Pubblicità ingannevole: come denunciarla?

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Pubblicato il 14 nov. 2021 · tempo di lettura 1 minuti

Pubblicità ingannevole: come denunciarla? | Egregio Avvocato

Per pubblicità ingannevole si intende la pratica commerciale posta in essere da un professionista in modo scorretto. In contrasto con il principio della diligenza professionale, la pubblicità ingannevole  induce in errore il consumatore medio, falsandone il processo decisionale (acquista un prodotto che non avrebbe acquistato). Le informazioni ingannevoli possono riguardare il prezzo, le caratteristiche del prodotto, i rischi connessi al suo impiego.


Ogni cittadino e qualsiasi associazione che ne abbia interesse può richiedere l’intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) per denunciare i casi di pubblicità ingannevole e le pratiche commerciali scorrette. 

Nei casi in cui l’Antitrust ritenga esistenti sufficienti elementi probatori, avvia il procedimento amministrativo: il termine di conclusione del procedimento è di 120 giorni, decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio, e di 150 giorni quando si debba chiedere il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom).


Si può segnalare attraverso i seguenti canali:


  1. tramite posta ordinaria inviando la segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza Giuseppe Verdi 6/A – 00198 Roma;
  2. inviando la segnalazione scritta alla casella di posta elettronica certificata: protocollo.agcm@pec.agcm.it;

compilando e inviando on line il modulo cui si accede tramite il sito www.agcm.it/segnala-online/index.

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Genitori separati e vacanze di Natale

