Il rapporto tra il reato di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori, anche con riferimento all’operatività del divieto di bis in idem.

Avv. Michele Danza

Avv. Michele Danza

Pubblicato il 23 mag. 2020 · tempo di lettura 8 minuti
Il rapporto tra il reato di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori, anche con riferimento all’operatività del divieto di bis in idem. | Egregio Avvocato

Le figure di reato in esame hanno da sempre sollevato non pochi problemi con riferimento ad ipotesi di concorso apparente di norme a stento risolvibile secondo le regole del principio di specialità, di cui all’art. 15 c.p., in ragione del quale appunto, ove la stessa materia sia regolata da plurime leggi penali ovvero plurime disposizioni della medesima legge penale, la legge, o la disposizione di legge speciale, deroga alla legge, od alla disposizione di legge generale, salvo che sia diversamente stabilito.

Si tratta di fattispecie incriminatrici, tuttavia, estremamente distinte per plurime ragioni, non da ultimo sotto il profilo della struttura del fatto tipico profilabile in ciascuna delle predette previsioni normative.

Se da un lato, infatti, la norma di cui all’art. 572 c.p. è posta a tutela della famiglia, ovvero delle comunità ad essa assimilabili, dall’altro l’art. 612bis punisce la condotta antigiuridica di colui che lede la libertà morale della persona, con atti reiterati tali da impedire alla medesima di condurre una regolare attività di vita quotidiana. Ciò detto, la differenza forse che balza maggiormente agli occhi riguarda la connotazione del fatto tipico: per l’una, ossia per il delitto di maltrattamenti, si tratta di un reato proprio, considerato che la condotta incriminata può essere commessa solo da colui che riveste un determinato ruolo all’interno della compagine familiare o sociale, assimilabile alla famiglia come nucleo essenziale di qualsiasi società umana; al contrario, il delitto di atti persecutori (breviter noto come stalking) è un reato comune, alla luce anche del dettato normativo che utilizza non a caso il pronome “chiunque”, purchè il soggetto attivo ponga in essere atti di minaccia o molestia, reiterati nel tempo, e che non presuppone l’esistenza di interrelazioni soggettive specifiche. E’ utile rammentare, al riguardo, come la S.C. con la sentenza n. 8832 del 07/03/2011 ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 612bis c.p., che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima.

Un’altra differenza altrettanto rilevante risiede nel fatto che, se da un lato la condotta di atti persecutori deve essere, ai fini della sua esatta integrazione, reiterata nel tempo, il delitto di maltrattamenti circoscrive un reato tipicamente abituale. La differenza consiste nel fatto che, se da una parte il reato abituale si verifica in presenza di condotte costanti da parte del reo, consistenti, nella species dei maltrattamenti, in atti di prevaricazione sulla vittima in ragione proprio del ruolo di supremazia esercitato sulla vittima all’interno di un consesso familiare o parafamiliare, dall’altro la reiterazione delle condotte può coinvolgere un lasso più o meno ampio di tempo (potendosi dunque integrare la fattispecie di reato di cui all’art. 612bis anche solo in presenza di due sole condotte intervallate da un consistente lasso temporale), a condizione che le stesse siano tali da causare determinati eventi o sul piano psichico (perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero fondato timore per la propria incolumità o quella di un prossimo congiunto) o sul piano comportamentale (alterazione delle proprie abitudini di vita).

Vista la diversità strutturale tra le fattispecie sopra menzionate, bisogna escludere che tra le medesime sussista un rapporto di specialità assimilabile a quello di cui all’art. 15 c.p., che all’uopo dispone il principio generale di soluzione del concorso apparente di norme incriminatrici sovente utilizzato dalla maggioritaria giurisprudenza di legittimità. Orbene, vale la pena rammentare a noi stessi il significato dell’espressione testè utilizzata. Il concorso o conflitto apparente di norme si realizza ogni qual volta lo allo stesso fatto siano applicabili solo apparentemente plurime fattispecie incriminatrici, essendo il fatto in sé sottoponibile ad una sola di esse. Lo stesso è a dirsi per il caso in cui a plurimi fatti siano astrattamente applicabili plurime fattispecie di reato, sebbene solo una di esse possa irrogarsi nel caso concreto, con conseguente impunità del fatto antecedente o di quello susseguente al fatto concretamente punito. Sulla scorta di tali premesse, è ormai noto che, a fronte dei diversi criteri elaborati dalla dottrina per la soluzione dei casi di conflitto apparente di norme (criteri di specialità, sussidiarietà e consunzione od assorbimento), la giurisprudenza di legittimità, in ossequio alla c.d. teoria monistica, ha ormai avallato il criterio cardine elaborato dallo stesso legislatore del 1930, ossia il criterio di specialità di cui è menzione al più volte menzionato art. 15 c.p., secondo cui “quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o disposizione di legge speciale deroga alla legge od alla disposizione di legge generale, salvo che sia diversamente stabilito.” E’ giocoforza sostenere che, in caso di abrogazione della norma speciale, la norma generale acquisterà la portata originaria, precedentemente compressa dalla previsione a carattere speciale.

