Egregio Avvocato
Pubblicato il 23 dic. 2020 · tempo di lettura 4 minuti
Lo stalking è un fenomeno delittuoso che di sovente, in ragione del contesto in cui si manifesta e dei rapporti personali intercorrenti tra autore e vittima, non è oggetto di denuncia alle autorità. Cosa fare per riconoscere questo tipo di reato? E come bisogna comportarsi se si crede di essere vittima di atti persecutori?
1 - Cosa prevede il reato di stalking?
Ai sensi dell’art. 612-bis c.p. è punita la persona che ponga in essere, in maniera reiterata, delle condotte di minaccia o molestia tali da provocare in altri, alternativamente:
Può quindi parlarsi di stalking laddove nella situazione concreta si rinvengano degli elementi tali da dimostrare un’apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, senza che ciò, però, si traduca in un vero e proprio stato patologico.
I comportamenti, per essere ritenuti penalmente rilevanti, devono essere commessi in un arco di tempo tale da consentire la realizzazione di uno dei suddetti eventi del reato. In questo senso, anche soltanto due condotte, idonee a ingenerare nella vittima un grave stato di ansia, potrebbero integrare il reato in questione.
Il delitto è procedibile a querela di parte. Ciò significa che per perseguire lo stalker è necessaria, entro 6 mesi dalla conoscenza dei fatti, la querela della persona offesa. Attraverso l’atto di querela, la vittima, rappresentando i fatti alle autorità, manifesta la propria volontà di procedere in sede penale nei confronti del molestatore. La querela non è tuttavia richiesta se il fatto è commesso in danno di minore, di persona disabile o laddove sia connesso ad altro fatto di reato per il quale deve procedersi d’ufficio: in questi casi, l’autorità giudiziaria, una volta appresa la notizia di reato, potrà avviare il procedimento penale pur nell’inerzia della vittima.
2 - Quali sono le sanzioni previste dal codice penale?
Nel 2019, il legislatore ha innalzato le sanzioni previste dalla fattispecie di reato, prevedendo un minimo di pena detentiva di 1 anno e un massimo di 6 anni e 6 mesi (prima della riforma, invece, la sanzione irrogabile dal giudice spaziava dai 6 mesi ai 5 anni).
3 - Cosa fare se si è vittima di stalking?
Qualora una persona ritenga di essere vittima di stalking, è opportuno che si rivolga immediatamente alle Forze dell’Ordine, così da intervenire nel più breve tempo possibile per porre fine ai comportamenti persecutori.
In prima istanza, la vittima può richiedere che l’autore venga ammonito dal Questore. Quest’ultimo, se ritiene di accogliere l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto, invitandolo a non reiterare oltre le molestie. La procedura di ammonimento ha natura amministrativa e non penale; la richiesta avanzata dalla vittima, dunque, non determina l’instaurazione di un procedimento penale.
In alternativa, la persona offesa può depositare, personalmente o per mezzo di un avvocato, una querela presso le Forze dell’Ordine o la Procura della Repubblica. In tale atto, oltre a manifestare la volontà di perseguire penalmente un’altra persona, la vittima deve fornire quanti più elementi possibili per la ricostruzione dell’intera vicenda.
Nel corso del procedimento penale, poi, la persona offesa – al fine di richiedere al giudice il risarcimento del danno derivante da reato – è legittimata ad esercitare l’azione civile attraverso il deposito di un’apposita dichiarazione. All’esito del processo, se il giudice ritiene provato il fatto di reato potrà direttamente liquidare, a titolo risarcitorio, una somma di denaro in favore della vittima o, laddove ritenga che non sia stata raggiunta la prova del danno, rimetterà le parti dinanzi al giudice civile, il quale provvederà alla quantificazione del danno.
4 - Esiste un numero verde al quale potersi rivolgere?
