Introduzione al Gang Stalking Organizzato | Egregio Avvocato

Il Gang stalking è un’operazione di infiltrazione e spionaggio che viene organizzata come forma sistematica di controllo per molestare e perseguitare in ogni luogo un individuo preso di mira. L’individuo viene quindi posto sotto forme palesi e segrete di sorveglianza. La persona viene seguita e monitorata 24/7. Per seguire l’individuo vengono impiegati gruppi di persone a piedi e pattuglie di veicoli per i spostamenti, come parte del processo di monitoraggio vengono impiegati sistemi di tecnologia satellitare di vario tipo. Per comunicare tra loro gli Stalker utilizzano segni con le mani o parole chiavi per segnalare la persona presa di mira ad altri cittadini informatori, i quali assumeranno il compito di fare lo stesso di zona in zona. Come mezzi di scambio comunicazione oggi vengono utilizzati anche cellulari, internet, radiotrasmittenti eccetera.

Il Gang Stalking o Stalking Organizzato è molto diffuso anche in Italia,spesso accompagnato da mezzi di tortura a distanza con armi ad energia diretta e sistemi psicotronici per pressare ed intimorire la vittima.

Nella parte iniziale del programma la persona viene monitorata al fine di conoscerne le abitudini,il carattere,l’indole,le fragilità per poter dopo creare uno schema personalizzato di stalking.

Il Gang Stalking ha molte somiglianze con il mobbing sul lavoro, ma avviene in modo molto più esteso e articolato. Si chiama Gang Stalking proprio perché il bersaglio è seguito e spiato in tutto e per tutto, posto sotto sorveglianza intrusiva da gruppi organizzati ,il “Covert Fonti intelligenza umana”, noto anche come informatori Citizen, spie civili. Gli stalker che vengono reclutati appartengono a qualunque ceto sociale in base alla necessità del momento.

Le indagini di Cointelpro e i programmi SQUAD RED e gli stessi programmi della Rosa Rossa sono stati utilizzati sia per il monitoraggio,che per la persecuzione di vari gruppi e persone. Essi sono stati in vigore per più di cento anni e hanno per l’appunto impiegato “Covert Fonti intelligenza umana”. Queste azioni sono progettate per distruggere il bersaglio nel corso degli anni,far si che venga considerato come pazzo e poco attendibile attraverso le molestie che si muovono parallelamente alla diffusione di calunnie, creando una situazione di emarginazione ed isolamento ed infine privandolo di qualunque forma di sostegno da parte della comunità.

Gli obiettivi secondari sono quelli di rendere il bersaglio il più possibile vulnerabile e disorientato,riducendolo spesso ad una condizione di esasperazione,senza casa, senza lavoro,senza soldi nè amici per poter meglio riuscire nell’istigazione al suicidio forzato, proprio come quello che hanno fatto in alcune operazioni mosse dalla Cointelpro.

Per comprendere meglio questo fenomeno,le dinamiche sono state riassunte nel seguente documento:

“Stalking terroristici in America” di David Arthur Lawson.

David Lawson è un investigatore privato autorizzato dalla Florida. Ha seguito questi gruppi di stalking dall’interno e dall’esterno per 12 anni. Ha anche viaggiato con loro. In una recente e-mail, a proposito dei gruppi canadesi, David Lawson ha detto quanto segue:

“Quando ho viaggiato con il gruppo verso le cascate del Niagara a Buffalo, avremmo potuto unirci ai canadesi nell’attraversare il confine ed essi sarebbero potuti venire con noi negli Stati Uniti, di tanto in tanto.”

Questo dà solo un’indicazione di quanto questi gruppi di stalking siano numerosi e ben organizzati.

Domande frequenti:

  1. Chi c’è dietro i gruppi di stalking?
  2. Chi è considerato una minaccia per una società o un’industria?
  3. Che cosa sono questi gruppi?
  4. Come sono finanziati?
  5. Chi sono i leader?
  6. Che cosa portano i leader fuori dal gruppo?
  7. Chi sono i membri?
  8. Che cosa fanno i membri al di fuori del gruppo?
  9. Qual è la psicologia dietro a tutto questo?
  10. Chi sono i bersagli dei gruppi?
  11. A che scopo i bersagli servono al gruppo?
  12. Come vengono individuati i bersagli?
  13. Quali sono gli obiettivi del gruppo?
  14. Come fanno a raggiungere i loro obiettivi?
  15. Quanto tempo dura uno stalking?
  16. In che modo i gruppi sensibilizzano il bersaglio?
  17. Quali altre tattiche vengono utilizzate?
  18. Altro di cui preoccuparsi sul tempo di un bersaglio
  19. Sorveglianza Audio
  20. Alcuni punti Importanti
  21. E la polizia?
  22. L’uso della “persuasione coercitiva” per controllare i membri della setta
  23. Newsgroup su Internet/Forum
  24. Il Dipartimento di Giustizia americano definisce “Vendetta / Stalking terroristico”

1. Chi c’è dietro i gruppi di stalking?

Le aziende: i gruppi vengono utilizzati dalle aziende che li utilizzano per importunare i loro nemici o nemici potenziali.

La criminalità organizzata: molti gruppi hanno legami con criminali e con le associazioni di criminalità organizzata.

2. Chi è considerato una minaccia per una società o industria?

Informatori della polizia, attivisti,persone che vanno contro corrente osteggiando sistemi di criminalità,persone che conoscono segreti e diffondono notizie scomode.

3. Che cosa sono questi gruppi?

Sono eserciti privati. Essi sono prima di tutto gruppi criminali.Agiscono sul bersaglio segnalato con lo schema di un gioco per distruggere e neutralizzare il soggetto.

4. Come sono finanziati?

I gruppi sono ben finanziati da: società, aziende private e altri gruppi criminali che commettono crimini come: rapine, furti , traffico di droga,prostituzione ed altro.Alcuni bersagli sono una fonte di reddito d’impresa dei gruppi e sono gestiti come fossero degli affari. Gli unici beneficiari finanziari sono in maggioranza i leader.

5. Chi sono i leader?

I leader fingono di essere i più grandi personaggi della vita, con sfondi eroici. Essi sono guardati con rispetto dai loro seguaci. In genere, il loro background e presunto eroismo ,non possono essere verificati in modo indipendente, perché si tratta di presunta ‘sicurezza nazionale’. I leader fingono che i loro gruppi siano impegnati a realizzare alcuni cambiamenti. Di solito, i capigruppo rimangono isolati dalle attività dei loro seguaci. I leader non si incontrano privatamente con i membri del gruppo.

6. Che cosa i leader portano fuori dal gruppo?

Potere finanziario e/o potere politico

7. Chi sono i membri?

Gruppi estremisti di destra come per esempio la Chiesa Mondiale del Creatore (WCOTC: World Church of the Creator) e le Nazioni ariane o gruppi estremisti di sinistra e estremisti di interesse speciale (diritti degli animali, pro-life, ambiente, anti-nucleare). Dato che la loro adesione individuale è piuttosto piccola, i gruppi estremisti tendono a diffondersi su una rete locale. Essi sono composti da una combinazione di alcune persone provenienti da molti gruppi diversi della stessa zona. I gruppi nascondono la loro vera identità fingendo di essere gruppi di cittadini, circoli, chiese.

8. Che cosa fanno i membri al di fuori del gruppo?

Costoro credono di adempiere al “fine superiore” del gruppo, anche se possono avere solo un’idea generale dell’ideologia del gruppo. Essi si divertono con i loro amici e il divertimento consiste nello stalking e nell’effettuare molestie ai vari bersagli e impegnarsi in altre disobbedienze civili. Le persone attratte dai gruppi che praticano lo stalking sono quelle persone che si sentono impotenti, inferiori e arrabbiate. Esse sono autorizzate dal gruppo e in questo caso assumono un senso di potere.

