tipologie di Stalking e Gaslighting

Avv. Prof. Dott. Criminologo Forense Giovanni Moscagiuro

Avv. Prof. Dott. Criminologo Forense Giovanni Moscagiuro

Pubblicato il 16 lug. 2023 · tempo di lettura 4 minuti
 tipologie di Stalking e Gaslighting | Egregio Avvocato

Lo stalking, o molestia psicologica, si manifesta in diverse forme, tra cui:

  • Pedinamento: seguire o monitorare la vittima in modo costante.
  • Contatti continui: inviare messaggi, chiamate, e-mail o effettuare visite indesiderate alla vittima.
  • Minacce: minacciare la vittima o le persone a lei care.
  • Diffamazione: diffondere informazioni false o dannose sulla vittima.
  • Interferenza nella vita privata: invadere la privacy della vittima, ad esempio tramite il controllo dei suoi account social o l'installazione di software di sorveglianza.

In Italia, lo stalking è punito dal codice penale, con pene che variano a seconda della gravità del reato.

L'art. 612-bis del codice penale, introdotto dalla legge n. 69 del 19 luglio 2019 (Codice Rosso) punisce con la reclusione da 6 mesi a 4 anni, la condotta di molestie, minacce, ingiurie, lesioni e danneggiamenti, qualora tali condotte siano reiterate e commesse ai danni della medesima persona, ovvero nei confronti di familiari o persone legate alla stessa da relazione affettiva ovvero nei confronti di persone che la stessa persona ha conosciuto a causa della sua attività lavorativa o professionale.

Inoltre, la legge prevede l'adozione di provvedimenti di urgenza quali allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento e di comunicazione con la vittima e sospensione dell'esercizio di attività lavorative o professionali.


Esistono diverse tipologie di stalking, tra cui:


  1. Stalking amoroso: si verifica quando una persona inizia a molestare un'altra persona con cui ha avuto una relazione romantica o che desidera avere una relazione romantica.
  2. Stalking professionale: si verifica quando un individuo molesta un collega o un superiore sul posto di lavoro.
  3. Stalking online: si verifica quando un individuo utilizza i mezzi digitali per molestare un'altra persona, ad esempio inviando messaggi di testo o postando commenti offensivi sui social media.
  4. Stalking a scopo sessuale: si verifica quando un individuo molesta un'altra persona con l'intento di ottenere sesso o soddisfazione sessuale.
  5. Stalking per vendetta: si verifica quando un individuo molesta un'altra persona per vendicarsi di una percepita offesa o ingiustizia.
  6. Stalking a scopo criminale: si verifica quando un individuo utilizza la molestia psicologica come mezzo per commettere altri reati, come il furto o il sequestro di persona.

Tutte queste tipologie di stalking sono illegali e punibili per legge, ma le punizioni variano a seconda della gravità del reato.


Il Gaslighting


Il gaslighting è una forma di abuso psicologico in cui una persona manipola deliberatamente un'altra persona, facendole mettere in dubbio la propria percezione della realtà. Il termine deriva dalla trama di un film del 1938 intitolato "Gas Light", in cui il personaggio principale manipola la sua moglie facendole credere di essere pazza.

Il gaslighting consiste nel negare l'evidenza, nel distorcere la verità e nel manipolare le informazioni per far apparire la vittima come instabile o insicura. La persona che compie questi atti può anche cercare di convincere la vittima che i suoi ricordi o le sue percezioni sono sbagliati, che le sue emozioni sono ingiustificate o che le sue paure sono immaginarie.

Per dimostrare di essere vittime di gaslighting, è importante raccogliere prove concrete del comportamento della persona che compie gli atti, ad esempio registrazioni audio o messaggi di testo. Inoltre, è importante rivolgersi a un professionista della salute mentale o a un avvocato specializzato in diritti umani per ottenere supporto e aiuto legale.

È importante notare che il gaslighting è una forma di abuso e può avere conseguenze negative sulla salute mentale e sulla vita personale della vittima. Se si sospetta di essere vittime di gaslighting, è importante cercare aiuto e supporto il prima possibile.


Il gaslighting in sé non è considerato un reato specifico in molti paesi, ma può essere considerato una forma di abuso psicologico o emotivo. Ciò significa che, se le azioni del gaslighter costituiscono un'infrazione ad altre leggi, come la legge sulle molestie o la legge sulla privacy, allora potrebbero essere punite come tali.

Ad esempio, il gaslighting può integrare i reati di stalking se la persona che compie gli atti di manipolazione persiste nel suo comportamento e molesta la vittima. Inoltre, se il gaslighter utilizza mezzi digitali per manipolare la vittima, potrebbe essere punito per cyberstalking o per l'invasione della privacy attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche.

In ogni caso, la punibilità dei reati commessi nel contesto del gaslighting dipende dalle leggi specifiche del paese in cui questi reati vengono commessi. Se si sospetta di essere vittime di gaslighting o di altre forme di abuso, è importante cercare l'aiuto di un avvocato o di un'organizzazione specializzata per aiutare a determinare se i comportamenti costituiscono un reato e come denunciare i responsabili.



Condividi:

Articoli che potrebbero interessarti

Quando si può evitare il carcere: la sospensione dell’ordine di esecuzione della pena

