L’assegno per il nucleo familiare: cos’è e come si chiede?

Avv. Marco Mezzi

Avv. Marco Mezzi

Pubblicato il 31 mar. 2022 · tempo di lettura 5 minuti
L’assegno per il nucleo familiare: cos’è e come si chiede? | Egregio Avvocato
L’articolo 2 del Decreto Legge n. 69/1988 prevede il c.d. assegno per il nucleo familiare, vale a dire una prestazione economica riconosciuta dall’INPS ai nuclei familiari di determinate categorie di lavoratori che rispettino prefissati requisiti reddituali.

 

  1. Che cos’è l’assegno per il nucleo familiare e a chi spetta?
  2. Determinazione, corresponsione e incompatibilità
  3. Come e quando fare domanda?
  4. Assegno per il nucleo familiare e differenze con assegni familiari e assegno unico universale: le ultime novità


1 - Che cos’è l’assegno per il nucleo familiare e a chi spetta?


Come anticipato in premessa, l’assegno per il nucleo familiare è una prestazione a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti che vengono stabiliti di anno in anno.

L’importo dell’assegno per il nucleo familiare è stabilito in misure differente in relazione al numero di persone che compongono il nucleo familiare nonché in base al reddito complessivo familiare.

Hanno diritto di fruire del detto assegno: i lavoratori dipendenti in attività, cassintegrati, socialmente utili, assenti per malattia o maternità, assenti per assistenza a familiari portatori di handicap, richiamati alle armi, in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali, dell’industria o marittimi in congedo matrimoniale, le persone assistite per tubercolosi, i pensionati ex dipendenti pubblici, i soci di cooperative, i lavoratori con tratto part-time, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori stranieri e i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS.


2 - Determinazione, corresponsione e incompatibilità


La determinazione del diritto all’assegno per il nucleo familiare consegue a tutta una serie di operazioni: a) individuazione del nucleo familiare, b) rilevazione del reddito familiare, c) accertamento dell’esistenza del requisito del 70% dei redditi da lavoro dipendente ed assimilati, d) accertamento dell’esistenza di eventuali condizioni previste per l’aumento dei livelli di reddito, e) individuazione della tabella da applicare in relazione anche all’esistenza delle predette condizioni, f) individuazione della fascia di reddito in cui si colloca il reddito familiare considerato, g) rilevazione della tabella prescelta dell’importo dell’assegno corrispondente al numero dei componenti il nucleo.

Per quel che riguarda la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare occorre distinguere a seconda di chi è il percettore.

Per il lavoratore, la corresponsione dell’assegno è anticipata dal datore di lavoro in busta paga e, successivamente, rimborsata dall’INPS con il conguaglio dei contributi. Per alcune categorie di lavoratori, l’assegno è invece pagato direttamente dall’INPS, come ad esempio per i lavoratori agricoli dipendenti.

Ai pensionati l’assegno per il nucleo familiare è rimesso direttamente dall’INPS insieme al versamento del rateo della pensione.

A partire, infine, dal 1° gennaio 2005, l’assegno per il nucleo familiare è erogato anche al coniuge dell’avente diritto. Difatti, il coniuge non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell’assegno, formula apposita domanda, nel modulo presentato dall’altro coniuge, al datore di lavoro o direttamente all’INPS a seconda di chi sia il soggetto erogatore.

Il già citato Decreto Legge prevede anche ipotesi di incompatibilità. Infatti, è previsto che per lo stesso nucleo familiare non possa essere concesso più di un assegno. L’INPS ha inoltre precisato che è esclusa la possibilità di duplicare l’assegno per il nucleo familiare sia che spetti allo stesso soggetto, a diverso titolo, sia che ad esso abbiano titolo soggetti differenti. 

 

3 - Come e quando fare domanda?


Per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, l’interessato deve presentare apposita domanda utilizzando i moduli che sono predisposti dall’INPS. 

A partire dall’aprile 2019, i lavorati dipendenti del settore privato devono presentare, in modalità esclusivamente telematica, la suddetta domanda direttamente all’INPS mediante uno dei seguenti canali: a) tramite il servizio online dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di identità SPID almeno di livello 2 o Carta Nazionale dei Servizi; b) patronati e intermediari dell’INPS, anche se non in possesso di PIN; c) datore di lavoro, previa delega del lavoratore.

La domanda va presentata ogni anno in cui se ne ha diritto avendo cura di comunicare eventuali variazioni reddituali o del nucleo familiare entro il termine di 30 giorni, laddove tali variazioni si verifichino durante il periodo di richiesta dell’assegno.


