Avv. Prof. Dott. Criminologo Forense Giovanni Moscagiuro
Lo stalking, o molestia psicologica, si manifesta in diverse forme, tra cui:
In Italia, lo stalking è punito dal codice penale, con pene che variano a seconda della gravità del reato.
L'art. 612-bis del codice penale, introdotto dalla legge n. 69 del 19 luglio 2019 (Codice Rosso) punisce con la reclusione da 6 mesi a 4 anni, la condotta di molestie, minacce, ingiurie, lesioni e danneggiamenti, qualora tali condotte siano reiterate e commesse ai danni della medesima persona, ovvero nei confronti di familiari o persone legate alla stessa da relazione affettiva ovvero nei confronti di persone che la stessa persona ha conosciuto a causa della sua attività lavorativa o professionale.
Inoltre, la legge prevede l'adozione di provvedimenti di urgenza quali allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento e di comunicazione con la vittima e sospensione dell'esercizio di attività lavorative o professionali.
Esistono diverse tipologie di stalking, tra cui:
Tutte queste tipologie di stalking sono illegali e punibili per legge, ma le punizioni variano a seconda della gravità del reato.
Il Gaslighting
Il gaslighting è una forma di abuso psicologico in cui una persona manipola deliberatamente un'altra persona, facendole mettere in dubbio la propria percezione della realtà. Il termine deriva dalla trama di un film del 1938 intitolato "Gas Light", in cui il personaggio principale manipola la sua moglie facendole credere di essere pazza.
Il gaslighting consiste nel negare l'evidenza, nel distorcere la verità e nel manipolare le informazioni per far apparire la vittima come instabile o insicura. La persona che compie questi atti può anche cercare di convincere la vittima che i suoi ricordi o le sue percezioni sono sbagliati, che le sue emozioni sono ingiustificate o che le sue paure sono immaginarie.
Per dimostrare di essere vittime di gaslighting, è importante raccogliere prove concrete del comportamento della persona che compie gli atti, ad esempio registrazioni audio o messaggi di testo. Inoltre, è importante rivolgersi a un professionista della salute mentale o a un avvocato specializzato in diritti umani per ottenere supporto e aiuto legale.
È importante notare che il gaslighting è una forma di abuso e può avere conseguenze negative sulla salute mentale e sulla vita personale della vittima. Se si sospetta di essere vittime di gaslighting, è importante cercare aiuto e supporto il prima possibile.
Il gaslighting in sé non è considerato un reato specifico in molti paesi, ma può essere considerato una forma di abuso psicologico o emotivo. Ciò significa che, se le azioni del gaslighter costituiscono un'infrazione ad altre leggi, come la legge sulle molestie o la legge sulla privacy, allora potrebbero essere punite come tali.
Ad esempio, il gaslighting può integrare i reati di stalking se la persona che compie gli atti di manipolazione persiste nel suo comportamento e molesta la vittima. Inoltre, se il gaslighter utilizza mezzi digitali per manipolare la vittima, potrebbe essere punito per cyberstalking o per l'invasione della privacy attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche.
In ogni caso, la punibilità dei reati commessi nel contesto del gaslighting dipende dalle leggi specifiche del paese in cui questi reati vengono commessi. Se si sospetta di essere vittime di gaslighting o di altre forme di abuso, è importante cercare l'aiuto di un avvocato o di un'organizzazione specializzata per aiutare a determinare se i comportamenti costituiscono un reato e come denunciare i responsabili.
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Pubblicato da:
28 gen. 2021 • tempo di lettura 7 minuti
Nel processo penale italiano grande rilevanza probatoria viene data alle dichiarazioni rese dai testimoni nel corso del dibattimento, in quanto reale espressione del principio del contraddittorio, dell’oralità e dell’immediatezza. Ma quali sono gli obblighi cui è soggetto il cittadino chiamato a testimoniare? Quali sono le responsabilità e le conseguenze cui può andare incontro? Sono previste delle ipotesi di non punibilità?Chi è il testimone?Quali sono gli obblighi del testimone? Quali sono le conseguenze in caso di violazione degli obblighi? In quali casi il testimone che dichiara il falso potrebbe andare esente da pena?1 - Chi è il testimone?Il testimone è un soggetto avente un ruolo fondamentale nel processo penale italiano, ed in particolare nella fase del dibattimento. Il principio cardine del processo penale, infatti, è il principio del contraddittorio, con i corollari principi dell’oralità e dell’immediatezza, alla luce dei quali il giudice penale deve formare il proprio convincimento (di assoluzione o di condanna) mediante delle prove che si formino nel processo stesso, e non mediante delle prove cd. precostituite. La testimonianza, e quindi il ruolo del testimone, rispecchia pienamente questa esigenza di oralità ed immediatezza, in quanto le dichiarazioni vengono rese non solo davanti al giudice che sarà poi chiamato a decidere, ma dinanzi alle parti processuali, cioè il PM, l’imputato e il difensore di quest’ultimo, i quali potranno rivolgere delle domande al dichiarante. L’esame del testimone, invero, avviene nel contesto del cd. “esame incrociato”, ove le domande verranno poste prima dalla parte che ha chiesto la presenza di quel soggetto come testimone (esame), poi dall’altra parte (controesame), a fronte del quale la prima parte potrà nuovamente porre altre domande (riesame), ed infine eventualmente anche dal giudice.Il testimone, dunque, è un soggetto informato dei fatti, che viene chiamato nel corso del dibattimento per rendere delle dichiarazioni inerenti al fatto di reato, oggetto del processo.2 - Quali sono gli obblighi del testimone?Il cittadino chiamato a testimoniare in un processo penale riceve un atto denominato “citazione testi”, di regola notificato con raccomandata se citato dai difensori dell’imputato o mediante ufficiale giudiziario se citato dal PM. In tale atto vengono indicati l’ora, il giorno e il luogo nel quale presentarsi, oltre che l’indicazione del procedimento penale per il quale è richiesta la dichiarazione testimoniale.L’art. 198 c.p.p. sancisce che il testimone ha l’obbligodi presentarsi dinanzi al giudice;di attenersi alle prescrizioni date dal giudice stesso per le esigenze processuali;di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.Il cittadino, dunque, non ha la mera facoltà di presentarsi a testimoniare, ma – se chiamato – ha l’obbligo di presentarsi e rendere testimonianza, anche nel caso in cui precedentemente abbia già reso delle dichiarazioni sui medesimi fatti dinanzi ad altre autorità, come le Forze di Polizia. Il giudice, infatti, non è a conoscenza delle precedenti dichiarazioni eventualmente rese.Una volta presente in udienza, il cittadino verrà chiamato a sedersi al banco dei testimoni, dovrà qualificarsi fornendo le proprie generalità e dovrà impegnarsi nell’assunzione del proprio ruolo mediante la lettura a voce alta di una