Avv. Ruggiero Gorgoglione
Una recente sentenza del Tribunale di Busto Arsizio (sent. n. 1788 del 16.12.2021), in tema di nullità della delibera assembleare per lesione alla proprietà privata, si pone nel solco della nota decisione adottata dal Tribunale di Roma (sent. 17997/2020).
Nel caso specifico la condomina attrice ha contestato la riduzione del piano di calpestio del proprio balcone di 5 cm, documentando quanto affermato con una propria relazione di parte.
Con il provvedimento in commento, il Tribunale adito ha ritenuto che la delibera condominiale non può incidere sulla proprietà privata dei singoli condomini, diversamente la stessa verrebbe adottata con eccesso di potere in violazione dei limiti codicistici di cui all'art. 1135 cc, talché tale delibera sarebbe nulla.
Dall'esame della sentenza si colgono ulteriori spunti di riflessione:
- il Tribunale non ha ritenuto di rilievo quanto contestato dalla condomina in merito all'onere di rimuovere dal proprio balcone alcuni manufatti per consentire il rifacimento delle facciate, la decisione è motivata sul punto dal fatto che tale rimozione non incide in modo permanente sul diritto dominicale della condomina, in quanto dopo i lavori tali manufatti potrebbero essere riposizionati;
- il Tribunale non ha inoltre ritenuto di rilevo la contestazione relativa all'imposizione della sostituzione delle caldaie, questo in quanto, nel caso specifico, la delibera non prevedeva di per sè un obbligo di sostituire le stesse, bensì solo la facoltà di aderire all'offerta formulata dall'impresa.
In ogni caso, alla luce del ben più grave vizio di "eccesso di potere" per violazione della proprietà privata, il Tribunale ha comunque dichiarato la nullità della delibera impugnata.
Avv. Ruggiero Gorgoglione
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28 apr. 2022 • tempo di lettura 3 minuti
In vista di un determinato matrimonio futuro, gli sposi tra loro o anche altri soggetti possono fare un tipo particolare di donazione detta obnuziale. La donazione obnuziale è un negozio formale e tipico, caratterizzato dall’espressa menzione nell’atto pubblico che la contiene, dove l’attribuzione patrimoniale, eseguita da uno dei futuri sposi o da un terzo, sia compiuta in riguardo di un futuro e determinato matrimonio.Pertanto, per aversi donazione obnuziale è necessario che si faccia riferimento a un determinato matrimonio, cosicché è da escludere l’attribuzione patrimoniale effettuata nella prospettiva generica e accidentale del matrimonio.L’istituto della donazione obnuziale è incompatibile con l’istituto della donazione indiretta, in cui lo spirito di liberalità viene perseguito attraverso il compimento di atti diversi da quelli previsti per la donazione. 1. Chi può essere il donatario e come si perfeziona la donazione?2. Quali sono gli effetti della donazione obnuziale in caso di separazione o divorzio?3. Quali sono gli effetti della donazione obnuziale in caso di nullità del matrimonio?1 – Chi può essere il donatario e come si perfeziona la donazione?In tale tipo di donazione il donatario può essere alternativamente: a) uno o entrambi gli sposi (ad esempio un genitore dona al figlio, o al figlio e alla futura moglie); b) i figli nascituri da questi (un genitore dona al nascituro della figlia e del futuro genero).Diversamente da quanto avviene nella donazione tipica, in tale ipotesi la donazione: a) si perfeziona senza bisogno di accettazione a seguito della celebrazione del matrimonio a condizione che nell’atto pubblico sia espressamente indicato che la donazione è motivata dal matrimonio stesso; b) non produce effetti fino alla celebrazione del matrimonio (e, quindi, sottoposta alla condizione sospensiva della celebrazione dello stesso); c) non può essere revocata dal donante né per ingratitudine del donatario né in caso di sopravvenienza di figli; d) non obbliga il donatario a prestare gli alimenti al donante. 2 - Quali sono gli effetti della donazione obnuziale in caso di separazione o divorzio?A seguito della separazione dei coniugi o di divorzio il bene donato diventa di proprietà esclusiva del donatario della liberalità così come risulta dall’atto pubblico.Quando dall’atto non è possibile individuare il donatario, è necessario accertare se l’attribuzione è stata posta a favore di entrambi i coniugi o di uno solo, considerando che nella maggior parte dei casi la donazione per futuro matrimonio è destinata alla nascente famiglia e non a un donatario determinato. La donazione per futuro matrimonio risolutivamente condizionata alla pronuncia di separazione o divorzio è lecita: il donante può prevedere nel contratto di donazione che gli effetti della liberalità cessino al verificarsi di un evento futuro e incerto come lo scioglimento del matrimonio.3 - Quali sono gli effetti della donazione obnuziale in caso di nullità del matrimonio?Se il matrimonio è dichiarato nullo anche la donazione obnuziale diventa nulla. Il donatario deve restituire il bene al donante, ma restano salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che ne dichiara la nullità.Il coniuge in buona fede non è tenuto a restituire i frutti percepiti prima della domanda di annullamento del matrimonio.Se la donazione era a favore di figli nascituri, essa rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo (ossia del matrimonio contratto in buona fede dai coniugi che ignoravano la causa di nullità).