4 - Assegno per il nucleo familiare e differenze con assegni familiari e assegno unico universale: le ultime novità


Non va confuso l’assegno per il nucleo familiare con gli assegni familiari. Questi ultimi, difatti, sono oggetto di una prestazione differente riservata dall’INPS ad alcune delle categorie di lavoratori che sono esclusi dalla disciplina sugli assegni per il nucleo familiare.

Recentissima novità è quella derivante dall’introduzione del c.d. assegno unico universale.

La Legge n. 46/2021 ha conferito la delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico mediante l’istituzione del citato assegno unico universale. Tale disciplina ha inciso anche sugli assegni per il nucleo familiare.

Va, infatti, ricordato che il Decreto Legge n. 79 del 2021, che ha introdotto misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori, ha disposto una maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare. 

Il successivo Decreto Legislativo n. 230 del 2021 ha istituito a tutti gli effetti, a partire dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico. Pertanto, cos’è cambiato?


Per rispondere a questo interrogativo è sufficiente analizzare la circolare n. 34/2022 dell’INPS con cui si precisa che «non saranno più riconosciute le prestazioni di assegno per il nucleo familiare (e di assegni familiari), riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell’assegno unico. […] continueranno, invece, ad essere riconosciute le prestazione di assegno per il nucleo familiare (e di assegni familiari) riferite a nuclei familiari composto unicamente dai coniugi (con l’esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato), dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti».



Condividi:

Articoli che potrebbero interessarti

La dichiarazione giudiziale di paternità e maternità

8 lug. 2021 tempo di lettura 5 minuti

Il figlio, nato fuori dal matrimonio, che non è stato riconosciuto può ricorrere all’istituto della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, disciplinato dal codice civile dagli articoli 269 – 279, affinché il Tribunale accerti con sentenza chi sia il genitore e, di conseguenza, dichiari la paternità e la maternità.L’oggetto dell’azione di riconoscimento risiede nell’accertamento del dato biologico della procreazione e la funzione dell’istituto è quella di garantire al figlio che sia nato fuori del matrimonio, e che non sia stato spontaneamente riconosciuto, il diritto a conseguire, comunque, lo status di figlio.La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell’articolo 277 c.c. ed implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione matrimoniale di natura patrimoniale, ereditari e di tipo personale. Quali sono i presupposti per esercitare l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità?Chi sono i legittimati attivi e passivi?Qual è il procedimento da seguire per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità?Quali sono gli effetti della sentenza dichiarativa della filiazione?1 – Quali sono i presupposti per esercitare l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità?L’azione può essere esercitata se ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) il figlio è nato fuori dal matrimonio; b) il figlio non è stato riconosciuto da uno o da entrambi i genitori; c) il riconoscimento è ammesso.Nei casi di figlio incestuoso l’azione può essere promossa soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione del giudice.  È inammissibile la dichiarazione giudiziale di maternità nei confronti di una donna che, al momento del parto, ha chiesto l’anonimato. Infatti, secondo il Tribunale di Milano la volontà della madre di rimanere anonima deve prevalere sull’interesse del figlio a conoscere le proprie origini e la propria identità biologica c.d. diritto all’oblio.L’articolo 269 c.c. non pone alcuna limitazione in ordine ai mezzi con i quali può essere provata la paternità naturale, pertanto, il legale genitoriale può essere dimostrato sulla base sia della prova testimoniale, relativa alla relazione tra i pretesi genitori, sia di una consulenza tecnica d’ufficio genetica.La c.t.u. genetica percipiente è lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l’acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale.La costante giurisprudenza di legittimità afferma che il rifiuto di sopporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda di accertamento della paternità.Quanto alla prova della maternità questa è dimostrata provando l’identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.Ed ancora, la prova della maternità può essere fornita dall’ospedale presso cui è avvenuto il parto. 2 - Chi sono i legittimati attivi e passivi?La legge stabilisce che l’azione può essere esercitata dal figlio nato fuori del matrimonio che non è stato riconosciuto.Nel momento in cui il figlio è: a) minore, l’azione viene proposta nel suo interesse dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale, in mancanza del genitore o in caso di sua impossibilità, è esercitata dal tutore previa autorizzazione del giudice; b) interdetto, l’azione viene proposta dal tutore previa autorizzazione del giudice. In ogni caso se il figlio ha compiuto i 14 anni, occorre il suo consenso per promuovere o per proseguire l’azione. Se il figlio muore prima di aver iniziato l’azione, questa può essere promossa dai suoi discendenti entro due anni dalla sua morte; nel caso in cui il figlio muore dopo aver intrapreso l’azione, questa può essere proseguita dai discendenti. La domanda di accertamento giudiziale di paternità o maternità deve essere proposta nei confronti del genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi.Se mancano anche gli eredi, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.Qualora il legittimato passivo sia minorenne, il contraddittorio deve essere istaurato nei confronti del suo rappresentante legale.3 - Qual è il procedimento da seguire per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità?L’azione di riconoscimento giudiziale di paternità o maternità deve essere introdotta nelle forme ordinarie del giudizio a cognizione piena ex artt. 163 ss c.p.c e, dunque, con citazione. Competente per territorio è il Tribunale del luogo di residenza del genitore convenuto, secondo i principi generali in materia di giudizi aventi natura contenziosa. Non è ammessa alcuna negoziazione o rinuncia alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità in quanto tale azione ha ad oggetto diritti indisponibili, ma è ammessa la rinuncia all’azione, accettata dalle parti costituite, il che comporta l’estinzione del giudizio in cui è manifestata e l’azione può essere successivamente riproposta dallo stesso genitore e dal figlio che abbia raggiunto la maggiore età. 4 - Quali sono gli effetti della sentenza dichiarativa della filiazione?Come innanzi accennato, la sentenza dichiarativa della filiazione produce gli effetti di uno spontaneo riconoscimento ed implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione matrimoniale.Gli effetti della dichiarazione giudiziale si producono retroattivamente, fin dal momento della nascita.In particolare, l’obbligo di mantenimento grava su ognuno dei genitori fin dal momento della nascita e al genitore che abbia compiuto per primo il riconoscimento spetta, per il periodo in cui ha provveduto da solo alle necessità del figlio, il rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita.Il rimborso pro quota delle spese sostenute per il mantenimento del figlio ha natura indennitaria e quindi può essere liquidato in via equitativa, con riguardo agli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto, alle esigenze dei figli e alle sostanze e ai redditi di ciascun genitore. La corresponsione del rimborso pro quota per il periodo precedente alla proposizione dell’azione prescinde da un’espressa domanda di parte.Editor: Avv. Elisa Calviello

