Avv. Prof. Dott. Criminologo Forense Giovanni Moscagiuro
Lo stalking, o molestia psicologica, si manifesta in diverse forme, tra cui:
In Italia, lo stalking è punito dal codice penale, con pene che variano a seconda della gravità del reato.
L'art. 612-bis del codice penale, introdotto dalla legge n. 69 del 19 luglio 2019 (Codice Rosso) punisce con la reclusione da 6 mesi a 4 anni, la condotta di molestie, minacce, ingiurie, lesioni e danneggiamenti, qualora tali condotte siano reiterate e commesse ai danni della medesima persona, ovvero nei confronti di familiari o persone legate alla stessa da relazione affettiva ovvero nei confronti di persone che la stessa persona ha conosciuto a causa della sua attività lavorativa o professionale.
Inoltre, la legge prevede l'adozione di provvedimenti di urgenza quali allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento e di comunicazione con la vittima e sospensione dell'esercizio di attività lavorative o professionali.
Esistono diverse tipologie di stalking, tra cui:
Tutte queste tipologie di stalking sono illegali e punibili per legge, ma le punizioni variano a seconda della gravità del reato.
Il Gaslighting
Il gaslighting è una forma di abuso psicologico in cui una persona manipola deliberatamente un'altra persona, facendole mettere in dubbio la propria percezione della realtà. Il termine deriva dalla trama di un film del 1938 intitolato "Gas Light", in cui il personaggio principale manipola la sua moglie facendole credere di essere pazza.
Il gaslighting consiste nel negare l'evidenza, nel distorcere la verità e nel manipolare le informazioni per far apparire la vittima come instabile o insicura. La persona che compie questi atti può anche cercare di convincere la vittima che i suoi ricordi o le sue percezioni sono sbagliati, che le sue emozioni sono ingiustificate o che le sue paure sono immaginarie.
Per dimostrare di essere vittime di gaslighting, è importante raccogliere prove concrete del comportamento della persona che compie gli atti, ad esempio registrazioni audio o messaggi di testo. Inoltre, è importante rivolgersi a un professionista della salute mentale o a un avvocato specializzato in diritti umani per ottenere supporto e aiuto legale.
È importante notare che il gaslighting è una forma di abuso e può avere conseguenze negative sulla salute mentale e sulla vita personale della vittima. Se si sospetta di essere vittime di gaslighting, è importante cercare aiuto e supporto il prima possibile.
Il gaslighting in sé non è considerato un reato specifico in molti paesi, ma può essere considerato una forma di abuso psicologico o emotivo. Ciò significa che, se le azioni del gaslighter costituiscono un'infrazione ad altre leggi, come la legge sulle molestie o la legge sulla privacy, allora potrebbero essere punite come tali.
Ad esempio, il gaslighting può integrare i reati di stalking se la persona che compie gli atti di manipolazione persiste nel suo comportamento e molesta la vittima. Inoltre, se il gaslighter utilizza mezzi digitali per manipolare la vittima, potrebbe essere punito per cyberstalking o per l'invasione della privacy attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche.
In ogni caso, la punibilità dei reati commessi nel contesto del gaslighting dipende dalle leggi specifiche del paese in cui questi reati vengono commessi. Se si sospetta di essere vittime di gaslighting o di altre forme di abuso, è importante cercare l'aiuto di un avvocato o di un'organizzazione specializzata per aiutare a determinare se i comportamenti costituiscono un reato e come denunciare i responsabili.