Si, è il numero 1522, istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per aiutare le vittime di violenza e stalking. Il servizio – disponibile direttamente anche tramite la chat del sito web (www.1522.eu) – è attivo 24h su 24h e fornisce sostegno a chiunque ritenga di essere vittima di atti persecutori. Chiamando questo numero, la vittima può chiedere aiuto – o anche soltanto un consiglio – a operatori specializzati, che sapranno suggerire alla persona la strada più opportuna da intraprendere per denunciare i fatti.
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Egregio Avvocato
11 nov. 2021 • tempo di lettura 6 minuti
Un tema certamente attuale e delicato e che da anni è al centro del dibattito socio – politico in Italia è quello riguardante il “fine vita”.Nel corso degli ultimi anni diversi sono stati i casi finiti al centro dell’attenzione mediatica e solamente nel 2017 è stato compiuto un primo passo legislativo in tal senso.Difatti, la Legge n. 219 del 2017 reca le “norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” ed è nota come legge sul Biotestamento.Tuttavia, questo intervento legislativo non è stato del tutto esaustivo sul tema, in quanto la libertà di scelta sul “fine vita” è concessa esclusivamente a quei pazienti per cui risulti sufficiente l’interruzione delle terapie. Invece, per tutti coloro i quali soffrano di patologie irreversibili e/o che siano impossibilitati ad assumere farmaci autonomamente non vi è alcuna possibilità di scelta, poiché si ricadrebbe nell’ipotesi di reato di cui all’articolo 579 del codice penale, rubricato “omicidio del consenziente”.In attesa di scoprire cosa accadrà con il referendum sull’eutanasia legale, è opportuno ricordare che, ad ogni modo, la Legge 219/2017 rappresenta comunque un primo fondamentale punto di partenza, in particolare per aver introdotto e disciplinato il consenso informato all’intervento medico.Il consenso informato all’intervento medico: cos’è? Due ipotesi particolari: il consenso informato nelle urgenze e quello del minoreIl dissenso informatoIl fine vita in Italia. Eutanasia, suicidio medicalmente assistito e DAT1 - Il consenso informato all’intervento medico: cos’è?L’articolo 1 della già citata Legge 219/2017 precisa che il consenso informato medico è il processo con cui il paziente decide in modo libero e autonomo dopo che gli sono state presentate una serie specifica di informazioni, rese a lui comprensibili da parte del medico o equipe medica, se iniziare o proseguire il trattamento sanitario previsto.Si può, quindi, affermare che per acquisizione del consenso informato si possa intendere l’espressione, da parte del paziente, dell’assenso, della modifica o della revoca al trattamento sanitario prospettato dal medico.Stante la particolare delicatezza del tema, non si tratta di un puro e semplice assenso a un dato intervento medico o a uno specifico trattamento sanitario, bensì di un consenso che richiede un’adeguata informazione, la quale deve comprendere anche l’indicazione di tutte le eventuali alternative terapeutiche possibili, del rischio di potenziali complicanze e così via.Per quanto riguarda, invece, la forma del consenso informato, occorre precisare che non esistono obblighi circa la sua acquisizione per iscritto, sebbene sia indubbio che potrebbero sorgere serie problematiche, da un punto di vista probatorio in un eventuale giudizio, se l’acquisizione avvenga in forma orale.2 - Due ipotesi particolari: il consenso informato nelle urgenze e quello del minoreÈ, quindi, necessario, prima di sottoporre un paziente a qualsivoglia cura, acquisire il consenso informato dello stesso. Sorgono, tuttavia, delle perplessità circa l’ipotesi di un caso d’urgenza, in cui, per ovvie ragioni, non è sempre possibile avere il tempo necessario per fornire l’adeguata informazione al paziente, indispensabile per ottenere il suo consenso informato a norma di legge.In queste ipotesi, certamente la prima valutazione