Egregio Avvocato
Pubblicato il 16 feb. 2022 · tempo di lettura 1 minuti
La Corte di Giustizia è l’istituzione che svolge funzioni di natura giurisdizionale nel sistema dell’Unione Europea, esercitando competenze di tipo contenzioso rispetto ai ricorsi per infrazione, di annullamento, in carenza e per risarcimento, nonché pronunciandosi in via pregiudiziale sull’interpretazione dei trattati e sulla validità e l’interpretazione degli atti delle istituzioni, degli organi o organismi dell’Unione.
Anche le singole persone fisiche o giuridiche possono adire in alcuni casi la Corte, ad esempio esperendo ricorso per annullamento contro gli atti (legislativi o comunque di una istituzione dell’UE) adottati nei loro confronti o loro riguardanti direttamente e individualmente, ancorché a tal fine debbano essere soddisfatte peculiari condizioni (sono in tal senso considerati ricorrenti “non privilegiati”).
La Corte svolge anche funzioni consultive, quando deve rendere pareri (ad es. in caso di accordi internazionali dell’UE).
La Corte EDU, invece, è stata istituita dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (la CEDU), firmata a Roma nel 1950 e promossa dal Consiglio d’Europa, un’organizzazione internazionale fondata sul metodo della cooperazione intergovernativa. Quest’ultima, a sua volta, deve essere tenuta distinta dal Consiglio Europeo e dal Consiglio dell’Unione, organi ricompresi nel quadro delle istituzioni dell’Unione Europea.
La Corte EDU si occupa di garantire il rispetto della Convenzione da parte degli Stati contraenti. Essa può essere adita anche dalle persone fisiche per l’accertamento delle violazioni dei diritti tutelati dalla CEDU o dei suoi protocolli da parte dello Stato aderente alla Convenzione, nel rispetto delle condizioni previste dalla CEDU stessa.
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Egregio Avvocato
31 gen. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
Il concordato in appello è un istituto introdotto dal c.p.p. del 1988, successivamente abrogato e ripristinato dalla Legge Orlando del 2017.Ai sensi del 599-bis c.p.p. è previsto che l’imputato, il Pubblico Ministero e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono accordarsi sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri motivi; se i motivi dei quali chiedono l’accoglimento da parte del giudice comportano una nuova determinazione della pena, le parti devono indicare al giudice la pena sulla quale sono d’accordo.Sulla richiesta, la Corte d’Appello decide in camera di consiglio, potendo alternativamente: accogliere il concordato, senza possibilità di modifica; oppure ordinare la citazione a comparire al dibattimento in appello, quando ritiene di non poterlo accettare allo stato degli atti. In questi casi, la richiesta e la rinuncia perdono effetto ma possono essere riproposte durante il dibattimento. Esse non avranno comunque effetto se il giudice dovesse decidere in modo difforme dall’accordo.Si tratta di uno strumento che permette di ridurre notevolmente i tempi dell’appello e risparmiare i tempi del giudizio di cassazione, che non sarebbe in tal caso esperibile.Al pari del patteggiamento, per il concordato sono previste delle preclusioni oggettive (nel senso che il concordato non può farsi in caso di processi inerenti ad alcuni reati indicati dalla legge), e soggettive (nel senso che coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza non possono promuoverlo).Comune è anche l’effetto deflattivo. Tuttavia, si ritiene che il concordato non sia un patteggiamento sulla pena, perché essa è quella che il giudice avrebbe potuto applicare anche senza il consenso del P.M., nel caso in cui avesse accolto il motivo menzionato dall’accordo e respinto gli altri. La nuova pena non è fissata dalla legge e dipende pertanto dai motivi accolti. Inoltre, la sentenza che segue il concordato è una condanna a tutti gli effetti e non sono previsti effetti premiali.
