 17 nov. 2021 · tempo di lettura 1 minuti
Nell’ambito della materia urbanistica, la Pubblica Amministrazione può assumere decisioni diverse in ordine alla destinazione da attribuire ad un determinato terreno, e che trovano espressione nel Piano regolatore generale (PRG). A seconda del tipo di prescrizione contenuta nel PRG troverà applicazione una disciplina diversa.
Nel caso in cui la PA suddivida il territorio in zone omogenee, caratterizzate da certi elementi comuni e le sottopone tutte a una disciplina comune in ordine allo sfruttamento dei suoli, allora si tratterà di prescrizioni di zonizzazione. Non troveranno applicazione i principi propri dell’espropriazione perché in questo caso la PA non sta esercitando un potere espropriativo, ma sta esercitando dei poteri conformativi (e non ablatori!).
Se invece la PA si occupa di uno specifico terreno, e non in generale di un insieme di zone omogenee, e ne impedisce lo sfruttamento economico (limitando i poteri del proprietario) a differenza di ciò che avviene per i terreni limitrofi, allora si tratterà prescrizioni di localizzazione. Ciò avviene quando la PA individua un terreno che sarà poi oggetto di esproprio perché vi sorgerà un’opera pubblica, e in questo caso dovranno trovare applicazione le regole e i principi, anche costituzionali, sul potere espropriativo (il vincolo dovrà essere temporaneo, e in caso di reiterazione, dovrà essere previsto un indennizzo a favore del privato).
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Egregio Avvocato
16 feb. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
I due istituti in esame sono caratterizzati, e di conseguenza accomunati, dal fatto di riconoscere al soggetto autore del reato la possibilità di espiare la pena in un luogo diverso dal carcere. Soprattutto negli ultimi anni, è stata fortemente sentita l’esigenza di introdurre nel sistema penale delle misure che evitassero un ulteriore ingolfamento ed affollamento delle strutture penitenziarie, già fortemente in difficoltà. La stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel 2013 ha condannato l’Italia (sentenza Torreggiani) per la situazione di sovraffollamento carcerario tale da rendere inumano e degradante il trattamento, andando quindi a violare l’art. 3 Cedu.Tuttavia, le pene sostitutive e le misure alternative alla detenzione, pur avendo in comune tale aspetto fondamentale di evitare il ricorso alla struttura detentiva, sono due istituti da tenere necessariamente distinti, in quanto espressione di due momenti processuali del tutto differenti. Le pene sostitutive sono previste dalla l. n. 681/1989 e si pongono quale sostituzione delle pene detentive brevi. Vengono applicate direttamente dal giudice della cognizione, il quale una volta affermata la responsabilità dell’autore, andrà ad applicare una pena sostitutiva, evitando l’ingresso in carcere del soggetto autore del delitto. Le pene sostitutive previste nel nostro ordinamento sono la semidetenzione, la libertà controllata e la pena pecuniaria.Diversamente, le misure alternative alla detenzione sono previste dalla legge sull’ordinamento penitenziario (l. n. 354/1975) e sono di competenza della magistratura di sorveglianza. Quest’ultima interviene in un secondo momento rispetto al giudice di cognizione, e va ad incidere su un giudicato già formato. Rispondono ad un’esigenza di rieducazione della pena, che trova espressione nel comma 3 dell’art. 27 della Costituzione, tale per cui le pene devono necessariamente avere una vocazione risocializzante e consentire delle occasioni di possibile rientro in società. Ciò che rileva è l’evoluzione della personalità del condannato. Tra le altre, le misure alternative alla detenzione maggiormente utilizzate nel nostro ordinamento sono l’affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà, la detenzione domiciliare, la liberazione anticipata.