12 lug. 2021 tempo di lettura 6 minuti

L’ordinamento italiano consente, a condizioni ben precise, che il condannato in via definitiva ad una pena detentiva sconti la propria pena fuori dal carcere: egli può, infatti, chiedere, finché si trova in stato di libertà, al Tribunale di Sorveglianza di essere ammesso alle misure alternative alla detenzione.Vediamo come funziona.L’ordine di esecuzione della pena e la sua sospensioneCasi in cui è ammessa la sospensione dell’ordine di esecuzioneCasi in cui non è ammessa la sospensione dell’ordine di esecuzioneCenni sulle misure alternative alla detenzione1 - L’ordine di esecuzione della pena e la sua sospensioneSecondo l’art. 27 co. 2 Cost., “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”.Ciò significa che, salvi i casi eccezionali di carcerazione preventiva, le porte del carcere si aprono solo dopo che sia stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna a pena detentiva. La sentenza diventa “definitiva” o “passa in giudicato” quando non sono più esperibili i mezzi ordinari di impugnazione e la stessa, pertanto, non può più essere messa in discussione.La sentenza definitiva di condanna deve, però, essere materialmente eseguita: a tal scopo, l’art. 656 co. 1 c.p.p. dispone che “Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione”. Dunque è il pubblico ministero che si occupa di dare esecuzione alla sentenza di condanna, disponendo la carcerazione con un atto che si chiama “ordine di esecuzione”. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito (e quant'altro valga a identificarla), l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. Deve essere consegnato al condannato e notificato anche al suo difensore. Vi sono dei casi, indicati dall’art. 656 co. 5 c.p.p., in cui il p.m. può disporre la sospensione dell’ordine di esecuzione della pena, notificando al condannato e al suo difensore sia l’ordine di esecuzione sia il decreto di sospensione dell’ordine. Con questa notifica, il p.m. avvisa che entro trenta giorni il condannato può presentare un’istanza volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione, in particolare l’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 l. ord. pen.), la detenzione domiciliare (art. 47-ter l. ord. pen.), la semilibertà (art. 50 co. 1 l. ord. pen.).Ove non sia presentata l'istanza, la stessa sia inammissibile o non sia accolta nel merito dal Tribunale di Sorveglianza, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.La sospensione dell’ordine di esecuzione della carcerazione svolge una funzione fondamentalmente rieducativa, quando la condanna abbia ad oggetto una pena detentiva breve. Proprio perché si tratta di una pena breve, l’ordinamento vuole evitare che il condannato venga in contatto con l’ambiente carcerario e si alieni, in conseguenza di ciò, dalla società: a tal fine gli viene data la possibilità, ove sussistano i presupposti, di accedere ad una misura alternativa alla detenzione già dallo stato di libertà, di fatto non venendo mai a contatto con il carcere. 2 - Casi in cui è ammessa la sospensione dell’ordine di esecuzioneAi sensi dell’art. 656 co. 5 c.p.p., il pubblico ministero può sospendere l’ordine di esecuzione quando la pena detentiva non è superiore a:quattro anni;sei anni, quando l’affidamento in prova al servizio “speciale” sia chiesto da condannati tossicodipendenti. In questi casi, il condannato (o il suo difensore) deve presentare un’istanza al p.m. con cui chiede di essere ammesso a una misura alternativa alla detenzione, accompagnandola con la documentazione necessaria. Tale documentazione è diversa per ogni misura e comprende, in ogni caso, l’entità della condanna ma anche determinate condizioni soggettive (come età, stato di salute, stato di gravidanza, tossicodipendenza, presenza di figli con età massima di dieci anni).Il p.m. trasmette l’istanza al tribunale di sorveglianza competente, che deciderà non prima del trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta.La sospensione dell'esecuzione non può essere concessa più di una volta per la medesima condanna.3 - Casi in cui non è ammessa la sospensione dell’ordine di esecuzioneL’art. 656 co. 9 c.p.p. prevede una serie di casi in cui, anche se la condanna è “breve”, non è ammessa la sospensione dell’ordine dell’esecuzione: in questi casi, pertanto, il condannato dovrà necessariamente scontare parte della pena in carcere e potrà, solo in un secondo momento, accedere alle misure alternative. Si tratta dei seguenti casi:il condannato abbia sia stato ritenuto responsabile di determinati delitti;il condannato, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trova in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.Per quanto riguarda i casi sub lett. a), si tratta di reati che il legislatore ritiene particolarmente gravi e riprovevoli, al punto da necessitare, almeno in parte, la pena inframuraria:art. 4-bis l. ord. pen.: contiene una lista di reati, c.d. “ostativi”, fra cui rientrano, a titolo esemplificativo, delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; alcuni reati sessuali, fra cui la violenza sessuale, la violenza sessuale di gruppo, la pornografia minorile; alcuni delitti contro la p.a., fra cui il peculato, la concussione, la corruzione;art. 423-bis c.p.: incendio boschivo;art. 572 co. 2 co. 2 c.p.: delitto di maltrattamenti in famiglia aggravato;art. 612-bis co. 3 c.p.: delitto di atti persecutori (i.e., stalking) aggravato;art. 624-bis c.p.: delitto di furto in abitazione (ma non anche di furto con strappo, a seguito della declaratoria di incostituzionalità da parte della Consulta nel 2016).Per quanto riguarda, invece, la lett. b), il legislatore esclude la sospensione dell’ordine di esecuzione perché il condannato si trova già in stato di carcerazione preventiva: nei confronti di questi soggetti viene meno la finalità sottesa all’istituto perché sono già entrati a contatto, seppur a titolo di custodia preventiva, con l’ambiente carcerario. 4 - Cenni sulle misure alternative alla detenzioneCome abbiamo visto, le misure alternative cui il detenuto può accedere direttamente dalla libertà sono l’affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà:affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 l. ord. pen.): nell’ipotesi ordinaria, può essere concesso quando la pena detentiva, anche residua, non è superiore a tre anni. È la misura alternativa che consente i maggiori spazi di libertà: il condannato viene sottoposto ad un periodo di prova per un tempo corrispondente alla durata della condanna, il cui esito positivo estinguerà la pena e ogni effetto penale. C’è la possibilità di uno spostamento più ampio ma solo se se motivata e con l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza e la supervisione dell'Ufficio per l'esecuzione penale esterna.Il detenuto tossicodipendente può accedere a questa misura alternativa anche in caso di condanna non superiore a sei anni di reclusione, purché intraprenda un programma terapeutico;detenzione domiciliare (art. 47-ter l. ord. pen.): consiste nell’espiazione della pena presso la propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando il condannato sia un soggetto che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia determinate qualità, fra cui l’aver compiuto i settanta anni; essere in stato di gravidanza o madre di prole di età inferiore ad anni dieci convivente; essere in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; avere più di sessanta anni, se con un’inabilità anche parziale; avere meno di anni ventuno e comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia;semilibertà (art. 50 ord. pen.): consiste nella concessione al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, per poi ritornarvi per la restante parte del giorno o della notte. Può essere concessa solo in caso di condanna non superiore ai sei mesi di reclusione ed è, fra le tre, la misura che limita maggiormente la libertà del condannato.Editor: dott.ssa Elena Pullano

