Avv. Stefano Righi
USURA BANCARIA
INTRO
Prima di affrontare la trattazione sull’usura bancaria, è necessario descrivere preventivamente istituto base su cui poggia lo specifico reato oggetto Dell’attuale trattazione. Il termine “usura” è riportato nel codice penale all’articolo 644. La norma si presenta molto selettiva e articolata ma non ci definisci in maniera chiara il significato del termine stesso. Il disposto normativo parla infatti di “interessi o altri vantaggi usurari” senza mai delineare l’esatto riferimento giuridico. Un primo collegamento utile si rintraccia nell’articolo 1815 cc, All’interno del libro IV (obbligazioni) al capo XV (del mutuo); anche in questo caso non troviamo la definizione di usura, ma al contempo viene chiarito l’ambito creditizio dell’argomento sotteso. Per ora ci basterà sapere che per usura si intende la richiesta di un interesse al di sopra del limite legale, a fronte di un prestito precedentemente erogato.
LEGGE 108/96
La riforma introdotta dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 di modifica dell’art. 644 c.p., che ha introdotto criteri oggettivi di rilevazione del tasso usurario, autentico punctum prudens della vecchia fattispecie penale, ed eliminato la condotta di approfittamento dello stato di bisogno o di altre situazioni di difficoltà economica, ha realizzato una ulteriore evoluzione del delitto di usura che segna un netto distacco rispetto l’originaria figura: accanto all’usura criminale nasce la c.d. usura bancaria, ovvero l’usura praticata da soggetti qualificati sotto il profilo professionale e istituzionale, che operano in un contesto lecito. I nuovi soggetti coinvolti nei fenomeni commerciali di remunerazione dei prestiti di danaro sono da un lato i colossi bancari e gli intermediari, dall’altro i consumatori, le famiglie, le imprese. L’usura bancaria attiene ai rapporti tra banca e cliente-consumatore, concerne qualunque forma di finanziamento, sconfinamento di fido o erogazione di credito, sia per ragioni personali sia per ragioni imprenditoriali. La vittima (persona fisica o ente), è un soggetto economico vulnerabile esposto agli abusi di potere di mercato vantato da nuovi soggetti internazionali oppure a-nazionali (Banca mondiale, imprese multinazionali), i veri attori del palcoscenico del diritto globalizzato dell’economia.
Il riferimento a questa nuova e maggiormente pericolosa figura criminale è desumibile da molte sfumature linguistiche utilizzate dal legislatore: costituisce all’interno dell’attuale art. 644 c.p. una forma aggravata di usura ed è chiaro il riferimento a spese, costi e remunerazioni a vario titolo promesse, che riguardano certamente rapporti contrattuali nati in un contesto lecito; richiede il necessario collegamento con lo svolgimento stabile di un’attività professionale (e non risultano censurabili le attività professionali sfornite di tale collegamento funzionale: si pensi adesempio il funzionario di banca che opera in proprio erogando prestiti)3; è praticata da banche e intermediari finanziari, ovvero da soggetti cui è riservata per legge l’attività del credito; colpisce situazioni di squilibrio di potere contrattuale e di potere di mercato tra soggetti economici che appartengono entrambi al mondo (lecito) della economia reale e della finanza, ove la condizione di sostanziale disparità e debolezza economica della parte non può essere riassunta nello stato di bisogno; si innesta in un regolamento contrattuale assai rigido, standardizzato, minuzioso, colmo di clausole e condizioni, talora ai limiti della vessatorietà, che prevede spese e che disciplina l’inadempimento; l’erogazione del credito è gravida di obblighi collaterali concernenti lo stesso credito (la previsione di oneri e spese di istruttoria, assicurazioni, etc.) ma spesso anche non collegati al credito (come l’acquisto di titoli di investimento);
Si spiega così la scelta di ricollocare la condizione economica in cui verte la vittima in un ruolo secondario (in progressione di gravità: lo stato di bisogno, le condizioni di difficoltà economica, le condizioni di difficoltà finanziaria), valorizzando tout court, senza alcuna aggettivazione e senza condizioni, il contraente debole.
