Avv. Ruggiero Gorgoglione
Il riformato art. 70 disp. att. c.c. prevede che per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma di massimo 200 euro e, in caso di recidiva, fino a 800 euro.
E' quindi innanzitutto necessario che il regolamento condominiale disciplini le violazioni alle quali conseguirebbe il trattamento sanzionatorio individuando il trattamento sanzionatorio stesso.
Per quanto concerne invece l'applicazione concreta della sanzione prevista nel regolamento, con la modifica introdotta con il Decreto Destinazione Italia del 2013 è stato esplicitato che la sanzione debba essere deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui all'art. 1136 c.c.
La sanzione di importo superiore a quella prevista dalla norma è nulla, così come è nulla la delibera assembleare nella quale viene adottata la sanzione in contrasto con i limiti dettati dalla norma.
I destinatari della sanzione sono i condomini, per cui non potendosi fare applicazione analogica della norma, non può essere irrogata una sanzione diretta nei confronti dei conduttori o dei detentori dell'immobile.
Infine, la norma prevede che quanto ricavato dalle sanzioni irrogate, venga utilizzato per le spese ordinarie di gestione.
Avv. Ruggiero Gorgoglione
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23 feb. 2026 • tempo di lettura 4 minuti
In materia di provvedimenti riguardanti i minori, la giurisprudenza di legittimità ribadisce costantemente che il criterio guida di ogni decisione giudiziale è rappresentato dall’interesse superiore del minore, da valutarsi con riferimento alla situazione concreta esistente al momento della decisione. Ne discende che il Giudice è tenuto a considerare anche i mutamenti intervenuti nel corso del procedimento e, in presenza di circostanze sopravvenute idonee a incidere negativamente sul benessere psicofisico del minore, può modificare l’assetto delle relazioni familiari precedentemente stabilito.In tale cornice si collocano le sentenze della Corte di Cassazione nn. 9144 e 9145 del 2020, le quali affrontano il tema del diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti, chiarendone limiti, presupposti e natura giuridica.La Suprema Corte ha precisato che il riconoscimento del diritto di visita dei nonni non si configura come un diritto soggettivo pieno ed autonomo, bensì come una situazione giuridica funzionalmente subordinata all’interesse esclusivo del minore. Tale impostazione trova fondamento nell’art. 317-bis, comma 2, c.c., nonché nei principi sovranazionali sanciti dall’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.La frequentazione con gli ascendenti assume rilevanza giuridica solo nella misura in cui sia idonea a contribuire positivamente allo sviluppo armonico della personalità del minore e si inserisca in una fruttuosa cooperazione educativa con i genitori, titolari esclusivi della responsabilità genitoriale.Con la sentenza n. 9145/2020 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto da un nonno avverso la decisione di merito che aveva modificato in senso restrittivo il regime di incontri con le nipotine. Nel caso di specie, le indagini svolte dai servizi sociali avevano evidenziato un marcato deterioramento dei rapporti tra il nonno e i genitori delle minori, tale da generare una condizione di disagio emotivo nelle bambine e da incidere negativamente sulla serenità del nucleo familiare.Secondo la Corte, la conflittualità tra gli adulti e l’assenza di una cooperazione educativa rendevano la frequentazione non solo improduttiva, ma potenzialmente pregiudizievole per le minori, giustificando così la revisione “in peius” delle modalità di esercizio del diritto di visita.Analoga conclusione è stata raggiunta nella sentenza n. 9144/2020, relativa al ricorso di una nonna acquisita, nuova compagna del nonno, la quale aveva instaurato con le minori un rapporto caratterizzato da atteggiamenti critici e invasivi rispetto alle scelte educative dei genitori.Pur in presenza di un legame affettivo inizialmente favorito dagli stessi genitori, la Corte ha ritenuto legittima la decisione di modificare le modalità di frequentazione, in quanto l’ingerenza educativa e la costante critica all’operato genitoriale interferivano con il progetto educativo familiare e rischiavano di compromettere l’equilibrato sviluppo psicofisico