Continua a leggere

Scritto da:

Egregio Avvocato

Responsabilita’ dell’inquilino per l’incendio ai danni dell’immobile

1 mar. 2022 tempo di lettura 1 minuti

In virtù della previsione dell’art. 1588 c.c. l’inquilino è responsabile della perdita e deterioramento del bene nel corso della locazione e quindi anche dell’incendio ai danni dell’immobile (in tal senso Trib. Busto Arsizio 10.10.2018 n . 1591).La responsabilità del conduttore viene meno qualora quest’ultimo riesca a provare che l’evento non sia dovuto a causa a lui imputabile. L’onere di provare l’assenza di responsabilità grava quindi sull’inquilino stesso il quale potrà esimersi da responsabilità solo dimostrando che ha custodito il bene con diligenza, ovvero che l’evento ha avuto origine dal fatto di un terzo (integrando così il caso fortuito per fatto del terzo).E’ in ogni caso opportuno osservare che il proprietario è comunque tenuto alla manutenzione del bene e degli impianti che non sia di carattere ordinario, per cui lo stesso potrà essere comunque ritenuto responsabile nell’ipotesi in cui l’incendio sia divampato in conseguenza dell’omessa manutenzione necessaria.Nei confronti dei terzi rispondono dei danni derivanti dall’incendio sia il proprietario sia il conduttore, salvo che sia stata acclarata (ad esempio con sentenza) la responsabilità esclusiva dell’inquilino.Avv. Ruggiero GorgoglioneWR Milano Avvocatiwww.wrmilanoavvocati.comwravvocati@gmail.com+393397007006

Continua a leggere

Bigenitorialità e trasferimento del minore: Cosa afferma la Cassazione?

