Egregio Avvocato
Pubblicato il 23 dic. 2020 · tempo di lettura 4 minuti
Lo stalking è un fenomeno delittuoso che di sovente, in ragione del contesto in cui si manifesta e dei rapporti personali intercorrenti tra autore e vittima, non è oggetto di denuncia alle autorità. Cosa fare per riconoscere questo tipo di reato? E come bisogna comportarsi se si crede di essere vittima di atti persecutori?
1 - Cosa prevede il reato di stalking?
Ai sensi dell’art. 612-bis c.p. è punita la persona che ponga in essere, in maniera reiterata, delle condotte di minaccia o molestia tali da provocare in altri, alternativamente:
Può quindi parlarsi di stalking laddove nella situazione concreta si rinvengano degli elementi tali da dimostrare un’apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, senza che ciò, però, si traduca in un vero e proprio stato patologico.
I comportamenti, per essere ritenuti penalmente rilevanti, devono essere commessi in un arco di tempo tale da consentire la realizzazione di uno dei suddetti eventi del reato. In questo senso, anche soltanto due condotte, idonee a ingenerare nella vittima un grave stato di ansia, potrebbero integrare il reato in questione.
Il delitto è procedibile a querela di parte. Ciò significa che per perseguire lo stalker è necessaria, entro 6 mesi dalla conoscenza dei fatti, la querela della persona offesa. Attraverso l’atto di querela, la vittima, rappresentando i fatti alle autorità, manifesta la propria volontà di procedere in sede penale nei confronti del molestatore. La querela non è tuttavia richiesta se il fatto è commesso in danno di minore, di persona disabile o laddove sia connesso ad altro fatto di reato per il quale deve procedersi d’ufficio: in questi casi, l’autorità giudiziaria, una volta appresa la notizia di reato, potrà avviare il procedimento penale pur nell’inerzia della vittima.
2 - Quali sono le sanzioni previste dal codice penale?
Nel 2019, il legislatore ha innalzato le sanzioni previste dalla fattispecie di reato, prevedendo un minimo di pena detentiva di 1 anno e un massimo di 6 anni e 6 mesi (prima della riforma, invece, la sanzione irrogabile dal giudice spaziava dai 6 mesi ai 5 anni).
3 - Cosa fare se si è vittima di stalking?
Qualora una persona ritenga di essere vittima di stalking, è opportuno che si rivolga immediatamente alle Forze dell’Ordine, così da intervenire nel più breve tempo possibile per porre fine ai comportamenti persecutori.
In prima istanza, la vittima può richiedere che l’autore venga ammonito dal Questore. Quest’ultimo, se ritiene di accogliere l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto, invitandolo a non reiterare oltre le molestie. La procedura di ammonimento ha natura amministrativa e non penale; la richiesta avanzata dalla vittima, dunque, non determina l’instaurazione di un procedimento penale.
In alternativa, la persona offesa può depositare, personalmente o per mezzo di un avvocato, una querela presso le Forze dell’Ordine o la Procura della Repubblica. In tale atto, oltre a manifestare la volontà di perseguire penalmente un’altra persona, la vittima deve fornire quanti più elementi possibili per la ricostruzione dell’intera vicenda.
Nel corso del procedimento penale, poi, la persona offesa – al fine di richiedere al giudice il risarcimento del danno derivante da reato – è legittimata ad esercitare l’azione civile attraverso il deposito di un’apposita dichiarazione. All’esito del processo, se il giudice ritiene provato il fatto di reato potrà direttamente liquidare, a titolo risarcitorio, una somma di denaro in favore della vittima o, laddove ritenga che non sia stata raggiunta la prova del danno, rimetterà le parti dinanzi al giudice civile, il quale provvederà alla quantificazione del danno.
4 - Esiste un numero verde al quale potersi rivolgere?
Si, è il numero 1522, istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per aiutare le vittime di violenza e stalking. Il servizio – disponibile direttamente anche tramite la chat del sito web (www.1522.eu) – è attivo 24h su 24h e fornisce sostegno a chiunque ritenga di essere vittima di atti persecutori. Chiamando questo numero, la vittima può chiedere aiuto – o anche soltanto un consiglio – a operatori specializzati, che sapranno suggerire alla persona la strada più opportuna da intraprendere per denunciare i fatti.
