L'infedeltà di uno o di entrambi i coniugi è, forse, la più conosciuta vexata quaestio del nostro Ordinamento in tema di diritto di famiglia.

Con l'introduzione dell'istituto del divorzio nel nostro Ordinamento, il Legislatore ha scelto come parametro decisorio il concetto di "addebito", intendendosi con questo termine la valutazione in capo al Giudice a chi fosse attribuibile il fallimento della comune vita coniugale. Già dall'indomani della riforma, la Giurisprudenza si è dovuta confrontare proprio con il tradimento coniugale quale causa di addebito della separazione. Comunemente, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una grave violazione, che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, è generalmente sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile. Tuttavia, recentissime pronunce della Cassazione hanno evidenziato la necessità di un nesso di causalità tra infedeltà e crisi coniugale: in altre parole, attraverso una rigorosa valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, bisogna escludere senza possibilità di dubbio alcuno la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. In questo caso, infatti, l'infedeltà sarebbe solo il risultato (e non la causa) di una frattura tra i coniugi che ha avuto origine in un momento precedente.

Il concetto di fedeltà coniugale va comunque inteso in senso lato, non solamente collegato al'aspetto sessuale: infatti, può ben accadere che una relazione anche senza risvolti sessuali possa assumere connotazioni intime tali da renderla incompatibile con gli obblighi nascenti dal matrimonio. Secondo la moderna interpretazione giurisprudenziale, infatti, l'infedeltà - qualunque forma essa abbia - rappresenta una lesione di un diritto dell'altro coniuge, ovverosia il diritto alla dignità e all'onore del partner tradito,che, come tali, rappresentano un bene tutelato dal nostro Ordinamento. Proprio per questo, l'aspetto sessuale del tradimento passa, oggi, in secondo piano: una relazione extra coniugale esternata per mezzo di social network è, indipendentemente dal mero rapporto fisico, indice non solo di un disinteresse da parte del soggetto agente ma rappresenta anche una lesione dell'onore e della dignità del coniuge "tradito" (ex plurimis, Cass. 1136/2020).

Alla luce di quanto detto, è pertanto opportuno, in caso di infedeltà coniugale, confrontarsi subito con un professionista esperto della materia, evitando soluzioni "fai da te" che, per assurdo, potrebbero persino avere spiacevoli conseguenze per via della violazione di diritti alla privacy. Per quanto triste possa essere il fallimento di un matrimonio, è opportuno non perdere la calma, trovando la soluzione migliore per tutelare i propri interessi ed il proprio onore.


Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo

Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore


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L’ordine di protezione familiare