9. Qual è la psicologia dietro a tutto questo?

Questo è un gioco: I gruppi sono radunati dalle costanti “vittorie”,vincono nei giochi che giocano con i loro bersagli. Al gruppo non importa che i bersagli non stiano giocando. Non importa se il bersaglio sa quello che gli sta succedendo intorno. È molto importante che i membri del gruppo sappiano quello che stanno facendo. Questo è il loro divertimento, si tratta di una dipendenza: molti diventano dipendenti. Questo soddisfa alcuni dei loro bisogni umani (vedi sopra). Si tratta di un’ossessione: i gruppi sono ossessionati da ogni aspetto della vita del loro bersaglio.

Passano molto tempo a descrivere l’un l’altro quello che hanno fatto e la reazione del bersaglio, anche se non sempre è vero. Questi gruppi sono vere e proprie Sette, la loro interazione con gli altri è più importante della loro interazione con un bersaglio.

10. Chi sono i bersagli dei gruppi?

Funzionari pubblici (compresi i politici locali e burocrati), agenti IRS (Internal Revenue Service), vale a dire gli esattori delle tasse, agenti del Tesoro, attivisti di tutti i tipi, ma soprattutto attivisti dei diritti civili. Informatori della polizia.

I funzionari pubblici, tra cui agenti di polizia, che sono stati accusati di illecito. Coloro che lavorano nei mezzi di comunicazione, tra cui la radio, la televisione e l’editoria, in particolare quelli che sono ebrei e quelli con la fama, ma che non hanno abbastanza denaro per isolarsi da questi gruppi.

I gruppi attaccano anche i bersagli di comodo. Queste persone sono state scelte perché sono bersagli convenienti e non per qualsiasi altro motivo. Tra questi ci sono i tipi solitari che tendono a essere più vulnerabili alle loro tattiche di molestie rispetto a quelli con famiglia e amici intorno a loro. Gli obiettivi di comodo vengono utilizzati per fare pratica.

Maniaci sessuali, i cui nomi, indirizzi e foto sono di dominio pubblico e quindi sono disponibili sui siti web del governo.

11. A che scopo i bersagli servono al gruppo?

Tutti i bersagli sono importanti in termini di: gruppi di raduno (vale a dire “che vincono” il gioco), fornendo attività, reclutamento di nuovi membri, mantenendo i membri esistenti in linea (per esempio), fare una dichiarazione alla comunità. Alcuni sono una fonte di reddito finanziario.

12. Come vengono individuati i bersagli?

Trasmissioni su emittenti radiofoniche, Internet, articoli di stampa, incontri pubblici. I membri del gruppo non agiscono sotto gli ordini diretti di chiunque – ciò significa che il leader identifica i bersagli, ma poi sono i seguaci a decidere cosa fare di loro.

13. Quali sono gli obiettivi del gruppo?

  • Molestare il bersaglio costantemente.
  • Provocarne qualche reazione.
  • Assicurarsi che il bersaglio sappia di essere osservato (noto anche come “sensibilizzare” il bersaglio).

Cercare di fare in modo che il bersaglio interagisca con loro (indipendentemente se un bersaglio stia prendendo la spazzatura fuori la mattina, guida per andare al lavoro o sta seduto in un bar del posto). Idealmente, un bersaglio non sarà in grado di andare in nessun posto pubblico senza avere a che fare con loro in qualche modo.

Distruggere la vita di una persona attaccando il suo punto più debole, che potrebbe includere il coniuge, i figli o i parenti anziani.

14. Come fanno a raggiungere i loro obiettivi?

Molte sono le tattiche collaudate osservando poi il risultato. Quelli che evocano una risposta dal bersaglio si ripetono. Essi si interrogano tra di loro se il bersaglio è stato sensibilizzato (cioè se è consapevole di essere il bersaglio degli stalker).

15. Quanto tempo dura uno stalking?

La maggior parte delle persone restano bersagli per diversi anni. Chi si occupa di attivismo di qualsiasi genere rimane bersaglio per tutta la vita. Di solito il trasferimento non aiutà, se uno viene preso di mira in una zona, lo resterà ovunque vada. ( Starfishgirl vorrebbe dire che alcuni bersagli riferiscono che spostarsi di nascosto verso gli stati settentrionali migliora significativamente la situazione ).

16. In che modo i gruppi sensibilizzano il bersaglio?

Scattando foto, filmando, prendendo nota. Avendo contrassegnato univocamente i veicoli, seguono il bersaglio dovunque va, parcheggiando lo stesso veicolo di notte davanti casa sua.

17. Quali altre tattiche vengono utilizzate?

Tattiche che riguardano il veicolo:

  • Numerosi veicoli differenti sostano per aspettare in una certa area.
  • Viaggiare in convogli facendo grandi sorrisi.
  • Guidare in convogli segnalandosi l’un l’altro.
  • Tentando di intercettare il veicolo del bersaglio agli incroci.
  • Provando a far uscire il veicolo del bersaglio fuori strada.
  • Eseguendo atti vandalici sul veicolo del bersaglio, tra cui: forare i pneumatici, graffiare la vernice, rubare le targhe, togliendo l’olio o il liquido antigelo per un periodo di tempo nella speranza di distruggere il motore. Rimuovendo e poi restituendo gli articoli, mettendo oggetti nei veicoli, o prendendo oggetti dalla residenza e mettendoli a bordo del veicolo o viceversa. Di solito non manomettono i freni e non commettono altri atti di sabotaggio che potrebbero lasciare delle prove.

Tattiche per il Faccia a faccia:

  • Seguire un bersaglio a piedi ovunque egli va.
  • Rimanere in piedi attorno a un bersaglio, mentre sta pagando per un acquisto in un negozio.
  • Accostarsi al bersaglio – vale a dire circondare il bersaglio in modo che non possa muoversi.
  • Intimidire fisicamente un bersaglio rimanendo molto vicino.
  • Sedersi vicino a un bersaglio in un ristorante.
  • Fissare il bersaglio.
  • Quando un bersaglio si trova da qualche parte in pubblico, i membri del gruppo tenteranno di sedersi dietro di lui per fare rumore, con qualsiasi mezzo, anche battendo i piedi sulla sedia.
  • Camminare vicino e fare cose strane per attirare la sua attenzione, come ad esempio: ammiccare, guardare l’ora da un orologio immaginario al polso, fare le smorfie.

Campagne di rumore:

Fare rumore tutto il giorno. Disturbare il bersaglio mentre dorme (ad esempio, attraverso il rumore eccessivo). Cercare di svegliare il bersaglio di notte tutte le volte che è possibile. Fare in modo che ci siano persone che gridano fuori dalla casa del bersaglio. Numerosi veicoli fanno rumore attraverso lo stridio degli pneumatici, suonando il clacson e andando in giro per la zona.

Le campagne di rumore negli appartamenti includeranno:

Bussare sulle pareti nel mezzo della notte. Lasciare i rubinetti aperti, martellare, rumori provenienti dagli appartamenti superiori e / o inferiori, ed eventualmente dagli appartamenti su entrambi i lati. Idealmente, i rumori sono programmati in base all’attività del bersaglio, ad esempio: quando un bersaglio va fuori (per esempio in giardino), quando un bersaglio tira lo sciacquone in bagno, quando un bersaglio apre il rubinetto dell’acqua, quando un bersaglio cammina vicino a una finestra.

Altre tattiche:

  • Controllare la velocità di un convoglio di veicoli i cui i membri del gruppo possono stare in fila davanti a un bersaglio al solo scopo di cercare di farlo aspettare il più a lungo possibile. Bloccare un bersaglio che sta uscendo da un parcheggio.
  • Controllare la velocità di un bersaglio in autostrada circondandolo con veicoli lenti che causano problemi e costringono il bersaglio a cercare di risolverli, come mettere le sicure agli sportelli della macchina.
  • Creare un rompicapo affinché il bersaglio lo risolva. Il bersaglio è quasi obbligato a perdere il suo tempo seguendo degli indizi e ordini falsi. Vengono imposti al bersaglio un sistema di ricompense e punizioni per: comunicare e associarsi con altre persone. Ridere o aggredire i membri del gruppo.
  • Causare problemi con i servizi telefonici (e altri servizi). A volte vengono installate delle cimici nella residenza di un bersaglio.
  • ( Starfishgirl vorrebbe dire che l’immissione di telecamere nascoste all’interno della casa di un bersaglio e dentro il bagno, la manomissione del computer e le intercettazioni telefoniche sono tattiche comuni di questi gruppi. )

18. Altro di cui preoccuparsi sul tempo di un bersaglio

Il tentativo di ribaltare la situazione intorno a un gruppo di stalking, per esempio, seguendo uno dei loro veicoli è proprio quello che vogliono. Rincorrerlo è ancora meglio. Se essi possono occupare il tempo di un bersaglio in quel modo, il successo di quel giorno è garantito. Sono di pattuglia. Non è possibile per loro sprecare il tempo. Come sempre, un bersaglio rischia di avere una penale presentata contro di lui e non ci saranno testimoni sufficienti.