delle minori.Dalle pronunce in esame emerge con chiarezza l’ampiezza dei poteri officiosi attribuiti al Giudice, il quale può adottare, anche d’ufficio, tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per garantire il benessere del minore, inclusa la modifica delle modalità di frequentazione con gli ascendenti.Tali poteri trovano giustificazione nella necessità di adeguare le decisioni giudiziarie alla realtà dinamica delle relazioni familiari, soprattutto quando sopravvengano comportamenti o situazioni idonee a turbare lo sviluppo del minore.I principi sopra richiamati sono stati ulteriormente ribaditi dal Tribunale per i Minorenni di Catanzaro con decreto depositato il 31 gennaio (Pres. dott. Luciano Trovato, Rel. dott.ssa Teresa Chiodo), che ha rigettato il ricorso dei nonni materni volto a ottenere un provvedimento ex art. 333 c.c. per la frequentazione delle nipotine.Dall’istruttoria era emerso che le minori erano serene, ben inserite nel contesto familiare e supportate da genitori adeguati e rassicuranti. Al contrario, risultava evidente una situazione di forte e persistente conflittualità tra nonni e genitori, alimentata dalla totale disapprovazione dei primi rispetto all’indirizzo educativo adottato dai secondi, nonché da indebite intrusioni nella privacy familiare.Il Tribunale ha sottolineato come tali condotte costituissero un fattore di interferenza negativa sul progetto educativo e sull’armonico sviluppo della personalità delle minori, escludendo che una frequentazione imposta in via giudiziaria, in un clima apertamente ostile, potesse rispondere al loro interesse.Dalla ricostruzione giurisprudenziale emerge un orientamento ormai consolidato:il rapporto tra nonni e nipoti, pur riconosciuto come valore affettivo e relazionale, non può tradursi in una indebita ingerenza nelle prerogative genitoriali. L’educazione dei figli spetta esclusivamente ai genitori, mentre agli ascendenti compete un ruolo di supporto affettivo, da esercitarsi nel rispetto dei confini educativi familiari.In presenza di comportamenti invasivi, conflittuali o comunque idonei a compromettere il benessere del minore, il Giudice può legittimamente limitare o modificare il diritto di visita degli ascendenti. Il bene primario da tutelare resta il benessere psicofisico del minore, a fronte del quale ogni altro interesse è destinato a recedere.
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4 giu. 2021 • tempo di lettura 3 minuti
Nel 2012 è stata introdotta la società a responsabilità limitata semplificata con l’obiettivo di favorire l’imprenditoria giovanile. Nota come “S.r.l.s” e conosciuta soprattutto per la singolare caratteristica di poter essere costituita con solo 1 euro di capitale sociale. Quali sono le altre agevolazioni previste? A distanza di quasi 10 anni dall’introduzione possiamo ritenere raggiunto l’obiettivo del Legislatore?1. Cos’è la S.r.l.s.?2. Come costituirla e quali requisiti sono richiesti?3. Solo vantaggi?1 - Cos’è la S.r.l.s.?La società a responsabilità limitata semplificata è disciplinata all’articolo 2463-bis del codice civile e può essere definita come la “sorella minore” della società a responsabilità limitata, che si affianca agli altri due tipi di società di capitali previsti dal nostro ordinamento giuridico, la società per azioni e la società in accomandita per azioni. La S.r.l.s. è stata introdotta al fine di risollevare l’economia nazionale facilitando l’ingresso sul mercato di una nuova generazione di giovani imprenditori. Infatti, oltre a garantire la responsabilità limitata dei soci (come qualsiasi società di capitali), richiede minimi esborsi iniziali: se prima del 2012 per costituire una società di capitali era necessario versare un capitale minimo di partenza di almeno 10.000 euro, per le S.r.l., o 50.000 euro, per le S.p.a., oggi con la S.r.l.s. è sufficiente versare solo 1 euro!2 - Come costituirla e quali requisiti sono richiesti?La società a responsabilità limitata semplificata non richiede particolari requisiti iniziali e tutto quanto necessario è analiticamente indicato all’art. 2463-bis c.c.. Nello specifico:la società può essere costituita solo da persone fisiche con contratto o atto unilaterale, quindi, da uno o più soci, senza vincoli di età (l’art. 9 del D.L. 76/2013 ha infatti abolito l’originario