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2 lug. 2021 • tempo di lettura 6 minuti
Il decreto liquidità (d.l. n. 23/2020) tra le misure adottate per far fronte all'emergenza da COVID-19 ha previsto anche la possibilità per le imprese di chiedere un finanziamento garantito da SACE. Quest’ultima è una società per azioni avente quale unico socio Cassa Depositi e Prestiti, e concede garanzia su finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle imprese, colpite dall’emergenza Covid-19, che hanno sede legale in Italia. La legge prevede, inoltre, un vincolo di scopo per il finanziamento coperto da questa garanzia. L’impresa che non rispetti tale vincolo di destinazione è perseguibile per il reato di malversazione a danno dello Stato ex art. 316 bis c.p.?Il finanziamento garantito da SACE e le sue caratteristichePresupposti del reato di malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)Decisione della Corte di Cassazione n. 22119 del 2021 1 - Il finanziamento garantito da SACE e le sue caratteristicheLa cd. Garanzia Italia di SACE è uno strumento di supporto previsto dal decreto liquidità (d.l. n. 23/2020) a favore delle imprese, alle quali possono essere rilasciate garanzie a condizioni agevolate, controgarantite dallo Stato, sui finanziamenti per liquidità, ristrutturazioni e investimenti erogati dagli istituti di credito.Le imprese che vogliano richiedere tale agevolazione non devono avere una specifica forma giuridica né operare in un particolare settore, ma devono avere i seguenti requisiti:sede in Italia;che si siano trovate in una situazione di difficoltà in un momento successivo al 31 dicembre 2019, a seguito dell’epidemia di Covid-19;che abbiano fino a 249 dipendenti che hanno già utilizzato il Fondo Centrale di Garanzia fino a completa capienza.Per ottenere la garanzia SACE l’impresa deve richiedere alla banca (o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito) un finanziamento con garanzia dello Stato. Il soggetto finanziatore verifica i criteri di eleggibilità, effettua istruttoria creditizia e, in caso di esito positivo del processo di delibera, inserisce la richiesta di garanzia nel portale online di SACE. Quest’ultima processa la richiesta e, in caso di esito positivo del processo di delibera, assegna un Codice Unico Identificativo (CUI) ed emette la garanzia, controgarantita dallo Stato. A quel punto, il soggetto finanziatore eroga al richiedente il finanziamento richiesto con la garanzia di SACE controgarantita dallo Stato.La legge prevede, inoltre, un vincolo di scopo per il finanziamento coperto dalla garanzia: il finanziamento deve essere destinato a sostenere costi del personale, dei canoni di locazione o di affitto di rami di azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia. Tale requisito deve essere “documentato e attestato” dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria (art. 1, co. 2, lett. n.).2 - Presupposti del reato di malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)Il reato previsto dal legislatore all’art. 316 bis c.p. è un reato inserito nel Titolo II tra i reati contro la Pubblica Amministrazione, e punisce con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni il privato che, avendo ricevuto particolari contributi, sovvenzioni e finanziamenti caratterizzati da uno specifico vincolo di destinazione, li utilizzi invece per finalità differenti da quelle prestabilite.Questa fattispecie, dunque, non si occupa affatto della fase genetica (cioè di come il privato abbia ottenuto quelle somme), ma si occupa della fase successiva, e cioè della fase dell’utilizzo e dell’impiego delle somme di denaro che il privato abbia ricevuto dalla PA. È quindi una fattispecie profondamente diversa da quelle previste dagli artt. 640, 640bis e 316 ter c.p. (rispettivamente, truffa, truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione a danno dello Stato). Queste norme si riferiscono alle condotte dirette ad ottenere questi finanziamenti, e puniscono il privato che abbia ricevuto le somme dallo Stato mediante raggiri o dichiarazioni false. L’art. 316 bis c.p., invece, presuppone che il soggetto abbia già questo denaro, e guarda a come lo stesso venga impiegato. Secondo la tesi prevalente, infatti, la fattispecie di cui all’art. 316 bis c.p. concorre con le altre appena esaminate: il soggetto dovrà eventualmente rispondere di entrambi i reati; non può esserci un concorso apparente di norme, trattandosi di due fasi totalmente diverse, ma ci sarà invece concorso di reati.Ai sensi dell’art. 316 bis c.p. il finanziamento deve essere caratterizzato da un vincolo di destinazione. Il privato deve avere l’obbligo di impiegare le somme ricevute per una certa finalità; non può configurarsi il reato di malversazione a danno dello Stato nel caso in cui si tratti di un ordinario finanziamento senza vincoli. Si evidenzia, peraltro, che viene punito non solo chi impiega il denaro per una finalità del tutto privatistica, ma anche chi lo impiega sempre per una finalità pubblica ma diversa da quella prestabilita. Anche se il denaro è stato impiegato per un’attività di interesse pubblico, ma diversa rispetto a quella per il quale il denaro è stato erogato, allora si ricadrà nella malversazione. Lo stesso vale per il non impiego. 