Coronavirus e assegno di mantenimento: È possibile una revisione?

Avv. Prof.  Domenico  Lamanna Di Salvo

Avv. Prof. Domenico Lamanna Di Salvo

Pubblicato il 4 mag. 2022 · tempo di lettura 1 minuti

Negli ultimi mesi abbiamo vissuto una situazione peculiare che ha sollevato non pochi quesiti anche a livello di diritto di famiglia. In particolare, ci si é chiesti se le misure di contenimento della pandemia da COVID -19 possano o meno giustificare una riduzione dell´assegno di mantenimento. A nostro modesto parere, la questione appare abbastanza semplice. La normativa italiana (art. 156 del Codice civile e art. 9, comma 1, della legge 898/70) prevedono che, una volta statuiti eventuali accordi in merito all´assegno di mantenimento, tali pattuizioni fanno riferimento alla situazione esistente al momento della divisione coniugale.

, solo se tale situazione dovesse cambiare sensibilmente, se ne potrà chiedere il riesame per adeguare – secondo un vaglio comparativo delle condizioni delle parti (Cassazione 1119/2020) – l’importo o lo stesso obbligo contributivo al quadro attuale. Non si procederà, pertanto, ad una nuova ponderazione di fatti già esaminati ma si accerterà se, ed in che misura, gli eventi sopravvenuti abbiano alterato gli equilibri così da bilanciare gli impegni economici con il mutato assetto (Cassazione 22269/2020). Tanto premesso, la pandemia e le misure di contenimento ad essa collegate assumono una certa importanza solo e nella misura in cui le stesse abbiano o meno influito sulla situazione economica. Dovrà, poi, attentamente valutarsi se tali condizioni si sino modificate in peius e se tale peggioramento sia destinato ad essere permanente e non temporaneo. Se effettivamente ci si trova di fronte ad una mutata situazione a carattere permanente, si potrá richiedere la modifica delle condizioni di separazione e/o di divorzio. In caso contrario, tale richiesta sará obtorto collo destinata ad essere respinta.



PROF. AVV. DOMENICO LAMANNA DI SALVO

MATRIMONIALISTA - DIVORZISTA - CURATORE SPECIALE DEL MINORE


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La vendita per possesso: un modo per superare la complessità dell’accertamento giudiziale dell’intervenuta usucapione.