requisito che richiedeva un’età inferiore ai 35 anni!);l’atto costitutivo deve rivestire la forma dell’atto pubblico in conformità con il modello standard predisposto dal Ministero della Giustizia – risultando dunque necessario l’intervento del notaio;le clausole del modello standard sono inderogabili (si precisa che una parte della dottrina ritiene ammissibile l’aggiunta di clausole organizzative compatibili e non derogatorie del modello legale); il capitale sociale deve essere almeno pari ad 1 euro ed inferiore a 10.000 euro, non potendo superare, neanche durante la vita della società, la soglia di euro 9.999,99;il capitale deve essere liberato in denaro e non mediante conferimenti diversi quali, ad esempio, beni, crediti o prestazioni d’opera e servizi.3 - Solo vantaggi?L’atto costitutivo della S.r.l.s., nonostante richieda l’intervento obbligatorio del notaio, è esente dal pagamento degli onorari notarili, nonché da diritti di bollo e di segreteria. In altri termini, alla costituzione si dovranno pagare i soli costi di registrazione all’Agenzia delle Entrate e d’iscrizione presso il competente Registro delle Imprese. Tuttavia, non sono previsti vantaggi né fiscali né di contabilità, applicandosi, dunque, la medesima disciplina prevista per la S.r.l. ordinaria. L’assenza di ulteriori agevolazioni ha portato molti osservatori del diritto e dell’economia a rimanere in parte delusi dall’intervento legislativo, evidenziando come gli unici benefici si concentrino nella sola fase costitutiva della società. L’iniziativa giovanile sebbene agevolata nella fase di formale costituzione, non troverebbe alcun sostegno nel successivo esercizio dell’impresa. La S.r.l.s., già dal primo esercizio sociale, sostiene infatti gli stessi costi di gestione di una S.r.l. ordinaria e la bassa patrimonializzazione, se da un lato risulta un vantaggio per dare inizio all’attività sociale, dall’altro può incidere sulla credibilità economica dell’impresa rendendo ancora più arduo il ricorso al credito. Eppure, con uno sguardo ottimista e di sistema, la società a responsabilità limitata semplificata coniugata con la disciplina premiale prevista per le società che assumono la qualifica di Start up innovativa potrebbe risultare un utile strumento per l’imprenditoria giovanile.Editor: Dott.ssa Flavia Carrubba
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Egregio Avvocato
18 dic. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice è previsto nel nostro ordinamento all'art. 388 c.p.Trattasi di una fattispecie complessa, che può verificarsi - secondo la Suprema Corte - qualora la madre non consegni la figlia all'ex per le vacanze estive (Cassazione n. 28980/2022). Ed invero una madre che si adopera e si organizza per impedire alla figlia di trascorrere con il padre il mese di vacanze riconosciute dal giudice finisce per strumentalizzare la bambina dolosamente e scientemente, al punto da non aver nemmeno diritto a nessuna attenuante. I Giudici, in particolare, sottolineano che la condotta della donna "non è scarsamente offensiva in ragione della preordinazione, dell'organizzata condotta e del bene giuridico protetto dalla norma", generando così un dolo particolarmente intenso. La minore è stata quindi strumentalizzata in una vicenda caratterizzata da un'aspra conflittualità e da qui l'esclusione del riconoscimento anche delle attenuanti generiche invocate.Riteniamo ampliamente condivisibile questa scelta, soprattutto alla luce del principio - oramai costante - della bigenitorialità, in base al quale la responsabilità per i figli minori è comune e condivisa, il che non dovrebbe assolutamente dare adito a strumentalizzazioni di nessun genere, che - alla fine - danneggiano solo i minori.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
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25 set. 2023 • tempo di lettura 3 minuti