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4 mar. 2021 • tempo di lettura 5 minuti
Quando un cittadino non può permettersi di sostenere le spese legali, lo Stato garantisce il suo diritto alla difesa attraverso l’istituto del patrocinio a spese dello Stato (c.d. gratuito patrocinio). L’istituto trova fondamento e riconoscimento nell’articolo 24 della Costituzione, attraverso il quale lo Stato garantisce e rende effettivo il diritto di difesa dei soggetti meno abbienti, ed in particolare il diritto di poter agire e difendersi di fronte all’autorità giudiziaria, civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria.Per poter essere ammessi a tale istituto è necessario essere in possesso di determinati requisiti, individuati dalla legge all’art. 74 del DPR 115/2002, per tutta la durata del processo. In caso di ammissione al gratuito patrocinio, l’avvocato percepirà il proprio compenso esclusivamente dallo Stato.Chi può essere ammesso al gratuito patrocinio?Qual è il limite di reddito per poter essere ammessi al gratuito patrocinio e quali redditi devono essere considerati?Come si richiede il gratuito patrocinio?Cosa avviene in caso di soccombenza e condanna alle spese?1 - Chi può essere ammesso al gratuito patrocinio?Il patrocinio a spese dello Stato, comunemente denominato “gratuito patrocinio”, è quell’istituto che garantisce il diritto di difesa ai soggetti economicamente più deboli. Possono essere ammessi: i cittadini italiani (anche liberi professionisti o titolari di partita IVA), i cittadini stranieri o gli apolidi, purché si trovino regolarmente sul territorio nazionale, gli enti senza scopo di lucro o le associazioni.I soggetti sopra indicati potranno chiedere l’ammissione al gratuito patrocinio per difendersi (quando convenuti in giudizio da altri) o per agire (per tutelare il proprio diritto leso), in ogni stato e grado del processo.In caso di ammissione al gratuito patrocinio, il difensore non riceverà alcun compenso direttamente dal cliente, in quanto le spese legali saranno interamente a carico dello Stato. Invero, se il legale dovesse richiedere e/o percepire compensi o rimborsi da parte del cliente ammesso al gratuito patrocinio si configurerebbe un illecito disciplinare professionale ai sensi dell’art. 85 c.3 DPR 115/2002 e art. 29 c.8 Codice deontologico forense.Sono esclusi dal beneficio i soggetti già condannati con sentenza definitiva per: associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.), reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p., reati commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso (ex art. 416 bis c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater DPR 43/1973), produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (artt. 73 e 74 c. 1 DPR 309/1990).2 - Qual è il limite di reddito per poter essere ammessi al gratuito patrocinio e quali redditi devono essere considerati?L’istituto del gratuito patrocinio consente l’accesso alla giustizia a soggetti meno abbienti che non sono in grado di sostenere le spese legali.Ai fini del giudizio sull’ammissione viene considerata ogni componente di reddito, imponibile o meno, in quanto espressiva di capacità economica.In particolare, per poter essere ammessi al beneficio è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore ad € 11.746,68.Devono essere computati nel reddito: le pensioni che abbiano natura “sostitutiva” della retribuzione, l’assegno separazione o divorzio a favore del coniuge (ma non l’assegno a favore dei figli), gli interessi dei conti correnti ed i proventi da fondi di investimento.Non rientra, invece, tutto quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali.Inoltre, ai fini del calcolo, si considerano anche i redditi dei membri costituenti la famiglia convivente, ossia i soggetti conviventi risultanti dai registri dell’ufficio anagrafe presso il Comune di residenza. Se il soggetto richiedente, quindi, convive con il coniuge, l’unito civilmente o altri familiari, il reddito rilevante ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio, comprende la somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso quello del richiedente.Nella valutazione di tale “reddito familiare complessivo” bisognerà fare riferimento non tanto alla convivenza anagrafica, quanto piuttosto al nucleo familiare di fatto, ovvero a quei legami