da compiere è relativa alle effettive condizioni del paziente. Difatti, se questi è cosciente e lucido, il suo consenso andrà necessariamente richiesto ed acquisito, seppure anche in forma sintetica o solamente verbale.Viceversa, laddove il paziente non dovesse essere cosciente, sebbene senza il consenso informato il medico non potrebbe compiere alcun intervento terapeutico, è altrettanto vero che in situazioni di urgenza in cui il paziente è incosciente non è concretamente possibile acquisire il suo consenso in ordine alle cure.Sul punto è ormai consolidato l’orientamento della dottrina in base al quale fonda l’esonero eccezionale dall’obbligo di acquisizione del consenso su quanto previsto dall’articolo 54 del codice penale, secondo cui non è possibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Altro problema che ci si è posti con riguardo all’obbligo gravante sul medico di acquisire il consenso del proprio paziente alle cure è quello in cui quest’ultimo sia minorenne. In particolare, ci si domanda se, in questi casi, il consenso informato vada dato dal paziente stesso o da chi eserciti sullo stesso la potestà. Generalmente, va ricordato che il nostro ordinamento giuridico non considera il minore del tutto capace di comprendere le conseguenze che possono derivare da un trattamento terapeutico, con la conseguenza che si rende necessaria l’acquisizione del consenso da parte dei genitori o di chi ne fa le veci. Tuttavia, è in ogni caso indispensabile che vi sia un coinvolgimento del minore, specie nel caso in cui questi sia maturo e in grado di comprendere le terapie proposte.3 - Il dissenso informatoRifiutare le cure è un diritto del paziente. Ma cosa può fare il medico nell’ipotesi in cui il rifiuto alle cure rischi di pregiudicare gravemente la salute del paziente?Certamente sono da escludere interventi coercitivi, ma è consigliabile che il medico acquisisca il c.d. dissenso informato. In altre parole, il paziente deve essere informato non solamente dei pregiudizi che un determinato trattamento sanitario potrebbe comportare, ma anche di tutte le potenziali conseguenze che possano derivare dal rifiuto consapevole alle cure, acquisendo su di sé tutte i rischi che derivano dal dissenso.Sul punto è intervenuta anche la giurisprudenza, la quale ha riconosciuto che il consenso informato ha come contenuto concreto la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche eventualmente di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla. Va dunque riconosciuto al paziente un vero e proprio diritto di non curarsi, anche se tale condotta lo esponga al rischio stesso della vita, mentre al medico non è attribuibile un generale “diritto di curare” a prescindere dalla volontà dell’ammalato.4 - Il fine vita in Italia. Eutanasia, suicidio medicalmente assistito e DATCome è noto, le tematiche inerenti al “fine vita” in Italia sono, da sempre oggetto di discussioni socio – politiche.Cosa s’intende per eutanasia? Con questo termine si ricomprendono tutti gli interventi medici che prevedono la somministrazione diretta di un farmaco letale al paziente che ne faccia richiesta e soddisfi tutta una serie di requisiti.Ad oggi, l’eutanasia è vietata in Italia.Tuttavia, a seguito della sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale è possibile richiedere il c.d. suicidio medicalmente assistito. Si tratta, in sostanza, dell’aiuto indiretto a morire da parte di un medico.Tuttavia, per richiederlo sono necessarie quattro condizioni: 1) la persona che ne fa richiesta deve essere pienamente capace di intendere e di volere; 2) deve avere una patologia irreversibile; 3) tale patologia deve essere portatrice di gravi sofferenze fisiche o psichiche; 4) la persona che ne fa richiesta sopravvive grazie esclusivamente a trattamenti di sostegno vitale.Attualmente, nel nostro ordinamento giuridico il “fine vita” è disciplinato esclusivamente dalla già citata Legge n. 219 del 2017, la quale all’articolo 