Tornando ora al rapporto tra le fattispecie ut supra descritte, il rapporto di specialità è escluso altresì alla luce della previsione del dettato normativo evincibile dall’art. 612bis c.p. ossia “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, che permette di risolvere il conflitto apparente configurabile alla stregua del principio di sussidiarietà , sebbene ad oggi la clausola anzidetta risulti di ardua applicazione in relazione all’ipotesi aggravata del reato di atti persecutori, introdotto al secondo comma della previsione in esame come introdotto dalla novella legislativa del 2013. La conseguenza di quanto detto è che il concorso viene quindi ammesso solo quando vi sia cessazione del sodalizio familiare: infatti, l’art. 612bis c.p. diviene idoneo a sanzionare comportamenti che, sorti in seno alla comunità familiare (od altra assimilata) esulerebbero dalla fattispecie di maltrattamenti in ragione della cessazione del vincolo familiare, come sovente accade a seguito di divorzio o cessazione degli effetti civili del matrimonio ex L. 898/1970.

A questo proposito, la giurisprudenza di legittimità costante ritiene ormai che il reato di maltrattamenti sia parimenti configurabile in ipotesi di separazione legale dei coniugi, essendo opinione largamente condivisa quella per cui gli effetti civili del matrimonio cessino solo in conseguenza di divorzio o della sentenza costitutiva di divorzio, integrando la separazione personale dei coniugi, come scolpita dal legislatore del 1942, una mera situazione di fatto comportante sospensione dei doveri coniugali con attenuazione dell’obbligo di fedeltà.

Come già anticipato, uno dei problemi più rilevanti in tema di rapporto tra le fattispecie in esame riguarda il rapporto del reato di maltrattamenti con l’ipotesi aggravata di cui al secondo comma dell’art. 612bis c.p., introdotta dalla Novella del 2013, stante l’aumenta di pena massima edittale prevista dal legislatore della riforma, secondo cui infatti “La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.”

Tale ultima previsione ha comportato una serie di problemi di interpretazione, specie avendo riguardo al rapporto con la fattispecie di cui all’art. 572 c.p., in relazione alla quale viene a cessare la relazione di sussidiarietà come prevista dalla clausola generale contenuta nella norma di cui all’art. 612bis c.p. La soluzione, idonea ad evitare un cumulo sanzionatorio, potrebbe essere quella di ritenere applicabile la fattispecie aggravata di cui al novellato secondo comma dell’art. 612bis c.p., che assorbe secondo il principio di consunzione la previsione di maltrattamenti in famiglia. In questo modo, però, si derogherebbe alla tesi monista illustrata in precedenza e sposata dalla migliore giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui, appunto, in assenza di specifiche e diverse disposizioni di legge, si applica sempre e comunque il criterio di specialità previsto dall’art. 15 c.p.

Per concludere, ai fini dell’applicazione del divieto di bis in idem processuale di cui all0art. 649 c.p.p., in ragione del quale “l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, il grado o per le circostanze.

Anche in tal caso, l’interpretazione giurisprudenziale registratasi in tema di ne bis in idem (ex multis Cass. Sez. V 15 febbraio 2019 n. 24555) ha formulato il seguente principio di diritto: ai fini della medesimezza del fatto, è necessario che sia sussistente una corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti gli elementi costitutivi, ossia condotta, evento e nesso causale, nonché con riguardo alle circostanze di tempo, luogo e persona. Una simile conclusione non può essere messa in dubbio ove il processo definito con sentenza irrevocabile abbia avuto ad oggetto una qualificazione del fatto diversa da quella correttamente applicabile, come accade nel caso in cui venga contestato il reato di atti persecutori, anziché quello di maltrattamenti, al coniuge che con condotte plurime lede la libertà personale dell’altro coniuge in costanza del vincolo matrimoniale.

La soluzione appena esposta risulta essere altresì conforme all’approdo della giurisprudenza costituzionale, a proposito del divieto di bis in idem processuale, in ragione della quale si è addivenuti ad un sostanziale incremento dell’ambito applicativo della norma di cui all’art. 649 c.p. In ragione del citato orientamento del Giudice delle Leggi, dunque, la medesimezza del fatto storico, interpretata in ragione dell’identità degli elementi costitutivi delle fattispecie e delle circostanze di tempo, luogo e persona, esclude la possibilità di una ulteriore iniziativa penale anche nell’ipotesi in cui la seconda fattispecie in parola appaia riconducibile all’alveo del concorso formale rispetto alla fattispecie per cui si è formato il giudicato.

Pertanto, l’identità del fatto deve essere vagliata in relazione al concreto oggetto del giudicato e della nuova contestazione che il Magistrato del Pubblico Ministero intenda muovere, senza confrontare gli elementi che aiutano a circoscrivere le astratte previsione normative.