stabili e di effettiva convivenza. Si terrà in considerazione il reddito personale del solo richiedente solo nel caso in cui la causa ha ad oggetto i diritti della personalità ed in quei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (ad esempio in una causa di separazione tra coniugi).3 - Come si richiede il gratuito patrocinio?Per poter essere ammesso al gratuito patrocinio la procedura da seguire cambia a seconda della sede presso cui il giudizio viene instaurato.Nei giudizi civili ed amministrativi, il soggetto deve presentare apposita domanda/istanza di ammissione presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente. La domanda di ammissione, in ambito civile, viene compilata telematicamente dall’avvocato scelto ed inviata alla segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.La domanda deve contenere: la richiesta di ammissione, i dati anagrafici del richiedente e dei soggetti conviventi con lo stesso, l’indicazione dei redditi percepiti, l’indicazione della data di udienza (nel momento in cui è necessario costituirsi in giudizio), le generalità e residenza della controparte, delle ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere, delle prove (documenti, testimoni ecc.).Alla domanda viene allegata copia della carta d’identità e del codice fiscale del richiedente.Al termine della procedura, il difensore nominato deve autenticare, a pena d’inammissibilità, l’istanza di ammissione ed inviarla telematicamente al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.La domanda viene esaminata dai componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ed entro 10 giorni dalla ricezione, in caso di esito positivo, viene accolta con delibera, comunicata via pec all’avvocato. Il richiedente viene così ammesso al gratuito patrocinio in via provvisoria ed anticipata.Sarà poi il giudice a verificare, durante tutta la durata del processo, se sussistono o meno i presupposti per poter essere esonerati dal pagamento delle spese legali.Invece, in ambito penale l’istanza, con la quale si richiede l’ammissione al gratuito patrocinio, viene depositata, dal richiedente o dall’avvocato, direttamente presso la cancelleria del giudice davanti al quale pende il procedimento.4 - Cosa avviene in caso di soccombenza e condanna alle spese?Nel momento in cui la parte ammessa al gratuito patrocinio perde il giudizio possono verificarsi due ipotesi: (i) mancanza di condanna alle spese: in tal caso, nessuna spesa verrà sostenuta da parte del soggetto ammesso al gratuito patrocinio, in quanto il suo avvocato sarà pagato dallo Stato; (ii) condanna alle spese: in tale circostanza, al contrario, la parte ammessa dovrà corrispondere l’importo stabilito in sentenza in favore di controparte o del suo avvocato. Editor: avv. Elisa Calviello
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Egregio Avvocato
18 dic. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice è previsto nel nostro ordinamento all'art. 388 c.p.Trattasi di una fattispecie complessa, che può verificarsi - secondo la Suprema Corte - qualora la madre non consegni la figlia all'ex per le vacanze estive (Cassazione n. 28980/2022). Ed invero una madre che si adopera e si organizza per impedire alla figlia di trascorrere con il padre il mese di vacanze riconosciute dal giudice finisce per strumentalizzare la bambina dolosamente e scientemente, al punto da non aver nemmeno diritto a nessuna attenuante. I Giudici, in particolare, sottolineano che la condotta della donna "non è scarsamente offensiva in ragione della preordinazione, dell'organizzata condotta e del bene giuridico protetto dalla norma", generando così un dolo particolarmente intenso. La minore è stata quindi strumentalizzata in una vicenda caratterizzata da un'aspra conflittualità e da qui l'esclusione del riconoscimento anche delle attenuanti generiche invocate.Riteniamo ampliamente condivisibile questa scelta, soprattutto alla luce del principio - oramai costante - della bigenitorialità, in base al quale la responsabilità per i figli minori è comune e condivisa, il che non dovrebbe assolutamente dare adito a strumentalizzazioni di nessun genere, che - alla fine - danneggiano solo i minori.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
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2 mag. 2025 • tempo di lettura 3 minuti
