Il rapporto tra la clausola "salvo approvazione mutuo" e la provvigione dell'agente immobiliare.

Avv. Ruggiero  Gorgoglione

Avv. Ruggiero Gorgoglione

Pubblicato il 1 mar. 2022 · tempo di lettura 1 minuti
Il rapporto tra la clausola "salvo approvazione mutuo" e la provvigione dell'agente immobiliare. | Egregio Avvocato

Un'importante problematica che spesso coinvolge gli acquirenti degli immobili e gli operatori del settore è rappresentata dal diritto dell'agente immobiliare alla provvigione in presenza di clausole cd. "salvo approvazione mutuo", nell'ipotesi in cui il mutuo non dovesse poi essere concesso.


A tal fine è di fondamentale importanza individuare la tipologia di clausola inserita nella proposta di acquisto, potendo essere una clausola "sospensiva" o "risolutiva" degli effetti della proposta stessa.


In presenza di una clausola sospensiva: gli effetti della proposta restano sospesi fino all'approvazione del mutuo per cui, anche qualora questa dovesse essere accettata dalla controparte contrattuale, non sarà produttiva di effetti e di conseguenza il diritto alla provvigione non si potrà considerare maturato. 


In presenza di una clausola risolutiva: la proposta una volta accettata produce integralmente i propri effetti, per cui, il diritto alla provvigione dell'agente sorge già con l'accettazione delle proposta da parte del venditore (salvo diverso accordo tra le parti), per cui l'evento che porta alla risoluzione della proposta (come ad esempio la mancata approvazione del mutuo) non fa venir meno il diritto dell'agente al proprio compenso.


A prescindere dalla presenza di una clausola sospensiva o risolutiva (come potrebbe essere la clausola "salvo approvazione mutuo"), l'art. 1757 c.c. prevede che il mediatore ha comunque diritto alla provvigione anche se l'accordo tra le parti fosse annullato o rescisso, se il mediatore non conosceva la causa invalidante. Tendenzialmente invece la nullità dell'accordo tra acquirente e venditore è in grado di travolgere anche la provvigione dell'agente.


Avv. Ruggiero Gorgoglione

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Nuove regole per le adozioni internazionali