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Egregio Avvocato
31 gen. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
Il diritto alla riservatezza, alla reputazione e alla propria identità personale appartengono alla categoria dei diritti della personalità, cioè i diritti che attengono al controllo della persona sugli attributi materiali e immateriali, funzionali alla esplicazione della sua personalità.Ancorché siano talvolta considerati equivalenti, essi sono distinguibili perché individuano e tutelano aspetti diversi della personalità dell’individuo.Il diritto alla riservatezza si definisce come l’interesse al riserbo su notizie attinenti alla propria vita privata, rispetto alle quali non sussiste un interesse alla conoscenza apprezzabile in capo ai terzi e che il soggetto ha diritto a sottrarre alla conoscenza comune.Per questo, si ritiene che esso abbia un contenuto prevalentemente negativo e si correli di una tutela di tipo oppositivo, rispetto alla divulgazione di informazioni proprie, e di controllo, rispetto alla circolazione di queste informazioni, qualora autorizzata o inevitabile.Il diritto alla reputazione è, invece, l’interesse del soggetto a tutelare non solo il proprio onore, quale valore intrinseco, ma anche la credibilità sociale, cioè il giudizio che la collettività ha della sua persona, anche in relazione alle attività che compie. L’accento è quindi sul giudizio di stima di cui il soggetto gode nella comunità.Il diritto alla identità personale è, invece, il diritto ad essere se stessi e nient’altro che se stessi e a che non venga travisata la propria personalità, complessivamente considerata, né attribuita la paternità di dati o azioni non corretti o non coerenti con il proprio modo d’essere, a prescindere dal fatto che questi siano lesivi o meno. Si tratta di una situazione giuridica che protegge la personalità individuale del soggetto, consolidatasi nel corso del tempo, alla luce delle sue manifestazioni morali, sociali, politiche, intellettuali e professionali. Essa coincide con quella che si è esteriorizzata nel contesto sociale di riferimento e potrebbe finanche non coincidere con quella che il soggetto ha di se stesso.Diversamente dalla riservatezza, qui il diritto si connota positivamente, perché comprende gli elementi che valgono a identificare socialmente il soggetto.
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Egregio Avvocato
25 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, integrata dai delegati regionali eletti dai rispettivi Consigli regionali, in modo da avere la rappresentanza delle minoranze. La presenza dei delegati regionali ha lo scopo di rafforzare la caratterizzazione del Presidente della Repubblica come rappresentante dell’unità nazionale.I requisiti per essere eletto Presidente della Repubblica sono indicati dall’art. 84 della Costituzione: la cittadinanza italiana; il compimento del cinquantesimo anno di età ed il godimento dei diritti civili e politici.All’elezione si procede per iniziativa del Presidente della Camera che, 30 giorni prima della scadenza del mandato presidenziale, convoca il Parlamento in seduta comune e i delegati regionali per l’elezione del nuovo Presidente.L’elezione del Presidente della Repubblica avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei 2/3 dell’Assemblea; dopo il terzo scrutinio, è richiesta la sola maggioranza assoluta, cioè il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto al voto. Il quorum elevato è volto ad evitare che la nomina del Presidente sia espressione della sola maggioranza politica. Una volta eletto, il Presidente della Repubblica, prima di essere immesso nell’esercizio delle sue funzioni, presta giuramento di fedeltà di fronte al Parlamento in seduta comune, accompagnato, per prassi, da un breve discorso, nel quale il Presidente eletto illustra i principi a cui tende ispirare le proprie funzioni. Il mandato presidenziale decorre dalla data del giuramento e dura per un periodo di sette anni. Durante il mandato il Presidente della Repubblica dispone di un assegno personale e di una dotazione (quali la residenza del PdR e per gli uffici presidenziali, a cui si aggiunge un assegno periodico) ed è posta alle dipendenze esclusive una struttura amministrativa, chiamata Segretariato generale della Presidenza della repubblica.
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Egregio Avvocato
17 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
In diritto civile, si parla di «simulazione» per individuare l’ipotesi in cui due o più soggetti stipulino un contratto che in realtà non vogliono e fingono di volere, per creare un’apparenza contrattuale difforme dalla realtà contrattuale effettivamente voluta.Per realizzarla le parti ricorrono a più negozi, quali: il «negozio simulato», cioè il contratto stipulato per creare la situazione di apparenza, i cui effetti non sono in realtà voluti;l’«accordo simulatorio», o c.d. «controdichiarazione», che si affianca al negozio simulato e con il quale le parti convengono che il negozio simulato non abbia effetto tra loro, eventualmente stabilendo quali effetti diversi vogliano produrre;in quest’ultimo caso, cioè la simulazione c.d. relativa (in cui le parti hanno inteso stipulare anche un contratto diverso da quello che appare), viene concluso anche il «negozio dissimulato», cioè il contratto realmente voluto dalle parti.Tale contratto non figura nei casi di simulazione c.d. assoluta, in cui le parti convengono che non si costituisca tra loro alcun contratto.La simulazione può colpire diversi elementi del rapporto contrattuale (ad esempio il tipo di contratto, l’oggetto, alcune sue clausole). Può riguardare anche l’identità di una delle parti: è il caso della c.d. interposizione fittizia, in cui i contraenti, ad. es. Tizio e Caio, stipulano, con il consenso di Sempronio, un contratto simulato tra loro, mentre il contratto dissimulato (realmente voluto) viene stipulato tra Tizio e Sempronio. In questi casi, la simulazione viene utilizzata per occultare all’esterno l’identità di una delle parti.
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