12 gen. 2026 tempo di lettura 5 minuti

Uno dei temi più dibattuti nei procedimenti di separazione e divorzio riguarda la modalità con cui i figli dei genitori separati dovranno trascorrere le festività del Santo Natale.Proprio per via dei rancori e del livore che caratterizzano la fine di un rapporto, questi giorni, che dovrebbero essere di gioia e di serenità, finiscono per diventare l’ennesima occasione di ripicche e dispetti che, alla fine, non giovano a nessuno.A livello internazionale, il diritto di visita per genitori separati durante le festività è regolato dalla Convenzione dell’Aia del 1980, che stabilisce la possibilità per il genitore non affidatario di trascorrere periodi di tempo con il figlio anche in un luogo diverso dalla residenza abituale. Accorta Giurisprudenza di merito sottolinea che per “settimana di vacanza” deve intendersi un periodo di svago in località amene con ciò intendendo il dovere di ciascun genitore di far trascorrere ai figli qualche giorno lontano dalla propria residenza abituale.Questo diritto consente al genitore non collocatario di mantenere una relazione continuativa con i figli minorenni. Al riguardo, la normativa sancisce l’obbligo di seguire il calendario stabilito dal tribunale o dagli accordi di separazione per l’organizzazione delle ferie, sempre nel rispetto del “best interest of the child”.In Italia, la normativa che regola l'affidamento dei figli si fonda sul principio della bigenitorialità, ovvero il diritto del minore a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori. Questo principio si estende anche alla gestione del tempo trascorso durante le festività. In assenza di un accordo spontaneo tra le parti, è il Tribunale a stabilire le modalità di frequentazione, inserendole nel provvedimento di separazione o divorzio.Generalmente, i giudici prediligono criteri di alternanza per garantire a ciascun genitore di poter trascorrere con i figli le ricorrenze festive, ma tali statuizioni, se non adeguatamente modellate, possono risultare generiche e foriere di ulteriori problemi. Diventa, pertanto, essenziale modellare clausole dettagliate che non lascino dubbi su giorni, orari e modalità di gestione, prevenendo così l'insorgere di conflitti.Vediamo, pertanto, di analizzare alcune delle più frequenti problematiche che si riscontrano nelle aule di Tribunale.La regola generale è, ovviamente, quella dell’alternanza, sia in caso di accordo che in caso di statuizione del Tribunale. Per periodo alternato di permanenza dei figli durante le vacanze presso i genitori separati o divorziati, si intende ad es. quando si stabilisce che ad anni pari i figli staranno per le vacanze di Natale, dal 24 al 31 dicembre con il padre e dal 1 al 6 gennaio con la madre. Viceversa per l’anno successivo. Similiter vengono regolati le altre festività (Carnevale, Santa Pasqua e le altre feste civili e religiose).Al riguardo, il Tribunale di Alessandria, con la sentenza n. 153/2025, facendo seguito a quanto stabilito dal Tribunale di Trento qualche settimana prima, ha ribadito il criterio dell’alternanza, con un’innovativo tocco organizzativo: Infatti, ferma restando l’organizzazione  per i cosiddetti “giorni rossi” (Natale del Signore, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania del Signore) in base al criterio dell’alternanza, il Tribunale di Alessandria prevede che il minore le passi con il padre, in considerazione della chiusura della attività lavorativa paterna e del fatto che per la madre, parrucchiera, si tratta di periodi di lavoro molto intenso.L’ideale è che tale alternanza venga decisa dai genitori, ma non sempre ciò è possibile.Quando manca un accordo tra i genitori, la prassi giurisprudenziale prevede una suddivisione delle vacanze natalizie, così che il bambino trascorra metà periodo con ciascun genitore, alternando ogni anno i giorni chiave come Natale e Capodanno. È fin troppo ovvio che i Giudici preferiscano lasciare ai genitori la possibilità di trovare un accordo, ma questa apertura richiede un’accurata analisi dell’organizzazione, al fine di limitare l’alea di incertezza e, con essa, le possibili discussioni tra i genitori.Quali sono, quindi le clausole cui prestare attenzione?Ecco qui alcuni esempi.Definizione di "Periodo di Vacanza": È cruciale definire con esattezza cosa si intende per "vacanze natalizie" o "vacanze pasquali". Una clausola efficace dovrebbe indicare le date precise, facendo riferimento al calendario scolastico, al fine di evitare ambiguità su quali giorni siano inclusi nel periodo di vacanza da dividere. Ad esempio: "Per vacanze natalizie si intende il periodo che va dall'ultimo giorno di scuola prima della chiusura fino al giorno precedente la riapertura delle lezioni a gennaio".Alternanza Annuale delle Festività Principali: Questo è il criterio più comune, che offre stabilità e precisione, e prevede che le festività principali (Natale, Pasqua) vengano trascorse interamente con un genitore un anno e con l'altro l'anno successivo. Ad esempio, i figli trascorreranno il periodo dal 23 al 30 dicembre con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari. Lo stesso principio si applicherà per il periodo di Capodanno e per le vacanze pasquali.Suddivisione specifica delle Singole Festività: In alternativa, è possibile suddividere la stessa festività.  Questa opzione, che richiede una grande dose di collaborazione e dialogo tra i genitori, è spesso preferita quando i genitori risiedono nella stessa città e desiderano entrambi condividere una parte della festa con i figli. Ad esempio: "I figli trascorreranno la Vigilia e la mattina di Natale con la madre, e il pranzo di Natale e il giorno di Santo Stefano con il padre".Festeggiare insieme: In linea del tutto teorica, ciò è possibile, tenuto conto delle diatribe e degli strascichi che una separazione lascia tra gli ex partner. In linea teorica, dovrebbe prevalere l'interesse del minore e, qualora si volesse optare per tale scelta, sarebbe bene sentire un terapeuta, per concordare al meglio il da farsi e tutelare il minore, già sofferente per la disgregazione della famiglia.Telefonate dell’altro genitore: Ovviamente è possibile sentire i propri figli mentre sono in vacanza con l'altro genitore, ma senza che telefonate e videochiamate diventino strumento di controllo e intralcino la genitorialità dell'altro genitore. Anche qui, dovrebbe prevalere il buon senso ed il rispetto.In conclusione, l’alternanza e il “child’s best interest” sono i parametri con cui pianificare questi periodi festivi. All’interno di questi limiti è auspicabile che i genitori mostrino maturità, addivenendo ad un piano condiviso eventualmente anche diverso da quello che in genere le Corti italiane suggeriscono.Con l’augurio che la luce della stella di Betlemme possa portare a tutti i genitori di buona volontà quella pace e quella serenità che la Santa Grotta della Natività promana.