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Egregio Avvocato
30 mar. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
La sentenza 17177/2020 della Suprema Corte riprende una vexata quaestio molto discussa sia in dottrina che in giurisprudenza, e cioè la possibilità di dichiarare lo stato di adottabilità di un minore la cui compagine familiare non sia in grado di offrirgli un ambiente sano e privo di disagi. La tematica che affrontiamo comporta la necessità di contemperare il diritto di un minore di vivere nell'ambito della propria famiglia con il dovere di intervenire qualora l'ambiente familiare si dimostri non idoneo ad una crescita sana e normale. La diatriba coinvolge due diritti fondamentali, tutelati a livello costituzionale. In particolare, il diritto del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia, è sancito dall'art. 1 L. n. 184 del 1983. Esso, però viene limitato da una valutazione, in casi particolari, della capacità genitoriale a far fronte alle necessità dei minori. Il conflitto tra queste due posizioni viene risolto, nei nostri Tribunali, tenendo presente il perseguimento del superiore interesse del minore, potendo "il diritto dei genitori essere limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono - la cui dichiarazione va reputata,alla stregua della giurisprudenza costituzionale, della Corte Europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia, come "extrema ratio" - a causa della perdurante incapacità dei genitori di allevarlo e curarlo per loro totale inadeguatezza" (Cass., 30/06/2016, n. 13435; dello stesso tono Cass., 26/05/2014, n. 11758). Il giudice, pertanto, è tenuto prioritariamente a verificare se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare. Qualora si accerti in concreto l'impossibilità, quand'anche in base ad un criterio di grande probabilità, di prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono (cfr. Cass.26/0/2015, n. 6137; Cass., 27/09/2017, n. 22589; Cass., 27/03/2018, n. 7559), anche ai fini dell'adozione delle opportune misure cautelari ex art. 10 della Legge 184/83. Nel caso specifico, la Suprema Corte ha ribadito la possibilità di dichiarare lo stato di adottabilità, laddove il nucelo familiare del minore si dimostri assolutamente non in grado di rimuovere quegli ostacoli alla crescita del bambino, nonostante gli aiuti forniti dalle autorità competenti. La decisione, pienamente condivisibile, rispecchia un orientamento ormai consolidato che, a oggi, trova pieno consenso nella maggiore dottrina. Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo MATRIMONIALISTA - DIVORZISTA
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3 gen. 2023 • tempo di lettura 2 minuti
Le cronache hollywoodiane portano spesso all'attenzione dei lettori di rotocalchi rosa i cosiddetti "accordi prematrimoniali" di attrici e attori famosi. Trattasi di un vero e proprio accordo minuzioso volto a regolare “a tavolino” le sorti del proprio matrimonio. Va precisato che tali accordi non sono obbligatori, ma, una volta sottoscritti, assumono natura vincolante. Ed invero, le parti, una volta sottoscritto l'accordo prematrimoniale, dovranno necessariamente attenervisi. In caso di divorzio, poi, il giudice, preso atto dell'esistenza di tali accordi nel patto prematrimoniale, pronuncia lo scioglimento del matrimonio esattamente a quelle condizioni concordate. Tale sistema, che ha sicuramente una sua enorme efficacia pratica, è tipico di molti paesi anglosassoni (in primis, appunto, gli Stati Uniti d'America) e ha potuto facilmente trovare applicazione data la sostanziale mancanza di un regime patrimoniale di riferimento. Tanto premesso, ci si chiede se un tale accordo possa avere una qualsivoglia valenza giuridica in Italia. La risposta è fin troppo scontata: gli accordi pre - matrimoniali in Italia sono nulli: non esiste una legge che li regolamenti e il codice civile li esclude espressamente. Ma è proprio così? In realtà, tali patti possono avere in sede processuale un peso probatorio non indifferente. Il giudice italiano, chiamato a pronunciarsi sulla separazione e sul divorzio, non potrà completamente ignorare quanto i coniugi avevano espressamente dichiarato e concordato. Invero, tali accordi rappresentano una fotografia di vita familiare cristallizzata scattata “in tempi di pace”, sull'onda di quel sentimento di amore e devozione reciproca che dovrebbe rappresentare la base di ogni unione matrimoniale. Il loro contenuto, pertanto, appare scevro dai rancori e dalle acredini che caratterizzano ogni scioglimento di un matrimonio e, pertanto, appaiono essere più oggettivi, ragion per cui possono davvero costituire un indizio di prova che il Giudice può utilizzare per prendere le proprie decisioni. In conclusione, anche nel momento in cui i coniugi appaiono trasportati dall'ardore e dalla passione di una futura vita insieme, non bisognerebbe trascurare di prevenire possibili situazioni avverse, pianificando con il proprio legale una possibile strategia di uscita nell'ipotesi di una separazione e/o di un divorzio. Rimane, ovviamente, auspicabile che il legislatore possa in tempi rapidi introdurre questo utilissimo strumento nel nostro diritto, che indubbiamente risolverebbe molti aspetti del contenzioso familiare.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