Continua a leggere

Scritto da:

Egregio Avvocato

La recidiva

3 mag. 2021 tempo di lettura 7 minuti

Un istituto che trova ampia applicazione nell’ordinamento italiano e che pone conseguenti problemi applicativi è quello della recidiva. L’art. 99 del codice penale prevede la disciplina di tale istituto, sul quale – anche di recente – si è espressa più volte la Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Vediamo insieme gli aspetti più importanti.Campo di applicazione e natura giuridica della recidivaI diversi tipi di recidivaI cd. effetti secondari della recidiva1 - Campo di applicazione e natura giuridica della recidivaL’art. 99 c.p. dispone che chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo. Da ciò si desume che al fine di poter applicare la recidiva devono sussistere almeno due presupposti:a. il soggetto deve avere commesso un delitto non colposo, per il quale sia stato già condannato con sentenza passata in giudicato; e questo delitto si chiamerà reato fondante;b. dopo il passaggio in giudicato della prima condanna, il soggetto deve aver commesso un nuovo delitto non colposo, che si chiamerà reato espressivo. È a questo secondo reato che verrà applicata la recidiva. Tuttavia, è ormai pacifico in giurisprudenza che non sono sufficienti questi due soli presupposti, e che mai vi potrà essere un automatismo nell’applicazione della recidiva – non può essere conseguenza automatica della mera sussistenza di questi due presupposti. Il giudice, invero, dovrà sempre condurre una valutazione in concreto sul fatto di applicare o meno la recidiva, tale per cui si ritiene che debba sussistere un terzo presupposto:c. il reato espressivo deve palesare una maggiore consapevolezza e una maggiore pericolosità sociale dell’autore del reato.Se non vi è questa valutazione, o se comunque il reato espressivo non ha nulla a che vedere con il reato fondante, allora il giudice non potrà applicare la recidiva: in quanto la ricaduta non è sintomatica di una maggiore colpevolezza e non denota il soggetto autore del reato come maggiormente pericoloso.In merito alla natura giuridica della recidiva, si evidenzia che ad oggi è stata del tutto superata la tesi tradizionale secondo cui veniva classificata quale status. Tale tesi poneva l’accento sul fatto che la legge sembrava riferirsi sempre al recidivo quale soggetto, parlando sempre del “recidivo”.Oggi la tesi prevalente ritiene che si tratti di una circostanza aggravante del reato, e ciò si desume non solo dall’art. 99 c.p., ma anche da altre disposizioni come l’art. 69 c.p., che disciplina il bilanciamento tra circostanze, e l’art. 70 c.p., che distingue tra circostanze oggettive e soggettive, ed entrambe le disposizioni citano la recidiva.Da tale classificazione come circostanza aggravante derivano importanti conseguenze, tra le più importanti vi è quella per la quale anche la recidiva deve soggiacere alle normali regole in materia di concorso di circostanze (artt. 63 e ss. c.p.), come sottolineato anche dalle pronunce della Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Una prima sentenza del 2011 ha evidenziato che l’art. 63 co. 4 c.p. sul concorso tra circostanze ad effetto speciale si applica anche alla recidiva; e una seconda sentenza del 2021 ha ribadito che la recidiva è una circostanza, ed è circostanza ad effetto speciale (tranne che nel comma 1), quindi deve trovare applicazione anche la disciplina ex art. 649 bis c.p. sul regime di procedibilità d’ufficio.2 - I diversi tipi di recidivaL’art. 99 c.p. prevede diversi tipi di recidiva.Il primo comma prevede la recidiva semplice, che sussiste nel momento in cui un soggetto commette un qualsiasi delitto non colposo dopo essere stato giudicato con sentenza passata in giudicato per un precedente delitto non colposo. In questo caso è previsto l’aumento di un terzo della pena.Il secondo comma prevede la recidiva monoaggravata, che ricorre o quando il reato espressivo (quindi il secondo delitto) è della stessa indole del primo; o è stato commesso entro 5 anni dalla precedente condanna; o, ancora, è stato commesso nel corso dell’esecuzione della pena. A fronte di tale circostanza aggravante il legislatore prevede un aumento della pena fino alla metà.Il terzo comma disciplina la recidiva pluriaggravata, la quale prevede che ricorrano due o più circostanze del secondo comma; quindi ad es. il reato espressivo sia contemporaneamente della stessa indole del primo e sia stato commesso nei cinque anni dalla precedente condanna. L’aumento di pena in questo caso è della metà.Il quarto comma prevede la recidiva reiterata, che sussiste nel momento in cui un soggetto già dichiarato recidivo commetta un altro delitto non colposo. In questo caso l’aumento di pena è della metà nel caso di cui al primo comma, e di due terzi negli altri casi.Infine, il comma 5 prevedeva originariamente una forma di recidiva obbligatoria. Oggi tale ipotesi di obbligatorietà è stata espunta dall’ordinamento, perché considerata incostituzionale dalla Corte in quanto del tutto irragionevole: si applicava a prescindere dal reato fondante, e teneva conto del solo reato espressivo, il quale doveva rientrare in un catalogo del tutto eterogeneo ex art. 407 c.p.p. Nella disciplina attuale l’unica obbligatorietà concerne il quantum di pena, e non anche la valutazione sull’an, quindi la valutazione in merito alla sussistenza o meno della recidiva.3 - Gli effetti secondari della recidivaLa legge penale ricollega delle conseguenze pregiudizievoli ulteriori al soggetto che è stato dichiarato recidivo. Infatti, non si ha il solo effetto diretto dell’incremento di pena, ma si hanno anche ulteriori effetti, tra cui, una maggiore difficoltà nel riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis co. 2 bis c.p.); un limite minimo di aumento della pena nel caso di reato continuato commesso dal recidivo reiterato (art. 81 co. 4 c.p.); un allungamento del termine di prescrizione (art. 157 c.p.); una maggiore limitazione in caso di amnistia e indulto (artt. 151 co. 5 e 171 co. 3 c.p.).La Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è occupata più volte del campo di applicazione di tali effetti pregiudizievoli ulteriori. È pacifico che se il giudice non ha proprio applicato la recidiva, perché ha ritenuto che tra reato fondante e reato espressivo non vi era alcun collegamento, allora non si verificherà né l’effetto principale dell’aumento di pena, né gli effetti secondari.Se, invece, ha applicato la recidiva perché sussiste un collegamento tra i due reati, allora si produrranno anche gli effetti secondari, oltre all’aumento di pena. Il caso problematico è quello del concorso eterogeneo di circostanze, cioè il caso in cui il fatto di reato è connotato sia da circostanze attenuanti sia da circostanze aggravanti, quali la recidiva. Il giudice dovrà operare il giudizio di bilanciamento previsto dall’art. 69 c.p. alla luce del quale la circostanza aggravante della recidiva potrà essere considerata prevalente, equivalente o subvalente rispetto alle attenuanti.Nel caso in cui risulti prevalente la recidiva, è pacifico che si produrranno gli effetti secondari oltre all’effetto principale dell’aumento di pena.Se, invece, la recidiva risulta equivalente rispetto alle attenuanti, una prima tesi ha sostenuto che vi sia stata una elisione della stessa, a fronte della quale è scomparsa, e non essendoci stato un aumento di pena non possono esservi neanche gli effetti secondari. Le Sezioni Unite nel 2010, diversamente, hanno sostenuto che, anche se apparentemente scomparsa, in realtà il giudice ha ritenuto esistente la recidiva, perché altrimenti non avrebbe potuto fare il giudizio di bilanciamento. Quindi anche in caso di equivalenza la recidiva è da ritenersi applicata, e quindi trovano applicazione anche le norme sugli effetti secondari.Infine, nel caso in cui la recidiva venga ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti, sono state sostenute due tesi. Una prima tesi, accolta dalle Sezioni Unite nel 2021, ritiene che anche in questo caso la recidiva è da ritenersi applicata e di conseguenza anche tutti gli effetti secondari troveranno applicazione. Una seconda tesi, accolta da altre Sezioni Unite nel 2018, ritiene invece che solo nel caso in cui sia espressamente previsto dalla legge anche in caso di subvalenza dovranno applicarsi gli effetti secondari, come avviene per la disciplina della prescrizione (artt. 157 e 161 c.p. che ritengono comunque esistente la recidiva, anche se subvalente), e non invece negli altri casi in cui non esiste una norma specifica.Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo