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Innovazione e modificazioni nella disciplina condominiale

3 mag. 2023 tempo di lettura 6 minuti

TRACCIA ESAME FORENSE ORALE I Tizio, proprietario di un appartamento sito al terzo piano di uno stabile condominiale, realizza una canna fumaria ed una tubazione per il ricircolo dell’aria in appoggio al muro comune perimetrale di proprietà condominiale. L’amministratore Caio invito il condomino alla rimozione dell’opera realizzata a sue esclusive spese, ma Tizio rifiuta di adempiervi. Il condominio, allora, in persona dell’’amministratore, previa delibera adottata all’unanimità, cita in giudizio il condomino Tizio per ottenere la condanna alla rimozione dell’opera illegittima, oltre al risarcimento dei danni. Tizio si rivolge ad un legale. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga parere motivato, indicando altresì l’atto più opportuno per tutelare il proprio assistito. SVOLGIMENTO La traccia sottoposta all’attenzione dello scrivente impone preliminarmente di esaminare la quaestio iuris ad essa sottesa, compendiabile nella problematica circa l’esatta configurazione delle innovazioni, all’interno della disciplina del condominio degli edifici, rispetto al regime ordinario sull’uso della cosa comune di cui al’art. 1102 c.c. E’ opportuno in ogni caso esaminare gli istituti generali intercettati dal caso in esame, in particolare con riferimento alla comunione ordinaria ed al condominio degli edifici, inteso quale species di comunione. La comunione ordinaria, di cui agli artt. 1100 e ss. c.c., individua la condizione di contitolarità del diritto di proprietà in capo a plurimi soggetti su una medesima cosa, mobile od immobile, la cui caratteristica consiste nel conferimento della titolarità del diritto reale sul bene pro quota tra tutti i comunisti. Tale considerazione è utile a segnare il dato discretivo rispetto ad altre fattispecie di comunione riscontrabili dalla disciplina civilistica, quale la c.d. comunione legale dei beni, intesa come regime patrimoniale legale della famiglia legittima di cui all’art. 177 c.c., che infatti si caratterizza come comunione di stampo germanico sine quota e dunque pro indiviso, per la quale appunto ciascun coniuge è proprietario per intero dei beni facenti parte della comunione diretta, beni che entrano a far parte della comunione legale anche qualora il loro acquisto venga perfezionato da ciascun coniuge separatamente, con effetto derogatorio rispetto al principio di relatività degli effetti contrattuali ex art. 1372 c.c. All’interno della disciplina ordinaria in tema di comunione, il principio fondante si rinviene nel c.d. uso promiscuo che ciascun comunista può parimenti esercitare sulla medesima res, nonostante qualsiasi atto di disposizione della cosa venga limitata o circoscritta all’interno della quota ideale di titolarità di ciascun partecipante alla comunione medesima. Sotto questo profilo, è utile rammentare, all’interno della comunione ereditaria, quale species del più ampio genus di comunione, la prelazione legale in capo a ciascun coerede rispetto ad una quota di titolarità del singolo partecipante che intenda alienare la quota di sua spettanza. Il diritto di prelazione infatti non può essere leso per qualsivoglia ragione, tanto che l’ordinamento appresta un apposito rimedio coattivo, denominato retratto successorio, che consente ai coeredi lesi nel diritto di prelazione loro spettante rispetto alla quota di un coerede alienata a terzi, di subentrare nell’acquisto, riscattando la quota oggetto di trasferimento. Calandoci nel caso di specie, il condominio degli edifici individua una forma speciale di comunione caratterizzata dalla compresenza di parti comuni ed unità di proprietà esclusiva dei singoli condomini. Le prime sono individuate dall’art. 1117 c.c. con un’elencazione che la maggior parte degli interpreti considera non tassativa, secondo un criterio generale rinvenibile nel nesso di strumentalità della parte comune rispetto al miglior godimento ed uso delle singole unità immobiliari di proprietà esclusiva. Seguendo il criterio anzidetto, si individuano quali parti comuni il portone d’ingresso, le scale, gli ascensori, il lastrico solare, le aree parcheggio e via discorrendo. Seguendo l’orientamento maggioritario invalso nella giurisprudenza di legittimità, il condominio è da intendersi quale ente di gestione, sfornito di una personalità giuridica autonoma e distinta da quella dei singoli condomini che lo compongono e che agisce per il tramite dell’organo rappresentativo comune individuato nella