4 disciplina la c.d. disposizione anticipata di trattamento o DAT.In particolare, si prevede che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere può, nelle disposizioni anticipate di trattamento, esprimere la propria volontà in materia di trattamenti sanitari, indicando un fiduciario che lo rappresenti. Si tratta di una scelta che può essere effettuata attraverso un documento, comunemente definito testamento biologico o biotestamento, in cui ciascun individuo può dare disposizioni in merito a quali cure ricevere nel fine vita, ad esempio per evitare accanimento terapeutico, oppure definire le modalità della sua sepoltura e dare il consenso all’espianto degli organi.Editor: avv. Marco Mezzi
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Egregio Avvocato
26 apr. 2021 • tempo di lettura 4 minuti
L’indennità di fine rapporto è considerata, dalla Cassazione, una retribuzione differita nel tempo e la destinazione, in percentuale fissa, di una quota di essa all’ex coniuge divorziato è stata vista come una modalità per attuare una partecipazione posticipata ai miglioramenti economici costruiti insieme dai coniugi in costanza di matrimonio. Al verificarsi di determinati presupposti, indicati dall’art. 12bis l. div., l’ex coniuge percettore di assegno divorzile può richiedere il riconoscimento del 40% dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Cosa si intende per indennità di fine rapporto?Quali sono i presupposti per l’attribuzione all’ex coniuge di una quota dell’indennità di fine rapporto?Qual è il momento di maturazione del diritto all’indennità di fine rapporto?Quali sono le modalità di calcolo dell’indennità di fine rapporto?1 – Cosa si intende per indennità di fine rapporto?La Legge n. 74/1987 ha previsto una rilevante novità, attraverso l’introduzione dell’articolo 12 bis l. div., in tema di partecipazione dell’ex coniuge divorziato al beneficio dell’indennità di fine rapporto percepita dal proprio ex coniuge dopo il divorzio. In particolare, all’interno dell’art. 12 bis l. div. viene utilizzata la generica espressione “indennità di fine rapporto”, motivo per il quale si è discusso sull’ambito oggettivo di applicazione della norma.L’indirizzo prevalente ritiene che nella nozione di indennità va ricompreso qualsiasi trattamento di fine rapporto, indipendentemente dalle espressioni usate, nei diversi settori, dal legislatore. Pertanto, vi rientrano i trattamenti spettanti ai dipendenti privati, ai lavoratori pubblici e ai lavoratori parasubordinati, come ad esempio l’indennità di risoluzione di rapporto di agenzia (cfr. Cass. 30.12.2005, n. 28874).Non vi rientrano, invece, l’indennità per l’incentivo al collocamento anticipato in pensione e il risarcimento del danno da mancato preavviso di licenziamento, in quanto hanno natura risarcitoria e non di retribuzione differita. Ed ancora, l’indennità in esame non può essere attribuita al coniuge separato e al beneficiario di un assegno di divorzio corrisposto in un’unica soluzione, perché esso esclude ulteriori richieste di contenuto economico.2 - Quali sono i presupposti per l’attribuzione all’ex coniuge di una quota dell’indennità di fine rapporto?I presupposti, indicati dall’art. 12 bis l. div., per l’attribuzione all’ex coniuge di una quota dell’indennità di fine rapporto percepita dal congiunge lavoratore sono tre:a) una sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio passata in giudicato, in tal caso, l’attribuzione della quota del t.f.r. può avvenire anche con la sentenza di divorzio, ossia con lo stesso provvedimento che attribuisce l’assegno di divorzio;b) il coniuge richiedente non dev’essere passato a nuove nozze. È possibile invece, per l’ex coniuge che abbia intrapreso una convivenza more uxorio richiedere tale beneficio;c) il coniuge che richiede la quota di t.f.r. deve essere titolare dell’assegno ex art. 5 L. div., ovvero, è necessario il concreto godimento dell’assegno di divorzio in quanto non è sufficiente l’astratta titolarità all’assegno.I predetti presupposti devono sussistere sia nel momento in cui matura il diritto al t.f.r. e sia al momento della richiesta di pagamento della quota. 