1 mar. 2021 tempo di lettura 8 minuti

Decidiamo di vendere il terreno del nonno ma scopriamo che l’acquisto dello stesso non è mai stato trascritto nei Pubblici Registri, cosa dobbiamo fare?Le migrazioni in sud-America e negli Stati Uniti di fine ottocento e, più di recente, degli anni sessanta hanno implicato uno spostamento all’estero di interessi ed affari di tanti nostri connazionali, i quali hanno spesso abbandonato i propri fondi senza più farvi ritorno. Inoltre spesso accadeva che i proprietari confinanti o limitrofi iniziassero ad utilizzare siffatti fondi, ad esempio coltivandoli e godendo dei relativi frutti. Altre volte, i migranti, prima di partire, erano soliti vendere il bene, a mezzo della c.d. “stretta di mano” oppure tramite una semplice scrittura privata e, quindi, senza provvedere alla relativa trascrizione nei Pubblici Registri. Come noto, a mezzo dell’usucapione, il possessore uti dominus, può richiedere l’accertamento giudiziale dell’acquisto a titolo originario della proprietà del bene per poi procedere al trasferimento della proprietà dello stesso a terzi. L’accertamento giudiziale dell’usucapione risulta però spesso molto complesso e costoso, specialmente quando il proprietario originario sia di difficile reperibilità o il valore del terreno sia esiguo. Esiste allora una via più semplice per procedere al trasferimento della proprietà di un bene immobile ad un terzo da parte di chi non risulta l’effettivo intestatario del bene immobile nei Pubblici Registri? La vendita per possesso. Il caso: la complessità dell’accertamento giudiziale dell’intervenuta usucapione.L’istituto della vendita per possesso. I rischi connessi all’istituto in questione. 1 - Il caso: la complessità dell’accertamento giudiziale dell’intervenuta usucapione.Non è raro che il proprietario di un immobile (solitamente un terreno), abbandoni la sua proprietà, magari per un trasferimento all’estero, e che questa venga di fatto acquisita da un vicino, il quale inizia ad utilizzarla (magari anche coltivandola e godendo dei frutti) per molti anni, come se fosse il legittimo proprietario. Ma non solo. Soprattutto molti anni fa, quando ancora la digitalizzazione era scarsa e i mezzi informativi non erano facilmente accessibili, accadeva spesso che la vendita di un bene immobile (prevalentemente di terreni) venisse effettuata a mezzo di una semplice scrittura privata o, addirittura, tramite la cosiddetta “stretta di mano” e, quindi, senza la trascrizione nei Pubblici Registri del relativo atto di vendita. In siffatte circostanze, se a distanza di diversi anni, l’utilizzatore (rectius: il possessore) del terreno o, comunque, colui che si ritiene il legittimo proprietario decide di venderlo, donarlo a un proprio figlio o, più in generale, disporne, cosa può fare? In questi casi, lo strumento fornito dal codice civile è l’usucapione, istituto molto noto, a mezzo del quale il possessore del bene può acquisirne (a titolo originario) la titolarità, se dimostra di aver posseduto il bene ininterrottamente per 20 anni (nel caso di usucapione ordinaria ex art. 1158 c.c.) o 10 anni (per il caso di usucapione abbreviata per i beni immobili, al ricorrere delle circostanze di cui all’art. 1159 c.c.). L’acquisto del diritto in forza di usucapione richiede però l’intervento dell’autorità giurisdizionale. Per quanto l’acquisto del diritto in forza di usucapione avvenga ex lege, nel momento in cui matura il termine previsto dalla legge, l’usucapiente, per disporre del bene, deve fare accertare la sua proprietà del bene, ottenendo così un titolo utile per la trascrizione. A tal fine è necessario un giudizio di accertamento dell’intervenuta usucapione, a conclusione del quale il giudice accerta l’effettivo acquisto originario per usucapione. Solo a seguito di tale giudizio, conclusosi positivamente per l’usucapiente, lo stesso potrà trascrivere il proprio titolo di acquisto nei Pubblici Registri e procedere così alla vendita del bene a terzi. Non v’è dubbio, però, che il giudizio di accertamento dell’avvenuta usucapione potrebbe essere molto lungo e altresì costoso, soprattutto a fronte di terreni di modestissimo valore, costituendo di fatto un duro ostacolo.Ma vi è di più! Quando il proprietario originario del bene e i suoi eredi sono sconosciuti o di difficile reperibilità oppure quando lo stesso è deceduto senza lasciare eredi, l’accertamento giudiziale si complica ancora di più, essendo di fatto irreperibile il soggetto nei cui confronti rivolgere la domanda giudiziale. In questi casi, la giurisprudenza è orientata nel ritenere necessaria l’instaurazione della preventiva procedura di nomina di un curatore dello scomparso ai sensi dell’articolo 48 c.c., per poi intraprendere, nei confronti del nominato curatore in detta sua qualità, la causa di usucapione. Insomma le cose si complicano e non poco! Si è allora giunti ad una soluzione: la vendita per possesso.2 - L’istituto della vendita per possessoLa vendita per possesso è un modo di trasferimento della proprietà di un bene immobile ad un terzo da parte di chi non risulta effettivo proprietario di tale bene nei Pubblici Registri, ma che dichiara di fronte al Notaio nell’atto di vendita e sotto la propria responsabilità di esserne il vero ed effettivo proprietario, e ciò per aver esercitato sul bene il possesso ad usucapionem richiesto dalla legge. Il terzo acquirente diventa così proprietario