15 apr. 2021 tempo di lettura 7 minuti

L’ordine di protezione familiare è lo strumento offerto al giudice civile per apportare restrizioni alla sfera di libertà personale dell’autore di un abuso familiare, seppure per un arco temporale limitato.La ratio legis è quella di offrire una tutela rapida ed efficace ai soggetti più deboli della comunità familiare (donne, minori, disabili e anziani), contro i soprusi ed i comportamenti violenti posti in essere dai soggetti in posizione di forza, anche solo fisica, nell’ambito familiare. Quali sono i presupposti necessari per ottenere l’ordine di protezione?Qual è il procedimento per ottenere l’ordine di protezione?Qual è il contenuto dell’ordine di protezione?È possibile applicare l’ordine di protezione in ambito europeo?1 - Quali sono i presupposti necessari per ottenere l’ordine di protezione?I presupposti necessari per ottenere l’ordine di protezione, ai sensi dell’art. 342 bis, c.c. sono: la convivenza e la sussistenza di una condotta gravemente pregiudizievole all’integrità fisica o morale o della libertà del coniuge o convivente. Autore delle condotte pregiudizievoli può essere sia un coniuge nei confronti dell’altro, sia il genitore verso i figli (anche quando i maltrattamenti sono commessi indirettamente sulla persona del minore nei confronti di stretti congiunti a lui cari) che questi ultimi verso i genitori (cfr. Trib. di Palermo 04.06.2001). Inoltre, a seguito della riforma in materia di unione civile e di convivenze di fatto (l. n. 76/2016), è ora possibile anche per una parte dell’unione civile richiedere al giudice di adottare uno o più provvedimenti di cui all’art. 342-ter c.c., esplicitamente richiamato dal comma 14 della nuova legge.Il requisito della convivenza deve essere inteso come perdurante coabitazione, in quanto è essenziale che la vittima ed il soggetto a cui viene addebitato il comportamento violento vivano insieme.La funzione è quella di interrompere situazioni di convivenza turbata, e soprattutto quella di impedire il protrarsi di comportamenti violenti in ambito domestico.La giurisprudenza più recente, però, ha inteso offrire un’interpretazione più ampia del rapporto di convivenza secondo il quale sarebbe ammissibile la domanda di misure di protezione anche quando vi sia stato l’allontanamento al fine di prevenire o interrompere abusi e prevaricazioni ancora attuali (cfr. Trib. Napoli 02.07.2008).Per l’emissione dell’ordine di protezione familiare è necessaria una condotta gravemente pregiudizievole all’integrità fisica che si configura nel caso in cui esiste un pregiudizio grave all’integrità fisica o morale o alla libertà personale patito dal familiare convivente, imputabile, alla condotta dell’altro.La condotta pregiudizievole deve integrare “reiterate azioni ravvicinate nel tempo e consapevolmente dirette a ledere i beni tutelati dalla l. n. 154/2001” tali da determinare un vulnus alla dignità dell’individuo.Sul punto l’ordinanza del Tribunale di Milano, del 30 giugno 2016, ha precisato che la condotta deve essere valutata dal giudice sia sotto il profilo “qualitativo” che “quantitativo”: qualitativo nel senso della concreta modalità idonea a rappresentare un pericolo per la parte ricorrente e per il proprio nucleo familiare, quantitativo con riferimento all’entità della condotta perdurante nel tempo, alla sua efficacia offensiva ed alla sua dimensione psicologica. 2 - Qual è il procedimento per ottenere l’ordine di protezione?Per ottenere l’ordine di protezione è necessario presentare apposita domanda/istanza nella forma del ricorso al Tribunale del luogo di residenza o domicilio dell’istante; la legittimazione attiva e passiva spettano, rispettivamente, al componente del nucleo familiare in danno del quale è stata tenuta la condotta pregiudizievole e a quello che l’ha posta in essere. L’istanza richiede la forma scritta come espressamente precisato dall’art. 736 bis c.p.c. e può essere presentata dalla parte personalmente senza la necessità del patrocinio di un difensore.A seguito dell’istanza, il Presidente del Tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso, il quale, sente le parti, procedere ad istruire la causa, disponendo anche eventuali indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio delle parti a mezzo della polizia tributaria.Il giudice provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.Possono ricorrere motivi di particolare urgenza dove il giudice inaudita altera parte e assunte sommarie informazioni, può adottare immediatamente l’ordine di protezione, fissando successivamente l’udienza di comparizione delle parti, entro un termine non superiore a quindici giorni per la notificazione del ricorso e del decreto, ove può confermare, modificare o revocare il suo provvedimento (art. 736 bis c.p.c).Il termine di durata dell’ordine di protezione è un anno a decorrere dal giorno dell’avvenuta esecuzione; tale termine è prorogabile, su istanza di parte, solo se ricorrono gravi motivi e per il tempo necessario. Contro il decreto con cui il giudice adotta l’ordine di protezione o rigetta il ricorso, o