3 - Decisione della Corte di Cassazione n. 22119 del 2021 Alla luce di quanto finora esposto, si potrebbe ritenere che possa configurarsi il reato di malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.) in capo all’impresa che, una volta ricevuto il finanziamento vincolato garantito da SACE, lo utilizzi per finalità diverse da quelle indicate dalla legge. Apparentemente, infatti, sussistono tutti i requisiti: ottenimento di un finanziamento, sussistenza di un vincolo di destinazione, utilizzo per una finalità diversa da quella prestabilita.Tuttavia, di recente la Corte di Cassazione (sent. n. 22119 del 2021) ha escluso la configurabilità del reato in esame nel caso di finanziamento garantito da SACE. In primo luogo, la Corte ha ricordato come la fattispecie prevista dall’art. 316 bis c.p. sia posta a tutela della corretta gestione e utilizzazione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica. Di seguito, ha poi evidenziato che invece il finanziamento erogato ai sensi del cd. decreto liquidità, come convertito dalla Legge n. 40/2020, non è idoneo ad integrare il presupposto della condotta esaminata: la condotta di sviamento del finanziamento ricevuto dall’istituto di credito, e quindi l’utilizzo dello stesso per un fine differente da quello prestabilito, non può essere ricondotto nell'ambito del reato di malversazione ai danni dello Stato.Nella fattispecie in esame, infatti, il finanziamento, anche se connotato da una particolare agevolazione (e quindi da onerosità attenuata) e nonostante sia destinato alla realizzazione delle finalità di interesse pubblico, non viene erogato direttamente dallo Stato o da un ente pubblico, bensì da un soggetto privato (nella specie, un istituto bancario).Mancherebbe, quindi, un elemento fondamentale per la sussistenza del reato contro la Pubblica Amministrazione ex art. 316 bis c.p., e cioè l’utilizzo indebito di risorse pubbliche. Dunque, nel caso in cui l’impresa abbia ottenuto il finanziamento garantito da SACE e destini le somme ricevute ad una finalità differente da quella prestabilita dal d. l. n. 23/2020 non potrà essere chiamato a rispondere del reato di malversazione a danno dello Stato. Solo l'inadempimento dell’obbligazione restitutoria renderà operativa la garanzia pubblica e, in assenza di tale presupposto, ogni onere connesso all'erogazione del finanziamento rientra esclusivamente nel rapporto principale tra l'impresa ed il soggetto finanziatore, che è un rapporto privatistico.Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo
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Egregio Avvocato
1 set. 2023 • tempo di lettura 4 minuti
I termini "classic mass murderer" e "family mass murderer" fanno riferimento a due categorie distinte di omicidi di massa, ognuna delle quali ha caratteristiche specifiche:Classic Mass Murderer (Classico Assassino di Massa): Questo termine si riferisce a individui che compiono omicidi di massa in modo relativamente simile a come sono stati perpetrati in passato da altri autori di omicidi di massa noti. Questi assassini di massa seguono spesso schemi o modelli riconoscibili di comportamento, come l'attacco deliberato a un gruppo di persone in un luogo pubblico o in un contesto specifico, l'uso di armi letali e la volontà di causare un alto numero di vittime. Gli esempi di assassini di massa classici includono spesso attacchi a scuole, luoghi di lavoro o luoghi pubblici affollati.Family Mass Murderer (Assassino di Massa in Famiglia): Questo termine si riferisce a individui che compiono omicidi di massa all'interno del contesto familiare. In genere, questi assassini uccidono più membri della loro stessa famiglia in un singolo evento omicida. Questi casi possono includere omicidi di coniugi, figli, genitori o altri parenti stretti. Le motivazioni dietro gli omicidi di massa in famiglia possono variare, ma spesso coinvolgono dispute familiari, conflitti interpersonali o problemi psicologici.Entrambe queste categorie rappresentano forme gravi di violenza criminale, ma sono distinte in base al contesto e alle circostanze in cui gli omicidi di massa si verificano. È importante