formula sacramentale, che verrà indicata dal giudice. Appare opportuno evidenziare che nell’ordinamento italiano questo impegno solenne non viene assunto mediante giuramento sulla Bibbia, alla luce della laicità dello Stato italiano, ma viene assunto invece mediante la lettura di una precisa formula volta a rendere consapevole il cittadino dell’importanza del ruolo assunto. Solo dopo la lettura di tale formula, e l’avvertimento da parte del giudice delle eventuali conseguenze cui il testimone può andare incontro, avranno inizio le domande, alle quali il testimone sarà obbligato a rispondere secondo verità.3 - Quali sono le conseguenze in caso di violazione degli obblighi?Il legislatore penale italiano, proprio alla luce del ruolo rilevante giocato dal testimone all’interno del processo, ha previsto delle conseguenze particolarmente incidenti per il soggetto che violi gli obblighi previsti dall’art. 198 c.p.p.In primo luogo, nel caso in cui il cittadino regolarmente chiamato a testimoniare non si presenti senza addurre un legittimo impedimento, o qualora l'impedimento addotto non sia ritenuto legittimo, il giudice potrà disporre il cd. accompagnamento coattivo: viene disposta un’ulteriore udienza alla quale il testimone dovrà essere accompagnato coattivamente dalle Forze dell’Ordine. Il giudice potrà, altresì, condannare il testimone al pagamento di una somma da €51 a €516 a favore della cassa delle ammende, nonché al pagamento delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, ai sensi dell'art. 133 c.p.p.In secondo luogo, una conseguenza ancor più grave è prevista nel caso di violazione dell’ulteriore obbligo: se il testimone nel corso del proprio esame non rispetta e viola l’obbligo di dire la verità commette un fatto penalmente rilevante, quale il reato di falsa testimonianza. L’art. 372 c.p. prevede, invero, la pena della reclusione dai due ai sei anni per chiunque, deponendo come testimone innanzi all’Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, realizzi una delle seguenti condotte:affermare il falsonegare il verotacere, in tutto o in parte, in merito a ciò che sa sui fatti sui quali è interrogato.In particolare, il reato di falsa testimonianza è un cd. reato proprio, in quanto – nonostante la disposizione legislativa faccia riferimento a “chiunque” – il reato può essere commesso solo da quel soggetto che abbia assunto la qualità di testimone; qualità che si assume nel momento in cui viene disposta la citazione dei testimoni.Il reato di falsa testimonianza si pone a tutela del bene giuridico dell’Amministrazione della giustizia ed è procedibile d’ufficio: non è richiesta la presentazione della querela, ma il giudice al termine del dibattimento potrà automaticamente trasmettere gli atti al PM affinché si proceda per l’accertamento della falsa testimonianza.Ulteriore caratteristica del reato di falsa testimonianza è quella di essere un cd. reato di pericolo. Affinché vi sia la condotta penalmente rilevante, è sufficiente che la dichiarazione sia pertinente all’oggetto del giudizio e suscettibile di incidere, seppur in astratto, sulla decisione giudiziaria; non è richiesto che in concreto il giudice sia stato influenzato o che in concreto abbia preso una decisione ingiusta. 4 - In quali casi il testimone che dichiara il falso potrebbe andare esente da pena?Una prima ipotesi si verifica nel caso in cui il testimone rilasci delle dichiarazioni false o reticenti, che però siano manifestamente inverosimili o riguardino circostanze del tutto irrilevanti ai fini del giudizio. Pur essendo un reato di pericolo, è necessario che vi sia compatibilità con il principio di offensività: la giurisprudenza ritiene che se la dichiarazione non ha nemmeno creato il pericolo della induzione in errore del giudice, e quindi non si è creato neanche un pericolo per l’amministrazione della giustizia, allora il soggetto non sarà punibile per assenza di offesa in concreto. L’art. 384 c.p. prevede due ulteriori ipotesi di non punibilità. Al primo comma dispone che non è punibile chi abbia commesso una falsa testimonianza al fine di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell’onore. Secondo tale disposizione, quindi, il soggetto che si trovi costretto ad affermare il falso, negare il vero o tacere quanto sa in merito ai fatti di reato, al fine di evitare una lesione della propria libertà o dell’onore, non può essere punito per falsa testimonianza. Ciò risponde al principio secondo cui nessuno può essere obbligato ad auto-accusarsi ed a rilasciare dichiarazioni sulla propria responsabilità. L’art. 384 c.p., inoltre, prevede che il soggetto vada esente da pena non solo quando voglia salvare sé stesso, ma anche un prossimo congiunto. Ci si è chiesti se tale locuzione ricomprenda anche il convivente more uxorio: il legislatore penale, invero, ha preso una posizione precisa in merito alle parti di un’unione civile, inserendoli nella definizione di “prossimi congiunti” ai sensi dell’art. 307 c.p. (e per i quali è quindi senza dubbio applicabile l’art. 384 c.p.), non prendendo invece in considerazione il convivente di fatto. Se una lettura estensiva della disposizione sembra doverosa alla luce di una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, una diversa ricostruzione ritiene non potersi interpretare estensivamente la disposizione, avendo il legislatore implicitamente preso una decisione negativa in merito. Una diversa scelta legislativa è stata fatta in merito al reato di maltrattamenti, sul quale puoi leggere qui.Si evidenzia, infine, che l’art. 384 co. 1 c.p. non potrà essere applicato a quel prossimo congiunto che sia stato avvisato della facoltà di astenersi, e abbia deciso di rinunciare a tale facoltà così da rendere testimonianza. Invero, al prossimo congiunto è generalmente riconosciuta la facoltà di astenersi in un processo a carico di un proprio familiare, facoltà della quale deve essere ritualmente informato. Ma se il soggetto, una volta informato, decide comunque di rendere testimonianza, e di non avvalersi della facoltà di astensione, allora dovrà rispettare tutti gli obblighi previsti per il testimone dall’art. 198 c.p.p., non potendo invocare l’art. 384 c.p. nel caso in cui violi l’obbligo di dire la verità. Solo se il prossimo congiunto non venga ritualmente avvisato della facoltà di astenersi, e durante la testimonianza dichiari il falso, non potrà essere punito, ma ai sensi del comma 2 dell’art. 384 c.p., e quindi per violazione di una legge processuale. Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo
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Egregio Avvocato
15 lug. 2023 • tempo di lettura 18 minuti
