Egregio Avvocato
Pubblicato il 16 feb. 2022 · tempo di lettura 1 minuti
La Corte di Giustizia è l’istituzione che svolge funzioni di natura giurisdizionale nel sistema dell’Unione Europea, esercitando competenze di tipo contenzioso rispetto ai ricorsi per infrazione, di annullamento, in carenza e per risarcimento, nonché pronunciandosi in via pregiudiziale sull’interpretazione dei trattati e sulla validità e l’interpretazione degli atti delle istituzioni, degli organi o organismi dell’Unione.
Anche le singole persone fisiche o giuridiche possono adire in alcuni casi la Corte, ad esempio esperendo ricorso per annullamento contro gli atti (legislativi o comunque di una istituzione dell’UE) adottati nei loro confronti o loro riguardanti direttamente e individualmente, ancorché a tal fine debbano essere soddisfatte peculiari condizioni (sono in tal senso considerati ricorrenti “non privilegiati”).
La Corte svolge anche funzioni consultive, quando deve rendere pareri (ad es. in caso di accordi internazionali dell’UE).
La Corte EDU, invece, è stata istituita dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (la CEDU), firmata a Roma nel 1950 e promossa dal Consiglio d’Europa, un’organizzazione internazionale fondata sul metodo della cooperazione intergovernativa. Quest’ultima, a sua volta, deve essere tenuta distinta dal Consiglio Europeo e dal Consiglio dell’Unione, organi ricompresi nel quadro delle istituzioni dell’Unione Europea.
La Corte EDU si occupa di garantire il rispetto della Convenzione da parte degli Stati contraenti. Essa può essere adita anche dalle persone fisiche per l’accertamento delle violazioni dei diritti tutelati dalla CEDU o dei suoi protocolli da parte dello Stato aderente alla Convenzione, nel rispetto delle condizioni previste dalla CEDU stessa.
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Egregio Avvocato
14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Il regolamento di condominio, redatto dai condòmini all’unanimità, può stabilire degli orari entro i quali sia possibile ascoltare musica ad alto volume.In mancanza di alcuna regolamentazione condominiale, trova applicazione l’art. 844 c.c., che pone il limite della «normale tollerabilità». I giudici hanno individuato questo limite nella soglia di 3 decibel oltre il rumore di fondo. In ogni caso, per la verifica del superamento del limite ci si può avvalere di una perizia fonometrica.Solo nel caso in cui la musica disturbi l’intero palazzo, o addirittura il quartiere, si tratta del reato di disturbo della quiete pubblica (art. 659 c.p.); non anche se ad essere molestati dalla musica ad alto volume siano solo gli inquilini confinanti. In quest’ultimo caso, infatti, si tratta di un illecito civile, a fronte del quale si può presentare una diffida mediante il proprio avvocato. Se questa non dovesse sortire effetti, è possibile poi presentare un ricorso d’urgenza in tribunale per ottenere un ordine di cessazione delle molestie. Infine, con una autonoma causa, è possibile anche ottenere il risarcimento del danno; il quale non è presunto nel fatto stesso dell’accertamento dell’inquinamento acustico, ma deve essere provato.
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Egregio Avvocato
28 mar. 2022 • tempo di lettura 4 minuti
Ogni Stato adotta criteri propri per l’attribuzione e la perdita della cittadinanza. Per quanto riguarda l’Italia, la legge 5 febbraio 1992, n.91 prevede quattro criteri di attribuzione della cittadinanza italiana: per nascita; per matrimonio; per beneficio di legge; per naturalizzazione.Acquisto della cittadinanza italiana per nascitaAcquisto della cittadinanza italiana per matrimonioAcquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazioneAcquisto della cittadinanza italiana per beneficio di leggeCome presentare la domanda1 - Acquisto della cittadinanza italiana per nascitaL’art. 1 l. 91/1992 prevede quattro ipotesi di acquisto della cittadinanza per nascita.a) l’acquisto iure sanguinis: è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini italiani. Più in particolare, il possesso della cittadinanza italiana per nascita si trasmette di genitore in figlio, indipendentemente dal luogo di nascita: è cittadino italiano il figlio di padre o madre cittadini italiani, anche se nato all’estero, purché venga trascritto l’atto di nascita nei registri dello Stato Civile. b) l’acquisto iure soli: è considerato cittadino italiano per nascita chi è nato nel territorio dello Stato da genitori ignoti o apolidi.c) l’acquisto ius soli residuale: è considerato cittadino per nascita anche il figlio di ignoti che sia trovato nel territorio italiano, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.d) l’acquisto giudiziale: diventa cittadino italiano il figlio a seguito del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale della filiazione, purché avvenuti durante la minore età. e) in caso di adozione di minorenne.2 - Acquisto della cittadinanza italiana per matrimonioL’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio è riconosciuto al cittadino straniero, o apolide, sposato con il coniuge cittadino italiano che possiede i requisiti previsti dagli artt. 5 e 6 l. 91/1992.In primo luogo, il cittadino straniero deve essere residente in Italia da almeno due anni dopo la data del matrimonio. Se è stato residente all’estero, devono passare almeno tre anni dopo la data del matrimonio. Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.In secondo luogo, non deve essere intervenuta sentenza di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile.Ancora, il cittadino straniero deve certificare la conoscenza della lingua italiana (livello b1).Infine, il richiedente non deve aver riportato condanne penali né essere stato dichiarato pericoloso socialmente.3 - Acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazioneLo straniero può ottenere la cittadinanza italiana anche per effetto della residenza, nel territorio italiano, per un periodo definito di tempo. Il periodo di residenza in Italia è pari a 10 anni per i cittadini extracomunitari e a 4 anni per i cittadini dell’Unione Europea. È indispensabile dimostrare la presenza in Italia con la documentazione relativa alla propria iscrizione all’anagrafe.Sono necessari ulteriori requisiti: la conoscenza della lingua italiana (pari a livello b1), l’assenza di condanne penali nonché un reddito minimo, pari a 8.263,31 euro per richiedenti senza persone a carico e a 11.362,05 euro per richiedenti con coniuge a carico (aumentabili di 516,00 euro per ogni ulteriore persona a carico).4 - Acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di leggeL’art. 4 l. 91/1992 prevede ulteriori casi di acquisto della cittadinanza italiana. Fra questi, diviene cittadino lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dal diciottesimo compleanno.Inoltre, lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.5 - Come presentare la domandaLo straniero può presentare la domanda di concessione della cittadinanza italiana esclusivamente per via telematica, attraverso il sito www.portaleservizi.dlci.interno.it. Dopo essersi registrato, il richiedente dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico tutta la documentazione richiesta.Terminata la procedura, al cittadino straniero richiedente viene rilasciato il numero della pratica che gli servirà poi a rintracciare lo stato di avanzamento della richiesta sul portale dedicato e viene attivata l'istruttoria.Dopo aver presentato la domanda, collegandosi al portale lo straniero potrà visualizzare tutte le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura concernenti l'avvenuta accettazione della sua domanda e l'avvio del procedimento nonchè l'eventuale irregolarità della documentazione allegata.A partire dal dicembre 2020, è stato dimezzato il termine di durata massima dei procedimenti di cittadinanza italiana: il Ministero dell’Interno ha, oggi, 24 mesi di tempo prorogabili fino ad un massimo di 3 anni per emettere la decisione, positiva o negativa.Editor: dott.ssa Elena Pullano
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Egregio Avvocato
16 feb. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
La giustizia riparativa, anche conosciuta come mediazione penale, è quel processo, utilizzato ai fini deflattivi, rivolto alla dimensione dualistica reo-vittima. Tale processo consente alle persone che subiscono un pregiudizio a causa di un delitto e alle persone responsabili di tale pregiudizio (autori del reato) di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall’illecito.Molteplici sono le spinte europeiste volte a incoraggiare gli Stati membri a sviluppare e utilizzare la giustizia riparativa nell’ambito dei propri sistemi penali (da ultimo la Raccomandazione UE n. 8/2018).La caratteristica principale della giustizia riparativa è quella di identificare il reato non più soltanto come un illecito commesso contro la società, o come un comportamento che incrina l’ordine costituito, ma invece come una condotta intrinsecamente dannosa e offensiva, che provoca un pregiudizio alla vittima, la quale assume un ruolo principe all’interno di tale processo. Per raggiungere la propria finalità, quale la riparazione del pregiudizio, è necessario che la partecipazione sia volontaria e non coatta, deve essere esplicitamente espresso il consenso di entrambe le parti, le quali potranno in ogni momento revocarlo. Fondamentale, inoltre, è la figura del facilitatore (o mediatore), il quale deve intervenire come parte terza, qualificata ed imparziale. Tale ruolo non può essere svolto dal giudice che decide sul fatto di reato, in quanto le dichiarazioni rese dalle parti durante la mediazione non possono essere utilizzate, né possono influenzare il procedimento penale.Nel sistema penale italiano si ritrovano degli aspetti di giustizia riparativa nell’ambito del procedimento minorile, ove si tiene conto del fatto che il soggetto autore dell’illecito ha una personalità ancora in formazione; nell’ambito del procedimento penale ordinario, mediante l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168 bis c.p.); e anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace (d.lgs. n. 274/2000), ove sono previsti gli istituti della mediazione (art. 29) e della estinzione del reato come conseguenza di condotte riparative (art. 35).
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Egregio Avvocato
29 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Le lettere di patronage sono delle dichiarazioni che vengono rilasciate ad una banca da un soggetto (di solito, una società capogruppo) in modo da indurre la banca stessa a concedere, rinnovare o mantenere un finanziamento ad un altro soggetto (di solito, una società controllata dalla prima).Sono molto utilizzate nell’ordinamento italiano, sebbene non esplicitamente disciplinate. Si differenziano, da un lato, dal mandato di credito (art. 1937 c.c.), che prevede un incarico vero e proprio a fare credito, il quale viene accettato dall’altra parte; e dall’altro lato, si differenziano dalla fideiussione (artt. 1936 e ss. c.c.), ove la volontà di prestare garanzia deve essere espressamente manifestata.Vi sono le cd. lettere di patronage deboli, ove il soggetto capogruppo si limita a dare alla banca delle informazioni riguardanti l’altro soggetto rispetto al quale si ha interesse a che venga erogato il credito. Se le informazioni fornite sono sbagliate, si risponderà a titolo di responsabilità precontrattuale, nel caso in cui sia stato falsato il processo di conclusione del contratto (si rientra nella fase delle trattative).Ma vi sono anche le cd. lettere di patronage forti, alla luce delle quali sussiste una vera e propria garanzia atipica. In questi casi, secondo una prima tesi si ha un contratto atipico con obbligo di facere, e cioè impegnarsi a tenere un certo comportamento nella gestione della società controllata. Secondo una diversa tesi, invece, si ha una promessa del fatto del terzo, che dà luogo ad un’obbligazione indennitaria o risarcitoria nel caso in cui non venga mantenuto il comportamento promesso.
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