sottolineare che queste terminologie non sono necessariamente riconosciute ufficialmente o utilizzate nei sistemi giuridici, ma sono spesso usate per descrivere specifici modelli di comportamento criminale nell'ambito della ricerca criminologica o dell'analisi di casi di omicidi di massa.Le motivazioni che spingono "classic mass murderers" (assassini di massa classici) e "family mass murderers" (assassini di massa in famiglia) a compiere omicidi di massa possono variare ampiamente da caso a caso e spesso sono complesse. Tuttavia, alcune motivazioni comuni possono includere:Classic Mass Murderers (Assassini di Massa Classici):Vendetta o rabbia estrema: Alcuni assassini di massa sono motivati da un forte senso di rabbia o vendetta nei confronti di un gruppo di persone, spesso a seguito di reali o presunti torti subiti.Problemi mentali o psicologici: Molti assassini di massa soffrono di disturbi mentali o psicologici gravi che possono influenzare il loro comportamento. Questi disturbi possono includere la schizofrenia, la depressione grave o altri disturbi del pensiero e dell'umore.Desiderio di notorietà o fama: Alcuni assassini di massa cercano di ottenere notorietà o fama attraverso gli omicidi di massa, spesso attraverso la copertura mediatica che segue tali eventi.Disperazione o senso di impotenza: Alcuni individui possono essere spinti a commettere omicidi di massa a causa di un senso di disperazione o di impotenza nella loro vita, con l'omicidio che rappresenta una forma estrema di sfogo.Family Mass Murderers (Assassini di Massa in Famiglia):Dispute familiari: Molte volte, gli assassini di massa in famiglia compiono omicidi a seguito di dispute interne alla famiglia, come problemi finanziari, divorzi, conflitti ereditari o problemi relazionali.Problemi psicologici o emotivi: Alcuni assassini di massa in famiglia possono soffrire di problemi mentali o emotivi che influenzano le loro azioni, portandoli a compiere omicidi all'interno della famiglia.Vendetta o gelosia: In alcuni casi, gli assassini di massa in famiglia possono essere spinti da un desiderio di vendetta o gelosia nei confronti dei membri della famiglia.Sconvolgimento delle dinamiche familiari: Cambiamenti significativi all'interno della famiglia, come divorzi o separazioni, possono portare a tensioni e conflitti che sfociano in omicidi di massa.Va notato che ciascun caso è unico e può avere una combinazione di motivazioni complesse. Inoltre, molte volte queste persone non condividono le loro motivazioni o sono difficili da comprendere, il che rende il compito di prevenire gli omicidi di massa particolarmente complesso. La prevenzione richiede un attento monitoraggio e intervento da parte delle autorità e dei professionisti della salute mentale, oltre a una maggiore sensibilizzazione e prevenzione nella società.Prof. Dr. Giovanni Moscagiuro Studio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa Editori e Giornalisti europei in ambito investigativo Diritto Penale , Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Esperto in Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente di Diritto Penale e Scienze Forensi, Patrocinatore Stragiudiziale, Mediatore delle liti, Giudice delle Conciliazioni iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia, Editori e Giornalisti European news Agencyemail: studiopenaleassociatovittimein@gmail.com
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5 ago. 2021 • tempo di lettura 6 minuti
Nell’ambito della circolazione stradale, la regola generale è che il concorso di colpa del pedone investito è configurabile solo se la sua condotta è imprevedibile.In questa materia, infatti, il “principio dell’affidamento” perde di centralità e finisce per essere, solo in parte, compensato dal “principio della prevedibilità”: la circostanza che i pedoni attraversino la strada improvvisamente, o si attardino nell’attraversare, non vale ad escludere la responsabilità del guidatore per omicidio o lesioni colpose stradali, perché costituisce un rischio tipico e, di conseguenza, prevedibile nella circolazione stradale. Il principio dell’affidamento in materia di circolazione stradaleTemperamento al principio dell’affidamento: la prevedibilità del comportamento del pedone da parte dell’automobilistaAlcuni indici rilevanti ai fini del giudizio di prevedibilità 1 - Il principio dell’affidamento in materia di circolazione stradaleIl principio dell’affidamento afferma che, in relazione ad attività pericolose svolte da una pluralità di persone, ciascun agente deve poter confidare sul fatto che il comportamento dell’altro sia conforme alle regole di diligenza, prudenza e perizia. Più in particolare, a ciascuna persona è consentito fare affidamento