Il Gang stalking è un’operazione di infiltrazione e spionaggio che viene organizzata come forma sistematica di controllo per molestare e perseguitare in ogni luogo un individuo preso di mira. L’individuo viene quindi posto sotto forme palesi e segrete di sorveglianza. La persona viene seguita e monitorata 24/7. Per seguire l’individuo vengono impiegati gruppi di persone a piedi e pattuglie di veicoli per i spostamenti, come parte del processo di monitoraggio vengono impiegati sistemi di tecnologia satellitare di vario tipo. Per comunicare tra loro gli Stalker utilizzano segni con le mani o parole chiavi per segnalare la persona presa di mira ad altri cittadini informatori, i quali assumeranno il compito di fare lo stesso di zona in zona. Come mezzi di scambio comunicazione oggi vengono utilizzati anche cellulari, internet, radiotrasmittenti eccetera.Il Gang Stalking o Stalking Organizzato è molto diffuso anche in Italia,spesso accompagnato da mezzi di tortura a distanza con armi ad energia diretta e sistemi psicotronici per pressare ed intimorire la vittima.Nella parte iniziale del programma la persona viene monitorata al fine di conoscerne le abitudini,il carattere,l’indole,le fragilità per poter dopo creare uno schema personalizzato di stalking.Il Gang Stalking ha molte somiglianze con il mobbing sul lavoro, ma avviene in modo molto più esteso e articolato. Si chiama Gang Stalking proprio perché il bersaglio è seguito e spiato in tutto e per tutto, posto sotto sorveglianza intrusiva da gruppi organizzati ,il “Covert Fonti intelligenza umana”, noto anche come informatori Citizen, spie civili. Gli stalker che vengono reclutati appartengono a qualunque ceto sociale in base alla necessità del momento.Le indagini di Cointelpro e i programmi SQUAD RED e gli stessi programmi della Rosa Rossa sono stati utilizzati sia per il monitoraggio,che per la persecuzione di vari gruppi e persone. Essi sono stati in vigore per più di cento anni e hanno per l’appunto impiegato “Covert Fonti intelligenza umana”. Queste azioni sono progettate per distruggere il bersaglio nel corso degli anni,far si che venga considerato come pazzo e poco attendibile attraverso le molestie che si muovono parallelamente alla diffusione di calunnie, creando una situazione di emarginazione ed isolamento ed infine privandolo di qualunque forma di sostegno da parte della comunità.Gli obiettivi secondari sono quelli di rendere il bersaglio il più possibile vulnerabile e disorientato,riducendolo spesso ad una condizione di esasperazione,senza casa, senza lavoro,senza soldi nè amici per poter meglio riuscire nell’istigazione al suicidio forzato, proprio come quello che hanno fatto in alcune operazioni mosse dalla Cointelpro.Per comprendere meglio questo fenomeno,le dinamiche sono state riassunte nel seguente documento:“Stalking terroristici in America” di David Arthur Lawson.David Lawson è un investigatore privato autorizzato dalla Florida. Ha seguito questi gruppi di stalking dall’interno e dall’esterno per 12 anni. Ha anche viaggiato con loro. In una recente e-mail, a proposito dei gruppi canadesi, David Lawson ha detto quanto segue:“Quando ho viaggiato con il gruppo verso le cascate del Niagara a Buffalo, avremmo potuto unirci ai canadesi nell’attraversare il confine ed essi sarebbero potuti venire con noi negli Stati Uniti, di tanto in tanto.”Questo dà solo un’indicazione di quanto questi gruppi di stalking siano numerosi e ben organizzati.Domande frequenti:Chi c’è dietro i gruppi di stalking?Chi è considerato una minaccia per una società o un’industria?Che cosa sono questi gruppi?Come sono finanziati?Chi sono i leader?Che cosa portano i leader fuori dal gruppo?Chi sono i membri?Che cosa fanno i membri al di fuori del gruppo?Qual è la psicologia dietro a tutto questo?Chi sono i bersagli dei gruppi?A che scopo i bersagli servono al gruppo?Come vengono individuati i bersagli?Quali sono gli obiettivi del gruppo?Come fanno a raggiungere i loro obiettivi?Quanto tempo dura uno stalking?In che modo i gruppi sensibilizzano il bersaglio?Quali altre tattiche vengono utilizzate?Altro di cui preoccuparsi sul tempo di un bersaglioSorveglianza AudioAlcuni punti ImportantiE la polizia?L’uso della “persuasione coercitiva” per controllare i membri della settaNewsgroup su Internet/ForumIl Dipartimento di Giustizia americano definisce “Vendetta / Stalking terroristico”1. Chi c’è dietro i gruppi di stalking?Le aziende: i gruppi vengono utilizzati dalle aziende che li utilizzano per importunare i loro nemici o nemici potenziali.La criminalità organizzata: molti gruppi hanno legami con criminali e con le associazioni di criminalità organizzata.2. Chi è considerato una minaccia per una società o industria?Informatori della polizia, attivisti,persone che vanno contro corrente osteggiando sistemi di criminalità,persone che conoscono segreti e diffondono notizie scomode.3. Che cosa sono questi gruppi?Sono eserciti privati. Essi sono prima di tutto gruppi criminali.Agiscono sul bersaglio segnalato con lo schema di un gioco per distruggere e neutralizzare il soggetto.4. Come sono finanziati?I gruppi sono ben finanziati da: società, aziende private e altri gruppi criminali che commettono crimini come: rapine, furti , traffico di droga,prostituzione ed altro.Alcuni bersagli sono una fonte di reddito d’impresa dei gruppi e sono gestiti come fossero degli affari. Gli unici beneficiari finanziari sono in maggioranza i leader.5. Chi sono i leader?I leader fingono di essere i più grandi personaggi della vita, con sfondi eroici. Essi sono guardati con rispetto dai loro seguaci. In genere, il loro background e presunto eroismo ,non possono essere verificati in modo indipendente, perché si tratta di presunta ‘sicurezza nazionale’. I leader fingono che i loro gruppi siano impegnati a realizzare alcuni cambiamenti. Di solito, i capigruppo rimangono isolati dalle attività dei loro seguaci. I leader non si incontrano privatamente con i membri del gruppo.6. Che cosa i leader portano fuori dal gruppo?Potere finanziario e/o potere politico7. Chi sono i membri?Gruppi estremisti di destra come per esempio la Chiesa Mondiale del Creatore (WCOTC: World Church of the Creator) e le Nazioni ariane o gruppi estremisti di sinistra e estremisti di interesse speciale (diritti degli animali, pro-life, ambiente, anti-nucleare). Dato che la loro adesione individuale è piuttosto piccola, i gruppi estremisti tendono a diffondersi su una rete locale. Essi sono composti da una combinazione di alcune persone provenienti da molti gruppi diversi della stessa zona. I gruppi nascondono la loro vera identità fingendo di essere gruppi di cittadini, circoli, chiese.8. Che cosa fanno i membri al di fuori del gruppo?Costoro credono di adempiere al “fine superiore” del gruppo, anche se possono avere solo un’idea generale dell’ideologia del gruppo. Essi si divertono con i loro amici e il divertimento consiste nello stalking e nell’effettuare molestie ai vari bersagli e impegnarsi in altre disobbedienze civili. Le persone attratte dai gruppi che praticano lo stalking sono quelle persone che si sentono impotenti, inferiori e arrabbiate. Esse sono autorizzate dal gruppo e in questo caso assumono un senso di potere.9. Qual è la psicologia dietro a tutto questo?Questo è un gioco: I gruppi sono radunati dalle costanti “vittorie”,vincono nei giochi che giocano con i loro bersagli. Al gruppo non importa che i bersagli non stiano giocando. Non importa se il