Nella società contemporanea l’usura diviene un ramo di una complessa holding economica; un allettante meccanismo contrattuale a disposizione della criminalità d’impresa (e non solo della criminalità organizzata) che consente di abusare del potere di mercato a scapito dell’equilibrio contrattuale, quale vero e proprio moltiplicatore di ricchezza; non più sporadico episodio nell’ambito di una relazione tra singoli individui (ove viene tutelato il patrimonio e la liberta negoziale individuale), ma predominio e affermazione del potere economico e di mercato su una massa di soggetti economicamente deboli. In breve, il legislatore del '96 persegue finalità assai più estese rispetto quelle originarie del legislatore del ’30 (ovvero della tutela di interessi individuali), imponendo il contenimento del costo del credito (ogni costo e a qualsiasi titolo previsto) entro parametri oggettivi, presidiati dalla sanzione penale (644 c.p.) e civile (1815 c.c., 2° comma).
ANALISI DELLA NORMA
Analizzando l’articolo 644 CP possiamo notare come i primi due commi descrivono le caratteristiche di un reato comune uni personale ( con la possibilità di un concorso tra soggetti ex articolo 110 CP), sussidiario (rispetto all’articolo 643 CP), un reato di contratto visto che il bene giuridico tutelato ed integrità patrimoniale, a dolo generico ( come vedremo successivamente dedotto da una sentenza della Cassazione).
1. Nel dettato normativo il chiunque presuppone la possibilità che qualsiasi cittadino possa scommettere il reato di usura ricadendo così all’interno della categoria del reato comune. In dettaglio il comma 5 del suddetto articolo, come aggravante, è punito il colpevole che agisce nell’esercizio della professione; in questo caso assume le vesti di reato proprio, dando vita così a una specifica sottoclasse: usura bancaria.
2. Con riferimento ai soggetti attivi coinvolti nel reato di usura bancaria è facile dibattersi in un istituto di credito ( erogatore), l’intermediario finanziario ( operatore funzionario) ed il richiedente mutuo.
3. La richiesta del mutuo viene sottoposta al vaglia dell’istituto creditizio, al fine di scongiurare eventuali forme di usura cosiddetta presunta precisiamo che esistono due forme di usura una presunta e l’altra definita in concreto. Per usura presunta si intende il caso in cui la banca concede un mutuo anche se a un tasso sotto soglia ma con interessi sproporzionati rispetto alla capacità economico finanziaria del debitore. Tale inciso viene enucleato All’articolo 644 cp, comma 3: “ sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite,[…] risultando comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, […] quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.
Ulteriore distinzione tra le varie tipologie di reato questione e la differenza tra usura genetica ed usura sopravvenuta. Nell’usura genetica il contratto, con la promessa, sancisce il momento in cui viene consumato il delitto. Non vengono altresì considerati i versamenti effettuati in un tempo successivo alla pattuizione, ma sì istituiscono quali avvio per il cronometro prescrizionale. Specificatamente è possibile parlare non tanto di un reato continuato, ma di un reato ha consumazione prolungata; l’affermazione viene confermata da una sentenza della Cassazione e precisamente la sentenza numero 53479 del 2017 dove la Corte afferma: «ha ormai abbandonato l’orientamento che attribuiva all’usura la natura di reato istantaneo, sia pure con effetti permanenti, e ha affermato che, in tema di usura, qualora alla promessa segua – mediante la rateizzazione degli interessi convenuti – la dazione effettiva di essi, questa non costituisce un post factum penalmente non punibile, ma fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante e segna, mediante la concreta e reiterata esecuzione dell’originaria pattuizione usuraria, il momento consumativo “sostanziale” del reato, realizzandosi, così, una situazione non necessariamente assimilabile alla categoria del reato eventualmente permanente, ma configurabile secondo il duplice e alternativo schema della fattispecie tipica del reato, che pure mantiene intatta la sua natura unitaria e istantanea, ovvero con riferimento alla struttura dei delitti cosiddetti a condotta frazionata o a consumazione prolungata».