20 dic. 2025 tempo di lettura 6 minuti

La tutela dei minori parte dal presupposto che tali soggetti sono proprio i più deboli e, pertanto, i loro diritti - pur sulla carta indiscutibilmente riconosciuti a livello nazionale e internazionale - vengono spesso messi in secondo piano nelle vicende patologiche del rapporto coniugale.Oggi vogliamo dedicare particolare attenzione all'adozione internazionale, intesa come lo strumento volto a dare una nuova famiglia al minore a cui manchi in via definitiva il sostegno da parte della famiglia di origine e che, pertanto, si trovi in stato di abbandono. La Legge n° 184/1983 regola sia l'adozione nazionale che quella di minori stranieri e residenti all'estero. La predetta normativa stabilisce, in particolare, i requisiti minimi che una famiglia deve soddisfare per poter adottare, come l’età minima, la stabilità finanziaria e la stabilità della coppia, l’idoneità psicologica e l’idoneità fisica, al fine di garantire un ambiente sicuro e amorevole per il bambino. Inoltre, la legge 184/83 regola anche l’iter stesso, che determina tempi e modalità di valutazione dell’idoneità dei potenziali adottanti, la partecipazione degli organi competenti al processo di adozione, le visite domiciliari, le valutazioni psicologiche e sociali e le necessarie, indica i documenti e i certificati necessari. Tale struttura è stata di recente parzialmente modificata con interventi del legislatore e della stessa Corte Costituzionale. ma vediamo, in primis, l'originaria statuizione come formulata nella legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001). I requisiti per l'adozione internazionale sono gli stessi previsti per l'adozione nazionale, e sono previsti dall'art. 6 della su richiamata legge:  L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal tribunale per i minorenni.Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni. I predetti limiti di età possono essere derogati nell’interesse del minore o dei minori nell’ipotesi di adozione di più fratelli. Tutte le coppie che intendono iniziare un percorso di adozione internazionale devono presentare la dichiarazione di disponibilità al Tribunale dei Minori del circondario in cui risiedono e successivamente richiedere che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione. Successivamente, i servizi sociali di competenza eseguono una serie di accertamenti sulla cui base il Tribunale pronuncerà un Decreto che attesta l’idoneità o l’inidoneità. Il Tribunale, dopo aver ricevuto la valutazione del servizio sociale, provvederà ad emettere il decreto di idoneità o meno all’adozione internazionale. Entro un anno dalla pronuncia del decreto di idoneità i richiedenti devono rivolgersi ad un ente autorizzato dalla commissione per le adozioni internazionali il quale metterà in contatto gli adottanti con il minore straniero.La Commissione, in particolare, provvede a comunicare l’emissione dell’autorizzazione all’ingresso in Italia agli uffici consolari del luogo. Sono tali Uffici Consolari a rilasciare materialmente il visto d’ingresso per adozione. Il Tribunale per i Minorenni, in seguito, dichiara efficace in Italia il provvedimento di adozione pronunciato all'estero e ne ordina la trascrizione nei registri dello stato civile. Invece, nel caso in cui il provvedimento straniero, anziché disporre direttamente l’adozione, disponga l'affidamento a scopo di adozione, sarà necessario che il Tribunale per i Minorenni dichiari efficace l’affidamento a scopo adottivo in Italia. In tale ultima ipotesi, l’adozione si perfezionerà in Italia all’esito positivo del periodo di affidamento preadottivo e sarà il Tribunale per i Minorenni a decidere con Decreto l’adozione, provvedendo ad ordinarne la trascrizione nei registri dello stato civile.Le su accennate novità in materia di adozione riguardano, in particolare, il Decreto legislativo n. 149 del 2018 che ha stabilito diverse misure per ridurre i tempi di attesa e semplificare le pratiche amministrative legate all’adozione internazionale. L’obiettivo primario di tale intervento è quello di semplificare e accelerare i processi di adozione internazionale, garantendo al contempo la tutela dei diritti dei minori e dei potenziali genitori adottivi. 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Questo periodo, di durata fino a sei mesi, offre agli adottanti l’opportunità di conoscere il bambino e costruire un rapporto con lui prima di ufficializzare l’adozione. Durante questo periodo i genitori adottivi sono accompagnati da un assistente sociale che li sostiene e li aiuta a superare le prime difficoltà legate all’accoglienza di un minore. Inoltre, è stato introdotto il “consulente tecnico”, cioè uno specialista il cui compito è valutare la compatibilità dell’adottante e del bambino da adottare. Questo consulente svolge un ruolo chiave nel garantire che l’adozione sia nel migliore interesse del bambino e valuta la capacità dei genitori adottivi di accettare e prendersi cura del bambino.Per quanto riguarda, poi, gli interventi giurisprudenziali, da segnalare è la sentenza n. 33 del 2025 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale l’art. 29 bis della Legge 184/1983, nella parte in cui escludeva dalla possibilità di adottare i single e le coppie non sposate.Tale decisione rappresenta una rivoluzione nel diritto di famiglia italiano, ponendo al centro il superiore interesse del minore rispetto allo stato civile degli adottanti, altresì offrendo ai minori maggiori opportunità di trovare una famiglia e garantendo la possibilità di adozione anche a chi, fino ad oggi, era escluso dal percorso adottivo.In conclusione, ad oggi abbiamo un sistema di adozioni internazionale sicuramente più rapido ed efficace, che avvicina l'Italia agli standard degli altri partner europei e che, pertanto, deve essere positivamente valutato.