Continua a leggere

Scritto da:

Egregio Avvocato

TIPI DI NARCISISMO

23 lug. 2023 tempo di lettura 12 minuti

Che cos'è il disturbo narcisistico di personalità (NPD)?Il Disturbo Narcisistico di Personalità (NPD) è uno dei dieci disturbi di personalità diagnosticabili ed è definito da una grandiosa immagine di sé e mancanza di empatia. 1 Poiché i narcisisti non sono in grado di trovare il proprio valore internamente, sono iper-focalizzati su come sono visti, percepiti e trattati dagli altri. 2I narcisisti si affidano all'attenzione esterna e alle lodi per sentirsi speciali o importanti. Possono sperimentare il collasso narcisistico , mettersi sulla difensiva, reagire negativamente e persino comportarsi in modo distruttivo quando non ricevono la loro scorta narcisistica . 3Quando ciò accade, il loro ego si sgonfia rapidamente e le loro insicurezze e vergogna personali vengono esposte. Questo è indicato come una lesione narcisistica , che spesso porta a reazioni difensive e aggressive o rabbia narcisistica . Questi meccanismi di difesa possono ostacolare la formazione e il mantenimento di relazioni sane e strette.Secondo il DSM-5, qualcuno con NPD deve esibire almeno cinque dei seguenti:Grandiosità: la grandiosità si riferisce a un senso di particolarità e importanza personale che porta i narcisisti a vantarsi di risultati reali o esagerati e a sentirsi e presentarsi costantemente come superiori.Diritto: il diritto in NPD implica la convinzione che la propria importanza, superiorità o unicità dovrebbe garantire loro un trattamento speciale, risorse aggiuntive o più attenzione rispetto ad altri.Mancanza di empatia: sebbene i narcisisti siano generalmente in grado di provare empatia, spesso non sono disposti a farlo, poiché non ne vedono la necessità o credono che li servirà.Preoccupazione per le fantasie di successo: la realtà spesso non supporta le opinioni dei narcisisti su se stessi poiché hanno una bassa autostima e autostima sottostante. Preferiscono pensare in termini esagerati a ciò che potrebbe essere (ad esempio, guadagnare potere o ricchezza).Eccessivo bisogno di ammirazione: poiché i narcisisti lottano per provare un senso interiore di autostima, guardano al feedback degli altri per costruirsi, spesso impegnandosi in comportamenti di ricerca di lodi.Comportamenti arroganti: i narcisisti tendono a compensare le convinzioni di inferiorità sottostanti agendo in modo arrogante. Possono vantarsi dei loro risultati, esagerare i loro successi e denigrare gli altri per elevarsi.Senso di superiorità: non è sufficiente per un narcisista essere semplicemente realizzato: hanno bisogno di sentirsi meglio degli altri per aumentare il loro senso di autostima e autostima.Sfruttamento degli altri: i narcisisti spesso mentono e ingannano per soddisfare i propri bisogni. Questo può sembrare come costringere gli altri a prendersi cura di loro prima che si prendano cura di se stessi o non riuscire a riconoscere quando hanno fatto richieste irrealistiche agli altri.Adattivo vs. Narcisismo disadattivoIl narcisismo può manifestarsi in vari modi e alcuni narcisisti sono in grado di sfruttare i propri tratti in modi che consentono loro di avere successo nella vita. Ad esempio, i narcisisti adattivi spesso usano la loro fiducia e il loro senso di diritto in modi che li aiutano a raggiungere i loro obiettivi.In altri casi, si radica una forma disadattiva di narcisismo. Piuttosto che usare la forza del loro ego come mezzo di supporto, questi narcisisti mostrano i tratti più dolorosi e inaccettabili del narcisismo. I loro ego sono mantenuti gonfiati attraverso lo sfruttamento e l'abbattimento degli altri. Questi narcisisti si affidano alla manipolazione, al controllo e al disprezzo per provare un senso di forza.14 diversi tipi di narcisismoPoiché il narcisismo si presenta su uno spettro, può presentarsi ed essere esibito in diversi modi. Due persone con diagnosi di NPD possono avere presentazioni significativamente diverse. Mentre NPD è una diagnosi ufficiale del DSM-5, tipi più specifici di narcisisti sono forme non ufficiali e colloquiali per identificare tipi comuni di narcisisti.Di seguito sono riportati 14 tipi comuni di narcisisti:1. Narcisismo paleseI narcisisti palesi sono la varietà prototipo di narcisisti. Mostrano grandiosità, esagerano i loro risultati e si impegnano in attività progettate per impressionare gli altri. 1 Il loro ego eccessivamente gonfiato li porta a credere sinceramente di essere più speciali e meritevoli degli altri. Inoltre, sono incapaci di riconoscere eventuali difetti o mancanze in se stessi, sebbene possano essere pronti a segnalarli negli altri.Il narcisismo palese è tipicamente accompagnato da una personalità estroversa usata per attirare l'attenzione e costruire il pubblico per il loro vanto. I narcisisti palesi usano il loro fascino e carisma per convincere gli altri della loro grandezza. Tuttavia, la loro incapacità di provare empatia si traduce in relazioni superficiali prive di vero calore o longevità.2. Narcisismo occultoI narcisisti nascosti , noti anche come narcisisti vulnerabili , tendono ad apparire timidi, riservati, autoironici e preoccupati, nonostante provino un'immensa fragilità emotiva, invidia cronica e difficoltà con le critiche. 4 I narcisisti nascosti tendono a confrontarsi e giudicarsi costantemente rispetto alla felicità, ai beni e alle relazioni di un'altra persona. 