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Quando si può evitare il carcere: la sospensione dell’ordine di esecuzione della pena

12 lug. 2021 tempo di lettura 6 minuti

L’ordinamento italiano consente, a condizioni ben precise, che il condannato in via definitiva ad una pena detentiva sconti la propria pena fuori dal carcere: egli può, infatti, chiedere, finché si trova in stato di libertà, al Tribunale di Sorveglianza di essere ammesso alle misure alternative alla detenzione.Vediamo come funziona.L’ordine di esecuzione della pena e la sua sospensioneCasi in cui è ammessa la sospensione dell’ordine di esecuzioneCasi in cui non è ammessa la sospensione dell’ordine di esecuzioneCenni sulle misure alternative alla detenzione1 - L’ordine di esecuzione della pena e la sua sospensioneSecondo l’art. 27 co. 2 Cost., “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”.Ciò significa che, salvi i casi eccezionali di carcerazione preventiva, le porte del carcere si aprono solo dopo che sia stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna a pena detentiva. La sentenza diventa “definitiva” o “passa in giudicato” quando non sono più esperibili i mezzi ordinari di impugnazione e la stessa, pertanto, non può più essere messa in discussione.La sentenza definitiva di condanna deve, però, essere materialmente eseguita: a tal scopo, l’art. 656 co. 1 c.p.p. dispone che “Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione”. Dunque è il pubblico ministero che si occupa di dare esecuzione alla sentenza di condanna, disponendo la carcerazione con un atto che si chiama “ordine di esecuzione”. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito (e quant'altro valga a identificarla), l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. Deve essere consegnato al condannato e notificato anche al suo difensore. Vi sono dei casi, indicati dall’art. 656 co. 5 c.p.p., in cui il p.m. può disporre la sospensione dell’ordine di esecuzione della pena, notificando al condannato e al suo difensore sia l’ordine di esecuzione sia il decreto di sospensione dell’ordine. Con questa notifica, il p.m. avvisa che entro trenta giorni il condannato può presentare un’istanza volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione, in particolare l’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 l. ord. pen.), la detenzione domiciliare (art. 47-ter l. ord. pen.), la semilibertà (art. 50 co. 1 l. ord. pen.).Ove non sia presentata l'istanza, la stessa sia inammissibile o non sia accolta nel merito dal Tribunale di Sorveglianza, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.La sospensione dell’ordine di esecuzione della carcerazione svolge una funzione fondamentalmente rieducativa, quando la condanna abbia ad oggetto una pena detentiva breve. Proprio perché si tratta di una pena breve, l’ordinamento vuole evitare che il condannato venga in contatto con l’ambiente carcerario e si alieni, in conseguenza di ciò, dalla società: a tal fine gli viene data la possibilità, ove sussistano i presupposti, di accedere ad una misura alternativa alla detenzione già dallo stato di libertà, di fatto non venendo mai a contatto con il carcere. 2 - Casi in cui è ammessa la sospensione dell’ordine di esecuzioneAi sensi dell’art. 656 co. 5 c.p.p., il pubblico ministero può sospendere l’ordine di esecuzione quando la pena detentiva non è superiore a:quattro anni;sei anni, quando l’affidamento in prova al servizio “speciale” sia chiesto da condannati tossicodipendenti. In questi casi, il condannato (o il suo difensore) deve presentare un’istanza al p.m. con cui chiede di essere ammesso a una misura alternativa alla detenzione, accompagnandola con la documentazione necessaria. Tale documentazione è diversa per ogni misura e comprende, in ogni caso, l’entità della condanna ma anche determinate condizioni soggettive (come età, stato di salute, stato di gravidanza, tossicodipendenza, presenza di figli con età massima di dieci anni).Il p.m. trasmette l’istanza al tribunale di sorveglianza competente, che deciderà non prima del trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta.La sospensione dell'esecuzione non può essere concessa più di una volta per la medesima condanna.3 - Casi in cui non è ammessa la sospensione dell’ordine di esecuzioneL’art. 656 co. 9 c.p.p. prevede una serie di casi in cui, anche se la condanna è “breve”, non è ammessa la sospensione dell’ordine dell’esecuzione: in questi casi, pertanto, il condannato dovrà necessariamente scontare parte della pena in carcere e potrà, solo in un secondo momento, accedere alle misure alternative. Si tratta dei seguenti casi:il condannato abbia sia stato ritenuto responsabile di determinati delitti;il condannato, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trova in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.Per quanto riguarda i casi sub lett. a), si tratta di reati che il legislatore ritiene particolarmente gravi e riprovevoli, al punto da necessitare, almeno in parte, la pena inframuraria:art. 4-bis l. ord. pen.: contiene una lista di reati, c.d. “ostativi”, fra cui rientrano, a titolo esemplificativo, delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; alcuni reati sessuali, fra cui la violenza sessuale, la violenza sessuale di gruppo, la pornografia minorile; alcuni delitti contro la p.a., fra cui il peculato, la concussione, la corruzione;art. 423-bis c.p.: incendio boschivo;art. 572 co. 2 co. 2 c.p.: delitto di maltrattamenti in famiglia aggravato;art. 612-bis co. 3 c.p.: delitto di atti persecutori (i.e., stalking) aggravato;art. 624-bis c.p.: delitto di furto in abitazione (ma non anche di furto con strappo, a seguito della declaratoria di incostituzionalità da parte della Consulta nel 2016).Per quanto riguarda, invece, la lett. b), il legislatore esclude la sospensione dell’ordine di esecuzione perché il condannato si trova già in stato di carcerazione preventiva: nei confronti di questi soggetti viene meno la finalità sottesa all’istituto perché sono già entrati a contatto, seppur a titolo di custodia preventiva, con l’ambiente carcerario. 4 - Cenni sulle misure alternative alla detenzioneCome abbiamo visto, le misure alternative cui il detenuto può accedere direttamente dalla libertà sono l’affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà:affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 l. ord. pen.): nell’ipotesi ordinaria, può essere concesso quando la pena detentiva, anche residua, non è superiore a tre anni. È la misura alternativa che consente i maggiori spazi di libertà: il condannato viene sottoposto ad un periodo di prova per un tempo corrispondente alla durata della condanna, il cui esito positivo estinguerà la pena e ogni effetto penale. C’è la possibilità di uno spostamento più ampio ma solo se se motivata e con l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza e la supervisione dell'Ufficio per l'esecuzione penale esterna.Il detenuto tossicodipendente può accedere a questa misura alternativa anche in caso di condanna non superiore a sei anni di reclusione, purché intraprenda un programma terapeutico;detenzione domiciliare (art. 47-ter l. ord. pen.): consiste nell’espiazione della pena presso la propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando il condannato sia un soggetto che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia determinate qualità, fra cui l’aver compiuto i settanta anni; essere in stato di gravidanza o madre di prole di età inferiore ad anni dieci convivente; essere in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; avere più di sessanta anni, se con un’inabilità anche parziale; avere meno di anni ventuno e comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia;semilibertà (art. 50 ord. pen.): consiste nella concessione al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, per poi ritornarvi per la restante parte del giorno o della notte. Può essere concessa solo in caso di condanna non superiore ai sei mesi di reclusione ed è, fra le tre, la misura che limita maggiormente la libertà del condannato.Editor: dott.ssa Elena Pullano

