Avv. Ruggiero Gorgoglione
Il riformato art. 70 disp. att. c.c. prevede che per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma di massimo 200 euro e, in caso di recidiva, fino a 800 euro.
E' quindi innanzitutto necessario che il regolamento condominiale disciplini le violazioni alle quali conseguirebbe il trattamento sanzionatorio individuando il trattamento sanzionatorio stesso.
Per quanto concerne invece l'applicazione concreta della sanzione prevista nel regolamento, con la modifica introdotta con il Decreto Destinazione Italia del 2013 è stato esplicitato che la sanzione debba essere deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui all'art. 1136 c.c.
La sanzione di importo superiore a quella prevista dalla norma è nulla, così come è nulla la delibera assembleare nella quale viene adottata la sanzione in contrasto con i limiti dettati dalla norma.
I destinatari della sanzione sono i condomini, per cui non potendosi fare applicazione analogica della norma, non può essere irrogata una sanzione diretta nei confronti dei conduttori o dei detentori dell'immobile.
Infine, la norma prevede che quanto ricavato dalle sanzioni irrogate, venga utilizzato per le spese ordinarie di gestione.
Avv. Ruggiero Gorgoglione
WR Milano Avvocati
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29 set. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
La contrattazione bancaria è sempre molto complessa. Il cliente è, generalmente, chiamato a sottoscrivere dei moduli prestampati, ricchi di clausole e condizioni di non facile e immediata comprensione. Per tale ragione, molto spesso si finisce per accettare condizioni svantaggiose, nell'errata convinzione di non avere altra scelta.Ecco, quindi, un rimedio a tale problema: conoscere i tassi di interesse e sapere quale sia quello rivelatore della convenienza del contratto.Molto spesso, infatti, indotti anche da un'errata pubblicità, si ritiene che il tasso cui riferirsi per valutare il costo del contratto che si vuol sottoscrivere, mutuo-finanziamento-credito al consumo-, sia il TAN (tasso annuo di interesse nominale).In verità, il tasso da tenere sotto controllo è il TAEG (tasso annuale effettivo globale), che ha la funzione di indicazione di costo globale del contratto, espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito. Il TAEG, essendo un indicatore sintetico del costo totale del credito, si compone sia degli interessi, che del costo di tutti gli ulteriori elementi accessori connessi al contratto, cioè quegli oneri che l'istituto di credito pone a carico del cliente come condizione per la stipula (ad esempio le assicurazioni o altre garanzie richieste dalla banca).E' necessario che il cliente venga posto nelle condizioni di conoscere il TAEG del proprio contratto, prima della sua sottoscrizione e in modo chiaro e preciso.Tale indicatore, infatti, è il solo che consente un reale raffronto tra le offerte presenti sul mercato, potendo valutare la rispettiva convenienza.In altre parole, anche se lo slogan recita "TAN zero", bisogna prestare molta attenzione, perchè il TAEG potrebbe essere molto più elevato.Ancora diverso è il TEG (tasso effettivo globale), il quale è rilevante ai fini della determinazione delle soglie d'usura. Serve, dunque, per valutare se le condizioni di costo delle operazioni creditizie praticate dalle banche abbiano, o meno, carattere usurario.Per qualunque dubbio, rivolgiti ad un legale di fiducia che possa valutare con te il contratto che intendi stipulare, oppure che hai già sottoscritto.
