Qual'è la differenza tra beni demaniali e beni del patrimonio indisponibile?

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Pubblicato il 12 gen. 2022 · tempo di lettura 2 minuti

Qual'è la differenza tra beni demaniali e beni del patrimonio indisponibile? | Egregio Avvocato

I beni di appartenenza dello Stato, degli enti pubblici e degli enti ecclesiastici possono essere divisi in tre categorie: i beni demaniali, i beni patrimoniali indisponibili ed i beni patrimoniali disponibili.


  • I beni demaniali, cioè immobili o universalità di mobili indicati tassativamente all’art. 822 c.c., che possono appartenere solo ad enti territoriali (cioè lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni), che a loro volta si distinguono in beni del demanio necessario, cioè il demanio marittimo, idrico e militare, e beni del demanio accidentale, cioè strade, autostrade, immobili di interesse storico ed artistico, raccolte di musei etc.


  • I beni patrimoniali indisponibili, mobili e immobili, che appartengono ad enti pubblici anche non territoriali, che si individuano in via residuale quali beni non appartenenti alla categoria precedente. Anche questi possono essere distinti in beni patrimoniali per natura (quali miniere, acque minerali termali..) e per destinazione (come gli edifici adibiti a sede di pubblici uffici e i relativi arredi).


  • I beni patrimoniali disponibili, cioè beni di diritto privato, che potrebbero appartenere a qualsiasi soggetto, non gravati da alcun vincolo o regime particolare.


Per quando riguarda il regime giuridico, la legge prevede che i beni appartenenti alla prima categoria non possano essere alienati né formare oggetto di diritti dei terzi, salvo che nei casi e modi previsti dalla legge. Questi sono pertanto da considerare incommerciabili.


Per i beni della seconda categoria è invece ammissibile la commerciabilità, ma essi sono gravati da uno specifico vincolo di destinazione all’uso pubblico che permane anche se fossero oggetto di negozi traslativi di diritto privato.


Deve tuttavia osservarsi come questa risalente distinzione sia oggi ritenuta meramente nominalistica, anche perché le differenze di regime sono in concreto esigue, anche in punto di commerciabilità. In concreto è infatti difficile individuare dei casi in cui i beni patrimoniali indisponibili possano essere effettivamente alienati senza nuocere alla funzione pubblicistica cui sono attribuiti.

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Le lettere di patronage: deboli e forti

29 gen. 2022 tempo di lettura 1 minuti

Le lettere di patronage sono delle dichiarazioni che vengono rilasciate ad una banca da un soggetto (di solito, una società capogruppo) in modo da indurre la banca stessa a concedere, rinnovare o mantenere un finanziamento ad un altro soggetto (di solito, una società controllata dalla prima).Sono molto utilizzate nell’ordinamento italiano, sebbene non esplicitamente disciplinate. Si differenziano, da un lato, dal mandato di credito (art. 1937 c.c.), che prevede un incarico vero e proprio a fare credito, il quale viene accettato dall’altra parte; e dall’altro lato, si differenziano dalla fideiussione (artt. 1936 e ss. c.c.), ove la volontà di prestare garanzia deve essere espressamente manifestata.Vi sono le cd. lettere di patronage deboli, ove il soggetto capogruppo si limita a dare alla banca delle informazioni riguardanti l’altro soggetto rispetto al quale si ha interesse a che venga erogato il credito. Se le informazioni fornite sono sbagliate, si risponderà a titolo di responsabilità precontrattuale, nel caso in cui sia stato falsato il processo di conclusione del contratto (si rientra nella fase delle trattative).Ma vi sono anche le cd. lettere di patronage forti, alla luce delle quali sussiste una vera e propria garanzia atipica. In questi casi, secondo una prima tesi si ha un contratto atipico con obbligo di facere, e cioè impegnarsi a tenere un certo comportamento nella gestione della società controllata. Secondo una diversa tesi, invece, si ha una promessa del fatto del terzo, che dà luogo ad un’obbligazione indennitaria o risarcitoria nel caso in cui non venga mantenuto il comportamento promesso.

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Cosa è l’obbligazione naturale?