del bene e il Notaio provvede alla relativa trascrizione nei Pubblici Registri del passaggio di proprietà. Si comprende subito come non sia così necessario il passaggio giudiziale per l’accertamento dell’avvenuta usucapione, il quale è come se avvenisse direttamente di fronte al Notaio. Come si può ben immaginare l’istituto è stato molto dibattuto in dottrina. Eppure sono ormai molte le voci a favore della sua legittimità, supportate anche da una pronuncia della Corte di legittimità di cui si dirà a breve. In particolare, si sono spesso richiamati a supporto della legittimità dell’istituto diversi istituti e discipline, anche indirette, quali la vendita di cose altrui e altre fattispecie che ammettono forme di accertamento di situazioni giuridiche che prescindono dall’intervento giudiziale. Tra queste ultime, ad esempio, l’art. 2655, ult. comma c.c., in tema di accertamento della nullità di un negozio o, ancora, la possibilità riconosciuta alle parti, da dottrina e giurisprudenza, di “accertare” in contratto i presupposti di una servitù legale, senza richiedere la sentenza costitutiva ex art. 1032 c.c., e così via. Si richiama spesso, inoltre, all’art. 1159 c.c. relativo all’usucapione breve o decennale, ai sensi del quale “colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile in forza di un titolo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l’usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione”. La previsione dell’usucapione breve sembrerebbe fare espresso riferimento a un titolo atto a trasferire la proprietà e che sia stato regolarmente trascritto. Tra queste tipologie di titoli, oltre ovviamente alle sentenze, vi sono gli atti pubblici e le scritture private autenticate. Per questa ragione è parso ragionevole ritenere che tale norma faccia riferimento all’atto notarile mediante il quale viene trasferita la proprietà da parte di chi non è proprietario.A supporto di quanto detto, uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato (n. 176-2008/c), riguardante l’ammissibilità di un’attività accertativa negoziale che surroghi l’accertamento giurisdizionale, sottolinea come il notaio possa non solo stipulare un atto di trasferimento della proprietà “per possesso” ma “addirittura consigliare la cessione di un bene solo dichiarato usucapito dal venditore quando vi siano buoni motivi per derogare al criterio della pronuncia giudiziale”. Tale studio riporta, inoltre, in via esemplificativa, alcuni buoni motivi per la vendita per possesso, come la modestia del valore del bene che non giustifica le spese giudiziali, la necessità pratica di un trasferimento immediato, l’estrema difficoltà di individuare l’originario proprietario e così via. Le stesse conclusioni sono confermate dallo studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 718/2013. A supporto dell’ammissibilità dell’istituto in questione, una sentenza della Corte di Cassazione (n. 2485 del 5.02.2007), ha statuito che non sussiste la responsabilità per negligenza professionale del notaio nelle ipotesi in cui lo stesso stipuli una vendita di terreni per i quali l’alienante assume solo di aver acquistato la proprietà per usucapione senza relativo accertamento giudiziale, quando risulti che l’acquirente sia stato ben conscio dei rischi relativi; ammettendo così la possibilità di effettuare la vendita per possesso. Si considera dunque che chi ritiene di avere usucapito un bene possa disporre dello stesso, pur in assenza di pronuncia giurisdizionale, e che l’atto dispositivo di tale bene possa essere trascritto, essendo insuscettibile di pubblicità immobiliare solo l’alienazione di bene dichiaratamente altrui. La vendita per possesso si giustifica, in ogni caso, in circostanze del tutto particolari, come ad esempio il confronto fra il costo della procedura e l’esiguità del valore del bene trasferito. Un siffatto esito interpretativo è stato comunque accompagnato (v. Studio n. 176-2008/C e Cass. n. 2485/2007) alla più ferma raccomandazione rivolta al Notaio affinché informi adeguatamente il cessionario dei pericoli e dei rischi economici connessi ad un acquisto per il quale, a monte, non esiste la sicurezza della proprietà in capo al disponente, stante la possibilità che possa successivamente intervenire una sentenza che dichiari la mancata usucapione.3 - I rischi connessi all’istituto in questioneNei paragrafi precedenti si è fatto più volte riferimento ai rischi connessi alla modalità di trasferimento del diritto di proprietà in questione.È chiaro che un’incertezza si pone in riferimento alla possibilità che l’originario proprietario del bene possa rivendicarne la proprietà. Lo stesso infatti potrebbe agire in giudizio per impugnare la dichiarazione che l’alienante, sotto la propria responsabilità, ha reso nell’atto pubblico notarile, chiedendo l’accertamento delle mancate circostanze per ritenere il bene usucapito dall’alienante e rivendicando dunque la proprietà del bene. Nell’ipotesi in cui l’originario proprietario ottenga una pronuncia a suo favore contro l’alienante, quest’ultimo è tenuto a risarcire il danno nei confronti dell’acquirente. Si rammenta, in ogni caso, che l’originario intestatario dell’immobile, per non incorrere nella barriera preclusiva della prescrizione, può contestare la dichiarazione di usucapione dell’alienante entro dieci anni dalla trascrizione della compravendita. Editor: dott.ssa Stefania Cirillo

