Egregio Avvocato
Pubblicato il 12 gen. 2022 · tempo di lettura 1 minuti
In primis, vi è il potere di rifiuto, cioè il potere di impedire una modificazione imposta da altri soggetti. Si distingue tra il rifiuto impeditivo, che interviene prima della eventuale modificazione, ed è volto ad impedire la suddetta interferenza (come avviene nel caso dell’art. 1333 c.c.); e il rifiuto eliminativo, volto a far venire meno una modifica già intervenuta (ad es. quello previsto ai sensi dell’art. 1411 c.c.)
Diverso è il potere di rinuncia, cioè il potere di far venire meno un diritto che faceva già parte della propria sfera giuridica. Può essere una rinuncia abdicativa, mediante la quale il soggetto si limita a dismettere un diritto di cui era titolare (ad oggi è riconosciuta la rinuncia abdicativa anche avente ad oggetto diritti di proprietà); le eventuali conseguenze in questo caso sono dovute alla legge. Può aversi anche una rinuncia traslativa, con la quale il soggetto rinuncia ad un proprio diritto con il fine di trasferirlo ad un altro soggetto. Ed infine, una rinuncia liberatoria, mediante la quale il soggetto con la rinuncia al proprio diritto fa venire meno anche una obbligazione di cui era debitore (es. nel caso di diritti condominiali, ai quali sono legate le cd obbligazioni propter rem).
Condividi:
Pubblicato da:
Egregio Avvocato
19 nov. 2021 • tempo di lettura 2 minuti
Uno dei principi cardine dell’ordinamento giuridico italiano è il principio di separazione dei poteri, secondo il quale i tre poteri dello Stato (legislativo, esecutivo e giudiziario) devono essere esercitati da tre istituzioni differenti e indipendenti tra loro. In particolare, ad avere il monopolio del potere legislativo è il Parlamento: essendo l’organo rappresentativo dell’intera collettività nazionale, è considerato l’unico in grado di avere una visione d’insieme tale da comprendere in che modo intervenire con lo strumento legislativo. Vi sono dei casi, tuttavia, nei quali è previsto che il potere legislativo possa essere esercitato anche da un’altra istituzione: il Governo. Quest’ultimo può intervenire con degli atti definiti “atti aventi forza di legge”, proprio per il fatto che, pur non essendo formalmente legge, esplicano comunque i medesimi effetti. Nello specifico si tratta del decreto legislativo (D.lgs.) e del decreto legge (D.L.), i quali, nonostante le caratteristiche in comune (in primis, il soggetto emanante), presentano importanti differenze tra loro.Il decreto legge, previsto dall’art. 77 Cost., può essere emanato dal Governo come atto avente forza di legge ordinaria soltanto nei casi di necessità e urgenza (es. calamità naturali). Ha una validità temporanea di 60 giorni, entro i quali deve essere convertito in legge dal Parlamento (cd. legge di conversione). Se tale conversione non avviene entro questi 60 giorni, i decreti perdono efficacia sin dall’inizio.Il decreto legislativo, cui fa riferimento l’art 76 Cost., viene invece emanato dal Governo su delega dello stesso Parlamento. L’assemblea parlamentare, infatti, mediante una cd. legge delega chiede esplicitamente al Governo di emanare leggi riguardanti discipline particolarmente complesse e articolate, le quali richiedono pareri tecnici e specifici. È un rimedio che viene utilizzato soprattutto per disciplinare delle materie destinate a veloce obsolescenza (es. disciplina sulle sostanze stupefacenti). La legge delega del Parlamento, affinché possa validamente attribuire il potere legislativo al Governo, deve delineare chiaramente i principi e i criteri direttivi che devono essere seguiti nell’emanazione del decreto legislativo.Si evidenzia, dunque, che mentre in un caso (decreto legge) il Parlamento interviene in via successiva rispetto all’emanazione dell’atto avente forza di legge da parte del Governo; nell’altro caso (decreto legislativo) è proprio il Parlamento che demanda al Governo il potere di emanare atti aventi forza di legge, delineando preventivamente l’ambito entro il quale l’organo esecutivo può muoversi.