bersaglio sa quello che gli sta succedendo intorno. È molto importante che i membri del gruppo sappiano quello che stanno facendo. Questo è il loro divertimento, si tratta di una dipendenza: molti diventano dipendenti. Questo soddisfa alcuni dei loro bisogni umani (vedi sopra). Si tratta di un’ossessione: i gruppi sono ossessionati da ogni aspetto della vita del loro bersaglio.Passano molto tempo a descrivere l’un l’altro quello che hanno fatto e la reazione del bersaglio, anche se non sempre è vero. Questi gruppi sono vere e proprie Sette, la loro interazione con gli altri è più importante della loro interazione con un bersaglio.10. Chi sono i bersagli dei gruppi?Funzionari pubblici (compresi i politici locali e burocrati), agenti IRS (Internal Revenue Service), vale a dire gli esattori delle tasse, agenti del Tesoro, attivisti di tutti i tipi, ma soprattutto attivisti dei diritti civili. Informatori della polizia.I funzionari pubblici, tra cui agenti di polizia, che sono stati accusati di illecito. Coloro che lavorano nei mezzi di comunicazione, tra cui la radio, la televisione e l’editoria, in particolare quelli che sono ebrei e quelli con la fama, ma che non hanno abbastanza denaro per isolarsi da questi gruppi.I gruppi attaccano anche i bersagli di comodo. Queste persone sono state scelte perché sono bersagli convenienti e non per qualsiasi altro motivo. Tra questi ci sono i tipi solitari che tendono a essere più vulnerabili alle loro tattiche di molestie rispetto a quelli con famiglia e amici intorno a loro. Gli obiettivi di comodo vengono utilizzati per fare pratica.Maniaci sessuali, i cui nomi, indirizzi e foto sono di dominio pubblico e quindi sono disponibili sui siti web del governo.11. A che scopo i bersagli servono al gruppo?Tutti i bersagli sono importanti in termini di: gruppi di raduno (vale a dire “che vincono” il gioco), fornendo attività, reclutamento di nuovi membri, mantenendo i membri esistenti in linea (per esempio), fare una dichiarazione alla comunità. Alcuni sono una fonte di reddito finanziario.12. Come vengono individuati i bersagli?Trasmissioni su emittenti radiofoniche, Internet, articoli di stampa, incontri pubblici. I membri del gruppo non agiscono sotto gli ordini diretti di chiunque – ciò significa che il leader identifica i bersagli, ma poi sono i seguaci a decidere cosa fare di loro.13. Quali sono gli obiettivi del gruppo?Molestare il bersaglio costantemente.Provocarne qualche reazione.Assicurarsi che il bersaglio sappia di essere osservato (noto anche come “sensibilizzare” il bersaglio).Cercare di fare in modo che il bersaglio interagisca con loro (indipendentemente se un bersaglio stia prendendo la spazzatura fuori la mattina, guida per andare al lavoro o sta seduto in un bar del posto). Idealmente, un bersaglio non sarà in grado di andare in nessun posto pubblico senza avere a che fare con loro in qualche modo.Distruggere la vita di una persona attaccando il suo punto più debole, che potrebbe includere il coniuge, i figli o i parenti anziani.14. Come fanno a raggiungere i loro obiettivi?Molte sono le tattiche collaudate osservando poi il risultato. Quelli che evocano una risposta dal bersaglio si ripetono. Essi si interrogano tra di loro se il bersaglio è stato sensibilizzato (cioè se è consapevole di essere il bersaglio degli stalker).15. Quanto tempo dura uno stalking?La maggior parte delle persone restano bersagli per diversi anni. Chi si occupa di attivismo di qualsiasi genere rimane bersaglio per tutta la vita. Di solito il trasferimento non aiutà, se uno viene preso di mira in una zona, lo resterà ovunque vada. ( Starfishgirl vorrebbe dire che alcuni bersagli riferiscono che spostarsi di nascosto verso gli stati settentrionali migliora significativamente la situazione ).16. In che modo i gruppi sensibilizzano il bersaglio?Scattando foto, filmando, prendendo nota. Avendo contrassegnato univocamente i veicoli, seguono il bersaglio dovunque va, parcheggiando lo stesso veicolo di notte davanti casa sua.17. Quali altre tattiche vengono utilizzate?Tattiche che riguardano il veicolo:Numerosi veicoli differenti sostano per aspettare in una certa area.Viaggiare in convogli facendo grandi sorrisi.Guidare in convogli segnalandosi l’un l’altro.Tentando di intercettare il veicolo del bersaglio agli incroci.Provando a far uscire il veicolo del bersaglio fuori strada.Eseguendo atti vandalici sul veicolo del bersaglio, tra cui: forare i pneumatici, graffiare la vernice, rubare le targhe, togliendo l’olio o il liquido antigelo per un periodo di tempo nella speranza di distruggere il motore. Rimuovendo e poi restituendo gli articoli, mettendo oggetti nei veicoli, o prendendo oggetti dalla residenza e mettendoli a bordo del veicolo o viceversa. Di solito non manomettono i freni e non commettono altri atti di sabotaggio che potrebbero lasciare delle prove.Tattiche per il Faccia a faccia:Seguire un bersaglio a piedi ovunque egli va.Rimanere in piedi attorno a un bersaglio, mentre sta pagando per un acquisto in un negozio.Accostarsi al bersaglio – vale a dire circondare il bersaglio in modo che non possa muoversi.Intimidire fisicamente un bersaglio rimanendo molto vicino.Sedersi vicino a un bersaglio in un ristorante.Fissare il bersaglio.Quando un bersaglio si trova da qualche parte in pubblico, i membri del gruppo tenteranno di sedersi dietro di lui per fare rumore, con qualsiasi mezzo, anche battendo i piedi sulla sedia.Camminare vicino e fare cose strane per attirare la sua attenzione, come ad esempio: ammiccare, guardare l’ora da un orologio immaginario al polso, fare le smorfie.Campagne di rumore:Fare rumore tutto il giorno. Disturbare il bersaglio mentre dorme (ad esempio, attraverso il rumore eccessivo). Cercare di svegliare il bersaglio di notte tutte le volte che è possibile. Fare in modo che ci siano persone che gridano fuori dalla casa del bersaglio. Numerosi veicoli fanno rumore attraverso lo stridio degli pneumatici, suonando il clacson e andando in giro per la zona.Le campagne di rumore negli appartamenti includeranno:Bussare sulle pareti nel mezzo della notte. Lasciare i rubinetti aperti, martellare, rumori provenienti dagli appartamenti superiori e / o inferiori, ed eventualmente dagli appartamenti su entrambi i lati. Idealmente, i rumori sono programmati in base all’attività del bersaglio, ad esempio: quando un bersaglio va fuori (per esempio in giardino), quando un bersaglio tira lo sciacquone in bagno, quando un bersaglio apre il rubinetto dell’acqua, quando un bersaglio cammina vicino a una finestra.Altre tattiche:Controllare la velocità di un convoglio di veicoli i cui i membri del gruppo possono stare in fila davanti a un bersaglio al solo scopo di cercare di farlo aspettare il più a lungo possibile. Bloccare un bersaglio che sta uscendo da un parcheggio.Controllare la velocità di un bersaglio in autostrada circondandolo con veicoli lenti che causano problemi e costringono il bersaglio a cercare di risolverli, come mettere le sicure agli sportelli della macchina.Creare un rompicapo affinché il bersaglio lo risolva. Il bersaglio è quasi obbligato a perdere il suo tempo seguendo degli indizi e ordini falsi. Vengono imposti al bersaglio un sistema di ricompense e punizioni per: comunicare e associarsi con altre persone. Ridere o aggredire i membri del gruppo.Causare problemi con i servizi telefonici (e altri servizi). A volte vengono installate delle cimici nella residenza di un bersaglio.