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28 ago. 2024 • tempo di lettura 3 minuti
Un tema molto dibattuto nelle aule di Tribunale riguarda l'accordo su specifiche cure mediche per i figli, in caso di contrasto tra i genitori. Il problema si è acuito particolarmente con riguardo ai vaccini COVID, su cui sono nati insanabili contrasti negli anni appena trascorsi.In genere, possiamo affermare che, in caso di contrasto tra genitori in merito alle cure mediche da somministrare al figlio minore, prevale il genitore che predilige la medicina tradizionale prescritta dall’ospedale, rispetto a quello che intende sottoporre la figlia a cure omeopatiche. La vicenda è stata analizzata dal Tribunale di Roma negli anni passati (Trib. Roma, 16.02.2017).In quel caso, il Giudice, constatati gli effetti negativi che si potevano ripercuotere sul minore a causa del conflitto tra i genitori, aveva disposto che lo stesso fosse sottoposto immediatamente alle cure di medicina tradizionale prescritte dall’ospedale, altresì autorizzando il genitore più diligente a prenotare le visite in regime di intramoenia, recandosi agli appuntamenti anche in assenza dell’altro, con suddivisione delle spese in parti uguali; in caso di disaccordo, inoltre, aveva autorizzato uno solo dei due a sottoscrivere i necessari consensi per sottoporre il minore ad accertamenti o a cure disposte dai sanitari dell’ospedale pediatrico presso il quale era stato visitato La decisione del Giudice di prime cure appare basata, essenzialmente, sul diritto alla salute, costituzionalmente garantito dall'Art. 32 Cost, che "rappresenta un diritto di qualunque individuo, indipendentemente dall’età e dalle condizioni personali" (Cass. 18 giugno 2012, n. 9969). Per «diritto alla salute» si intende il diritto del singolo di "trovarsi in una situazione di complessivo benessere fisico e psichico" (quindi, non solo il diritto di ottenere cure in caso di malattia) cosicché, esso salvaguarda situazioni diverse ed eterogenee. Il «diritto alla salute» rientra tra i c.d. «diritti inviolabili», primari ed assoluti dell’individuo (art. 2 Cost.) e rappresenta espressione del principio di dignità umana e di uguaglianza ex art. 3 Cost. nell’interesse, non solo del singolo, ma anche della collettività, ad evitare la diffusione di epidemie e di malattie contagiose (Corte Cost. 20 novembre 2000, n. 509). Tanto premesso, tale diritto deve essere senza ombra di dubbio riconosciuto anche in capo ai minori, i cui interessi, a maggior ragione, devono essere garantiti in considerazione della loro vulnerabilità e debolezza. Ed invero, la Convenzione ONU sui “Diritti dell’Infanzia”, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 giugno 1991), all’art. 24, prevede che gli Stati aderenti debbano riconoscere «il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione», nonché, debbano garantire «che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi», al fine di assicurare «a tutti i minori l’assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie». Tanto premesso, occorre combinare quanto su detto con i limiti e le problematiche derivanti dalla In tale quadro, diventa poi particolarmente rilevante la questione della responsabilità genitoriale, al fine di appurare quale sia la discrezionalità dei genitori relativamente alle cure mediche da somministrare al figlio minore. Ebbene, il potere di autorizzare trattamenti sanitari nei confronti dei figli minori viene collegato all’articolo 30 della Costituzione, secondo cui è «diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli». Ove però il diritto-dovere dei genitori non venga esercitato nell’interesse del minore o, come nel caso de quo, qualora sorga contrasto tra i titolari della «responsabilità genitoriale», è senz’altro possibile l’intervento dell’Autorità giudiziaria la quale, valutate le circostanze concrete, può adottare provvedimenti in merito e, eventualmente, autorizzare anche uno solo dei genitori ad adottare scelte autonomamente dall’altro genitore, ove ciò soddisfi il primario interesse del figlio minore (Cost. 27 marzo 1992, n. 132).La decisione del Tribunale capitolino appare, pertanto, pienamente condivisibile e deve essere indicata come riferimento da seguire in vicende simili. L'esperienza del COVID ha, in effetti, indicato la sensibilità di moltissimi Giudici italiani verso le conclusioni su esposte, che perfettamente sposano il principio del child's best interest sposato dal nostro Ordinamento.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
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15 mar. 2021 • tempo di lettura 4 minuti
