Egregio Avvocato
Pubblicato il 28 dic. 2020 · tempo di lettura 3 minuti
La legge riconosce l’agevolazione fiscale dal pagamento dell’imposta IMU nei confronti degli immobili considerati “abitazione principale” ovvero il luogo di residenza e di dimora abituale dell’intero nucleo familiare. Ma se il nucleo familiare si divide, allora cosa succede? Se due coniugi si separano o divorziano, potranno ancora beneficiare dell’esenzione IMU sulla ex casa coniugale? E cosa avviene se l’immobile viene assegnato ad uno dei due coniugi dopo la separazione?
1 - Cosa è l’IMU? Quali sono gli immobili esentati dal pagamento?
L’imposta municipale unica (IMU) è un’imposta locale dovuta dai proprietari di immobili, aree fabbricabili o terreni, in favore del Comune. Sono esentate dal pagamento le abitazioni principali, salvo che siano “abitazioni di lusso” - classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 o A/9 - e le loro pertinenze - classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 - nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale.
2 - Quando un immobile può essere considerato “abitazione principale”?
Con abitazione principale si intende l’unità immobiliare ove il nucleo familiare o un singolo individuo dimorano stabilmente e risiedono.
Pertanto, devono essere contemporaneamente presenti 3 condizioni:
In pratica, l’abitazione principale (o prima casa) è quella in cui si ha sia la residenza che il domicilio.
Dunque, se si possiede un immobile in una città ma si ha il proprio domicilio altrove, questo non potrà essere considerato prima casa – e di conseguenza non sarà esentato dall’imposta IMU – anche se il soggetto non è proprietario di altri immobili.
La tassa può essere pagata in due rate annuali, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre, o in un’unica soluzione ed il suo ammontare varia a seconda delle aliquote applicate dal Comune in cui ha sede l’immobile.
3 - Chi deve pagare l’IMU?
Sono tenuti al versamento del tributo i proprietari di casa, i titolari di diritti reali di godimento sull’immobile (diritto di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi o di superficie) ed il locatario in caso di leasing.
Se l’immobile appartiene a più comproprietari, oppure sullo stesso bene gravano più diritti reali, ciascun proprietario/possessore dell’immobile è tenuto a pagare l’IMU in percentuale della propria quota.
4 - A chi spetta pagare l’IMU se i coniugi comproprietari dell’immobile sono separati?
La regola generale stabilisce che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge assegnatario della casa coniugale è tenuto a pagare l’IMU.
Infatti, attraverso il provvedimento del giudice (omologa) che dichiara l’immobile abitazione familiare, in capo al coniuge assegnatario sorge il diritto di abitazione nella casa coniugale, indipendentemente dall’esistenza di un diritto di proprietà altrui sull’immobile.
In questi casi, la casa coniugale rientra nel novero, ai fini IMU, delle abitazioni assimilate per legge alla principale.
Pertanto, il coniuge assegnatario della casa coniugale sarà esentato dal pagamento del tributo.
Questo a meno che, come già detto, l’abitazione non sia classificata come immobile di lusso (categorie catastali A1, A8, A9). In questo caso, invece, l’IMU è dovuta.
L’assegnazione della abitazione familiare ad un coniuge, fa sì che l’altro (ovvero il coniuge non assegnatario) rimanga solo “nudo proprietario” dell’immobile e non abbia la piena disponibilità, fino alla sussistenza del diritto di abitazione. Pertanto, il coniuge non assegnatario - spogliato dei suoi diritti di godimento sull’immobile - non sarà tenuto al pagamento dell’IMU, che sarà esclusivamente a carico del coniuge assegnatario, titolare del diritto di abitazione.
In conclusione, poiché dal 2014 non è dovuta l’IMU sull’abitazione principale e dal momento che la casa coniugale è considerata per legge abitazione principale, finché sussiste il diritto di abitazione, né il coniuge assegnatario né il coniuge non assegnatario saranno tenuti pagare l’imposta.