4. Per quanto concerne la configurazione del dolo è utile richiamare la pronuncia da parte della Corte di Cassazione nella sentenza numero 49318 del 2016 ritiene infondate le censure proposte dal ricorrente e si riporta ad un risalente filone giurisprudenziale, formatosi nella vigenza della vecchia formulazione dell’art. 644 c.p., secondo il quale il dolo eventuale non potrebbe mai connotare soggettivamente il delitto di usura. Ciò in quanto tale tipo di dolo postulerebbe una pluralità di eventi (conseguenti all'azione dell'agente e da questi voluti in via alternativa o sussidiaria nell'attuazione del suo proposito criminoso) che invece non si verificherebbero nel reato de quo, nel quale vi sarebbe l'attingimento dell'unico evento di ottenere la corresponsione o la promessa di interessi o vantaggi usurari, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile
NORMA IN BIANCO
Vv l’articolo 644 CP, comma 3, costituisce il ponte tra il codice penale e la legge 108 del 96; nel dettaglio il codice delega la legge la fissazione del limite oltre il quale l’interesse assume l’accezione “usurario”. La legge 108 del 96 nell’articolo due comma uno indica con cadenza trimestrale la fissazione del cosiddetto tasso effettivo globale medio (TEGm) stabilito dal MEF; vv al comma quattro viene esplicitato il calcolo per ottenere il valore soglia, considerando anche la suddivisione nelle varie categorie creditizie. Tale valore è desunto Dall’aumento del 25% del TEGm al cui risultato vengono sommati quattro punti percentuali. Se la differenza tra il TEGm ed il valore soglia supera l’otto percento allora si parlerà chiusura cosiddetta oggettiva, proprio perché desunta attraverso un calcolo matematico. Diversamente l’usura soggettiva vieni a configurarsi dalla misura della capacità economico finanziaria del richiedente denaro, confermato dalla formula dell’articolo 644 CP comma tre. È giusto considerare che il valore soglia concordato per legge e comprensivo di commissione spese, escludendo imposte e tasse (comma 4).
Nel comma 5 dell’articolo 644 CP è presente elencazione delle aggravanti; nello specifico aumento di pena previsto nella forbice che va da 1/3 sino alla metà nel caso in cui si presentino determinate circostanze:
1. se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
2. se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
3. se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
4. se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
5. se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione
La disamina si conclude all’ultimo comma trattando l’argomento della confisca: “sempre applicata in caso di condanna”.
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27 nov. 2024 • tempo di lettura 3 minuti
L'affido dei minori in tema ad un processo di separazione e di divorzio comporta la valutazione di diverse problematiche che devono essere attentamente valutate. Il legislatore ha deciso di scegliere come modalità tipica il cosiddetto "affido condiviso" con collocamento prevalente presso uno dei genitori (in genere la madre). Ed invero, l’articolo 337 ter c.c. afferma che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ognuno dei genitori, di ricevere attenzione, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ognuno dei rami genitoriali. Tale formulazione viene solitamente identificata con il cosiddetto principio di bigenitorialità.La formula, dall'introduzione ad oggi, ha evidenziato problemi sia a carattere organizzativo che prettamente giuridico. Pur apprezzando le intenzioni originarie del legislatore, va comunque evidenziato che l'esperienza dell'affido condiviso non è stata completamente soddisfacente: in primis, è emerso come le problematiche di