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Egregio Avvocato

Nullità del matrimonio per vizio psichico (Cass. civ., sez. I, 4 gennaio 2023, n. 149)

31 gen. 2023 tempo di lettura 2 minuti

Apprendiamo con soddisfazione il cambio di rotta della Suprema Corte, che - in extremis - muta orientamento e riconosce implicitamente la superiorità del diritto canonico rispetto a quello nazionale. Come risaputo, in precedenza la delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio era riconosciuta solo in base al limite temporale dei tre anni (Sezioni unite, sentenza 16379/2014). Era un patetico, ridicolo tentativo di limitare l'ingerenza della Chiesa negli affari civili di una repubblica sempre più laica ed anti - cristiana. Tale tentativo, comunque, ledeva gli stessi principi del diritto nazionale, in quanto de facto impediva il riconoscimento di vizi tra l'altro sottolineati dall'art. 120 c.c. Il diritto canonico (articolo 1095 numero 2) riconosce l'incapacità consensuale «anche quando il nubente (uno degli sposi) manchi gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali reciproci ... . Il soggetto, pur essendo cosciente del proprio stato e consapevole dell’atto del matrimonio, manca della capacità di valutare praticamente e concretamente gli effetti del matrimonio che sta per celebrare: capacità di ponderare la scelta del matrimonio, di quel matrimonio e di quel partner. Questa incapacità si verifica in caso di gravi forme di nevrosi e psicopatie, a causa di alcolismo e tossicodipendenza. La discrezione di giudizio è una maturità psicologica che ha interferenze con la maturità affettiva». Sempre l’articolo 1095 del Codice ecclesiastico, al n.3, definisce l’incapacità ad adempiere: «l’invalidità del consenso può derivare anche da cause di natura psichica che compromettono la possibilità di assumere ed adempiere agli obblighi essenziali, e quindi vanificano la volontà di contrarre matrimonio». Deve, ovviamente, trattarsi di «di un’incapacità particolarmente rilevante, che si esprime in una grave forma di anomalia. Cause di natura psichica gravi, che possono compromettere un valido consenso sono, ad esempio: l'omosessualità, il transessualismo, il sadismo, il masochismo». Con la decisione in esame, la Cassazione asserisce che è possibile derogare al tetto dei tre anni di convivenza, fissati dalle Sezioni unite. Ed invero, osservano adesso gli Ermellini, l’incapacità a prestare consenso di uno degli sposi al momento del matrimonio, quale causa di invalidità, è prevista anche dall’articolo 120 del Codice civile, secondo il quale «il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio». La decisione appare pienamente condivisibile, soprattutto in quanto - così facendo - si evita una dicotomia basata solo su un elemento temporale e dettata da una sempre più marcata laicità di uno stato che ha perso il senso delle proprie origini e che corre a grandi passi verso il baratro.