La proprietà deve essere protetta, ma un bersaglio non può lasciare che un gruppo controlli il suo tempo. Egli deve anche rendersi conto che non può controllare il loro tempo.

19. Sorveglianza audio

I gruppi di Stalker a volte installano cimici nella residenza di un bersaglio. Solitamente, si utilizzano cimici economiche che trasmettono su una frequenza che può essere monitorata da altri membri del gruppo utilizzando degli scanner. Le cimici costose sono riservate per i bersagli di alto livello.

Se essi installano una cimice, i membri del gruppo saranno in grado di ascoltare il bersaglio all’interno della sua casa. In genere usano cimici di bassa potenza, che non trasmettono molto lontano, in modo da non attirare troppo l’attenzione.

Essi potranno anche monitorare le frequenze utilizzate dal baby monitor, dai citofoni senza fili, ecc. Se sono capaci, intercetteranno anche le conversazioni telefoniche dei cellulari. Gli scanner convenzionali possono essere usati per ascoltare le conversazioni avvenute sui vecchi telefoni cordless e sui telefoni cellulari da 800 e 900 MHz. Gli scanner digitali provengono dal Canada e dal Messico e possono essere utilizzati per intercettare le conversazioni di telefoni cellulari più recenti. Su una frequenza, si sente solo un lato della conversazione. I nuovi telefoni cellulari cambiano frequentemente le loro frequenze di trasmissione, lasciando dei vuoti nella conversazione, per coloro che stanno ascoltando.

20. Alcuni punti importanti

L’obiettivo principale di tutte queste tattiche moleste sono i membri del gruppo, non il bersaglio. I membri del gruppo sono quelli che sono stati programmati. I leader definiscono la realtà per i propri membri, in modo che non importa se le tattiche non funzionano su un bersaglio.

I membri del gruppo sono sensibilizzati a tutte le tattiche che impiegano. Lo Stalking su vari bersagli è solo una parte delle attività di questi gruppi. I membri sono addestrati a eseguire una serie di attività senza discutere. Non conoscono gli obiettivi dei loro leader. I destinatari delle molestie non avranno problemi a concludere che qualcuno ce l’ha con loro, ma la maggior parte delle vittime non sanno chi possa essere.

21. E la polizia?

I gruppi non hanno alcun rispetto per la legge o per chi la fa eseguire. Essi ritengono di essere superiori alla polizia, in parte a causa dei crimini di cui la fanno franca. I gruppi hanno un orgoglio che non mettono mai da parte. In realtà, lo fanno, ma ci vuole un lungo lavoro intenso da parte della Polizia. Nei piccoli centri, il numero dei membri di tali gruppi possono facilmente superare il numero di agenti di polizia. I gruppi affermano di avere il sostegno di alcuni ufficiali di polizia. Se è così, non sono molti. La maggior parte degli agenti di polizia, ad eccezione di quelli del Sud, non hanno familiarità con il modo in cui i gruppi operano. Di solito, la polizia non parla di gruppi di stalker. Un funzionario ha detto che è in arrivo una tempesta dato che i gruppi diventano sempre più grandi e più numerosi. Quando ci si avvicina alla polizia, è necessario parlare con gli ufficiali che gestiscono i gruppi estremisti.

(Starfishgirl vorrebbe dire che il più delle volte i cattivi poliziotti sono coinvolti nello stalking, noi abbiamo personalmente assistito a questo.)

22. L’uso della “persuasione coercitiva” per controllare i membri della setta

La coercizione è definita come, ” trattenere o limitare con la forza …”. Legalmente implica spesso l’uso della forza fisica, o la minaccia fisica o giuridica. Questo concetto tradizionale di coercizione è compreso di gran lunga meglio dei concetti tecnologici di “persuasione coercitiva”, che sono ritenuti efficaci, danneggiare o imporre attraverso l’applicazione graduale delle forze psicologiche. Nel corso del tempo, la persuasione coercitiva, una forza psicologica simile per certi versi ai nostri concetti giuridici di influenza indebita, può essere ancora più efficace del dolore, della tortura, della droga, dell’uso della forza fisica e delle minacce legali. Con la persuasione coercitiva è possibile cambiare gli atteggiamenti delle persone senza la loro conoscenza e volontà.

I progressi nell’ansietà estrema e le tecnologie di produzione di stress emotivo trovate nella persuasione coercitiva sostituiscono il vecchio stile della coercizione che si concentra sul dolore, la tortura, la droga, o la minaccia in quanto questi sistemi più vecchi non cambiano l’atteggiamento in modo tale che i soggetti seguano gli ordini “volontariamente”. La persuasione coercitiva cambia sia l’atteggiamento che il comportamento, non solo il comportamento.

La persuasione coercitiva o riforma del pensiero, come è anche conosciuta, si comprende meglio come un sistema coordinato di graduale influenza coercitiva e di controlli intensi del comportamento intesi a manipolare, ingannare e influenzare furtivamente le persone, di solito in un contesto di gruppo, in modo che i creatori del programma traggono profitto in qualche modo, di norma economicamente o politicamente.

Con l’utilizzo di premi e punizioni, gli sforzi sono fatti per stabilire un controllo notevole dell’ambiente sociale, il tempo e le fonti di sostegno sociale di una persona. L’isolamento sociale è promosso.

Le punizioni fisiche non sono utilizzate per creare forti risvegli emozionali negativi, come ad esempio: intensa umiliazione, perdita di privilegi, isolamento sociale, alterazioni dello stato sociale, senso di colpa, ansia, manipolazione.

23. Newsgroup su Internet/Forum

Ci sono newsgroup su Internet che vengono incontro alle vittime di stalking. Questi gruppi sono fortemente popolati da membri di gruppi estremisti. Essi si presentano come vittime. I loro messaggi si riferiscono alle ultime armi hi-tech e le informazioni su come esse vengono utilizzate contro di loro. La vittima non dovrebbe confidarsi con le persone appartenenti in questi gruppi perché le informazioni fornite verranno utilizzate per migliorare l’attacco contro di loro.

24. Il Dipartimento di Giustizia Americano definisce “vendetta/stalking terroristico”

La seguente definizione è tratta dal capitolo 22 del 1999 Testo dell’Accademia Nazionale di Assistenza alle Vittime. Il volume completo è disponibile presso il sito web del Dipartimento di Giustizia (www.usdoj.gov): http://www.ojp.gov/ovc/assist/nvaa99/chap21-2.htm. Capitolo 21 Argomenti speciali, Sezione 2, Stalking, Categorie di Stalking: Vendetta e Stalking terroristico.

La categoria finale dello stalking è fondamentalmente diversa dalle altre tre. Lo stalker per vendetta non cerca un rapporto personale con i propri obiettivi. Piuttosto, lo stalker di vendetta/terroristico tenta di suscitare una risposta particolare o un cambiamento di comportamento da parte delle loro vittime. Quando la vendetta è il loro motivo principale, gli stalkers cercano solo di punire le loro vittime per qualche torto che secondo la loro percezione, la vittima ha fatto ricadere su di loro. In altre parole, essi usano lo stalking come un mezzo per “vendicarsi” con i loro nemici.