separazione e divorzio tra i genitori vengono semplicemente trasferite all'affido, con il risultato che le tensioni tra gli ex partner si ripercuotono, mutatis mutandis, anche nei rapporti con i figli. Inoltre, i vantaggi teorici che si dovrebbero avere con una tale formula vengono cancellati semplicemente dal fatto di dover condividere decisioni tra persone che litigano per tutto. Alla luce di quanto detto, appare anche qui necessario un nuovo intervento del legislatore, che cerchi, da un lato, di ribadire la necessità della bigenitorialità , e, dall'altro, di limitare le possibilità di conflitto tra i partner. Proprio il diritto alla bigenitorialità dovrebbe rimanere sempre e comunque garantito, anche prediligendo scelte che potrebbero danneggiare gli interessi dei genitori.Quid iuris, ad esempio, in caso di trasferimento di uno degli ex coniugi in un altro Comune molto distante?Qualche hanno fa, gli Ermellini con l'Ordinanza pubblicata in data 14 febbraio 2022 n. 4796, avevano preso posizione sul tema, dichiarando che la tutela dell’interesse preminente del minore ad una crescita equilibrata nel rapporto con entrambi i genitori, è soddisfatta quando la relazione con il genitore non collocatario viene riconosciuta per contenuti ampliativi e forme alternative, quanto ai tempi di frequentazione, a quelle godute precedentemente. L’interesse del genitore collocatario viene, quindi, considerato dal giudice purché questo avvenga "in equilibrio con la disciplina del diritto di visita del figlio da parte del genitore non collocatario a tutela del diritto alla bigenitorialità". Al riguardo sottolinea la Suprema Corte: “il giudice del merito chiamato ad autorizzare il trasferimento di residenza del genitore collocatario del minore deve pertanto valutare con l’interesse di quest’ultimo, nell’apprezzata sussistenza della residenza abituale quale centro di interessi e relazioni affettive, quello del genitore che abbia richiesto il trasferimento e, ancora, del genitore non collocatario su cui ricadono gli effetti del trasferimento autorizzato, per le diverse peggiorative modalità di frequentazione del figlio che gliene derivino”.Recentemente, la Cassazione è ritornata sull'argomento con l'ordinanza numero 12282 del 7 maggio 2024, accogliendo il ricorso di un padre napoletano che si era visto trasferire dalla ex i suoi tre figli a Pordenone, e negando il consenso al trasferimento dei minori troppo lontano dall'ex, anche se per motivi di lavoro: prendere la residenza a 800 km dal padre, come in questo caso, sacrificherebbe il diritto di visita e l'esercizio della bigenitorialità.Non possiamo che condividere tale decisione, che sottolinea l'importanza della tutela della bigenitorialità, nel supremo interesse del minore.Auguriamoci che si possa procedere in futuro su tale strada.
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7 feb. 2023 • tempo di lettura 5 minuti
Una delle questioni più rilevanti in tema di contratti è quella sulla nullità di cui è menzione all'art. 1418 c.c., intesa come difetto di validità o species della categoria più generale delle invalidità negoziali, tale da comportare una perdita di efficacia ab origine a carico della fattispecie negoziale. La nullità in sè è distinta tanto dalla inesistenza, quanto dalla annullabilità e non solo, rispetto a quest'ultima, per ragioni sistematiche, ma soprattutto per diversi ordini di tutela rispetto ai quali l'una come l'altra categoria di invalidità sono funzionali: infatti, l'annullabilità di un negozio è associata ad un incapacità di uno dei contraenti, ovvero alla sussistenza di uno dei vizi del consenso di cui agli artt. 1427 e ss. c.c., quali l'errore, la violenza o il dolo, mentre l'inesistenza consegue ad un