( Starfishgirl vorrebbe dire che l’immissione di telecamere nascoste all’interno della casa di un bersaglio e dentro il bagno, la manomissione del computer e le intercettazioni telefoniche sono tattiche comuni di questi gruppi. )18. Altro di cui preoccuparsi sul tempo di un bersaglioIl tentativo di ribaltare la situazione intorno a un gruppo di stalking, per esempio, seguendo uno dei loro veicoli è proprio quello che vogliono. Rincorrerlo è ancora meglio. Se essi possono occupare il tempo di un bersaglio in quel modo, il successo di quel giorno è garantito. Sono di pattuglia. Non è possibile per loro sprecare il tempo. Come sempre, un bersaglio rischia di avere una penale presentata contro di lui e non ci saranno testimoni sufficienti.La proprietà deve essere protetta, ma un bersaglio non può lasciare che un gruppo controlli il suo tempo. Egli deve anche rendersi conto che non può controllare il loro tempo.19. Sorveglianza audioI gruppi di Stalker a volte installano cimici nella residenza di un bersaglio. Solitamente, si utilizzano cimici economiche che trasmettono su una frequenza che può essere monitorata da altri membri del gruppo utilizzando degli scanner. Le cimici costose sono riservate per i bersagli di alto livello.Se essi installano una cimice, i membri del gruppo saranno in grado di ascoltare il bersaglio all’interno della sua casa. In genere usano cimici di bassa potenza, che non trasmettono molto lontano, in modo da non attirare troppo l’attenzione.Essi potranno anche monitorare le frequenze utilizzate dal baby monitor, dai citofoni senza fili, ecc. Se sono capaci, intercetteranno anche le conversazioni telefoniche dei cellulari. Gli scanner convenzionali possono essere usati per ascoltare le conversazioni avvenute sui vecchi telefoni cordless e sui telefoni cellulari da 800 e 900 MHz. Gli scanner digitali provengono dal Canada e dal Messico e possono essere utilizzati per intercettare le conversazioni di telefoni cellulari più recenti. Su una frequenza, si sente solo un lato della conversazione. I nuovi telefoni cellulari cambiano frequentemente le loro frequenze di trasmissione, lasciando dei vuoti nella conversazione, per coloro che stanno ascoltando.20. Alcuni punti importantiL’obiettivo principale di tutte queste tattiche moleste sono i membri del gruppo, non il bersaglio. I membri del gruppo sono quelli che sono stati programmati. I leader definiscono la realtà per i propri membri, in modo che non importa se le tattiche non funzionano su un bersaglio.I membri del gruppo sono sensibilizzati a tutte le tattiche che impiegano. Lo Stalking su vari bersagli è solo una parte delle attività di questi gruppi. I membri sono addestrati a eseguire una serie di attività senza discutere. Non conoscono gli obiettivi dei loro leader. I destinatari delle molestie non avranno problemi a concludere che qualcuno ce l’ha con loro, ma la maggior parte delle vittime non sanno chi possa essere.21. E la polizia?I gruppi non hanno alcun rispetto per la legge o per chi la fa eseguire. Essi ritengono di essere superiori alla polizia, in parte a causa dei crimini di cui la fanno franca. I gruppi hanno un orgoglio che non mettono mai da parte. In realtà, lo fanno, ma ci vuole un lungo lavoro intenso da parte della Polizia. Nei piccoli centri, il numero dei membri di tali gruppi possono facilmente superare il numero di agenti di polizia. I gruppi affermano di avere il sostegno di alcuni ufficiali di polizia. Se è così, non sono molti. La maggior parte degli agenti di polizia, ad eccezione di quelli del Sud, non hanno familiarità con il modo in cui i gruppi operano. Di solito, la polizia non parla di gruppi di stalker. Un funzionario ha detto che è in arrivo una tempesta dato che i gruppi diventano sempre più grandi e più numerosi. Quando ci si avvicina alla polizia, è necessario parlare con gli ufficiali che gestiscono i gruppi estremisti.(Starfishgirl vorrebbe dire che il più delle volte i cattivi poliziotti sono coinvolti nello stalking, noi abbiamo personalmente assistito a questo.)22. L’uso della “persuasione coercitiva” per controllare i membri della settaLa coercizione è definita come, ” trattenere o limitare con la forza …”. Legalmente implica spesso l’uso della forza fisica, o la minaccia fisica o giuridica. Questo concetto tradizionale di coercizione è compreso di gran lunga meglio dei concetti tecnologici di “persuasione coercitiva”, che sono ritenuti efficaci, danneggiare o imporre attraverso l’applicazione graduale delle forze psicologiche. Nel corso del tempo, la persuasione coercitiva, una forza psicologica simile per certi versi ai nostri concetti giuridici di influenza indebita, può essere ancora più efficace del dolore, della tortura, della droga, dell’uso della forza fisica e delle minacce legali. Con la persuasione coercitiva è possibile cambiare gli atteggiamenti delle persone senza la loro conoscenza e volontà.I progressi nell’ansietà estrema e le tecnologie di produzione di stress emotivo trovate nella persuasione coercitiva sostituiscono il vecchio stile della coercizione che si concentra sul dolore, la tortura, la droga, o la minaccia in quanto questi sistemi più vecchi non cambiano l’atteggiamento in modo tale che i soggetti seguano gli ordini “volontariamente”. La persuasione coercitiva cambia sia l’atteggiamento che il comportamento, non solo il comportamento.La persuasione coercitiva o riforma del pensiero, come è anche conosciuta, si comprende meglio come un sistema coordinato di graduale influenza coercitiva e di controlli intensi del comportamento intesi a manipolare, ingannare e influenzare furtivamente le persone, di solito in un contesto di gruppo, in modo che i creatori del programma traggono profitto in qualche modo, di norma economicamente o politicamente.Con l’utilizzo di premi e punizioni, gli sforzi sono fatti per stabilire un controllo notevole dell’ambiente sociale, il tempo e le fonti di sostegno sociale di una persona. L’isolamento sociale è promosso.Le punizioni fisiche non sono utilizzate per creare forti risvegli emozionali negativi, come ad esempio: intensa umiliazione, perdita di privilegi, isolamento sociale, alterazioni dello stato sociale, senso di colpa, ansia, manipolazione.23. Newsgroup su Internet/ForumCi sono newsgroup su Internet che vengono incontro alle vittime di stalking. Questi gruppi sono fortemente popolati da membri di gruppi estremisti. Essi si presentano come vittime. I loro messaggi si riferiscono alle ultime armi hi-tech e le informazioni su come esse vengono utilizzate contro di loro. La vittima non dovrebbe confidarsi con le persone appartenenti in questi gruppi perché le informazioni fornite