Il reato di epidemia e l’emergenza da Covid-19

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Pubblicato il 12 mar. 2021 · tempo di lettura 6 minuti

Il reato di epidemia e l’emergenza da Covid-19 | Egregio Avvocato
A causa dell’emergenza da Covid-19 si è sentito parlare spesso del reato di epidemia, previsto dal codice penale nella duplice ‘veste’ di delitto doloso e colposo. Cerchiamo dunque di comprendere gli elementi costitutivi di questa fattispecie e se, con riferimento all’epidemia causata dalla diffusione del virus da Covid-19, vi possano effettivamente essere gli elementi idonei a giustificare una contestazione in sede penale.




  1. Premessa.
  2. Cosa prevede il reato di epidemia dolosa?
  3. (Segue) e quello di epidemia colposa?
  4. Tali fattispecie incriminatrici possono applicarsi in caso di Covid-19?


1 - Premessa.


In materia penale, l’epidemia è disciplinata in due disposizioni differenti del codice penale: vale a dire gli artt. 438 e 452 c.p. Come si dirà, l’elemento oggettivo delle fattispecie incriminatrici è il medesimo; differiscono, invece, in punto di coefficiente psicologico. In un caso (art. 438 c.p.), ai fini dell’integrazione del reato è necessaria la sussistenza del dolo, inteso quale rappresentazione e volizione di tutti gli elementi costitutivi del delitto; nell’altro (art. 452 c.p.), l’elemento soggettivo richiesto è quello della colpa. In quest’ultima ipotesi, dunque, l’evento non è voluto dall’agente, ma si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di disposizioni. 

Il bene giuridico tutelato dalle disposizioni incriminatrici è ovviamente il medesimo: consiste nella tutela dell’incolumità pubblica e, in particolare, nella salvaguardia della salute collettiva. A tal riguardo, secondo l’opinione maggioritaria – avallata anche dalla giurisprudenza di legittimità – la persona offesa del reato è unicamente lo Stato e, per esso, il Ministero della Salute quale organo di vertice dell’esecutivo preposto alla tutela della salute. Si ritiene, infatti, che lo Stato sia l’esclusivo titolare del bene giuridico protetto dalla norma e, pertanto, sarebbe la parte legittimata a costituirsi parte civile nell’ambito di un procedimento penale avente quale capo di imputazione il reato di epidemia.

L’applicazione giurisprudenziale del delitto in questione (sia doloso che colposo) è stata pressoché nulla. Tuttavia, in ragione della ancora attuale emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del virus da Covid-19, può essere opportuno interrogarsi su quali siano gli elementi costitutivi della fattispecie in esame. Non è da escludere, infatti, che nei prossimi tempi gli organi inquirenti si trovino a dover contestare, laddove ne ricorrano i presupposti, il reato di epidemia.


2 - Cosa prevede il reato di epidemia dolosa?


Secondo quanto prescritto dall’art. 438 c.p., il reato può venire in rilievo qualora una persona abbia cagionato un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni

Come prima cosa, è bene sottolineare che ai fini dell’integrazione del delitto non è richiesto il possesso di una particolare qualifica in capo al soggetto attivo: il reato – per via della locuzione ‘chiunque’ – è di natura c.d. comune

Ad avviso della più recente giurisprudenza di legittimità è possibile contestare il delitto di epidemia anche qualora non via sia un’alterità tra persona e germi patogeni, in altri termini nei casi in cui il soggetto attivo diffonda il virus che egli stesso ha precedentemente contratto. La specificazione è necessaria poiché, in passato, si riteneva che l’espressione «mediante la diffusione di germi patogeni» dovesse essere interpretata nel senso di richiedere una separazione fisica tra il diffusore e ciò che viene diffuso (vale a dire il germe patogeno). Chiarissima sul punto una recente pronuncia della Corte di cassazione, ad avviso della quale «la norma non impone una relazione di alterità e non esclude che una diffusione possa aversi pur quando l’agente sia esso stesso il vettore di germi patogeni» (Cass. pen., sez. I, 30 ottobre 2019, n. 48014, vicenda relativa alla trasmissione del virus HIV nell’ambito della quale i giudici hanno escluso la sussistenza del delitto di epidemia). 