conferma, modifica o revoca l’ordine precedentemente adottato, è ammesso reclamo al Tribunale entro dieci giorni dalla comunicazione o della notifica del decreto, ai sensi dell’art. 739, comma 2, c.p.c.Tale reclamo non sospende l’esecutività dell’ordine di protezione e il tribunale provvede in camera di consiglio in composizione collegiale, previa comparizione delle parti con decreto motivato non impugnabile.Il legislatore ha escluso l’applicazione dell’istituto in esame nell’ipotesi in cui sia già pendente un processo di separazione, divorzio, nel quale si sia svolta l’udienza presidenziale.3 – Qual è il contenuto dell’ordine di protezione?Per quanto riguarda il contenuto della pronuncia ex art. 342 ter c.c., il giudice, con il decreto di cui all’articolo 342 bis c.c., ordina al convivente reo, autore della condotta pregiudizievole, la cessazione della condotta e ne dispone l’allontanamento dalla casa familiare.Inoltre, il giudice, ove occorra, può emettere dei provvedimenti accessori: a) prescrivere all’autore della condotta di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima tenendo conto il rispetto delle esigenze lavorative; b) chiedere l’intervento dei servizi sociali, di un centro di mediazione familiare o di associazioni per il sostegno e l’accoglienza di donne; c) disporre il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi.Tale assegno di mantenimento viene disposto a favore delle persone conviventi che, per l’effetto dell’allontanamento dalla casa familiare del reo, rimangono prive di mezzi adeguati. Il giudice fissa le modalità e i termini di versamento e, se necessario, dispone il versamento della somma all’avente diritto da parte del datore di lavoro dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione alla stesso spettante.L’assegno periodico ha natura provvisoria ed efficacia limitata alla durata dell’ordine di protezione ed è destinato a cessare al termine della durata del decreto. 4 – È possibile applicare l’ordine di protezione in ambito europeo?Con decreto legislativo dell’11 febbraio 2015 n. 9 è stata data attuazione alla direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’ordine di protezione europeo, sul reciproco riconoscimento degli effetti di misure di protezione adottate da autorità giurisdizionali degli Stati membri.In particolare, nel momento in cui è necessario continuare a tutelare la persona protetta, l’autorità giudiziaria di uno Stato membro emana l’ordine di protezione europeo disponendo che gli effetti della misura di protezione si estendano al territorio di altro Stato membro in cui la persona protetta risieda o soggiorni o dichiari di voler risiedere o soggiornare.Lo stato di emissione è lo Stato membro all’interno del quale è stata adottata la misura di protezione in riferimento alla quale viene chiesta l’adozione di un ordine di protezione europeo. Lo Stato di esecuzione è lo Stato membro al quale è stato trasmesso, ai fini del riconoscimento, un ordine di protezione europeo.L’ordine di protezione europeo, disciplinato dall’art. 282 quater 1-bis c.p.p, è emesso dal giudice nel momento in cui dispone una delle misure cautelari previste dagli artt. 282 bis e 282 ter del c.p.p.Il giudice provvede su richiesta della persona protetta che dichiari di soggiornare o risiedere all’interno di altro Stato membro ovvero che manifesti l’intenzione di risiedere o soggiornare in altro Stato membro.L’ordinanza relativa all’ordine di protezione europeo deve contenere: a) identità e cittadinanza della persona protetta, nonché identità e cittadinanza del tutore o del rappresentante, se la persona protetta è minore o legalmente incapace; b) data a decorrere dalla quale la persona protetta risieda o soggiorni ovvero intenda risiedere o soggiornare nello Stato di esecuzione e periodo o periodi di soggiorno, se noti; c) indirizzo, numeri di telefono e fax, nonchè indirizzo di posta elettronica certificata dell’autorità che ha emesso il provvedimento; d) data di deposito del provvedimento contenente la misura di protezione in base alla quale è stato emesso l'ordine di protezione europeo; e) sintesi dei fatti e delle circostanze che hanno portato all'adozione della misura di protezione; f) divieti e restrizioni imposti dalla misura di protezione, ivi compreso l'eventuale utilizzo di dispositivo tecnologico di controllo in conformità alle previsioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, e relativo periodo di applicazione; g) identità e cittadinanza della persona che determina il pericolo, nonché' dati di contatto di tale persona; h) eventuale ammissione della persona protetta al patrocinio a carico dello Stato e indicazione della data di emissione del relativo provvedimento.Sarà la Corte di appello del distretto dove la persona offesa ha dichiarato di soggiornare o di risiedere a riconoscere efficacia all’ordine di protezione europeo disponendo l’applicazione di una delle misure cautelari previste dagli articoli 282 bis e 282 ter del c.p.p., in modo da assicurare la corrispondenza con gli obblighi dettati nella misura di protezione.Editor: Avv. Elisa Calviello