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Egregio Avvocato
4 dic. 2021 • tempo di lettura 4 minuti
In tempi di COVID, i contrasti tra i genitori si acuiscono ancor di piú, in relazione ad un tema che é diventato di stringente attualitá per tutti noi, vale a dire il vaccino anti COVID.In via preliminare, vogliamo sottolineare come, a nostro parere, al momento la vexata quaestio sulla vaccinazione abbia assunto toni da guerra civile, il che appare, a parere dello scrivente, assolutamente fuori luogo. Per inciso, riteniamo che, di fronte ad una minaccia globale, la sola risposta da fornire sia quella data dalla scienza, la quale sola puó fornire le informazioni sufficienti ad ognuno di noi per poter decidere se volersi proteggere o meno. Ma quid iuris quando il problema si pone per un minore, per il quale il potere decisionale spetta a chi ha la responsabilità genitoriale?Uno spunto interessante ci viene da recenti decisioni del Tribunale di Monza, sempre attento a problematiche nuove ed attuali.Un padre "no vax" rifiutava l'assenso al vaccino, senza considerare la volontà espressa dal figlio minore di anni 15, senza tenere conto dell´art. 3 legge n. 219/2017, secondo cui «il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità». Veniva pertanto introitato un ricorso ex art. 709-ter per contrasti nell'esercizio della responsabilità genitoriale in ambito sanitario, sub specie di consenso al vaccino anti Covid-19. Il Tribunale, valutato il concreto pericolo per la salute del minore, il diffondersi della malattia sul territorio nazionale, la circostanza che i trattamenti vaccinali sono considerati dalla comunità scientifica efficaci, sospendeva momentaneamente la responsabilità del genitore contrario al vaccino.Analogamente il Tribunale di Milano prendeva posizione al riguardo, con una decisione che susciterà un intenso dibattito al riguardo.Il padre di una bambina di 11 anni, conveniva in giudizio la sua ex moglie che si opponeva a somministrare alla loro figlia i vaccini (sia quelli obbligatori per legge che quelli facoltativi ma utili per la tutela della salute). La donna si opponeva persino ai tamponi molecolari per la diagnosi del COVID-19 ed il test antigenico per accedere alle lezioni scolastiche. Chiedeva, pertanto, il padre, di essere autorizzato, anche a fronte di mancato consenso o dissenso materno, a prestare da solo l’assenso affinché la figlia minore infrasedicenne possa ricevere le mancanti vaccinazioni obbligatorie e i richiami vaccinali obbligatori ancora non effettuati, come da legge 119/2017, nonché le vaccinazioni facoltative raccomandate, al compimento del 12° anno d’età o comunque secondo le indicazioni del pediatra e di essere autorizzato a prestare, da solo e senza necessità del consenso materno, l’assenso affinché la figlia possa effettuare, ogni volta che sarà necessario, il tampone anti-COVID. Il Tribunale di Milano ribadisce che per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del calendario vaccinale nazionale, le vaccinazioni obbligatorie per legge (come, ad esempio, l´anti-poliomielitica, l´anti-difterica, l´anti-tetanica, l´anti-epatite B, l´anti-pertosse, l´anti-Haemophilus influenzae tipo b, l´anti-morbillo, l´anti-rosolia, l´anti-parotite, l´anti-varicella).Quanto al vaccino anti covid, il Tribunale sottolineava che esso é raccomandato dalla scienza medica a livello internazionale e, pertanto, autorizzava il padre a «provvedere in autonomia, senza il consenso della madre», a sottoporre la figlia a tutte le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate; a farle i tamponi molecolari per la diagnosi del COVID-19 tutte le volte che sia necessario; a farle mettere la mascherina a scuola e in tutte le situazioni imposte dalla legge; e, quando la figlia compirà 12 anni, «a valutare in autonomia, sempre senza l’accordo della madre, se sia necessario o anche solo opportuno somministrarle il vaccino anti COVID, visti gli approdi della scienza, le autorizzazioni degli enti regolatori, le norme di legge e le raccomandazioni del pediatra».Entrambe le decisioni ci sembrano condivisibili sia da un punto di vista giuridico che etico, e rimarcano - qualora ce ne fosse ancora bisogno, che il diritto vigente, in tema di tutela della salute, non puó discostarsi dalle "raccomandazioni" della scienza medica, frutto della piú accurata ricerca farmacologica. In ogni caso, siamo sicuri che queste sentenze faranno non poco discutere gli operatori del diritto e i cittadini comuni. Ben venga la discussione, purché essa rimanga nei limiti di un confronto pacato e rispettoso della libertà di pensiero altrui.