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DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA'

30 mar. 2022 tempo di lettura 2 minuti

La sentenza 17177/2020 della Suprema Corte riprende una vexata quaestio molto discussa sia in dottrina che in giurisprudenza, e cioè la possibilità di dichiarare lo stato di adottabilità di un minore la cui compagine familiare non sia in grado di offrirgli un ambiente sano e privo di disagi. La tematica che affrontiamo comporta la necessità di contemperare il diritto di un minore di vivere nell'ambito della propria famiglia con il dovere di intervenire qualora l'ambiente familiare si dimostri non idoneo ad una crescita sana e normale. La diatriba coinvolge due diritti fondamentali, tutelati a livello costituzionale. In particolare, il diritto del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia, è sancito dall'art. 1 L. n. 184 del 1983. Esso, però viene limitato da una valutazione, in casi particolari, della capacità genitoriale a far fronte alle necessità dei minori. Il conflitto tra queste due posizioni viene risolto, nei nostri Tribunali, tenendo presente il perseguimento del superiore interesse del minore, potendo "il diritto dei genitori essere limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono - la cui dichiarazione va reputata,alla stregua della giurisprudenza costituzionale, della Corte Europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia, come "extrema ratio" - a causa della perdurante incapacità dei genitori di allevarlo e curarlo per loro totale inadeguatezza" (Cass., 30/06/2016, n. 13435; dello stesso tono Cass., 26/05/2014, n. 11758). Il giudice, pertanto, è tenuto prioritariamente a verificare se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare. Qualora si accerti in concreto l'impossibilità, quand'anche in base ad un criterio di grande probabilità, di prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono (cfr. Cass.26/0/2015, n. 6137; Cass., 27/09/2017, n. 22589; Cass., 27/03/2018, n. 7559), anche ai fini dell'adozione delle opportune misure cautelari ex art. 10 della Legge 184/83. Nel caso specifico, la Suprema Corte ha ribadito la possibilità di dichiarare lo stato di adottabilità, laddove il nucelo familiare del minore si dimostri assolutamente non in grado di rimuovere quegli ostacoli alla crescita del bambino, nonostante gli aiuti forniti dalle autorità competenti. La decisione, pienamente condivisibile, rispecchia un orientamento ormai consolidato che, a oggi, trova pieno consenso nella maggiore dottrina. Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo MATRIMONIALISTA - DIVORZISTA

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La negoziazione assistita: il procedimento stragiudiziale per la risoluzione della crisi coniugale