verranno utilizzate per migliorare l’attacco contro di loro.24. Il Dipartimento di Giustizia Americano definisce “vendetta/stalking terroristico”La seguente definizione è tratta dal capitolo 22 del 1999 Testo dell’Accademia Nazionale di Assistenza alle Vittime. Il volume completo è disponibile presso il sito web del Dipartimento di Giustizia (www.usdoj.gov): http://www.ojp.gov/ovc/assist/nvaa99/chap21-2.htm. Capitolo 21 Argomenti speciali, Sezione 2, Stalking, Categorie di Stalking: Vendetta e Stalking terroristico.La categoria finale dello stalking è fondamentalmente diversa dalle altre tre. Lo stalker per vendetta non cerca un rapporto personale con i propri obiettivi. Piuttosto, lo stalker di vendetta/terroristico tenta di suscitare una risposta particolare o un cambiamento di comportamento da parte delle loro vittime. Quando la vendetta è il loro motivo principale, gli stalkers cercano solo di punire le loro vittime per qualche torto che secondo la loro percezione, la vittima ha fatto ricadere su di loro. In altre parole, essi usano lo stalking come un mezzo per “vendicarsi” con i loro nemici.Lo scenario più comune in questa categoria coinvolge i dipendenti che perseguitano i loro datori di lavoro dopo esser stati licenziati. Naturalmente, il dipendente ritiene che il suo licenziamento è ingiustificato e che il suo datore di lavoro o supervisore è stato responsabile per il trattamento ingiusto. Una variante bizzarra di questo modello è il caso di un maestro scout che fu licenziato per un comportamento inadeguato e successivamente ha deciso di perseguitare la sua intera truppa così come gli scout e i capi scout.Un secondo tipo di stalker per vendetta o terroristico, lo stalker politico, ha motivazioni che si paragonano a quelle di altri terroristi più tradizionali. Vale a dire, lo stalking è un’arma di terrore utilizzata per realizzare un programma politico. Utilizzando la minaccia di violenza per costringere il bersaglio dello stalker a impegnarsi o di evitare di svolgere una particolare attività. Per esempio, la maggior parte dei procedimenti penali, in questa categoria di stalking sono stati contro gli anti-abortisti che perseguitano i medici nel tentativo di scoraggiare le prestazioni di aborto.
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25 gen. 2021 • tempo di lettura 7 minuti
Il fenomeno delittuoso del Revenge Porn costituisce una preoccupante problematica sia giuridica che culturale: si pensi che al giorno si verificano due episodi di “vendetta-porno” e secondo uno degli ultimi dossier del Servizio analisi della Direzione centrale della Polizia Criminale a novembre 2020, a più di un anno dall’entrata in vigore dell’apposita disciplina, le indagini in corso erano ben 1083. Cosa si intende per Revenge Porn?Cosa prevede l’art. 612-ter c.p.?Le circostanze aggravanti e la procedibilitàLa questione del consensoA chi posso rivolgermi se scopro di essere vittima di Revenge Porn?1 - Cosa si intende per Revenge Porn?Il neologismo Revenge Porn, letteralmente “vendetta porno”, indica la divulgazione non consensuale dettata da finalità vendicative di immagini sessualmente esplicite raffiguranti l’ex partner. Così come è avvenuto nei paesi anglosassoni, anche nel linguaggio mediatico italiano l’espressione ha assunto un significato più ampio divenendo una sorta di catch all phrase indicante tutte le diverse forme di diffusione di tali contenuti, a prescindere dalla finalità. Si tratta di una condotta particolarmente pregiudizievole per chi la subisce, in quanto le immagini o i video più intimi della vittima diventano virali diffondendosi in maniera incontrollabile su internet, per rimanere alla mercé di milioni di persone, senza che vi sia un’effettiva possibilità di rimuoverle. Infatti, quando un contenuto finisce in rete è tecnicamente impossibile cancellarlo, potendo soltanto rendere più difficile agli occhi dei meno esperti trovarlo online tramite i classici motori di ricerca. La diffusione di immagini pornografiche non consensuale si colloca nella più ampia categoria dei c.d. hate crimes e denota una certa contiguità a livello criminologico con il cyberstalking, tanto che la Corte di Cassazione, nel 2010, (Cass. Pen., Sez. VI, Sent. numero 32404, 16.07.2010) ha sostenuto che la condotta consistente nella diffusione di immagini è astrattamente idonea ad integrare il delitto di stalking. Ed infatti, sino allo scorso anno, a causa del vuoto normativo presente nell’ordinamento, tale forma di violenza veniva inquadrata, seppur con difficoltà, all’interno della fattispecie prevista dall’art. 612-bis c.p.Il legislatore italiano, prestando attenzione alle nuove e frequenti forme di criminalità, ha sentito l’esigenza nel 2019 - seppur in ritardo rispetto ad altri legislatori europei - di rafforzare la tutela penale dei fenomeni di violenza domestica e di genere, approvando la legge 19 Luglio 2019 n. 69, più semplicemente nota come Codice Rosso. La ratio della legge, consistente nella modifica del codice penale e di procedura penale, è quella di tutelare in modo severo, ma soprattutto in tempi rapidi, le vittime (da qui l’espressione “codice rosso” nota nell’ambito dei trattamenti sanitari e indicante l’estrema urgenza con cui trattare un paziente arrivato in pronto soccorso in condizioni estremamente gravi). È proprio con il Codice Rosso che si è avuta l’introduzione della nuova fattispecie prevista dall’art. 612-ter c.p., rubricata “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”.2 - Cosa prevede l’art. 612-ter c.p.?La norma in questione punisce, precisamente con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati (ovvero senza il consenso delle persone rappresentate). Tale fattispecie presenta una disciplina complessa, articolata in due differenti ipotesi, accomunate dal medesimo trattamento sanzionatorio e disciplinate rispettivamente al comma 1 e al comma 2. Il discrimen fra le due ipotesi delittuose è costituito dalle modalità con cui il soggetto agente è entrato in possesso delle immagini, poi dallo stesso divulgate: al primo comma è prescritto il comportamento di chi ha contribuito alla realizzazione o ha comunque sottratto alla vittima il materiale sessualmente esplicito (il c.d. distributore originario); al secondo comma, invece, è descritta la condotta di chi ha ricevuto o acquisito il materiale in altro modo, ad esempio dalla vittima stessa o da persona vicina a quest’ultima, in occasione di un rapporto confidenziale o sentimentale. Con riferimento al secondo comma – id est il comportamento del c.d. distributore secondario – ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo del reato - a differenza dell’ipotesi prevista dal primo comma, integrata con il solo dolo generico - è necessaria la sussistenza del dolo specifico, vale a dire la volontà di arrecare un danno alla persona rappresentata. La previsione del dolo specifico, tuttavia, ha fatto sorgere qualche dubbio in ragione della difficoltà probatoria di dimostrare la volontà di recare nocumento. Infatti, il disposto normativo del secondo comma, non sembrerebbe