Secondo l’opinione prevalente, inoltre, il fatto tipico del reato qui analizzato coincide, da un lato, con la manifestazione della malattia in un numero considerevole di persone e, dall’altro, nel concreto pericolo che il contagio si diffonda repentinamente – e in un ristretto arco temporale – in un numero indeterminato di persone. Ciò che deve essere verificato processualmente è che l’iniziale trasmissione del virus in un elevato quantitativo di persone sia ricollegabile causalmente alla condotta posta in essere dal soggetto portatore del virus: dimostrazione probatoria, quest’ultima, di non semplice assolvimento. 

In punto di elemento soggettivo, la norma richiede, come anticipato, la sussistenza del dolo (anche nella gradazione del dolo eventuale). In altri termini, è anzitutto necessario che la persona si rappresenti l’eventualità che tramite la sua condotta potrebbe infettare un numero significativo di persone e, conseguentemente, determinare una diffusione indiscriminata e incontrollabile della malattia; una volta rappresentatosi l’evento criminoso, è poi necessario che il comportamento della persona sia volontario. 

Quanto al trattamento sanzionatorio, infine, il legislatore ha previsto la pena dell’ergastolo


3 - (Segue) e quello di epidemia colposa?


La fattispecie colposa, disciplinata come detto dall’art. 452 c.p., differisce dall’ipotesi punita a titolo di dolo, non soltanto per il diverso atteggiarsi dell’elemento soggettivo, ma anche per il trattamento sanzionatorio, in quest’ultimo caso decisamente più mite rispetto a quello dell’art. 438 c.p.

A fronte dell’ergastolo previsto per l’epidemia dolosa, l’ipotesi colposa è sanzionata con la reclusione da uno a cinque anni (art. 452, co. 1 lett. b) c.p.). 

Per quanto riguarda l’elemento oggettivo del reato, invece, le considerazioni non possono che essere analoghe a quelle formulate rispondendo alla domanda precedente: la condotta dell’epidemia colposa è infatti descritta per rinvio all’art. 438 c.p.


4 - Tali fattispecie incriminatrici possono applicarsi in caso di Covid-19?


In ragione dell’attuale situazione epidemiologica nazionale e internazionale, riteniamo sussista tuttora la concreta possibilità di contestazione dei reati sopra descritti. Una tale eventualità era stata avallata dallo stesso legislatore, il quale – nel mettere a punto un sistema di sanzioni volto a far rispettare le misure di contenimento adottate durante il primo lockdown del 2020 per fronteggiare la diffusione del virus – aveva fatto esplicito riferimento al delitto di epidemia: in particolare, l’art. 4, co. 6 d.l. 19/2020 prevedeva un’espressa clausola di riserva in favore del reato di cui all’art. 452 c.p., relativa all’ipotesi di violazione della misura della quarantena. 

In virtù di quanto si è detto, è tuttavia necessario specificare che sarà onere del giudice vagliare, caso per caso, la sussistenza di tutti gli elementi sopra descritti. A tal proposito, si ritiene inverosimile che possa essere condannato per epidemia (anche soltanto colposa) chi abbia posto in essere una condotta inidonea, in concreto, a far diffondere il virus in maniera incontrollata. Si pensi, ad esempio, al comportamento di chi – sottoposto a quarantena per via della positività al Covid-19 – sia uscito di casa per recarsi in un posto notoriamente desolato; o anche all’ipotesi della persona positiva che esca in piena notte dalla propria dimora per andare a gettare la spazzatura negli appositi locali condominiali. In tali circostanze, infatti, pare ragionevole ritenere che non sussista in concreto alcun pericolo di trasmissione rapida e incontrollata del virus.


Editor: avv. Davide Attanasio

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Il rapporto tra il reato di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori, anche con riferimento all’operatività del divieto di bis in idem.