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Egregio Avvocato
10 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Con l’espressione funzionario di fatto, ci si riferisce a quelle ipotesi in cui l’atto di investitura del titolare dell’organo sia viziato ovvero manchi del tutto. Questa situazione si può definire come l’esercizio dell’azione amministrativa da parte di soggetti privi della relativa legittimazione.La ratio del riconoscimento giuridico di tale figura è da individuare principalmente nell’esigenza di risolvere il problema della rilevanza giuridica rispetto all’attività compiuta dal funzionario di fatto.La dottrina ha individuato tale esigenza nella soddisfazione della continuità dell’esercizio della funzione pubblica, nonché della tutela della buona fede e dell’affidamento dei terzi e di quella relativa all’economia dei mezzi giuridici che comporta la conservazione degli atti amministrativi utili alla P.A.In merito alle figure riconducibili al funzionario di fatto, non vi è omogeneità di opinioni in dottrina, infatti, si discute in merito alle ipotesi di usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.), dell’occupazione bellica, della prorogatio e dell’ingerenza autorizzata da un atto di investitura formale, risultato in seguito viziato.Per quel che riguarda il regime giuridico degli atti compiuti dal funzionario di fatto, applicandosi la regola del c.d. fatto compiuto, una volta decorsi i termini per l’impugnativa dell’atto di investitura, gli atti saranno considerati validi, fatta salva la loro impugnazione per un vizio diverso rispetto a quello della competenza.Infine, relativamente alla tutela dei terzi destinatari degli atti, si invoca il principio di conservazione in forza del quale gli atti, nonostante siano invalidi, si ritengono produttivi di effetti nei confronti dei terzi, eccezion fatta per le ipotesi di usurpazione, per cui si propende per l’inapplicabilità del principio. Si ritiene in giurisprudenza prevalente l’orientamento che fonda sul principio di buona fede del privato destinatario degli effetti dell’atto, il fondamento della salvaguardia dello stesso.
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Egregio Avvocato
14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Nel caso in cui gli studenti, nel corso dell’orario scolastico, cagionino dei danni, subentra la responsabilità dell’insegnante: si tratta di responsabilità temporanea, cioè limitata al tempo in cui il minore è sotto la sorveglianza del docente.È opportuno distinguere a seconda del tipo di rapporto che intercorre tra lo studente autore del danno e l’insegnante: nel caso di insegnante privato si applicherà il comma 2 dell’art. 2048 c.c., secondo cui “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.Nel caso di insegnante in una struttura pubblica, ai sensi dell’art. 61 della l. n. 312 del 1980, il legittimato passivo è invece il Ministero dell’istruzione, e non l’insegnante. Sarà poi il Ministero a potersi rivalere nei confronti di quest’ultimo. Gli insegnanti della scuola pubblica, infatti, non si trovano in rapporto organico con la singola struttura scolastica, bensì con la Pubblica amministrazione centrale dello Stato.Infine, nel caso di insegnante in una struttura scolastica privata, sarà sempre quest’ultima a rispondere, ma a titolo di inadempimento della obbligazione di protezione (ai sensi degli artt.1218 e 1228 c.c.) Anche in quest’ultimo caso ci può essere un concorso di responsabilità tra la scuola privata e l’insegnante: è riconosciuta l’azione di rivalsa in capo alla struttura scolastica nei confronti del docente.
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Egregio Avvocato
31 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
L’art. 131 bis c.p. prevede che in caso di reato con offesa particolarmente tenue, il soggetto agente, a date condizioni, non viene punito. I presupposti che devono sussistere sono tre: pena detentiva non superiore a 5 anni; modalità della condotta; esiguità del danno o del pericolo.Ci si chiede se tale norma possa applicarsi a quei fatti che costituiscono reato solo al superamento di una certa soglia: es. guida in stato di ebbrezza (0,8 a 1,5 e poi sopra 1,5); art. 316-ter co. 2 c.p. (al di sotto di 3999,98 euro il fatto sarà solo illecito amministrativo). Secondo una prima tesi, la risposta è negativa: se si potesse applicare il 131 bis c.p., il giudice si andrebbe a sostituire al legislatore, il quale ha previsto esplicitamente una soglia e quindi ha preso una posizione netta su quando un fatto è penalmente rilevante o meno. Inoltre, in questi casi vi sarebbe un paradosso poiché il soggetto che ha commesso un reato non verrebbe punito né con la sanzione penale, ma neanche con quella amministrativa. Una diversa tesi, invece, sostenuta anche dalla Cassazione a Sezioni Unite, ritiene che l’art. 131 bis c.p. possa trovare applicazione anche nei reati con le soglie di punibilità. Invero, il legislatore, anche quando ha previsto delle soglie, ha operato in astratto, mentre il 131 bis c.p. opera in concreto e sul caso specifico, prendendo in considerazione tutti gli altri elementi del caso. Non sussiste, quindi, una contraddizione tra l’esistenza della soglia e l’applicazione del 131 bis c.p.
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