Qual è la differenza tra la Corte di Giustizia e la Corte Europea dei diritti dell'Uomo (c.d. Corte EDU)?

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Pubblicato il 16 feb. 2022 · tempo di lettura 1 minuti

Qual è la differenza tra la Corte di Giustizia e la Corte Europea dei diritti dell'Uomo (c.d. Corte EDU)? | Egregio Avvocato

Le due corti, note anche come Corte di Lussemburgo e di Strasburgo in virtù della rispettiva sede, sono due organi differenti e del tutto autonomi.


La Corte di Giustizia è l’istituzione che svolge funzioni di natura giurisdizionale nel sistema dell’Unione Europea, esercitando competenze di tipo contenzioso rispetto ai ricorsi per infrazione,  di annullamento, in carenza e per risarcimento, nonché pronunciandosi in via pregiudiziale sull’interpretazione dei trattati e sulla validità e l’interpretazione degli atti delle istituzioni, degli organi o organismi dell’Unione. 

Anche le singole persone fisiche o giuridiche possono adire in alcuni casi la Corte, ad esempio esperendo ricorso per annullamento contro gli atti (legislativi o comunque di una istituzione dell’UE) adottati nei loro confronti o loro riguardanti direttamente e individualmente, ancorché a tal fine debbano essere soddisfatte peculiari condizioni (sono in tal senso considerati ricorrenti “non privilegiati”).

La Corte svolge anche funzioni consultive, quando deve rendere pareri (ad es. in caso di accordi internazionali dell’UE).


La Corte EDU, invece, è stata istituita dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (la CEDU), firmata a Roma nel 1950 e promossa dal Consiglio d’Europa, un’organizzazione internazionale fondata sul metodo della cooperazione intergovernativa. Quest’ultima, a sua volta, deve essere tenuta distinta dal Consiglio Europeo e dal Consiglio dell’Unione, organi ricompresi nel quadro delle istituzioni dell’Unione Europea.

La Corte EDU si occupa di garantire il rispetto della Convenzione da parte degli Stati contraenti. Essa può essere adita anche dalle persone fisiche per l’accertamento delle violazioni dei diritti tutelati dalla CEDU o dei suoi protocolli da parte dello Stato aderente alla Convenzione, nel rispetto delle condizioni previste dalla CEDU stessa.



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La motivazione del provvedimento amministrativo

2 feb. 2022 tempo di lettura 2 minuti

La motivazione del provvedimento amministrativo rappresenta lo strumento attraverso il quale la P.a. esterna i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno portato all’emanazione di un dato provvedimento.L’art. 3 L. 241/1990 contiene disposizioni di applicazione generale, valide per tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei concorsi e il personale, ad eccezione degli atti normativi e a contenuto generale. Sottratte alla motivazione sono anche le forme di silenzio assenso di cui all’art. 20 L. 241/1990.La ratio della motivazione va individuata, nell’esigenza di garantire agli interessati la ricostruzione dell’iter logico seguito dall’amministrazione, anche allo scopo di verificarne la correttezza nonché eventuali profili di illegittimità.Per quanto riguarda la struttura della motivazione, l’art. 3 fa riferimento tanto alle ragioni di fatto, quanto ai presupposti di diritto. Per presupposti di fatto si intendono gli elementi e i dati fattuali acquisiti durante l’istruttoria, oggetto di valutazione da parte della PA. Invece, le ragioni giuridiche, comprendono le argomentazioni condotte sul piano del diritto, cioè le norme che sono state considerate applicabili nella fatt. concreta all’esame dall’amministrazione procedente.Per quel che riguarda i canoni della motivazione, dottrina e giurisprudenza li individuano nella congruità (quindi nel percorso logico seguito dalla P.a.) e nella sufficienza (nell’eliminare i dubbi di irrazionalità e di arbitrio nell’operato della P.a.).Infine, l’ultimo comma dell’art. 3 dispone che in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità a cui è possibile fare ricorso.Per quanto riguarda i profili giurisdizionali attinenti all’obbligo di motivazione, bisogna considerare che, a seguito dell’entrata in vigore della L. 241/1990, la mancanza di motivazione può essere considerata come una violazione di legge, mentre in precedenza si parlava di un vizio attinente all’eccesso di potere.In caso di motivazione perplessa e contraddittoria, invece, si può continuare a parlare di eccesso di potere, riguardando il vizio e non la motivazione in sé, ma il concreto svolgimento del potere amministrativo.

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Cosa è il funzionario di fatto?