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I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale

19 mag. 2022 tempo di lettura 5 minuti

Il patrimonio del debitore costituisce la garanzia di cui il creditore dispone. Una garanzia certamente generica in quanto l’asservimento del singolo bene al soddisfacimento coattivo del creditore si realizza solamente con il pignoramento, ma anche solo potenziale poiché sin quando il creditore non si munisce di un titolo esecutivo non può aggredire il patrimonio del debitore.L’ordinamento, tuttavia, tutela, sin dal momento in cui il credito sorge, l’interesse del creditore alla conservazione dell’integrità del patrimonio del debitore attraverso i c.d. mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, vale a dire: azione surrogatoria, azione revocatoria e sequestro conservativo.Caratteri generali dei mezzi di conservazione della garanzia patrimonialeL’azione surrogatoriaL’azione revocatoriaIl sequestro conservativo1 - Caratteri generali dei mezzi di conservazione della garanzia patrimonialeAi sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2740 del codice civile il debitore garantisce l’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Ne consegue, quindi, che nell’ipotesi in cui il debitore sia inadempiente, il creditore è legittimato ad agire, in via esecutiva, sul patrimonio dello stesso.Intraprendere un’azione esecutiva sui beni del debitore inadempiente, tuttavia, non è sempre conveniente. Difatti, il creditore potrebbe scoprire che il patrimonio del debitore non è sufficiente a soddisfare il proprio creditore, oppure il debitore potrebbe sottrare i propri beni dall’esecuzione forzata. In queste ipotesi, il creditore può avvalersi degli strumenti previsti dal legislatore a norma degli articoli 2900 e seguenti del codice civile. Si tratta dei c.d. mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale: azione surrogatoria, azione revocatoria e sequestro conservativo. Questi rimedi hanno carattere preventivo e cautelare poiché possono essere esperiti prima che l’inadempimento si consumi e mirano a conservare la garanzia patrimoniale del debitore, evitando così che questi possa disfarsene e arrecare, di conseguenza, un pregiudizio all’interesse del creditore.2 - L’azione surrogatoriaPrimo mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale è l’azione surrogatoria. L’articolo 2900 del codice civile attribuisce al creditore la legittimazione a sostituirsi al debitore nell’esercizio di un diritto o di un’azione che questi, pur essendone titolare, ometta di far valere nei confronti di un soggetto terzo. L’inerzia del debitore, infatti, incide in maniera negativa sul proprio patrimonio sia perché ne impedisce un possibile incremento sia perché ne può causare un decremento, con la conseguenza che vi è un pregiudizio della garanzia patrimoniale del creditore.Sebbene questo rimedio sia noto come azione surrogatoria, sarebbe preferibile affermare che al creditore sia attribuita una legittimazione surrogatoria all’esercizio dei diritti del proprio debitore. Difatti, innanzitutto, tale surrogazione può risolversi anche in una mera attività stragiudiziale. Inoltre, quando il creditore agisce in giudizio in luogo del proprio debitore, non esercita effettivamente un’azione individuata tipicamente dal legislatore, ma promuove l’azione che competerebbe, nel caso di specie, al debitore stesso.Il rimedio dell’azione surrogatoria è esperibile esclusivamente nel caso in cui sussistano tre presupposti: 1) il creditore deve vantare un credito nei confronti del debitore a cui si sostituisce, pur non essendo necessario che esso sia liquido