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20 mag. 2024 • tempo di lettura 2 minuti
Nel linguaggio comune si parla tutt'oggi di "annullamento del matrimonio" ma questo è errato, in quanto, nel diritto canonico, non esiste il divorzio, bensì la dichiarazione di nullità di un matrimonio, sì celebrato secundum ritum Sanctae Romanae Ecclesiae ma viziato da situazioni tanto gravi da comportarne la nullità ab origine, come se il matrimonio stesso non fosse mai stato celebrato (tam quam non esset). Per ottenere la declaratoria di nullità, il vizio deve ricadere tra quelli previsti dal Codice di Diritto Canonico. Exempli gratia, si consideri il Canon 1103, secondo cui è nullo il matrimonio celebrato sotto l'effetto del timore provocato da pressione psicologica o costrizione morale, come pure da violenza o minaccia materiale.In tal caso, se siamo di fronte ad un matrimonio concordatario o solo religioso celebrato sotto violenza e costrizione grave, anche qualora fosse solo reverenziale, il soggetto che lo ha subito potrà sempre impugnare il vincolo nuziale e chiedere al Tribunale Ecclesiastico competente di dichiarare la nullità dello stesso anche dopo il cessare della violenza o della costrizione Il vizio per la Chiesa non è sanabile, quindi non vi è nessuan prescrizione temporale.Diverso è invece l'approccio del Diritto Italiano. Ed invero, secondo il Codice Civile, nel caso di specie si parla di “annullamento del matrimonio” in quanto il vincolo di per sé è nato valido e solo l'effetto di annullamento dello stesso si andrà a produrre a condizione che “non vi sia stata coabitazione per un anno”, intesa nei termini di una completa vita coniugale successivamente al cessare della violenza. Qui, inoltre, vi è un limite temporale fissato dalla legge in un anno. Tale sanatio prevista dall'art. 122 c.c. comunque in linea con i principi del diritto in termini di sanatoria e prescrizione del diritto (cfr. Trib. Modena 9 novembre 2022).Pertanto, è difficile provare tale circostanza, in quanto chi ha posto in essere la violenza andrà a dichiarare che la stessa non è mai esistita o che al massimo sia cessata da oltre un anno e pertanto nulla può essere dichiarato ai fini della annullabilità. Viceversa il soggetto debole, dopo aver subito la violenza al consenso, dovrà anche subire l'onta di un processo per avere giustizia.La discrasia tra Diritto Civile e Diritto Canonico si colloca sulla scia di un orientamento purtroppo oramai consolidato nel ns. Ordinamento, che, facendo leva sulla laicità dello Stato, de facto ignora e snobba l'Insegnamento della Chiesa, degradando in tal modo le statuizioni dei Tribunali Ecclesiastici a mere vicende afferenti la sfera religiosa dei coniugi. Non resta che augurarsi una più profonda collaborazione ed un più sincero timore reverenziale nei confronti di Santa Romana Chiesa, piuttosto che una "scissione" del Diritto, che non giova alla fine dei conti alle persone.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
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23 dic. 2020 • tempo di lettura 4 minuti
Lo stalking è un fenomeno delittuoso che di sovente, in ragione del contesto in cui si manifesta e dei rapporti personali intercorrenti tra autore e vittima, non è oggetto di denuncia alle autorità. Cosa fare per riconoscere questo tipo di reato? E come bisogna comportarsi se si crede di essere vittima di atti persecutori?Cosa prevede il reato di stalking?Quali sono le sanzioni previste dal codice penale?Cosa fare se si è vittima di stalking?Esiste un numero verde al quale potersi rivolgere?1 - Cosa prevede il reato di stalking?Ai sensi dell’art. 612-bis c.p. è punita la persona che ponga in essere, in maniera reiterata, delle condotte di minaccia o molestia tali da provocare in altri, alternativamente: un perdurante o grave stato di ansia o di paura;un timore fondato – quindi non immaginario – per la propria incolumità, per quella di un prossimo congiunto o di una persona a cui si è legati da relazione affettiva;un cambiamento delle proprie abitudini di vita.Può quindi parlarsi di stalking laddove nella situazione concreta si rinvengano degli elementi tali da dimostrare un’apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, senza che ciò, però, si traduca in un vero e proprio stato patologico. I comportamenti, per essere ritenuti penalmente rilevanti, devono essere commessi in un arco di tempo tale da consentire la realizzazione di uno dei suddetti eventi del reato. In questo senso, anche soltanto due condotte, idonee a ingenerare nella vittima un grave stato di ansia, potrebbero integrare il reato in questione. Il delitto è procedibile a querela di parte. Ciò significa che per perseguire lo stalker è necessaria, entro 6 mesi dalla conoscenza dei fatti, la querela della persona offesa. Attraverso l’atto di querela, la vittima, rappresentando i fatti alle autorità, manifesta la propria volontà di procedere in sede penale nei confronti del molestatore. La querela non è tuttavia richiesta se il fatto è commesso in danno di minore, di persona disabile o laddove sia connesso ad altro fatto di reato per il quale deve procedersi d’ufficio: in questi casi, l’autorità giudiziaria, una volta appresa la notizia di reato, potrà avviare il procedimento penale pur nell’inerzia della vittima. 