persona dell’amministratore pro-tempore. Questi infatti è l’organo esecutivo, deputato a dare esecuzione alle delibere adottate dall’assemblea, cui hanno di diritto di partecipare tutti i condomini, cui è altresì conferito diritto di impugnazione delle delibere medesime entro trenta giorni dalla loro adozione, per i condomini dissenzienti o astenuti, ovvero dalla loro comunicazione per i condomini assenti. In tema di impugnativa, l’art. 1137 c.c., oltre a tracciare il principio maggioritario e l’obbligatorietà della delibera rispetto a tutti i condomini, secondo l’interpretazione giurisprudenziale, fa riferimento al ricorso, quale strumento di annullamento della delibera stessa, in senso atecnico, dunque da intendere come atto di citazione, con tutte le conseguenze che ne derivano per il calcolo della pendenza della lite. Secondo l’art. 1120 c.c. sono soggette ad approvazione assembleare le innovazioni dirette miglioramento o all’uso più comodo della cosa comune ovvero al suo miglior rendimento. Se si considera l’opera costruita dal Sig. Tizio nei termini anzidetti, dovrebbe essere assoggetta alla disciplina sulle innovazioni di matrice condominiale. Ciononostante, assumendo come punto di riferimento l’art. 1102 c.c., secondo cui ciascun partecipante può far uso della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca ad altri di farne parimenti uso, è possibile giungere a conclusioni completamente diverse, specie se si considera la giurisprudenza granitica sul punto. Infatti, la Corte di Cassazione nel delineare la differenza tra innovazione e mera modificazione ha specificato (Cass. 35957/2021) che per innovazioni bisogna intendere non qualsiasi mutamento della cosa comune ma solo quella modifica materiale che ne alteri l’entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria. Da queste premesse, dunque, si può pervenire alla conclusione che, in tema di condominio degli edifici, le innovazioni di cui è menzione all’art. 1120 c.c. si distinguono dalle mere modificazioni, disciplinate dall’art. 1102 c.c. sia dal punto di vista oggettivo sia dal punto di vista soggettivo, poiché le prime consistono in opere di trasformazione che incidono sull’essenza della res commune, alterandone la originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà riconosciute al condomino, sia pure entro i limiti scolpiti dall0art. 1102 c.c., per ottenere la migliore e più comoda, nonché razionale, utilizzazione della cosa comune. Ad abundantiam, sotto il profilo soggettivo, le innovazioni sottendono ad un interesse di portata collettiva espresso da una maggioranza qualificata, formatasi in sede assembleare, elemento che manca nelle mere modificazioni, che non si confrontano con un interesse generale ma con quello dei singoli condomini. Da quanto detto, seguendo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per un caso analogo a quello oggetto di cognizione, l’appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale del condominio sostanzia una modifica della res commune conforme alla sua destinazione e che ciascun condomino, pertanto, può apportare a sue cure e spese, a condizione che ciò non impedisca l’uso paritario conferito a tutti i condomini, secondo i principi generali desumibili dall’art. 1102 c.c. e purchè non rechi altresì pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell’edificio, ovvero non ne alteri il decoro architettonico, ipotesi questa che, secondo la Cass. 30462/20158, sarebbe rinvenibile qualora l’opera de qua si rifletta negativamente sull’insieme dell’aspetto armonico dello stabile condominiale e non quando si mutino le originali linee architettoniche. Alla luce di quanto detto, sarà possibile nell’interesse del Sig. Tizio redigere una comparsa di costituzione e risposta ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c. allo scopo di costituirsi nel giudizio promosso dal condominio in persona dell’amministratore pro-tempore Caio, impugnando e contestando le avverse deduzioni poiché l’opera di fatto realizzata dal condomino convenuto non rientra nella disciplina delle innovazioni, assoggettabile appunto al regime di cui all’art. 1120 c.c., bensì integra gli estremi di una mera modificazione, consentita ai singoli condomini sia pure nel rispetto dei canoni generali sull’uso delle cose comune ex art. 1102 c.c. Si insisterà per il rigetto della domanda, rilevando in ogni caso, in via preliminare, che, trattandosi di controversia in materia condominiale, è subordinata al previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria di cui all’art. 5, comma 1bis del d.lgs. 28/2010.