ed esigibile; 2) l’inerzia del debitore; 3) il c.d. periculum damni, ossia il pericolo attuale di un pregiudizio futuro causato dall’inerzia del debitore.Per quanto riguarda i diritti che il creditore può esercitare in luogo del debitore, l’articolo 2900 del codice civile fa riferimento ai diritti e alle azioni che spettano al debitore verso terzi, vale a dire le posizioni di vantaggio che si radicano all’interno di un rapporto giuridico, mentre il creditore non può surrogarsi al proprio debitore nell’esercizio di diritti reali.3 - L’azione revocatoriaNel caso in cui il debitore abbia compito un atto dispositivo che rechi pregiudizio alle ragioni del creditore, quest’ultimo può promuovere l’azione revocatoria alfine di ottenere che l’atto in questione sia dichiarato inefficace nei suoi confronti. Tuttavia, l’atto revocato resta valido ed efficace erga omnes, in quanto la sua inefficacia riguarda esclusivamente il creditore che eccepisce l’azione revocatoria.L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto dispositivo. Quanto ai presupposti, in primis va detto che vi deve essere l’effettiva esistenza del credito, sebbene possa essere soggetto a termine o a condizione.In secondo luogo, l’azione può colpire solo gli atti di disposizione, cioè quelli con cui si trasferisce la proprietà di un bene, quelli con cui si costituisce un diritto reale di godimento o di garanzia su un bene e quelli con cui il debitore assume un’obbligazione verso un terzo.Inoltre, l’atto di disposizione può essere revocato solo nel caso in cui rechi pregiudizio alle ragioni del creditore. Questo presupposto ricorre quando l’atto comporta una diminuzione quantitativa del patrimonio del debitore oppure renda più difficoltoso il soddisfacimento delle ragioni creditorie.Infine, è necessario un presupposto di carattere soggettivo che si atteggia in maniera differente a seconda che l’atto dispositivo sia gratuito o a titolo oneroso. Nella prima ipotesi, è sufficiente che il debitore fosse consapevole del pregiudizio procurato dall’atto al proprio creditore, mentre nella seconda ipotesi il creditore dovrà provare che anche il terzo acquirente fosse a conoscenza dell’incidenza negativo dell’atto sul patrimonio del debitore.4 - Il sequestro conservativoTerzo e ultimo mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale previsto dal codice civile è il sequestro conservativo.Il sequestro conservativo di un bene – mobile o immobile che sia – è una misura cautelare che il creditore può chiedere quando, avendo promosso o essendo in procinto di promuovere una domanda diretta ad ottenere la condanna del debitore all’adempimento di un’obbligazione, nutra il fondato timore di perdere la garanzia patrimoniale del proprio credito offerta dal bene di cui si chiede il sequestro.L’accoglimento dell’istanza di sequestro conservativo comporta che gli atti posti in essere dal debitore risultino inopponibili al creditore sequestrante. Se all’esito del giudizio la pretesa creditoria si dovesse rivelare infondata, il sequestro perderà ogni effetto. Laddove, invece, il giudizio si dovesse chiudere con una condanna all’adempimento del debitore, il sequestro si convertirà nel pignoramento del bene in questione. Tuttavia, tale conversione non si verifica quando il creditore, nell’esercizio di un’azione revocatoria, chieda il sequestro conservativo del bene nei confronti del terzo acquirente al fine di evitare che questi alieni ulteriormente il bene. Difatti, in questa ipotesi il sequestro non è volto ad anticipare il vincolo di indisponibilità derivante dal pignoramento, bensì l’inopponibilità al creditore dell’atto compiuto dal debitore.