3 – Qual è il momento di maturazione del diritto all’indennità di fine rapporto?Quanto al momento di maturazione del diritto all’indennità di fine rapporto, ossia quando il relativo diritto diventi certo ed esigibile, bisogna considerare diverse ipotesi:a) se il t.f.r. è maturato in costanza di matrimonio, l’altro coniuge non è titolare di alcun diritto sull’indennità percepita dal beneficiario, il quale potrà, quindi, disporre liberamente di tale somma, destinandola eventualmente ai bisogni della famiglia;b) se il t.f.r. è maturato nel corso del giudizio di separazione personale, il coniuge non ha alcun diritto sull’indennità percepita dal beneficiario. Tale attribuzione reddituale va ad incidere sulla capacità economica del beneficiario e il giudice potrà quindi stabilire – in presenza di tutti presupposti richiesti dall’art. 156 c.c. – l’obbligo di uno dei coniugi di contribuire al mantenimento dell’altro;c) se il t.f.r. è maturato successivamente alla conclusione del giudizio di separazione personale, ma prima del deposito della domanda di divorzio, l’altro coniuge non ha alcun diritto sull’indennità percepita dal coniuge beneficiario. Tale ipotesi, in quanto circostanza sopravvenuta e suscettibile di incidere sulla situazione economica del coniuge percipiente, potrà legittimare un’eventuale domanda di modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione (cfr. art. 710 c.p.c.);d) se il t.f.r. è stato percepito dal coniuge beneficiario contestualmente o successivamente al deposito della domanda (singola o congiunta) di divorzio, l’art. 12 bis l. div. riconosce all’altro coniuge il diritto alla quota dell’indennità, la quale potrà essere liquidata con la stessa sentenza che accerti il diritto all’assegno divorzile, oppure in un distinto, successivo procedimento.Infine, nel caso in cui il giudizio di divorzio si sia concluso, l’ex coniuge beneficiario di una quota del t.f.r. potrà presentare apposita domanda, nella forma del ricorso, presso il Tribunale del luogo di residenza dell’ex coniuge percettore dell’indennità di fine rapporto, al fine del riconoscimento della quota spettante. 4 – Quali sono le modalità di calcolo dell’indennità di fine rapporto?L’art. 12 l. div. prevede la partecipazione del coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile e non passato a nuove nozze, di una quota parte predeterminata nella misura percentuale fissa del 40% relativa agli anni nei quali il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.La somma va calcolata tenendo conto unicamente del criterio della durata del matrimonio e non dell’effettiva convivenza (Cass. 31.01.2012, n. 1348). Inoltre, ai fini della determinazione della quota di indennità dev’essere considerato anche il periodo di separazione legale, il periodo di separazione di fatto e l’eventuale periodo di convivenza prematrimoniale. Editor: Avv. Elisa Calviello
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Egregio Avvocato
10 ott. 2025 • tempo di lettura 4 minuti
L’art. 337-ter c.c. stabilisce che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, i quali esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale. Questo articolo disciplina l'affidamento e i provvedimenti relativi ai figli in caso di separazione, scioglimento o annullamento del matrimonio, ponendo l'interesse morale e materiale del minore al centro di ogni decisione.L’affidamento, come noto, viene deciso nel supremo interesse del minore, tentando di ridurre al massimo i disagi derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare, in base ad un “un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (Cass. 19323/2020, Cass. 14728/2016, Cass. 18817/2015, Cass. 14480/2006)”, ed al fine di assicurare il migliore sviluppo della personalità