Egregio Avvocato
Pubblicato il 12 gen. 2022 · tempo di lettura 1 minuti
In primis, vi è il potere di rifiuto, cioè il potere di impedire una modificazione imposta da altri soggetti. Si distingue tra il rifiuto impeditivo, che interviene prima della eventuale modificazione, ed è volto ad impedire la suddetta interferenza (come avviene nel caso dell’art. 1333 c.c.); e il rifiuto eliminativo, volto a far venire meno una modifica già intervenuta (ad es. quello previsto ai sensi dell’art. 1411 c.c.)
Diverso è il potere di rinuncia, cioè il potere di far venire meno un diritto che faceva già parte della propria sfera giuridica. Può essere una rinuncia abdicativa, mediante la quale il soggetto si limita a dismettere un diritto di cui era titolare (ad oggi è riconosciuta la rinuncia abdicativa anche avente ad oggetto diritti di proprietà); le eventuali conseguenze in questo caso sono dovute alla legge. Può aversi anche una rinuncia traslativa, con la quale il soggetto rinuncia ad un proprio diritto con il fine di trasferirlo ad un altro soggetto. Ed infine, una rinuncia liberatoria, mediante la quale il soggetto con la rinuncia al proprio diritto fa venire meno anche una obbligazione di cui era debitore (es. nel caso di diritti condominiali, ai quali sono legate le cd obbligazioni propter rem).
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Egregio Avvocato
22 apr. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Ai sensi dell’art. 51 del Codice, il presupposto indifettibile per la concessione delle misure ante causam è la sussistenza di ragioni di eccezionale gravità ed urgenza che non consentono neppure la previa notificazione del ricorso e la domande di misure cautelari non provvisorie con decreto presidenziale. Solo in presenza di tale presupposto il soggetto può proporre istanza per le misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso in merito alla domanda cautelare in corso di causa.L’istanza va proposta al Presidente del T.A.R. competente per il giudizio, il quale prevede sulla stessa, sentite le parti e omessa ogni formalità.Il decreto che rigetta l’istanza non è impugnabile, tuttavia la stessa istanza può essere riproposta dopo l’inizio del giudizio di merito con le forme delle domande cautelari in corso di causa. Provvedimento di accoglimento che perde di efficacia nel caso in cui entro 15 giorni dalla sua emanazione non venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non sia depositato nei successivi 5 giorni.In ogni caso, la misura concessa ante causam perde effetto con il decorso di 60 giorni dalla sua emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o disposte in corso di causa. Provvedimento di accoglimento che non è appellabile ma, fino a quando conserva efficacia, è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte previamente notificata.
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Egregio Avvocato
8 mar. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
Uno dei procedimenti speciali previsto dal c.p.p. è il cd. giudizio immediato, il quale sacrifica il controllo giurisdizionale sulla necessità del rinvio a giudizio: non prevede lo svolgimento dell’udienza preliminare, e dalle indagini preliminari si transita direttamente all’udienza dibattimentale.Può essere richiesto sia dall’imputato sia dal Pubblico ministero. Nel primo caso, l’imputato può avanzare richiesta di giudizio immediato soltanto dopo che il PM abbia formulato l’imputazione ed il giudice fissato l’udienza preliminare. La richiesta deve essere presentata nella cancelleria del giudice almeno tre giorni prima dell’udienza preliminare e deve essere notificata al PM e alla persona offesa.Il PM, invece, è obbligato ad avanzare richiesta di giudizio immediato nell’ipotesi di evidenza della prova (cd. ipotesi tradizionale), o quando l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare (cd. ipotesi custodiale). Il PM è esentato dall’obbligo di avanzare tale richiesta nel caso in cui ciò possa pregiudicare gravemente le indagini.In particolare, nell’ipotesi tradizionale il PM deve chiedere al Gip il rito immediato se vi è l’evidenza della prova; vi è stato interrogatorio dell’indagato; e non sono decorsi più di 90 giorni dall’iscrizione della notizia di reato nel registro ex art. 335 c.p.p.Nell’ipotesi custodiale, invece, i presupposti per la richiesta di giudizio immediato sono: lo stato di custodia cautelare; un determinato grado di stabilità del provvedimento custodiale (es. confermato in sede di riesame); la non decorrenza di 180 giorni dall’esecuzione della misura; la permanenza della valutazione dei gravi indizi per la misura custodiale.Sulla richiesta del PM decide il giudice per le indagini preliminari inaudita altera parte, e quindi sentendo esclusivamente la parte pubblica. Se ritiene sussistenti i presupposti, dispone con decreto il rito immediato e provvede a formare il fascicolo per il dibattimento. Il decreto, non motivato, viene comunicato al PM e notificato all’imputato e alla persona offesa almeno 30 giorni prima della data fissata per l’udienza.
