Avv. Ruggiero Gorgoglione
Un'importante problematica che spesso coinvolge gli acquirenti degli immobili e gli operatori del settore è rappresentata dal diritto dell'agente immobiliare alla provvigione in presenza di clausole cd. "salvo approvazione mutuo", nell'ipotesi in cui il mutuo non dovesse poi essere concesso.
A tal fine è di fondamentale importanza individuare la tipologia di clausola inserita nella proposta di acquisto, potendo essere una clausola "sospensiva" o "risolutiva" degli effetti della proposta stessa.
In presenza di una clausola sospensiva: gli effetti della proposta restano sospesi fino all'approvazione del mutuo per cui, anche qualora questa dovesse essere accettata dalla controparte contrattuale, non sarà produttiva di effetti e di conseguenza il diritto alla provvigione non si potrà considerare maturato.
In presenza di una clausola risolutiva: la proposta una volta accettata produce integralmente i propri effetti, per cui, il diritto alla provvigione dell'agente sorge già con l'accettazione delle proposta da parte del venditore (salvo diverso accordo tra le parti), per cui l'evento che porta alla risoluzione della proposta (come ad esempio la mancata approvazione del mutuo) non fa venir meno il diritto dell'agente al proprio compenso.
A prescindere dalla presenza di una clausola sospensiva o risolutiva (come potrebbe essere la clausola "salvo approvazione mutuo"), l'art. 1757 c.c. prevede che il mediatore ha comunque diritto alla provvigione anche se l'accordo tra le parti fosse annullato o rescisso, se il mediatore non conosceva la causa invalidante. Tendenzialmente invece la nullità dell'accordo tra acquirente e venditore è in grado di travolgere anche la provvigione dell'agente.
Avv. Ruggiero Gorgoglione
WR Milano Avvocati
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24 mag. 2023 • tempo di lettura 1 minuti
La riforma Cartabia ha introdotto numerose interessanti novità nel processo di famiglia ma, ciononostante, presenta anche delle criticità che sicuramente vedremo nel tempo. In ogni caso, i punti salienti riformati sono i seguenti:PROCEDIMENTO: domande di separazione giudiziale e divorzio contenzioso in unico attoatti introduttivi completi con l'allegazione di tutti i fatti e i mezzi di provaabrogata la struttura bifasica del procedimento ( davanti al Presidente prima e al Giudice istruttore poi)competenza territoriale del tribunale di residenza del minore ( o quella del convenuto in mancanza di figli minori)udienza di comparizione entro novanta giorni dal deposito del ricorso FIGLI: obbligo ascolto dei figlionere di completa descrizione delle attività quotidiane dei figliprovvedimenti provvisori sul mantenimento e sull'affidamento dei figli fin dalla prima udienzasanzioni al genitore che non rispetta tempi e modalità del piano genitoriale precedentemente accettato RAPPORTI PATRIMONIALI: le richieste relative ai rapporti patrimoniali fra i coniugi dovranno essere depositate nell'atto introduttivo. Per quanto riguarda il diritto di famiglia, ictu oculi possiamo affermare che vi sono spunti interessanti, che tentano di risolvere situazioni ad oggi problematiche. In ogni caso, e senza voler entrare ulteriormente nel merito, questi miglioramenti saranno valutabili solo col tempo, allorquando la riforma entrerà pienamente in vigore.In ogni caso, una riforma senza un incremento dell'organico dei Magistrati è destinata a non produrre gli effetti desiderati. Tali magistrati da inserire in organico dovrebbero, inoltre, essere altamente specializzati - ancor di più in una materia come la nostra - e insensibili agli stereotipi e alle "influenze esterne". Sicuramente è un obiettivo alla nostra portata, ma la domanda è un'altra: esiste la volontà di rendere il sistema giudiziario in materia di famiglia efficiente e veloce? Ai posteri l'ardua sentenza ....