dei figli. Ne deriva, per forza di cose, che si instauri nel relativo procedimento giudiziale una sorta di “comparazione” fra le figure genitoriali, tenendo presente esclusivamente l’interesse morale e materiale dei figli, ed al solo fine di individuare la soluzione che rappresenti davvero il “child’s best interest”. L’esperienza insegna che, solitamente, tale processo culmina con l’affidamento dei figli alla madre, ma bisogna fare attenzione a non trasformare una constatazione statistica in un automatismo valido sempre e comunque.Quid iuris se, però, la madre assume atteggiamenti caratterizzati da diversi elementi di criticità? Al riguardo, gli Ermellini (Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n. 3465 del 07/02/2024) hanno fornito una risposta condivisibile in toto. Ed invero, la Cassazione ha respinto il ricorso di una madre che aveva perso il collocamento del figlio, ormai stabilizzatosi presso il padre, a causa del rapporto simbiotico madre/figlio. Il Giudice di prime cure aveva evidenziato che il minore mostrava gravi segni di alterazione ed intolleranza verso il padre, dovuti alla relazione simbiotica con la madre. Tale atteggiamento iperprotettivo, secondo il Tribunale di Catania, avrebbe impedito un equilibrato sviluppo del minore e, pertanto, collocava quest’ultimo presso il padre. Tale giudizio veniva, poi, condiviso anche nel prosieguo del giudizio, dove veniva sottolineato come il padre non avesse adottato atteggiamenti duri e rigidi di fronte al rifiuto del figlio nei suoi confronti e, dall’altra, come non si fossero mai verificati specifici e comprovati episodi pregiudizievoli durante la permanenza del figlio con il padre.La vicenda finiva, ovviamente, nelle mani della Suprema Corte, dove venivano nuovamente evidenziati quei profili di criticità della figura materna, caratterizzati da un'iperprotezione e da un comportamento regressivo e non orientato all'autonomia, oltre a una conflittualità marcata nei confronti del coniuge e a un approccio educativo inadeguato. Invece, veniva riconosciuto in capo al padre un approccio flessibile e non oltranzista, nonostante le ritrosie manifestate dal figlio. Tali dati,emersi nel giudizio di merito e che avevano motivato la decisione del Giudice di prime cure, rendevano il verdetto corretto. Infatti, ribadivano gli Ermellini, il criterio fondamentale a cui il Giudice deve attenersi nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole, è costituito dall'𝐞𝐬𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐬𝐞 𝐦𝐨𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐟𝐢𝐠𝐥𝐢, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. Secondo la Suprema Corte, pertanto, il collocamento del minore presso il padre era stato correttamente stabilito dai giudici di merito, in quanto la relazione con la madre non aveva permesso al minore di raggiungere le autonomie ed il controllo regolativo di sé stesso che sarebbe stato auspicabile per la sua età. Ed infatti il collocamento presso il padre era stato ritenuto “l'unico modo idoneo ad assicurare il corretto sviluppo del minore e la soluzione migliore per il minore", come emergeva dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. Tale scelta appariva, in definitiva, condivisibile, “al fine di evitare che il protrarsi della collocazione presso la madre e delle precedenti abitudini di vita arrecassero un pregiudizio irreparabile al minore, in ragione degli accertamenti compiuti nel corso delle indagini peritali”. La sentenza è totalmente condivisibile, in quanto ribadisce ancora una volta che non esiste nessun automatismo nell’affidamento della prole alla madre e che, al contrario, l’unico faro da seguire in tali difficili decisioni è e rimane il “child’s best interest”. Un altro passo verso la rimozione di quella maternal preference che alcune voci della dottrina identificano come una costante del nostro diritto di famiglia e che, invece, va opportunamente interpretata ed adattata.