sull'altrui diligenza, da intendersi come osservanza delle regole cautelari proprie del contesto in cui la stessa opera. Tale facoltà è espressione della natura personale e rimproverabile della responsabilità colposa, che viene circoscritta entro limiti ragionevoli al fine di evitare che, a causa del timore della sanzione, vengano paralizzate quelle azioni i cui effetti dipendono anche dal comportamento altrui. Il problema è proprio stabilire se, e in che misura, la diligenza del singolo soggetto debba estendersi sino alla valutazione ed alla previsione delle condotte incaute altrui.Si tratta di un tema centrale perché interessa, fra le altre, attività rischiose come quella medico-chirurgica e la circolazione stradale, che qui interessa. Quanto al versante dell’attività medico-chirurgica, il principio di affidamento trova pacifica affermazione e riconoscimento: nel coordinato svolgimento di attività complesse e plurisoggettive, che implicano l’esercizio di conoscenze multidisciplinari, quali quelle della medicina di équipe, ciascun operatore deve poter confidare sul fatto che gli altri specialisti si comportino in modo appropriato. Il principio dell’affidamento trova limitazione solo nei casi in cui siano presenti errori altrui che siano macroscopici, evidenti e non specialistici, tali cioè da poter essere governati dal professionista dotato delle comuni competenze.Sul versante della circolazione stradale, invece, si registra la tendenza a contenere l’applicabilità del principio di affidamento, fin quasi ad escluderlo. Le norme sulla circolazione stradale, infatti, impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili: per questo motivo, la fiducia di un conducente nel fatto che gli altri si attengano alle prescrizioni comandate dal Codice della Strada, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente. Lo stesso Codice della Strada contiene norme che sembrano estendere al massimo gli obblighi di attenzione e prudenza, sino a comprendere il dovere di prospettarsi le altrui condotte irregolari: art. 191: deve essere serbata la massima prudenza nei confronti dei pedoni, quando si trovino sugli appositi attraversamenti ma anche quando abbiano comunque già iniziato l'attraversamento della carreggiata;art. 141: la velocità deve essere regolata in relazione a tutte le condizioni rilevanti, in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza e da mantenere condizioni di controllo del veicolo idonee a fronteggiare ogni “ostacolo prevedibile”; art. 145: nell'impegnare un incrocio deve essere osservata massima prudenza.Seguendo questo orientamento, la Cassazione, ad esempio, ha ritenuto un guidatore responsabile per l’omicidio colposo di un pedone che, sceso dalla portiera anteriore dell'autobus in sosta lungo il lato destro della carreggiata, era passato davanti all'automezzo ed era stato investito dall'imputato, che, pur rispettando il limite di velocità, non aveva provveduto a moderarla in ragione delle condizioni spazio-temporali di guida, caratterizzate dalla presenza in sosta del pullman (Sent. n. 12260 del 09/01/2015 - dep. 24/03/2015). 2 - Temperamento al principio dell’affidamento: la prevedibilità del comportamento del pedone da parte dell’automobilistaA tale ampia configurazione della responsabilità è stato apposto il limite della prevedibilità: il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui solo se questo rientri nel limite della prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa.Per quanto puntuali, le norme del Codice della Strada non possono essere lette in modo tanto estremo da farvi discendere un obbligo generale di prevedere e governare sempre e comunque il rischio da altrui attività illecita: tale soluzione contrasterebbe con il principio della personalità della responsabilità, perché prescriverebbe obblighi talvolta inesigibili, e potrebbe indurre gli utenti “deboli” della strada a pensare di poter restare impuniti in presenza di gravi violazioni cautelari. Secondo il principio della prevedibilità, allora, il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità per l’investimento del pedone quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l’evento.Tale circostanza si configura ove il conducente, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell’impossibilità oggettiva di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo inatteso, rapido e imprevedibile. Il principio della prevedibilità impone di valutare se, nelle condizioni date, l’agente dovesse e potesse realisticamente prevedere e, di conseguenza, se egli si potesse concentrare sulla possibile violazione da parti di altri delle dovute regole di cautela. Non deve, però, trattarsi di una prevedibilità astratta