in linea con la volontà del legislatore di tutelare in maniera efficace la vittima, dal momento che la carenza dell’elemento soggettivo richiesto escluderebbe la punibilità della condotta.3 - Le circostanze aggravanti e la procedibilitàIl comma 3 dell’art. 612-ter c.p. prevede un aggravamento di pena nei casi in cui ad agire sia un soggetto c.d. qualificato, cioè il coniuge (anche separato o divorziato) o una persona che è, o è stata, legata da relazione affettiva alla persona offesa, ovvero, nel caso in cui i fatti siano commessi mediante l’utilizzo di strumenti informatici o telematici (c.d. aggravante social). Secondo il comma 4, invece, la pena è aumentata da un terzo alla metà se vittima della condotta è una persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o una donna in stato di gravidanza (stato che deve esistere al momento della diffusione dei contenuti e non al momento della loro realizzazione).Ai sensi del quinto comma, il delitto è punito a querela della persona offesa. Sulla falsariga di quanto disposto dall’art. 612-bis c.p. , il termine per la proposizione della querela è di sei mesi e la remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede invece d'ufficio in due circostanze: nei casi di cui al quarto comma (le due aggravanti speciali in cui la vittima è “persona in condizione di inferiorità fisica o psichica” o “donna in stato di gravidanza”). La ratio è quella di prestare maggiore tutela alla persona offesa particolarmente debole;quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.4 - La questione del consensoI contenuti diffusi, oggetto della condotta punita ex art. 612-ter c.p., possono essere ottenuti senza il consenso della vittima o con il consenso della stessa, nell’ambito di un rapporto confidenziale, sentimentale o comunque privato. In questo secondo caso, in particolare, il Revenge Porn può costituire una delle potenziali conseguenze negative di una forma più ampia di comunicazione nota come Sexting.Il Sexting è un neologismo utilizzato per indicare l’invio di messaggi, immagini o video sessualmente espliciti attraverso mezzi informatici. La non consensualità costituisce il nodo cruciale del problema, in quanto, l’intervento penale si giustifica proprio in virtù dell’esposizione non autorizzata di un corpo in circostanze di massima intimità. Spesso, infatti, sorge l’equivoco per il quale concedersi a una ripresa o uno scatto intimo, per la fruizione limitata alla coppia, possa poi giustificarne la successiva pubblicazione o, quantomeno, accettarne in modo tacito l’eventualità, cadendo nel c.d. victim blaming, ovvero quando la vittima viene colpevolizzata per le azioni del reo.Lo sforzo profuso dal legislatore nel prevedere questa nuova fattispecie di reato è sicuramente apprezzabile, tuttavia, la strada da percorrere è ancora lunga. Per quanto qui di interesse, nei primi mesi del 2020 ha destato particolare attenzione la piattaforma di messaggistica istantanea Telegram. Sulla piattaforma, infatti, si celano numerosi gruppi all’interno dei quali viene scambiato materiale di pornografia non consensuale e pedopornografia. Le numerose segnalazioni, provenienti anche da personaggi del mondo dello spettacolo e della politica, hanno dato vita ad un enorme indagine, ma la situazione continua ad essere complessa. Infatti, quando Telegram provvede alla chiusura di un gruppo, perché usato per diffondere contenuti pornografici, ne nasce immediatamente uno nuovo, di riserva. Se a febbraio 2020 i gruppi dediti alla condivisione in Italia di materiale di pornografia non consensuale erano “appena” 17, con poco più di un milione di utenti, soltanto tre mesi dopo, a maggio, quei numeri erano addirittura quasi raddoppiati (29 gruppi). Alla fine del 2020 i gruppi erano circa 90, per un totale di 6 milioni di utenti attivi.5 - A chi posso rivolgermi se scopro di essere vittima di Revenge Porn?La prima cosa da fare è denunciare immediatamente il fatto alle autorità competenti al fine di intervenire prontamente, così da frenare la diffusione del contenuto in maniera tempestiva. A tal fine, è possibile segnalare l’accaduto direttamente al Garante della privacy, rivolgersi ai Carabinieri per sporgere querela, o, ancor meglio, alla Polizia Postale e delle Telecomunicazioni. Vi è inoltre la possibilità di rivolgersi ad associazioni senza scopo di lucro, come Permesso Negato (https://www.permessonegato.it/) o Odiare ti costa (https://www.odiareticosta.it/), nate proprio per supportare chi subisce violenze ed odio sul web. Il servizio è disponibile 24h su 24h e offre alla vittima il supporto di personale specializzato, in grado di indicare la migliore strada da intraprendere per denunciare l’accaduto.Editor: dott.ssa Silvia Biondi
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Egregio Avvocato
20 mag. 2023 • tempo di lettura 7 minuti
La colpa è il criterio eccezionale di imputazione, sotto il profilo soggettivo, dell’evento dannoso, o pericoloso da cui discende l’esistenza del reato, nei confronti del soggetto agente, e si concreta nell’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.È nota e ben tracciata nel codice Rocco del 1930 la distinzione tra colpa e dolo, quest’ultimo considerato il criterio ordinario di imputazione di un fatto di reato. Ai sensi dell’art. 43 c.p., infatti, il dolo consiste nella volontà dell’agente di porre in essere una condotta antigiuridica diretta al perseguimento dello scopo vietato dall’ordinamento. Esistono diverse declinazioni del concetto di dolo, tra le quali si ricordano quella di dolo intenzionale, o di primo grado, e diretto o di secondo grado, il cui discrimen dipende dal ruolo più o meno dominante della volontà nella realizzazione dell’evento dannoso da parte del soggetto attivo. Infatti, se da una parte nel dolo intenzionale, l’agente si rappresenta tutti gli elementi della fattispecie incriminatrice, essendo certo che la sua condotta li integrerà tutti, nel dolo c.d. diretto, al contrario, il soggetto attivo, pur rappresentandosi la possibilità che la propria condotta potrà integrare gli elementi della fattispecie di reato, la condotta antigiuridica posta in essere non è che uno strumento funzionale alla realizzazione di uno scopo diverso. E’ l’esempio che può farsi del sequestratore dell’uomo politico. Il reo, in tal caso, si rappresenta la possibilità di dover uccidere gli uomini della scorta, il che si assume essere funzionale al perseguimento dello scopo illecito.Sicuramente, la nozione di dolo che ha suscitato maggiori perplessità, in dottrina come in giurisprudenza, è quella inerente al c.d. dolo eventuale. Si tratta di una figura non codificata, e per la quale risulta assai arduo tracciare una linea di demarcazione chiara e netta rispetto alla c.d. colpa cosciente, di cui si trova menzione nel codice penale vigente all’art. 61, n. 3 c.p., e cioè in seno alle cc.dd. circostanze aggravanti comuni.Generalmente, si suole definire il dolo eventuale come quella tipologia di dolo che si manifesta ove l’agente, pur non volendo commettere un reato, prevede la possibilità