vizio così grave da rendere il negozio di per sé non profilabile in capo alle parti per assenza di requisiti minimi fondamentali.Come noto, il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare od estinguere un rapporto giuridico a carattere patrimoniale. All'interno del Libro IV del codice civile, il contratto è inserito non soltanto sotto il profilo della disciplina generale e speciale, con riferimento ai contratti nominati, ma anche quale fonte dell'obbligazione ex art. 1173 c.c., che, a tal riguardo, accoglie un sistema aperto di fonti, laddove, accanto al contratto ed al fatto illecito, annovera le cc.dd. variae causarum figurae, ossia tutti quegli atti o fatti idonei a produrle, in conformità alle norme dell'ordinamento giuridico.In questo modo, il legislatore del 1942 ha avallato l'impostazione propria del giureconsulto Gaio che, nelle sue Institutiones, propose un sistema di fonti delle obbligazioni alternativo rispetto a quello risultante dal Libro delle Institutiones contenuto nel Corpus Iuris Civilis dell'Imperatore bizantino Giustiniano, per il quale, accanto al contratto ed al delitto, annoverava altresì figure quali il quasi contratto ed il quasi delitto.Una delle ragioni che sottende una simile scelta metodologica risiede sicuramente nelle difficoltà interpretative oggettivamente riscontrabili, nell'ambito dell'odierno sistema giuridico, nel trovare una valida collocazione, specialmente a livello sistematico, in ordine a figure quali il quasi contratto od il quasi delitto.Ciò detto, il legislatore del '42, oltre ad aver sancito il noto principio di autonomia privata, quale precipitato del principio costituzionale di libertà di iniziativa privata ex art. 41, comma 1 Cost., individua all'art. 1325 gli elementi essenziali del contratto, la cui assenza o illiceità comportano inevitabilmente una nullità a carattere strutturale della complessiva fattispecie contrattuale, ai sensi dell'art. 1418, comma 2 c.c.Si tratta, infatti, delle nullità comminate in caso di illiceità della causa, intesa come scopo pratico perseguito dai contraenti, ex art. 1343 c.c., ovvero per impossibilità del suo oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c.A norma dell'art, 1418 c.c., infatti è possibile distinguere almeno tre tipologie di nullità: le nullità testuali, le nullità strutturali e le nullità virtuali.Le prime si riferiscono alle categorie di nullità espressamente previste da norme di legge, quali l'art. 468 c.c., che sanziona con la nullità qualsivoglia accordo diretto a regolamentare una successione mortis causa non ancora aperta. Un altro esempio al riguardo è il noto art. 2744 c.c., che impone il divieto di patto commissorio, ossia sanziona con la nullità qualsivoglia accordo col quale si convenga che, in mancanza del pagamento di credito garantito da pegno od ipoteca, la proprietà della cosa, ipotecata o data in pegno, passi al creditore.Come già anticipato precedentemente, le nullità strutturali colpiscono il contratto nei suoi elementi essenziali, quindi interessano la causa, l'oggetto o la forma negoziale, contrariamente a quanto accade, appunto, per le cc.dd. nullità virtuali, in ordine alle quali l'art. 1418 comma 1 si limita a sancire: "il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente".Per una corretta interpretazione della norma in esame, è necessario innanzitutto interrogarci sulla portata della norma imperativa e, in particolare, sul criterio di individuazione e perimetrazione che consenta che distinguerle ai fini della comminatoria di nullità.Sicuramente un primo criterio discretivo fa perno sulla inderogabilità del relativo dispositivo ovvero sulla indisponibilità da parte dei privati; tuttavia, secondo giurisprudenza di legittimità