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Egregio Avvocato

La simulazione del matrimonio

10 mar. 2022 tempo di lettura 4 minuti

A differenza della simulazione contrattuale, il matrimonio simulato è un atto voluto, poiché le parti vogliono effettivamente conseguire lo status coniugale sia pure per la realizzazione di fini ad esso estranei.Mentre il contratto simulato è inefficace, il matrimonio simulato, nonostante il patto di non esecuzione dei diritti e degli obblighi da esso discendenti, è soltanto annullabile ed è suscettibile di sanatoria.In una prospettiva di valorizzazione del consenso e di certezza nel far corrispondere la realtà effettiva dei rapporti coniugali e dei relativi status giuridici, l’articolo 123 c.c. consente l’impugnazione del matrimonio (o dell’unione civile tra persone dello stesso sesso) contratto dagli sposi che abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e non esercitare i diritti da esso discendenti.La norma è stata introdotta per far fronte a quei casi in cui il matrimonio avesse svolto una “funzione umanitaria di salvataggio” di persone esposte a persecuzioni; rientrano nell’ambito del matrimonio simulato anche il matrimonio di compiacenza, celebrato per soddisfare un desiderio del genitore in fin di vita; il matrimonio per l’acquisto di punteggi in vista dell’assegnazione di un alloggio e dell’ottenimento di un posto di lavoro; il matrimonio celebrato per assicurare alla donna un’adeguata sistemazione economica. 1. In cosa consiste l’accordo simulatorio?2. Chi ha la legittimazione ad agire e qual è il termine di decadenza?3. Come si prova la simulazione?4. Simulazione, divorzio e separazione1 – In cosa consiste l’accordo simulatorio?Con il matrimonio simulato l’intento degli sposi è quello di creare, attraverso la celebrazione del matrimonio, una situazione apparente in ordine all’attuazione dei diritti e degli obblighi che ne formano il consenso tipico. Il consenso prestato dagli sposi non esprime la reale volontà delle parti ma viene prestato per motivi che esulano dalle finalità proprie del matrimonio.L’accordo simulatorio deve essere precedente alla celebrazione del matrimonio, ovvero gli sposi devono essere preventivamente accordati nel senso di escludere gli effetti propri del matrimonio.Tale accordo simulatorio deve riguardare l’insieme dei diritti e dei doveri propri del rapporto coniugale e non solo singoli obblighi o diritti.Pertanto, la simulazione parziale non produce alcun effetto invalidante sul matrimonio. I motivi che hanno indotto gli sposi alla celebrazione del matrimonio sono del tutto irrilevanti, ma l’irrilevanza di tali motivi posti alla base dell’accordo si arresta di fronte alle ipotesi in cui le nozze costituiscano lo strumento per eludere norme di rilevanza pubblicistica, come quelle in materia di immigrazione o di cittadinanza.  2 - Chi ha la legittimazione ad agire e qual è il termine di decadenza?La legittimazione a far valere la simulazione spetta soltanto ai coniugi, anche se tale soluzione è criticabile in quanto il negozio matrimoniale può essere anche strumentalizzato anche in danno di terzi o in frode alla legge, per cui, secondo una parte minoritaria della dottrina, la legittimazione attiva  spetta anche al p.m. e, più in generale, a qualunque interessato.Il secondo comma dell’articolo 123 c.c. al fine di conciliare l’impugnazione per simulazione con l’esigenza della certezza dei rapporti giuridici inerenti agli status stabilisce che l’azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima. Quanto alla convivenza come coniugi, non è sufficiente la semplice coabitazione sotto lo stesso tetto ma è necessaria quella consuetudine di vita coniugale, stabile e continua nel tempo, esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti fatti specifici e comportamenti dei coniugi, che i coniugi stessi avevano inizialmente escluso con l’accordo simulatorio.Non è prevista una durata minima della convivenza.3 - Come si prova la simulazione?La prova dell’accordo simulatorio può essere fornita con ogni mezzo: diversamente da quanto previsto in materia contrattuale ex art. 1417 c.c., è ammessa la prova testimoniale ma non la confessione e il giuramento, visti i profili di indisponibilità che governano il matrimonio.Eventuali dichiarazioni scritte dovranno essere valutate con particolare attenzione, al fine di impedire facili strumentalizzazioni dell’azione in esame, atte a liberarsi di un matrimonio non più voluto.4 - Simulazione, divorzio e separazioneNel caso in cui l’incosumazione del matrimonio sia stata dai nubendi preordinata prima delle nozze, come avviene qualora il matrimonio sia simulato perché, ad esempio celebrato al solo fine di far acquistare alla moglie la cittadinanza italiana, è possibile ricorrere a due diversi rimedi per far venire meno il vincolo formale: a) dedurre l’invalidità del matrimonio per simulazione, da esprimere nel termine di decadenza di cui all’art. 123 c.c.; b) il divorzio per inconsumazione ex art. 3, n. 2, lett. f), L. 898/1970, che può essere fatto valere anche quando sia già maturato il termine di decadenza previsto per l’azione di simulazione.Nel procedimento di separazione personale, l’esistenza di un accordo simulatorio, con l’intesa dei coniugi di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti discendenti dal matrimonio, può assumere rilevanza, ai fini dell’addebito della separazione sotto il profilo soggettivo, quale ragione del convincimento in buona fede del coniuge di non essere soggetto a detti obblighi.