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E’ utile rammentare, al riguardo, come la S.C. con la sentenza n. 8832 del 07/03/2011 ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 612bis c.p., che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima.Un’altra differenza altrettanto rilevante risiede nel fatto che, se da un lato la condotta di atti persecutori deve essere, ai fini della sua esatta integrazione, reiterata nel tempo, il delitto di maltrattamenti circoscrive un reato tipicamente abituale. La differenza consiste nel fatto che, se da una parte il reato abituale si verifica in presenza di condotte costanti da parte del reo, consistenti, nella species dei maltrattamenti, in atti di prevaricazione sulla vittima in ragione proprio del ruolo di supremazia esercitato sulla vittima all’interno di un consesso familiare o parafamiliare, dall’altro la reiterazione delle condotte può coinvolgere un lasso più o meno ampio di tempo (potendosi dunque integrare la fattispecie di reato di cui all’art. 612bis anche solo in presenza di due sole condotte intervallate da un consistente lasso temporale), a condizione che le stesse siano tali da causare determinati eventi o sul piano psichico (perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero fondato timore per la propria incolumità o quella di un prossimo congiunto) o sul piano comportamentale (alterazione delle proprie abitudini di vita).Vista la diversità strutturale tra le fattispecie sopra menzionate, bisogna escludere che tra le medesime sussista un rapporto di specialità assimilabile a quello di cui all’art. 15 c.p., che all’uopo dispone il principio generale di soluzione del concorso apparente di norme incriminatrici sovente utilizzato dalla maggioritaria giurisprudenza di legittimità. 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Sulla scorta di tali premesse, è ormai noto che, a fronte dei diversi criteri elaborati dalla dottrina per la soluzione dei casi di conflitto apparente di norme (criteri di specialità, sussidiarietà e consunzione od assorbimento), la giurisprudenza di legittimità, in ossequio alla c.d. teoria monistica, ha ormai avallato il criterio cardine elaborato dallo stesso legislatore del 1930, ossia il criterio di specialità di cui è menzione al più volte menzionato art. 15 c.p., secondo cui “quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o disposizione di legge speciale deroga alla legge od alla disposizione di legge generale, salvo che sia diversamente stabilito.” E’ giocoforza sostenere che, in caso di abrogazione della norma speciale, la norma generale acquisterà la portata originaria, precedentemente compressa dalla previsione a carattere speciale.Tornando ora al rapporto tra le fattispecie ut supra descritte, il rapporto di specialità è escluso altresì alla luce della previsione del dettato normativo evincibile dall’art. 612bis c.p. ossia “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, che permette di risolvere il conflitto apparente configurabile alla stregua del principio di sussidiarietà , sebbene ad oggi la clausola anzidetta risulti di ardua applicazione in relazione all’ipotesi aggravata del reato di atti persecutori, introdotto al secondo comma della previsione in esame come introdotto dalla novella legislativa del 2013. La conseguenza di quanto detto è che il concorso viene quindi ammesso solo quando vi sia cessazione del sodalizio familiare: infatti, l’art. 612bis c.p. diviene idoneo a sanzionare comportamenti che, sorti in seno alla comunità familiare (od altra assimilata) esulerebbero dalla fattispecie di maltrattamenti in ragione della cessazione del vincolo familiare, come sovente accade a seguito di divorzio o cessazione degli effetti civili del matrimonio ex L. 898/1970.A questo proposito, la giurisprudenza di legittimità costante ritiene ormai che il reato di maltrattamenti sia parimenti configurabile in ipotesi di separazione legale dei coniugi, essendo opinione largamente condivisa quella per cui gli effetti civili del matrimonio cessino solo in conseguenza di divorzio o della sentenza costitutiva di divorzio, integrando la separazione personale dei coniugi, come scolpita dal legislatore del 1942, una mera situazione di fatto comportante sospensione dei doveri coniugali con attenuazione dell’obbligo di fedeltà.Come già anticipato, uno dei problemi più rilevanti in tema di rapporto tra le fattispecie in esame riguarda il rapporto del reato di maltrattamenti con l’ipotesi aggravata di cui al secondo comma dell’art. 612bis c.p., introdotta dalla Novella del 2013, stante l’aumenta di pena massima edittale prevista dal legislatore della riforma, secondo cui infatti “La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.”Tale ultima previsione ha comportato una serie di problemi di interpretazione, specie avendo riguardo al rapporto con la fattispecie di cui all’art. 572 c.p., in relazione alla quale viene a cessare la relazione di sussidiarietà come prevista dalla clausola generale contenuta nella norma di cui all’art. 612bis c.p. La soluzione, idonea ad evitare un cumulo sanzionatorio, potrebbe essere quella di ritenere applicabile la fattispecie aggravata di cui al novellato secondo comma dell’art. 612bis c.p., che assorbe secondo il principio di consunzione la previsione di maltrattamenti in famiglia. In questo modo, però, si derogherebbe alla tesi monista illustrata in precedenza e sposata dalla migliore giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui, appunto, in assenza di specifiche e diverse disposizioni di legge, si applica sempre e comunque il criterio di specialità previsto dall’art. 15 c.p.Per concludere, ai fini dell’applicazione del divieto di bis in idem processuale di cui all0art. 649 c.p.p., in ragione del quale “l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, il grado o per le circostanze.Anche in tal caso, l’interpretazione giurisprudenziale registratasi in tema di ne bis in idem (ex multis Cass. Sez. V 15 febbraio 2019 n. 24555) ha formulato il seguente principio di diritto: ai fini della medesimezza del fatto, è necessario che sia sussistente una corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti gli elementi costitutivi, ossia condotta, evento e nesso causale, nonché con riguardo alle circostanze di tempo, luogo e persona. Una simile conclusione non può essere messa in dubbio ove il processo definito con sentenza irrevocabile abbia avuto ad oggetto una qualificazione del fatto diversa da quella correttamente applicabile, come accade nel caso in cui venga contestato il reato di atti persecutori, anziché quello di maltrattamenti, al coniuge che con condotte plurime lede la libertà personale dell’altro coniuge in costanza del vincolo matrimoniale.La soluzione appena esposta risulta essere altresì conforme all’approdo della giurisprudenza costituzionale, a proposito del divieto di bis in idem processuale, in ragione della quale si è addivenuti ad un sostanziale incremento dell’ambito applicativo della norma di cui all’art. 649 c.p. In ragione del citato orientamento del Giudice delle Leggi, dunque, la medesimezza del fatto storico, interpretata in ragione dell’identità degli elementi costitutivi delle fattispecie e delle circostanze di tempo, luogo e persona, esclude la possibilità di una ulteriore iniziativa penale anche nell’ipotesi in cui la seconda fattispecie in parola appaia riconducibile all’alveo del concorso formale rispetto alla fattispecie per cui si è formato il giudicato.Pertanto, l’identità del fatto deve essere vagliata in relazione al concreto oggetto del giudicato e della nuova contestazione che il Magistrato del Pubblico Ministero intenda muovere, senza confrontare gli elementi che aiutano a circoscrivere le astratte previsione normative.