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Egregio Avvocato

IL CLASSIC MASS MURDERER ED IL FAMILY MASS MURDERER

1 set. 2023 tempo di lettura 4 minuti

I termini "classic mass murderer" e "family mass murderer" fanno riferimento a due categorie distinte di omicidi di massa, ognuna delle quali ha caratteristiche specifiche:Classic Mass Murderer (Classico Assassino di Massa): Questo termine si riferisce a individui che compiono omicidi di massa in modo relativamente simile a come sono stati perpetrati in passato da altri autori di omicidi di massa noti. Questi assassini di massa seguono spesso schemi o modelli riconoscibili di comportamento, come l'attacco deliberato a un gruppo di persone in un luogo pubblico o in un contesto specifico, l'uso di armi letali e la volontà di causare un alto numero di vittime. Gli esempi di assassini di massa classici includono spesso attacchi a scuole, luoghi di lavoro o luoghi pubblici affollati.Family Mass Murderer (Assassino di Massa in Famiglia): Questo termine si riferisce a individui che compiono omicidi di massa all'interno del contesto familiare. In genere, questi assassini uccidono più membri della loro stessa famiglia in un singolo evento omicida. Questi casi possono includere omicidi di coniugi, figli, genitori o altri parenti stretti. Le motivazioni dietro gli omicidi di massa in famiglia possono variare, ma spesso coinvolgono dispute familiari, conflitti interpersonali o problemi psicologici.Entrambe queste categorie rappresentano forme gravi di violenza criminale, ma sono distinte in base al contesto e alle circostanze in cui gli omicidi di massa si verificano. È importante sottolineare che queste terminologie non sono necessariamente riconosciute ufficialmente o utilizzate nei sistemi giuridici, ma sono spesso usate per descrivere specifici modelli di comportamento criminale nell'ambito della ricerca criminologica o dell'analisi di casi di omicidi di massa.Le motivazioni che spingono "classic mass murderers" (assassini di massa classici) e "family mass murderers" (assassini di massa in famiglia) a compiere omicidi di massa possono variare ampiamente da caso a caso e spesso sono complesse. Tuttavia, alcune motivazioni comuni possono includere:Classic Mass Murderers (Assassini di Massa Classici):Vendetta o rabbia estrema: Alcuni assassini di massa sono motivati da un forte senso di rabbia o vendetta nei confronti di un gruppo di persone, spesso a seguito di reali o presunti torti subiti.Problemi mentali o psicologici: Molti assassini di massa soffrono di disturbi mentali o psicologici gravi che possono influenzare il loro comportamento. Questi disturbi possono includere la schizofrenia, la depressione grave o altri disturbi del pensiero e dell'umore.Desiderio di notorietà o fama: Alcuni assassini di massa cercano di ottenere notorietà o fama attraverso gli omicidi di massa, spesso attraverso la copertura mediatica che segue tali eventi.Disperazione o senso di impotenza: Alcuni individui possono essere spinti a commettere omicidi di massa a causa di un senso di disperazione o di impotenza nella loro vita, con l'omicidio che rappresenta una forma estrema di sfogo.Family Mass Murderers (Assassini di Massa in Famiglia):Dispute familiari: Molte volte, gli assassini di massa in famiglia compiono omicidi a seguito di dispute interne alla famiglia, come problemi finanziari, divorzi, conflitti ereditari o problemi relazionali.Problemi psicologici o emotivi: Alcuni assassini di massa in famiglia possono soffrire di problemi mentali o emotivi che influenzano le loro azioni, portandoli a compiere omicidi all'interno della famiglia.Vendetta o gelosia: In alcuni casi, gli assassini di massa in famiglia possono essere spinti da un desiderio di vendetta o gelosia nei confronti dei membri della famiglia.Sconvolgimento delle dinamiche familiari: Cambiamenti significativi all'interno della famiglia, come divorzi o separazioni, possono portare a tensioni e conflitti che sfociano in omicidi di massa.Va notato che ciascun caso è unico e può avere una combinazione di motivazioni complesse. Inoltre, molte volte queste persone non condividono le loro motivazioni o sono difficili da comprendere, il che rende il compito di prevenire gli omicidi di massa particolarmente complesso. La prevenzione richiede un attento monitoraggio e intervento da parte delle autorità e dei professionisti della salute mentale, oltre a una maggiore sensibilizzazione e prevenzione nella società.Prof. Dr. Giovanni Moscagiuro Studio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa Editori e Giornalisti europei in ambito investigativo Diritto Penale , Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Esperto in Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente di Diritto Penale e Scienze Forensi, Patrocinatore Stragiudiziale, Mediatore delle liti, Giudice delle Conciliazioni iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia, Editori e Giornalisti European news Agencyemail: studiopenaleassociatovittimein@gmail.com

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Il minore di età risponde penalmente se commette un reato?