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Con l’espressione funzionario di fatto, ci si riferisce a quelle ipotesi in cui l’atto di investitura del titolare dell’organo sia viziato ovvero manchi del tutto. Questa situazione si può definire come l’esercizio dell’azione amministrativa da parte di soggetti privi della relativa legittimazione.La ratio del riconoscimento giuridico di tale figura è da individuare principalmente nell’esigenza di risolvere il problema della rilevanza giuridica rispetto all’attività compiuta dal funzionario di fatto.La dottrina ha individuato tale esigenza nella soddisfazione della continuità dell’esercizio della funzione pubblica, nonché della tutela della buona fede e dell’affidamento dei terzi e di quella relativa all’economia dei mezzi giuridici che comporta la conservazione degli atti amministrativi utili alla P.A.In merito alle figure riconducibili al funzionario di fatto, non vi è omogeneità di opinioni in dottrina, infatti, si discute in merito alle ipotesi di usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.), dell’occupazione bellica, della prorogatio e dell’ingerenza autorizzata da un atto di investitura formale, risultato in seguito viziato.Per quel che riguarda il regime giuridico degli atti compiuti dal funzionario di fatto, applicandosi la regola del c.d. fatto compiuto, una volta decorsi i termini per l’impugnativa dell’atto di investitura, gli atti saranno considerati validi, fatta salva la loro impugnazione per un vizio diverso rispetto a quello della competenza.Infine, relativamente alla tutela dei terzi destinatari degli atti, si invoca il principio di conservazione in forza del quale gli atti, nonostante siano invalidi, si ritengono produttivi di effetti nei confronti dei terzi, eccezion fatta per le ipotesi di usurpazione, per cui si propende per l’inapplicabilità del principio. Si ritiene in giurisprudenza prevalente l’orientamento che fonda sul principio di buona fede del privato destinatario degli effetti dell’atto, il fondamento della salvaguardia dello stesso.

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Remissione della querela

1 mar. 2022 tempo di lettura 1 minuti

La querela è l’atto mediante il quale la persona offesa manifesta la volontà che si persegua penalmente il fatto di reato che essa ha subìto. La querela, infatti, si compone di due elementi: la notizia di reato e la manifestazione della volontà che si proceda penalmente in ordine al medesimo.È riconosciuta, tuttavia, la possibilità di revocare la querela precedentemente presentata. Tale possibilità è prevista all’art. 152 c.p., e viene qualificata come una causa di estinzione del reato: a causa della rinuncia della persona offesa viene meno anche l'interesse statale alla punibilità del colpevole. Ovviamente essa rileva solamente nei reati procedibili a querela di parte.La remissione può essere processuale o extraprocessuale e, in quest'ultimo caso, può essere manifestata in forma espressa o tacita, ovvero con comportamenti incompatibili con la volontà di persistere nella querela. Peraltro, la remissione non può essere sottoposta a termini o condizioni ed è valida solo se espressa prima della sentenza di condanna.Originariamente si riteneva che per produrre l’effetto estintivo, fosse necessaria l’accettazione del querelato: quest’ultimo avrebbe potuto avere infatti interesse ad avere una sentenza di assoluzione nel merito. Da ultimo, invece, la Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che la legge non richiede un'accettazione neppure implicita da parte del querelato. Tuttavia, è possibile la sua condanna alle spese processuali, come disposto dall'art. 340 comma 4, solo se vi è la prova che il querelato abbia avuto almeno conoscenza della remissione della querela, o almeno che sia stato nelle condizioni di averne conoscenza. Solo a tali condizioni, pertanto, la remissione produrrebbe il suo effetto estintivo.

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È punibile la truffa per omissione?

31 gen. 2022 tempo di lettura 2 minuti

Il reato di truffa, previsto all’art. 640 c.p., punisce chiunque utilizzi artifizi o raggiri per indurre in errore un altro soggetto, al fine di fargli compiere un atto di disposizione patrimoniale che determina, per l’autore del reato, un profitto ingiusto e, per la vittima, un danno. Per “truffa per omissione” si intende l’ipotesi in cui la truffa, si realizzi a causa di una omissione da parte dell’agente. Ad esempio, quando in occasione della stipulazione di un contratto, una parte non fornisce all’altra, durante le trattative, determinate informazioni relative al contratto stesso o al suo oggetto, inducendola in errore e alla stipulazione di un contratto svantaggioso.Il problema è se tale omissione possa rilevare quale comportamento decettivo, qualificabile come artifizio o raggiro ai sensi del 640 c.p., determinando la responsabilità penale della parte reticente.Secondo la dottrina prevalente, la risposta dovrebbe essere negativa, perché il dato letterale della norma incriminatrice sembra richiedere espressamente una condotta attiva del soggetto agente, che deve causare l’errore dell’altro; mentre il legislatore (come invece fa in altri casi) ha dato rilevanza alla condotta omissiva. Inoltre, essendo la truffa un reato a forma vincolata, non potrebbe essere commesso per omissione ai sensi del 40 cpv. c.p.La giurisprudenza, al contrario, tende negli ultimi anni a dare risposta affermativa, punendo anche la truffa per omissione, in particolare nei casi in cui la legge, esplicitamente o implicitamente, imponeva al soggetto di fornire determinate informazioni. L’omissione, in tal caso, costituirebbe violazione di un obbligo di legge rilevante quale artifizio o raggiro.Il fondamento di questo orientamento è il rilievo dei principi di solidarietà sociale e di buona fede, che si impongono nei rapporti tra i cittadini, con la correlata esigenza di reprimere i comportamenti scorretti e maliziosi nella fase delle trattative. In tal senso, la giurisprudenza valorizza l’esigenza di tutelare l’autodeterminazione della vittima del reato, oltre che il suo patrimonio, evidentemente lesi anche in casi di condotte “solo” reticenti”.

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