costante, la sola inderogabilità non è sufficiente al fine di individuare e distinguere una norma imperativa, nel senso di cui è menzione all'art. 1418 comma 1 c.c., dovendo la medesima essere posta altresì a tutela di interessi generali o superindividuali, come tali estranei agli interessi particolari dei contraenti.A tal proposito, è opportuno richiamare due distinti tesi che si sono contese il campo almeno fino ad una pronuncia nomofilattica della Corte di legittimità del 2007: secondo una ricostruzione alternativa a quella tradizionale, che fa perno sul principio di non interferenza tra regole di condotta e regole di validità negoziale (di guisa che per le prime vi sarà solo una responsabilità della parte contraente, giammai una forma di invalidità, salve le eccezioni di legge), si realizzerebbe una nullità virtuale in tutte quelle ipotesi per le quali, pur in presenza di una regola di condotta quale quella che impone alle parti contraenti l'osservanza del dovere di buona fede oggettiva (artt. 1337 e 1375 c.c.), la medesima sia posta a tutela di interessi collettivi o superindividuali, come già precisato, con la conseguenza che anche la violazione di una regola di condotta può essere causa di nullità negoziale, purché si abbia riguardo all'interesse sotteso e protetto dalla norma imperativa, in termini di interesse pubblico.E' evidente che tale soluzione rischia di ampliare a dismisura l'ambito di discrezionalità dell'interprete, tanto è vero che, ai fini dell'esatta perimetrazione del carattere imperativo della norma la cui violazione importerebbe nullità del contratto ex art. 1418 comma 1 c.c., si richiede altresì che la norma di condotta presenti un contenuto preciso e puntuale.Sull'onda di questo filone, è possibile individuare alcuni orientamenti anche del Giudice delle Leggi, a titolo esemplificativo in tema di caparra confirmatoria iniqua, che riconnettono la nullità anche a violazioni di regole di condotta, quali il rispetto in capo ai contraenti dei canoni di buona fede pre-negoziale o esecutiva, ove quel dato comportamento così sanzionato si sia tradotto in un vero e proprio approfittamento di una condizione di particolare profilantesi in capo a taluno dei contraenti, con conseguente intollerabilità della fattispecie all'interno dell'ordinamento giuridico, poiché non rispondente ad interessi meritevoli di tutela, secondo la nota clausola generale contenuta nell'art. 1322 c.c., fatto salvo il generale rimedio della rescissione per lesione ultradimidium di cui è menzione all'art. 1448 c.c.
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26 apr. 2023 • tempo di lettura 1 minuti
Con l' entrata in vigore della nuova riforma . Richiedi assistenza separazione e divorzi ed anche per redigere il piano genitoriale nel caso di figli minori.Con l’entrata in vigore della nuova riforma in materia di famiglia, occorre redigere il piano genitoriale.Cos’è un piano genitoriale?Il piano genitoriale è un documento redatto (con l’aiuto di un avvocato esperto in diritto di famiglia o di un mediatore familiare) dai due genitori che hanno deciso di interrompere la convivenza e la propria relazione sentimentale.E’ uno strumento efficacissimo per facilitare gli accordi sulla genitorialitàIl piano genitoriale è fondamentale per la gestione dei problemi che inevitabilmente si dovranno sostenere con l’altro genitore e per la cura e l’educazione dei figli dopo la separazione.Un piano genitoriale ben scritto può fungere da mappa per la gestione del nucleo familiare post-separazione. Un buon piano genitoriale deve privilegiare il benessere dei figli e la tutela dei loro interessi.Lo studio legale fornisce assistenza per separazione e divorzi in tutto il territorio nazionale.