4 Per questo motivo, spesso trascorrono del tempo da soli e possono sperimentare livelli più elevati di suicidalità rispetto ad altri con NPD.3. Narcisismo ipervigilanteL'ipervigilanza riflette la necessità di essere costantemente alla ricerca di minacce. L'accoppiamento di questo tratto con il narcisismo si traduce in un individuo che è sempre all'erta per segnali di critica o critiche da parte degli altri. I narcisisti ipervigilanti temono il rifiuto in misura estrema e vedono offese e insulti nel comportamento innocuo degli altri.I narcisisti ipervigilanti non possono rilassarsi intorno agli altri, poiché stanno ascoltando accenni di possibile mancanza di rispetto o sminuimento. Per questi tipi di narcisisti, socializzare è estremamente doloroso. Sebbene sentano di meritare attenzione e lode da parte degli altri, non sono in grado di gestire i rischi di rifiuto o abbandono che presentano gli ambienti sociali.4. Narcisismo grandiosoI narcisisti grandiosi mostrano modelli di superiorità, pretenziosità e mancanza di considerazione per il tempo degli altri. Mentre queste caratteristiche sono comuni tra molte persone con NPD, tendono ad essere ulteriormente esagerate tra i narcisisti grandiosi. Questi tipi di narcisisti possono essere più assertivi, estroversi e sfruttatori rispetto a quelli con NPD standard.Poiché i narcisisti grandiosi credono così fortemente nelle loro capacità e intelligenza, tendono a mostrare una forte sfiducia nei confronti degli esperti e dei loro superiori. 5 Al contrario, gravitano verso coloro che forniscono loro un'abbondanza di ammirazione. Possono usarlo per alimentare credenze false o esagerate sulla loro importanza, scopo, abilità o identità (noto anche come delusioni di grandezza ).5. Narcisismo esibizionistaIl narcisismo esibizionista si riferisce ai narcisisti che devono essere al centro dell'attenzione o essere visti come l'anima della festa. Bramano l'ammirazione degli altri e faranno di tutto per essere notati. Vogliono anche essere sorpresi in compagnia di persone favolose come credono di essere.Spesso i narcisisti esibizionisti diranno agli altri come sorridere, cosa indossare e cosa dire/fare o non dire/fare. Vogliono controllare la trama e ogni personaggio della storia. Inoltre, credono fermamente che gli altri li considerino speciali e meritevoli come loro stessi. Sono i migliori imbucatori di feste, bombardieri fotografici e accaparratori di attenzioni impenitenti.6. Narcisismo sessualeI narcisisti sessuali sono persone che danno la priorità alla propria soddisfazione e ai propri bisogni sessuali; mancanza di empatia per i loro partner sessuali; dimostrare un senso gonfiato di stima sessuale; aspettarsi frequenti elogi per le loro prestazioni sessuali; e si sentono autorizzati a fare sesso quando e dove lo vogliono. 6, 7Mentre il sesso con un narcisista è inizialmente romantico e passionale (in effetti, questo è spesso il modo in cui conquistano i loro partner), di solito diventa unilaterale, transazionale e potenzialmente anche aggressivo. Nonostante sembrino apprezzare l'intimità fisica e si presentino con abbondanza di fiducia nelle loro prestazioni sessuali, i narcisisti sessuali possono avere un disturbo dell'intimità caratterizzato da difficoltà a dare e ricevere vicinanza emotiva.7. Narcisismo vendicativoI narcisisti vendicativi sono ipersensibili ai disaccordi, ai limiti fissati, al rifiuto e alle critiche percepite. Prendono queste esperienze sul personale e ne sono immensamente feriti (anche se non lo ammetteranno). A loro volta, possono rispondere con attacchi e terrorizzazione nei confronti della persona che percepiscono come irragionevole.Il comportamento narcisistico vendicativo può includere il sabotaggio della carriera o della reputazione di qualcuno, la risposta con rabbia narcisistica, il ricatto o il parlare alle spalle di qualcuno. I narcisisti vendicativi tendono a essere irremovibili nella loro opinione sull'individuo che li ha feriti, anche se hanno ricevuto delle scuse o hanno scoperto che ciò che li ha turbati non è mai accaduto in primo luogo.8. Narcisismo malignoIl narcisismo maligno è un termine colloquiale usato per descrivere coloro che presentano sintomi sia di NPD che di disturbo antisociale di personalità . Combinati, questi disturbi si manifestano come arroganza, bisogno di potere e riconoscimento, mancanza di empatia, tendenza a usare o sfruttare gli altri e provare piacere nel maltrattamento degli altri. I narcisisti maligni tendono a segnalare più menomazioni, difficoltà con le relazioni e peggiori risposte al trattamento rispetto a quelli con NPD tipico.9. Narcisismo antagonistaGli individui che fondono una personalità antagonista con tratti narcisistici presentano una persona estremamente poco attraente per gli altri. Mancano del fascino di altri tipi narcisistici e mostrano invece i tratti più sgradevoli di diritto, arroganza, mancanza di empatia e disprezzo per il benessere degli altri. Le loro personalità antagoniste li portano a essere altamente difensivi, ad assumere il peggio nei commenti degli altri e a rispondere con rabbia a qualsiasi offesa reale o immaginaria.10. Narcisismo somaticoI narcisisti somatici traggono un senso di superiorità, diritto e autostima dalla loro percezione dei loro corpi fisici. Usano le loro figure e lo spazio fisico che li circonda per esprimere i loro tratti narcisistici.Mentre i narcisisti somatici si presentano con fiducia nella loro bellezza, forza e forma fisica, tendono a essere ossessionati dal loro aspetto e criticare l'aspetto degli altri, dimostrando insicurezza di fondo e bassa autostima. I narcisisti somatici possono anche ottenere valore personale e superiorità dal sesso. Tuttavia, il sesso non è necessario, come lo è con i narcisisti sessuali, affinché il narcisista somatico costruisca l'autostima.11. Narcisismo cerebraleI narcisisti cerebrali , noti anche come narcisisti intellettuali, sono individui che soddisfano la loro offerta narcisistica essendo percepiti come intelligenti, colti ed esperti. Questi narcisisti tendono ad essere egocentrici, usano la loro intelligenza contro gli altri, si vantano delle loro conoscenze, correggono eccessivamente gli altri e minimizzano le capacità intellettuali degli altri. Sebbene i narcisisti intellettuali siano generalmente intelligenti, spesso si presentano come se fossero più istruiti di quanto non siano in realtà. Questo viene fatto per mascherare le insicurezze sottostanti e la mancanza di intuizione.12. Narcisismo spiritualeI narcisisti spirituali derivano l'autostima dalla loro fede e capacità di controllare, manipolare e influenzare gli altri. Questo tipo di narcisista usa la propria spiritualità per ferire gli altri con vergogna, paura o gaslighting narcisistico . Porteranno spiritualità e fede in tutte le conversazioni, giudicheranno gli altri per il loro approccio spirituale (o la mancanza di esso) e useranno le Scritture per dimostrare di avere ragione, ignorando i casi in cui non supportano il loro punto di vista.Sebbene chiunque possa essere un narcisista spirituale, sono più comunemente persone in posizioni di potere o coloro che hanno attraversato un'importante transizione di vita e si sono rivolti alla spiritualità per aiutarli a superarla.13. Narcisismo comunitarioI narcisisti comuni sono coloro che possiedono percezioni grandiose e gonfiate di se stessi all'interno di un ambiente comune. 