Mancata emissione dello scontrino: cosa rischia il cliente?

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Pubblicato il 17 nov. 2021 · tempo di lettura 1 minuti

Mancata emissione dello scontrino: cosa rischia il cliente? | Egregio Avvocato

La maggior parte degli esercizi commerciali sono obbligati ad emettere lo scontrino fiscale. La regola è quella secondo cui ad esito del pagamento del cliente deve essere emesso lo scontrino, e solo eccezionalmente alcuni soggetti sono esonerati (es. tabaccai o benzinai).


In caso di mancata emissione dello scontrino, sicuramente il negoziante commette un’evasione fiscale, a fronte della quale dovrà applicarsi una sanzione tributaria: si tratta di illecito amministrativo, e non invece di reato. Le uniche autorità competenti ad accertare le evasioni sono l’Agenzia delle Entrate e, per conto di questa, la Guardia di Finanza.


Differente è la situazione del cliente. Dal 1999 al 2003 è esistita una norma che imponeva al cliente l’obbligo di chiedere lo scontrino, riconoscendo quindi una responsabilità anche in capo al cliente, che veniva sanzionato mediante una multa.

A partire dal 2003, invece, è stata espunta qualsiasi tipo di responsabilità in capo al cliente, il quale non ha più alcun tipo di obbligo e non può essere sanzionato in alcun modo.

Certamente il cliente potrà comunque segnalare il negoziante che non gli ha voluto rilasciare lo scontrino, mediante una segnalazione (non anonima!) alla Guardia di Finanza. Invero oggi, richiedere lo scontrino fiscale risponde ad un “obbligo sociale”, e inoltre può rivelarsi molto utile per il cliente stesso, che potrà detrarre alcune spese nella dichiarazione dei redditi.

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Enti del Terzo settore: cosa sono?

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Dal 2017 si è cominciato a parlare di Enti del Terzo Settore, ma cosa sono? Gli ETS sono gli enti no profit, ossia gli enti non lucrativi, che - oggi - con l’introduzione del Codice del Terzo Settore possono godere di una nuova disciplina unitaria. 1. Cos’è un ETS?2. Cos’è accaduto con la riforma del 2017?3. Quali sono i requisiti richiesti? 4. Norme inattuate e profili operativi1 - Cos’è un ETS?L’ Ente del Terzo settore (o anche ETS) non è una nuova tipologia di ente – ovvero un tertium genus – ma è una qualifica. Pertanto, ogni ente privato, ad esempio un’associazione o una fondazione, può, al ricorrere di determinati requisiti, assumere la qualifica di “ETS”.L’art. 4 del Codice del Terzo Settore definisce, infatti, Enti del Terzo Settore “le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società” che sono state costituite con il fine di perseguire, senza scopo di lucro, “finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” attraverso l’esercizio di attività di interesse generale e pubblicistico. Dunque, gli ETS non sono altro che gli enti “no profit” (o “not for profit”): ad esempio un ente di diritto privato che, pur generando utili, non li distribuisce agli associati o fondatori ma li reimpiega per il raggiungimento dello scopo sociale perseguito (si pensi ad un’associazione che al fine di sensibilizzare la collettività al tema dell’inquinamento ambientale vende magliette e reinveste il ricavato in altre attività associative).  2 - Cos’è accaduto con la riforma del 2017?Prima della riforma, operata con l’attuazione della Legge Delega n. 106 del 6 giugno 2016, le associazioni, le fondazioni e le altre forme associative a-tipiche che operavano nel Terzo settore potevano assumere diverse qualifiche al fine di accedere ad agevolazioni burocratiche e/o fiscali, come, tra le tante, quella di “organizzazioni non lucrative di utilità sociale” (i.e. ONLUS) oppure  di “organizzazioni non governative” (i.e. ONG) o, ancora,  di “associazioni di promozione sociale” (i.e. APS), ciascuna regolata da un’apposita legge e disciplina speciale. È facile intuire come prima della riforma il panorama del Terzo settore apparisse piuttosto frammentato.  Il Legislatore ha, quindi, sentito la necessità di promuovere una revisione organica della disciplina: creare un’unica fonte normativa di riferimento che potesse meglio sostenere l’autonoma iniziativa di quei cittadini che concorrono a perseguire il bene comune ed elevare i livelli di cittadinanza attiva e di coesione sociale. Ebbene, il Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, in attuazione della predetta Legge Delega, ha introdotto nel nostro ordinamento il Codice del Terzo settore (o anche “CTS”) mediante il quale si sono unificati gran parte degli enti privati no profit sotto l’unica categoria degli ETS, dotati di una disciplina civilistica e fiscale unitaria. Il CTS contiene la nuova disciplina delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle APS, con conseguente abrogazione delle rispettive leggi di riferimento, ed introduce nuove figure quali gli “enti filantropici” e le “reti associative”, nonché istituisce il RUNTS - 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che aveva previsto la proroga dello stato di emergenza Covid-19 al 31 gennaio 2020 - ha introdotto un ulteriore slittamento del termine al 31 marzo 2021 per l'adeguamento degli statuti di tali enti alle norme del CTS. Con ciò intendendosi che fino a tale data le ODV, le APS e le ONLUS potranno ancora operare le modifiche statutarie di adeguamento alle norme del Terzo settore con modalità semplificate: in altri termini, posso modificare i propri statuti con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, in deroga alla normativa applicabile e ad eventuali clausole statutarie che impongono quorum costitutivi e deliberativi più elevati. Per fare un ultimo esempio, le associazioni già costituite possono quindi modificare lo statuto con la presenza di almeno metà degli associati e la maggioranza dei voti espressi ex art. 21, comma 1, c.c., anziché con il quorum costitutivo dei tre quarti degli associati e quorum deliberativo maggiorato che di regola è per le ipotesi di modifiche statutarie ai sensi del comma 2 del predetto articolo 21 c.c.