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Le insidie stradali

18 mar. 2021 tempo di lettura 5 minuti

Diversi sono i pericoli cui, quotidianamente, l’utente della strada può incorrere mentre passeggia, fa attività motoria all’aperto o circola su un mezzo a motore: buche, dissesti, macchie d’olio e così via. Ma, in caso di sinistro o di caduta, quando è effettivamente possibile chiedere il risarcimento del danno? Ma, soprattutto, come dimostrarlo? E a chi rivolgersi?Cosa si intende per insidia stradale?Chi è il soggetto responsabile delle condizioni della strada pubblica? E quale responsabilità grava per l’ente pubblico?Le cause di esclusione della responsabilità della Pubblica Amministrazione: il caso fortuito e la condotta del danneggiatoQual è la procedura da seguire per richiedere il risarcimento del danno?1 - Cosa si intende per insidia stradale?Si può, effettivamente, parlare di insidia stradale solamente nel momento in cui l’anomalia si trovi su una strada di apparente normalità e rivesta le caratteristiche di un pericolo occulto, non visibile e non evitabile. Ed inoltre non ogni danno provocato da un’insidia dà, automaticamente, diritto al risarcimento, in quanto sarà risarcibile solo nell’ipotesi in cui il danneggiato dimostri che il pregiudizio subìto non fosse evitabile e prevedibile utilizzando l’ordinaria diligenza. Difatti, solo così si può configurare la responsabilità della Pubblica Amministrazione e il susseguente sorgere dell’obbligazione risarcitoria a suo carico.Ma, in concreto, cosa si intende quando si fa riferimento al concetto di insidia o trabocchetto? Sul punto la giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere che tale concetto ricorra in presenza di un duplice presupposto: da un lato l’elemento oggettivo della non visibilità del pericolo e dall’altro l’elemento soggettivo della non prevedibilità dello stesso che va valutata secondo le regole della normale diligenza.2 - Chi è il soggetto responsabile delle condizioni della strada pubblica? E quale responsabilità grava per l’ente pubblico?L’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 285/1992, noto come Codice della Strada, dispone che gli enti proprietari, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono alla manutenzione, alla gestione e alla pulizie delle strade. Ne consegue che, ad esempio, laddove la strada sia comunale, il soggetto responsabile è il Comune e così via.Una volta appurato il soggetto responsabile, è necessario anche capire quale tipo di responsabilità gravi sull’ente pubblico.Sul punto, la giurisprudenza è, ormai, definitivamente orientata nel senso della responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell’articolo 2051 del codice civile, superando il vecchio orientamento per il quale si optava per la responsabilità extracontrattuale di cui all’articolo 2043 del codice civile.La differenza principale consiste nel diverso onere probatorio a carico del danneggiato. Nel caso della responsabilità di cui all’art. 2043, infatti, è necessario provare: 1) il fatto, ossia la presenza dell’insidia, 2) il danno, patrimoniale o non patrimoniale, mediante fatture di riparazioni o certificati medici e così via, 3) il nesso eziologico, noto anche come nesso causale, che consiste nel legame diretto tra un fatto e l’altro, tale per cui il secondo sia la conseguenza diretta e univoca del primo, 4) la colpa dell’ente e, quindi, la prova che l’evento dannoso sia rimproverabile all’ente proprietario