Continua a leggere
Scritto da:
Egregio Avvocato
14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Quando si compra qualcosa online, si tratta di un acquisto “a distanza” e il Codice del Consumo prevede che è sempre possibile esercitare il diritto di recesso, cioè cambiare idea, senza fornire alcuna spiegazione.Soltanto in alcuni casi tassativi previsti dalla legge tale diritto è escluso (di solito per le particolarità del bene, magari personalizzato), e il venditore è obbligato a comunicarlo al momento dell’acquisto.Tale diritto deve essere esercitato entro 14 giorni dal ricevimento del bene. Nel conteggio dei giorni è escluso quello della consegna.Se il venditore non informa il consumatore del diritto di recesso, il termine si considera di 12 mesi.Occorrerà: comunicare il recesso al venditore, che dovrà restituire il prezzo pagato entro 14 giorni, (comprese le spese di spedizione se “standard”); poi restituire i beni ricevuti entro 14 giorni, a proprie le spese dell’invio (salvo il venditore si offra di pagarle).
Continua a leggere
Scritto da:
Egregio Avvocato
16 feb. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
L’obbligazione naturale è quella obbligazione che scaturisce da un dovere morale o sociale. Essa determina la c.d. soluti retentio ai sensi dell’art. 2034 c.c., cioè impedisce al soggetto che abbia pagato in adempimento di quel dovere di pretendere la restituzione della prestazione effettuata. Ai sensi della legge, questo costituisce l’unico effetto giuridicamente rilevante dell’obbligazione naturale.Secondo la tesi prevalente, tale norma evidenzia come per l’ordinamento i doveri morali e sociali vigenti in un certo contesto storico/culturale possano costituire valida “causa solvendi”, cioè una ragione idonea a giustificare uno spostamento di ricchezza, consistente nel pagamento realizzato. Ciò in conformità al divieto generale di arricchimenti senza giusta causa.Per converso, gli stessi doveri morali o sociali non permetterebbero di giustificare ulteriori effetti normalmente correlati alla disciplina delle obbligazioni.In particolare, diversamente dalle obbligazioni “civili” normalmente intese, le obbligazioni naturali non sarebbe passibili di tutela giurisdizionale: il creditore naturale, cioè colui che in base all’asserito dovere avrebbe diritto a ricevere la prestazione, non potrebbe agire in giudizio per ottenere il pagamento dovuto. L’unica tutela che l’ordinamento gli riconosce è, infatti, quella di ritenere il pagamento una volta che lo abbia ricevuto.La legge contempla espressamente alcune ipotesi di obbligazioni naturali, quali il pagamento del debito di gioco (ma, secondo la tesi prevalente, solo nel caso di gioco “tollerato” e non per il gioco proibito) o la fiducia testamentaria. Più controversa è invece l’ipotesi del debito prescritto: per alcuni si tratterebbe di un'obbligazione naturale che prende il posto di quella civile, estinta al momento stesso della prescrizione; per altri la prescrizione opera solo se viene fatta valere in giudizio e sarebbe possibile agire in giudizio per ottenere il pagamento del debito prescritto (salva la possibilità per il convenuto di evitarlo eccependo la prescrizione). Accanto a queste tipiche, ne esistono delle altre, atipiche, che costituiscono casi in cui i doveri della morale sociale di volta in volta rilevanti, normalmente irrilevanti ai fini del diritto, vengono “elevati” a obbligazioni con una qualche rilevanza giuridica.
Continua a leggere
Scritto da:
Egregio Avvocato
17 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Nella disciplina generale sui contratti, il codice civile disciplina l’errore in relazione al contratto tra i “vizi della volontà”.È possibile distinguere l’ipotesi dell’errore “vizio” da quella dell’errore “ostativo”.Nel primo caso, si tratta di una errore nella formazione della volontà della parte, per ignoranza o falsa conoscenza di un dato relativo al contratto.Nel secondo caso, si fa riferimento ad un errore nella manifestazione della volontà, che si forma correttamente ma viene dichiarata o trasmessa al destinatario in modo difforme dall’intenzione della parte.In entrambi i casi, la legge prevede che il contratto possa essere annullato su iniziativa della parte che è incorsa nell’errore, attraverso l’esperimento della relativa azione di nullità davanti al giudice civile.È tuttavia necessario che l’errore fosse essenziale, cioè, come previsto dall’art. 1429 c.c.: o inerente alla natura o all’oggetto del contratto, o all’identità dell’oggetto della prestazione;o vertente su una qualità della prestazione o sulle sue quantità, sull’identità o qualità della controparte, se tali caratteri siano stati determinanti per il consenso;o, nel caso di errore di diritto, se sia stata la ragione unica o principale del contratto.L’errore deve essere stato anche riconoscibile (art. 1431 c.c.), nel senso che la parte non incorsa in errore avrebbe potuto rilevarlo usando l’ordinaria diligenza.La parte non incorsa in errore può anche offrirsi di rettificare il contratto, cioè di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che la parte errante voleva concludere, così impedendo la azione di annullamento.
Continua a leggere
Scritto da:
Egregio Avvocato
Non ci sono commenti