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Diritto di famiglia: l’ex coniuge divorziato ha diritto a percepire una quota del trattamento di fine rapporto (TFR)?

27 apr. 2022 tempo di lettura 1 minuti

Il riferimento normativo, relativo alla quota del trattamento di fine rapporto, in caso di crisi coniugale, è contenuto nell’articolo 12-bis della l. 898/1970 (comunemente conosciuta come Legge sul divorzio), che così dispone: “ Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.La risposta all’interrogativo è, dunque, positiva: l ’ex coniuge divorziato ha diritto a percepire una quota del TFR, ma solo a determinate condizioni.Da una attenta lettura della disposizione soprariportata si evince che l’ex coniuge ha diritto ad ottenere la quota di TFR solo se: non ha contratto nuove nozze e solo quando è titolare di assegno di mantenimento periodico. Difatti, la corresponsione dell’assegno una tantum esclude tale diritto. E, ancora, all’ex coniuge spetta una quota pari al 40% del TFR, ma limitatamente agli anni che il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.Avv. Luisa Camboni

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Natale al tempo di Covid-19: quali sono le misure previste e le possibili conseguenze delle violazioni

19 dic. 2020 tempo di lettura 8 minuti

Adottando il DPCM del 3 dicembre 2020 e il Decreto Legge 172/2020, il Governo ha varato nuove misure di contenimento per fronteggiare il rischio di una diffusione capillare del virus durante le feste natalizie. Quali sono le attività effettivamente permesse? Sono previste delle sanzioni in caso di violazione?Qual è l’impostazione del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 e del Decreto Legge 172/2020? Quali sono le misure sempre vigenti?Quali sono le misure specifiche in relazione ai singoli giorni?Cosa succede in caso di violazione delle misure?1 - Qual è l’impostazione del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 e del Decreto Legge 172/2020?Per ricostruire l’attuale quadro delle misure governative è necessario considerare i due testi di legge adottati dal Governo nel mese di dicembre.Il DPCM del 3 dicembre 2020 ha introdotto nuove misure limitative degli spostamenti e delle attività socio-economiche per il contenimento della diffusione del Covid-19.Esso manteneva il modello della divisione del territorio nazionale in tre aree, individuate facendo riferimento ai colori giallo, arancione e rosso, prevedendo misure proporzionali al livello di rischio di riferimento.Venivano inoltre disposte regole ulteriori ed omogenee su tutta la penisola per evitare rischi di spostamenti e assembramenti pericolosi.Il Decreto Legge del 18 dicembre 2020 n. 172 utilizza, invece, la logica dei gradi di rischio per differenziare le limitazioni previste nei giorni del periodo festivo, al fine di variare le limitazioni in funzione del pericolo previsto. Queste vanno ad affiancarsi a quelle del DPCM del 3 dicembre non espressamente derogate.2 - Quali sono le misure sempre vigenti? Attraverso una lettura combinata dei due decreti indicati, in via estremamente semplificata, possono classificarsi le misure previste in relazione ai giorni del periodo di festa. In generale, nell’intero periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio:divieto per gli spostamenti tra Regioni diverse e da/per le Province autonome di Trento e Bolzano, anche per raggiungere le seconde case, dal 21 dicembre al 6 gennaio;vietato spostarsi dalle ore 22 alle ore 5, ogni giorno e dalle ore 22 alle ore 7 del mattino del primo gennaio. È invece fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi;è prevista la chiusura di bar e ristoranti; è possibile solo l’asporto, dalle ore 5 alle ore 22, mentre la consegna a domicilio è sempre consentita;gli alberghi rimangono aperti in tutta Italia, ma sono vietati veglioni e cene il 31 sera: i ristoranti degli alberghi chiuderanno alle 18, dopo