ma concreta, rapportata alle circostanze del singolo caso: occorre, in altre parole, che le circostanze di ciascuna situazione mostrino segni o indizi, anche tenui, che consentano di rendere concretamente non insignificante la probabilità di condotte inosservanti.La responsabilità penale del conducente è stata esclusa, ad esempio, in un caso in cui il pedone, un anziano signore, attraversava la strada fuori dalle strisce pedonali, fra due veicoli fermi (l’autobus alla fermata e un autoarticolato in sosta) per giungere al cordolo spartitraffico ed immettersi nella successiva corsia (Uff. Ind. Prel. 8 gennaio 2014, n. 724). In questo caso, la colpa grave del pedone nell’attraversamento della strada, non solo fuori dalle strisce pedonali ma anche in uno spazio tale da non consentirne l’avvistamento, ha escluso la responsabilità dell’investitore.3 - Alcuni indici rilevanti ai fini del giudizio di prevedibilitàCome abbiamo visto, occorre svolgere, in sede processuale, una ricostruzione dei fatti per stabilire se, in concreto, la condotta imprudente da parte del pedone possa escludere la responsabilità penale del conducente per la morte o le lesioni riportate proprio dal pedone.In particolare, l’indagine può avere ad oggetto:la distanza dell’attraversamento dalle strisce pedonali: il pedone deve attraversare sulle strisce, a meno che queste distino più di 100 metri. Attraversare a pochi metri dalle strisce pedonali è una condotta ritenuta, generalmente, prevedibile che non esonera il conducente dall’usare la normale diligenza nella guida;la velocità di attraversamento della strada: tanto più l’attraversamento del pedone è fulmineo, tanto meno esso è visibile ed evitabile anche per una persona accorta e prudente;la visibilità della strada: attraversare in un luogo buio, con la nebbia o di notte può sollevare l’automobilista da una parte della responsabilità. Editor: dott.ssa Elena Pullano
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Egregio Avvocato
16 ago. 2023 • tempo di lettura 2 minuti
Tutela della disabilità nel diritto nazionaleNell’ordinamento penale sono presenti numerose disposizioni che configurano come reati determinate condotte in danno delle persone disabili. In alcune di queste la disabilità è considerata elemento costitutivo del reato stesso. Alcuni esempi sono rappresentati dai seguenti articoli del codice penale:558 bis, co 2: Costrizione o induzione al matrimonio ai danni di persona in condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica574: Sottrazione di persone incapaci. 579, co 3, n.2: Omicidio del consenziente, quando questo è persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità.591: Abbandono di persone minori o incapaci.593: Omissione di soccorso su persona incapace di provvedere a sé stessa, per malattia di mente o di corpo.600: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù quando la vittima versa in condizione di inferiorità fisica o psichica.609 bis, co 2 n.1: Violenza sessuale quando la vittima versa in condizione di inferiorità fisica o psichica al momento del fatto.612 bis: Atti persecutori su persone disabili (secondo la definizione specificata dall’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).L’art. 36 della l. 104/1992 prevede invece un’aggravante speciale, ad effetto speciale, che comporta l’aumento – da un terzo alla metà – delle sanzioni penali, per i reati seguenti, quando compiuti ai danni di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale:art. 527 cp (atti osceni).Reati non colposi elencati nel libro secondo, titolo XII (dei delitti contro la persona) e titolo XIII (dei delitti contro il patrimonio) del codice penale.Reati di cui alla L. 75/1958 (c.d. “legge Merlin”): reclutamento, induzione, favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione, qualora commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale come definite dall’art. 3 della medesima legge.L’aggravante prevista dall’articolo 36 non si applica però quando la condizione di disabilità della vittima integri già un elemento costitutivo o una circostanza aggravante speciale del reato.Prof. Dr. Giovanni Moscagiuro studio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa Editori e Giornalisti europei in ambito investigativo Diritto Penale , Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Esperto in Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente di Diritto Penale e Scienze Forensi, Patrocinatore Stragiudiziale, Mediatore delle liti, Giudice delle Conciliazioni iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia, Editori e Giornalisti European news Agencyenail: studiopenaleassociatovittimein@gmail.com
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