A seguito di una sentenza di separazione e/o divorzio che statuisce il mantenimento per i figli della coppia, può capitare che, una volta raggiunta la maggiore età della prole, il genitore onerato del mantenimento, spesso di fronte ad un rapporto fortemente conflittuale con l’altro genitore con il quale i figli convivono prevalentemente, può decidere, in via unilaterale, o nelle migliori ipotesi, in accordo con l’altro genitore, di corrispondere l’assegno di mantenimento direttamente al figlio e non più all’ex coniuge: trattasi di un comportamento giuridicamente corretto? Purtroppo la risposta è negativa: ed invero, i pagamenti effettuati direttamente al figlio non sono validi, nel senso che non lo liberano dell’obbligazione mensile di mantenimento, e possono essere, pertanto, richiesti nuovamente dall’altro genitore, con conseguente versamento della medesima somma per due volte. anche nella ipotesi in cui l’altro genitore abbia manifestato il suo consenso a che l’assegno venga versato direttamente al figlio. La Cassazione (Cass. 970, 13 aprile 2021) ha infatti escluso che i genitori, senza ricorrere all’autorità giudiziaria, possano accordarsi per la corresponsione dell’assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne. Sottolineano gli Ermellini che “la determinazione dell’assegno i mantenimento dei figli, da parte del coniuge, separato risponde ad un superiore interesse che non è disponibile dalle parti”. In altre parole, una volta che il provvedimento del Giudice ha stabilito chi è il debitore dell’assegno di mantenimento e chi è il creditore, le parti non possono modificare detta statuizione, se non ricorrendo nuovamente all’Autorità giudiziaria. Vi è un rimedio al ricorso all’ Autorità Giudiziaria? L’art. 1188 c.c. prevede che il pagamento possa essere effettuato, oltre che direttamente al creditore, anche alla persona da questi indicata: Sulla base di questa disposizione, è ipotizzabile che il genitore/creditore dell’assegno indichi, all’altro genitore/debitore, nel figlio il soggetto legittimato a ricevere l’assegno. In tal modo, il pagamento effettuato dal genitore al figlio sarà estintivo dell’obbligazione mensile, in quanto i genitori del figlio maggiorenne non si sono accordati per mutare la persona del creditore – dal genitore al figlio – ma solo per mutare il soggetto legittimato a ricevere l’assegno, che rimane di competenza dell’altro genitore. L’escamotage, però, non è pienamente condivisibile, in quanto da un lato, il figlio non potrà disporre liberamente dell’assegno, ma dovrà, ove richiesto, corrisponderlo al genitore con il quale convive; dall’altro tale indicazione del figlio come soggetto legittimato al pagamento è suscettibile di essere revocata in ogni tempo dal genitore avente diritto. L’unica strada che consentirebbe al figlio di disporre liberamente dell’importo dell’assegno e al genitore/debitore di mettersi al riparo da ripensamenti dell’altro è quella di adire nuovamente l’Autorità Giudiziaria, per ottenere una modifica delle condizioni di separazione/divorzio con specifico riferimento al mantenimento dei figli.Rebus sic stantibus, appare preferibile in via generale, il ricorso all’ Autorità Giudiziaria per ottenere le modifiche alle condizioni di separazione e/o divorzio, indipendentemente dalla volontà dell’atro genitore. Quali condizioni devono, in tal caso, essere presenti, per poter richiedere al Giudice una tale modifica? Al tal fine, sono necessarie alcune condizioni sostanziali, in primis che le spese gestionali siano sostenute direttamente dal figlio. Infatti spesso le spese di mantenimento del figlio (esempli gratia, spese alimentari, utenze dell’appartamento, etc.) sono anticipate da un genitore, il quale continuerà ad anticiparle anche se nel frattempo il figlio sia divenuto maggiorenne. Quindi ha un senso che il mantenimento sia pagato al genitore che anticipa le spese (conformemente, Trib. Bari, 16 maggio 2023).Diverso il caso in cui il figlio viva da solo, pur senza essere indipendente (si pensi allo studente fuorisede). In questo caso ha un senso corrispondergli direttamente il mantenimento. In ogni caso, è opportuno rivolgersi al proprio Avvocato, al fine di valutare tutte le possibili problematiche che potrebbero derivare da una decisione affrettata e non giuridicamente corretta.
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