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25 set. 2023 • tempo di lettura 3 minuti
Nell'esecuzione degli incarichi affidatici prestiamo particolare attenzione alla tutela dei soggetti più deboli (ovverosia i minori), i cui diritti - pur sulla carta indiscutibilmente riconosciuti a livello nazionale e internazionale - vengono spesso messi in secondo piano nelle vicende patologiche del rapporto coniugale. Oggi vogliamo dedicare particolare attenzione all’adozione in casi particolari: l’adozione mite attuata, per la prima volta, dal Tribunale per i minorenni di Bari, con una pronuncia del 7 maggio 2008.Per adozione mite si intende una particolare tipologia di adozione, in quanto pur sussistendo una inidoneità genitoriale, si vuole tutelare l’interesse del minore a mantenere un rapporto con la famiglia di origine. Ovviamente, si tratta di un’ipotesi che deve essere vagliata attentamente dal giudice, in quanto il bambino viene adottato, ma conserva il legame con i genitori biologici.Il giudice chiamato a decidere sulla dichiarazione di adottabilità, cioè sullo stato di abbandono, deve preliminarmente accertare la sussistenza dell’interesse del minore a conservare il legame con i genitori biologici, in considerazione dell’affetto dimostrato dagli stessi. In assenza di questo interesse (ad esempio, perché il padre e la madre sono assolutamente incapaci di prendersi cura del proprio figlio anche dal punto di vista educativo), allora sarà più opportuno optare per l’adozione piena e legittimante.Dobbiamo, adesso, chiarire in quali casi si può ricorrere all’adozione mite. L’adozione mite può essere pronunciata in tutti quei casi in cui i genitori versano in condizioni economiche precarie, soffrano di gravi malattie ovvero nei casi di affidamento sine die. In genere, l’affido non può durare più di ventiquattro mesi. Tale termine, però, può essere prorogato dal tribunale qualora la sospensione possa recare un pregiudizio al bambino. Se il progetto viene reiterato di volta in volta, tanto da essere a tempo indeterminato, si parla di affido sine die (cioè senza scadenza). Tale eventualità ricorre quando, decorso il termine previsto nel decreto del giudice, non sussistono le condizioni affinché il minore possa ritornare dalla sua famiglia.Il Tribunale barese ha, poi, disposto che, allorché si faccia luogo ad adozione mite, il minore può assumere il cognome dell’adottante, sostituendolo al proprio, quando detto cognome valga ormai ad identificare la persona, risultando dunque segno distintivo della sua identità personale.Prima della storica pronuncia del Tribunale barese, l’adozione mite risultava sconosciuta nell’ordinamento italiano. In realtà, come evidenziato dalla CEDU, alcuni Tribunali Italiani avevano già interpretato estensivamente l’art. 44 della 184/83 e introdotto l’adozione semplice nei casi in cui non era stato accertato il completo abbandono del minore. Quindi, prima di decidere se un bambino possa essere dichiarato adottabile e prevedere la definitiva rottura del legale familiare biologico, secondo l’Alta Corte, costituirebbe obbligo delle autorità italiane di adoperarsi in maniera adeguata per fare rispettare il diritto del genitore a continuare il legame con il proprio figlio, al fine di evitare di incorrere nella violazione del diritto al rispetto della vita familiare sancito dall’articolo 8 CEDU” (CEDU, 21 gennaio 2014, Zhou c/ltalia; similiter, CEDU, 13 ottobre 2015, S. H. c/ltalia).Come detto in precedenza, l’adozione mite è stata introdotta, per la prima volta, dal Tribunale per i Minorenni di Bari, con una pronuncia del 7 maggio 2008, da più parti contestata. Tale istituto, nato nella prassi, si situa a metà strada tra l’adozione e l’affidamento etero-familiare.L’adozione mite è stata poi “riconfermata” dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n.35840/2021 del 22 novembre 2021. Con tale pronuncia gli Ermellini hanno di fatto dato il via libera una volta per tutte all’istituto dell’adozione mite, affermando che deve essere disposta “nei casi di abbandono semipermanente o ciclico in cui alla sussistenza di una grave fragilità genitoriale si associa la permanenza di un rapporto affettivo significativo“ così da palesare, sempre nel prioritario interesse del minore, che “all’accoglienza nella nuova famiglia si accompagni la permanenza di rapporti di fatto e giuridici con la famiglia di origine”.A nostro parere, l’istituto ha un notevole valore giuridico e sociale, in quanto realizza – anche in assenza di alcuni presupposti dettati dalla legge 184/83, la realizzazione del supremo interesse del minore (da valutare nel caso concreto) e, pertanto, deve essere interpretata come un utile e versatile strumento a disposizione dei nostri Tribunali. Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
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