Lo scenario più comune in questa categoria coinvolge i dipendenti che perseguitano i loro datori di lavoro dopo esser stati licenziati. Naturalmente, il dipendente ritiene che il suo licenziamento è ingiustificato e che il suo datore di lavoro o supervisore è stato responsabile per il trattamento ingiusto. Una variante bizzarra di questo modello è il caso di un maestro scout che fu licenziato per un comportamento inadeguato e successivamente ha deciso di perseguitare la sua intera truppa così come gli scout e i capi scout.

Un secondo tipo di stalker per vendetta o terroristico, lo stalker politico, ha motivazioni che si paragonano a quelle di altri terroristi più tradizionali. Vale a dire, lo stalking è un’arma di terrore utilizzata per realizzare un programma politico. Utilizzando la minaccia di violenza per costringere il bersaglio dello stalker a impegnarsi o di evitare di svolgere una particolare attività. Per esempio, la maggior parte dei procedimenti penali, in questa categoria di stalking sono stati contro gli anti-abortisti che perseguitano i medici nel tentativo di scoraggiare le prestazioni di aborto.

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Il lavoro di pubblica utilità

23 set. 2021 tempo di lettura 11 minuti

Nell’ordinamento giuridico italiano il lavoro ricopre un ruolo centrale e preminente. Ciò si evince sin dalla norma di apertura della Carta Fondamentale, e trova poi conferma in varie disposizioni legislative, tra le quali deve annoverarsi la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. L’art. 15 o.p., invero, annovera il lavoro tra i principali elementi del trattamento rieducativo del condannato e dell'internato, in quanto costituisce uno strumento fondamentale per l’attuazione degli scopi rieducativi che il trattamento penitenziario – e più in generale la pena – dovrebbe perseguire con l’obiettivo della risocializzazione del reo (art. 27 co. 3 Cost.).L’introduzione del lavoro di pubblica utilità nell’ordinamento italiano e la sua evoluzioneLe principali applicazioniLe caratteristiche del lavoro di pubblica utilitàL’obbligatorietà nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168 bis c.p.)1 - L’introduzione del lavoro di pubblica utilità nell’ordinamento italiano e la sua evoluzioneLa cornice entro cui si colloca il tema del lavoro penitenziario è quella più ampia del trattamento: l’art. 15 o.p. annovera espressamente il lavoro tra gli elementi del trattamento penitenziario, stabilendo che "ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all’internato è assicurato il lavoro". Per gli imputati il discorso è in parte diverso alla luce del fatto che si è in una fase processuale ove vige ancora la presunzione di non colpevolezza, e il soggetto quindi potrebbe (e dovrebbe) essere sottoposto ad un trattamento differente: il lavoro può essere svolto nei modi e nei termini tali da risultare compatibili con le esigenze giudiziarie connesse alla posizione giuridica.Elemento comune alle due categorie di reclusi (condannati e internati da un lato, e imputati dall’altro lato) è la volontarietà del lavoro, non essendo concepibile, in un’ottica trattamentale e rieducativa, alcuna ipotesi di lavoro coattivo o forzato; il trattamento volto alla rieducazione per essere genuino, deve fondarsi sulla libera e consapevole adesione degli interessati.Il lavoro penitenziario si distingue in lavoro prestato all’interno della struttura penitenziaria (ovvero nel limite del terreno demaniale di immediata prossimità) e lavoro esterno al carcere. In particolare, il lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un’attività lavorativa svolta a beneficio della comunità, rappresenta lo strumento adeguato, da un lato, a ridurre il ricorso alla pena carceraria e, dall’altro, a offrire ai trasgressori la concreta possibilità di responsabilizzarsi e risocializzarsi. Non si tratta certamente di un istituto nuovo nel nostro sistema sanzionatorio, bensì di una misura cui il legislatore ha fatto sovente ricorso, individuandone di volta in volta una natura giuridica specifica. Già il codice penale per il Regno d’Italia del 1889 (c.d. codice Zanardelli), prevedeva il L.P.U., disciplinandolo, all'art. 19, come sanzione esecutiva sostitutiva della detenzione inflitta per il mancato pagamento della sanzione pecuniaria e, all'art. 22, come modalità esecutiva della pena dell’arresto. Entrambe le declinazioni sono rimaste inattuate, sia per il numero esiguo di reati che potevano beneficiare della misura, sia a causa della mancanza di specifica regolamentazione circa le modalità esecutive.Il codice penale del 1930 (c.d. codice Rocco), invece, non recava alcun riferimento al L.P.U.Nella storia repubblicana, l’art. 49 L. 26/7/1975 n. 354, recante Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà – poi abrogato dall'art. 110 L. 24/11/1981 n. 689 – ha aperto, per primo, alla possibilità di sostituire, in sede di conversione, alla pena detentiva derivante dal mancato pagamento di una pena pecuniaria, il lavoro da prestarsi alle dipendenze di enti pubblici.Di lì a breve, la Consulta, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 136 c.p., perché lesivo del principio di eguaglianza in materia penale, invitava il legislatore ad adottare opportuni strumenti normativi, quali “ad esempio l'ammissione al lavoro libero presso enti pubblici, anche per le sole giornate o periodi festivi”.Successivamente, nel disciplinare il L.P.U., il legislatore si è ispirato al modello anglosassone del community service order, con l’obiettivo di individuare uno strumento sanzionatorio alternativo o sostitutivo della pena detentiva. La finalità precipua della sanzione del lavoro di pubblica utilità risiede nella rieducazione del condannato, riconosciuta dall’art. 27, comma 3, della Costituzione. In conformità a queste premesse, il lavoro – vera e propria occasione per il recupero di un rapporto non conflittuale con la società – è stato con il tempo elevato anche al grado di sanzione penale autonoma, principale o sostitutiva.Nell'attuale ordinamento, l’istituto ― che viene utilizzato con sempre maggior frequenza, stante il suo alto potenziale rieducativo e risocializzante ― ha assunto, anche a causa dello stratificarsi delle singole previsioni, una natura versatile, in quanto disciplinato in relazione a situazioni e finalità eterogenee.2 - Le principali applicazioniCome anticipato, il lavoro di pubblica utilità è stato dapprima introdotto dalla legge n. 689 del 1981 quale sanzione applicabile in caso di conversione della pena pecuniaria non eseguita a causa delle condizioni di insolvibilità del condannato.Successivamente, il d.l. n. 122 del 1993 ha individuato il lavoro di pubblica utilità quale pena accessoria applicabile discrezionalmente dal giudice in ipotesi di costituzione di un’organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (articolo 3 della legge n. 654 del 1975) e di istigazione, tentativo, commissione o partecipazione a fatti di genocidio (legge n. 962 del 1967).Tuttavia, è con l'art. 54 del D.Lgs. n. 274/2000 che il lavoro di pubblica utilità acquista particolare importanza, ricoprendo il ruolo di pena principale nel micro-sistema dei reati di competenza del Giudice di pace. Ai sensi dell’art. 58 – che individua i criteri di raccordo tra il quadro sanzionatorio del giudice penale di pace e l’intero sistema penale – il L.P.U. è considerato, a tutti gli effetti giuridici, come pena detentiva della specie corrispondente a quella originaria e, ai fini del ragguaglio, 1 giorno di pena detentiva equivale a 3 giorni di L.P.U.Lo spettro di applicazione della sanzione è stato successivamente allargato a numerose e diverse fattispecie penali, che hanno configurato il lavoro di pubblica utilità come una