24 mar. 2025 tempo di lettura 3 minuti

L'affido dei minori in tema ad un processo di separazione e di divorzio comporta la valutazione di diverse problematiche che devono essere attentamente valutate. Il legislatore ha deciso di scegliere come modalità tipica il cosiddetto "affido condiviso" con collocamento prevalente presso uno dei genitori (in genere la madre). Ed invero, l’articolo 337 ter c.c. afferma che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ognuno dei genitori, di ricevere attenzione, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ognuno dei rami genitoriali. Tale formulazione viene solitamente identificata con il cosiddetto principio di bigenitorialità.La formula, dall'introduzione ad oggi, ha evidenziato problemi sia a carattere organizzativo che prettamente giuridico. Pur apprezzando le intenzioni originarie del legislatore, va comunque evidenziato che l'esperienza dell'affido condiviso non è stata completamente soddisfacente: in primis, è emerso come le problematiche di separazione e divorzio tra i genitori vengono semplicemente trasferite all'affido, con il risultato che le tensioni tra gli ex partner si ripercuotono, mutatis mutandis, anche nei rapporti con i figli.  Inoltre, i vantaggi teorici che si dovrebbero avere con una tale formula vengono cancellati semplicemente dal fatto di dover condividere decisioni tra persone che litigano per tutto. Alla luce di quanto detto, appare anche qui necessario un nuovo intervento del legislatore, che cerchi, da un lato, di ribadire la  necessità della bigenitorialità , e, dall'altro, di limitare le possibilità di conflitto tra i partner. Proprio il diritto alla bigenitorialità dovrebbe rimanere sempre e comunque garantito, anche prediligendo scelte che potrebbero danneggiare gli interessi dei genitori.Quid iuris, ad esempio, in caso di trasferimento di uno degli ex coniugi in un altro Comune molto distante?Qualche hanno fa, gli Ermellini con l'Ordinanza pubblicata in data 14 febbraio 2022 n. 4796, avevano preso posizione sul tema, dichiarando che la tutela dell’interesse preminente del minore ad una crescita equilibrata nel rapporto con entrambi i genitori, è soddisfatta quando la relazione con il genitore non collocatario viene riconosciuta per contenuti ampliativi e forme alternative, quanto ai tempi di frequentazione, a quelle godute precedentemente. L’interesse del genitore collocatario viene, quindi, considerato dal giudice purché questo avvenga "in equilibrio con la disciplina del diritto di visita del figlio da parte del genitore non collocatario a tutela del diritto alla bigenitorialità". Al riguardo sottolinea la Suprema Corte: “il giudice del merito chiamato ad autorizzare il trasferimento di residenza del genitore collocatario del minore deve pertanto valutare con l’interesse di quest’ultimo, nell’apprezzata sussistenza della residenza abituale quale centro di interessi e relazioni affettive, quello del genitore che abbia richiesto il trasferimento e, ancora, del genitore non collocatario su cui ricadono gli effetti del trasferimento autorizzato, per le diverse peggiorative modalità di frequentazione del figlio che gliene derivino”.Recentemente, la Cassazione è ritornata sull'argomento con l'ordinanza numero 12282 del 7 maggio 2024, accogliendo il ricorso di un padre  napoletano che si era visto trasferire dalla ex i suoi tre figli a Pordenone, e negando il consenso al trasferimento dei minori troppo lontano dall'ex, anche se per motivi di lavoro: prendere la residenza a 800 km dal padre, come in questo caso, sacrificherebbe il diritto di visita e l'esercizio della bigenitorialità.Non possiamo che condividere tale decisione, che sottolinea l'importanza della tutela della bigenitorialità, nel supremo interesse del minore.Auguriamoci che si possa procedere in futuro su tale strada.