25 nov. 2021 tempo di lettura 5 minuti

Con il DL 132/2014 conv. in L. 162/2014 è stato introdotto lo strumento della convenzione assistita davanti gli avvocati come strumento facoltativo per la risoluzione della crisi coniugale senza la necessità di ricorrere al giudice.I coniugi con tale strumento possono separarsi consensualmente o chiedere un divorzio congiunto, possono anche modificare le condizioni di separazione o divorzio anche in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi o non autosufficienti economicamente.Lo scopo della negoziazione assistita è quello di ridurre il contenzioso giudiziario sottraendo una parte dei procedimenti relativi alla crisi della famiglia e da ultimo, tale procedura si applica anche allo scioglimento dell’unione civile.Come e quando si può chiedere la negoziazione assistita?Invio alla procedura di negoziazione: adesione o rifiuto all’invitoSvolgimento della negoziazione: mancato accordo o accordo tra le parti Trasmissione dell’accordo al P.M e all’Ufficiale di Stato di civile ed effetti dell’accordo1 – Come e quando si può chiedere la negoziazione assistita?I coniugi (o ex coniugi) con la negoziazione assistita possono raggiungere una soluzione consensuale nelle seguenti materie: a) separazione personale consensuale; b)divorzio congiunto; c) modifica delle condizioni di separazione o divorzio; d) scioglimento dell’unione civile; e) modifica delle condizioni dello scioglimento dell’unione civile. La procedura può essere svolta in qualunque momento e non è condizione di procedibilità della domanda per la risoluzione della crisi familiare dinanzi al giudice. Ciascuno dei coniugi deve farsi assistere almeno da un avvocato durante tutta la procedura ed il requisito della presenza di due avvocati (uno per parte) non è soddisfatto se i due avvocati fanno parte dello stesso studio.Gli avvocati durate la procedura devono svolgere le seguenti attività: a) tentare una conciliazione dei coniugi, tale incombenza nelle procedure giudiziali è affidata al Presidente del tribunale; b) informare le parti dell’importanza per il figlio minore di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore.  L’avvocato ha diritto al compenso per la prestazione resa durante la procedura, anche in assenza di accordi, sulla base dei parametri forensi, il compenso è dovuto anche se l’assistito possiede i requisiti di accesso al gratuito patrocinio.2 – Invio alla procedura di negoziazione: adesione o rifiuto all’invitoUno dei due coniugi, tramite il proprio avvocato, invita l’altro a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, ossia un accordo con cui le parti, entro un lasso temporale predeterminato, vanno a ricercare una soluzione concordata relativa alla loro separazione, divorzio o alla modifica delle condizioni di separazione o divorzio.L’avvocato deve comunicare l’invito mediante raccomandata a/r anche se la legge non detta modalità precise pertanto, pertanto, l’invito può avvenire anche tramite manifestazioni reciproche di disponibilità verbali.L’invito, sottoscritto dal coniuge, deve contenere: a) la descrizione dell’oggetto della controversia; b) l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro 30 giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice per decidere sulle spese di giustizia.Entro 30 giorni dalla ricezione dell’invito, l’altro coniuge può: aderire, rifiutare o non rispondere, dove la mancata risposta equivale a rifiuto.Nel momento in cui l’altro coniuge aderisce all’invito, con l’assistenza dei rispettivi avvocati, le parti con la convenzione assistita si obbligano a cooperare in buona fede per raggiungere un accordo sulla separazione, divorzio o modifica delle relative condizioni.  