modalità di riparazione del danno collegata all’esecuzione di diverse sanzioni e misure penali, che vengono eseguite nella comunità. Attualmente trova applicazione anche:nei casi di violazione del Codice della strada, previsti all’art. 186 comma 9-bis e art. 187 comma 8-bis del d.lgs.285/1992;nei casi di violazione della legge sugli stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 comma 5 bis del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309;come obbligo dell’imputato in stato di sospensione del processo e messa alla prova, ai sensi dell’art. 168-bis del codice penale, introdotto dalla legge 28 aprile 2014 n, 67:congiuntamente alla pena dell’arresto o della reclusione domiciliare, ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. i) della legge 28 aprile 2014 n, 67;come obbligo del condannato ammesso alla sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 165 codice penale e art. 18-bis delle Disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.3 - Le caratteristiche del lavoro di pubblica utilitàL’attività richiede un’adesione volontaria del soggetto e concerne una prestazione a carattere assistenziale da svolgere a favore di categorie sensibili come persone disabili, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari, in ambiti relativi alla specifica professionalità del condannato o nel settore della protezione civile o della tutela del patrimonio pubblico e ambientale. Il giudice può calibrare il L.P.U. in relazione anche al tipo di reato commesso disponendo, ad esempio, attività presso istituti ospedalieri o assistenziali, per chi abbia prodotto lesioni non gravi a seguito di incidente stradale (art. 590 c.p.), o attività per la prevenzione del randagismo per chi abbia, senza necessità, ucciso o danneggiato animali (art. 638 c.p.)Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi, ma in aggiunta ai limiti edittali di durata, la prestazione di pubblica utilità ha un’intensità molto angusta, atteso che il soggetto ammesso a tale lavoro può espletarlo per non più di sei ore a settimana da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le sue esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammettere lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali, fermo restando il limite delle otto ore giornaliere della prestazione, senza stabilire un limite massimo avente efficacia assoluta ed inderogabile. La possibilità di aumentare le ore giornaliere non va interpretata nel senso di offrire uno strumento al condannato per accorciare la prestazione lavorativa, ma nel senso di offrire al condannato la possibilità di dimostrare fattivamente la sua buona volontà e di accettare l’opera rieducatrice del lavoro non retribuito, il quale è predefinito dal giudice nelle modalità e nei tempi e non soggiace all’arbitrio del condannato.La fattispecie del lavoro di pubblica utilità, come forma di attività non retribuita in favore della collettività, si regge sullo strumento della convenzione, previsto dall’art. 2, d.m. 26 marzo 2001.La convenzione è stipulata principalmente con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni ammesse a beneficiare delle prestazioni di pubblica utilità. Inoltre, le convenzioni possono essere stipulate anche da amministrazioni centrali dello Stato con effetto per i rispettivi uffici periferici. Nelle convenzioni sono indicate specificamente le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica utilità e vengono individuati i soggetti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni. Queste ultime, congiuntamente alle modalità di svolgimento del lavoro stabilite nella convenzione, costituiscono i fondamentali parametri di riferimento del giudice, nella formulazione del giudizio sull’adempimento o meno degli obblighi connessi.Ai sensi dell’art. 6, d.m. 26 marzo 2001, terminata l'esecuzione della pena, i soggetti incaricati devono redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. Oltre alla sussistenza della convenzione, prima dell’emissione della sentenza di conversione della pena, il giudice deve acquisire la dichiarazione di disponibilità dell’ente convenzionato attraverso una richiesta esplicita.Inoltre, le convenzioni devono prevedere le modalità di copertura assicurativa del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché quelle relative alla responsabilità civile verso i terzi, anche mediante polizze collettive, ponendo i relativi oneri a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti interessati.Alla normativa regolamentare, salvo che altre disposizioni di rango superiore a loro volta non lo prevedano, è stato affidato il compito di precisare l’oggetto delle prestazioni da svolgere in occasione di lavori di pubblica utilità, ispirate alla tutela dei valori fondamentali alla base della solidarietà sociale su cui si fonda il nostro assetto costituzionale e caratterizzate da una notevole ampiezza.Ovviamente, è fatto divieto che l'attività di pubblica utilità si svolga in modo tale da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o tale da ledere la dignità della persona. In omaggio al principio di parità e come riflesso del diritto alla salute, i condannati che accettino di svolgere lavoro di pubblica utilità sono ammessi a fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle dipendenze delle amministrazioni, degli enti e delle organizzazioni interessati.Nel caso le circostanze del caso concreto lo richiedano, per motivi di assoluta necessità, le modalità di svolgimento della misura sostitutiva possono essere modificate in corso di esecuzione dal giudice che ha emesso la sentenza.4 - L’obbligatorietà nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168 bis c.p.)L’art. 168 bis c.p. prevede una nuova causa estintiva del reato (inserita nel 2014), denominata sospensione del procedimento con messa alla prova (cd. MAP): in presenza di determinati requisiti, l’imputato chiede la sospensione del processo penale in corso e si sottopone volontariamente ad un periodo di “messa alla prova” che, ove abbia esito positivo, comporta l’estinzione del reato (per approfondire sull’istituto vedi Sospensione del procedimento con messa alla prova). La novella, prevede che, nei procedimenti ordinari per reati puniti con la pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, o con la pena pecuniaria, sola, congiunta o alternativa, nonché per i delitti di competenza del tribunale in composizione monocratica a citazione diretta, l'imputato possa formulare richiesta di sospensione del processo con messa alla prova (M.A.P.), ma la concessione viene necessariamente subordinata alla prestazione del L.P.U. quale istituto trattamentale.In questi casi un ruolo fondamentale è svolto dall'UEPE (ufficio di esecuzione penale esterna), il quale ha il compito specifico di definire con l’imputato la modalità di svolgimento dell’attività riparativa, tenendo conto delle attitudini lavorative e delle esigenze personali e familiari, raccordandosi con l’Ente presso cui sarà svolta la prestazione gratuita. Il lavoro di pubblica utilità diventa così parte integrante e obbligatoria del programma di trattamento per l’esecuzione della prova che è sottoposto alla valutazione del giudice nel corso dell’udienza.Nel corso dell’esecuzione, l’UEPE cura l’attuazione del programma svolgendo gli interventi secondo le modalità previste dall’art. 72 della legge 354/1975, informa il giudice sull’adempimento degli obblighi lavorativi, sulla necessità di eventuali modifiche o inosservanze che possano determinare la revoca della prova. Dovrà infine redigere una relazione finale sull’esito della prova, sulla quale il giudice dovrà basare la propria decisione di estinguere o meno il reato. Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo

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Egregio Avvocato

Il testimone nel processo penale: obblighi e responsabilità

28 gen. 2021 tempo di lettura 7 minuti

Nel processo penale italiano grande rilevanza probatoria viene data alle dichiarazioni rese dai testimoni nel corso del dibattimento, in quanto reale espressione del principio del contraddittorio, dell’oralità e dell’immediatezza. Ma quali sono gli obblighi cui è soggetto il cittadino chiamato a testimoniare? Quali sono le responsabilità e le conseguenze cui può andare incontro? Sono previste delle ipotesi di non punibilità?Chi è il testimone?Quali sono gli obblighi del testimone? Quali sono le conseguenze in caso di violazione degli obblighi? In quali casi il testimone che dichiara il falso potrebbe andare esente da pena?1 - Chi è il testimone?Il testimone è un soggetto avente un ruolo fondamentale nel processo penale italiano, ed in particolare nella fase del dibattimento. Il principio cardine del processo penale, infatti, è il principio del contraddittorio, con i corollari principi dell’oralità e dell’immediatezza, alla luce dei quali il giudice penale deve formare il proprio convincimento (di assoluzione o di condanna) mediante delle prove che si formino nel processo stesso, e non mediante delle prove cd. precostituite. La testimonianza, e quindi il ruolo del testimone, rispecchia pienamente questa esigenza di oralità ed immediatezza, in quanto le dichiarazioni vengono rese non solo davanti al giudice che sarà poi chiamato a decidere, ma dinanzi alle parti processuali, cioè il PM, l’imputato e il difensore di quest’ultimo, i quali potranno rivolgere delle domande al dichiarante. L’esame del testimone, invero, avviene nel contesto del cd. “esame incrociato”, ove le domande verranno poste prima dalla parte che ha chiesto la presenza di quel soggetto come testimone (esame), poi dall’altra parte (controesame), a fronte del quale la prima parte potrà nuovamente porre altre domande (riesame), ed infine eventualmente anche dal giudice.Il testimone, dunque, è un soggetto informato dei fatti, che viene chiamato nel corso del dibattimento per rendere delle dichiarazioni inerenti al fatto di reato, oggetto del processo.2 - Quali sono gli obblighi del testimone?Il cittadino chiamato a testimoniare in un processo penale riceve un atto denominato “citazione testi”, di regola notificato con raccomandata se citato dai difensori dell’imputato o mediante ufficiale giudiziario se citato dal PM. In tale atto vengono indicati l’ora, il giorno e il luogo nel quale presentarsi, oltre che l’indicazione del procedimento penale per il quale è richiesta la dichiarazione testimoniale.L’art. 198 c.p.p. sancisce che il testimone ha l’obbligodi presentarsi dinanzi al giudice;di attenersi alle prescrizioni date dal giudice stesso per le esigenze processuali;di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.Il cittadino, dunque, non ha la mera facoltà di presentarsi a testimoniare, ma – se chiamato – ha l’obbligo di presentarsi e rendere testimonianza, anche nel caso in cui precedentemente abbia già reso delle dichiarazioni sui medesimi fatti dinanzi ad altre autorità, come le Forze di Polizia. Il giudice, infatti, non è a conoscenza delle precedenti dichiarazioni eventualmente rese.Una volta presente in udienza, il cittadino verrà chiamato a sedersi al banco dei testimoni, dovrà qualificarsi fornendo le proprie generalità e dovrà impegnarsi nell’assunzione del proprio ruolo mediante la lettura a voce alta di una formula sacramentale, che verrà indicata dal giudice. Appare opportuno evidenziare che nell’ordinamento italiano questo impegno solenne non viene assunto mediante giuramento sulla Bibbia, alla luce della laicità dello Stato italiano, ma viene assunto invece mediante la lettura di una precisa formula volta a rendere consapevole il cittadino dell’importanza del ruolo assunto. Solo dopo la lettura di tale formula, e l’avvertimento da parte del giudice delle eventuali conseguenze cui il testimone può andare incontro, avranno inizio le domande, alle quali il testimone sarà obbligato a rispondere secondo verità.3 - Quali sono le conseguenze in caso di violazione degli obblighi?Il legislatore penale italiano, proprio alla luce del ruolo rilevante giocato dal testimone all’interno del processo, ha previsto delle conseguenze particolarmente incidenti per il soggetto che violi gli obblighi previsti dall’art. 198 c.p.p.In primo luogo, nel caso in cui il cittadino regolarmente chiamato a testimoniare non si presenti senza addurre un legittimo impedimento, o qualora l'impedimento addotto non sia ritenuto legittimo, il giudice potrà disporre il cd. accompagnamento coattivo: viene disposta un’ulteriore udienza alla quale il testimone dovrà essere accompagnato coattivamente dalle Forze dell’Ordine. Il giudice potrà, altresì, condannare il testimone al pagamento di una somma da €51 a €516 a favore della cassa delle ammende, nonché al pagamento delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, ai sensi dell'art. 133 c.p.p.In secondo luogo, una conseguenza ancor più grave è prevista nel caso di violazione dell’ulteriore obbligo: se il testimone nel corso del proprio esame non rispetta e viola l’obbligo di dire la verità commette un fatto penalmente rilevante, quale il reato di falsa testimonianza. L’art. 372 c.p. prevede, invero, la pena della reclusione dai due ai sei anni per chiunque, deponendo come testimone innanzi all’Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, realizzi una delle seguenti condotte:affermare il falsonegare il verotacere, in tutto o in parte, in merito a ciò che sa sui fatti sui quali è interrogato.In particolare, il reato di falsa testimonianza è un cd. reato proprio, in quanto – nonostante la disposizione legislativa faccia riferimento a “chiunque” – il reato può essere commesso solo da quel soggetto che abbia assunto la qualità di testimone; qualità che si assume nel momento in cui viene disposta la citazione dei testimoni.Il reato di falsa testimonianza si pone a tutela del bene giuridico dell’Amministrazione della giustizia ed è procedibile d’ufficio: non è richiesta la presentazione della querela, ma il giudice al termine del dibattimento potrà automaticamente trasmettere gli atti al PM affinché si proceda per l’accertamento della falsa testimonianza.Ulteriore caratteristica del reato di falsa testimonianza è quella di essere un cd. reato di pericolo. Affinché vi sia la condotta penalmente rilevante, è sufficiente che la dichiarazione sia pertinente all’oggetto del giudizio e suscettibile di incidere, seppur in astratto, sulla decisione giudiziaria; non è richiesto che in concreto il giudice sia stato influenzato o che in concreto abbia preso una decisione ingiusta. 4 - In quali casi il testimone che dichiara il falso potrebbe andare esente da pena?Una prima ipotesi si verifica nel caso in cui il testimone rilasci delle dichiarazioni false o reticenti, che però siano manifestamente inverosimili o riguardino circostanze del tutto irrilevanti ai fini del giudizio. Pur essendo un reato di pericolo, è necessario che vi sia compatibilità con il principio di offensività: la giurisprudenza ritiene che se la dichiarazione non ha nemmeno creato il pericolo della induzione in errore del giudice, e quindi non si è creato neanche un pericolo per l’amministrazione della giustizia, allora il soggetto non sarà punibile per assenza di offesa in concreto. L’art. 384 c.p. prevede due ulteriori ipotesi di non punibilità. Al primo comma dispone che non è punibile chi abbia commesso una falsa testimonianza al fine di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell’onore. Secondo tale disposizione, quindi, il soggetto che si trovi costretto ad affermare il falso, negare il vero o tacere quanto sa in merito ai fatti di reato, al fine di evitare una lesione della propria libertà o dell’onore, non può essere punito per falsa testimonianza. Ciò risponde al principio secondo cui nessuno può essere obbligato ad auto-accusarsi ed a rilasciare dichiarazioni sulla propria responsabilità. L’art. 384 c.p., inoltre, prevede che il soggetto vada esente da pena non solo quando voglia salvare sé stesso, ma anche un prossimo congiunto. Ci si è chiesti se tale locuzione ricomprenda anche il convivente more uxorio: il legislatore penale, invero, ha preso una posizione precisa in merito alle parti di un’unione civile, inserendoli nella definizione di “prossimi congiunti” ai sensi dell’art. 307 c.p. (e per i quali è quindi senza dubbio applicabile l’art. 384 c.p.), non prendendo invece in considerazione il convivente di fatto. Se una lettura estensiva della disposizione sembra doverosa alla luce di una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, una diversa ricostruzione ritiene non potersi interpretare estensivamente la disposizione, avendo il legislatore implicitamente preso una decisione negativa in merito. Una diversa scelta legislativa è stata fatta in merito al reato di maltrattamenti, sul quale puoi leggere qui.Si evidenzia, infine, che l’art. 384 co. 1 c.p. non potrà essere applicato a quel prossimo congiunto che sia stato avvisato della facoltà di astenersi, e abbia deciso di rinunciare a tale facoltà così da rendere testimonianza. Invero, al prossimo congiunto è generalmente riconosciuta la facoltà di astenersi in un processo a carico di un proprio familiare, facoltà della quale deve essere ritualmente informato. Ma se il soggetto, una volta informato, decide comunque di rendere testimonianza, e di non avvalersi della facoltà di astensione, allora dovrà rispettare tutti gli obblighi previsti per il testimone dall’art. 198 c.p.p., non potendo invocare l’art. 384 c.p. nel caso in cui violi l’obbligo di dire la verità. Solo se il prossimo congiunto non venga ritualmente avvisato della facoltà di astenersi, e durante la testimonianza dichiari il falso, non potrà essere punito, ma ai sensi del comma 2 dell’art. 384 c.p., e quindi per violazione di una legge processuale. Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo

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Egregio Avvocato

Quando si può evitare il carcere: la sospensione dell’ordine di esecuzione della pena