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1 feb. 2021 • tempo di lettura 4 minuti
Sto per acquistare una casa che non ha l’agibilità, cosa devo fare? La sua assenza incide sulla vendita? È molto frequente nella prassi che alcuni immobili, soprattutto di vecchia costruzione, siano privi della c.d. agibilità: la sua assenza non pregiudica la conclusione dell’atto di vendita ma, costituendo presupposto di utilizzabilità dell’immobile stesso, è importante che l’acquirente sia stato correttamente informato e che siano state predisposte le opportune tutele. Cos’è l’AgibilitàL’immobile privo di agibilità è commerciabile?In che modo può essere tutelato l’acquirente? 1 - Cos’è l’AgibilitàL’art. 24 del Testo Unico sull’Edilizia (D.P.R. 380/2001), recentemente modificato dal legislatore, riconduce l’agibilità di un immobile alla sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, e alla conformità delle opere eseguite al progetto presentato. Si evince quindi che il fine perseguito dalla normativa sia quello di garantire che i fabbricati possiedano le condizioni minime di sicurezza e salubrità così da tutelare la salute e l’incolumità pubblica. Infatti, ai sensi del successivo art. 26 TUE che richiama a sua volta il Testo Unico delle leggi sanitarie, il Sindaco, sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero.Prima del 2016 l’agibilità veniva attestata dal c.d. certificato di agibilità (e ancora prima di “abitabilità”), oggi è dichiarata per il tramite della Segnalazione Certificata di Agibilità.Entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori, il titolare del titolo abilitativo in forza del quale sono iniziati i lavori, o i suoi eredi o aventi causa, devono presentare tale segnalazione certificata presso lo sportello unico per l’edilizia, corredata della documentazione indicata dal comma 5 dell’art. 24 TUE ed, in particolare, dell'attestazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato che – sotto la propria responsabilità – certifica la sussistenza delle condizioni previste dalla legge. La segnalazione certificata deve essere presentata per i seguenti interventi: nuove costruzioni; ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.La mancata presentazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.2 - L’immobile privo di agibilità è commerciabile?Si, l’immobile privo di agibilità è commerciabile.Infatti, nessuna disposizione proibisce la commerciabilità degli edifici che ne sono privi e nessuna tratta dell’eventuale influenza che l’assenza della stessa possa avere sulla validità dell’atto di trasferimento dell’immobile. Tuttavia, la giurisprudenza considera l’agibilità un requisito essenziale del fabbricato oggetto di compravendita, concernente la possibilità di adibire l’immobile all'uso contrattualmente previsto. La vendita di un fabbricato in mancanza dei requisiti sostanziali di agibilità è ritenuta quindi una vendita aliud pro alio, ossia di una cosa diversa da quella convenuta dalle parti; fattispecie che integra un’ipotesi di inadempimento del venditore a fronte del quale l’acquirente ha il diritto di richiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.Si può quindi affermare che se l’agibilità non incide sulla commerciabilità giuridica di un edificio, tuttavia, costituendone il presupposto di utilizzabilità, incide, sulla sua commerciabilità “economica”. Non può, infatti, non osservarsi che l’acquirente rientra tra i soggetti, specificamente tra “gli aventi causa”, sui quali ai sensi dell’art. 24 TUE ricadrebbe l’obbligo di presentare la segnalazione certificata. In altri termini l’acquirente dell’immobile, in assenza di diversa pattuizione, diverrà il soggetto obbligato alla presentazione e al pagamento delle eventuali spese. Sarà interesse dello stesso quindi definire la situazione, potendosi trovare domani lui a vendere il bene e prestare le garanzie eventualmente richieste.3 - In che modo può essere tutelato l’acquirente? A fronte delle osservazioni sovra esposte ed in particolare degli ultimi approdi della giurisprudenza, al fine di agevolare la circolazione dei beni e garantire certezza nei traffici giuridici, nonché contemperare l’interesse delle parti, risulta opportuno che le stesse siano correttamente informate e, se del caso, raggiungano appositi accordi contrattuali al fine di regolare l’assenza dell’agibilità. Ad esempio, si può ragionevolmente ritenere che tale circostanza possa incidere sul prezzo della vendita: il bene subisce un deprezzamento nella misura in cui sorga l'impossibilità di pieno godimento dello stesso oppure in considerazione delle spese che si renderanno eventualmente necessarie al fine dell'ottenimento dell'agibilità a carico dell’acquirente. Oppure, la parte alienante potrebbe garantire che l’unità immobiliare in oggetto possiede i requisiti di agibilità previsti dalla legge pur non essendo in possesso della relativa certificazione o dichiarane l’assenza e assumersi l’obbligo di provvedere lei stessa alla richiesta. Editor: dott.ssa Flavia Carrubba
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Egregio Avvocato
25 set. 2023 • tempo di lettura 3 minuti