24 giu. 2021 tempo di lettura 6 minuti

In diritto penale, l’art. 97 c.p. afferma che non è imputabile il soggetto che, al momento in cui commette il fatto, non ha compiuto gli anni quattordici. L’art. 98 c.p., invece, dispone che è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, solo se aveva la capacità di intendere e di volere.Vediamo meglio queste ipotesi.Cenni sull’imputabilità in materia penaleInfraquattordicenni: presunzione assoluta di incapacitàUltraquattordicenni: accertamento in concreto da parte del giudice Procedimento specializzato davanti al Tribunale per i minorenni: cenni1 - Cenni sull’imputabilità in materia penalePer poter essere chiamato a rispondere delle proprie azioni, qualunque soggetto deve essere imputabile: deve, cioè, essere capace di intendere e di volere. Perchè possa essere punito, è necessario che l’autore di un reato abbia una certa attitudine ad autodeterminarsi, nel senso di esprimere una consapevole capacità di scelta tra diverse alternative di azione: un rimprovero in tanto ha senso in quanto il destinatario abbia la maturità mentale per distinguere il lecito dall’illecito e, di conseguenza, per conformarsi alle aspettative dell’ordinamento giuridico. Se manca la capacità di intendere e di volere, cioè l’imputabilità, viene meno il requisito della colpevolezza e, con essa, la possibilità di muovere un rimprovero all’autore del reo. In materia penale, l’imputabilità è disciplinata dagli artt. 85 ss. c.p. ed è definita come la “capacità di intendere e di volere” al momento del fatto; chi non ha questa capacità, non è imputabile. Il concetto di capacità di intendere e di volere va inteso come comprensivo necessariamente di entrambe le attitudini, per cui l’imputabilità viene meno se manca anche una sola capacità. Possiamo dare le seguenti definizioni:capacità di intendere: capacità del soggetto di comprendere il significato delle proprie azioni e di valutarne le possibili ripercussioni positive o negative sui terzi;capacità di volere: capacità del soggetto di intendere il significato dei propri atti, intesa come controllo degli impulsi ad agire e di determinazione secondo il motivo che appare più ragionevole o preferibile in base a una concezione di valore.La legge prevede, agli artt. 88 ss. c.p., alcune cause di esclusione dell’imputabilità, che però non sono tassative: si tratta della minore età del soggetto, della presenza di infermità mentale o di altre condizioni (sordomutismo, cronica intossicazione da alcol o da stupefacenti) che sono capaci di incidere sull’autodeterminazione responsabile dell’agente.Per quanto qui rileva, l’età del soggetto agente influisce sull’imputabilità in questo modo:età inferiore ai quattordici anni: secondo l’art. 97 c.p., il minore infraquattordicenne non è mai imputabile ed è destinatario di una presunzione di incapacità di natura assoluta, nel senso che non è ammessa la prova contraria;età compresa fra i quattordici e i diciotto anni: secondo l’art. 98 c.p., spetta al giudice accertare, in concreto e volta per volta, se il minore ultraquattordicenne sia imputabile, sulla base del suo grado di maturità;età superiore ai diciotto anni: a contrario, la legge presume l’imputabilità dell’ultradiciottenne ma con una presunzione solo relativa, perché è ammessa la prova del vizio totale o parziale di mente o delle altre di legge che escludono o diminuiscono grandemente la capacità di intendere e di volere. È bene ricordare, per sfatare un “mito”, che quando l’autore del reato è un minore non imputabile non saranno mai chiamati a processo i suoi genitori: nel nostro ordinamento vige, infatti, il principio di personalità della responsabilità penale, per cui solo all’autore del reato può essere applicata la sanzione penale.2 - Infraquattordicenni: presunzione assoluta di incapacitàAi sensi dell’art. 97 c.p., “non è imputabile chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni”.Come anticipato, si tratta di una presunzione assoluta, che non ammette la prova contraria, e che si fonda su un criterio di normalità: a causa della giovane età, lo sviluppo psico-fisico dell’infraquattordicenne non può considerarsi completo, al punto che egli non è in grado di comprendere il disvalore della propria condotta o di formare autonomamente e in maniera consapevole la propria volontà.Tuttavia, ai sensi dell’art. 224 