in ragione di una specifica violazione dell’obbligo di diligenza, prudenza e perizia nella manutenzione.Per converso, prendendo in considerazione la responsabilità ex art. 2051, è sufficiente la prova del fatto, del danno e del nesso eziologico.Va da sé che tale evoluzione giurisprudenziale sia a vantaggio del soggetto danneggiato in quanto non più chiamato al gravoso compito di fornire la prova della colpa della Pubblica Amministrazione.3 - Le cause di esclusione della responsabilità della Pubblica Amministrazione: il caso fortuito e la condotta del danneggiatoSi è appurato che una volta dimostrato il nesso di causalità tra l’insidia stradale e il danno subìto è sempre configurabile la responsabilità del custode, ai sensi dell’art. 2051 del codice civile. Ma sono configurabili ipotesi di esclusione della Pubblica Amministrazione?La risposta è affermativa e vi sono, in particolare, due casi da dover menzionare.Innanzitutto, la Pubblica Amministrazione non è responsabile laddove dimostri che l’evento lesivo si sia verificato a seguito del cosiddetto caso fortuito non riconducibile alla cosa (ad esempio una buca) ma ad un elemento esterno che abbia i caratteri della oggettiva imprevedibilità e inevitabilità che può essere costituito da forza maggiore (es. temporale, nubifragio o calamità naturale) o da fatto del terzo (es. cantiere stradale in cui l’area risulti completamente recintata e affidata alla custodia dell’appaltatore).Altra causa di esclusione di responsabilità per la Pubblica Amministrazione o, quanto meno, di un concorso di colpa è rappresentata dalla condotta dello stesso danneggiato.Gli utenti della strada, infatti, sono gravati secondo il principio di autoresponsabilità, codificato dall’articolo 1227 del codice civile, e di un dovere generale di attenzione e diligenza, in base al quale il comportamento del soggetto danneggiato contrario alla cosiddetta ordinaria diligenza, può incidere sulla responsabilità della Pubblica Amministrazione, sino a limitarla o escluderla. È comunque onere della stessa Pubblica Amministrazione provare che l’evento dannoso sia stato, in tutto o in parte, determinato dal comportamento dello stesso danneggiato e sarà onere di quest’ultimo provare il contrario. 4 - Qual è la procedura da seguire per richiedere il risarcimento del danno?Una volta verificatosi il sinistro è opportuno seguire una serie di passaggi per poter avere un quadro più completo, anche per provare il nesso causale tra il fatto e il danno subìto. In particolare, è consigliabile: a) inoltrare richiesta di risarcimento danni all’ente pubblico competente e alla compagnia assicurativa; b) acquisire il verbale di accertamento delle forze dell’ordine che siano eventualmente intervenute o, in mancanza, effettuare rilievi fotografici sul luogo del sinistro e prendere dichiarazioni di eventuali testimoni presenti; c) in caso di lesioni personali, munirsi di certificazione medica sino alla guarigione ed eventuale perizia medico – legale; d) in caso di danni materiali al veicolo, effettuare un preventivo relativo alla riparazione.Occorre precisare che l’azione per il risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, ma tale termine può comunque essere interrotto con lettera raccomandata di costituzione in mora dell’ente responsabile. Editor: avv. Marco Mezzi

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Egregio Avvocato

Il reato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p.: il c.d. stalking