Nell'esecuzione degli incarichi affidatici prestiamo particolare attenzione alla tutela dei soggetti più deboli (ovverosia i minori), i cui diritti - pur sulla carta indiscutibilmente riconosciuti a livello nazionale e internazionale - vengono spesso messi in secondo piano nelle vicende patologiche del rapporto coniugale. Oggi vogliamo dedicare particolare attenzione all’adozione in casi particolari: l’adozione mite attuata, per la prima volta, dal Tribunale per i minorenni di Bari, con una pronuncia del 7 maggio 2008.Per adozione mite si intende una particolare tipologia di adozione, in quanto pur sussistendo una inidoneità genitoriale, si vuole tutelare l’interesse del minore a mantenere un rapporto con la famiglia di origine. Ovviamente, si tratta di un’ipotesi che deve essere vagliata attentamente dal giudice, in quanto il bambino viene adottato, ma conserva il legame con i genitori biologici.Il giudice chiamato a decidere sulla dichiarazione di adottabilità, cioè sullo stato di abbandono, deve preliminarmente accertare la sussistenza dell’interesse del minore a conservare il legame con i genitori biologici, in considerazione dell’affetto dimostrato dagli stessi. In assenza di questo interesse (ad esempio, perché il padre e la madre sono assolutamente incapaci di prendersi cura del proprio figlio anche dal punto di vista educativo), allora sarà più opportuno optare per l’adozione piena e legittimante.Dobbiamo, adesso, chiarire in quali casi si può ricorrere all’adozione mite. L’adozione mite può essere pronunciata in tutti quei casi in cui i genitori versano in condizioni economiche precarie, soffrano di gravi malattie ovvero nei casi di affidamento sine die. In genere, l’affido non può durare più di ventiquattro mesi. Tale termine, però, può essere prorogato dal tribunale qualora la sospensione possa recare un pregiudizio al bambino. Se il progetto viene reiterato di volta in volta, tanto da essere a tempo indeterminato, si parla di affido sine die (cioè senza scadenza). Tale eventualità ricorre quando, decorso il termine previsto nel decreto del giudice, non sussistono le condizioni affinché il minore possa ritornare dalla sua famiglia.Il Tribunale barese ha, poi, disposto che, allorché si faccia luogo ad adozione mite, il minore può assumere il cognome dell’adottante, sostituendolo al proprio, quando detto cognome valga ormai ad identificare la persona, risultando dunque segno distintivo della sua identità personale.Prima della storica pronuncia del Tribunale barese, l’adozione mite risultava sconosciuta nell’ordinamento italiano. In realtà, come evidenziato dalla CEDU, alcuni Tribunali Italiani avevano già interpretato estensivamente l’art. 44 della 184/83 e introdotto l’adozione semplice nei casi in cui non era stato accertato il completo abbandono del minore. Quindi, prima di decidere se un bambino possa essere dichiarato adottabile e prevedere la definitiva rottura del legale familiare biologico, secondo l’Alta Corte, costituirebbe obbligo delle autorità italiane di adoperarsi in maniera adeguata per fare rispettare il diritto del genitore a continuare il legame con il proprio figlio, al fine di evitare di incorrere nella violazione del diritto al rispetto della vita familiare sancito dall’articolo 8 CEDU” (CEDU, 21 gennaio 2014, Zhou c/ltalia; similiter, CEDU, 13 ottobre 2015, S. H. c/ltalia).Come detto in precedenza, l’adozione mite è stata introdotta, per la prima volta, dal Tribunale per i Minorenni di Bari, con una pronuncia del 7 maggio 2008, da più parti contestata. Tale istituto, nato nella prassi, si situa a metà strada tra l’adozione e l’affidamento etero-familiare.L’adozione mite è stata poi “riconfermata” dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n.35840/2021 del 22 novembre 2021. Con tale pronuncia gli Ermellini hanno di fatto dato il via libera una volta per tutte all’istituto dell’adozione mite, affermando che deve essere disposta “nei casi di abbandono semipermanente o ciclico in cui alla sussistenza di una grave fragilità genitoriale si associa la permanenza di un rapporto affettivo significativo“ così da palesare, sempre nel prioritario interesse del minore, che “all’accoglienza nella nuova famiglia si accompagni la permanenza di rapporti di fatto e giuridici con la famiglia di origine”.A nostro parere, l’istituto ha un notevole valore giuridico e sociale, in quanto realizza – anche in assenza di alcuni presupposti dettati dalla legge 184/83, la realizzazione del supremo interesse del minore (da valutare nel caso concreto) e, pertanto, deve essere interpretata come un utile e versatile strumento a disposizione dei nostri Tribunali. Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
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