Dal 2017 si è cominciato a parlare di Enti del Terzo Settore, ma cosa sono? Gli ETS sono gli enti no profit, ossia gli enti non lucrativi, che - oggi - con l’introduzione del Codice del Terzo Settore possono godere di una nuova disciplina unitaria. 1. Cos’è un ETS?2. Cos’è accaduto con la riforma del 2017?3. Quali sono i requisiti richiesti? 4. Norme inattuate e profili operativi1 - Cos’è un ETS?L’ Ente del Terzo settore (o anche ETS) non è una nuova tipologia di ente – ovvero un tertium genus – ma è una qualifica. Pertanto, ogni ente privato, ad esempio un’associazione o una fondazione, può, al ricorrere di determinati requisiti, assumere la qualifica di “ETS”.L’art. 4 del Codice del Terzo Settore definisce, infatti, Enti del Terzo Settore “le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società” che sono state costituite con il fine di perseguire, senza scopo di lucro, “finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” attraverso l’esercizio di attività di interesse generale e pubblicistico. Dunque, gli ETS non sono altro che gli enti “no profit” (o “not for profit”): ad esempio un ente di diritto privato che, pur generando utili, non li distribuisce agli associati o fondatori ma li reimpiega per il raggiungimento dello scopo sociale perseguito (si pensi ad un’associazione che al fine di sensibilizzare la collettività al tema dell’inquinamento ambientale vende magliette e reinveste il ricavato in altre attività associative). 2 - Cos’è accaduto con la riforma del 2017?Prima della riforma, operata con l’attuazione della Legge Delega n. 106 del 6 giugno 2016, le associazioni, le fondazioni e le altre forme associative a-tipiche che operavano nel Terzo settore potevano assumere diverse qualifiche al fine di accedere ad agevolazioni burocratiche e/o fiscali, come, tra le tante, quella di “organizzazioni non lucrative di utilità sociale” (i.e. ONLUS) oppure di “organizzazioni non governative” (i.e. ONG) o, ancora, di “associazioni di promozione sociale” (i.e. APS), ciascuna regolata da un’apposita legge e disciplina speciale. È facile intuire come prima della riforma il panorama del Terzo settore apparisse piuttosto frammentato. Il Legislatore ha, quindi, sentito la necessità di promuovere una revisione organica della disciplina: creare un’unica fonte normativa di riferimento che potesse meglio sostenere l’autonoma iniziativa di quei cittadini che concorrono a perseguire il bene comune ed elevare i livelli di cittadinanza attiva e di coesione sociale. Ebbene, il Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, in attuazione della predetta Legge Delega, ha introdotto nel nostro ordinamento il Codice del Terzo settore (o anche “CTS”) mediante il quale si sono unificati gran parte degli enti privati no profit sotto l’unica categoria degli ETS, dotati di una disciplina civilistica e fiscale unitaria. Il CTS contiene la nuova disciplina delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle APS, con conseguente abrogazione delle rispettive leggi di riferimento, ed introduce nuove figure quali gli “enti filantropici” e le “reti associative”, nonché istituisce il RUNTS - Registro unico nazionale del Terzo settore, registro nel quale devono essere iscritti tutti gli Enti del Terzo settore.3 - Quali sono i requisiti richiesti?L’assunzione della qualifica di Ente del Terzo settore è facoltativa e dipende dalla sussistenza di tre requisiti, l’ente deve:esercitare la propria attività “senza scopo di lucro”;essere costituito per il perseguimento di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una delle attività di interesse sociale tassativamente elencate all’art. 5 del CTS (ad esempio formazione universitaria, oppure interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente);ottenere l’iscrizione presso il RUNTS. 4 - Norme inattuate e profili operativiBenché il CTS sia già in vigore dal 3 agosto 2017, ad oggi, il RUNTS non è stato ancora istituito e dalla sua vigenza dipende l’applicazione di alcune norme, tra le quali la disciplina premiale. Nelle more dell’istituzione del Registro, gli enti già istituiti possono comunque decidere di adeguare i propri statuti alle norme contenute nel CTS, mediante l’ausilio di un notaio, così da ottenere l’iscrizione nel RUNTS una volta istituito. Peraltro, proprio al fine di agevolare l’inclusione di tutte le realtà no profit all’interno del sistema degli Enti del Terzo settore, il Decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020 - che aveva previsto la proroga dello stato di emergenza Covid-19 al 31 gennaio 2020 - ha introdotto un ulteriore slittamento del termine al 31 marzo 2021 per l'adeguamento degli statuti di tali enti alle norme del CTS. Con ciò intendendosi che fino a tale data le ODV, le APS e le ONLUS potranno ancora operare le modifiche statutarie di adeguamento alle norme del Terzo settore con modalità semplificate: in altri termini, posso modificare i propri statuti con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, in deroga alla normativa applicabile e ad eventuali clausole statutarie che impongono quorum costitutivi e deliberativi più elevati. Per fare un ultimo esempio, le associazioni già costituite possono quindi modificare lo statuto con la presenza di almeno metà degli associati e la maggioranza dei voti espressi ex art. 21, comma 1, c.c., anziché con il quorum costitutivo dei tre quarti degli associati e quorum deliberativo maggiorato che di regola è per le ipotesi di modifiche statutarie ai sensi del comma 2 del predetto articolo 21 c.c.
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