3 - Svolgimento della negoziazione: mancato accordo o accordo tra le parti La convenzione deve avere forma scritta a pena di nullità e deve contenere: a) l’oggetto della controversia; b) il termine per svolgere la procedura non inferiore ad un mese e non superiore a 3 mesi, salvo proroga concordata tra le parti di ulteriori trenta giorni.A questo punto gli avvocati iniziano la negoziazione per il periodo di tempo massimo indicato nella convenzione e devono cooperare secondo criteri di lealtà e buona fede.Tutte le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite durante la negoziazione non possono essere utilizzare nel successivo giudizio che abbia, anche in parte, lo stesso oggetto. Se i coniugi non raggiungono un accordo, gli avvocati vanno a redigere e certificare una dichiarazione di mancato accordo e la parte interessata, se lo ritiene, può agire in giudizio.Se, invece, viene raggiunto l’accordo gli avvocati vanno a redigere un apposito verbale con il seguente contenuto: a) danno atto di aver tentato la conciliazione; b) danno atto di aver informato i coniugi con figli minorenni dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con entrambi i genitori; c) i coniugi manifestano il loro consenso a separarsi o divorziare; d) nel momento in cui ci sono figli minori o incapaci, portatori di handicap o non economicamente autosufficienti, i coniugi devono definire devo disciplinare e definire i relativi rapporti personali e patrimoniali al fine di consentire al P.M. un adeguato controllo di tali disposizioni; e)  può prevedere un assegno di mantenimento o di divorzio a favore del coniuge economicamente più debole oltre a quello per i figli.L’accordo dev’essere datato e deve contenere la sottoscrizione delle parti e degli avvocati che vanno a certificare sia la data che la firma dei rispetti assistiti oltre che la conformità del contenuto dell’accordo all’ordine pubblico e norme imperative.4 - Trasmissione dell’accordo al P.M e all’Ufficiale di Stato di civile Gli avvocati devono trasmettere l’accordo di negoziazione assistita e la documentazione richiesta al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente.In assenza di criteri di competenza dettati dalla legge, si applicano nella pratica le regole generali in materia di competenza territoriale dettate in materia di separazione e divorzio.Quanto alle modalità di trasmissione dell’accordo è consentito il deposito cartaceo a mani o con raccomandata a/r ma è possibile anche l’invio tramite casella Pec.La trasmissione dell’accordo deve avvenire entro 10 giorni dalla sottoscrizione soprattutto se i coniugi hanno figli minori o maggiorenni da tutelare.Il P.M. effettua le opportune verifiche ed emette: a) un nullaosta nel momento in cui i coniugi non hanno figli minori o se i figli non hanno bisogno di tutela; b) un’autorizzazione quando i coniugi hanno figli minori o figli bisogni di tutela da parte del P.M. Ottenuto il nullaosta o l’autorizzazione del P.M. almeno uno degli avvocati che hanno sottoscritto l’atto devono trasmettere una copia autentica dell’accordo all’Ufficiale di Stato civile del comune devo il matrimonio è stato iscritto o trascritto, entro il termine di 10 giorni.L’Ufficiale di Stato civile esegue le seguenti operazioni: a) trascrive l’accordo nei registri degli atti di matrimonio o negli archivi informatici; b) annota l’accordi nell’atto di matrimonio; c) annota l’accordo sull’atto di nascita di ciascun coniuge.Editor: Avv. Elisa Calviello