c.p., qualora il giovane autore di un delitto sia riconosciuto socialmente pericoloso, il giudice può applicare le misure di sicurezza della libertà vigilata o del riformatorio giudiziario. Inoltre, il giudice deve sempre disporre il ricovero nel riformatorio giudiziario quando sia commesso un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni. 3 - Ultraquattordicenni: accertamento in concreto da parte del giudiceAi sensi dell’art. 98 c.p., “è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di volere; ma la pena è diminuita”.Come abbiamo accennato, quando l’autore del reato ha già quattordici anni ma non ancora diciotto non esiste alcuna presunzione legale di capacità né di incapacità: è il giudice a dover accertare in concreto la capacità di intendere e di volere del minore.Secondo l’orientamento ormai consolidato, l’incapacità minorile non presuppone necessariamente un’infermità mentale ma si fonda su un giudizio di immaturità: questa valutazione importa un giudizio che sia comprensivo del carente sviluppo delle capacità conoscitive, volitive ed affettive nonché dell’incapacità di intendere il significato etico-sociale del comportamento e dell’inadeguato sviluppo di una coscienza morale. La valutazione sulla maturità/immaturità del minore deve essere effettuata dal giudice in relazione alla natura del reato commesso: nella prassi, ad esempio, ai fini dell’imputabilità del minore si ritiene sufficiente un minimo sviluppo mentale ed etico quando sia commesso un delitto contro la persona (es. omicidio, lesioni) perché si tratta di reati dal disvalore facilmente percepibile.Qualora il minore sia riconosciuto in concreto non imputabile perché immaturo ma socialmente pericoloso, si applica l’art. 224 c.p. sopra esaminato. Se, invece, il minore sia riconosciuto imputabile e responsabile per il reato contestato, il giudice applica le stesse pene previste per gli adulti ma deve diminuire la pena in misura non eccedente un terzo e, ai sensi dell’art. 225, c.p. può ordinare, dopo l’esecuzione della pena, l’applicazione della libertà vigilata o del riformatorio giudiziario.4 - Procedimento specializzato davanti al Tribunale per i minorenni: cenniQuando l’imputato è un minore, il processo penale si svolge secondo un rito peculiare, che diverge dal rito “ordinario” a carico di maggiorenni e che valorizza le particolari esigenze, soprattutto rieducative, dei minori. Questo rito specializzato è disciplinato dal c.d. “codice del processo penale minorile”, di cui al d.p.r. 448/1988.Vediamo, sinteticamente, quali sono i principi ispiratori del sistema:Tribunale specializzato: il minore viene giudicato dal Tribunale per i minorenni, un organo collegiale composto da due magistrati togati e da due giudici onorari, un uomo e una donna, scelti tra i cultori della biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia; finalità rieducativa: la finalità rieducativa è prevalente rispetto alla pretesa punitiva. Per tale ragione è stata, ad esempio, dichiarata incostituzionale l’applicazione della pena dell’ergastolo all’autore del reato minorenne;minima offensività del processo: poiché il minore, in ragione dell’età, ha una personalità più esposta alle influenza esterne rispetto ad un adulto, è necessario ridurre il più possibile le conseguenze negative derivanti dal processo, in modo che il coinvolgimento nella vicenda processuale non sia irrimediabilmente dannoso. Vengono, pertanto, privilegiati strumenti che permettono al giudice di evitare la prosecuzione del processo, quando non sia necessaria: a titolo esemplificativo, il giudice può emettere una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto;tutela della personalità e della riservatezza del minore: sono dettate norme apposite che cercano di ridurre al minimo la svalutazione dell’immagine del minore agli occhi della comunità. In questo senso, è disposto, ad esempio, il divieto di pubblicare o divulgare notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del minore coinvolto nel processo;assistenza affettiva e psicologica: durante tutte le fasi del processo, sono assicurati al minore l’assistenza affettiva e psicologica tramite la presenza dei genitori o di altra persona idonea (indicata dal minore) nonché il sostegno morale dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza degli enti locali.Editor: dott.ssa Elena Pullano