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17 giu. 2021 • tempo di lettura 3 minuti
L’articolo 156 c.c. al sesto comma ha introdotto una delle maggiori tutele in favore del coniuge o del genitore avente diritto al pagamento del mantenimento per sé o per i figli.Infatti, se il coniuge obbligato non paga o ritarda il pagamento dell’assegno di mantenimento, il coniuge beneficiario può chiedere al Tribunale di ordinare a terzi il pagamento, anche periodico, delle somme di denaro in favore del coniuge obbligato e, che, una parte di tali somme siano versate direttamente all’altro coniuge (c.d. ordine di pagamento diretto).Quali sono i presupposti per ottenere l’emissione dell’ordine a terzi?Chi sono i terzi a cui si rivolge l’ordine di pagamento diretto?È possibile modificare o revocare l’ordine di pagamento diretto?È possibile proporre in appello l’istanza di emissione dell’ordine a terzi?1 – Quali sono i presupposti per ottenere l’emissione dell’ordine a terzi?Il coniuge interessato può chiedere l’ordine di distrazione delle somme quando si verifica: a) il mancato adempimento dell’obbligo di versare l’assegno, ovvero b) un ritardo nel pagamento dell’assegno.Anche il non puntuale adempimento dell’obbligo di mantenimento (come un ritardo di pochi giorni rispetto alla scadenza imposta) legittima la richiesta e l’emanazione dell’ordine, se il comportamento provoca fondati dubbi sulla tempestività dei futuri pagamenti. La richiesta al giudice presuppone ovviamente la dimostrazione di un inadempimento: quindi il magistrato necessiterà della dimostrazione del ritardo nonostante l’intimazione.Chi chiede l’ordine dovrà, dunque, allegare prova dell’esistenza del diritto all’assegno e produrre un’intimazione o un precetto di pagamento o un tentativo di pignoramento, o qualsiasi altro atto finalizzato a mettere in mora il debitore.Processualmente l’istanza può essere effettuata sia nel corso del procedimento, con ricorso separato, oppure concluso il giudizio di merito utilizzando il rito della Camera di Consiglio e quindi chiedendo l’emissione di un decreto.L’ordine di pagamento diretto emesso dal Giudice Istruttore in corso di causa non è autonomamente reclamabile in Corte d’Appello ex art. 708 comma 4 c.p.c.Viceversa l’ordine di pagamento diretto ex art. 156 comma 6 c.c. emesso in giudizio autonomo è reclamabile in Corte d’Appello con le forme del procedimento in camera di consiglio.2 - Chi sono i terzi a cui si rivolge l’ordine di pagamento diretto?Il Giudice potrà ordinare il pagamento diretto a favore dell'avente diritto l'assegno di: a) stipendi, indennità, somme comunque dovute dal datore di lavoro; b) trattamenti pensionistici; c) canoni di locazione; d) ogni altra somma comunque dovuta dal terzo al soggetto tenuto al pagamento dell'assegno anche diversa dal credito da retribuzione. Il terzo non è parte del procedimento, non deve essere citato all’udienza e non ha neppure facoltà di intervento, in senso tecnico, nel procedimento.Tuttavia, il terzo ha la facoltà di comunicare al Giudice l’insussistenza di alcun suo rapporto con l’obbligato principale, in modo tale da permettere al creditore di avanzare una nuova istanza di pagamento diretto con l’indicazione precisa del corretto destinatario dell’ordine.Nell’ipotesi in cui il terzo attesti falsamente al Giudice l’insussistenza del suo debito nei confronti dell’obbligato principale, il creditore avrà facoltà di agire nei suoi confronti con l’ordinaria azione di accertamento positivo e il conseguente risarcimento del danno.3 - È possibile modificare o revocare l’ordine di pagamento diretto?L'ordine di pagamento, sia se emesso in corso di causa o in un procedimento autonomo, può essere modificato o revocato in qualsiasi momento, in presenza di giustificati motivi sopravvenuti.Il soggetto onorato al pagamento dell’assegno di mantenimento potrà avanzare richiesta di revoca o modifica dell’ordine di pagamento diretto ed il Giudice dovrà rivalutare complessivamente la situazione. È pacifico che il semplice adempimento successivo della parte onerata (o la sua disponibilità all’adempimento) non è ragione sufficiente alla revoca della misura.L’ordine di pagamento diretto può anche essere parzialmente modificato sempre in presenza di giustificati motivi sopravvenuti.In corso di causa per la revoca e/o modifica è competente esclusivamente il Giudice Istruttore. 4 - È possibile proporre in appello l’istanza di emissione dell’ordine a terzi?In tema di assegno di mantenimento a seguito di separazione personale, la richiesta di emissione dell’ordine a terzi può essere proposta per la prima volta anche nel corso del giudizio di secondo grado, trovando nel caso applicazione il principio del rebus sic stantibus.Dovrà essere comunque rispettato il principio del contraddittorio a garanzia del diritto di difesa del coniuge obbligato in sede di accertamento della sua inadempienza.Editor: avv. Elisa Calviello
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Egregio Avvocato
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