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24 gen. 2026 • tempo di lettura 0 minuti
Oggetto di mio approfondito studio di questi giorni è la normativa relativa all’accesso alla Rottamazione quinquies il cui termine di presentazione delle domande di adesione è fissato al 30 aprile 2026. Trattasi di una nuova finestra di definizione agevolata che consentirà di estinguere debiti fiscali e contributivi sia di importo elevato che di pochi centinaia di euro. Mi occupo, su delega, al disbrigo della pratica sin dall’esame dell’estratto conto cartelle fino alla presentazione della domanda di adesione, se risulta opportuna.
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17 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
La maggior parte degli esercizi commerciali sono obbligati ad emettere lo scontrino fiscale. La regola è quella secondo cui ad esito del pagamento del cliente deve essere emesso lo scontrino, e solo eccezionalmente alcuni soggetti sono esonerati (es. tabaccai o benzinai).In caso di mancata emissione dello scontrino, sicuramente il negoziante commette un’evasione fiscale, a fronte della quale dovrà applicarsi una sanzione tributaria: si tratta di illecito amministrativo, e non invece di reato. Le uniche autorità competenti ad accertare le evasioni sono l’Agenzia delle Entrate e, per conto di questa, la Guardia di Finanza.Differente è la situazione del cliente. Dal 1999 al 2003 è esistita una norma che imponeva al cliente l’obbligo di chiedere lo scontrino, riconoscendo quindi una responsabilità anche in capo al cliente, che veniva sanzionato mediante una multa.A partire dal 2003, invece, è stata espunta qualsiasi tipo di responsabilità in capo al cliente, il quale non ha più alcun tipo di obbligo e non può essere sanzionato in alcun modo.Certamente il cliente potrà comunque segnalare il negoziante che non gli ha voluto rilasciare lo scontrino, mediante una segnalazione (non anonima!) alla Guardia di Finanza. Invero oggi, richiedere lo scontrino fiscale risponde ad un “obbligo sociale”, e inoltre può rivelarsi molto utile per il cliente stesso, che potrà detrarre alcune spese nella dichiarazione dei redditi.
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Egregio Avvocato
24 mag. 2021 • tempo di lettura 4 minuti
I figli minori sono i soggetti più coinvolti e maggiormente esposti agli effetti traumatici della disgregazione del nucleo familiare e, non avendo una autonoma posizione processuale, la tutela dei loro interessi viene affidata all’attività difensiva degli adulti o, ove necessario, alla figura del curatore speciale.Il “diritto all’ascolto del minore” riveste un ruolo primario nei procedimenti che lo riguardano ed, in particolare, in quelli relativi al suo affidamento, in quanto consente di considerare i minori quali “soggetti di diritto” e di dar voce ai loro interessi, ai loro desideri e ai loro bisogni.La giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, è pacifica nel ritenere che l’audizione del minore non costituisca un mezzo di prova – destinato, quindi, a suffragare le allegazioni dell’una o dell’altra parte - bensì uno strumento di tutela del minore stesso.Quando il minore dev’essere ascoltato?Quali sono le modalità d’ascolto del minore?Il giudice è vincolato dal contenuto dell’ascolto del minore?Cosa succede in caso di mancato ascolto del minore?1 – Quando il minore dev’essere ascoltato?L’audizione del minore rappresenta un adempimento obbligatorio in tutti quei procedimenti in cui il giudice deve decidere in ordine a situazioni di diretto interesse del figlio.Il codice civile, con espresso riferimento all’affidamento dei minori, prevede che gli stessi devono essere ascoltati in tutte le questioni e le procedure che li riguardano, quindi, anche quando si discuta del loro affidamento.Le Sezioni Unite hanno precisato che l’audizione dei minori nelle procedure che li riguardano e in ordine al loro affidamento ai genitori è divenuta obbligatoria con l’art. 6 della Convenzione di Strasburgo, per cui ad essa deve sempre procedersi, salvo che possa arrecare danno al minore.Lo scopo dell’ascolto del minore è fare chiarezza sugli interessi, i desideri e i bisogni del bambino, puntando a far emergere gli aspetti positivi della relazione