2 - Quali sono le sanzioni previste dal codice penale?Nel 2019, il legislatore ha innalzato le sanzioni previste dalla fattispecie di reato, prevedendo un minimo di pena detentiva di 1 anno e un massimo di 6 anni e 6 mesi (prima della riforma, invece, la sanzione irrogabile dal giudice spaziava dai 6 mesi ai 5 anni). 3 - Cosa fare se si è vittima di stalking?Qualora una persona ritenga di essere vittima di stalking, è opportuno che si rivolga immediatamente alle Forze dell’Ordine, così da intervenire nel più breve tempo possibile per porre fine ai comportamenti persecutori. In prima istanza, la vittima può richiedere che l’autore venga ammonito dal Questore. Quest’ultimo, se ritiene di accogliere l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto, invitandolo a non reiterare oltre le molestie. La procedura di ammonimento ha natura amministrativa e non penale; la richiesta avanzata dalla vittima, dunque, non determina l’instaurazione di un procedimento penale. In alternativa, la persona offesa può depositare, personalmente o per mezzo di un avvocato, una querela presso le Forze dell’Ordine o la Procura della Repubblica. In tale atto, oltre a manifestare la volontà di perseguire penalmente un’altra persona, la vittima deve fornire quanti più elementi possibili per la ricostruzione dell’intera vicenda. Nel corso del procedimento penale, poi, la persona offesa – al fine di richiedere al giudice il risarcimento del danno derivante da reato – è legittimata ad esercitare l’azione civile attraverso il deposito di un’apposita dichiarazione. All’esito del processo, se il giudice ritiene provato il fatto di reato potrà direttamente liquidare, a titolo risarcitorio, una somma di denaro in favore della vittima o, laddove ritenga che non sia stata raggiunta la prova del danno, rimetterà le parti dinanzi al giudice civile, il quale provvederà alla quantificazione del danno.4 - Esiste un numero verde al quale potersi rivolgere?Si, è il numero 1522, istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per aiutare le vittime di violenza e stalking. Il servizio – disponibile direttamente anche tramite la chat del sito web (www.1522.eu) – è attivo 24h su 24h e fornisce sostegno a chiunque ritenga di essere vittima di atti persecutori. Chiamando questo numero, la vittima può chiedere aiuto – o anche soltanto un consiglio – a operatori specializzati, che sapranno suggerire alla persona la strada più opportuna da intraprendere per denunciare i fatti.
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Egregio Avvocato
20 mag. 2024 • tempo di lettura 2 minuti
Recente giurisprudenza di merito è ritornata sulla vexata quaestio relativa al dovere di un ex coniuge di attivarsi in maniera efficace per la ricerca di un posto di lavoro. Ricordiamo che il nostro diritto di famiglia si basa sul cosiddetto principio di solidarietà, ovverosia esiste in astratto un diritto alla compensazione tra i due ex coniugi, in presenza di un divario economico rilevante. A parziale contrapposizione di questo principio, però, vi è il dovere - per il coniuge economicamente più svantaggiato - di cercare attivamente un'occupazione, dandone altresì prova nel giudizio di divorzio. Al riguardo, gli Ermellini hanno assunto una posizione univoca e costante negli ultimi anni, proprio al fine di evitare un'indiscriminata concessione dell'assegno di mantenimento, a prescindere da un ruolo lavorativo attivo. Negare questo principio, estremamente logico e da noi ab origine condiviso, significherebbe riconoscere un astratto diritto ad una "rendita parassitaria", spesso riconoscibile proprio alla ex moglie, il che contrasterebbe - in definitiva - col mutato ruolo sociale della donna e con la tanto decantata parità tra i sessi.Pertanto,la sentenza de quo introduce il concetto di "inerzia colpevole", ovverosia di quell'atteggiamento di un ex coniuge che, cullandosi sul mantenimento, non si prodighi attivamente per la ricerca di un lavoro. Sottolinea al riguardo il tribunale che l'importante è dimostrare di aver fatto tutto il possibile per cercare un'occupazione lavorativa, indipendentemente dall'ottenimento o meno di un lavoro. Ma, ovviamente, logica vuole che chi cerca, trova" ...La sentenza appare condivisibile sotto tutti i punti di vista e sembra andare nell'auspicata direzione di un'abolizione di quel "mantenimento parassitario erga omnes" che rappresenta il cancro del nostro diritto di famiglia e contro il quale noi dello Studio Lamanna Di Salvo lottiamo da decenni, nel nome della Giustizia e dell'Equità sociale.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di SalvoMatrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
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