16 feb. 2022 tempo di lettura 2 minuti

L’obbligazione naturale è quella obbligazione che scaturisce da un dovere morale o sociale. Essa determina la c.d. soluti retentio ai sensi dell’art. 2034 c.c., cioè impedisce al soggetto che abbia pagato in adempimento di quel dovere di pretendere la restituzione della prestazione effettuata. Ai sensi della legge, questo costituisce l’unico effetto giuridicamente rilevante dell’obbligazione naturale.Secondo la tesi prevalente, tale norma evidenzia come per l’ordinamento i doveri morali e sociali vigenti in un certo contesto storico/culturale possano costituire valida “causa solvendi”, cioè una ragione idonea a giustificare uno spostamento di ricchezza, consistente nel pagamento realizzato. Ciò in conformità al divieto generale di arricchimenti senza giusta causa.Per converso, gli stessi doveri morali o sociali non permetterebbero di giustificare ulteriori effetti normalmente correlati alla disciplina delle obbligazioni.In particolare, diversamente dalle obbligazioni “civili” normalmente intese, le obbligazioni naturali non sarebbe passibili di tutela giurisdizionale: il creditore naturale, cioè colui che in base all’asserito dovere avrebbe diritto a ricevere la prestazione, non potrebbe agire in giudizio per ottenere il pagamento dovuto. L’unica tutela che l’ordinamento gli riconosce è, infatti, quella di ritenere il pagamento una volta che lo abbia ricevuto.La legge contempla espressamente alcune ipotesi di obbligazioni naturali, quali il pagamento del debito di gioco (ma, secondo la tesi prevalente, solo nel caso di gioco “tollerato” e non per il gioco proibito) o la fiducia testamentaria. Più controversa è invece l’ipotesi del debito prescritto: per alcuni si tratterebbe di un'obbligazione naturale che prende il posto di quella civile, estinta al momento stesso della prescrizione; per altri la prescrizione opera solo se viene fatta valere in giudizio e sarebbe possibile agire in giudizio per ottenere il pagamento del debito prescritto (salva la possibilità per il convenuto di evitarlo eccependo la prescrizione). Accanto a queste tipiche, ne esistono delle altre, atipiche, che costituiscono casi in cui i doveri della morale sociale di volta in volta rilevanti, normalmente irrilevanti ai fini del diritto, vengono “elevati” a obbligazioni con una qualche rilevanza giuridica.

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Qual'è la differenza tra difensore d’ufficio e patrocinio a spese dello Stato?

29 gen. 2022 tempo di lettura 1 minuti

La difesa d’ufficio è un istituto previsto dall’ordinamento per garantire che vi sia sempre la difesa tecnica dell’imputato, in ogni fase del procedimento in cui serva il suo intervento, qualora l’imputato non abbia ancora nominato un difensore o nel caso in cui ne sia rimasto privo per qualsiasi motivo. A tal fine, è previsto che quando il giudice, il P.M. o la polizia giudiziaria devono compiere un atto per il quale è prevista l’assistenza del difensore, devono chiedere il nominativo di un difensore d’ufficio ad un apposito ufficio presso l’ordine forense di ciascun capoluogo di corte d’appello, attinto da un elenco di avvocati a tal fine predisposto, composto da soggetti che hanno fatto richiesta di iscrizione. Successivamente, viene dato avviso dell’atto che sta per essere compiuto al difensore, il quale ha obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo.Il patrocinio a spese dello Stato consente, invece, di porre a carico dello Stato le spese di assistenza, difesa e rappresentanza delle parti processuali che abbiano un reddito annuo (calcolato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche) non superiore a 11.493,82 euro.Di recente, il patrocinio a spese dello Stato è stato utilizzato anche per provvedere alla difesa di persone ritenute meritevoli di una particolare tutela, quali:le persone offese dai reati di violenza familiare o di genere, in deroga ai limiti di reddito;parimenti, per gli orfani di crimini domestici;la persona prosciolta, anche con archiviazione, dall’imputazione di omicidio verificatosi in presenza di legittima difesa domiciliare.

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Differenze: diritto soggettivo e interesse legittimo

16 mar. 2022 tempo di lettura 1 minuti

Nel diritto amministrativo odierno la differenza tra diritto soggettivo e interesse legittimo ha assunto una rilevanza fondamentale: nel nostro ordinamento vi è un cd. doppio binario di giurisdizione, cioè si ha una giurisdizione ordinaria o una giurisdizione amministrativa a seconda che il privato richieda la tutela dell’uno o dell’altra situazione giuridica soggettiva.In particolare, a differenza di quanto avveniva in precedenza, oggi sia il diritto soggettivo sia l’interesse legittimo sono delle situazioni giuridiche meritevoli di essere tutelate, e l’interesse legittimo non deve essere considerato un quid minus rispetto al diritto soggettivo, ma invece una situazione giuridica soggettiva avente pari dignità. Questo è l’esito di una lunga evoluzione giurisprudenziale, che trova fondamento anche nel fatto che l’art. 24 della Costituzione ponga le due situazioni sullo stesso piano. Tuttavia, qualche differenza comunque permane. Il diritto soggettivo, infatti, gode di una tutela assoluta e incondizionata, che non può essere in alcun modo sacrificata in favore dell’interesse pubblico. La giurisdizione preordinata alla sua tutela è quella ordinaria, e il giudice ordinario possiede il solo potere di disapplicazione del provvedimento amministrativo lesivo (artt. 4 e 5 Laac). L’interesse legittimo, invece, gode di una tutela relativa e condizionata: la Pubblica amministrazione ha il potere di sacrificare l’interesse del privato in favore di un interesse pubblico, e quindi legittimamente di non soddisfare la pretesa del privato. A fronte di un interesse legittimo, la giurisdizione si incardina dinanzi al giudice amministrativo, il quale ha dei poteri più incisivi rispetto al giudice ordinario, prima di tutti quello di annullamento del provvedimento.

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