sarà possibile solo il servizio in camera;le celebrazioni religiose sono possibili ma nel rispetto del coprifuoco delle 22 (con conseguente anticipazione delle messe serali);sono chiusi gli impianti per sciatori amatoriali, dal 4 dicembre e fino al 6 gennaio; e sospese le crociere (in partenza, scalo o arrivo in porti italiani) dal 21 dicembre al 6 gennaio;è obbligatorio, per gli italiani che rientrano da turismo all’estero e stranieri in arrivo in Italia tra il 21 dicembre e 6 gennaio, sottoporsi alla quarantena (i.e. sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata).3 - Quali sono le misure specifiche in relazione ai singoli giorni?Più specificamente, nei giorni del 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5, 6 gennaio 2021, è prevista l’applicazione delle misure relative alle “aree rosse”. Di conseguenza è consentito:sempre, anche nelle ore notturne, spostarsi per esigenze lavorative, necessità o per motivi di salute, munendosi di autocertificazione nella quale si indica il motivo stesso. Nei casi di necessità rientra anche: la possibilità di prestare assistenza a persone non autosufficienti, il rientro nel Comune in cui si ha la residenza, il domicilio o in cui si abita con continuità o periodicità. Ciò permetterà, ad esempio, il ricongiungimento di coppie che sono lontane per motivi di lavoro ma che convivono con una certa frequenza nella medesima abitazione;la visita ad amici o parenti, spostandosi al massimo in due persone e una volta sola nell’arco della giornata, dalle ore 5 alle ore 22 (nel conteggio sono esclusi i figli minori di 14 anni, le persone con disabilità e i conviventi non autosufficienti);svolgere l’attività motoria nei pressi della propria abitazione e l’attività sportiva all’aperto ma solo in forma individuale.Rimangono aperti: supermercati, negozi di beni alimentari e prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri e barbieri.Sono invece chiusi: negozi, centri estetici.Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, è prevista invece l’applicazione delle misure, meno gravi, relative alle “aree arancioni”. Di conseguenza, oltre a quanto già consentito negli altri giorni:è consentito anche spostarsi dai piccoli Comuni (fino a 5mila abitanti) in un raggio di 30km - ma senza poter andare nei Comuni capoluoghi di provincia;sono aperti tutti i negozi fino alle ore 21.4 - Cosa succede in caso di violazione delle misure?Il primo decreto-legge (n. 6/2020) adottato per fronteggiare l’emergenza aveva previsto una sanzione penale, cioè l’applicazione del reato di cui all’art. 650 c.p. in caso di inosservanza delle disposizioni del DPCM. Successivamente, il decreto-legge n. 19/2020 ha espressamente escluso tale conseguenza sanzionatoria.La violazione delle misure prescritte dai D.P.C.M. o dalle Ordinanze ministeriali o regionali è punita oggi con una sanzione amministrativa, da € 400 a € 3.000, aumentata di un terzo se la violazione è compiuta utilizzando un veicolo.È previsto, inoltre, che il trasgressore possa pagare entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo (400€); e la somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione. È possibile corrispondere la somma dovute presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore o con versamento in conto corrente postale o, se previsto, con conto corrente bancario o mediante strumenti di pagamento elettronico. Le modalità di pagamento e le relative istruzioni sono comunque indicate nel verbale notificato o comunicato.Inoltre, se l’accertatore dispone di idonea apparecchiatura, è possibile anche pagare immediatamente all’accertatore stesso mediante strumenti di pagamento elettronico (e oltretutto nella misura ridotta del 30%); dopo il pagamento, il verbale viene trasmesso agli uffici di riferimento, viene rilasciata una ricevuta della somma riscossa e nella copia del verbale rilasciata al trasgressore dovrà indicarsi il pagamento. E