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La recidiva

3 mag. 2021 tempo di lettura 7 minuti

Un istituto che trova ampia applicazione nell’ordinamento italiano e che pone conseguenti problemi applicativi è quello della recidiva. L’art. 99 del codice penale prevede la disciplina di tale istituto, sul quale – anche di recente – si è espressa più volte la Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Vediamo insieme gli aspetti più importanti.Campo di applicazione e natura giuridica della recidivaI diversi tipi di recidivaI cd. effetti secondari della recidiva1 - Campo di applicazione e natura giuridica della recidivaL’art. 99 c.p. dispone che chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo. Da ciò si desume che al fine di poter applicare la recidiva devono sussistere almeno due presupposti:a. il soggetto deve avere commesso un delitto non colposo, per il quale sia stato già condannato con sentenza passata in giudicato; e questo delitto si chiamerà reato fondante;b. dopo il passaggio in giudicato della prima condanna, il soggetto deve aver commesso un nuovo delitto non colposo, che si chiamerà reato espressivo. È a questo secondo reato che verrà applicata la recidiva. Tuttavia, è ormai pacifico in giurisprudenza che non sono sufficienti questi due soli presupposti, e che mai vi potrà essere un automatismo nell’applicazione della recidiva – non può essere conseguenza automatica della mera sussistenza di questi due presupposti. Il giudice, invero, dovrà sempre condurre una valutazione in concreto sul fatto di applicare o meno la recidiva, tale per cui si ritiene che debba sussistere un terzo presupposto:c. il reato espressivo deve palesare una maggiore consapevolezza e una maggiore pericolosità sociale dell’autore del reato.Se non vi è questa valutazione, o se comunque il reato espressivo non ha nulla a che vedere con il reato fondante, allora il giudice non potrà applicare la recidiva: in quanto la ricaduta non è sintomatica di una maggiore colpevolezza e non denota il soggetto autore del reato come maggiormente pericoloso.In merito alla natura giuridica della recidiva, si evidenzia che ad oggi è stata del tutto superata la tesi tradizionale secondo cui veniva classificata quale status. Tale tesi poneva l’accento sul fatto che la legge sembrava riferirsi sempre al recidivo quale soggetto, parlando sempre del “recidivo”.Oggi la tesi prevalente ritiene che si tratti di una circostanza aggravante del reato, e ciò si desume non solo dall’art. 99 c.p., ma anche da altre disposizioni come l’art. 69 c.p., che disciplina il bilanciamento tra circostanze, e l’art. 70 c.p., che distingue tra circostanze oggettive e soggettive, ed entrambe le disposizioni citano la recidiva.Da tale classificazione come circostanza aggravante derivano importanti conseguenze, tra le più importanti vi è quella per la quale anche la recidiva deve soggiacere alle normali regole in materia di concorso di circostanze (artt. 63 e ss. c.p.), come sottolineato anche dalle pronunce della Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Una prima sentenza del 2011 ha evidenziato che l’art. 63 co. 4 c.p. sul concorso tra circostanze ad effetto speciale si applica anche alla recidiva; e una seconda sentenza del 2021 ha ribadito che la recidiva è una circostanza, ed è circostanza ad effetto speciale (tranne che nel comma 1), quindi deve trovare applicazione anche la disciplina ex art. 649 bis c.p. sul regime di procedibilità d’ufficio.2 - I diversi tipi di recidivaL’art. 99 c.p. prevede diversi tipi di recidiva.Il primo comma prevede la recidiva semplice, che sussiste nel momento in cui un soggetto commette un qualsiasi delitto non colposo dopo essere stato giudicato con sentenza passata in giudicato per un precedente delitto non colposo. In questo caso è previsto l’aumento di un terzo della pena.Il secondo comma prevede la recidiva monoaggravata, che ricorre o quando il reato espressivo (quindi il secondo delitto) è della stessa indole del primo; o è stato commesso entro 5 anni dalla precedente condanna; o, ancora, è stato commesso nel corso dell’esecuzione della pena. A fronte di tale circostanza aggravante il legislatore prevede un aumento della pena fino alla metà.Il terzo comma disciplina la recidiva pluriaggravata, la quale prevede che ricorrano