8 Credono di avere un potenziale e una capacità straordinari, spesso si considerano i migliori ascoltatori, aiutanti, socializzatori e persone caritatevoli del pianeta. In realtà, sono abbastanza ipocriti, poiché la maggior parte della loro attenzione si concentra sul soddisfare i propri bisogni intrinseci.14. Narcisismo sanoAnche se può sembrare un ossimoro, sviluppare un sano narcisismo può avere i suoi benefici. Avere un forte senso di autostima radicato nella realtà è la chiave per essere un adulto sano, felice e sicuro di sé. 9 Il narcisista sano può riconoscere e dare priorità ai propri bisogni e non sentirsi in colpa per questo. Possono condividere i loro successi con gli altri, ma non lo fanno solo per ottenere l'ammirazione degli altri.I narcisisti sani hanno fiducia in se stessi e mostrano resilienza e perseveranza. Non fanno affidamento su carisma, grandiosità o comportamenti transazionali per attirare amici e potenziali partner. La fiducia in se stessi, i confini sani, l'impegno per la crescita personale e la valutazione dei propri bisogni e di quelli degli altri si combinano per renderli il tipo di persona che gli altri vorrebbero conoscere.Come comportarsi con un narcisistaAvere a che fare con un narcisista può essere impegnativo ed estenuante. Tuttavia, con la pratica, può diventare più tollerabile. Evitare il confronto, stabilire limiti, educare te stesso, praticare la cura di sé o persino rompere con un narcisista sono tutti modi sani per trattare con un narcisista. Queste azioni sono più facili quando sei consapevole e comprendi i limiti di una relazione con un narcisista.Ecco alcuni modi per affrontare un narcisista:Evita il confronto: i narcisisti tendono ad avere reazioni intense e aggressive alle critiche. Quando possibile, scegliere le tue battaglie ed evitare il confronto può aiutare a ridurre la tua sofferenza.Stabilisci dei limiti: quando stabilisci dei limiti sani attorno a quali tipi di comportamenti sono appropriati rispetto a quelli che non lo sono, ricorda di essere fermo e chiaro. Assegna un nome chiaro al comportamento inaccettabile ("Non parlare di me alle mie spalle") e ribadisci l'affermazione tutte le volte che è necessario.Educa te stesso: conoscere il narcisismo e il suo impatto può aiutarti a comprendere la tua esperienza, trovare auto-convalida, sentirti potenziato e contestualizzare il comportamento del narcisista.Non prendere ciò che dicono sul personale: potrebbe essere allettante interiorizzare ciò che dice un narcisista, ma questo può portare a schemi autocritici malsani . Ricorda a te stesso che le opinioni di un narcisista sono semplicemente giudizi (e non necessariamente fatti).Cerca supporto: circondarti di persone che possono convalidare la tua esperienza è un modo importante per ottenere il supporto emotivo di cui potresti aver bisogno. Fai solo attenzione alle informazioni che condividi sul comportamento narcisistico per evitare ulteriori conflitti.Evita di rafforzare il comportamento narcisistico: fai attenzione a non rafforzare i comportamenti indesiderati (come la grandiosità o la ricerca di lodi). Cioè, evita di dare un'indicazione che quei tratti sono simpatici sorridendo o concordando.Pratica la cura di te stesso: i narcisisti possono farti sentire trascurato, senza priorità e importante. Per combattere questi effetti, prendi in considerazione la pratica della cura di te stesso : prova a tenere un diario , fare esercizio fisico o svolgere attività piacevoli.Un narcisista può cambiare?Molti credono che poiché NPD è un disturbo della personalità, un narcisista non cambierà mai. In realtà, se una persona con NPD è disposta a iniziare la terapia, potrebbe essere in grado di apprendere modi per entrare meglio in empatia con gli altri e lavorare sui propri comportamenti narcisistici.Sfortunatamente, molti narcisisti non cercheranno la terapia, poiché le loro lacune nella consapevolezza di sé in genere non consentono loro di riconoscere le aree per l'auto-miglioramento. Se un narcisista è resistente alla terapia o crede che il suo comportamento narcisistico sia giustificato, è improbabile che cambi. Tuttavia, molti narcisisti finiscono per entrare in terapia per altri sintomi, come ansia o depressione, che poi aprono la porta alla cura dei tratti narcisistici.Opzioni di trattamento per la gestione del narcisismoLa terapia individuale è particolarmente utile per qualsiasi tipo di narcisista e per coloro che interagiscono con loro. Questo può essere fatto attraverso una serie di tecniche, inclusa la terapia cognitivo comportamentale (CBT) , che aiuta i clienti ad adattare i loro schemi di pensiero e ad apportare cambiamenti comportamentali. Anche la consulenza di coppia o la terapia familiare possono essere utili, ma solo se il narcisista è disposto a partecipare e costruire una visione del proprio disturbo. Puoi iniziare la tua ricerca utilizzando un elenco di terapisti online o parlando con un medico di base o uno psichiatra.Pensieri finaliSe stai lottando per affrontare un narcisista o stai sperimentando tu stesso tendenze narcisistiche, c'è davvero speranza. Prendi in considerazione l'idea di iniziare istruendoti sul narcisismo, trovando un Criminologo o Psicologo Forense.