12 lug. 2021 tempo di lettura 6 minuti

L’ordinamento italiano consente, a condizioni ben precise, che il condannato in via definitiva ad una pena detentiva sconti la propria pena fuori dal carcere: egli può, infatti, chiedere, finché si trova in stato di libertà, al Tribunale di Sorveglianza di essere ammesso alle misure alternative alla detenzione.Vediamo come funziona.L’ordine di esecuzione della pena e la sua sospensioneCasi in cui è ammessa la sospensione dell’ordine di esecuzioneCasi in cui non è ammessa la sospensione dell’ordine di esecuzioneCenni sulle misure alternative alla detenzione1 - L’ordine di esecuzione della pena e la sua sospensioneSecondo l’art. 27 co. 2 Cost., “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”.Ciò significa che, salvi i casi eccezionali di carcerazione preventiva, le porte del carcere si aprono solo dopo che sia stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna a pena detentiva. La sentenza diventa “definitiva” o “passa in giudicato” quando non sono più esperibili i mezzi ordinari di impugnazione e la stessa, pertanto, non può più essere messa in discussione.La sentenza definitiva di condanna deve, però, essere materialmente eseguita: a tal scopo, l’art. 656 co. 1 c.p.p. dispone che “Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione”. Dunque è il pubblico ministero che si occupa di dare esecuzione alla sentenza di condanna, disponendo la carcerazione con un atto che si chiama “ordine di esecuzione”. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito (e quant'altro valga a identificarla), l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. Deve essere consegnato al condannato e notificato anche al suo difensore. Vi sono dei casi, indicati dall’art. 656 co. 5 c.p.p., in cui il p.m. può disporre la sospensione dell’ordine di esecuzione della pena, notificando al condannato e al suo difensore sia l’ordine di esecuzione sia il decreto di sospensione dell’ordine. Con questa notifica, il p.m. avvisa che entro trenta giorni il condannato può presentare un’istanza volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione, in particolare l’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 l. ord. pen.), la detenzione domiciliare (art. 47-ter l. ord. pen.), la semilibertà (art. 50 co. 1 l. ord. pen.).Ove non sia presentata l'istanza, la stessa sia inammissibile o non sia accolta nel merito dal Tribunale di Sorveglianza, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.La sospensione dell’ordine di esecuzione della carcerazione svolge una funzione fondamentalmente rieducativa, quando la condanna abbia ad oggetto una pena detentiva breve. Proprio perché si tratta di una pena breve, l’ordinamento vuole evitare che il condannato venga in contatto con l’ambiente carcerario e si alieni, in conseguenza di ciò, dalla società: a tal fine gli viene data la possibilità, ove sussistano i presupposti, di accedere ad una misura alternativa alla detenzione già dallo stato di libertà, di fatto non venendo mai a contatto con il carcere. 2 - Casi in cui è ammessa la sospensione dell’ordine di esecuzioneAi sensi dell’art. 656 co. 5 c.p.p., il pubblico ministero può sospendere l’ordine di esecuzione quando la pena detentiva non è superiore a:quattro anni;sei anni, quando l’affidamento in prova al servizio “speciale” sia chiesto da condannati tossicodipendenti. In questi casi, il condannato (o il suo difensore) deve presentare un’istanza al p.m. con cui chiede di essere ammesso a una misura alternativa alla detenzione, accompagnandola con la documentazione necessaria. Tale documentazione è diversa per ogni misura e comprende, in ogni caso, l’entità della condanna ma anche determinate condizioni soggettive (come età, stato di salute, stato di gravidanza, tossicodipendenza, presenza di figli con età massima di dieci anni).Il p.m. trasmette l’istanza al tribunale di sorveglianza competente, che deciderà non prima del trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta.La sospensione dell'esecuzione non può essere concessa più di una volta per la medesima condanna.3 - Casi in cui non è ammessa la sospensione dell’ordine di esecuzioneL’art. 656 co. 9 c.p.p. prevede una serie di casi in cui, anche se la condanna è “breve”, non è ammessa la sospensione dell’ordine dell’esecuzione: in questi casi, pertanto, il condannato dovrà necessariamente scontare parte della pena in carcere e potrà, solo in un secondo momento, accedere alle misure alternative. Si tratta dei seguenti casi:il condannato abbia sia stato ritenuto responsabile di determinati delitti;il condannato, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trova in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.Per quanto riguarda i casi sub lett. a), si tratta di reati che il legislatore ritiene particolarmente gravi e riprovevoli, al punto da necessitare, almeno in parte, la pena inframuraria:art. 4-bis l. ord. pen.: contiene una lista di reati, c.d. “ostativi”, fra cui rientrano, a titolo esemplificativo, delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; alcuni reati sessuali, fra cui la violenza sessuale, la violenza sessuale di gruppo, la pornografia minorile; alcuni delitti contro la p.a., fra cui il peculato, la concussione, la corruzione;art. 423-bis c.p.: incendio boschivo;art. 572 co. 2 co. 2 c.p.: delitto di maltrattamenti in famiglia aggravato;art. 612-bis co. 3 c.p.: delitto di atti persecutori (i.e., stalking) aggravato;art. 624-bis c.p.: delitto di furto in abitazione (ma non anche di furto con strappo, a seguito della declaratoria di incostituzionalità da parte della Consulta nel 2016).Per quanto riguarda, invece, la lett. b), il legislatore esclude la sospensione dell’ordine di esecuzione perché il condannato si trova già in stato di carcerazione preventiva: nei confronti di questi soggetti viene meno la finalità sottesa all’istituto perché sono già entrati a contatto, seppur a titolo di custodia preventiva, con l’ambiente carcerario. 4 - Cenni sulle misure alternative alla detenzioneCome abbiamo visto, le misure alternative cui il detenuto può accedere direttamente dalla libertà sono l’affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà:affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 l. ord. pen.): nell’ipotesi ordinaria, può essere concesso quando la pena detentiva, anche residua, non è superiore a tre anni. È la misura alternativa che consente i maggiori spazi di libertà: il condannato viene sottoposto ad un periodo di prova per un tempo corrispondente alla durata della condanna, il cui esito positivo estinguerà la pena e ogni effetto penale. C’è la possibilità di uno spostamento più ampio ma solo se se motivata e con l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza e la supervisione dell'Ufficio per l'esecuzione penale esterna.Il detenuto tossicodipendente può accedere a questa misura alternativa anche in caso di condanna non superiore a sei anni di reclusione, purché intraprenda un programma terapeutico;detenzione domiciliare (art. 47-ter l. ord. pen.): consiste nell’espiazione della pena presso la propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando il condannato sia un soggetto che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia determinate qualità, fra cui l’aver compiuto i settanta anni; essere in stato di gravidanza o madre di prole di età inferiore ad anni dieci convivente; essere in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; avere più di sessanta anni, se con un’inabilità anche parziale; avere meno di anni ventuno e comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia;semilibertà (art. 50 ord. pen.): consiste nella concessione al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, per poi ritornarvi per la restante parte del giorno o della notte. Può essere concessa solo in caso di condanna non superiore ai sei mesi di reclusione ed è, fra le tre, la misura che limita maggiormente la libertà del condannato.Editor: dott.ssa Elena Pullano

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Egregio Avvocato

La diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ex art. 612-ter c.p.: il c.d. Revenge Porn.