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La promessa di matrimonio

22 nov. 2021 tempo di lettura 5 minuti

La promessa di matrimonio, in assenza di una definizione legislativa, si identifica nel c.d. fidanzamento ufficiale ed è qualificabile come la dichiarazione reciproca di due soggetti di sesso diverso di volersi frequentare con il serio intento di sposarsi.Il codice civile dedica alla promessa di matrimonio tre soli articoli 79 – 81 dai quali si evince che la promessa di matrimonio non è un contratto e non costituisce un vincolo giuridico tra le parti in quanto non obbliga il promittente né a contrarre matrimonio né a eseguire ciò che è stato convenuto in caso di mancato adempimento della promessa.L’ordinamento giuridico tutela la libertà matrimoniale ma comunque prende in considerazione la situazione di chi ha sostenuto spese ed assunto obblighi a causa della promessa di matrimonio ponendo a carico del promittente determinate conseguenze.La forma della promessaLa rottura della promessaLo scambio dei doni fatti in occasione della promessa e la restituzione degli stessi in caso di rotturaIl risarcimento del danno come conseguenza della rottura della promessa1 – La forma della promessaQuanto alla forma della promessa, la legge individua due specifiche fattispecie: quella solenne e quella semplice.La promessa è solenne (c.d. sponsali) se fatta: a) con un impegno assunto vicendevolmente da persone di maggiore età, o da soggetti minori emancipati ammessi a contrarre matrimonio; b) per atto pubblico o scrittura privata autenticata oppure se risulta dalla richiesta di pubblicazione del matrimonio.In caso di rottura della promessa solenne, si generano determinati effetti patrimoniali come la restituzione dei doni e il risarcimento del danno.La promessa, invece, è semplice quando è qualificabile come mero fatto sociale priva dei requisiti di forma e di capacità con la quale si manifesta la volontà di unirsi in matrimonio, in caso di rottura è ammessa solo la restituzione dei doni. 2 – La rottura della promessaIl nostro ordinamento tutela e protegge al massimo livello la libertà matrimoniale motivo per il quale il promittente, sino al momento della celebrazione, può decidere di non voler contrarre matrimonio.Il recesso senza giustificato motivo non è assoggettato ai principi generali in tema di responsabilità civile, al fine di non esercitare alcuna pressione, neppure indiretta, sul promittente nel caso il legame sia diventato non più voluto.Tuttavia tale recesso senza un giustificato motivo produce il venir meno della parola data e dell’affidamento creato nel promissario proprio in virtù della solennità della promessa.Si verifica, dunque, una violazione delle regole di correttezza e auto responsabilità motivo per il qualedalla rottura della promessa possono derivare particolari effetti patrimoniali a carico di colui che infrange la promessa di un’obbligazione ex lege, il quale sarà tenuto a rimborsare alla controparte quanto meno l’importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio, oltre la restituzione dei doni e il risarcimento del danno.  Ad esempio sono risarcibili le spese provate dalla nubenda relative sia dell’abito da sposa e sia degli arredi e dei lavori di ristrutturazione effettuati nella casa del futuro sposo, scelta quale casa coniugale.3 - Lo scambio dei doni fatti in occasione della promessa e la restituzione degli stessi in caso di rotturaCon la promessa di matrimonio spesso i futuri sposi si scambiano dei doni i c.d. doni prenuziali, considerati dalla tesi prevalente delle donazioni soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dalla legge.Sono esempi di doni prenuziali il finanziamento e le opere di ristrutturazione di un immobile da destinare a futura residenza familiare, l’anello, anche se di notevole valore, regalato dal fidanzato alla fidanzata e le somme elargite per ristrutturare l’immobile del futuro coniuge, da adibire a casa coniugale.  Dai doni prenuziali è necessario distinguere le donazioni obnuziali, fatte in vista del futuro matrimonio, che si perfezionano solo con la celebrazione delle nozze, senza bisogno di accettazione.Come innanzi detto, dalla rottura della promessa possono derivare particolari effetti patrimoniali come la restituzione dei doni.Nel momento in cui il matrimonio non viene contratto, il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa (art. 80 c.c.) senza che rilevino le cause del mancato matrimonio.La restituzione è ammessa in relazione a qualsiasi tipo di promessa di matrimonio (solenne o semplice) sia tra persone capaci, sia tra minori non autorizzati.La domanda di restituzione dei doni può essere presentata da ciascuno dei promittenti e deve essere accolta a prescindere dalle cause della rottura.Tale domanda deve essere proposta, a pena di decadenza, entro un anno dalla rottura della promessa o dal giorno della morte di uno dei promittenti. 4 - Il risarcimento del danno come conseguenza della rottura della promessaIn caso di inadempimento della promessa solenne, il promittente è tenuto a risarcire il danno se rifiuta di contrarre matrimonio o se il suo comportamento colposo giustifica il rifiuto dell’altro a celebrare le nozze (art. 81 c.c.).Il risarcimento del danno, in questo caso, si qualifica come una particolare forma di riparazione collegata direttamente dalla legge alla rottura del fidanzamento senza giustificato motivo che va a tutelare l’affidamento incolpevole di una parte nella promessa infranta.La domanda è proponibile entro il termine di decadenza di un anno dalla rottura della promessa e la prova del decorso del tempo è a carico di chi eccepisce l’estinzione del diritto della controparte.Inoltre, chi chiede il risarcimento deve provare il nesso di casualità esistente tra le spese sostenute o le obbligazioni assunte e il futuro matrimonio. Il danno risarcibile è quello causato all’altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa della promessa, pertanto, le spese risarcibili sono solo quelle successive alla promessa solenne e non quelle anteriori.Editor: avv. Elisa Calviello

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