genitori – figli.Secondo un orientamento consolidato l’ascolto del minore è obbligatorio a due condizioni:a) che sia in corso una controversia di carattere genitoriale; b) che il minore abbia capacità di comprensione, individuata con specifiche indagini svolte da ausiliari specializzati (in genere psicologi dell’età evolutiva).Non si procede all’ascolto del minore tutte le volte in cui esso sia ritenuto inopportuno, in ragione dell’età o del grado di maturità del minore o per altre circostanze che risultano essere pregiudizievoli per l’interesse ad un equilibrato sviluppo psicofisico del minore, secondo la specifica motivazione che il giudice di merito dovrà enunciare.2 - Quali sono le modalità d’ascolto del minore?Soggetto dell’ascolto e titolare del relativo diritto è il minore che abbia compiuto 12 anni, o anche minore di tale età, purché capace di “discernimento”, ossia di comprendere ciò che si sta verificando all’interno della famiglia ed operare scelte autonome. La valutazione della capacità di discernimento - che viene presunta nei maggiori di dodici anni - con riferimento ai bambini minori di tale età viene effettuata dal giudice, il quale potrà demandare tale compito ad esperti (psichiatra infantile) quando si tratta di bambini in tenera età.Le modalità dell’ascolto dovranno essere tali da garantire al minore la possibilità di esprimersi liberamente quanto più possibile senza condizionamenti.L’ascolto è condotto dal giudice il quale può anche avvalersi di esperti o ausiliari, dei genitori o dei difensori delle parti, mentre l’eventuale curatore e il p.m. possono assistere all’ascolto solo se espressamente autorizzati.Il giudice, prima di procedere all’ascolto, deve informare il minore della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto, spiegando allo stesso che il diritto di essere ascoltato e di esprimere la propria opinione non determina necessariamente la decisione finale. Dell’ascolto del minore deve essere redatto un verbale o effettuata una registrazione audio – video.I risultati dell’ascolto dovranno, poi, essere soppesati rispetto all’età ed al grado di maturità dimostrata dal minore.3 - Il giudice è vincolato dal contenuto dell’ascolto del minore?Secondo la normativa internazionale, le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione dai soggetti deputati a prendere decisioni.Quanto alla valenza istruttoria delle dichiarazioni del minore, è evidente come il giudice non sia in alcun modo vincolato ad esse, dovendo valutare complessivamente le ulteriori risultanze probatorie a sua disposizione.Il giudice, però, dovrà giustificare in maniera puntale la decisione assunta in contrasto con le dichiarazioni del minore, specie nel caso il cui lo stesso sia prossimo alla maggiore età ed abbia una capacità di discernimento pressoché piena. In materia di affidamento il giudice non è vincolato alle indicazioni che il minore ha dato e, qualora intenda disattenderle, dovrà motivare sul perché abbia individuato il genitore affidatario o collocatario in contrasto con la volontà espressa dal minore.4 - Cosa succede in caso di mancato ascolto del minore?L’art 336 bis c.c. ad integrazione e completamento di quanto previsto dall’art 315 bis c.c. rende obbligatorio l’ascolto dei minori in tutti i procedimenti destinati a sfociare in provvedimenti riguardanti la loro sfera affettiva e personale. L’eventuale omissione immotivata dell’ascolto, ovvero la mancata congrua motivazione circa il rifiuto di provvedervi, determina una violazione del contraddittorio cui consegue la nullità del provvedimento adottato, nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, in quanto vizio insanabile.Il mancato ascolto del minore, nei procedimenti di separazione o di divorzio, integra quindi un’ipotesi di nullità del provvedimento di affidamento dei figli minori.In caso di immotivato ascolto del minore in sede di udienza presidenziale di separazione o divorzio, è possibile proporre reclamo presso la Corte d’Appello competente la quale dichiarerà nulla l’ordinanza presidenziale emessa e sarà necessario espletare nuovamente la fase presidenziale procedendo in prima battuta all’ascolto del minore.Editor: avv. Elisa Calviello
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