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Revoca assegno di mantenimento e attività lavorativa atipica dell'avente diritto

23 feb. 2026 tempo di lettura 3 minuti

Il tema del diritto all’assegno di mantenimento in sede di separazione giudiziale è tradizionalmente disciplinato dagli articoli 143, 148 e 156 c.c., integrati dai principi giurisprudenziali in materia di accertamento delle condizioni economiche dei coniugi. In tale contesto, si pone la questione della prova delle attività lavorative del coniuge beneficiario dell’assegno, soprattutto quando vi sia il sospetto di un’attività reddituale non dichiarata.La vicenda trae origine da una separazione giudiziale con addebito in cui la moglie ricorrente sosteneva di non possedere redditi sufficienti per il proprio mantenimento, richiedendo il versamento di un assegno mensile da parte del marito. Quest’ultimo, contestando tale dichiarazione, produceva in appello una relazione investigativa volta a dimostrare che la moglie svolgeva effettivamente un’attività lavorativa presso un’agenzia immobiliare.Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda della donna, determinando l’importo dell’assegno mensile in €400,00 per la moglie e €700,00 per il figlio. In secondo grado, la Corte d’Appello di Napoli riduceva significativamente tali importi a €150,00 mensili per la moglie e €200,00 per il figlio, sulla base della prova della concreta attività lavorativa della donna e dell’autonomia economica del figlio.La Corte di Cassazione ha ribadito che le relazioni investigative costituiscono prova atipica, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., e possono essere valutate dal giudice purché corroborate da altri elementi probatori, come la testimonianza diretta dell’investigatore autore della relazione.Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva considerato:la relazione dell’investigatore, corredata da fotografie;la testimonianza dell’investigatore quale testimone oculare dei fatti; l’attività quotidiana della donna presso l’agenzia immobiliare, comprovata dalle circostanze raccolte. In tal modo, la Corte ha qualificato la relazione investigativa come documento idoneo a fornire prova indiziaria, contribuendo a verificare la verità materiale e a supportare la riduzione dell’assegno di mantenimento. La Corte ha specificato che non vi è stata violazione dell’art. 115 c.p.c., in quanto la decisione non si fonda su prove inventate, ma su elementi documentali e testimonianze acquisite regolarmente.L’ordinanza n. 617/2026 rappresenta un importante chiarimento in materia di prova atipica nelle controversie di diritto di famiglia, evidenziando i seguenti punti:Prova atipica e valore indiziario: le relazioni investigative, se supportate da testimonianza diretta, possono costituire prova rilevante ai fini dell’accertamento di redditi o attività lavorative.Riduzione o revoca dell’assegno: la prova dell’attività lavorativa del coniuge può legittimamente determinare la riduzione o l’esclusione dell’assegno di mantenimento, in quanto l’obbligo contributivo è subordinato alla reale necessità economica.Tutela del contraddittorio: la produzione della relazione investigativa in appello, integrata dalla testimonianza del suo autore, non viola il principio del contraddittorio, essendo correttamente assunta come prova di fatto sopravvenuto. La pronuncia conferma la crescente rilevanza delle prove atipiche nel diritto di famiglia e sancisce un principio di equilibrio tra diritto al mantenimento e responsabilità economica del coniuge. In particolare, la Corte ribadisce che il mantenimento non può essere automatico ma deve essere proporzionato alla reale condizione economica del beneficiario, anche quando la dimostrazione avvenga tramite strumenti non convenzionali, purché idonei e valutati nel rispetto delle garanzie processuali.In conclusione, la decisione costituisce un precedente significativo nell’indirizzo giurisprudenziale che valorizza la prova indiziaria e atipica per assicurare una corretta verifica delle circostanze economiche dei coniugi, in linea con il principio di giustizia sostanziale.

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