Pubblicità ingannevole: come denunciarla?

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Pubblicato il 14 nov. 2021 · tempo di lettura 1 minuti

Pubblicità ingannevole: come denunciarla? | Egregio Avvocato

Per pubblicità ingannevole si intende la pratica commerciale posta in essere da un professionista in modo scorretto. In contrasto con il principio della diligenza professionale, la pubblicità ingannevole  induce in errore il consumatore medio, falsandone il processo decisionale (acquista un prodotto che non avrebbe acquistato). Le informazioni ingannevoli possono riguardare il prezzo, le caratteristiche del prodotto, i rischi connessi al suo impiego.


Ogni cittadino e qualsiasi associazione che ne abbia interesse può richiedere l’intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) per denunciare i casi di pubblicità ingannevole e le pratiche commerciali scorrette. 

Nei casi in cui l’Antitrust ritenga esistenti sufficienti elementi probatori, avvia il procedimento amministrativo: il termine di conclusione del procedimento è di 120 giorni, decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio, e di 150 giorni quando si debba chiedere il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom).


Si può segnalare attraverso i seguenti canali:


  1. tramite posta ordinaria inviando la segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza Giuseppe Verdi 6/A – 00198 Roma;
  2. inviando la segnalazione scritta alla casella di posta elettronica certificata: protocollo.agcm@pec.agcm.it;

compilando e inviando on line il modulo cui si accede tramite il sito www.agcm.it/segnala-online/index.

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La regolamentazione delle spese straordinarie dei figli minori rappresenta, da sempre, un tema di delicata interpretazione nel diritto di famiglia italiano. L’art. 337-ter c.c. disciplina la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie sostenute per il mantenimento dei figli, prevedendo l’obbligo di contribuzione proporzionale secondo le capacità economiche dei genitori. Tuttavia, permane una significativa incertezza riguardo al confine tra spese ordinarie e straordinarie, alla necessità di un preventivo accordo e alle modalità di rimborso.L’ordinanza n. 17017 del 25 giugno 2025 della Cassazione si inserisce in questo contesto, chiarendo che la mancanza di consenso preventivo non determina automaticamente il venir meno del diritto al rimborso, richiamando l’attenzione sulla prevalenza dell’interesse del minore e sulle prassi familiari consolidate.Nel caso sottoposto all’esame della Cassazione, un genitore aveva impugnato, innanzi al Tribunale di Roma, la sentenza con la quale il Giudice di Pace aveva respinto l’opposizione da lui promossa avverso un decreto ingiuntivo notificato dalla ex coniuge. Il decreto riguardava il pagamento pro quota di alcune spese straordinarie relative al mantenimento dei figli minori, poste a carico del genitore nella misura di due terzi in ragione della sentenza di separazione.Il Tribunale, in sede di appello, aveva revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo che le spese contestate – tra cui la frequenza di un corso privato di lingua inglese – non potessero considerarsi necessarie in assenza di un accordo preventivo tra i genitori. La moglie aveva quindi proposto ricorso in Cassazione, lamentando violazione dei principi in materia di spese straordinarie dei figli ai sensi dell’art. 337-ter c.c.La Corte di Cassazione ha, in particolare, sottolineato le seguenti distinzioni: Spese prevedibili e ordinarie: Il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, come quelle scolastiche o mediche ordinarie.Spese imprevedibili e straordinarie: Per le spese straordinarie che eccedono l’ordinario regime di vita della prole, caratterizzate da rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, è necessario un preventivo accordo tra i genitori.Mancanza di accordo: L’assenza di informazione preventiva o assenso non comporta automaticamente la perdita del diritto al rimborso. 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