Continua a leggere

Culpa in vigilando: la responsabilità civile dell’insegnante per i danni cagionati dagli alunni

8 giu. 2021 tempo di lettura 8 minuti

La scuola è titolare di un obbligo di tutelare l’integrità fisica degli allievi dal momento dell’apertura dei cancelli fino al momento dell’uscita dai medesimi e, per i più piccoli, fino alla riconsegna al genitore o a persona delegata. L’istituto e gli insegnanti hanno, pertanto, il dovere di predisporre ogni accorgimento utile e doveroso per evitare la causazione di danni agli allievi, per tutto il tempo della custodia.1 - Quadro normativo di riferimento2 - Danno cagionato da un alunno a terzi2.1 - L’art. 2048 c.c.: presunzione di culpa in vigilando dell’insegnante 2.2 - L’art. 61 l. 312/1980: disciplina specifica per gli insegnanti statali3 - Danno cagionato dall’alunno a sé stesso1 - Quadro normativo di riferimentoLa responsabilità conseguente alla vigilanza cui è tenuto un istituto scolastico è strettamente connessa all’affidamento di un minore da parte dei genitori all’istituto e si mantiene per tutto il tempo in cui l’alunno rimane nell’istituto, fino a che venga riconsegnato al potere di vigilanza dei genitori. Il codice civile detta, all’art. 2048 co. 2 c.c., una disciplina specifica in tema di responsabilità dei precettori e dei maestri d’arte, stabilendo che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi o apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Il co. 3 precisa che questi soggetti sono liberati dalla responsabilità “soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.L’art. 2048 c.c., come vedremo, introduce una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale dell’insegnante per il fatto illecito commesso da un alunno che si trovi sotto la sua vigilanza a danno di altri alunni. Vedremo, invece, che per la tesi attualmente dominante, il caso dell’autolesionismo dell’allievo va ricondotto alla responsabilità contrattuale.Giova, pertanto, ricordare sinteticamente come funziona nel nostro ordinamento il sistema della responsabilità civile e quali sono le differenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (o aquiliana).La responsabilità contrattuale deriva dall’inadempimento, dall’inesatto adempimento o dall’adempimento tardivo di una preesistente obbligazione (art. 1218 c.c.).La responsabilità extracontrattuale sorge in conseguenza del compimento di un fatto illecito, doloso o colposo, che cagioni ad altri un ingiusto danno (art. 2043 c.c.). Il discrimen, pertanto, va ricercato nella fonte da cui sorge la responsabilità: rispettivamente, una precedente obbligazione o un fatto illecito. Di assoluto rilievo sono le conseguenze pratiche di questa distinzione:prescrizione: la responsabilità contrattuale si prescrive in dieci anni; la responsabilità aquiliana in cinque anni;onere della prova: in caso di responsabilità contrattuale, chi agisce in giudizio deve dimostrare solo l’esistenza dell’obbligazione (ad es. del contratto) e l’oggettivo inadempimento, mentre il debitore deve provare che l’inadempimento non è a lui imputabile; in caso di responsabilità extracontrattuale, invece, il danneggiato deve dimostrare la condotta del danneggiante, il danno subito, il rapporto di causalità tra la condotta e il danno, nonché la colpa; vedremo, però, che ci sono dei casi – come quello relativo alla responsabilità aquiliana dell’insegnante – in cui si verifica un’inversione dell’onere della prova, che fa gravare sull’insegnante la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. risarcimento del danno: in caso di responsabilità contrattuale, sono risarcibili solo i danni prevedibili nel tempo in cui è sorta l’obbligazione; in caso di responsabilità extracontrattuale, sono risarcibili tutti i danni che siano conseguenza immediata e diretta della condotta dell’agente.2 - Danno cagionato da un alunno a terziCome abbiamo anticipato, se l’alunno cagiona un danno a terzi (ad esempio ad un altro alunno o ad altro personale scolastico) mentre è sotto la vigilanza dell’insegnante, quest’ultimo ne risponde. Fra le disposizioni rilevanti in tema di vigilanza: gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni (art. 42 co. 5 del CCNL del 14 agosto 1995);il Consiglio di Istituto delibera sull’adozione del regolamento interno, che deve stabilire le modalità per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l’uscita dalla stessa (art. 10 lett. a) Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione).Si tratta di una responsabilità extracontrattuale, in quanto deriva da un fatto illecito, ma è un modello che si atteggia in modo particolare rispetto a quello generale di cui all’art. 2043 c.c. e che deve tenere conto, con riferimento ai soli insegnanti statali, della disciplina di cui all’art. 61 l. 312/1980.Della mancata vigilanza sugli alunni non risponde, invece, il dirigente scolastico: fra i suoi doveri non vi sono quelli di vigilanza sugli alunni ma quelli organizzativi, di amministrazione e di controllo sull’attività degli operatori scolastici. Di conseguenza, egli ha una responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c. nei casi in cui il danno sia conseguenza di carenze organizzative a lui imputabili.2.1 - L’art. 2048 c.c.: presunzione di culpa in vigilando dell’insegnante L’art. 2048 c.c. introduce un’ipotesi di responsabilità per fatto altrui (cioè