due o più circostanze del secondo comma; quindi ad es. il reato espressivo sia contemporaneamente della stessa indole del primo e sia stato commesso nei cinque anni dalla precedente condanna. L’aumento di pena in questo caso è della metà.Il quarto comma prevede la recidiva reiterata, che sussiste nel momento in cui un soggetto già dichiarato recidivo commetta un altro delitto non colposo. In questo caso l’aumento di pena è della metà nel caso di cui al primo comma, e di due terzi negli altri casi.Infine, il comma 5 prevedeva originariamente una forma di recidiva obbligatoria. Oggi tale ipotesi di obbligatorietà è stata espunta dall’ordinamento, perché considerata incostituzionale dalla Corte in quanto del tutto irragionevole: si applicava a prescindere dal reato fondante, e teneva conto del solo reato espressivo, il quale doveva rientrare in un catalogo del tutto eterogeneo ex art. 407 c.p.p. Nella disciplina attuale l’unica obbligatorietà concerne il quantum di pena, e non anche la valutazione sull’an, quindi la valutazione in merito alla sussistenza o meno della recidiva.3 - Gli effetti secondari della recidivaLa legge penale ricollega delle conseguenze pregiudizievoli ulteriori al soggetto che è stato dichiarato recidivo. Infatti, non si ha il solo effetto diretto dell’incremento di pena, ma si hanno anche ulteriori effetti, tra cui, una maggiore difficoltà nel riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis co. 2 bis c.p.); un limite minimo di aumento della pena nel caso di reato continuato commesso dal recidivo reiterato (art. 81 co. 4 c.p.); un allungamento del termine di prescrizione (art. 157 c.p.); una maggiore limitazione in caso di amnistia e indulto (artt. 151 co. 5 e 171 co. 3 c.p.).La Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è occupata più volte del campo di applicazione di tali effetti pregiudizievoli ulteriori. È pacifico che se il giudice non ha proprio applicato la recidiva, perché ha ritenuto che tra reato fondante e reato espressivo non vi era alcun collegamento, allora non si verificherà né l’effetto principale dell’aumento di pena, né gli effetti secondari.Se, invece, ha applicato la recidiva perché sussiste un collegamento tra i due reati, allora si produrranno anche gli effetti secondari, oltre all’aumento di pena. Il caso problematico è quello del concorso eterogeneo di circostanze, cioè il caso in cui il fatto di reato è connotato sia da circostanze attenuanti sia da circostanze aggravanti, quali la recidiva. Il giudice dovrà operare il giudizio di bilanciamento previsto dall’art. 69 c.p. alla luce del quale la circostanza aggravante della recidiva potrà essere considerata prevalente, equivalente o subvalente rispetto alle attenuanti.Nel caso in cui risulti prevalente la recidiva, è pacifico che si produrranno gli effetti secondari oltre all’effetto principale dell’aumento di pena.Se, invece, la recidiva risulta equivalente rispetto alle attenuanti, una prima tesi ha sostenuto che vi sia stata una elisione della stessa, a fronte della quale è scomparsa, e non essendoci stato un aumento di pena non possono esservi neanche gli effetti secondari. Le Sezioni Unite nel 2010, diversamente, hanno sostenuto che, anche se apparentemente scomparsa, in realtà il giudice ha ritenuto esistente la recidiva, perché altrimenti non avrebbe potuto fare il giudizio di bilanciamento. Quindi anche in caso di equivalenza la recidiva è da ritenersi applicata, e quindi trovano applicazione anche le norme sugli effetti secondari.Infine, nel caso in cui la recidiva venga ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti, sono state sostenute due tesi. Una prima tesi, accolta dalle Sezioni Unite nel 2021, ritiene che anche in questo caso la recidiva è da ritenersi applicata e di conseguenza anche tutti gli effetti secondari troveranno applicazione. Una seconda tesi, accolta da altre Sezioni Unite nel 2018, ritiene invece che solo nel caso in cui sia espressamente previsto dalla legge anche in caso di subvalenza dovranno applicarsi gli effetti secondari, come avviene per la disciplina della prescrizione (artt. 157 e 161 c.p. che ritengono comunque esistente la recidiva, anche se subvalente), e non invece negli altri casi in cui non esiste una norma specifica.Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo

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Egregio Avvocato

Affidamento in prova al servizio sociale: non può essere negato solo in relazione alla gravità dei precedenti penali.

6 lug. 2023 tempo di lettura 1 minuti

L’articolo 47 dell’ Ordinamento penitenziario, disciplina l’istituto dell’affidamento in prova al servizio sociale.L’affidamento in prova consiste nella misura alternativa alla detenzione più ampia e ha quale obiettivo il reinserimento del detenuto all’interno della società.In linea generale possono essere ammessi alla misura in argomento tutti i condannati a pena detentiva non superiore ad anni 3, oppure ai condannati che abbiano 3 anni di pena da scontare quale residuo di una pena maggiore.Oltre ai limiti di pena appena indicati, per essere ammessi alla misura alternativa in argomento è necessaria una  verifica del comportamento del reo (periodo di osservazione) da parte dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) se in stato di libertà, ovvero di una verifica della condotta all’interno dell’istituto penitenziario, nonché allo svolgimento di altri esperimenti premiali, con la finalità di verificare l’attitudine del soggetti di adeguarsi alle prescrizioni imposte.Ciò posto, è importante comprendere se, ai fini della concessione o meno dell’affidamento in prova, sia rilevante valutare la storia “carceraria” del soggetto che richiede la misura ex 47 dell’Ordinamento penitenziario. Sul punto, infatti, orientamento ormai consolidato ritiene che ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato.  Avv. Francesco Bellocchio

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