Nell'esecuzione degli incarichi affidatici prestiamo particolare attenzione alla tutela dei soggetti più deboli (ovverosia i minori), i cui diritti - pur sulla carta indiscutibilmente riconosciuti a livello nazionale e internazionale - vengono spesso messi in secondo piano nelle vicende patologiche del rapporto coniugale. Oggi vogliamo dedicare particolare attenzione all’adozione in casi particolari: l’adozione mite attuata, per la prima volta, dal Tribunale per i minorenni di Bari, con una pronuncia del 7 maggio 2008.Per adozione mite si intende una particolare tipologia di adozione, in quanto pur sussistendo una inidoneità genitoriale, si vuole tutelare l’interesse del minore a mantenere un rapporto con la famiglia di origine. Ovviamente, si tratta di un’ipotesi che deve essere vagliata attentamente dal giudice, in quanto il bambino viene adottato, ma conserva il legame con i genitori biologici.Il giudice chiamato a decidere sulla dichiarazione di adottabilità, cioè sullo stato di abbandono, deve preliminarmente accertare la sussistenza dell’interesse del minore a conservare il legame con i genitori biologici, in considerazione dell’affetto dimostrato dagli stessi. In assenza di questo interesse (ad esempio, perché il padre e la madre sono assolutamente incapaci di prendersi cura del proprio figlio anche dal punto di vista educativo), allora sarà più opportuno optare per l’adozione piena e legittimante.Dobbiamo, adesso, chiarire in quali casi si può ricorrere all’adozione mite. L’adozione mite può essere pronunciata in tutti quei casi in cui i genitori versano in condizioni economiche precarie, soffrano di gravi malattie ovvero nei casi di affidamento sine die. In genere, l’affido non può durare più di ventiquattro mesi. Tale termine, però, può essere prorogato dal tribunale qualora la sospensione possa recare un pregiudizio al bambino. Se il progetto viene reiterato di volta in volta, tanto da essere a tempo indeterminato, si parla di affido sine die (cioè senza scadenza). Tale eventualità ricorre quando, decorso il termine previsto nel decreto del giudice, non sussistono le condizioni affinché il minore possa ritornare dalla sua famiglia.Il Tribunale barese ha, poi, disposto che, allorché si faccia luogo ad adozione mite, il minore può assumere il cognome dell’adottante, sostituendolo al proprio, quando detto cognome valga ormai ad identificare la persona, risultando dunque segno distintivo della sua identità personale.Prima della storica pronuncia del Tribunale barese, l’adozione mite risultava sconosciuta nell’ordinamento italiano. In realtà, come evidenziato dalla CEDU, alcuni Tribunali Italiani avevano già interpretato estensivamente l’art. 44 della 184/83 e introdotto l’adozione semplice nei casi in cui non era stato accertato il completo abbandono del minore. Quindi, prima di decidere se un bambino possa essere dichiarato adottabile e prevedere la definitiva rottura del legale familiare biologico, secondo l’Alta Corte, costituirebbe obbligo delle autorità italiane di adoperarsi in maniera adeguata per fare rispettare il diritto del genitore a continuare il legame con il proprio figlio, al fine di evitare di incorrere nella violazione del diritto al rispetto della vita familiare sancito dall’articolo 8 CEDU” (CEDU, 21 gennaio 2014, Zhou c/ltalia; similiter, CEDU, 13 ottobre 2015, S. H. c/ltalia).Come detto in precedenza, l’adozione mite è stata introdotta, per la prima volta, dal Tribunale per i Minorenni di Bari, con una pronuncia del 7 maggio 2008, da più parti contestata. Tale istituto, nato nella prassi, si situa a metà strada tra l’adozione e l’affidamento etero-familiare.L’adozione mite è stata poi “riconfermata” dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n.35840/2021 del 22 novembre 2021. Con tale pronuncia gli Ermellini hanno di fatto dato il via libera una volta per tutte all’istituto dell’adozione mite, affermando che deve essere disposta “nei casi di abbandono semipermanente o ciclico in cui alla sussistenza di una grave fragilità genitoriale si associa la permanenza di un rapporto affettivo significativo“ così da palesare, sempre nel prioritario interesse del minore, che “all’accoglienza nella nuova famiglia si accompagni la permanenza di rapporti di fatto e giuridici con la famiglia di origine”.A nostro parere, l’istituto ha un notevole valore giuridico e sociale, in quanto realizza – anche in assenza di alcuni presupposti dettati dalla legge 184/83, la realizzazione del supremo interesse del minore (da valutare nel caso concreto) e, pertanto, deve essere interpretata come un utile e versatile strumento a disposizione dei nostri Tribunali. Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
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7 giu. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
La fase patologica del contratto si realizza nel momento in cui i rapporti tra le parti si sono deteriorati, con il conseguente inadempimento da parte del soggetto debitore della prestazione.La parte creditrice ha diritto di adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere un provvedimento chiamato decreto ingiuntivo, per la cui emissione il nostro ordinamento richiede che il credito che si pretende di ottenere abbia determinati requisiti: deve risultare da prova scritta, deve essere liquido (cioè determinato nel suo ammontare) ed esigibile (cioè deve essere già scaduto, in modo che il creditore possa pretenderne il pagamento).Occorre ricordare, infine, che il decreto ingiuntivo può essere richiesto anche quando la prestazione cui è tenuto il debitore abbia ad oggetto una determinata quantità di cose fungibili, cioè quei beni che possono essere facilmente sostituiti da altri di identica utilità (uno per tutti il denaro), oppure una cosa mobile determinata, cioè ben individuata.Detto questo, sembrerebbe semplice, ma in realtà al creditore non basta attenersi a tutti questi requisitiE', altresì, necessario che non ponga in essere alcuni comportamenti, che potrebbero dilatare enormemente i tempi del recupero del suo credito.Sussiste, infatti, un divieto categorico di frazionamento del credito, consistente in una moltiplicazione ingiustificata delle iniziative giudiziali di recupero credito, con specifico riferimento ai crediti unitari e quelli già scaduti.L'abuso dello strumento processuale porta con sé la conseguenza che il creditore potrebbe essere condannato a pagare le spese processuali, oltre a veder dichiarati inammissibili i procedimenti successivi al primo.
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