dell’insegnante, per il fatto dell’alunno), che si basa sul modello della culpa in vigilando: la legge presume la colpa (cioè la mancanza di diligenza), sulla base del solo dovere di vigilanza di cui sono investiti gli insegnanti. In altre parole, c’è la presunzione di un negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza sugli allievi (appunto presunzione di culpa in vigilando): l’insegnante può superare questa presunzione solo se dimostra, nel caso concreto, il caso fortuito. L’insegnante, pertanto, sarà tenuto al risarcimento del danno nei confronti dei terzi danneggiati dal fatto illecito dell’alunno, a meno che dimostri che nella serie causale dell’evento si è inserito un fatto esterno improvviso, imprevedibile e repentino in relazione al quale l’insegnante non poteva esercitare alcun intervento correttivo. La prova è ulteriormente aggravata dalla giurisprudenza, che richiede che l’insegnante dimostri anche di aver assunto, in via preventiva, le misure atte ad evitare il danno che in concreto si è verificato. Ecco l’inversione dell’onere della prova cui si è fatto prima cenno: mentre, normalmente, è il danneggiato a dover dimostrare la colpa e gli altri elementi costitutivi dell’illecito civile extracontrattuale, nel caso della responsabilità dell’insegnante il danneggiato deve provare solo che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è rimasto affidato alla scuola.Va precisato, tuttavia, che il dovere di vigilanza imposto ai docenti dall’art. 2048 c.c. ha una ampiezza che dipende dall’età e dal normale grado di maturazione degli alunni: con l’avvicinamento di questi ultimi alla maggiore età, ad esempio, l’adempimento del dovere di vigilanza non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché comunque non manchino le necessarie misure organizzative idonee ad evitare il danno. Ne consegue che l’alunno minorenne, qualora sia ritenuto capace di intendere e di volere al momento del fatto, potrebbe essere chiamato a rispondere (rappresentato dai genitori) in solido con l’insegnante o anche in modo esclusivo.2.2 - L’art. 61 l. 312/1980: disciplina specifica per gli insegnanti stataliIn base all’art. 28 della Costituzione, quando si tratta di dipendenti pubblici è sempre responsabile anche la pubblica amministrazione di appartenenza (cioè il Ministero dell’Istruzione), per il principio di immedesimazione organica.Su questo fronte, l’art. 61 l. 312/1980 ha profondamente innovato e mitigato la disciplina della responsabilità del personale scolastico pubblico per i danni causati a terzi nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sugli alunni. In primo luogo, secondo questa norma il personale scolastico risponde dei danni che l’alunno abbia cagionato alla stessa amministrazione (ad esempio, danneggiando i banchi) ma solo nei casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni.Inoltre, gli insegnanti statali non rispondono personalmente verso i terzi danneggiati, rispetto ai quali risponde direttamente l’amministrazione. Ciò comporta, a livello processuale, una esclusione dell’insegnante, che viene sostituito direttamente dall’amministrazione: in modo più tecnico, l’art. 61 esclude la legittimazione passiva dell’insegnante. Tuttavia l’amministrazione, qualora in giudizio fosse accertata la responsabilità dell’insegnante, potrà rivalersi nei suoi confronti ma solo in caso di dolo o colpa grave. Secondo l’orientamento prevalente, l’esclusione della legittimazione passiva dell’insegnante è esclusa non solo nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno ma anche in quello di danni arrecati dall’allievo a se stesso.3 - Danno cagionato dall’alunno a se stessoCome si è anticipato, l’orientamento attualmente maggioritario ritiene che il danno c.d. auto-provocato, cioè direttamente provocato dall’alunno a sé stesso fondi, non già una responsabilità aquiliana, bensì una responsabilità contrattuale.In particolare:l’istituto scolastico, con l’ammissione dell’allievo a scuola che consegue all’accoglimento della domanda di iscrizione, determina l’instaurarsi di un vincolo contrattuale: da questo sorge a carico dell’istituto un obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica. Ne deriva quindi anche l’obbligo di evitare che l’allievo procuri danno a sé stesso;l’insegnante e l’alunno sono legati da un rapporto giuridico, nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e di vigilanza, al fine di evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona. Questo rapporto giuridico si fonda non su un contratto quanto sul c.d. “contatto sociale”, che discende dalla descritta relazione qualificata che sussiste fra l’allievo e l’insegnante.Di conseguenza, viene in rilievo il regime probatorio previsto in tema di responsabilità contrattuale e non opera la presunzione di culpa in vigilando di cui all’art. 2048 c.c.: chi agisce, deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, quindi a scuola; l’insegnante o il dirigente scolastico devono dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da una causa non imputabile né all’insegnante né alla scuola, comprovando di aver predisposto ogni accorgimento idoneo ad impedire la realizzazione dell’evento.Editor: dott.ssa Elena Pullano

Continua a leggere

Scritto da:

Egregio Avvocato

Commenti

Non ci sono commenti

Egregio Avvocato® 2025 | Massimo Zerbini CF ZRBMSM53A17L390J