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Egregio Avvocato

DIFFAMAZIONE

15 mag. 2023 tempo di lettura 6 minuti

Diffamazione: una minaccia per la reputazione e la libertà di espressioneIntroduzione: La diffamazione è un argomento di grande rilevanza nella società odierna, in cui le informazioni si diffondono rapidamente attraverso i mezzi di comunicazione e i social media. Con la crescente dipendenza dalla tecnologia e l'accesso quasi istantaneo alle informazioni, il rischio di diffamazione e danni alla reputazione è diventato sempre più significativo. Questo articolo esplorerà la diffamazione, le sue implicazioni legali e le sfide che si pongono nella gestione di questa forma di abuso della libertà di espressione.Definizione di diffamazione: La diffamazione può essere definita come l'azione di comunicare a terzi una dichiarazione falsa che danneggia la reputazione di una persona. Può essere espressa oralmente, per iscritto o attraverso gesti diffamatori. La diffamazione può causare danni significativi alla reputazione di un individuo, influenzando le opportunità lavorative, le relazioni personali e persino la salute mentale dell'individuo coinvolto.Le implicazioni legali: La diffamazione è una questione legale che coinvolge il diritto alla libertà di espressione e il diritto alla reputazione. Molti paesi hanno leggi specifiche che proteggono i cittadini dalla diffamazione, stabilendo norme per stabilire quando una dichiarazione può essere considerata diffamatoria e quali rimedi legali possono essere intrapresi.Le sfide della diffamazione online: L'avvento dei social media e delle piattaforme di condivisione online ha amplificato il problema della diffamazione. La possibilità di diffondere rapidamente informazioni, spesso senza verifica accurata dei fatti, ha creato un terreno fertile per la diffamazione online. Inoltre, l'anonimato relativo che tali piattaforme possono offrire può incoraggiare comportamenti diffamatori, poiché gli autori delle dichiarazioni possono nascondersi dietro un profilo falso o pseudonimo.Impatto sulla libertà di espressione: La diffamazione solleva anche questioni riguardanti la libertà di espressione. Mentre è fondamentale proteggere la reputazione delle persone da false affermazioni dannose, è altrettanto importante preservare la libertà di espressione e il diritto di esprimere opinioni legittime e critiche. Tuttavia, trovare un equilibrio tra questi due diritti può essere complicato, poiché le norme e le leggi variano da paese a paese e possono comportare un certo grado di soggettività nella valutazione delle affermazioni diffamatorie.Soluzioni possibili: Per affrontare la diffamazione, è essenziale che le piattaforme online adottino politiche e procedure chiare per segnalare e rimuovere contenuti diffamatori. Allo stesso tempo, è importante educare le persone sui rischi associati alla diffamazione e sulla necessità di una comunicazione responsabile. Inoltre, i tribunali devono essere in grado di affrontare in modo tempestivo e imparziale i casi di diffamazione, garantendo una giustizia equilibrata tra la protezione della reputazione e la tutela della libertà di espressione. È importante promuovere la responsabilità individuale nell'uso delle piattaforme di comunicazione online e incoraggiare la verifica dei fatti prima di condividere informazioni potenzialmente dannose.Educazione e sensibilizzazione: Una strategia efficace per combattere la diffamazione è l'educazione e la sensibilizzazione. È necessario promuovere la consapevolezza su cosa costituisce la diffamazione, i suoi effetti dannosi sulla reputazione delle persone e le implicazioni legali ad essa associate. I programmi educativi dovrebbero anche insegnare l'importanza di una comunicazione rispettosa, etica e basata sui fatti.Media responsabile: I media, sia tradizionali che digitali, svolgono un ruolo cruciale nella prevenzione della diffamazione. È fondamentale che i giornalisti e gli editori adottino standard etici elevati, verifichino accuratamente le fonti e riportino notizie in modo accurato e oggettivo. Inoltre, le piattaforme di social media dovrebbero assumersi la responsabilità di promuovere la condivisione di informazioni affidabili e di prevenire la diffusione di contenuti diffamatori.Leggi aggiornate: Le leggi sulla diffamazione devono essere aggiornate per tener conto dei cambiamenti tecnologici e delle sfide associate alla diffamazione online. È necessario trovare un equilibrio tra la protezione della reputazione e la libertà di espressione, garantendo che le leggi siano chiare, giuste e applicate in modo coerente. Le