23 dic. 2020 tempo di lettura 4 minuti

Lo stalking è un fenomeno delittuoso che di sovente, in ragione del contesto in cui si manifesta e dei rapporti personali intercorrenti tra autore e vittima, non è oggetto di denuncia alle autorità. Cosa fare per riconoscere questo tipo di reato? E come bisogna comportarsi se si crede di essere vittima di atti persecutori?Cosa prevede il reato di stalking?Quali sono le sanzioni previste dal codice penale?Cosa fare se si è vittima di stalking?Esiste un numero verde al quale potersi rivolgere?1 - Cosa prevede il reato di stalking?Ai sensi dell’art. 612-bis c.p. è punita la persona che ponga in essere, in maniera reiterata, delle condotte di minaccia o molestia tali da provocare in altri, alternativamente: un perdurante o grave stato di ansia o di paura;un timore fondato – quindi non immaginario – per la propria incolumità, per quella di un prossimo congiunto o di una persona a cui si è legati da relazione affettiva;un cambiamento delle proprie abitudini di vita.Può quindi parlarsi di stalking laddove nella situazione concreta si rinvengano degli elementi tali da dimostrare un’apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, senza che ciò, però, si traduca in un vero e proprio stato patologico. I comportamenti, per essere ritenuti penalmente rilevanti, devono essere commessi in un arco di tempo tale da consentire la realizzazione di uno dei suddetti eventi del reato. In questo senso, anche soltanto due condotte, idonee a ingenerare nella vittima un grave stato di ansia, potrebbero integrare il reato in questione. Il delitto è procedibile a querela di parte. Ciò significa che per perseguire lo stalker è necessaria, entro 6 mesi dalla conoscenza dei fatti, la querela della persona offesa. Attraverso l’atto di querela, la vittima, rappresentando i fatti alle autorità, manifesta la propria volontà di procedere in sede penale nei confronti del molestatore. La querela non è tuttavia richiesta se il fatto è commesso in danno di minore, di persona disabile o laddove sia connesso ad altro fatto di reato per il quale deve procedersi d’ufficio: in questi casi, l’autorità giudiziaria, una volta appresa la notizia di reato, potrà avviare il procedimento penale pur nell’inerzia della vittima. 2 - Quali sono le sanzioni previste dal codice penale?Nel 2019, il legislatore ha innalzato le sanzioni previste dalla fattispecie di reato, prevedendo un minimo di pena detentiva di 1 anno e un massimo di 6 anni e 6 mesi (prima della riforma, invece, la sanzione irrogabile dal giudice spaziava dai 6 mesi ai 5 anni). 3 - Cosa fare se si è vittima di stalking?Qualora una persona ritenga di essere vittima di stalking, è opportuno che si rivolga immediatamente alle Forze dell’Ordine, così da intervenire nel più breve tempo possibile per porre fine ai comportamenti persecutori. In prima istanza, la vittima può richiedere che l’autore venga ammonito dal Questore. Quest’ultimo, se ritiene di accogliere l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto, invitandolo a non reiterare oltre le molestie. La procedura di ammonimento ha natura amministrativa e non penale; la richiesta avanzata dalla vittima, dunque, non determina l’instaurazione di un procedimento penale. In alternativa, la persona offesa può depositare, personalmente o per mezzo di un avvocato, una querela presso le Forze dell’Ordine o la Procura della Repubblica. In tale atto, oltre a manifestare la volontà di perseguire penalmente un’altra persona, la vittima deve fornire quanti più elementi possibili per la ricostruzione dell’intera vicenda. Nel corso del procedimento penale, poi, la persona offesa – al fine di richiedere al giudice il risarcimento del danno derivante da reato – è legittimata ad esercitare l’azione civile attraverso il deposito di un’apposita dichiarazione. All’esito del processo, se il giudice ritiene provato il fatto di reato potrà direttamente liquidare, a titolo risarcitorio, una somma di denaro in favore della vittima o, laddove ritenga che non sia stata raggiunta la prova del danno, rimetterà le parti dinanzi al giudice civile, il quale provvederà alla quantificazione del danno.4 - Esiste un numero verde al quale potersi rivolgere?Si, è il numero 1522, istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per aiutare le vittime di violenza e stalking. Il servizio – disponibile direttamente anche tramite la chat del sito web (www.1522.eu) – è attivo 24h su 24h e fornisce sostegno a chiunque ritenga di essere vittima di atti persecutori. Chiamando questo numero, la vittima può chiedere aiuto – o anche soltanto un consiglio – a operatori specializzati, che sapranno suggerire alla persona la strada più opportuna da intraprendere per denunciare i fatti.

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