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Egregio Avvocato
16 feb. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Le due corti, note anche come Corte di Lussemburgo e di Strasburgo in virtù della rispettiva sede, sono due organi differenti e del tutto autonomi.La Corte di Giustizia è l’istituzione che svolge funzioni di natura giurisdizionale nel sistema dell’Unione Europea, esercitando competenze di tipo contenzioso rispetto ai ricorsi per infrazione, di annullamento, in carenza e per risarcimento, nonché pronunciandosi in via pregiudiziale sull’interpretazione dei trattati e sulla validità e l’interpretazione degli atti delle istituzioni, degli organi o organismi dell’Unione. Anche le singole persone fisiche o giuridiche possono adire in alcuni casi la Corte, ad esempio esperendo ricorso per annullamento contro gli atti (legislativi o comunque di una istituzione dell’UE) adottati nei loro confronti o loro riguardanti direttamente e individualmente, ancorché a tal fine debbano essere soddisfatte peculiari condizioni (sono in tal senso considerati ricorrenti “non privilegiati”).La Corte svolge anche funzioni consultive, quando deve rendere pareri (ad es. in caso di accordi internazionali dell’UE).La Corte EDU, invece, è stata istituita dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (la CEDU), firmata a Roma nel 1950 e promossa dal Consiglio d’Europa, un’organizzazione internazionale fondata sul metodo della cooperazione intergovernativa. Quest’ultima, a sua volta, deve essere tenuta distinta dal Consiglio Europeo e dal Consiglio dell’Unione, organi ricompresi nel quadro delle istituzioni dell’Unione Europea.La Corte EDU si occupa di garantire il rispetto della Convenzione da parte degli Stati contraenti. Essa può essere adita anche dalle persone fisiche per l’accertamento delle violazioni dei diritti tutelati dalla CEDU o dei suoi protocolli da parte dello Stato aderente alla Convenzione, nel rispetto delle condizioni previste dalla CEDU stessa.
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Egregio Avvocato
31 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Con «patteggiamento» si identifica il procedimento penale speciale, indicato nel codice di procedura penale come “applicazione della pena su richiesta delle parti”. È un rito semplificato che consente di eliminare il dibattimento e, in tutto o in parte, l’udienza preliminare. La decisione viene assunta allo stato degli atti, sulla base del fascicolo delle indagini preliminari.Il suo esperimento è incentivato dalla legge, che assicura una riduzione della pena fino a un terzo.Fino al 2003, le parti potevano concordare esclusivamente pene detentive fino a due anni, al netto della riduzione fino a un terzo, sole o congiunti a pena pecuniaria.La legge n. 134 del 2003 ha invece ampliato l’ambito di applicazione dell’istituto, al punto che oggi si distingue un patteggiamento tradizionale, cioè quello che segue le regole originarie, e uno “allargato”.Il patteggiamento allargato permette all’imputato e al pubblico ministero di accordarsi su una pena detentiva da due anni e un giorno fino a cinque anni, sola o congiunta a pena pecuniaria. Si apre quindi alla possibilità di esperire tale procedimento ad un numero maggiore di casi, puniti più severamente.Per questo tipo di patteggiamento, però, il legislatore ha posto all’art. 444 co 1 bis c.p.p. dei limiti, escludendolo al ricorrere di determinate cause oggettive, cioè in relazione ad alcune categorie di delitti (associazione mafiosa e assimilati, terrorismo e violenza sessuale e assimilati), e cause soggettive, riguardanti alcuni tipi di imputati (cioè coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali, per tendenza e i recidivi reiterati di cui all’art 99 co. 4 cp, per i quali il patteggiamento allargato resta parimenti precluso).
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