25 gen. 2021 tempo di lettura 7 minuti

Il fenomeno delittuoso del Revenge Porn costituisce una preoccupante problematica sia giuridica che culturale: si pensi che al giorno si verificano due episodi di “vendetta-porno” e secondo uno degli ultimi dossier del Servizio analisi della Direzione centrale della Polizia Criminale a novembre 2020, a più di un anno dall’entrata in vigore dell’apposita disciplina, le indagini in corso erano ben 1083. Cosa si intende per Revenge Porn?Cosa prevede l’art. 612-ter c.p.?Le circostanze aggravanti e la procedibilitàLa questione del consensoA chi posso rivolgermi se scopro di essere vittima di Revenge Porn?1 - Cosa si intende per Revenge Porn?Il neologismo Revenge Porn, letteralmente “vendetta porno”, indica la divulgazione non consensuale dettata da finalità vendicative di immagini sessualmente esplicite raffiguranti l’ex partner. Così come è avvenuto nei paesi anglosassoni, anche nel linguaggio mediatico italiano l’espressione ha assunto un significato più ampio divenendo una sorta di catch all phrase indicante tutte le diverse forme di diffusione di tali contenuti, a prescindere dalla finalità. Si tratta di una condotta particolarmente pregiudizievole per chi la subisce, in quanto le immagini o i video più intimi della vittima diventano virali diffondendosi in maniera incontrollabile su internet, per rimanere alla mercé di milioni di persone, senza che vi sia un’effettiva possibilità di rimuoverle. Infatti, quando un contenuto finisce in rete è tecnicamente impossibile cancellarlo, potendo soltanto rendere più difficile agli occhi dei meno esperti trovarlo online tramite i classici motori di ricerca. La diffusione di immagini pornografiche non consensuale si colloca nella più ampia categoria dei c.d. hate crimes e denota una certa contiguità a livello criminologico con il cyberstalking, tanto che la Corte di Cassazione, nel 2010, (Cass. Pen., Sez. VI, Sent. numero 32404, 16.07.2010) ha sostenuto che la condotta consistente nella diffusione di immagini è astrattamente idonea ad integrare il delitto di stalking. Ed infatti, sino allo scorso anno, a causa del vuoto normativo presente nell’ordinamento, tale forma di violenza veniva inquadrata, seppur con difficoltà, all’interno della fattispecie prevista dall’art. 612-bis c.p.Il legislatore italiano, prestando attenzione alle nuove e frequenti forme di criminalità, ha sentito l’esigenza nel 2019 - seppur in ritardo rispetto ad altri legislatori europei - di rafforzare la tutela penale dei fenomeni di violenza domestica e di genere, approvando la legge 19 Luglio 2019 n. 69, più semplicemente nota come Codice Rosso. La ratio della legge, consistente nella modifica del codice penale e di procedura penale, è quella di tutelare in modo severo, ma soprattutto in tempi rapidi, le vittime (da qui l’espressione “codice rosso” nota nell’ambito dei trattamenti sanitari e indicante l’estrema urgenza con cui trattare un paziente arrivato in pronto soccorso in condizioni estremamente gravi). È proprio con il Codice Rosso che si è avuta l’introduzione della nuova fattispecie prevista dall’art. 612-ter c.p., rubricata “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”.2 - Cosa prevede l’art. 612-ter c.p.?La norma in questione punisce, precisamente con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati (ovvero senza il consenso delle persone rappresentate). Tale fattispecie presenta una disciplina complessa, articolata in due differenti ipotesi, accomunate dal medesimo trattamento sanzionatorio e disciplinate rispettivamente al comma 1 e al comma 2. Il discrimen fra le due ipotesi delittuose è costituito dalle modalità con cui il soggetto agente è entrato in possesso delle immagini, poi dallo stesso divulgate: al primo comma è prescritto il comportamento di chi ha contribuito alla realizzazione o ha comunque sottratto alla vittima il materiale sessualmente esplicito (il c.d. distributore originario); al secondo comma, invece, è descritta la condotta di chi ha ricevuto o acquisito il materiale in altro modo, ad esempio dalla vittima stessa o da persona vicina a quest’ultima, in occasione di un rapporto confidenziale o sentimentale. Con riferimento al secondo comma – id est il comportamento del c.d. distributore secondario – ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo del reato - a differenza dell’ipotesi prevista dal primo comma, integrata con il solo dolo generico - è necessaria la sussistenza del dolo specifico, vale a dire la volontà di arrecare un danno alla persona rappresentata. La previsione del dolo specifico, tuttavia, ha fatto sorgere qualche dubbio in ragione della difficoltà probatoria di dimostrare la volontà di recare nocumento. Infatti, il disposto normativo del secondo comma, non sembrerebbe in linea con la volontà del legislatore di tutelare in maniera efficace la vittima, dal momento che la carenza dell’elemento soggettivo richiesto escluderebbe la punibilità della condotta.3 - Le circostanze aggravanti e la procedibilitàIl comma 3 dell’art. 612-ter c.p. prevede un aggravamento di pena nei casi in cui ad agire sia un soggetto c.d. qualificato, cioè il coniuge (anche separato o divorziato) o una persona che è, o è stata, legata da relazione affettiva alla persona offesa, ovvero, nel caso in cui i fatti siano commessi mediante l’utilizzo di strumenti informatici o telematici (c.d. aggravante social). Secondo il comma 4, invece, la pena è aumentata da un terzo alla metà se vittima della condotta è una persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o una donna in stato di gravidanza (stato che deve esistere al momento della diffusione dei contenuti e non al momento della loro realizzazione).Ai sensi del quinto comma, il delitto è punito a querela della persona offesa. Sulla falsariga di quanto disposto dall’art. 612-bis c.p. , il termine per la proposizione della querela è di sei mesi e la remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede invece d'ufficio in due circostanze: nei casi di cui al quarto comma (le due aggravanti speciali in cui la vittima è “persona in condizione di inferiorità fisica o psichica” o “donna in stato di gravidanza”). La ratio è quella di prestare maggiore tutela alla persona offesa particolarmente debole;quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.4 - La questione del consensoI contenuti diffusi, oggetto della condotta punita ex art. 612-ter c.p., possono essere ottenuti senza il consenso della vittima o con il consenso della stessa, nell’ambito di un rapporto confidenziale, sentimentale o comunque privato. In questo secondo caso, in particolare, il Revenge Porn può costituire una delle potenziali conseguenze negative di una forma più ampia di comunicazione nota come Sexting.Il Sexting è un neologismo utilizzato per indicare l’invio di messaggi, immagini o video sessualmente espliciti attraverso mezzi informatici. La non consensualità costituisce il nodo cruciale del problema, in quanto, l’intervento penale si giustifica proprio in virtù dell’esposizione non autorizzata di un corpo in circostanze di massima intimità. Spesso, infatti, sorge l’equivoco per il quale concedersi a una ripresa o uno scatto intimo, per la fruizione limitata alla coppia, possa poi giustificarne la successiva pubblicazione o, quantomeno, accettarne in modo tacito l’eventualità, cadendo nel c.d. victim blaming, ovvero quando la vittima viene colpevolizzata per le azioni del reo.Lo sforzo profuso dal legislatore nel prevedere questa nuova fattispecie di reato è sicuramente apprezzabile, tuttavia, la strada da percorrere è ancora lunga. Per quanto qui di interesse, nei primi mesi del 2020 ha destato particolare attenzione la piattaforma di messaggistica istantanea Telegram. Sulla piattaforma, infatti, si celano numerosi gruppi all’interno dei quali viene scambiato materiale di pornografia non consensuale e pedopornografia. Le numerose segnalazioni, provenienti anche da personaggi del mondo dello spettacolo e della politica, hanno dato vita ad un enorme indagine, ma la situazione continua ad essere complessa. Infatti, quando Telegram provvede alla chiusura di un gruppo, perché usato per diffondere contenuti pornografici, ne nasce immediatamente uno nuovo, di riserva. Se a febbraio 2020 i gruppi dediti alla condivisione in Italia di materiale di pornografia non consensuale erano “appena” 17, con poco più di un milione di utenti, soltanto tre mesi dopo, a maggio, quei numeri erano addirittura quasi raddoppiati (29 gruppi). Alla fine del 2020 i gruppi erano circa 90, per un totale di 6 milioni di utenti attivi.5 - A chi posso rivolgermi se scopro di essere vittima di Revenge Porn?La prima cosa da fare è denunciare immediatamente il fatto alle autorità competenti al fine di intervenire prontamente, così da frenare la diffusione del contenuto in maniera tempestiva. A tal fine, è possibile segnalare l’accaduto direttamente al Garante della privacy, rivolgersi ai Carabinieri per sporgere querela, o, ancor meglio, alla Polizia Postale e delle Telecomunicazioni. Vi è inoltre la possibilità di rivolgersi ad associazioni senza scopo di lucro, come Permesso Negato (https://www.permessonegato.it/) o Odiare ti costa (https://www.odiareticosta.it/), nate proprio per supportare chi subisce violenze ed odio sul web. Il servizio è disponibile 24h su 24h e offre alla vittima il supporto di personale specializzato, in grado di indicare la migliore strada da intraprendere per denunciare l’accaduto.Editor: dott.ssa Silvia Biondi

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