per le violazioni commesse prima del 25 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 19)? Poiché il decreto legge n.19 ha abrogato il reato previsto dal d.l. n. 6/2020, nessun cittadino è punibile penalmente in caso di violazione del decreto, neanche per le violazioni commesse prima del 25 marzo. A queste sono invece applicabili le sanzioni amministrative introdotte dal d.l. n. 19, ma nella misura minima ridotta alla metà - cioè 200€.E per chi viola la quarantena?Il d.l. 19/2020 ha previsto “di regola” che la condotta di chi viola la quarantena debba essere qualificata come illecito amministrativo e punita ai sensi dell’articolo 260 del TU delle leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265). Nei casi più gravi, la violazione potrebbe integrare anche un reato di epidemia colposa, punito ai sensi dell’art. 452 del Codice penale, o (in teoria) anche un più grave reato (come epidemia dolosa o perfino lesioni o omicidio doloso) – anche se tali conclusioni sono state ritenute eccessivamente gravi e sproporzionate. E per le violazioni delle disposizioni del nuovo DPCM e del Decreto Legge 172/2020?Secondo alcuni commentatori, il nuovo DPCM sarebbe privo di sanzioni per la violazione dei divieti di circolazione. Il decreto non ha, infatti, previsto alcuna sanzione e non sarebbero applicabili le sanzioni amministrative previste dai decreti-legge precedenti, in quanto non espressamente richiamate e in ogni caso incongruenti.Questi, infatti, erano relative agli spostamenti interregionali; il blocco della circolazione durante le feste è invece uniforme su tutto il territorio nazionale.Invero, voci governative, come quella espressa da una recente circolare del Ministero dell’Interno (del 7 dicembre) hanno negato questa interpretazione, evidenziando che il DPCM del 3 dicembre è attuativo anche del d.l. 19/2020, che rimanda ai DPCM successivi, compreso il corrente, per l’individuazione di misure di contenimento della pandemia e prevede all’art. 4 le sanzioni amministrative da applicare alle condotte poste in essere in violazione di tali misure, tra cui quelle del DPCM corrente. Tra queste sarebbe indubbiamente ricompresa anche quella che limita gli spostamenti sull’intero territorio nazionale per il periodo natalizio. Il decreto legge del 18 dicembre, n. 172/2020, probabilmente anche per ovviare a questo dubbio interpretativo, ha espressamente stabilito all’art. 1, comma 3, che sia alle violazioni delle nuove misure introdotte dal decreto legge, sia a quelle previste dal DPCM del 3 dicembre si applicano le misure previste dal decreto-legge 19/2020, cioè la sanzione amministrativa prima richiamata. Resta, in ogni caso, la possibilità, nei casi più gravi, di essere puniti ai sensi dell’art. 650 c.p., per inosservanza di un un provvedimento legalmente dato dall'Autorità – diverso dal generico D.P.C.M.; nonché ai sensi del 459 c.p. per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, nel caso in cui si indichino informazioni non veritiere nelle autocertificazioni necessarie per derogare ai divieti. Si attendono, comunque, ulteriori chiarimenti in ordine alla misure e alle sanzioni predisposte; in relazione a queste e ad ogni altro chiarimento è opportuno consultare periodicamente il sito del Governo e le relative FAQ all’indirizzo http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638, sempre in corso di aggiornamento.Si raccomanda inoltre di consultare il sito http://www.governo.it/it/coronavirus-dieci-regole#:~:text=Le%20Regioni%20hanno%20infatti%20attivato,in%20caso%20di%20necessit%C3%A0 per chiarimenti in relazione alle regole da seguire per evitare i contagi e nel quale sono anche indicati i numeri verdi regionali disponibili per chiarimenti e informazioni, nonché il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute, sempre attivo.Editor: dott.ssa Anna Maria Calvino

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