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Le insidie stradali

18 mar. 2021 tempo di lettura 5 minuti

Diversi sono i pericoli cui, quotidianamente, l’utente della strada può incorrere mentre passeggia, fa attività motoria all’aperto o circola su un mezzo a motore: buche, dissesti, macchie d’olio e così via. Ma, in caso di sinistro o di caduta, quando è effettivamente possibile chiedere il risarcimento del danno? Ma, soprattutto, come dimostrarlo? E a chi rivolgersi?Cosa si intende per insidia stradale?Chi è il soggetto responsabile delle condizioni della strada pubblica? E quale responsabilità grava per l’ente pubblico?Le cause di esclusione della responsabilità della Pubblica Amministrazione: il caso fortuito e la condotta del danneggiatoQual è la procedura da seguire per richiedere il risarcimento del danno?1 - Cosa si intende per insidia stradale?Si può, effettivamente, parlare di insidia stradale solamente nel momento in cui l’anomalia si trovi su una strada di apparente normalità e rivesta le caratteristiche di un pericolo occulto, non visibile e non evitabile. Ed inoltre non ogni danno provocato da un’insidia dà, automaticamente, diritto al risarcimento, in quanto sarà risarcibile solo nell’ipotesi in cui il danneggiato dimostri che il pregiudizio subìto non fosse evitabile e prevedibile utilizzando l’ordinaria diligenza. Difatti, solo così si può configurare la responsabilità della Pubblica Amministrazione e il susseguente sorgere dell’obbligazione risarcitoria a suo carico.Ma, in concreto, cosa si intende quando si fa riferimento al concetto di insidia o trabocchetto? Sul punto la giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere che tale concetto ricorra in presenza di un duplice presupposto: da un lato l’elemento oggettivo della non visibilità del pericolo e dall’altro l’elemento soggettivo della non prevedibilità dello stesso che va valutata secondo le regole della normale diligenza.2 - Chi è il soggetto responsabile delle condizioni della strada pubblica? E quale responsabilità grava per l’ente pubblico?L’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 285/1992, noto come Codice della Strada, dispone che gli enti proprietari, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono alla manutenzione, alla gestione e alla pulizie delle strade. Ne consegue che, ad esempio, laddove la strada sia comunale, il soggetto responsabile è il Comune e così via.Una volta appurato il soggetto responsabile, è necessario anche capire quale tipo di responsabilità gravi sull’ente pubblico.Sul punto, la giurisprudenza è, ormai, definitivamente orientata nel senso della responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell’articolo 2051 del codice civile, superando il vecchio orientamento per il quale si optava per la responsabilità extracontrattuale di cui all’articolo 2043 del codice civile.La differenza principale consiste nel diverso onere probatorio a carico del danneggiato. Nel caso della responsabilità di cui all’art. 2043, infatti, è necessario provare: 1) il fatto, ossia la presenza dell’insidia, 2) il danno, patrimoniale o non patrimoniale, mediante fatture di riparazioni o certificati medici e così via, 3) il nesso eziologico, noto anche come nesso causale, che consiste nel legame diretto tra un fatto e l’altro, tale per cui il secondo sia la conseguenza diretta e univoca del primo, 4) la colpa dell’ente e, quindi, la prova che l’evento dannoso sia rimproverabile all’ente proprietario in ragione di una specifica violazione dell’obbligo di diligenza, prudenza e perizia nella manutenzione.Per converso, prendendo in considerazione la responsabilità ex art. 2051, è sufficiente la prova del fatto, del danno e del nesso eziologico.Va da sé che tale evoluzione giurisprudenziale sia a vantaggio del soggetto danneggiato in quanto non più chiamato al gravoso compito di fornire la prova della colpa della Pubblica Amministrazione.3 - Le cause di esclusione della responsabilità della Pubblica Amministrazione: il caso fortuito e la condotta del danneggiatoSi è appurato che una volta dimostrato il nesso di causalità tra l’insidia stradale e il danno subìto è sempre configurabile la responsabilità del custode, ai sensi dell’art. 2051 del codice civile. Ma sono configurabili ipotesi di esclusione della Pubblica Amministrazione?La risposta è affermativa e vi sono, in particolare, due casi da dover menzionare.Innanzitutto, la Pubblica Amministrazione non è responsabile laddove dimostri che l’evento lesivo si sia verificato a seguito del cosiddetto caso fortuito non riconducibile alla cosa (ad esempio una buca) ma ad un elemento esterno che abbia i caratteri della oggettiva imprevedibilità e inevitabilità che può essere costituito da forza maggiore (es. temporale, nubifragio o calamità naturale) o da fatto del terzo (es. cantiere stradale in cui l’area risulti completamente recintata e affidata alla custodia dell’appaltatore).Altra causa di esclusione di responsabilità per la Pubblica Amministrazione o, quanto meno, di un concorso di colpa è rappresentata dalla condotta dello stesso danneggiato.Gli utenti della strada, infatti, sono gravati secondo il principio di autoresponsabilità, codificato dall’articolo 1227 del codice civile, e di un dovere generale di attenzione e diligenza, in base al quale il comportamento del soggetto danneggiato contrario alla cosiddetta ordinaria diligenza, può incidere sulla responsabilità della Pubblica Amministrazione, sino a limitarla o escluderla. È comunque onere della stessa Pubblica Amministrazione provare che l’evento dannoso sia stato, in tutto o in parte, determinato dal comportamento dello stesso danneggiato e sarà onere di quest’ultimo provare il contrario. 4 - Qual è la procedura da seguire per richiedere il risarcimento del danno?Una volta verificatosi il sinistro è opportuno seguire una serie di passaggi per poter avere un quadro più completo, anche per provare il nesso causale tra il fatto e il danno subìto. In particolare, è consigliabile: a) inoltrare richiesta di risarcimento danni all’ente pubblico competente e alla compagnia assicurativa; b) acquisire il verbale di accertamento delle forze dell’ordine che siano eventualmente intervenute o, in mancanza, effettuare rilievi fotografici sul luogo del sinistro e prendere dichiarazioni di eventuali testimoni presenti; c) in caso di lesioni personali, munirsi di certificazione medica sino alla guarigione ed eventuale perizia medico – legale; d) in caso di danni materiali al veicolo, effettuare un preventivo relativo alla riparazione.Occorre precisare che l’azione per il risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, ma tale termine può comunque essere interrotto con lettera raccomandata di costituzione in mora dell’ente responsabile. Editor: avv. Marco Mezzi

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