autorità devono anche essere pronte a rispondere in modo tempestivo ed efficace alle segnalazioni di diffamazione, fornendo un sistema giudiziario accessibile ed equo.Conclusioni: La diffamazione rappresenta una minaccia reale per la reputazione delle persone e per la libertà di espressione. La diffusione delle informazioni attraverso le piattaforme digitali ha amplificato il problema, rendendo urgente l'adozione di misure preventive. Educare le persone, promuovere la responsabilità individuale, incoraggiare un giornalismo etico e aggiornare le leggi sono tutti passi cruciali per affrontare la diffamazione in modo efficace. Solo attraverso un approccio olistico e collaborativo potremo proteggere la reputazione delle persone e preservare la libertà di espressione nella nostra società sempre più interconnessa e digitale.La diffamazione attraverso i mezzi di stampa: responsabilità e conseguenzeIntroduzione: I mezzi di stampa, come giornali, riviste e altre pubblicazioni, hanno un ruolo importante nella società come fonti di informazione e mezzi di espressione. Tuttavia, con questo ruolo di potere e influenza, sorge la responsabilità di fornire notizie accurate e di evitare la diffamazione. In questo articolo, esploreremo il problema della diffamazione attraverso i mezzi di stampa, le implicazioni legali e le conseguenze che possono derivarne per tutte le parti coinvolte.La diffamazione e la sua definizione: La diffamazione può essere definita come la divulgazione di affermazioni false o fuorvianti che danneggiano la reputazione di un individuo o di un'organizzazione. Nel contesto dei mezzi di stampa, questo può includere la pubblicazione di notizie, articoli o opinioni che contengono informazioni non verificate o distorte che possono ledere l'onorabilità di una persona o influenzare negativamente la percezione pubblica su di essa.La responsabilità dei mezzi di stampa: I mezzi di stampa svolgono un ruolo cruciale nel garantire l'accuratezza delle informazioni e la protezione della reputazione delle persone. Essi devono adottare standard etici elevati, verificare accuratamente le fonti, condurre ricerche approfondite e correggere eventuali errori o imprecisioni tempestivamente. La responsabilità giuridica può essere applicata se i mezzi di stampa pubblicano contenuti diffamatori, anche se talvolta possono beneficiare di alcune protezioni legali come la "difesa della verità" o il "privilegio giornalistico".Implicazioni legali e conseguenze: La diffamazione attraverso i mezzi di stampa può avere conseguenze legali significative per entrambe le parti coinvolte. La persona diffamata può intraprendere azioni legali contro il mezzo di stampa per il danno subito alla propria reputazione. I tribunali valuteranno se la diffamazione è avvenuta sulla base di elementi come l'accuratezza delle informazioni, l'intenzione di danneggiare la reputazione e l'effetto sulla persona diffamata. Le conseguenze possono includere richieste di risarcimento danni, rettifiche pubbliche o persino sanzioni penali in casi gravi di diffamazione deliberata.L'importanza dell'etica giornalistica: Per evitare la diffamazione attraverso i mezzi di stampa, è fondamentale promuovere l'etica giornalistica. I giornalisti devono seguire principi di verità, imparzialità, correttezza e responsabilità. Dovrebbero condurre approfondite verifiche dei fatti, cercare il commento di tutte le parti coinvolte e garantire la presentazione equilibrata delle informazioni. Inoltre, è essenziale adottare procedure solide per la verifica delle notizie, la correzione degli errori e la gestione delle denunce di diffamazione. Conclusioni: La diffamazione attraverso i mezzi di stampa rappresenta una minaccia seria per la reputazione delle persone e per l'integrità del giornalismo. È essenziale che i mezzi di stampa adottino standard etici rigorosi, condurre ricerche approfondite e verificare accuratamente le informazioni prima di pubblicarle. La responsabilità giuridica può essere applicata se si diffondono notizie false o dannose. L'etica giornalistica, basata sulla verità, imparzialità e responsabilità, è fondamentale per evitare la diffamazione e preservare l'integrità della professione. È fondamentale promuovere la consapevolezza sui danni causati dalla diffamazione e incoraggiare una comunicazione responsabile e rispettosa. Solo attraverso un impegno collettivo dei mezzi di stampa, dei giornalisti e della società nel suo complesso, possiamo mitigare gli effetti dannosi della diffamazione e preservare la libertà di espressione in modo responsabile.

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