della sua concreta realizzazione a seguito della propria condotta antigiuridica, accettandone il rischio e, così, portandola a compimento.II FIANDACA-MUSCO offre un esempio abbastanza chiarificatore al riguardo. Pensiamo al caso di chi, infastidito dagli schiamazzi provenienti dalla piazza sottostante, lancia dal balcone del proprio appartamento una bottiglia di vetro che, cadendo in terra, si frantuma in mille pezzi, provocando così schegge che vanno accidentalmente a colpire taluno dei passanti, provocando loro lesioni personali.E’ evidente che non sia possibile imputare il reato di lesioni, ex art. 582 c.p., lievi o lievissime, gravi o gravissime a seconda del caso, a titolo di dolo intenzionale, poiché il proprietario dell’appartamento che ha lanciato la bottiglia di vetro dal balcone, di fatto, non voleva realizzare l’evento dannoso, ma ha previsto nella sua mente, quale conseguenza potenziale della propria condotta, che l’evento dannoso, consistente nel danno fisico patito dalle vittime del gesto, si potesse realizzare, accettandone il rischio e, ciononostante, ha agito in senso antigiuridico. Nel caso, invece, della colpa cosciente di cui all’art. 61, n. 3 c.p., è possibile tracciare il seguente perimetro: essa si realizza ogniqualvolta l’agente, pur rappresentandosi in astratto la possibilità che si verifichi l’evento dannoso, quale conseguenza diretta della propria condotta, ne escluda tuttavia il suo concretizzarsi nella realtà materiale, o fenomenica che dir si voglia, confidando nelle rispettive capacità od abilità di evitarlo o di impedirne il verificarsi.Se da una parte è difficile riuscire a tracciare una distinzione precisa tra le figure psicologiche del reato appena enunciate, dall’altro, le difficoltà si fanno ancora più pregnanti rispetto a due declinazioni del concetto di colpa che ancora faticano a trovare un posto chiaro nel complesso panorama del dibattito giurisprudenziale e dottrinale sviluppatosi negli anni.Infatti, ai fini della distinzione tra colpa con previsione e colpa comune, la giurisprudenza ha fatto sovente riferimento alla teoria della probabilità della verificazione dell’evento ovvero dell’astratta previsione. Secondo la tesi in commento, se la probabilità di verificazione dell’evento è rilevante saremmo di fronte alla colpa con previsione, salvo il dolo eventuale quando l’evento è altamente probabile; altre volte, invece, sulla base dell’astratta possibilità di previsione dell’evento, la colpa cosciente si concretizzerebbe nella rappresentazione solo generica ed astratta del verificarsi dell’evento dannoso, mentre ove la rappresentazione sia concreta e specifica si sarebbe di fronte ad un’ipotesi di dolo eventuale.In dottrina, la tesi che fa riferimento al grado di probabilità della verificazione dell’evento, secondo cui dunque sarebbe configurabile colpa cosciente quando l’agente si rappresenta l’evento come possibile (mentre se lo rappresenta come probabile avremmo dolo eventuale) è stata vivacemente criticata soprattutto per la sua indeterminatezza. Si è infatti evidenziato che tale criterio rischia di confondere il giudizio di prevedibilità con quello relativo all’accertamento della previsione dell’evento. Che il grado di probabilità anche elevatissimo non implichi automaticamente che l’agente l’abbia previsto non sembra contestabile. Al più, l’elevata probabilità potrà costituire sintomo dell’effettiva previsione, ma giammai potrà con esso confondersi: se il conducente di un veicolo è in buona salute, o è ubriaco, è di certo maggiormente prevedibile e probabile che provochi un incidente ma ciò non significa che l’agente abbia previsto l’effettivo verificarsi. Secondo invece la tesi della previsione in astratto, piuttosto che in concreto, dell’evento, si avrà colpa cosciente ove il secondo componente del nesso causale, che integra la concezione tripartita del reato, sia stato previsto dall’agente solo in astratto, mentre ove sia stato previsto in concreto avremo dolo eventuale.Invero, anche la tesi suesposta non convince per la semplice ragione per cui, se ammettessimo un criterio discretivo simile, dovremmo allora imputare per colpa aggravata dalla previsione dell’evento qualsiasi delitto colposo che dovesse verificarsi in conseguenza dell’ordinario esercizio di un’attività pericolosa, come la circolazione dei veicoli, ammessa dall’ordinamento per esigenze di utilità sociale.Una terza tesi, in verità, sembra essersi fatta spazio tra quelle appena enunciate e riguarda, in particolare, lo scostamento della condotta posta in essere dall’agente rispetto allo standard cautelare astrattamente adottato dall’ordinamento. Questa teoria, sebbene persuasiva per quel che concerne la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, non aiuta affatto a distinguere la figura della colpa comune rispetto a quella della colpa con previsione, per le quali, infatti, un lieve scostamento dallo standard di cautela richiesto è sempre presente e, in ogni caso, non influenza il livello di effettiva previsione dell’evento.Alla luce delle suesposte argomentazioni, allo scopo di rispondere al quesito in esame, sembra essere preferibile la tesi che fa perno sulla specifica concretezza del pericolo che caratterizza la previsione dell’evento, che infatti, caratterizzerà la figura tanto del dolo eventuale quanto della colpa cosciente; al contrario, se il pericolo è soltanto generico ed astratto, può parlarsi soltanto di prevedibilità e dunque di colpa comune o non aggravata. Ciò implica che il Giudice deve accertare tutti gli elementi fattuali e sintomatici che consentano di affermare che l’agente ha effettivamente previsto l’evento.Per concludere con un esempio che aiuta la comprensione dell’argomento, possiamo immaginare il sorpasso in situazione di pericolo che integra un’ipotesi di colpa cosciente o con previsione ogniqualvolta l’automobilista esegua il predetto sorpasso, confidando nella rapidità della sua manovra, pur essendosi accorto che la corsia che deve impegnare per il sorpasso è già occupata da un altro veicolo che marcia in direzione opposta; ovvero, si pensi al caso in cui il sorpasso avvenga in curva, se l’altra corsia appaia impegnata da una serie di veicoli che la stanno percorrendo, ovvero ancora quando l’agente, conscio della brevità del tratto libero nel quale può eseguire il sorpasso, lo compia ugualmente trovandosi nella necessità di rientrare anzitempo e per questo vada ad urtare il veicolo che aveva tentato di sorpassare.Bisogna dunque ribadire che la colpa cosciente è configurabile ove la volontà dell'agente non è diretta alla realizzazione dell'evento, ma egli abbia previsto in concreto che la sua condotta poteva cagionare l'evento ed abbia comunque agito con il convincimento di poterlo evitare, sicché ai fini della valutazione della responsabilità il Giudice deve indicare analiticamente gli elementi sintomatici da cui sia possibile desumere non la prevedibilità in astratto dell'evento, bensì la sua previsione in concreto da parte dell'imputato
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