Continua a leggere

L’obbligo dei nonni di mantenere i nipoti

20 set. 2021 tempo di lettura 4 minuti

Ai sensi degli articoli 147 e 148 c.c. l’obbligo di mantenimento dei minori spetta esclusivamente e primariamente ai genitori.Sempre l’articolo 148 c.c. aggiunge che, quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.L'obbligazione degli ascendenti risulta essere sussidiaria rispetto a quella primaria dei genitori, e non opera quando uno di essi è inadempiente e l'altro sia in grado di mantenerli (Cass. 2 maggio 2018; n. 10419; Cass. civ. 30 settembre 2010, n. 20509).In senso più restrittivo il concorso degli ascendenti deve derivare dall’incapacità dei genitori di provvedere ai bisogni dei figli e non da un loro semplice inadempimentoIl d. lgs. 154/2013 ha trasfuso integralmente il testo dell'art. 148 c.c. nel nuovo art. 316 bis c.c., cosicché i principi sino a oggi espressi con riferimento alla prima norma sono ancora applicabile in funzione della nuova norma (art. 316 bis c.c.).Quali sono i presupposti per esercitare il rimedio dell’art. 316 bis c.c.?Occorre chiamare in causa sia gli ascendenti paterni che materni?Quali sono i rapporti tra il rimedio dell’art. 316 bis c.c. e la causa di separazione?Qual è il procedimento per ottenere l’obbligo di mantenimento ex art. 316 bis c.c.?1 - Quali sono i presupposti per esercitare il rimedio dell’art. 316 bis c.c.?Recentemente la giurisprudenza ha precisato che gli ascendenti sono tenuti a fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli soltanto se ricorrono i seguenti presupposti: a) il genitore obbligato non versi il proprio contributo al mantenimento e non sia assoggettabile a esecuzione con esiti prevedibilmente fruttuosi; b) l’altro genitore non sia in condizione di mantenere personalmente i figli; c) omissione volontaria da parte di entrambi i genitori. Alla luce dei predetti presupposti, prima di poter agire nei confronti dei nonni, è necessario “tentare” di recuperare le somme dovute nei confronti del genitore inadempiente, attraverso le possibili azioni esecutive.Una volta che queste azioni avranno dato esito negativo, allora (e solo allora) si potrà agire direttamente nei confronti dei nonni.L’obbligo suppletivo dei nonni deve essere monetizzato in relazione alla condizione economica dei genitori, risultando irrilevante la situazione di maggiore o minore benessere dei nuclei familiari di origine.  2 - Occorre chiamare in causa sia gli ascendenti paterni che materni?L’obbligo sussidiario e suppletivo grava su tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori, consegue che la legittimazione passiva spetta ad entrambi i rami.Ovviamente il ricorrente può evitare la chiamata in causa di quegli ascendenti che già collaborino al mantenimento, purché dia prova dell’intervento economica di cui beneficia la prole loro tramite.3 - Quali sono i rapporti tra il rimedio dell’art. 316 bis c.c. e la causa di separazione?Nell’ambito del diritto di famiglia si pone il problema dei reciproci rapporti che intercorrono tra i diversi rimedi processuali azionati contemporaneamente. Si consideri, pendente una separazione, la necessità di ottenere con la massima urgenza un provvedimento coercitivo dell’obbligo di mantenimento in virtù della inadempienza dell’altro genitore.La questione è stata oggetto di interesse dei Tribunali, che hanno elaborato una soluzione ponderata in base alla quale la procedura speciale disciplinata dall’art. 316 bis c.c. è attivabile fino a che non sia celebrata la prima udienza per la comparizione personale dei coniugi, in quanto, fino a quel momento, non esistono provvedimenti provvisori ed urgenti che regolano la vicenda.Pertanto, l’eccezione di inammissibilità dell’azione ex art. 316 bis c.c. per pendenza del giudizio di separazione è fondata solo se il rimedio speciale viene incardinato dopo lo svolgimento della prima udienza. 4 - Qual è il procedimento per ottenere l’obbligo di mantenimento ex art. 316 bis c.c.?L’obbligo di intervento sussidiario dei nonni al mantenimento dei nipoti è disciplinato dal punto di vista procedurale sempre dall’art. 316 bis c.c.Si tratta di una procedura “priva di formalità” speciale a cognizione sommaria in quanto il provvedimento viene emesso all’esisto dell’audizione dell’inadempiente e dell’assunzione di sommarie informazioni.La procedura può essere attivata per ottenere sia la compartecipazione ad un mantenimento già determinato, sia un intervento coercitivo che fissi anche la misura del quantum. La legittimazione attiva è piuttosto ampia, infatti, l’articolo 316 bis c.c. utilizza l’espressione “chiunque vi ha interesse” che comprende ciascun genitore o entrambi i genitori se privi di mezzi, i figli maggiorenni non ancora economicamente indipendenti non per loro colpa, chi contribuisce al mantenimento, come gli altri ascendenti.Il foro si determina ai sensi dell’articolo 18 c.p.c o dell’alternativo articolo 20 c.p.c, l’atto introduttivo è il ricorso e la procedura gode dell’esenzione dal contributo unificato.Il provvedimento conclusivo è sempre modificabile o revocabile mediante processo ordinario in quanto, mutate le condizioni patrimoniali dei genitori o sopravvenute nuove situazioni di inadempimento possono essere fatte valere in giudizio solo mediante un ordinario processo di cognizione. L’azione ex art 316 bis c.c. può essere riproposta allorquando la precedente causa sia stata definita con verbale di conciliazione.Il riconoscimento dell’assegno decorre dalla data d’incardinazione della lite se in tale momento esistevano le condizioni richieste per l’emanazione del provvedimento.    Editor: Avv. Elisa Calviello

Continua a leggere

Scritto da:

Egregio Avvocato

Commenti

Non ci sono commenti

Egregio Avvocato® 2026 | Massimo Zerbini CF ZRBMSM53A17L390J